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Nuovo codice della strada: ecco le novità

alt Il 19 gennaio 2013 entrano in vigore le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59, con cui è stata recepita la direttiva n. 2006/126/Ce in materia di patenti di guida ma che contiene anche modifiche agli articoli del Codice della strada meritevoli di una accurata riflessione, dato che non essendo vincolati ai criteri della direttiva, sono espressione esclusiva della volontà del Legislatore nazionale, soprattutto per quello che concerne l’impianto sanzionatorio. Di seguito alcune delle novità principali: a) le norme che autorizzano la guida accompagnata ai minori di 17 anni. E’ necessario che il minorenne abbia il patentino per il motorino e che un genitore o chi ne fa le veci, chieda l’autorizzazione al ministro dei Trasporti con domanda accompagnata dall’attestazione di versamento su conto corrente n.4028 di 29.24 euro e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che comprova la qualifica di genitore o legale rappresentante del minore. La motorizzazione dovrà verificare l’idoneità di entrambi i soggetti. L’accompagnatore deve avere la patente da almeno 10 anni, non deve aver superato i 60 anni e non dev’essere stato colpito da provvedimenti di sospensione della patente da almeno 5 anni. Il ragazzo dovrà poi tenere almeno 10 lezioni in un’autoscuola, esporre il simbolo di guida accompagnata(GA), non potrà trasportare alcun soggetto se non l’accompagnatore e guidare auto con potenza del motore non superiore a 55kW/t, non superare i 90 km/h sulle strade extraurbane e 100 km/h sulle autostrade. La sanzione pecuniaria prevista nel caso in cui manchi l’accompagnatore è compresa tra i 357,43 euro e 1432,99 euro con fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Dal 19 gennaio 2013, data in cui molte indicazioni applicative diventeranno concrete, per un cittadino comunitario o di uno Stato dello spazio economico europeo che lavora in Italia, sarà più agevole ottenere la patente: gli basterà dimorare per almeno 185 giorni l’anno in Italia a motivo di stretti legami personali, professionali o di studio. Per gli over 80 il rinnovo della patente sarà biennale ma il medico monocratico sarà competente a rilasciare l’idoneità alla guida. Sempre dal 19 gennaio 2013, il patentino previsto per i ciclomotori e microcar sarà sostituito dalla patente di categoria AM e in più per i ciclomotori a 2 o 3 ruote con velocità massima di 45 km/h con cilindrata massima di 50cc e per quelli elettrici o a diesel su 3 ruote con potenza max di 4 kw, il targhino esagonale sarà sostituito da una vera e propria targa, rilasciata dalla motorizzazione su richiesta accompagnata dal certificato di idoneità tecnica e le ricevute dei versamenti per un totale di 50 euro. La sanzione pecuniaria prevista in caso di circolazione con la vecchia targa è pari a 519,67 euro. L’attestato di idoneità tecnica sarà sostituito da una nuova carta di circolazione sulla quale verranno riportati il numero di targa,telaio e le generalità del proprietario. Per quanto riguarda i tir, è stata abolito il divieto di circolazione in giorni precedenti o successivi ai giorni festivi e prefestivi, mentre per i conducenti dei mezzi pubblici è stato revocato il permesso di utilizzare il cellulare durante la guida. Cambia anche la norma sul controllo di gas di scarico. A decorrere dal 2012, il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico delle auto è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. Potrebbe poi essere introdotto nel Codice della Strada il reato di omicidio stradale per le morti causate da chi guida sotto l’effetto di alcol e di droghe. Una legge delega potrebbe essere pronta entro l’estate con la previsione di una pena tra gli 8 e i 18 anni con l’arresto in flagranza.

Tabella contributo unificato

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Tabella Contributo Unificato 2013

IMPUGNAZIONI (novità 2013):

Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 – trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.)

Processo civile ordinario

Per i processi di valore fino a € 1.100,00  € 37,00

Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 85,00

Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 206,00

Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 450,00

Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 660,00

Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.056,00

Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 € 1.466,00

Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi non solo l’Appello ma anche il Reclamo, come confermato da recente circolare ministeriale) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Nell’atto introduttivo del giudizio: ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992; ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale Il C.U. è aumentato della metà.

