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Giustizia: modifiche al regolamento per le notificazioni telematiche

altIn vigore dal prossimo 24 maggio la modifica all’articolo 18, dm 44/2011, recante: “notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”. La modifica si è resa necessaria per adeguare la alle sopravvenute modifiche della legge 21 gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile.

Il decreto

Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni;
 

Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
 

Visto l’art.16 -quater , comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
 

Rilevata la necessità di modificare l’articolo 18 del predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21 gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile;
 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 marzo 2013;
 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U;
 

ADOTTA
il seguente regolamento:

 

Ministero della Giustizia
 

Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48
 

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 9 maggio 2013, n. 107
 

Preambolo
 

Articolo 1
Modifiche all’articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44

 

1. L’articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) 1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
 

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
 

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
 

4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3 -bis , comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
 

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
 

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3 -bis , comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».
 

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Articolo 2
Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.