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Regolamento recante le disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione compensi degli amministratori giudiziari

altRegolamento recante disposizioni in materia di modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. (15G00191) (GU Serie Generale n.262 del 10-11-2015). Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2015.
 
 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. 177     
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
Visto l’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio  2009,  n.  94, recante  delega  al  Governo  per   l’istituzione   dell’Albo  degli amministratori giudiziari di  cui  all’articolo  2-sexies,  comma  3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
Visto il decreto legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  recante: Istituzione dell’Albo degli amministratori ai sensi dell’articolo 2, comma 13, della legge  15  luglio  2009,  n.  94»  e  in  particolare l’articolo 8, il quale prevede che con decreto del  Presidente  della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della  giustizia,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,  lettera  b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari; 
 
Ritenuto che l’attivita’  svolta  dagli  amministratori  giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori  fallimentari e che pertanto e’ opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia  di  procedure concorsuali; 
 
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2015; 
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 maggio 2015; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 25 settembre 2015; 
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia  e delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
Art. 1 
 
Oggetto 
 
1. Il presente regolamento disciplina le  modalita’  di  calcolo  e liquidazione dei compensi degli amministratori  giudiziari  iscritti nell’Albo istituito a norma dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio  2010,  n.  14,  per  la  custodia,   la   conservazione   e l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di  prevenzione  ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 
 Art. 2 
 
Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:  a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;  b)  «Albo»:  l’Albo  degli  amministratori  giudiziari   di   cui all’articolo 1 del decreto legislativo;  c)  «amministratore   giudiziario»: il soggetto nominato dall’autorita’ giudiziaria per l’amministrazione e  la  gestione  dei beni sequestrati;  d) «Ministero»: il Ministero della giustizia. 
 
 Art. 3 
 
Criteri per la determinazione del compenso 
 
1. Salvo  quanto  previsto  dal  comma   3,   i   compensi   degli amministratori giudiziari sono  liquidati  sulla  base  dei  seguenti criteri: 
a) per i beni costituiti  in  azienda,  quando  sono  oggetto  di diretta gestione da parte dell’amministratore giudiziario, i compensi devono consistere  in  una  percentuale,  calcolata  sul  valore  del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure: 
1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
 2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro  fino  a 24.340,62 euro; 
 3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
 4) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti 40.567,68  euro  fino  a 81.135,38 euro; 
 5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
 6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89  euro  fino  a 811.353,79 euro; 
 7) dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79  euro fino a 2.434.061,37 euro; 
 8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro; 
 b) per i beni costituiti in  azienda,  quando  sono  concessi  in godimento a terzi, i compensi devono consistere in  una  percentuale, calcolata sul valore del  complesso  aziendale,  non  superiore  alle
seguenti misure: 
1) dal 4,8% al 5,6%; quando  il  valore  non  superi  16.227,08 euro;
2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino  a 24.340,62 euro; 
3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 
5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
6) dall’1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79  euro fino a 2.434.061,37 euro; 
8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano  2.434.061,37 euro; 
c) per i beni immobili,  i  compensi  devono  consistere  in  una percentuale, calcolata  sul  valore  dei beni,  non  superiore  alle seguenti misure: 
1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti  16.227,08  euro  fino  a 24.340,62 euro; 
3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro  fino  a 81.135,38 euro; 
5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino  a 811.353,79 euro; 
7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro; 
d) per i frutti che si ritraggono dai beni di  cui  alle  lettere a), b) e c) e per i beni diversi  da  quelli  di cui  alle  predette lettere, i compensi devono consistere in  una  percentuale  calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro  fino  a 24.340,62 euro; 
3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 
5) dall’1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
6) dall’1,2% all’1,5% sulle  somme  eccedenti  405.676,89  euro fino a 811.353,79 euro; 
7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro. 
 
2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:  a) l’importo realizzato, per i beni liquidati; b)  il  valore  stimato   dal   perito   ovvero,   in   mancanza, dall’amministratore giudiziario, per i beni che non hanno  costituito oggetto di liquidazione;  c) ogni altra somma ricavata. 
 
3. Quando l’amministratore giudiziario assiste il  giudice  per  la verifica dei  crediti  e’  inoltre  corrisposto,  sull’ammontare  del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19%  allo  0,94% sui primi 81.131,38  euro  e  dallo  0,06%  allo  0,46%  sulle  somme eccedenti tale cifra. 
 
4. Nel caso di cui  al  comma  1,  lettera  a),  all’amministratore giudiziario e’ corrisposto un ulteriore  compenso  del  5  per  cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento  sull’ammontare  dei  ricavi lordi conseguiti. 
 
5. Il compenso liquidato a norma del  presente  articolo  non  puo’ essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro. 
 
6. Nel  caso  in  cui  sono  oggetto  di  sequestro  patrimoni  che comprendono beni rientranti in almeno due  delle  categorie  indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma  1,  si  applica  il  criterio della prevalenza della gestione piu’ onerosa. Il  compenso  per  tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, e’ maggiorato  di  una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessita’ della stessa. 
 
7. Nell’ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo  ne’ passivo  gli  importi  risultanti   da   finanziamenti   e   garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra  societa’  del gruppo. 
 