Valore Indeterminabile

Per i processi civili di valore indeterminabile (si prende lo scaglione fra € 26.000,00 ed € 52.000,00) € 450,00

Per i processi di valore indeterminabile di competenza del Giudice di Pace (come sopra al 50%) € 206,00

Valore non dichiarato

Per i processi in cui manca la dichiarazione del valore si prende lo scaglione più alto € 1.466,00

Giudice di Pace

I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie C.U. Ordinario (non va la marca da € 8 fino ad € 1.033,00)

Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario

Per i procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito. Ad Esempio:

accertamento tecnico preventivo;

procedimento per ingiunzione;

procedimento per convalida di sfratto;

procedimenti cautelari;

procedimenti possessori al 50%.

Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in aggiunta a quanto corrisposto al deposito del ricorso monitorio al 50%

Per il giudizio di sfratto per morosità al 50%

Per il giudizio di sfratto per finita locazione al 50%

Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento al 50%

Per il nuovo procedimento sommario (702 bis c.p.c.) al 50%

Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 al 50%

 

Procedimenti riguardanti la Locazione, il Comodato, etc.

Per i processi in materia di locazione C.U. ordinario

Per i processi in materia di comodato C.U. ordinario

Per i processi in materia di occupazione senza titolo C.U. ordinario

Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali C.U. ordinario

 

Procedimenti di Separazione e di Divorzio

Per i procedimenti di cui all’art. 711 del c.p.c (separazione consensuale) (non va la marca da 8 euro) € 37,00

Per i procedimenti di cui all’art. 4 co. 16 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) (non va la marca da 8 euro) € 37,00

Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) (non va la marca da 8 euro) € 85,00

Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c.

-separazione personale dei coniugi (non va la marca da 8 euro) € 85,00

 

Altri Procedimenti

Per i processi di volontaria giurisdizione € 85,00

Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c. (procedimenti in Camera di Consiglio) € 85,00

Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circolare Ministeriale n. 5 del 31-07-02) € 85,00

Regolamento di competenza C.U. ordinario

Regolamento di giurisdizione C.U. ordinario

Processi innanzi alla Corte di Cassazione C.U. ordinario oltre ad un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provv. giudiziari

 

Procedimenti di Esecuzione

Per i processi di esecuzione per consegna o rilascio € 121,00

Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00 € 37,00

Per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00 € 121,00

Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare € 121,00

Per i processi di esecuzione immobiliare € 242,00

Per i processi di opposizione agli atti esecutivi € 146,00

 

Procedure di Diritto Fallimentare

Insinuazione tempestiva al passivo NON SI ISCRIVE A RUOLO ESENTE

Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura € 740,00

Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento Il contributo è ridotto della metà

Istanza di fallimento € 85,00

 

Riepilogo Procedimenti esenti

Per i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ESENTE

Per i processi di rettificazione di stato civile ESENTE

Per i processi in materia tavolare ESENTE

Per i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c. dell’interdizione e dell’inabilitazione; disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta; disposizioni relative ai minori, agli interedetti e agli inabilitati; dei rapporti patrimoniali dei coniugi; ESENTE

Per i processi in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa. ESENTE

Per i processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”) ESENTE

Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU Sp Giust Procedimenti relativi alla esecuz mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro. ESENTE

 

Opposizione a Ordinanza-ingiunzione – Art 23 L. 689/81

Per le procedure di opposizione a ordinanza-ingiunzione C.U. ordinario oltre a spese forfetizzate secondo l’importo di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2002

 

Per i Giudizi di Diritto del Lavoro e di Previdenza e Assistenza obbligatoria

Per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie

Per i decreti ingiuntivi l’importo sarà ridotto della metà (non è dovuta la marca da 8 euro) € 37,00

Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego Per i decreti ingiuntivi, in questo caso è esclusa una doppia riduzione (non è dovuta la marca da 8 euro) C.U. al 50% rispetto al processo civile ordinario

Nei procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro. ESENTE

Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l’ammissione al Gratuito Patrocinio) ESENTE

Avanti la Corte di Cassazione sia le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego sia le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie non subiscono alcuna riduzione dovendosi applicare la tabella ordinaria.

