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Notificazione

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Questa sentenza riguarda una società che ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il presidente del tribunale di Udine aveva intimato alla stessa di pagare L. 19.894.505 all’avvocato C.F. a titolo di compenso per prestazioni professionali. 
L’avvocato C., costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione sostenendone l’infondatezza. Con sentenza 9/7/201 il tribunale di Udine, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opponente al pagamento della minor somma di L. 15.611.260. 

 

Giustizia: modifiche al regolamento per le notificazioni telematiche

altIn vigore dal prossimo 24 maggio la modifica all’articolo 18, dm 44/2011, recante: “notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”. La modifica si è resa necessaria per adeguare la alle sopravvenute modifiche della legge 21 gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile.

Il decreto

Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni;
 

Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
 

Visto l’art.16 -quater , comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
 

Rilevata la necessità di modificare l’articolo 18 del predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21 gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile;
 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 marzo 2013;
 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U;
 

ADOTTA
il seguente regolamento:

 

Ministero della Giustizia
 

Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48
 

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 9 maggio 2013, n. 107
 

Preambolo
 

Articolo 1
Modifiche all’articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44

 

1. L’articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) 1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
 

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
 

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
 

4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3 -bis , comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
 

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
 

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3 -bis , comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».
 

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Articolo 2
Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Il duce delle camicie web, il Grilletto

Quando ero bambino adoravo giocare con i soldatini, come tanti coetanei della mia generazione. Era normale, i nostri genitori avevano vissuto il tempo della guerra mondiale ed i nostri nonni quello delle due guerre, oltre che della guerra civile e delle varie campagne belliche che hanno caratterizzato il Ventennio, e spesso ne erano stati protagonisti più o meno volontari.

Ogni famiglia aveva i suoi caduti, le sue storie da raccontare, la guerra era ancora al centro dei discorsi degli adulti e, si sa, i bambini giocano a fare gli adulti e con il gioco esorcizzano le paure: perché, a differenza degli uomini, i soldatini che muoiono possono essere rimessi in piedi ogni volta che il piccolo giocatore lo desidera ed il loro peggior nemico era la mamma che, con la scopa, voleva ogni sera distruggere quel campo di battaglia che il figlio cercava di lasciare intatto per il giorno dopo prima di andare a letto, senza capire che le guerre vere, con i boati delle loro bombe e le loro distruzioni impediscono di dormire anche ai neonati.

Ricordo che a volte, ancora infervorato dalle guerre degli omini di plastica sul pavimento, scendevo le scale di casa in velocità, cercando di saltare quanti più gradini possibili con un solo balzo e gridando pieno di gioia verso la certa vittoria: "carica squadroni dell'esercito italiano!".

Viene da ridere a ripensare a quelle cariche che si concludevano puntualmente alla vista dello sguardo apparentemente severo, ma intimamente divertito, di Pio, il portiere del palazzo, sicché l'uscita sul marciapiede era normale, ma soddisfatta, le energie avevano trovato il loro sfogo. Viene da ridere soprattutto pensando a cosa sarebbe successo in termini militari con una carica così dissennata, che nella mente mi vedeva elemento di una compagnia di cavalleria protesa in un attacco lancia in resta. Una raffica di mitragliatrice, una strage, addio sogni di gloria, addio giovinezza, per cacciare qualcuno che si è appostato su un'altura è meglio anteporre il cervello all'entusiasmo, probabilmente per vincere senza morire è sufficiente un noioso ed estenuante assedio o l'acquisto di un poco romantico, ma efficace, mortaio…

La Seconda Guerra Mondiale è finita da quasi ottant'anni, ma gli esseri umani non hanno cessato di uccidersi e, anche quando sono in pace, chissà perché sognano di fare la guerra, forse pensano che a morire sarebbero sempre gli odiati nemici vittime della loro carica infantile.

Insegna Sigmund Freud in un testo del 1905, "Il motto di spirito e la sua relazione con l'inconscio" che molti impulsi (ad es. quelli aggressivi e/o sessuali) e/o inibizioni interne vengono spazzati via con la risata perché soddisfatti con un strumento, esclusivo del genere umano, di per sé piacevole ed accettato dagli altri.

