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Aliquota imposta comunale sugli immobili

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Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto dal Comune di Sarzana, rappresentato e difeso dall’avv. Romolo Reboa  per l’annullamento della sentenza 20 febbraio 1998 n. 40, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha annullato la deliberazione della giunta comunale di Sarzana 30 novembre 1992 n. 1273, di determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugl’immobili per l’anno 1993.

Il caso del Comune di Sarzana: annullamento di determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili;

Cuore Sociale

altLo scandalo del Monte dei Paschi di Siena, con i relativi coinvolgimenti della Fondazione controllata dagli esponenti del PD di Bersani, e la “salita in campo” (il professore è troppo pieno di sé per scendere ai livelli dei comuni mortali) di Mario Monti hanno dimostrato la veridicità di ciò che ho più volte affermato sulle pagine di questo giornale: vi è un sistema economico internazionale che ha interesse ad appropriarsi a basso costo dei risparmi degli Italiani.

Secondo i dati ISTAT nel 2007 ben l’82,8% della popolazione italiana abitava in alloggi in proprietà, ma dal 2001, cioè dal momento dell’adozione dell’euro quale moneta unica, la propensione al risparmio delle famiglie ha avuto un diagramma in continua discesa.

Ciò significa che l’euro ha avuto quale primo effetto la cosiddetta “bolla immobiliare”, cioè un trasferimento dei risparmi in mutui bancari solo apparentemente a basso costo, perché la pietra di paragone era il valore di un immobile in realtà estremamente gonfiato da una momentanea situazione di mercato.

Gonfiato per giustificare le rivalutazioni catastali e, quindi, un aumento delle imposte, che si è tradotto per le famiglie in un incremento dell’onere economico necessario per continuare ad avere la disponibilità di cespiti acquisiti con i risparmi di una vita, peraltro divenuti improvvisamente di difficile realizzo.

Sicché, per evitare la bancarotta o il ricorso a strozzini autorizzati e non, dopo aver dato fondo alle riserve, le persone per bene sono costrette a vendere i loro gioielli, sia quelli creati per adornare le donne (non a caso si sono moltiplicati i negozi che comprano oro) sia gli immobili.

Per quelli di maggior prestigio c’è il capitale straniero che li acquista a basso costo, magari anche attraverso fondi immobiliari di diritto estero di fatto sottratti agli occhi indiscreti della Guardia di Finanza Italiana; per gli altri ci sono i capitali degli speculatori italiani e della criminalità organizzata, che controlla sempre più vaste fasce di mercato attraverso società incastrate tra di loro, come scatole cinesi, o prestanome.

A questo si aggiungono i capitali dei lavoratori stranieri piccoli imprenditori, soprattutto cinesi ed asiatici, frutto di attività lavorative lecite, ma espletate per lo più nello scarso rispetto delle normative fiscali, previdenziali e del lavoro e, quindi, con utili superiori a quelli delle “normali” P.M.I. costituite da Italiani: per la precisione gli utili di tali aziende, che trovando origine nella “solidarietà tra cittadini immigrati” (leggi anche, ma non solo, mafia cinese) e basandosi su un costo del lavoro di poco superiore a quello dei paesi di provenienza, sono a volte persino superiori a quelli delle imprese nate per il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, le quali, a causa del “peccato originale”, sono più rispettose della legge, avendo un elevato interesse ad evitare possibili controlli da parte dell’Autorità.

Il fenomeno degli immigrati con permesso di soggiorno, ma di fatto lavoratori in nero, ha quale ulteriore conseguenza che essi beneficiano prima degli Italiani dei servizi sociali, le cui graduatorie sono formate sulla base del reddito, sicché per i cittadini il pagare le tasse o l’investimento del proprio risparmio nell’acquisto della casa si traduce in una beffa ulteriore, quella dell’impossibilità ad accedere ai servizi che contribuisce a pagare.

L’unica alternativa reale per accedervi sarebbe impoverirsi o evadere il fisco, magari lavorando in nero…

Lo spread, termine che gli Italiani non conoscevano sin tanto che i giornali lo amplificassero, realizzando così il sogno tedesco di vedere il più gradito Monti al posto dell’ingestibile Berlusconi, trova origine anche nelle relazioni delle società internazionali di rating.