TABELLA ORDINARIA

Ricorsi davanti ai Tribunali Amministrativo Regionali e al Consiglio di Stato

Per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 116 del D.Lgs n.104/2010) € 300,00

Per i ricorsi avverso il silenzio (art. 117 del D.Lgs n.104/2010) € 300,00

Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, diritto di residenza € 300,00

Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di soggiorno o il diritto di ingresso nel territorio dello Stato € 300,00

Per i ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato € 300,00

Per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ESENTE

Per i ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego Contributo ridotto a metà, salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis

Per ricorsi cui si applica il rito abbreviato € 1.800,00

Per i ricorsi ex art. 119 co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 104/2010

quando il valore della controversia e’ pari o inferiore ad euro 200.000 € 2.000,00

quando il valore della controversia e’ compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 € 4.000,00

quando il valore della controversia supera euro 1.000.000 € 6.000,00

Nel processo amministrativo per valore della lite: nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e’ costituito dalla somma di queste.

Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica € 650,00

Per tutti gli altri ricorsi (per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove) € 650,00

Il contributo e’ aumentato della meta’ per i giudizi di impugnazione. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi dell’art. 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 104/10 Il C.U. è aumentato della metà.

 

Azione civile nel procedimento penale

Il contributo unificato è dovuto solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta C.U. Ordinario

Nel caso sia richiesta solo la condanna generica del responsabile ESENTE

Ricorsi principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

Controversie di valore fino a euro 2.583,28 € 30,00

Controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000 € 60,00

Controversie di valore superiore a 5.000 e fino a euro 25.000 € 120,00

Controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000 € 250,00

Controversie di valore superiore a 75.000 e fino a euro 200.000 € 500,00

Controversie di valore superiore a euro 200.000 € 1.500,00

Nel ricorso introduttivo del giudizio: Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale Il C.U. è aumentato della metà.

Materia di Impresa

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa Il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario

(per effetto della Legge 24 marzo 2012, n. 27)

E’ legge la riforma condominiale

alt E’ Legge la riforma del condominio: in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293 è stata infatti pubblicata la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942. Di seguito le maggiori novità ed il testo integrale della legge.

a) Per fare l’amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Niente registro (previsto dallla disciplina transitoria) ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale). La durata in carica dell’amministratore passa da uno a due anni. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)

b) L’articolo 16 del disegno di legge stabilisce espressamente che “Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.

c) L’amministratore, all’atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.”.

d) Secondo il comma 7 dell’articolo 1129 (modificato dall’articolo 9 del disegno di legge) l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

e)Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall’articolo 2 del disegno di legge) prevede che in caso di attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possano diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.

f)E’ prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.

g)Su richiesta dell’assemblea l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell’assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

h)Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

i)Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

 

LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (12G0241)

(GU n. 293 del 17-12-2012)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L’articolo 1117 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprieta’ comune dei proprietari delle singole unita’ immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonche’ i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta’ individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.

Art. 2

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

“Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilita’). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu’ unita’ immobiliari o piu’ edifici ovvero piu’ condominii di unita’ immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso). – Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, puo’ modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nullita’, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attivita’ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita’ con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136″.

Art. 3

1. L’articolo 1118 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e’ proporzionale al valore dell’unita’ immobiliare che gli appartiene. Il condomino non puo’ rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non puo’ sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unita’ immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino puo’ rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Art. 4

1. Al primo comma dell’articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.

Art. 5

1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:

“I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita’ immobiliari o dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalita’ di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.

Art. 6

1. L’articolo 1122 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1122. – (Opere su parti di proprieta’ o uso individuale). – Nell’unita’ immobiliare di sua proprieta’ ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprieta’ esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non puo’ eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita’, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso e’ data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.

Art. 7

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

“Art. 1122-bis. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita’ immobiliari di proprieta’ individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita’ del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta’ individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne da’ comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita’ di esecuzione degli interventi. L’assemblea puo’ prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalita’ alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita’, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, puo’ altresi’ subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L’accesso alle unita’ immobiliari di proprieta’ individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita’ abitative.

Art. 1122-ter. – (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). – Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136″.

Art. 8

1. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La spesa relativa e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione del valore delle singole unita’ immobiliari e per l’altra meta’ esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”;

b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori”.