L'importanza della risata e l'istintiva accettazione di chi la provoca sono fenomeni psicologici ben conosciuti dai comici, che hanno anche ben presente la necessità degli esseri umani di liberarsi dai freni inibitori, ritornando allo stato infantile.

Beppe Grillo è un bravo comico, che conosce profondamente i sistemi di comunicazione moderna e che sa che una delle forme di umorismo più gradite al popolo è la satira, perché, mentre castigat ridendo mores (la definizione è della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9246/2006), pone attore e spettatore per un momento al di sopra di quel potere con il quale, al termine dello spettacolo, essi dovranno ritornare a fare i conti.

Ecco che, allora, il comico psicologo, per vincere le elezioni, ha stimolato istinti primordiali ed infantili, evocando spesso immagini di guerra con vari slogan, tra i quali uno, "arrendetevi, siete circondati". Esso, oltre a scene di telefilm e romanzi, ricorda anche una gioiosa manifestazione di protesta del 1993 dei ragazzi del Fronte della Gioventù che divenne clamorosa in quanto le istituzioni reagirono, accusando di attentato agli organi costituzionali una cinquantina di ragazzi che gridavano lo slogan (stampato anche sulle loro magliette) tutti insieme, ballando abbracciati in maniera da accerchiare p.za Montecitorio.

Entrare in Parlamento con circa il 25% dei voti e 163 parlamentari non è però un gioco, specie se queste "truppe" sono costituite per lo più da sconosciuti non dotati di preparazione specifica, cultura e senso delle istituzioni.

Iniziano gli sbagli, uno dopo l'altro: dalle divisioni interne dopo le votazioni per il Presidente del Senato all'indicazione di Stefano Rodotà, un uomo di sinistra per bene, ma che non è certo un segno di rinnovamento, avendo ottant'anni, alla carica di presidente della Repubblica. Dalla definizione "golpe" data da Grillo all'annuncio della rielezione di Napolitano, con relativa minaccia di mussoliniana marcia su Roma, alla retromarcia dialettica con la smentita in "golpettino" e la manifestazione in un luogo, p.za Santi Apostoli, per dimensioni non destinato alle adunate oceaniche alle quali pensava l'aspirante duce delle camicie web. Dalla sbandierata rinuncia ai compensi alla più realistica querelle sulla destinazione dei rimborsi ai parlamentari per le loro spese extra che, alla fine, sarà la tasca loro o del Movimento Cinque Stelle.

Così, nel giro di due mesi, invece di continuare a strillare "arrendetevi, siete circondati", il comico inizia a costatare che il suo Movimento è "accerchiato" e, per cercare di far uscire i suoi dalla sindrome dell'assediato, ricorre ancora una volta al gioco, parlando delle mosse di un antico gioco cinese, il Go, che quasi nessuno conosce, sicché sarà più difficile contraddirlo.

Per Grillo l'accerchiamento delle sue "truppe" è un gioco che porterà alla vittoria, mentre per chi gioca a scacchi o per chi fa la guerra sul serio l'accerchiamento del nemico è il primo passo per sconfiggerlo.

Il ripetuto ricorso a terminologia guerrafondaia, da parte di chi non ha né una classe dirigente in grado di sostituire gli uomini al potere senza fare danni, né un partito costituito da persone ideologicamente omogenee, significa trasformarsi da Grillo Parlante che scatena le ire del Pinocchio ignorante sui politici corrotti a Grilletto: o meglio, allo stimolo per qualche bambino cresciuto, che sogna la rivoluzione, ma non ha ancora capito che essa non è un gioco da ragazzi, a premere il grilletto.