8. All’amministratore spetta un rimborso  forfettario  delle  spese generali in  una  misura  compresa  tra  il  5  e  il  10  per  cento sull’importo del compenso determinato a norma del  presente  decreto. Sono  altresi’  rimborsate  le  spese  effettivamente   sostenute   e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori. 
 
9. Quando i beni sequestrati appartengono a piu’ proposti,  per  la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede  in relazione a ciascuna massa attiva e passiva. 
 
Art. 4 
Aumento o riduzione del compenso 
 
1. L’autorita’ giudiziaria puo’ aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato a norma dell’articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: 
a) complessita’ della gestione;  b) ricorso all’opera di coadiutori;  c) necessita’ e frequenza dei controlli esercitati;  d) qualita’ dell’opera prestata e dei risultati ottenuti;  e) sollecitudine con cui sono state  condotte  le  attivita’  di amministrazione,  ivi  compreso  l’adempimento  degli   obblighi   di segnalazione gravanti sugli amministratori;  f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato. 
 
2. Il compenso  liquidato  a  norma  dell’articolo  3  puo’  essere aumentato in misura non superiore  al 100  per  cento  a  fronte  di amministrazioni estremamente complesse ovvero di  eccezionale  valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda  sequestrati,  ovvero di risultati dell’amministrazione particolarmente positivi. 
 
 
Art. 5 
Incarichi collegiali 
 
1.  Quando  l’incarico  e’  stato  conferito  ad  un  collegio   di amministratori il compenso  globale  e’ determinato  aumentando,  in misura non superiore al 70 per cento,  quello  spettante  al  singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4. 
 
2. In ogni caso, l’aumento o la diminuzione di cui all’articolo  4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso  spettante  ad  uno  o  piu’ componenti del collegio, quando risulta che le  circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili. 
 
 
 Art. 6 
Compenso per attivita’ su incarico della societa’ 
 
1. Le disposizioni del presente decreto non si  applicano  ai  fini della  liquidazione   del   compenso   spettante   all’amministratore giudiziario per l’attivita’ svolta a seguito  di  incarico  conferito dalla societa’ le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro. 
 
 Art. 7 
Clausola di invarianza finanziaria 
 
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
Dato a Roma, addi’ 7 ottobre 2015 
MATTARELLA 
Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei  ministri 
Orlando, Ministro della giustizia 
 Padoan, Ministro  dell’economia  e  delle finanze 
Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne – prev. n. 2794 
 

Giustizia: processo civile telematico, una circolare sugli adempimenti in cancelleria

altCon una circolare del 23 ottobre il Ministero della Giustizia ha dettato le principali novità in merito agli adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico. Tale circolare aggiorna e sostituisce le precedenti circolari del 27 giugno e 28 ottobre 2014. Ecco le principali novità: a) la copia informale dell’atto introduttivo depositato in modalità telematica a disposizione del presidente del tribunale per la designazione del giudice; b) le conseguenze, ai fini del versamento del contributo unificato, del passaggio della causa dal registro nel quale è stata iscritta a quello successivamente individuato come pertinente; c) la domanda di ingiunzione di pagamento europea; d) l’inserimento nei registri di cancelleria, dell’intero collegio giudicante e di tutti i difensori delle parti la trasmissione alla Corte d’appello del fascicolo del processo di primo grado, completo degli eventuali atti e verbali redatti su supporto cartaceo e della stampa su carta del registro “storico” del processo.
 
Circolare 23 ottobre 2015 – Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico
23 ottobre 2015
 
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
 
Oggetto: adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico
 
AVVERTENZA: la presente circolare aggiorna e sostituisce le precedenti circolari di questa Direzione Generale del 27.6.2014 e del 28.10.2014 in materia. Essa costituisce un testo consolidato che, rispettando l’articolazione in paragrafi delle precedenti versioni, si propone di fornire uno strumento di agevole consultazione. A tal fine, i paragrafi di nuova introduzione, al pari di quelli che hanno subito rilevanti modifiche o integrazioni, sono segnalati nei rispettivi titoli.
 
Sommario
 
Ricognizione delle novità normative (testo aggiornato); 
 
Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo; 
 
Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio; 
 
Copie informali (testo integrato); 
 
Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie (testo integrato); 
 
Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica; 
 
Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico; 
 
Conseguenze dell’iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato (paragrafo di nuova introduzione); 
 
Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria; 
 
Domanda di ingiunzione di pagamento europea (paragrafo di nuova introduzione); 
 
Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore; 
 
Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice; 
 
Accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti; 
 
Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione; 
 
Iscrizione di professionisti al REGINDE;
 
Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento; 
 
Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico; 
 
Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014; 
 
Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore; 
 
Inserimento, nei registri di cancelleria, dell’intero collegio giudicante (paragrafo di nuova introduzione); 
 
Inserimento, nei registri di cancelleria, dell’intero collegio difensivo, compreso l’eventuale domiciliatario (paragrafo di nuova introduzione); 
 
Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d’appello (paragrafo di nuova introduzione);
 
 
1. Ricognizione delle novità normative (testo aggiornato) 
 
Come noto, a decorrere dal 31 dicembre 2014 sono pienamente operative, con riferimento a tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, indipendentemente dalla data di loro instaurazione, le disposizioni di cui all’art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, come convertito dalla legge n. 221/2012, a mente del quale il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012, come novellato dal d.l. n. 132/2014, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito, nei procedimenti di espropriazione forzata, della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
 