Art. 9

1. L’articolo 1129 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono piu’ di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore e’ fatta dall’autorita’ giudiziaria su ricorso di uno o piu’ condomini o dell’amministratore dimissionario. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa’, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonche’ i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, puo’ prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’assemblea puo’ subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilita’ civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore e’ tenuto altresi’ ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilita’ civile professionale generale per l’intera attivita’ da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e’ affissa l’indicazione delle generalita’, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e’ affissa l’indicazione delle generalita’ e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore. L’amministratore e’ obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche’ quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, puo’ chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell’incarico l’amministratore e’ tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita’ urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore e’ tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile e’ compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell’amministratore puo’ essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalita’ previste dal regolamento di condominio. Puo’ altresi’ essere disposta dall’autorita’ giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarita’. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita’ fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino puo’ rivolgersi all’autorita’ giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo’ rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita’: 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonche’ di deliberazioni dell’assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalita’ che possono generare possibilita’ di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; 5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalita’ eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’assemblea non puo’ nominare nuovamente l’amministratore revocato. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita’ della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attivita’ svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche’ a quelli realizzati da enti pubblici non economici o societa’ private senza scopo di lucro con finalita’ sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica”.

Art. 10

1. L’articolo 1130 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1130. – (Attribuzioni dell’amministratore). – L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; 5) eseguire gli adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalita’ dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita’ immobiliare, nonche’ ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilita’. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi’ annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonche’ le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e’ allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonche’ gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilita’ sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo’ tenersi anche con modalita’ informatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio; 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.

Art. 11

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile e’ inserito il seguente:

“Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilita’, di un riepilogo finanziario, nonche’ di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale puo’, in qualsiasi momento o per piu’ annualita’ specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilita’ del condominio. La deliberazione e’ assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa e’ ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprieta’. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unita’ immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L’assemblea puo’ anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unita’ immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.

Art. 12

1. Al primo comma dell’articolo 1131 del codice civile, le parole: “dall’articolo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 1130”.

Art. 1

1. L’articolo 1134 del codice civile e’ sostituito dal seguente: “Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.

2. All’articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente: “4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori”; b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “L’assemblea puo’ autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche’ di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilita’ urbana, la sicurezza e la sostenibilita’ ambientale della zona in cui il condominio e’ ubicato”.

Art. 14

1. L’articolo 1136 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1136. – (Costituzione dell’assemblea e validita’ delle deliberazioni). – L’assemblea in prima convocazione e’ regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta’ del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non puo’ deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione e’ regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e’ valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita’ e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche’ 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non puo’ deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore”.

Art. 15

1. L’articolo 1137 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo’ adire l’autorita’ giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorita’ giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende ne’ interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e’ disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile”.

Art. 16

1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso puo’ essere impugnato a norma dell’articolo 1107”;

b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Art. 17

1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale”.

Art. 18

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo’ ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e’ tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore puo’ sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino e’ obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unita’ immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e’ trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.

Art. 19

1. L’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:

“Art. 64. – Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale puo’ essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione”.

Art. 20

1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e’ sostituito dai seguenti:

“L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e’ annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche’ non ritualmente convocati. L’assemblea in seconda convocazione non puo’ tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L’amministratore ha facolta’ di fissare piu’ riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi”.

Art. 21

1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:

“Art. 67. – Ogni condomino puo’ intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono piu’ di venti, il delegato non puo’ rappresentare piu’ di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unita’ immobiliare appartenga in proprieta’ indivisa a piu’ persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che e’ designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente piu’ di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu’ condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante puo’ chiedere che l’autorita’ giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorita’ giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti gia’ nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorita’ giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario. Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale”.

Art. 22

1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:

“Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita’ immobiliare e’ espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unita’ immobiliare”.

Art. 23

1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:

“Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unita’ immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimita’. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unita’ immobiliari, e’ alterato per piu’ di un quinto il valore proporzionale dell’unita’ immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e’ sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, puo’ essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi e’ tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo puo’ essere revocato ed e’ tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali”.

Art. 24

1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:

“Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio puo’ essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e’ devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.

Art. 25

1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:

“Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita’ di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche societa’ di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa’ presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo’ convocare senza formalita’ l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attivita’ di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ consentito lo svolgimento dell’attivita’ di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

Art. 71-ter. – Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore e’ tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Art. 71-quater – Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilita’, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e’ situato. Al procedimento e’ legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessita’ per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».

Art. 26

1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e’ inserito il seguente:

“Art. 155-bis. – L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, gia’ esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice”.

Art. 27

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: “con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: “con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”.

Art. 28

1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: “semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea” sono sostituite dalle seguenti: “degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”.

2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: “l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: ” l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”.

Art. 29

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: “l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice”.