Basta leggere Wikipedia, la libera enciclopedia sul web, per apprendere che Mario Monti è stato anche un consulente internazionale per Goldman Sachs, membro del Senior European Advisory Council di Moody’s ed è uno dei membri del Business and Economics Group Advisor del Consiglio Atlantico: incarichi prestigiosi, ma che consentono di comprendere come nulla succede a caso…

In Italia esistono anche Magistrati coraggiosi che non hanno quale unico obiettivo ottenere una condanna dell’imputato numero uno, Silvio Berlusconi, o chi abbia avuto la cattiva idea di allearsi con lui. Il PM della Procura di Trani, Michele Ruggiero, ha aperto una indagine sulle agenzie internazionali di rating, Moody’s e Standard & Poor’s, affermando che “gli analisti fornivano intenzionalmente informazioni tendenziose e distorte. Hanno suggerito agli operatori finanziari una relazione tra il rischio Grecia e la rischiosità delle banche italiane”.

E’ quindi palese che grandi poteri economici nazionali ed internazionali hanno condizionato le scelte degli Italiani per appropriarsi dei beni di una Nazione che aveva fatto del risparmio l’arma di ricchezza delle proprie famiglie.

Il prestito dello Stato erogato dal Governo Monti per pagare le speculazioni di potere volute dalla Fondazione del Monte dei Paschi di Siena controllata dagli uomini di Bersani, dimostra che affermare che quest’ultimo è il “lato B” del primo è qualcosa di più di una battuta da salotto ed è la conseguenza della rinuncia dell’Italia alla sovranità monetaria, fortemente voluta da Prodi.

La Gran Bretagna è forte in Europa, ma non utilizza l’euro stampato dalla Germania, ma la sterlina. L’Italia si fa stampare moneta dagli altri, rinunciando alla sovranità della lira, il cui ritorno non è quindi un passo indietro, ma un auspicio.

Sovranità monetaria, europeismo e socialità, non sono due termini antitetici, ma occorre distinguere tra l’Europa dei mercanti, cioè l’attuale mera unione a fini economici, dall’Europa dei popoli sovrani, nella quale vi è una moneta stampata dai vari stati federali, come negli Stati Uniti d’America, un esercito comune, una polizia federale, ecc.

Francesco Storace e La Destra, mi hanno offerto l’onore di inserire il mio nome al quarto posto della lista al Senato: ho deciso di esserci, nella speranza di riuscire a divenire una sorta di guardiano del faro della economia e della socialità italiana.

di Romolo Reboa*

* Avvocato del Foro di Roma

Corte di Appello Roma: Calendario udienze anno giudiziario 2013

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CORTE DI APPELO DI ROMA: CALENDARIO UDIENZE ANNO GIUDIZIARIO 2013

Periodo ordinario

1° SEZIONE CIVILE (udienze di 1° comparizione parti – vecchio rito)

IV lunedì e II giovedì del mese h. 9.30

L’istruttoria delle cause in unico grado di opposizione alla stima nella espropriazione per P.U., nonché di quelle in materia di “antitrust” e di concorrenza sleale si terrà il IV lunedì e il II giovedì del mese alle ore 9.30.

2° SEZIONE CIVILE (udienze di 1° comparizione parti – vecchio rito)

2° Martedì del mese h. 9.30

3° SEZIONE CIVILE (udienze di 1° comparizione parti – vecchio rito)

Ultimo Giovedì h. 9.30

4° SEZIONE CIVILE (udienze di 1° comparizione parti – vecchio rito)

Mercoledì h. 9.30

1° SEZIONE CIVILE (udienze collegiali):

Martedì h. 9.30 vecchio e nuovo rito

Mercoledì h. 9.30 vecchio e nuovo rito

Venerdì h. 9.30 vecchio e nuovo rito

UDIENZE VOLONTARIA GIURISDIZIONE:

1° e 2° lunedì del mese

3° e 4°lunedì del mese

2° SEZIONE CIVILE (udienze collegiali):

Martedì h. 9.30 nuovo rito

Mercoledì h. 9.30 vecchio rito – di seguito nuovo rito

Venerdì h. 9.30 nuovo rito

3° SEZIONE CIVILE (udienze collegiali):

vecchio e nuovo rito:

Venerdì h. 9.30

nuovo rito:

Martedì h. 9.30

Mercoledì h. 9.30

4° SEZIONE CIVILE (udienze collegiali):

Martedì h. 9.30 vecchio, nuovo rito e locazioni

Mercoledì h. 9.30 nuovo rito e locazioni

Giovedì h. 9.30 nuovo rito e locazioni

SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA

Giovedì h. 9.30 settore penale

Giovedì h. 14.30 settore camerale

SEZIONE MINORENNI

1°- 3° e 4° Mercoledì di ogni mese h. 9.30 settore penale

1°- 2° e 3° Martedì di ogni mese h. 9.30 settore civile

SEZIONE LAVORO

Lunedì- Martedì- Mercoledì-Giovedì- Venerdì h. 9.30

SEZIONE EQUA RIPARAZIONE (udienze collegiali):

Lunedì h. 10.00

SEZIONE AGRARIA (udienze collegiali):

1° Venerdì del mese h. 9.30

SEZIONE USI CIVICI (udienze collegiali):

1° e 3° Giovedì di ogni mese h.11.30

SEZIONE SPECIALIZZATA – in materia di proprietà industriale

ed intellettuale

2° Martedì di ogni mese h. 12.00

3° Lunedì di ogni mese h. 12.00

SEZ. TOSSICODIPENDENZE 1° e 3° lunedì di ogni mese h. 9.30

1° SEZIONE PENALE lunedì- martedì- mercoledì- giovedì- venerdì

sabato: per eventuali rinvii ad udienza fissa h. 9.00

2° SEZIONE PENALE lunedì- martedì- mercoledì- giovedì- venerdì

sabato: per eventuali rinvii ad udienza fissa h. 9.00

3° SEZIONE PENALE lunedì- martedì- mercoledì- giovedì- venerdì

sabato:per eventuali rinvii ad udienza fissa h. 9.00

4° SEZIONE PENALE martedì- giovedì h. 9.30

Corte di Appello di Roma: orario di accettazione delle richieste di atti agli ufficiali giudiziari anno 2013

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ORARIO DI ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ATTI AGLI UFFICILI GIUDIZIARI, DELL’UFFICIO UNICO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA E DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO ANNO 2013
 

UFFICIO UNICO – CORTE DI APPELLO – ROMA

SEZIONE NOTIFICAZIONI CIVILI – PALAZZINA B- PIANO TERRA

Ricezione atti:
– n° 1 cassa riservata agli avvocati, ai procuratori e agli studi legali e alle agenzie, che presentino le richieste di notificazione con un’apposita distinta per l’addebito dell’importo della specifica e delle eventuali spese successive sul c/c dell’Unicredit Spa;
– n° 3 casse riservate agli avvocati, ai procuratori ed alla Avvocatura generale dello Stato;
– n° 2 casse per studi legali, privati ed enti pubblici;
– n°1 cassa per le agenzie;
– n°1 cassa per l’accettazione degli atti del Giudice di Pace di Roma di valore inferiore ad € 1.032, 91;
– n° 3 casse riservate agli atti in materia di lavoro, situate al primo piano della Palazzina B. Una cassa sarà riservata agli Avvocati ed un’altra, che dalle ore 8,00 alle ore 9,30 darà la precedenza agli atti presentati nell’interesse dell’Avvocatura Generale dello Stato. Queste due casse accetteranno da ogni utente al massimo 5 richieste. Una terza cassa sarà dedicata alla ricezione di richieste di notificazione su supporto informatico senza alcun limite.

Restituzione atti:

– n° 4 sportelli al piano terra della Palazzina B;
– n° 1 sportello al 1° piano, Palazzina B, per gli atti in materia di Lavoro.

ORARIO DI ACCETTAZIONE:

L’orario delle suddette casse è fissato come segue:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 09.00 per gli atti ultimo giorno;
dal lunedì al venerdì: gli atti “urgenti-urgenti”, cioè quelli i cui termini perentori legali e giudiziari scadono il giorno successivo alla richiesta di notificazione, possono essere presentati entro le ore 12.00;
sabato:  dalle ore 8.00 alle ore 09.00 solo atti ultimo giorno e atti previsti dall’art. 36 del D.P.R. 115 del 30/05/2002 i cui termini perentori, legali e giudiziari scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva.
prefestivi (escluso il sabato): dalle ore 8.00 alle ore 11.00;
prefestivi (escluso il sabato): dalle ore 8.00 alle ore 09.00 gli atti ultimo giorno e atti previsti dall’art. 36 del 36 del D.P.R. 115 del 30/05/2002 i cui termini perentori, legali e giudiziari scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva.

