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Diritto/dovere della riservatezza dell’avvocato
Il caso riguarda i limiti del diritto/dovere di riservatezza dell’avvocato nell’ esercizio del suo mandato. In particolare la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’obbligo di comunicare le operazioni sospette a carico degli avvocati previsto dalla direttiva 2005/60 sulla prevenzione dell’ uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo non lede il principio di segretezza tra avvocato e cliente e per l’effetto non è in contrasto, come sostenuto dall’avvocato ricorrente, con l’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata e alla segretezza della corrispondenza.