Art. 30

1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche’ per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

Art. 31

1. All’articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: “per le cause tra condomini” sono inserite le seguenti: “, ovvero tra condomini e condominio,”.

Art. 32

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 11 dicembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 71): Presentato dal sen. Giovanni Legnini ed altri, il 29 aprile 2008. Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 24 settembre 2008, con pareri delle Commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il 12 novembre 2008; il 21 aprile 2009; il 29 luglio 2009; il 2 e 24 febbraio 2010; l’8 giugno 2010; il 13 e 21 luglio 2010; il 2 agosto 2010; il 28 settembre 2010; il 5 ottobre 2010 e il 17 novembre 2010. Esaminato in Aula il 19 e 25 gennaio 2011 e approvato il 26 gennaio 2011 in un testo unificato con gli atti n. 355 (sen. Andrea Pastore ed altri), n. 399 (sen. Franco Mugnai), n. 1119 (sen. Valerio Carrara ed altri) e n. 1283 (sen. Giuseppe Valentino).

Camera dei deputati (atto n. 4041): Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 31 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e X. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l’8 marzo 2011; il 5 aprile 2011; il 12 gennaio 2012; il 29 febbraio 2012; il 23 maggio 2012; il 14, 19 e 20 giugno 2012; il 5, 11 e 12 luglio 2012; il 2 agosto 2012; il 6, 12 e 13 settembre 2012. Esaminato in Aula il 17 e 26 settembre 2012 e approvato, con modificazioni, il 27 settembre 2012.

Senato della Repubblica (atti nn. 71 – 355 – 399 – 1119 – 1283-B): Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante, il 28 settembre 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 23 ottobre 2012 e il 13 novembre 2012 e approvato il 20 novembre 2012.

Spese di Giustizia: aumentano i costi per processi civili e giudizi amministrativi

alt Con la pubblicazione della legge di stabilità (legge 24 dicembre 2012 n. 228 sulla “Gazzetta” n. 302 del 29 dicembre) la giustizia diventa ancora più cara. Infatti, parte il conto alla rovescia per il debutto, dal 30 gennaio, del giro di vite sulle impugnazioni nel processo civile e scattano i rincari nei giudizi amministrativi. Tra trenta giorni è previsto che a penalizzare le impugnazioni, anche proposte in via incidentale, respinte integralmente oppure dichiarate inammissibili o improcedibili, sarà un drastico aumento del contributo unificato. La parte che ha proposto l’impugnazione sarà obbligata a versare un importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il giudice dovrà dare atto dei presupposti per l’applicazione del rincaro e l’obbligo di pagamento sorgerà dal momento del deposito del provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

Legge sulla professione forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247)

alt

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense

(Testo definitivamente approvato dal Senato il 21 dicembre 2012.

In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.(Disciplina dell’ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.

2. L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primariarilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico,assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivisui quali essa incide;

b) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività delladifesa e della tutela dei diritti;

c) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza deicomportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

d) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovanigenerazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministrodella giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie diinteresse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensiche siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato direlazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

5. Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possonoessere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative ecorrettive.

Art. 2.(Disciplina della professione di avvocato)

1. L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui aicommi 5 e 6.

2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti.

3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corsouniversitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46,ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata invigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni dimagistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare dellacensura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti allacessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Peresercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori deldiritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.

7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

Art. 3.(Doveri e deontologia)

1. L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azioneprofessionale e del giudizio intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d’ufficio, in quanto iscritto nell’apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della correttae leale concorrenza.

3. L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quantopossibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta edevono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.(Associazioni tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa adassociazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell’associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede dellaassociazione. L’attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione.

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all’albo.

6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L’associato è escluso se cancellato o sospeso dall’albo per un periodo non inferiore ad un anno conprovvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall’articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Art. 5.(Delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, undecreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società traavvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, esuccessivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissionicompetenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine ditrenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l’emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimiprincìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione dell’originario decreto.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente asocietà di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l’indicazione: «società tra avvocati»;

d) disciplinare l’organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti nonpossano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l’incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possessodei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità delprofessionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituiscecausa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa eche, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsualidiverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull’eserciziodella professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall’esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

Art. 6.(Segreto professionale)

1. L’avvocato è tenuto verso terzi, nell’interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell’attività di rappresentanza eassistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione aifatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

3. L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti enei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione odell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighidi cui al comma 2 costituisce giusta causa per l’immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Art. 7.(Prescrizioni per il domicilio)

1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regolacoincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall’iscritto all’ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell’ordine di appartenenza si intendevalidamente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

3. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nelcircondario ove ha sede l’ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

Art. 8.(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento”.