Come disposto dall’art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012, come novellato dal d.l. n. 90/2014, a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d’appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni da ultimo richiamate, dal 30 giugno 2015 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, nelle cause pendenti avanti alle corti d’appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Vale la pena di sottolineare che, diversamente da quanto avvenuto per i procedimenti avanti al tribunale, per i quali è stato previsto un regime transitorio di obbligatorietà dell’invio telematico di atti in relazione ai soli procedimenti di nuova instaurazione, ciò non è previsto per quanto concerne i procedimenti avanti alla corte d’appello. Pertanto, dal 30 giugno 2015, il deposito degli atti endoprocessuali nei procedimenti pendenti avanti alle corti d’appello avverrà esclusivamente con modalità telematiche, indipendentemente dalla data di instaurazione della controversia.
 
Con l’art. 19 del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 1 dell’art. 16-bis d.l. n. 179/12, è stato introdotto il comma 1-bis, a mente del quale “Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.
 
Alla luce delle richiamate novità, il regime della modalità del deposito degli atti processuali di parte è il seguente:
 
Ufficio Tipo atto Regime del deposito
Tribunale Atto introduttivo / primo atto difensivo Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi)
Corte d’appello Atto introduttivo / primo atto difensivo Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi)
Tribunale Atto endoprocessuale Esclusivamente telematico
Corte d’appello Atto endoprocessuale Esclusivamente telematico
 
2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo 
 
Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16-bis, può sorgere la necessità, per la cancelleria, di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.
 
Se è vero, infatti, che l’art. 9 d.m. n. 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.
 
Tale disposizione mantiene la propria validità anche dopo la piena entrata in vigore delle disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali posto che, in linea generale, permane per le parti la facoltà di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimane, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.
 
Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.
 
Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico.
 
Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.
 
Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, il disconoscimento operato dalla controparte onererebbe colui che avesse interesse ad avvalersi di tale documento al deposito dell’originale cartaceo, al fine di dare corso al subprocedimento di verificazione (come del resto avveniva anche in passato, essendo prassi che le parti depositassero i documenti in copia e non in originale). Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione. 
L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.
 
3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio 
 
L’art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che “il cancelliere non deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio”. Tale disposizione, pur rimanendo in vigore anche all’esito delle più recenti novità normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la cancelleria di un ufficio giudiziario. Se però, per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inapplicabile, posto che, nel momento stesso in cui l’atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l’atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti, oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del codice dell’amministrazione digitale, che sembra soddisfare l’esigenza, sottesa all’art. 111 disp. att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.
 
Le cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.
 
4. Copie informali (testo integrato) 
 
Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell’atto o documento depositati telematicamente.
 
La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione: giova qui sottolineare soltanto che tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.
 
Pertanto le copie in questione non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale.
 
Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.
 
Corre infine l’obbligo di aggiungere che, in considerazione dell’eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall’esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi dimensioni.
 
Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione.
 
A seguito dell’introduzione dell’art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, come si è visto, è stata definitivamente chiarita la questione circa la validità ed efficacia del deposito dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo con modalità telematica, a prescindere da qualsiasi provvedimento ministeriale in merito.
 
A tale proposito si evidenzia che, qualora sia necessaria l’assegnazione, da parte del Presidente, di procedimenti introdotti con modalità telematiche, quest’ultimo deve essere posto in grado di esaminare il contenuto dell’atto introduttivo. Poiché tuttavia, allo stato, la visione degli atti di causa è consentita soltanto al giudice designato alla trattazione del singolo procedimento, e non al Presidente, in attesa dell’introduzione nel sistema informatico di tale possibilità, nonché fatta salva l’esistenza, all’interno del singolo ufficio giudiziario, di disposizioni organizzative diverse, la cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa dell’atto introduttivo depositato con modalità telematiche, rendendola disponibile al Presidente ai fini dell’assegnazione.
 
5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie (testo integrato) 
 
Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l’esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L’urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione normativa o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c.), è evidente come il ritardo nell’accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un’automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). È dunque assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria.
 
Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.
 
Ciò si dica anche con riferimento ai verbali di udienza redatti dal giudice attraverso lo strumento della consolle del magistrato, in quanto gli stessi non sono visibili dalle parti processuali al momento del loro deposito telematico da parte del giudice, bensì solo dopo che il cancelliere li ha accettati nel sistema.
 
A tale scopo gli uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di ‘back office’ rispetto a quelle di ‘front office’, in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici.
 
In tale contesto si colloca la modifica dell’art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ad opera dell’art. 51 d.l. n. 90/2014, come convertito in legge.
 
Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l’orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 4 ore.
 
La riduzione dell’orario di apertura al pubblico – a cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusivamente laddove ciò non determini disservizi per l’utenza – consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove venga in concreto attuata la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via tendenziale, incrementassero la quantità di tempo dedicata all’accettazione degli atti telematici in misura almeno pari a quella della riduzione dell’orario di apertura.
 
 
6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica 
 
L’art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014 aggiunge, al termine dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, un periodo volto a rimuovere l’incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell’ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.
 
A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge, inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.
 
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.
 
Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.
 
7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico 
 
L’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all’esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL.
 
Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto o del documento nel fascicolo processuale.
 
Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.
 
7.1. Conseguenze dell’iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato (paragrafo di nuova introduzione) 
 
Come noto, nell’ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all’interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile), il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall’uno all’altro registro.
 
