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Società tra professionisti: in Gazzetta il regolamento

altNell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. E’ questa una delle novità contenute nel D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2013, n. 81 a seguito delle modifiche effettuate in base ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato con il Parere 5 luglio 2012, n. 3127 (vedi la vecchia bozza). Secondo il regolamento la STP è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale; sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
La società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Ecco il decreto ministeriale dell’ 8 febbraio 2013, n. 34

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073)

(GU n. 81 del 6-4-2013)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10;

Visto l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e’ stata acquisita la qualifica professionale»;

Visto l’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche’ per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita’ e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita’ soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2013 prot. n. 679;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per

a) «societa’ tra professionisti» o «societa’ professionale»: la societa’, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l’esercizio di una o piu’ attivita’ professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
b) «societa’ multidisciplinare»: la societa’ tra professionisti costituita per l’esercizio di piu’ attivita’ professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione e’ consentita ai sensi dell’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Per le associazioni professionali e le societa’ tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l’applicazione dell’articolo 10, comma 9, della medesima legge.

Capo II

Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale

Art. 3

Conferimento dell’incarico

1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla societa’ obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo.

Art. 4

Obblighi di informazione

1. La societa’ professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla societa’ sia affidata ad uno o piu’ professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita’ che l’incarico professionale conferito alla societa’ sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attivita’ professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e societa’, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita’ d’investimento.

2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la societa’ professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche’ l’elenco dei soci con finalita’ d’investimento.

3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 5

Esecuzione dell’incarico

1. Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista puo’ avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita’, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita’, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo’ avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3.

2. E’ fatta salva la facolta’ del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

Capo III

Partecipazione alla societa’ tra professionisti

Art. 6

Incompatibilita’

1. L’incompatibilita’ di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a piu’ societa’ professionali si determina anche nel caso della societa’ multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della societa’ all’ordine di appartenenza.

2. L’incompatibilita’ di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla societa’ tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3. Il socio per finalita’ d’investimento puo’ far parte di una societa’ professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilita’ previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la societa’ e’ iscritta ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

4. Costituisce requisito di onorabilita’ ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

5. Le incompatibilita’ previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle societa’, le quali rivestono la qualita’ di socio per finalita’ d’investimento di una societa’ professionale.

6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilita’, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la societa’ tra professionisti e per il singolo professionista.

Art. 7

Iscrizione nel registro delle imprese

1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita’ notizia ai fini della verifica dell’incompatibilita’ di cui all’articolo 6, la societa’ tra professionisti e’ iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di societa’ tra professionisti.

3. L’iscrizione e’ eseguita secondo le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Capo IV

Iscrizione all’albo professionale e regime disciplinare

Art. 8

Obbligo di iscrizione

1. La societa’ tra professionisti e’ iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

2. La societa’ multidisciplinare e’ iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attivita’ individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Art. 9

Procedimento

1. La domanda di iscrizione di cui all’articolo 8 e’ rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione e’ posta la sede legale della societa’ tra professionisti ed e’ corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della societa’ in copia autentica; b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui e’ rivolta la domanda.

2. La societa’ tra professionisti costituita nella forma della societa’ semplice puo’ allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della societa’.

3. Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la societa’ professionale nella sezione speciale di cui all’articolo 8, curando l’indicazione, per ciascuna societa’, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonche’ degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

4. L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della societa’.

5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all’ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell’albo o del registro.

Art. 10

Diniego d’iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d’iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della societa’ professionale i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la societa’ istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e’ data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La lettera di diniego e’ comunicata al legale rappresentante della societa’ ed e’ impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E’ comunque fatta salva la possibilita’, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all’autorita’ giudiziaria.

Art. 11

Cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso cui e’ iscritta la societa’ procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la societa’ non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si e’ verificata la situazione di irregolarita’, fermo restando il diverso termine previsto dall’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 12

Regime disciplinare della societa’

1. Ferma la responsabilita’ disciplinare del socio professionista, che e’ soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale e’ iscritto, la societa’ professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della societa’, e’ ricollegabile a direttive impartite dalla societa’, la responsabilita’ disciplinare del socio concorre con quella della societa’.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 8 febbraio 2013.

Il Ministro della giustizia
Severino

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013.

Registro n. 3, foglio n. 79.