di Romolo Reboa*

* Avvocato del Foro di Roma

Parametri compensi approvati dal CNF

alt“Il nuovo ordinamento professionale forense apre una nuova stagione per l’Avvocatura. Anche grazie alle nuove disposizioni, gli avvocati potranno contribuire fattivamente alla crescita economica del Paese attraverso la propria attività professionale. Ci auguriamo che il rapporto con il nuovo Governo sia fattivo e proficuo. L’Avvocatura ha già offerto la sua collaborazione nel rispetto del suo ruolo nella giurisdizione e nei rapporti economici e sociali “. Così Guido Alpa ha aperto i lavori della prima riunione con gli Ordini (presenti oltre 120), le Unioni, la Cassa forense, l’Oua e le Associazioni forensi, tutti rappresentati numerosi nella sala Pio XI di Borgo Santo Spirito a Roma, dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (legge 247/2012). La sala ha sottolineato l’augurio di buon lavoro al ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri con un caloroso applauso. Il presidente Alpa ha annunciato l’approvazione, della proposta sui parametri forensi, che sarà inviata al ministero della giustizia e l’intervento davanti alla Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sulla revisione della geografia giudiziaria. “In attesa della decisione della Consulta è necessario che il Governo proroghi l’entrata in vigore di una riforma che in realtà non da garanzie di risparmio di spesa mentre certamente mortifica la giustizia di prossimità”, ha ribadito Alpa. Decisioni ampiamente condivise dall’assemblea. La proposta del CNF sui parametri illustrata dal consigliere Aldo Morlino, corrisponde ai principi di semplificazione, trasparenza e equità ed è destinata a creare uno strumento di facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno avere uno strumento di immediato orientamento. Essa supera il decreto Parametri 140/2012 (assunto sulla base del decreto Cresci-Italia e impugnato davanti al Tar del Lazio per eccesso di potere) in relazione non solo agli ingiustificati abbattimenti dei compensi che giungono fino alla metà per le attività di difesa previste dalla legge a carico dei legali (senza contare che il dm 140 non aveva applicato per intero neanche l’indice Istat 2009/2012); ma anche in relazione a gravi lacune, peraltro puntualmente segnalate in note inviate sin dalla predisposizione del decreto 140 al ministero della giustizia Parte integrante della proposta è la parte normativa (per il civile- penale- stragiudiziale); e poi vi sono le tabelle parametri per il civile corrispondenti ciascuna al tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori) e una per il penale. Gli scaglioni di valore, diversamente dal dm 140, sono corrispondenti a quelli previsti dal ministero della giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori. Quaranta tabelle parametriche (39 per il civile e una per il penale), sei scaglioni di valore corrispondenti a quelli del contributo unificato, individuazione di 4 fasi procedurali (più una di chiusura pratica). Essa si compone di una parte normativa (per il civile- penale- stragiudiziale), 39 tabelle parametri per il civile corrispondenti ciascuna al tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori) e una per il penale (comprensiva della fase delle investigazioni). Gli scaglioni di valore, diversamente dal dm 140, sono corrispondenti a quelli previsti dal ministero della giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori. Ciascuna tabella parametrica è poi divisa per fasi (da quella di studio a quella decisionale, a cui si aggiunge il compenso per prestazioni post- decisione ). All’interno i parametri sono indicati con una somma fissa che il giudice potrà innalzare fino al 70% o ridurre fino al 30% motivando lo scostamento. La proposta CNF re-introduce il rimborso per le spese forfetarie del 15%, configura correttamente e in maniera autonoma i procedimenti esecutivi, determina un giusto compenso per i decreti ingiuntivi e il precetto, elimina alcune ingiustificate disparità/penalizzazioni (alcune riduzioni stabilite dal dm 140 per alcune controversie di lavoro, per i procedimenti gratuito patrocinio e legge Pinto; la responsabilità aggravata e le pronunce di rito). (fonte www.consiglionazionaleforense.it)

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE NORMATIVA DELIBERATA NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA STRAORDINARIA DEL 03/05/2013.

MATERIA GIUDIZIALE CIVILE AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Art. 1.

Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all’avvocato per ogni singolo incarico in materia civile, amministrativa e tributaria, è convenuto con il cliente.

2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni del valore della pratica e/o della sua complessità durante lo svolgimento dell’incarico. Potrà, inoltre, prevedere la corresponsione all’avvocato di un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all’esito particolarmente favorevole della pratica.

3. Il compenso dell’avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.

4. In ogni caso il compenso dovuto all’avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all’importanza dell’opera.

Art. 2.

Diritto dell’avvocato

1. Per le prestazioni in materia civile, amministrativa e tributaria, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 12, saranno dovuti all’avvocato i compensi concordati con il cliente secondo l’importanza dell’opera. Nelle ipotesi di cui all’art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.

Art. 3.

Obbligo del cliente

1. I compensi sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

2. Le spese legali recuperate in danno della controparte spetteranno al difensore anche nell’ipotesi in cui sia stato concordato un compenso inferiore.