Di conseguenza, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l’effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato dal Presidente come tabellarmente competente.
 
In tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell’ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l’eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.
 
8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 16-bis d.l. n. 179/2012, le cancellerie, limitatamente al procedimento di cui libro IV, titolo I, capo I, non potranno ricevere il deposito dei provvedimenti redatti dal magistrato con modalità diverse da quelle telematiche di cui all’art. 16-bis. I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria (provvedimenti di “sospensione” o rigetto cui all’art. 640 c.p.c., nonché decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), dunque, potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico.
 
Si invitano i capi degli uffici a valutare la possibilità di sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione.
 
8.1 Domanda di ingiunzione di pagamento europea (paragrafo di nuova introduzione) 
 
Diverso dal procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile, è quello relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. A tale proposito si rammenta che l’art. 7, § 5, del regolamento (CE) n. 1896/2006 espressamente dispone che “la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine”. L’Italia, peraltro, ha dichiarato a suo tempo, ai sensi dell’art. 29 del citato regolamento, che “il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell’ingiunzione (…) è il supporto cartaceo”.
 
La previsione della facoltà di deposito cartaceo dell’istanza è, peraltro, necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall’art. 24 del regolamento. Le cancellerie, dunque, accetteranno il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.
 
9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore 
 
Viceversa, allo stato attuale della normativa, non sono tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 179/2012, aggiunto dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 90/2014, “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”.
 
Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l’obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.
 
10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice 
 
Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179/2012. La norma richiamata, infatti, così dispone: “Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”. Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento cartaceo del giudice consente, infatti, l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione.
 
Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 45, lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.
 
11. Accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti 
 
Poiché gli atti e i documenti del procedimento monitorio devono essere depositati in forma esclusivamente telematica, va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l’eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l’esercizio di tale prerogativa. La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l’estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.
 
A tale proposito si segnala che il 25 giugno 2014, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l’accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso fisico ai locali di cancelleria.
 
Ulteriori informazioni sul punto sono reperibili in apposita sezione del Portale dei Servizi Telematici.
 
12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione 
 
L’art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 ha modificato l’art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d’udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, ha soppresso all’art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole “che le sottoscrive”. In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l’interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la consolle del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice.
 
Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l’art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale “la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere”. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvederà a stampare su carta il separato verbale di conciliazione in modo da consentire alle parti di sottoscriverlo.
 
13. Iscrizione di professionisti al REGINDE 
 
Come noto, sempre ai sensi dell’art 16-bis d.l. n. 179/2012, anche i professionisti nominati dal giudice devono depositare i propri atti esclusivamente con modalità telematiche. Ancora oggi, tuttavia, una vasta platea di professionisti non è censita sul registro generale degli indirizzi elettronici di cui al d.m. n. 44/2011.
 
Dal 30 giugno 2014, nei casi in cui sussiste l’obbligo di cui al citato art. 16-bis, le cancellerie non possono più accettare il deposito di atti e documenti cartacei provenienti da professionisti nominati dal giudice. È, quindi, necessario che gli addetti alle cancellerie, nel rapportarsi coi professionisti, e comunque all’atto del deposito, segnalino l’assoluta necessità di curare la propria iscrizione al REGINDE da parte loro, laddove tale iscrizione non sia stata curata dai rispettivi ordini di appartenenza. Si richiama, sul punto, la nota di questa Direzione Generale del 6 giugno 2014, prot. n. 80939.U.
 
14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento 
 
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli uffici giudiziari devono provvedere all’annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l’assolvimento del contributo unificato.
 
Sul punto deve ritenersi condivisibile, e anzi doverosa, la prassi, già adottata da taluni uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento.
 
Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.
 
Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).
 
A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l’esistenza di un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del contributo unificato.
 
15. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico 
 
Come noto, l’art. 52 d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 16-bis d.l. n. 179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti” contenuti nel fascicolo informatico, nonché il potere di “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.
 
Alcuni uffici hanno dubitato che la facoltà e il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e provvedimenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della norma stessa, o comunque depositati in epoca anteriore.
 
Al riguardo, si deve affermare che un’eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell’introduzione del potere di autenticazione, che è quella di sgravare gli uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale e, nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall’utilizzo dello strumento informatico.
Tenuto conto di tale ratio, è da ritenersi che il potere di autenticazione si estenda a tutti gli atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.
 
16. Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014 
 
Come noto, il d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del contributo unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall’introduzione del processo civile telematico.
 
In ragione del fatto che non tutti gli uffici giudiziari sono attualmente interessati dall’obbligatorietà del processo civile telematico, è stata sollevata questione circa l’applicabilità degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso uffici, come quelli del Giudice di pace, che attualmente non sono interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame.
 
Sul punto va osservato come nessuna distinzione è consentita, sulla base del testo di legge, circa l’applicabilità degli adeguamenti, tra uffici interessati dal PCT e uffici non interessati.
 
Del resto va osservato che, alla luce delle vigenti norme processuali, è ben possibile che atti e provvedimenti originariamente contenuti nel fascicolo cartaceo relativo ad un procedimento instaurato presso il giudice di pace confluiscano, poi, nel fascicolo informatico del procedimento stesso, in grado di appello, determinando, così, possibili minori introiti.
 
17. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore 
 
Si sono registrate, presso diversi uffici giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (cd. comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90/2014, come convertito in legge.
 
Ci si chiede, quindi, se la cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o se, piuttosto, sia possibile per il difensore provvedere in autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla cancelleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.
 
Questa Direzione generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. att. c.p.c. – norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica – che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.
 
Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell’Ufficio legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014, ha chiarito che “le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia”.
 
A tale interpretazione vorranno attenersi gli uffici di cancelleria, astenendosi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.
 
Ne consegue che, per il rilascio della copia in forma esecutiva di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all’art. 268 d.P.R. n. 115/2002.
 
18. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell’intero collegio giudicante (paragrafo di nuova introduzione) 
 
Dal 30 giugno 2015, come si è visto, il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, nelle cause pendenti avanti alle corti d’appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Pertanto, fatta salva l’adozione di prassi locali tese a garantire ai magistrati la possibilità di ottenere una copia cartacea degli atti e documenti processuali, l’unica modalità di consultazione del fascicolo processuale diverrà, anche nei giudizi avanti alla corte d’appello, l’utilizzo della consolle del magistrato. Come noto, tale software consente la consultazione dei singoli fascicoli soltanto ai magistrati assegnatari, e non ad altri.
 
Si ha notizia che sia invalsa, presso taluni uffici, la prassi di inserire nei registri di cancelleria, per ciascun procedimento, il solo nominativo del giudice relatore e non quello degli altri membri del collegio. Come è evidente, tale prassi non agevola l’esame degli atti e documenti di causa degli altri membri del collegio.
 
Si raccomanda, quindi, alle cancellerie una particolare attenzione nell’inserire correttamente i dati in questione nei registri elettronici, tenendo conto delle gravi conseguenze che omissioni, anche apparentemente di scarso rilievo, nell’espletamento di tali attività possono recare al regolare esercizio della giurisdizione e al diritto di difesa delle parti.
 
18.1. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell’intero collegio difensivo, compreso l’eventuale domiciliatario (paragrafo di nuova introduzione) 
 
Si ha notizia che, presso numerosi uffici giudiziari, sia invalsa la prassi di non inserire nei registri informatici di cancelleria (si tratti del sistema SICID o del SIECIC) i nominativi di tutti i difensori costituiti, ma di inserire, a seconda dei casi, solo alcuni di essi o anche del solo domiciliatario, quando presente. Si tratta di una prassi che, a fronte del risparmio di pochi secondi al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, può determinare, successivamente, seri inconvenienti. L’inserimento di un solo difensore, ad esempio, preclude agli altri l’accesso al fascicolo informatico. Inoltre, posto che tutti i difensori della parte hanno diritto alla comunicazione e non soltanto taluni di essi, la prassi appena indicata può ostacolare la speditezza del processo quando si verifichino inconvenienti tecnici che interessino l’unico difensore inserito come tale nei registri. Si raccomanda, pertanto, che il personale di cancelleria presti particolare attenzione a tale aspetto operativo, assicurandosi che i nominativi difensori e gli eventuali domiciliatari delle parti vengano sempre inseriti in maniera corretta e senza tralasciarne alcuno.
 
19. Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d’appello (paragrafo di nuova introduzione) 
 
La progressiva entrata in vigore dell’obbligo, o, a seconda dei casi, della facoltà di deposito telematico di atti e documenti processuali ha determinato la formazione di fascicoli processuali “ibridi”, contenenti, cioè, sia atti su supporto cartaceo che atti digitali. Ciò è vero tanto con riguardo ai processi instaurati prima del 30 giugno 2014 che con riguardo a quelli instaurati successivamente: con riferimento ai primi, infatti, il 30 giugno 2014 è stato reso facoltativo il deposito telematico degli atti endoprocessuali, mentre dal 30 dicembre 2014 tale modalità di deposito è divenuta, sempre per gli atti endoprocessuali, l’unica consentita; con riferimento ai secondi, invece, il deposito cartaceo è tuttora consentito con riferimento agli atti introduttivi.
 
Nella presente fase di transizione, dunque, vi sarà un’alta percentuale di casi di impugnazione di sentenze pronunciate all’esito di giudizi nel corso dei quali erano stati depositati sia atti su supporto cartaceo che atti “telematici”, con la conseguenza che potrebbe rivelarsi estremamente difficoltosa, per il giudice dell’impugnazione, la ricostruzione della sequenza degli atti e dei documenti depositati nella precedente fase del giudizio.
 
Pertanto, al fine di consentire al giudice d’appello di conoscere pienamente i fatti di causa, è necessario che le cancellerie dei tribunali, nel caso di impugnazione della sentenza e in adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 347, comma 3, c.p.c., trasmettano agli omologhi uffici delle corti d’appello, oltre al fascicolo telematico del giudizio di primo grado (utilizzando l’apposita funzionalità presente negli applicativi ministeriali), anche gli atti e i verbali redatti su supporto cartaceo presenti nel fascicolo d’ufficio, nonché una stampa su carta del registro “storico” del processo.

 

Regolamento specializzazioni forensi

altE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, il  DECRETO del Ministro della Giustizia del 12 agosto 2015, n. 144, recante “disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247″.
 