 

Diritto/dovere della riservatezza dell’avvocato

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Il caso riguarda i limiti del diritto/dovere di riservatezza dell’avvocato nell’ esercizio del suo mandato. In particolare la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’obbligo di comunicare le operazioni sospette a carico degli avvocati previsto dalla direttiva 2005/60 sulla prevenzione dell’ uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo non lede il principio di segretezza tra avvocato e cliente e per l’effetto non è in contrasto, come sostenuto dall’avvocato ricorrente, con l’articolo 8 della Convenzione ­ che assicura il diritto al rispetto della vita privata e alla segretezza della corrispondenza.

Il caso dell’ “Affaire Michaud”;

Ambiente e diritto

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La procedura di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997 (oggi art. 208, c. 13 d.lgs. n. 152/2006)- in materia di inadempienze, rilevate in operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti – prevede una fase di contestazione delle inadempienze stesse, accompagnata da sospensione dell’autorizzazione al riguardo rilasciata e preceduta da diffida, nonchè successiva revoca di tale autorizzazione, che si configura come atto dovuto in caso di verificata assenza di ripristino dello stato dei luoghi nei modi prescritti. In questo caso l’avv. Romolo Reboa ha difeso e rappresentato il comune di Fano

Smaltimento e recupero dei rifiuti: ripristino dello stato dei luoghi;

CEDU: tutela dei diritti umani

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Con sentenza dell’8 gennaio 2013, la C.E.D.U ha deciso nel caso Torreggiani e altri c. Italia, intervenendo nuovamente in materia di sovraffollamento carcerario. Con questa sentenza-pilota emessa ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione,  la C.E.DU. ha affermato che l’eccessivo affollamento degli istituti di pena italiani rappresenta un problema strutturale del nostro Paese. Secondo la C.E.D.U. vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione e sono necessari interventi radicali e tempestivi.

CEDU: caso Torreggiani e altri, Italia condannata per il sovraffollamento carcerario;