Art. 4.

Giudizi non compiuti

1. In relazione all’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente dovrà all’avvocato i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 5.

Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell’avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, quali importanza dell’opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute in relazione alla posizione processuale ed all’impulso dell’azione, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall’avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tenere conto dei parametri di cui alle tabelle allegate e, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%.

2. Nelle cause di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell’aumento massimo di cui al primo comma.

3. Nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell’aumento massimo di cui al primo comma.

4. Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico potrà essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino a un massimo di dieci soggetti e, ove questi siano in numero superiore, del 5% per ciascun soggetto oltre i primi dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione troverà applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista e difenda un solo soggetto contro più soggetti.

5. All’avvocato competerà la maggiorazione del 20%, oltre il compenso previsto per l’assistenza e difesa di un soggetto, nel caso in cui egli assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio ad istanza congiunta.

6. Nell’ipotesi in cui, pur nell’identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale non comporti l’esame di situazioni particolari di fatto e di diritto, spetterà all’avvocato il compenso dovuto in relazione all’assistenza e difesa di ciascuno secondo le previsioni di cui ai parametri indicati nelle tabelle allegate, con la riduzione del 30%.

7. La liquidazione del compenso prevista dall’art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stato un provvedimento decisorio ancorché non definitivo.

8. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende:

a) per fase di studio della controversia l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;

e) per compenso delle prestazioni post decisione sono ricompresi la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti, le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

9. L’eventuale remissione della causa in istruttoria farà sorgere il diritto a percepire il compenso delle attività svolte secondo i criteri sopra indicati.

10. All’avvocato, nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, spetterà un compenso pari alla metà di quello spettante per la fase decisionale oltre quanto già maturato per l’attività svolta.

Art. 6.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, fatta eccezione per i giudizi di divisione, ove si ha riguardo alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione, a meno che la controversia non investa anche la massa da dividere, nel qual caso si avrà riguardo a quest’ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si avrà riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si avrà riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda, come previsto dal c.p.c., ma potrà aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello come sopra presunto, o al valore dei diversi interessi sostanziali perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti con ricorso straordinario e/o amministrativo, nella liquidazione a carico del cliente si avrà riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente, pubblico o privato, intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente il valore sarà determinato in conformità all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato andrà ragguagliato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia sarà determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a €26.000,00 e non superiore a €260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per l’oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considererà entro lo scaglione fino a €520.000,00.

Art. 7.

Cause di valore superiore ad €520.000,00

1. La liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a €520.000,00 dovrà essere effettuata applicando un incremento percentuale, come di seguito indicato.

2. Per le controversie da €520.000,00 ad €1.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino a €520.000,00. Per le controversie da €1.000.000,01 ad €2.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €1.000.000,00. Per le controversie da €2.000.000,01 ad €4.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €2.000.000,00. Per le controversie da €4.000.000,01 ad €8.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €4.000.000,00.

3. Per le controversie di valore superiore ad €8.000.000,00, si applicherà un aumento pari al 50% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €8.000.000,00; tale ultimo criterio si applicherà per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 8.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi avrà diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente saranno computati i compensi per un solo avvocato.

2. All’avvocato incaricato dal cliente o dal difensore di svolgere funzioni di procuratore/domiciliatario, ferma restando la determinazione convenzionale eventualmente assorbente di quanto dovuto, spetterà un compenso non inferiore al 20% dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applicherà il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 9.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 10.

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, salva convenzione dell’arbitro unico o del Collegio con le parti, agli arbitri saranno dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, siano essi rituali che irrituali, spetteranno i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

Art. 11.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l’avvocato incaricato della difesa avrà diritto all’indennità di trasferta ed al rimborso delle spese, se non determinati in convenzione, a norma dell’art. 11 della materia stragiudiziale.

Art. 12.

Rimborso delle spese forfetarie

1. L’avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

Art. 13.

Rimborsi

1. All’avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 11 e 12, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14.

Applicazione analogica

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

 

MATERIA PENALE

Art. 1.

Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all’avvocato per ogni singolo incarico in materia penale è convenuto con il cliente.