Di seguito il testo integrale del regolamento
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 (in G.U. n. 214 del 15 settembre 2015; in vigore dal 14 novembre 2015) – Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 
Visto l’articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014;
 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
 
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
 
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;
 
Adotta
 
il seguente regolamento:
 
Titolo I
 
Disposizioni generali
 
Art. 1
 
Oggetto del regolamento
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
 
Art. 2
 
Avvocato specialista
 
1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3.
 
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8.
 
3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
 
Art. 3
 
Settori di specializzazione
 
1. L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:
 
a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
 
b) diritto agrario;
 
c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
 
d) diritto dell’ambiente;
 
e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
 
f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
 
g) diritto successorio;
 
h) diritto dell’esecuzione forzata;
 
i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
 
l) diritto bancario e finanziario;
 
m) diritto tributario, fiscale e doganale;
 
n) diritto della navigazione e dei trasporti;
 
o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;
 
p) diritto dell’Unione europea;
 
q) diritto internazionale;
 
r) diritto penale;
 
s) diritto amministrativo;
 
t) diritto dell’informatica.
 
Art. 4
 
Aggiornamento dell’elenco delle specializzazioni
 
1. L’elenco dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
Art. 5
 
Elenchi degli avvocati specialisti
 
1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.
 
Titolo II
 
Conseguimento del titolo
 
Art. 6
 
Disposizioni comuni
 
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall’articolo 3, l’interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell’ordine d’appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.
 
2. Può presentare domanda l’avvocato che:
 
a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all’articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 8;
 
b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
 
c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.
 
3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.
 
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.
 
5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l’istante.
 
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al consiglio dell’ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5.
 
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5.
 
Art. 7
 
Percorsi formativi
 
1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.
 
2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L’incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
 
3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
4. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l’istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
 
6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l’istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.
 
7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l’indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
 
8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.
 
9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l’organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.
 
10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.
 
11. Il comitato di gestione, d’intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l’integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonchè delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.
 
12. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:
 
a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
 
b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
 
c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
 
d) obbligo di frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso;
 
e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.
 
13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.
 
Art. 8
 
Comprovata esperienza
 
1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
 
a) di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
 
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.
 
Titolo III
 
Mantenimento del titolo
 
Art. 9
 
Disposizioni comuni
 
1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.
 
2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:
 
a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
 
b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.
 
Art. 10
 
Aggiornamento professionale specialistico
 
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.
 
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
 
Art. 11
 
Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione
 
1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.
 
Titolo IV
 
Revoca del titolo
 
Art. 12
 
Revoca del titolo
 
1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:
 
a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
 
b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 1.
 
2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell’ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.
 
3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l’interessato.
 
4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a cura del medesimo consiglio dell’ordine.
 
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.
 
Titolo V
 
Disposizioni transitorie e finali
 
Art. 13
 
Funzioni del Consiglio nazionale forense
 
1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.
 
2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.
 
Art. 14
 
Disposizione transitoria
 
1. L’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall’articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell’ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All’organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.
 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.
 
Art. 15
 
Clausola di invarianza finanziaria
 
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 16
 
Entrata in vigore
 
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 
Roma, addì 12 agosto 2015.
 
Il Ministro: Orlando
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Tabella interessi di mora

altDi seguito la tabella con gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002 in attuazione alla Direttiva 2000/35/CE “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali” .

Interesse di mora attualmente vigente = 8,05 % (tasso B.C.E. = 0,05%, maggiorazione = 8,00%) 
 
 
TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002 
 
 

Dal Al Tasso
B.C.E.
Maggiorazione Totale
01/07/2002 31/12/2002 3,35% 7,00% 10,35%
01/01/2003 30/06/2003 2,85% 7,00% 9,85%
01/07/2003 31/12/2003 2,10% 7,00% 9,10%
01/01/2004 30/06/2004 2,02% 7,00% 9,02%
01/07/2004 31/12/2004 2,01% 7,00% 9,01%
01/01/2005 30/06/2005 2,09% 7,00% 9,09%
01/07/2005 31/12/2005 2,05% 7,00% 9,05%
01/01/2006 30/06/2006 2,25% 7,00% 9,25%
01/07/2006 31/12/2006 2,83% 7,00% 9,83%
01/01/2007 30/06/2007 3,58% 7,00% 10,58%
01/07/2007 31/12/2007 4,07% 7,00% 11,07%
01/01/2008 30/06/2008 4,20% 7,00% 11,20%
01/07/2008 31/12/2008 4,10% 7,00% 11,10%
01/01/2009 30/06/2009 2,50% 7,00% 9,50%
01/07/2009 31/12/2009 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2010 30/06/2010 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2010 31/12/2010 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2011 30/06/2011 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2011 31/12/2011 1,25% 7,00% 8,25%
01/01/2012 30/06/2012 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2012 31/12/2012 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2013 30/06/2013 0,75% 8,00% 8,75%
01/07/2013 31/12/2013 0,50% 8,00% 8,50%
01/01/2014 30/06/2014 0,25% 8,00% 8,25%
01/07/2014 31/12/2014 0,15% 8,00% 8,15%
01/01/2015 30/06/2015 0,05% 8,00% 8,05%
01/07/2015 31/12/2015 0,05% 8,00% 8,05%

 