Art. 9.(Specializzazioni)

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1.

2. Il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All’attuazione del presente comma le università provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

5. L’attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri ed i criteri sulla basedei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

Art. 10.(Informazioni sull’eserciziodella professione)

1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazionee struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Art. 11.(Formazione continua)

1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.

2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislativee i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materiegiuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da partedegli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi.

4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 12.(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito daiclienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per iltramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Art. 13.(Conferimento dell’incarico e compenso)

1. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto atitolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compensonon sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse deiterzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Art. 14.(Mandato professionale. Sostituzionie collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha pienalibertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 15.(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l’elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante laradiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti ipartecipanti, anche se non avvocati;

m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell’articolo 7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e ditrasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro dellagiustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e glielenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine,l’elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazionedell’elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

Art. 16.(Delega al Governo per il riordino delladisciplina della difesa d’ufficio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio, inbase ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti cheassicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d’ufficio;

b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del pareredelle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione.

Art. 17.(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea;

b) avere superato l’esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L’iscrizione all’albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione disuperamento della prova attitudinale.

3. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f),g) e h) del comma 1.

5. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell’articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 23, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima dideliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentareeventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato.

14. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.

15. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) delcomma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 58.

17. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell’albo speciale di cuiall’articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 61. Il ricorso contro lacancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 18.(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicistie nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali oin altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamenteall’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 19.(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.

3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.

Art. 20.(Sospensione dall’esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica: l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell’albo.

Art. 21.(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni diesercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale eprevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate conregolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2. Il consiglio dell’ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche medianterichiesta di informazione all’ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri,per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e deisuoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionalecomporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere ilcontraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, senecessario o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 17,comma 12.

5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica periodica dell’esercizio effettivo, continuativo,abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinchéprovvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e unaindennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordineinadempiente.

6. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.

7. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o didiminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 22.(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.

2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 23.(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato,sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco specialeannesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnicadell’avvocato.

2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stessoe l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri inconformità con i princìpi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO I

L’ORDINE FORENSE

Art. 24. (L’ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense.

2. L’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti pergarantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché confinalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sonofinanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositiregolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

CAPO II

ORDINE CIRCONDARIALE

Art. 25.(L’ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via esclusiva larappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e lepubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1.

3. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

4. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine.

Art. 26.(Organi dell’ordine circondariale e degli ordini del distretto)

1. Sono organi dell’ordine circondariale:

a) l’assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.

Art. 27.(L’assemblea)

1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale.

2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualorane faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo.

Art. 28.(Il consiglio dell’ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all’articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterioche assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criteriodi riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi enegli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusidal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto.

8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggiornumero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il piùanziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Ai componenti delconsiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte deimagistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo nonsospende l’insediamento del nuovo consiglio.

Art. 29.(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte arendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s);

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale;

h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell’articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie etessere e per i pareri sui compensi.

4. L’entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributidovuti per l’anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non aventenatura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

Art. 30.(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.

2. L’accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 29, comma 3.

Art. 31.(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestionepatrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Art. 32.(Funzionamento dei consigli dell’ordine per commissioni)

1. I consigli dell’ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscrittiall’albo, anche se non consiglieri dell’ordine.

Art. 33.(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario.

CAPO III

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 34.(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell’equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neo eletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 38. Ciascun distretto di corte d’appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandaticonsecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano diiscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 35.(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22gennaio 1934, n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell’ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’articolo 15, comma 5;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell’ordine circondariali al fine di rendereomogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all’articolo 13;

h) collabora con i consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 40 per i rapporti con le università e dall’articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all’articolo 9,comma 1;

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell’ordine circondariali quando sussistano lecondizioni previste nell’articolo 33;

p) cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormenterappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell’ordinamento democratico delle stesse nonchédell’offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;

t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall’iscritto nell’albo deipatrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

Art. 36.(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi eregistri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cuiagli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte dicassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 37.(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 delregio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i princìpi del codice diprocedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione ericusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primopresidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Art. 38.(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto ilpiù anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

CAPO IV

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 39.(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano laprofessione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, e de legge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

CAPO I

TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 40.(Accordi tra università e ordini forensi)

1. I consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Art. 41.(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e  per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regoledeontologiche.