2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato ovvero la corresponsione all’avvocato di un premio o compenso nel caso di variazioni, regressioni o necessità di ulteriori attività non prevedibili al momento del conferimento dell’incarico, nonché per ogni udienza, che non sia di mero rinvio.

3. Il compenso dell’avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.

4. In ogni caso il compenso dovuto all’avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all’importanza dell’opera.

Art. 2.

Diritto dell’Avvocato

1. Per le prestazioni in materia penale, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 8, saranno dovuti all’avvocato i compensi concordati col cliente secondo l’importanza dell’opera e l’organo competente a decidere. Nelle ipotesi di cui all’art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.

Art. 3.

Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell’avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, della complessità dei fatti, delle questioni giuridiche da trattarsi, dell’importanza delle stesse questioni, del numero delle imputazioni, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, della presumibile durata, delle fasi necessarie per il compimento dell’incarico, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione all’eventuale frequenza di trasferimenti fuori dal circondario del consiglio dell’ordine al cui albo il professionista risulta iscritto, del numero degli avvocati che dovranno condividere il lavoro e la responsabilità della difesa, ovvero dell’essere l’unico difensore, nonché dell’esito ottenuto anche avuto riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tener conto dei parametri di cui alle tabelle allegate e, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30% dai parametri di cui alle tabelle allegate.

2. Nelle pratiche di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell’aumento massimo di cui al primo comma.

3. Nelle pratiche di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell’aumento massimo di cui al primo comma.

4. Gli aumenti di cui ai commi precedenti opereranno in ragione del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, della complessità dell’attività da svolgersi, del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. L’applicazione di detti principi comporterà che allorquando le attività siano plurime e le udienze diverse da quelle di mero rinvio superiori alle due, l’attività si considererà particolarmente complessa dando luogo all’applicabilità degli aumenti previsti.

5. La determinazione del compenso spettante al sostituto dovrà costituire oggetto di specifica convenzione all’atto della nomina.

6. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio in materia penale s’intende:

a) per fase di studio l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi e/o i consulenti, le relazioni e/o pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e siano resi comunque in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni in genere, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria e/o dibattimentale le richieste, gli scritti le partecipazioni e/o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali e/o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che siano funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato. Questa fase si considera particolarmente complessa allorquando le attività da svolgersi siano plurime e le udienze diverse da quelle di mero rinvio siano più di una, ovvero l’attività comporti la redazione di scritti difensivi. In queste ipotesi il compenso stabilito per la fase sarà aumentato del doppio di quanto previsto dai relativi parametri di cui alle tabelle allegate;

d) per fase decisionale le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica;

e) per compenso accessorio, quello dovuto qualora le udienze, diverse da quelle di mero rinvio, siano più di una, quello dovuto per le udienze fuori dal circondario nel quale il professionista è iscritto e per le attività istruttorie svolte in secondo grado.

Art. 4.

Giudizi non compiuti e risoluzione della convenzione

1. Se il procedimento e/o il processo non siano portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengano cause estintive del reato, accettate dalle parti, ovvero il cliente o l’avvocato recedano dal mandato, il cliente dovrà all’avvocato i compensi maturati per l’opera svolta fino alla data di cessazione dell’incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

Art. 5.

Pluralità di difensori e parti

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, in mancanza di singole convenzioni ovvero di diversa previsione contrattualizzata, al professionista spetterà il pagamento pro quota del compenso dovuto da una parte, fermo il vincolo di solidarietà, aumentato nella misura del 20% per ogni parte in più, fino a un massimo di dieci, e ove queste siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti.

2. La stessa disposizione troverà applicazione anche qualora il numero delle parti ovvero delle imputazioni sia incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione.

3. Gli aumenti di cui al comma 1 spetteranno anche nel caso in cui il professionista difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto e/o di diritto.

4. Nelle ipotesi in cui, pur nell’identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale non comporti l’esame di situazioni particolari di fatto e/o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, spetterà all’avvocato, il compenso dovuto in relazione all’assistenza e difesa di ciascuno, secondo le previsioni di cui agli articoli precedenti ed ai parametri indicati nelle tabelle allegate, con la riduzione del 30%.

5. Nel caso in cui più avvocati, non riuniti in associazione, assumano la difesa di unico cliente dovrà essere stipulata apposita convenzione per ciascun avvocato dal momento che ciascun professionista avrà diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l’opera prestata.