Agenzia delle Entrate: per separazioni e divorzi esenzioni per gli accordi raggiunti in sede di negoziazione

altCon risoluzione n° 65/E del 16 luglio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha dato chiarimenti in merito alla obbligatorietà o meno di versare l’imposta di registro nel caso in cui sia conclusa tra i coniugi una convenzione con trasferimenti immobiliari in sede di negoziazione assistita. L’ Agenzia delle Entrate, nel parere, ricorda che “ai sensi dell’art. 19 della L. 74/1987 tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 898/70, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Di seguito il testo della risoluzione agenzia-entrate-risoluzione-65-e-2015.pdf

Danno biologico: adeguamento importi

altCon il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, sono stati adeguati gli importi relativi al risarcimento del danno biologico di lieve entità per lesioni fino a 9 punti di invalidità (c.d. lesioni micropermanenti).
Gli importi diminuiscono dello 0,3% a causa della deflazione e del fatto che come indice di riferimento sia utilizzato Aprile 2015 che risulta essere inferiore a quello di aprile 2014. Di seguito il decreto ministeriale e le tabelle aggiornate: 
 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 giugno 2015

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015
(GU n.162 del 15-7-2015)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attivita’ produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 121 del 27 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 giugno 2014, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2014;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2014, applicando la riduzione del -0,3% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2015;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure: 1) settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a); 2) quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2015
Il Ministro: Guidi

 

TABELLA DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA’ 2015
Punti


Età

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
2 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
3 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
4 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
5 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
6 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
7 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
8 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
9 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
10 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
11 789,55 1737,02 2842,39 4105,67 5921,64 8053,43 10501,05 13264,48 16343,73
12 785,58 1728,29 2828,11 4085,04 5891,89 8012,96 10448,28 13197,82 16261,61
13 781,62 1719,56 2813,82 4064,41 5862,13 7972,50 10395,51 13131,17 16179,48
14 777,65 1710,83 2799,54 4043,78 5832,37 7932,03 10342,74 13064,51 16097,35
15 773,68 1702,10 2785,26 4023,15 5802,62 7891,56 10289,97 12997,86 16015,22
16 769,71 1693,37 2770,97 4002,51 5772,86 7851,09 10237,20 12931,20 15933,09
17 765,75 1684,64 2756,69 3981,88 5743,10 7810,62 10184,43 12864,55 15850,96
18 761,78 1675,91 2742,41 3961,25 5713,34 7770,15 10131,66 12797,89 15768,83
19 757,81 1667,19 2728,12 3940,62 5683,59 7729,68 10078,89 12731,23 15686,70
20 753,84 1658,46 2713,84 3919,99 5653,83 7689,21 10026,13 12664,58 15604,57
21 749,88 1649,73 2699,56 3899,36 5624,07 7648,74 9973,36 12597,92 15522,44
22 745,91 1641,00 2685,27 3878,73 5594,32 7608,27 9920,59 12531,27 15440,31
23 741,94 1632,27 2670,99 3858,09 5564,56 7567,80 9867,82 12464,61 15358,18
24 737,97 1623,54 2656,70 3837,46 5534,80 7527,33 9815,05 12397,96 15276,05
25 734,01 1614,81 2642,42 3816,83 5505,05 7486,86 9762,28 12331,30 15193,92
26 730,04 1606,08 2628,14 3796,20 5475,29 7446,39 9709,51 12264,65 15111,79
27 726,07 1597,36 2613,85 3775,57 5445,53 7405,92 9656,74 12197,99 15029,67
28 722,10 1588,63 2599,57 3754,94 5415,77 7365,45 9603,97 12131,33 14947,54
29 718,14 1579,90 2585,29 3734,31 5386,02 7324,98 9551,20 12064,68 14865,41
30 714,17 1571,17 2571,00 3713,67 5356,26 7284,51 9498,43 11998,02 14783,28
31 710,20 1562,44 2556,72 3693,04 5326,50 7244,04 9445,67 11931,37 14701,15
32 706,23 1553,71 2542,44 3672,41 5296,75 7203,57 9392,90 11864,71 14619,02
33 702,27 1544,98 2528,15 3651,78 5266,99 7163,11 9340,13 11798,06 14536,89
34 698,30 1536,25 2513,87 3631,15 5237,23 7122,64 9287,36 11731,40 14454,76
35 694,33 1527,53 2499,59 3610,52 5207,48 7082,17 9234,59 11664,74 14372,63
36 690,36 1518,80 2485,30 3589,88 5177,72 7041,70 9181,82 11598,09 14290,50
37 686,39 1510,07 2471,02 3569,25 5147,96 7001,23 9129,05 11531,43 14208,37
38 682,43 1501,34 2456,74 3548,62 5118,20 6960,76 9076,28 11464,78 14126,24
39 678,46 1492,61 2442,45 3527,99 5088,45 6920,29 9023,51 11398,12 14044,11
40 674,49 1483,88 2428,17 3507,36 5058,69 6879,82 8970,74 11331,47 13961,98
41 670,52 1475,15 2413,89 3486,73 5028,93 6839,35 8917,97 11264,81 13879,86
42 666,56 1466,42 2399,60 3466,10 4999,18 6798,88 8865,21 11198,15 13797,73
43 662,59 1457,70 2385,32 3445,46 4969,42 6758,41 8812,44 11131,50 13715,60
44 658,62 1448,97 2371,04 3424,83 4939,66 6717,94 8759,67 11064,84 13633,47
45 654,65 1440,24 2356,75 3404,20 4909,91 6677,47 8706,90 10998,19 13551,34
Punti