Gli atti, che in virtù di provvedimenti giudiziari debbano essere notificati nello stesso giorno dell’emissione del provvedimento, potranno essere presentati fino ad un’ora prima della chiusura nei giorni feriali e prefestivi, escluso il sabato.

La certificazione dell’esatta trascrizione dei titoli prevista dall’art. 480 del C.P.C. e il rilascio di copie conformi agli atti notificati possono essere richiesti dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e soltanto per gli atti per i quali si richieda la notifica a cura dell’Ufficio Unico di Roma. Nei giorni prefestivi, escluso il sabato, l’orario è fissato dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Nelle giornate prefestive del 24 e 31 dicembre l’orario è fissato dalle ore 8.00 alle ore 9.00 solo per gli atti previsti dall’art. 36 del D.P.R. 115 del 30.05.2002 i cui termini perentori, legali e giudiziari scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva.

Dal 1° agosto al 15 settembre l’orario di chiusura è anticipato di un’ora, escluso il sabato.

Dello stesso richiedente non possono essere consegnati per la notifica o per la restituzione più di 5 atti per volta.

Dopo l’orario di chiusura delle casse di accettazione e restituzione, i richiedenti presenti in sala, muniti di ticket di prenotazione, avranno diritto alla presentazione di sole 2 richieste di notificazione di atti o al ritiro di soli 2 atti.

Il sabato le casse restituzione restano chiuse, salvo l’autorizzazione del preposto per la restituzione di atti ultimo giorno o per altri motivi particolari e d’urgenza.

CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Gli atti in materia civile e penale, a richiesta degli Uffici Giudiziari, saranno ricevuti dalle ore 8.30 alle ore 10.30.
Gli atti previsti dall’art. 36 del D.P.R. 115/02 (ovvero da notificare in giornata o nella giornata successiva) devono pervenire all’UNEP entro le ore 9.00 già selezionati dalle cancellerie e segreterie richiedenti.

Durante il periodo feriale e nei giorni prefestivi l’orario per la ricezione degli atti è fissato dalle ore 8.30 alle ore 10.00, esclusi quelli di cui all’art. 36 predetto, che debbono pervenire dalle Cancellerie e Segreterie richiedenti già selezionati entro le ore 9.00.
In caso di sopravvenuta urgenza, gli atti potranno essere ricevuti sino alle ore 11.00.

Il sabato, il 24 dicembre e il 31 dicembre si ricevono solo le richieste di notificazioni, previste dall’art. 36 del D.P.R. 115/02, cioè quelle i cui termini perentori, legali e giudiziari, scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva e devono pervenire in ufficio entro le ore 9.00.
Tali atti devono pervenire già selezionati dalle Cancellerie e Segreterie richiedenti.

Per gli atti che pervengono tramite il servizio fax, tutte le cancellerie e le segreterie giudiziarie richiedenti devono osservare gli stessi orari sopra indicati. Dopo i predetti orari, il fax viene disattivato, ma saranno adottate idonee misure per assicurare la possibile ricezione di messaggi telefonici finalizzati alla trasmissione fax per particolari esigenze che potranno verificarsi.

SEZIONE ESECUZIONI CIVILI- PALAZZINA B- PIANO TERRA

L’orario di ricezione degli atti è fissato come segue:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 09.00 per gli atti ultimo giorno;
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 09.00 per gli atti previsti dall’art. 36 del D.P.R. 115 del 30.05.2002 i cui termini perentori, legali e giudiziari scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva;
sabato:  dalle ore 8.30 alle ore 09.00 solo atti ultimo giorno e atti previsti dall’art. 36 del D.P.R. 115 del 30/05/2002 i cui termini perentori, legali e giudiziari scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva.
prefestivi (escluso il sabato): dalle ore 8.30 alle ore 11.30;
prefestivi (escluso il sabato): dalle ore 8.30 alle ore 09.00 gli atti ultimo giorno e atti previsti dall’art. 36 del 36 del D.P.R. 115 del 30/05/2002 i cui termini perentori, legali e giudiziari scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva.

