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Protocollo per la liquidazione degli onorari patrocinio a spese dello Stato

altE’ stato stillato un  protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la Camera Penale di Roma e l’Associazione Nazionale Forense di Roma per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto nonche’ dei c.d. insolvibili. Di seguito il protocollo in questione Protocollo per gratuito patrocinio e difese d’ufficio-1.pdf

Ricorsi in Cassazione: protocollo tra Cnf e Suprema Corte

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, nella convinzione che i tempi siano maturi per una comune presa d’atto, hanno stipulato il 17 dicembre u.s. due Protocolli, uno per la materia civile e tributaria e uno per la materia penale, con l’obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali e di formulare raccomandazioni per la redazione dei ricorsi funzionale a facilitarne la lettura e la comprensione da un lato e a dare maggiori certezze agli avvocati circa i criteri di autosufficienza e quindi di ammissibilità degli stessi dall’altro. Di seguito gli schemi di ricorso per civile e tributario e penale:
 
 
 

Saggio di interesse legale per l’anno 2016

altE’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 291 del 15 dicembre 2015 il Decreto 11 dicembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (titolato “Modifica del saggio di interesse legale”) che fissa il nuovo saggio di interessi legali a partire dall’inizio del nuovo anno, 2016. Il saggio per gli interessi legali a partire dal primo gennaio 2016 è stato fissato nella misura dello 0,2%. Con questo ulteriore abbassamento viene raggiunto il livello più basso della serie storica degli interessi legali, i cui effetti solamente in parte vengono mitigati dalla nuova formula del’art 1248, quarto comma, codice civile introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 che così recita: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”
 
Di seguito il testo del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2015
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 dicembre 2015
 
Modifica del saggio di interesse legale
 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
Visto l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
 
Visto il proprio decreto 11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e’ stata fissata allo 0,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
 
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
 
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
 
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
 
Decreta;
 
 
Art. 1
 
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
 
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 11 dicembre 2015
 
Il Ministro: Padoan
 

Avvocati Cassazionisti: le nuove regole per l’iscrizione all’Albo

altIl 14 dicembre 2015, il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il nuovo testo del regolamento concernente i corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 247/2012. Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 29 dicembre p.v. Di seguito il testo 10106REGOLAMENTO20-11.pdf

L’illegalità diffusa

Vaprio D’Adda: un pensionato si sveglia, trova i ladri in casa, prende la pistola sul comodino e spara, uccidendo il malvivente. Indagato per omicidio volontario.

Catania: la Corte d’Assise condanna un pensionato di 71 anni a 17 anni di carcere ed al risarcimento del danno. Motivo: ha ucciso con quattro colpi di pistola un uomo che si era introdotto di notte nel podere della sua casa di campagna.

Milano: Tabaccaio uccide rapinatore: condannato a un anno e otto mesi per omicidio colposo.

Arzago d’Adda: imprenditore spara e uccide con un fucile da caccia regolarmente detenuto un albanese che con altri complici stava cercando di rubargli la Mercedes. La Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello di Brescia di condanna a due anni ed otto mesi per eccesso colposo di legittima difesa. Dovrà andare in carcere e risarcire la famiglia del ladro.

Ponte di Nano: benzinaio spara per salvare la commessa di una gioielleria che sta subendo una rapina. Indagato per eccesso colposo.

Basta scorrere le pagine dei giornali o internet per trovare centinaia di casi similari, che giudizialmente andranno valutati caso per caso e nei quali sicuramente vi saranno (o vi saranno state) condanne nei confronti di vittime di furti o rapine che sono persone violente, cui l’evento ha stimolato tale istinto.

Il problema non è giudiziario, in quanto i magistrati applicano la legge, anche se non può essere sottaciuto che, in simili vicende, è fondamentale l’interpretazione della legge e della ricostruzione del fatto che viene data dall’uomo / giudice, intellettualmente condizionata dalla sua opinione su come ci si debba comportare in situazioni analoghe.

L’esperienza giudiziaria insegna che il garantismo riferito ai diritti del bandito ucciso è molte volte superiore a quella che socialmente è la vera vittima della vicenda, chi si è trovato involontariamente di fronte ad un evento che lo ha indotto a sparare.

Allora parlare di politica giudiziaria da rivedere non significa voler far superare alla magistratura il muro divisorio della separazione dei poteri, ma chiederle di prendere atto che il suo ruolo di supplenza all’inefficienza del Parlamento non può essere limitato alle grandi inchieste quali Mafia Capitale, atteso che la vita delle persone per bene è condizionata irrimediabilmente da simili episodi.

La massa di coloro che sono chiamati a giudicare, nella camera di consiglio di un tribunale, quale dovrebbe essere il comportamento di un essere umano di fronte ad un tentativo di rapina, ha una fortuna personale: non essere stato vittima di eventi similari. La massa dei giudici, quindi, può solo teorizzare, sulla base della propria sensibilità umana e dei propri studi anche in materia psicologica, quello che dovrebbe essere il comportamento della vittima che reagisce. E lo fa non nell’immediatezza dell’evento, ma molto tempo dopo.