Età

1 2 3 4 5 6 7 8 9
46 650,69 1431,51 2342,47 3383,57 4880,15 6637,00 8654,13 10931,53 13469,21
47 646,72 1422,78 2328,19 3362,94 4850,39 6596,53 8601,36 10864,88 13387,08
48 642,75 1414,05 2313,90 3342,31 4820,63 6556,06 8548,59 10798,22 13304,95
49 638,78 1405,32 2299,62 3321,67 4790,88 6515,59 8495,82 10731,56 13222,82
50 634,82 1396,60 2285,34 3301,04 4761,12 6475,12 8443,05 10664,91 13140,69
51 630,85 1387,87 2271,05 3280,41 4731,36 6434,65 8390,28 10598,25 13058,56
52 626,88 1379,14 2256,77 3259,78 4701,61 6394,18 8337,51 10531,60 12976,43
53 622,91 1370,41 2242,49 3239,15 4671,85 6353,71 8284,75 10464,94 12894,30
54 618,95 1361,68 2228,20 3218,52 4642,09 6313,25 8231,98 10398,29 12812,17
55 614,98 1352,95 2213,92 3197,89 4612,34 6272,78 8179,21 10331,63 12730,04
56 611,01 1344,22 2199,64 3177,25 4582,58 6232,31 8126,44 10264,97 12647,92
57 607,04 1335,49 2185,35 3156,62 4552,82 6191,84 8073,67 10198,32 12565,79
58 603,08 1326,77 2171,07 3135,99 4523,06 6151,37 8020,90 10131,66 12483,66
59 599,11 1318,04 2156,79 3115,36 4493,31 6110,90 7968,13 10065,01 12401,53
60 595,14 1309,31 2142,50 3094,73 4463,55 6070,43 7915,36 9998,35 12319,40
61 591,17 1300,58 2128,22 3074,10 4433,79 6029,96 7862,59 9931,70 12237,27
62 587,20 1291,85 2113,94 3053,46 4404,04 5989,49 7809,82 9865,04 12155,14
63 583,24 1283,12 2099,65 3032,83 4374,28 5949,02 7757,05 9798,38 12073,01
64 579,27 1274,39 2085,37 3012,20 4344,52 5908,55 7704,29 9731,73 11990,88
65 575,30 1265,66 2071,09 2991,57 4314,77 5868,08 7651,52 9665,07 11908,75
66 571,33 1256,94 2056,80 2970,94 4285,01 5827,61 7598,75 9598,42 11826,62
67 567,37 1248,21 2042,52 2950,31 4255,25 5787,14 7545,98 9531,76 11744,49
68 563,40 1239,48 2028,24 2929,68 4225,49 5746,67 7493,21 9465,11 11662,36
69 559,43 1230,75 2013,95 2909,04 4195,74 5706,20 7440,44 9398,45 11580,23
70 555,46 1222,02 1999,67 2888,41 4165,98 5665,73 7387,67 9331,80 11498,10
71 551,50 1213,29 1985,39 2867,78 4136,22 5625,26 7334,90 9265,14 11415,98
72 547,53 1204,56 1971,10 2847,15 4106,47 5584,79 7282,13 9198,48 11333,85
73 543,56 1195,83 1956,82 2826,52 4076,71 5544,32 7229,36 9131,83 11251,72
74 539,59 1187,11 1942,54 2805,89 4046,95 5503,85 7176,59 9065,17 11169,59
75 535,63 1178,38 1928,25 2785,26 4017,20 5463,39 7123,83 8998,52 11087,46
76 531,66 1169,65 1913,97 2764,62 3987,44 5422,92 7071,06 8931,86 11005,33
77 527,69 1160,92 1899,69 2743,99 3957,68 5382,45 7018,29 8865,21 10923,20
78 523,72 1152,19 1885,40 2723,36 3927,92 5341,98 6965,52 8798,55 10841,07
79 519,76 1143,46 1871,12 2702,73 3898,17 5301,51 6912,75 8731,89 10758,94
80 515,79 1134,73 1856,84 2682,10 3868,41 5261,04 6859,98 8665,24 10676,81
81 511,82 1126,00 1842,55 2661,47 3838,65 5220,57 6807,21 8598,58 10594,68
82 507,85 1117,28 1828,27 2640,83 3808,90 5180,10 6754,44 8531,93 10512,55
83 503,89 1108,55 1813,99 2620,20 3779,14 5139,63 6701,67 8465,27 10430,42
84 499,92 1099,82 1799,70 2599,57 3749,38 5099,16 6648,90 8398,62 10348,29
85 495,95 1091,09 1785,42 2578,94 3719,63 5058,69 6596,14 8331,96 10266,17
86 491,98 1082,36 1771,14 2558,31 3689,87 5018,22 6543,37 8265,30 10184,04
87 488,01 1073,63 1756,85 2537,68 3660,11 4977,75 6490,60 8198,65 10101,91
88 484,05 1064,90 1742,57 2517,05 3630,35 4937,28 6437,83 8131,99 10019,78
89 480,08 1056,18 1728,29 2496,41 3600,60 4896,81 6385,06 8065,34 9937,65
90 476,11 1047,45 1714,00 2475,78 3570,84 4856,34 6332,29 7998,68 9855,52