Nelle giornate prefestive del 24 e 31 dicembre l’orario è fissato dalle ore 8.30 alle ore 9.00 solo per gli atti previsti dall’art. 36 del D.P.R. 115 del 30.05.2002 i cui termini perentori, legali e giudiziari scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva.

Dal 1° agosto al 15 settembre l’orario di chiusura è anticipato di un’ora, escluso il sabato.

Dello stesso richiedente non possono essere consegnati per la notifica o per la restituzione più di 5 atti per volta.

Le casse per le richieste di esecuzione presso terzi, riguardanti le sole controversie di Lavoro, riceveranno sino a 25 procedure esecutive con distinta predisposta dalla parte richiedente.

Dopo l’orario di chiusura delle casse di accettazione e restituzione, i richiedenti presenti in sala, muniti di ticket di prenotazione, avranno diritto alla presentazione di sole 2 richieste di esecuzione o di restituzione di atti.

Il sabato le casse restituzione restano chiuse, salvo l’autorizzazione del preposto per la restituzione di atti ultimo giorno o per altri motivi particolari e d’urgenza.
I termini di restituzione dei residui dei depositi sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

CIRCONDARIO DI ROMA

Ufficio Nep Sezione distaccata di Ostia:
dal lunedì al venerdì accettazione e restituzione dalle ore 9.00 alle ore 11.30;
sabato e prefestivi solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

CIRCONDARIO DI TIVOLI

Ufficio Nep Tribunale di Tivoli:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
sabato e prefestivi solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 10.30;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
sabato e prefestivi solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

Sezione distaccata di Palestrina:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 10.30;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
sabato e prefestivi solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

CIRCONDARIO DI CASSINO

Ufficio Nep Tribunale di Cassino:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.30;
sabato e prefestivi solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
A richiesta degli uffici giudiziari gli atti in materia civile e penale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30; in caso di sopravvenuta urgenza fino alle ore 11.30; sabato e prefestivi, solo gli atti urgenti o ultimo giorno, che devono pervenire entro le ore 10.00 già selezionati dalle cancellerie richiedenti.
Dal 1° agosto al 31 agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 10.30;
atti urgenti fino alle ore 10.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 10.00 solo atti urgenti scadenti in giornata.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Sora:
dal lunedì al sabato tutti gli atti dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

CIRCONDARIO DI CIVITAVECCHIA

Ufficio Nep Tribunale di Civitavecchia:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
dal lunedì al venerdì: richieste protesti dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
sabato e prefestivi solo atti ultimo giorno dalle ore 8.30 alle ore 10.00.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Bracciano:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 10.30;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
sabato e prefestivi solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Dal 1° luglio al 15 settembre dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

CIRCONDARIO DI FROSINONE

Ufficio Nep Tribunale di Frosinone:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 11.30;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
dal lunedì al venerdì: richieste protesti dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
sabato e prefestivi solo atti ultimo giorno dalle ore 8.30 alle ore 10.00.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Alatri:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 10.30;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 8.30 alle ore 10.30;
dal lunedì al venerdì: richieste protesti dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
sabato e prefestivi dalle ore 8.30 alle ore 10.30;
richieste a mezzo fax dalle ore 9.00 alle 13.00.
La richiesta di pignoramenti viene presentata presso l’Unep di Frosinone.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Anagni:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì: richieste protesti dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
sabato e prefestivi solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.30;
richieste a mezzo fax dalle ore 9.00 alle 13.00.