6. Al difensore della parte civile costituita, salvo diversa espressa pattuizione, spetterà il compenso concordato con il proprio cliente, a prescindere dall’importo liquidato dal giudice con la sentenza. La stessa previsione sarà applicabile al difensore dell’imputato e/o del responsabile civile nell’ipotesi prevista dall’art. 542 C.P.

Art. 6.

Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l’incarico professionale è conferito ad una società di avvocati si applicherà il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 7.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l’avvocato incaricato della difesa avrà diritto all’indennità di trasferta ed al rimborso delle spese, se non determinati in convenzione, a norma dell’art. 11 della materia stragiudiziale e, in caso di costituzione di parte civile, acquisirà lo stesso diritto anche nei confronti della parte soccombente.

Art. 8.

Rimborso delle spese forfetarie

1. L’avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

Art. 9.

Parte civile

1. I parametri previsti per l’attività giudiziale e di cui alle tabelle allegate operano anche nei riguardi della parte offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per l’ammenda per tutte le attività svolte nell’interesse della stessa.

Art. 10.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 11.

Rimborsi

1. All’avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 7 e 8, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 12.

Applicazione analogica

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

MATERIA STRAGIUDIZIALE

Art. 1.

Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all’avvocato per ogni singolo incarico è convenuto con il cliente sulla base delle attività presumibilmente necessarie fino al compimento dell’incarico.

2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni del valore della pratica e/o della sua complessità durante lo svolgimento dell’incarico. Potrà, inoltre, prevedere un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all’esito particolarmente favorevole della pratica.

3. Il compenso dell’avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.

4. In ogni caso il compenso dovuto all’avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all’importanza dell’opera.

Art. 2.

Diritto dell’Avvocato

1. Per le prestazioni stragiudiziali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 12, saranno dovuti all’avvocato i compensi concordati col cliente secondo l’importanza dell’opera. Nelle ipotesi di cui all’art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.

2. I compensi che nei parametri sono riferiti a prestazioni di consulenza possono essere cumulati con quelli riferiti a prestazioni di assistenza.

3. Sono onnicomprensivi i compensi che nei parametri sono riferiti alle prestazioni di assistenza continuativa in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successione, divisione, liquidazioni, tributarie e assistenza redazione contratti.

Art. 3.

Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell’avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, quali l’importanza dell’opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall’avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tener conto dei parametri di cui alle tabelle allegate e, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%.

2. Nelle pratiche di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell’aumento massimo di cui al primo comma.

3. Nelle pratiche di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell’aumento massimo di cui al primo comma.

Art. 4.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che rivesta una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, dovrà essere liquidata in base ai parametri di cui alle allegate tabelle stragiudiziali.

Art. 5.

Determinazione del valore della pratica

1. Nella liquidazione dei compensi, il valore della pratica o dell’affare è determinato a norma del codice di procedura civile.

2. Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si avrà riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l’assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si avrà riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l’assistenza in pratiche amministrative il compenso si determinerà secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo comunque presente l’interesse sostanziale del cliente.

5. Per l’assistenza in pratiche in materia tributaria si avrà riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo della pratica non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati la stessa si considererà di valore indeterminabile.

7. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a €26.000,00 e non superiore a €260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della pratica. Qualora il valore effettivo della pratica risulti di particolare importanza per l’oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, ovvero se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito, il suo valore si considererà entro lo scaglione fino a €520.000,00.

Art. 6.

Pratiche di valore superiore a €520.000,00

1. La liquidazione dei compensi per le pratiche di valore superiore a €520.000,00 dovrà essere effettuata applicando un incremento percentuale, come di seguito indicato.

2. Per le pratiche da €520.000,00 ad €1.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino a €520.000,00. Per le pratiche da €1.000.000,01 ad €2.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €1.000.000,00. Per le pratiche da €2.000.000,01 ad €4.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €2.000.000,00. Per le pratiche da €4.000.000,01 ad €8.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €4.000.000,00.

3. Per le pratiche di valore superiore ad €8.000.000,00, si applicherà un aumento pari al 50% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €8.000.000,00; tale ultimo criterio si applicherà per ogni successivo raddoppio del valore della pratica o dell’affare.