2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni previste dall’articolo 17.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall’articolo 40.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell’ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici epresso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo ela responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essapuò durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;

b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell’Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art. 42.(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.

Art. 43.(Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordinie delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offertaformativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria deiprovvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessantaore per l’intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocatononché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissionecomposta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio sututto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità ogettoni di presenza.

Art. 44.(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti ilConsiglio superiore della magistratura e il CNF.

Art. 45.(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cuidistretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per ugualiperiodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame èdeterminata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

CAPO II

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 46.(Esame di Stato)

1. L’esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti:diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre provescritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le qualicostituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per lacorrezione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure disvolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia conil provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per laprova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le provescritte inizino all’ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti ditelecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia allacommissione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dellareclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sonodenunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registrodei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l’espletamento delle procedure dell’esame di Stato di cui al presente articolo si provvedenell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all’Erario della tassa di cui all’articolo 1, primo comma,lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, comerideterminata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

Art. 47.(Commissioni di esame)

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinquemembri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNFtra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professoriuniversitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione odel comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.

7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agliesami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.

Art. 48.(Disciplina transitoria per la praticaprofessionale)

1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data dientrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001,n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Art. 49.(Disciplina transitoria per l’esame)

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le proveorali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 50.(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell’Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all’unità.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e datre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell’ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell’ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a presentare suededuzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 51.(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizianell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 58.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell’ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

a) è esercitata l’azione penale;

b) è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Art. 52.(Contenuto della decisione)

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: “non esservi luogo a provvedimento disciplinare”;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art. 53.(Sanzioni)

1. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la suacondotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compierealtre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenereche egli non incorrerà in un’altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo.

Art. 54.(Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione inflitta dall’autorità giudiziaria all’avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione.

Art. 55.(Riapertura del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze sul ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 56.(Prescrizione dell’azione disciplinare)

1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 58, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata dicinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempodelle eventuali sospensioni.

Art. 57.(Divieto di cancellazione)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale didisciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo.

Art. 58.(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)

1. Ricevuti gli atti di cui all’articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza riguardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a unpossibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l’archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l’archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell’incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare periscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, all’iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

CAPO II

PROCEDIMENTO

Art. 59.(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d’incolpazione, ne dà comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all’incolpato contiene:

1) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:

1.1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione;

2) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l’assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data perl’interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per ilcontenuto delle difese, non ritenga, di proporre l’archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplinadi disporre la citazione a giudizio dell’incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all’incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell’incolpato;

2) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità acomparire, si procederà in sua assenza;

4) l’avviso che l’incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiutientro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l’elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d’ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l’accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioniinerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corsodell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, sepresente, all’incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell’ordine di cui alla presente lettera; l’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza,senza la presenza del pubblico ministero, dell’incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest’ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l’indicazione del termine per l’impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrentedalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all’incolpato, al consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione puòessere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 60.(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dalconsiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi:applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata oconfermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anchese è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372,374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione odel tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a treanni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l’irrogazione dell’avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto l’avvocato affinché vi dia esecuzione.

Art. 61.(Impugnazioni)

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corted’appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento.

Art. 62.(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell’impugnazione, per le decisionidel consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all’incolpato.L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcunulteriore avviso.

3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell’ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell’ordine, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all’incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell’esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione, ai presidenti dei consigli dell’ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell’ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell’ordine competente perl’esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all’ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell’ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l’estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all’interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

Art. 63.(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all’attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti allemagistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali didisciplina quanto all’esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza deicomponenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al competente decaduto subentra il primo dei non eletti.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell’ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all’articolo 49.

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 65.(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogatifino al 31 dicembre dell’anno successivo alla medesima data.

3. L’articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presentelegge, per i quali restano ferme le disposizioni dell’articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

4. L’incompatibilità di cui all’articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell’ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini.