CIRCONDARIO DI LATINA

Ufficio Nep Tribunale di Latina:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
dal lunedì al venerdì atti ultimo giorno dalle ore 8.30 alle ore 09.00;
sabato e prefestivi: solo atti ultimo giorno e atti previsti dall’art. 36 del D.P.R. 115 del 30/05/2012 i cui termini perentori, legali e giudiziari scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva dalle ore 8.30 alle ore 9.30;
dal 1° agosto al 31 agosto 2013 dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
dal 21/12/2013 al 31/12/2013 solo atti ultimo giorno e atti previsti dall’art. 36 del D.P.R. 115 del 30/05/2012 i cui termini perentori, legali e giudiziari scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva dalle ore 8.30 alle ore 9.30.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Gaeta:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.30;
sabato e prefestivi solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.30;
dal 1° agosto al 31 agosto 2013 atti normali ed urgenti dalle ore 9.00 alle ore 10.30;
sabato e prefestivi: solo atti scadenti in giornata dalle ore 9.00 alle ore 10.00;

Ufficio Nep Sezione distaccata di Terracina:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 11.30;
sabato e prefestivi: solo atti scadenti in giornata dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
Dal 05/08/2013 al 31/08/2013 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30.

CIRCONDARIO DI RIETI

Ufficio Nep Tribunale di Rieti:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.30; (dall’1/8 al 15/9 chiusura sportello ore 11.00);
dal lunedì al venerdì: atti urgenti dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 09.30;
sabato e prefestivi: solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 09.30;
Richieste protesti:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
dalle ore 9.00 alle ore 9.30 per i soli assegni bancari dell’ultimo giorno di presentazione.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Poggio Mirteto:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti dalle ore 10.00 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì: atti ultimo giorno dalle ore 10.00 alle ore 11.00;
sabato e prefestivi: solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 09.30;

CIRCONDARIO DI VELLETRI

Ufficio Nep Tribunale di Velletri:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
sabato e prefestivi: dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Dal 1° agosto al 31 agosto 2013 dalle ore 9.00 alle ore 10.00, solo per gli atti urgenti ed ultimo giorno, o in scadenza del mese.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Albano Laziale:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
sabato e prefestivi: dalle ore 9.00 alle ore 10.30;
atti urgenti e prefestivi ultimo giorno: dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Dal 1° agosto al 31 agosto 2013 dalle ore 8.30 alle ore 10.00 solo atti urgenti o in scadenza del mese.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Anzio:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
sabato e prefestivi: dalle ore 9.00 alle ore 10.30;
atti urgenti e ultimo giorno: dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Dal 1° agosto al 31 agosto 2013 dalle ore 8.30 alle ore 10.00 solo atti urgenti o in scadenza del mese.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Frascati:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 11.00;
dal lunedì al venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
sabato e prefestivi: dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
atti urgenti e prefestivi ultimo giorno: dalle ore 8.30 alle ore 10.00.
Dal 1° agosto al 31 agosto 2013 dalle ore 8.30 alle ore 10.00 solo atti urgenti o in scadenza del mese.

CIRCONDARIO DI VITERBO

Ufficio Nep Tribunale di Viterbo:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 11.30;
sabato e prefestivi: solo atti ultimo giorno dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
Dal 1° agosto al 31 agosto 2013 dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

Ufficio Nep Sezione distaccata di Civita Castellana:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 10.00;
sabato e prefestivi: solo atti ultimo giorno dalle ore 9.00 alle ore 10.00;

Ufficio Nep Sezione distaccata di Montefiascone:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 11.30;
sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
tutti i giorni: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 8.30 alle ore 10.00.

Ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali: G.U. n. 167 del 15/11/2012 il D. Leg.vo 09/11/2012, n. 92

alt Pubblicato sulla G.U. n. 167 del 15/11/2012 il D. Leg.vo 09/11/2012, n. 92, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180″.1.
La disciplina del decreto legislativo si applicherà ai contratti conclusi dal 01/01/2013.
Il Decreto è stato emanato in attuazione della delega di cui all‘art. 10, co. 1, L. 11 novembre 2011 n. 180 2 e mira a recepire la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)
Riportiamo il testo del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con le modifiche introdotte indicate in carattere grassetto, nonché, di seguito, il testo integrale del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 OTTOBRE 2002, n. 231 A SEGUITO DEL D. LEG.VO 09/11/2012, N. 92
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)
Emana il seguente decreto legislativo:
 