Art. 7.

Pluralità di difensori e società di professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare a ciascuno di essi spetteranno i compensi per l’opera prestata.

2. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applicherà il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 8.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 9.

Incarico non portato al termine

1. In relazione all’attività prestata dall’avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti per qualsiasi motivo, il cliente dovrà all’avvocato i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 10.

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso liquidato dovrà essere determinato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5%, calcolata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.

Art. 11.

Trasferte

1. All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico debba trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, sarà dovuto il rimborso delle spese sostenute e un’indennità di trasferta. Qualora non siano stati determinati in convenzione con il cliente, il giudice nella liquidazione dovrà tenere conto del costo del soggiorno (pernottamento e vitto) documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente ad una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, verrà riconosciuta un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. Saranno in ogni caso dovuti i compensi relativi alle prestazioni effettuate e un’indennità pari al compenso pattuito con il cliente.

Art. 12.

Rimborso delle spese forfetarie

1. L’avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

Art. 13.

Rimborsi

1. All’avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 11 e 12, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14.

Applicazione analogica

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe. 

Giustizia: dal 30 novembre sportello del cittadino presso gli Ordini forensi

altIl Consiglio nazionale forense ha approvato il Regolamento n. 2-R-2013 che disciplina le modalità di accesso allo Sportello del cittadino, che dovrà essere istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine per fornire un servizio, gratuito, di informazione e orientamento ai cittadini sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia. L'Avvocatura si fa promotrice di una iniziativa importante con l'obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini, sulla scia di quanto previsto dalla nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (legge 247/2012). L'iniziativa concretizza così la funzione sussidiaria degli Ordini forensi e afferma il ruolo di garanzia e tutela dei cittadini che la Costituzione affida agli avvocati (funzione sociale) anche attraverso un' attività di "servizio" gratuito e organizzato. Sin da subito, e comunque non oltre il 30 novembre 2013, i Consigli dell'Ordine dovranno istituire nelle loro sedi lo Sportello del cittadino. Tempi e modalità di accesso sono state stabiliti dal CNF che oggi ha approvato il regolamento n. 2-R-2013 in attuazione dell'articolo 30 della legge 247/2012. "Il nuovo ordinamento forense restituisce l'Avvocatura al suo rilievo costituzionale legato al diritto fondamentale di difesa; l'Avvocatura interpreta questo ruolo essenziale per la giurisdizione anche prestando di un'attività di servizio a vantaggio e senza costi per la collettività", commenta il presidente del CNF Guido Alpa. Presso gli Sportelli, aperti nei locali dei Consigli dell'Ordine e secondo modalità organizzative che dovranno essere adeguatamente rese note al pubblico, i cittadini potranno rivolgersi, gratuitamente, ad avvocati per ottenere informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. E' esclusa ogni attività di consulenza ed è vietata l' informazione sui giudizi pendenti. Inoltre, lo Sportello fornirà informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso; sulle formalità necessarie relative al conferimento dell'incarico e sui diritti e gli obblighi che ne derivano; sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione. Le informazioni potranno riguardare gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento; i possibili tempi di un giudizio ed i criteri per la individuazione dei costi , anche conseguenti alla soccombenza; informazioni sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato e quelle relative ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, e i relativi vantaggi in termini di costi e tempi. Per garantire la qualità delle informazioni, gli avvocati a disposizione nello Sportello saranno iscritti un elenco, nell'ambito della materia di propria competenza e a condizione che siano in regola con tutti gli adempimenti disciplinari, formativi, amministrativi; l'elenco è tenuto dal Consiglio dell'Ordine e dovrà essere aggiornato. Il regolamento, al fine di evitare ogni ipotesi di accaparramento di clientela, prevede anche ferme incompatibilità per l'avvocato che ha fornito le informazioni e per i suoi vicini-parenti o colleghi di studio, prevedendo adeguati sistemi di controllo; il rifiuto immotivato di fornire il servizio o la mancata presenza dell'avvocato nel turno di riferimento senza valido motivo sono cause di esclusione dall'elenco. Il servizio è finanziato dalla categoria forense. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale www.consiglionazionaleforense.it ed entrerà in vigore il 4 maggio. (fonte: CNF)