Il DL sviluppo è legge: al via la giustizia digitale

alt Il Dl Sviluppo bis è legge, il voto arriva dopo la fiducia di ieri. Il testo era stato licenziato dal Senato il 6 dicembre scorso con un maxi-emendamento sul quale il governo aveva posto, anche in quel caso, la questione di fiducia. Per ciò che concerne il capitolo “Giustizia digitale” sono state votate misure volte a snellire modi e tempi in materia di comunicazioni e notifiche. Nei procedimenti civili le comunicazioni delle cancellerie dovranno essere effettuate solamente per via telematica. Nei procedimenti penali è prevista comunicazione online per tutte le notifiche alle persone diverse dall’imputato. Semplificazione anche per le notifiche regolate dalla legge fallimentare introducendo le comunicazioni online nei momenti essenziali della procedura.

GOL – GIUSTIZIA ON LINE: al via alla digitalizzazione delle notifiche in 80 Tribunali e Corti di appello

alt Al via  il processo civile telematico nel Mezzogiorno, destinato a ridurre i tempi della giustizia. L’iniziativa riguarda le otto Regioni del Sud ed è stata presentata oggi dal ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca, dal ministro della Giustizia, Paola Severino, e dal ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo. Il progetto ha un costo di 7,2 milioni che derivano dalla seconda fase di riprogrammazione dei fondi strutturali operata nell’ambito del piano di azione per la coesione; 4,4 milioni provengono dal programma operativo nazionale ‘Energia’ e 2,8 milioni sono a carico di risorse nazionali rese disponibili con una delibera del Cipe. Grazie al processo telematico le informazioni e gli atti degli uffici giudiziari saranno prodotti digitalmente e veicolati in automatico ai destinatari, alimentando le banche dati, aggiornando lo stato di avanzamento dei procedimenti di contenzioso civile e supportando i processi decisionali e la produzione di altre informazioni e atti. Per le notifiche telematiche in particolare si punta a una riduzione dei costi di gestione amministrativa, sia per l’ufficio interessato sia per i legali difensori delle parti, stimata in oltre 35 milioni di euro all’anno per le sole spese di spedizione. In più si risparmiano 12mila ore di lavoro a carico dell’ufficio giudiziario. Per i decreti ingiuntivi telematici, invece, l’obiettivo è di ridurre del 50-60% i tempi di emissione del decreto e i costi di gestione e produzione del provvedimento, sia per l’ufficio giudiziario sia per gli studi legali.

Le notifiche degli atti giudiziari tra avvocati a mezzo PEC

alt InGIUSTIZIA ritiene utile trascrivere il testo dell’art. 18 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24).

Infatti la norma risulta allo stato scarsamente utilizzata, malgrado risulti di grande utilità pratica (si pensi alla possibilità di notifica di un appello allorché siano di fatto scaduti i termini, perché i cliente si è rivolto all’avvocato non solo l’ultimo giorno utile per la redazione dell’atto, ma anche dopo la chiusura sia dell’ufficio notifiche che degli uffici postali.

Ciò è probabilmente dovuto alla scarsa conoscenza del fatto che l’iter normativo e regolamentare previsto dal complesso legiferare sul processo telematico si è concluso.

Per quanto riguarda la legislazione in materia, essa è stata la seguente:

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Questo il testo dell’art. 18 del D.M. 21 Febbraio 2011 n° 44:

Notificazioni per via telematica tra avvocati

1. Nel caso previsto dall’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’atto è stato inviato, nonché del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

2. Quando il difensore procede ai sensi dell’articolo 170, comma 4, del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie è effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti costituite a mente del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

InGIUSTIZIA ricorda anche che il testo dell’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, così come modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 è il seguente:

1. L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

InGIUSTIZIA ricorda infine che il testo dell’art. 170, quarto comma, cpc vigente al momento della redazione del presente articolo è il seguente:

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato conl’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme

Viceversa il testo dell’art. 87 disp. Att. Cpc è il seguente:

I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativoelenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all’udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.

Nuovi importi di indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari

alt Sulla “Gazzetta Ufficiale” del 20 novembre 2012 n. 271 è stato pubblicato il decreto 9 novembre 2012 del ministero della Giustizia inerente la “Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari”. L’indennità dovuta all’ufficiale giudiziario le trasferte è stabilita nella seguente misura: fino a 6 chilometri € 1,93; fino a 12 chilometri € 3,52; fino a 18 chilometri € 4,86; oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,03. Mentre l’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario,  per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta: fino a 10 chilometri € 0,51; oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,30; oltre i 20 chilometri € 1,93.