Beppe, il cassamortaro

altTra le definizioni che hanno caratterizzato la polemica elettorale alla vigilia delle recenti elezioni politiche, sicuramente passerà alla storia quella di “rottamatore” attribuita al sindaco di Firenze, Matteo Renzi.
Usando una metafora automobilistica, il sindaco toscano aveva chiuso il proprio appello alla convention delle primarie del PD per la scelta del candidato premier, affermando che la sfida era tra “usato sicuro e futuro dell'Italia” e chiedendo così ai simpatizzanti del proprio partito di dargli “una mano a cambiare il paese”.
Si sa come è andata a finire: le primarie del PD le ha vinte Bersani, che è riuscito anche a conquistare la Camera dei Deputati grazie a quel sistema elettorale definito porcellum, imputato a Berlusconi, ma conservato dai governi Prodi e Monti, a riprova che la scelta del Cavaliere aveva una condivisione all’interno dell’intero sistema politico.
Del resto a quale segretario di partito non farebbe comodo poterlo gestire con il potere di scegliere i propri parlamentari, decidendo in libertà chi inserire tra i probabili eletti e chi tra i trombati?
Anche a Beppe Grillo il porcellum non dovrebbe dispiacere troppo, visto che egli ha potuto raggiungere il risultato attuale solo grazie all’affossamento della personalità dei singoli candidati proprio del porcellum, che gli ha consentito di nascondere i loro volti dietro la propria dialettica polemica di comico di professione: e, infatti, nelle elezioni amministrative, dove la gente è stata libera di esprimere la preferenza sul singolo candidato, il risultato è stato di gran lunga inferiore.
Del resto, se veramente il Movimento 5 Stelle avesse avuto in odio il porcellum, il suo primo atto all’ingresso del Parlamento sarebbe stata la presentazione di un progetto di legge per la sua modifica o per il ritorno al sistema precedente che appariva estremamente equilibrato (definito con un altro latinismo elettorale come mattarellum).
Renzi, pur provenendo dall’establishment del PD, ha compreso prima degli altri che la voglia di cambiare rotta investe gli elettori di tutti gli schieramenti e che il porcellum avrebbe amplificato la possibilità che un volto nuovo ottenesse la vittoria.
Così, con la freschezza dei suoi 38 anni e con la garanzia di avere capacità di governare derivante dal suo incarico di sindaco, ha cercato di battere gli uomini del suo partito con oltre sessanta anni, conscio che il suo volto nuovo sarebbe stato un’autostrada per entrare anche nel cuore dell’elettorato del PDL che spera ancora che il nuovo sia rappresentato da Berlusconi e dalle sue giovani fans, ma che sa che, in vent’anni di politica, l’imprenditore non è riuscito nel suo proposito di dare un volto al Paese.
La residua, ma ancora forte, organizzazione del vecchio PCI ha impedito l’operazione renziana, con sommo gaudio del non più giovane Beppe Grillo che poco avrebbe potuto opporre ad un “vaffa tu, vecchio guitto, prima di parlare, impara a governare” da parte del giovane Renzi.
Nessuno può sapere se sia vera la voce che, alle primarie del PD, gli attivisti più fidati del M5S abbiano partecipato, sostenendo Bersani, ma è certo che la vittoria di quest’ultimo e il conseguente impegno in prima persona di Berlusconi convenivano a Beppe Grillo…
Il comico genovese, per la sopravvivenza del suo movimento di protesta, ha necessità che la politica appaia ancorata ai vecchi schemi e si dilani in dispute incomprensibili agli occhi di chi ogni giorno è costretto a fare i classici salti mortali per pagare il mutuo della casa o la rata scolastica dei figli, con debiti assunti in presenza di stipendi o redditi professionali improvvisamente spariti a causa di giochi internazionali occultati da termini di difficile percezione, quali lo spread.
La doppia “B”, Bersani / Berlusconi, è linfa vitale per la terza “B”, quella di Beppe, che avendo un partito costruito dal nulla sul web, è oggi privo di una classe dirigente che abbia quel minimo di preparazione necessario per assumere decisioni che abbiano un qualche senso sotto il profilo tecnico.
Perché una cosa è dire in un comizio che si vuole uscire dall’€uro ed un’altra è sapere come farlo alla luce dei trattati internazionali, evitando conseguenze disastrose.
Il M5S si vanta di avere quali attivisti di punta disoccupati, studenti fuori corso, operai, mentre la sua massima espressione culturale attuale sembra siano degli avvocati che hanno tempo di dedicarsi alla protesta in quanto privi di clienti. Precisato che il termine “sembra” è d’obbligo, visto che i volti dei Grillini non sono di fatto ancora noti, è comunque palese che una comunità così vasta di persone impreparate ha necessità di tempo per studiare (e dei soldi delle cariche pubbliche per avere il tempo di farlo, mettendo da parte il proprio lavoro…).
Il successo elettorale di dimensioni superiori alle previsioni (che parlavano di un 14/15%) costituisce un reale problema per Grillo, che si trova alle prese con un movimento di difficile governabilità interna, che può esplodere in breve tempo in seguito al contatto delle persone miracolosamente elette con le sirene del potere e che pone alla vecchia politica l’obbligo di rinnovarsi immediatamente o morire.
La Rivoluzione Francese insegna che, se i rivoluzionari hanno il merito di buttare giù il vecchio sistema, poi utilizzano la ghigliottina per uccidersi tra di loro sin tanto che un uomo nuovo ripristina l’ordine e sostituisce il Re con l’Imperatore.
Tomasi di Lampedusa, con il suo Gattopardo, scritto quasi due secoli dopo, di fatto evidenza anche che tra la Sicilia e la restaurazione francese la distanza non è poi tanta.
Beppe Grillo, da bravo comico, ama affibbiare dei nomignoli: il Capo dello Stato è diventato Morfeo, a dimostrazione che il leader 5 Stelle ha conoscenze culturali classiche. Peccato che non ricordi gli insegnamenti dei Padri latini: maxima debetur reverentia senibus.
Così un nomignolo è dovuto anche a lui: se la politica non fa l’errore di ignorare le cause del fenomeno, la storia lo ricorderà solo come chi ha seppellito la seconda repubblica, cioè, usando il romanesco come un “cassamortaro”…

di Romolo Reboa*

* Avvocato del Foro di Roma

Incidenti: risarcimento e danni

alt  

Le società di gestione delle autostrade possono essere chiamate a risarcire i propri utenti nel caso siano vittime di incidenti causati da animali sulla carreggiata. A stabilirlo è la Terza sezione civile della Corte di Cassazione che ha bocciato il ricorso di “Autostrada Torino-Milano Spa” contro una sentenza della Corte d’appello del capoluogo piemontese che la condannava a risarcire un automobilista, rappresentato e difeso dall’avv. Romolo Reboa. 

Il caso AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA;

Materia bancaria e creditizia

alt 

La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere su un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 161, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza del 28 giugno 2004 dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento civile vertente tra Nello Rai e la Domus 75 II società cooperativa edilizia a r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Romolo Reboa

Il caso Domus 75 II società cooperativa edilizia  a.r.l.;