Art.1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
1 La direttiva Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo dovrebbe trovare applicazione anche in favore delle professioni liberali, come si evince dal considerando nr. 10: “Il fatto che le professioni liberali ricadano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva” e dalla definizione di cui all’art. 2 nr. 3) “«impresa»: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;”. Ne conseguerebbe il diritto per le professioni liberali a godere di quanto previsto dall’art.10) per le procedure di recupero di crediti non contestati.
2 Art. 10, co. 1, L. 11 novembre 2011 n. 180
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese; b) fermo quanto previsto dall’articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l’Autorità’ garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese. (…)”)2
 

Art.2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”, le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e’ tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) “imprenditore”, ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione;
d) “interessi moratori”: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e’ pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) “tasso di riferimento”: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) “importo dovuto”: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Art.3
Responsabilità del debitore

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
 

Art.4
Decorrenza degli interessi moratori

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
3
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

 

Art.5
Saggio degli interessi

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.
2. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.3

3 Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2005 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione prevista, è pari al 2,09% , ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 8 gennaio 2005.
Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2005 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 2,05%, ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 28 luglio 2005.
Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2006 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 2,25%, ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 13 gennaio 2006.
Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2006 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 2,83%, ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 10 luglio 2006.
Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2007 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 3,58%, ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 5 febbraio 2007.
Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 4,07 per cento ai sensi di quanto disposto dall’ articolo unico del comunicato 30 luglio 2007.
Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2008 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 4,20 per cento ai sensi di quanto disposto dall’ articolo unico del comunicato 11 febbraio 2008.
Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 4,10 per cento ai sensi di quanto disposto dall’ articolo unico del comunicato 21 luglio 2008.
Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari a 2,50 per cento ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 2 febbraio 2009.
Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2009 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all’1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 28 agosto 2009.
Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2010 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all’ 1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 18 febbraio 2010.
Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2010 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all’1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo unico del comunicato 16 agosto 2010.
Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2011 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, èpari all’1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 8 febbraio 2011.
Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011 il saggio d’interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 1,25 per cento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 18 luglio 2011.
Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2012 il saggio d’interesse di cui al comma 1 del presente articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e’ pari all’1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo unico del comunicato 27 gennaio 2012.
Per il periodo dal 1° luglio – 31 dicembre 2012 il saggio d’interesse di cui al comma 1 del presente articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e’ pari all’1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo unico del comunicato 13 luglio 2012. 4
 

Art. 6
(Risarcimento delle spese di recupero).

1. Nei casi previsti dall’articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

 

Art.7
(Nullità)

1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora. Non e’ ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione e’ nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.

Art. 8
Tutela degli interessi collettivi

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell’articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l’uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. L’inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell’associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
 

Art.9
Modifiche al codice di procedura civile
(omissis)5

 

Art.10
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

1. All’articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito: “In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.”.
 

Art.11
Norme transitorie finali
(omissis)

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprietà di cui all’articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l’acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
(omissis)
 

* * *
D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l’articolo 10;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
 

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

 

1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
b) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “transazioni commerciali”: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) “pubblica amministrazione”: le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e’ tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) “imprenditore”: ogni soggetto esercente un’attività’ economica organizzata o una libera professione; d) “interessi moratori”: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e’ pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) “tasso di riferimento”: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali; g) “importo dovuto”: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
c) all’articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti: «sull’importo dovuto»;
d) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). – 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando e’ prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»;
e) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Saggio degli interessi). – 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e’ consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7. 2. Il tasso di riferimento e’ così determinato: a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.»;
f) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente: «Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). – 1. Nei casi previsti dall’articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. 2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;
g) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente: «Art. 7 (Nullità). – 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora. Non e’ ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6. 5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione e’ nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.»;
h) all’articolo 8, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) di accertare la grave iniquita’, ai sensi dell’articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l’uso.».
 

Art. 2
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

 

1. All’articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di otto punti percentuali».
 

Art. 3
Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addì 9 novembre 2012

Legge di stabilità 2013: norme codicistiche relative al pignoramento presso terzi

alt La legge di stabilità 2013 (n.228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29-12-12) ha modificato il codice di procedura civile nella parte relativa ai pignoramenti, per tutte le esecuzioni presso terzi promosse a partire dal 1 gennaio 2013.

Di seguito il testo delle norme interessate:

ART. 548 – Mancata dichiarazione del terzo: se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

ART. 549 – Contestata dichiarazione del terzo: se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.