E’ facile giudicare se un fallo è avvenuto fuori dell’area o sulla linea riguardando l’azione alla moviola che propone le immagini riprese da diverse angolazioni. Sfido chiunque a non sbagliare se si trovasse sul campo al posto dell’arbitro. Gli arbitri, anche di serie A, sbagliano, malgrado si allenino tutti i giorni, perché sono persone umane che devono assumere decisioni in velocità.

Orbene, se sbagliano dei professionisti in situazioni alle quali sono abituate, come deve essere valutato il comportamento di un essere umano il quale, improvvisamente, magari in piena notte mentre si trova a letto nella propria casa, si trova aggredito?

Lo Stato, attraverso la legge penale, esercita la propria pretesa punitiva con riferimento a comportamenti dei singoli ritenuti disdicevoli perché rendono difficile la convivenza tra i singoli cittadini e, quale corrispettivo di tale pretesa, ha l’onere di assicurare alcuni servizi essenziali, ivi inclusa la sicurezza ed il rispetto della legge.

Se si escludono pochi violenti, può dirsi che la maggioranza degli Italiani non ha alcuna voglia di sparare ai ladri in casa propria, o nel giardino del proprio villino, o di inseguire armato chi lo sta derubando.

Ove ciò avvenga è perché lo stato non è riuscito a garantirgli quel minimo di sicurezza che ogni soggetto ha la pretesa di attendersi da uno stato, democratico o dittatoriale, cioè la sicurezza della propria abitazione, del proprio negozio o ufficio e delle strade.

E’ palese che il difendersi da chi entra abusivamente nella propria abitazione non è un comportamento percepito dalla massa dei cittadini come lesivo della convivenza civile e tale percezione che sia giusto reagire, anche con le armi, aumenta allorché lo stato si mostra, all’esterno, incapace di svolgere il suo ruolo.

Orbene, un uomo che si trova costretto a sparare o che, a causa di un’aggressione ingiusta, non ha la freddezza di fermare il dito sul grilletto allorché impugna un’arma che ha comprato solo per paura e che non in realtà ben usare, subirà dall’evento <> una punizione solo per dover ricordare quel giorno e vivere nella paura che si ripeta. E’ giusto costringerlo a pagare un avvocato perché lo difenda da quello stesso stato che, in luogo di difenderlo, lo mette sotto processo e, forse, lo condannerà?

Una cosa è certa, egli sommerà allo shock dell’aggressione domestica anche quello dello stato che lo processa.

Il tutto in un clima d’illegalità diffusa che induce il cittadino a pensare che l’unica scelta che ha per sopravvivere è l’autodifesa.

L’illegalità diffusa si respira non solo pensando alla sicurezza nelle abitazioni o nelle strade o a macro fenomeni, quali <>, camminando per le strade comunali, specie da Roma in giù.

Automobili parcheggiate sistematicamente in divieto di parcheggio, su strisce pedonali o davanti ai cassonetti, con i VV.UU. che intervengono solo se specificamente chiamati, fanno comprendere al cittadino che in città la legge non c’è, tutto è possibile, è la prepotenza a governare.

Allora, la domanda politica è: può lo stato inerme essere duro solo con le persone oneste che, forse, sbagliano quando reagiscono ad un’aggressione criminale?

Romolo Reboa

* Avvocato del Foro di Roma

Aggiornamento delle spese di trasferta dell’ufficiale giudiziario

avv. romolo Reboa, Reboa, Romolo Reboa, Ingiustizia la parola al popolo, la parola al popolo Aggiornamento delle spese di trasferta dell’Ufficiale Giudiziario: di seguito il testo integrale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  del Ministero della giustizia di concerto con  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell’economia e delle finanze 

Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del  30  maggio  2002  n.  115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e  regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede  che  con decreto dirigenziale del  Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il Ministero dell’economia e delle finanze, si provveda  all’adeguamento dell’indennita’ di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai  e  di  impiegati, accertata   dall’Istituto   nazionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio; 
 
Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15 dicembre  1959  n.  1229  e successive modificazioni; 
Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; 
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, calcolato  in  relazione  alla variazione percentuale dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati verificatasi nel  triennio  1°  luglio  2012 –  30 giugno 2015, e’ pari a + 1,3; 
 
Visto il decreto interdirigenziale del 7  novembre  2014,  relativo all’ultima variazione dell’indennita’ di trasferta per gli  ufficiali giudiziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
1.L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente misura: 
 a) fino a 6 chilometri € 2,18; 
 b) fino a 12 chilometri € 3,97; 
 c) fino a 18 chilometri € 5,49; 
 d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso  di  6  chilometri  o frazione superiore a  3  chilometri  di  percorso  successivo,  nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,16. 
 
2. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario,  per il viaggio di andata e ritorno  per  ogni atto  in  materia  penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza e’ cosi’ corrisposta: 
 a) fino a 10 chilometri € 0,57; 
 b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,46; 
 c) oltre i 20 chilometri € 2,18; 
   
 Art. 2 
 
Il presente decreto entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese successivo alla sua  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
 
Roma, 29 ottobre 2015 
 
Il Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi  del Ministero della giustizia  Barbuto.             
 
 

 

Regolamento recante le disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione compensi degli amministratori giudiziari

altRegolamento recante disposizioni in materia di modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. (15G00191) (GU Serie Generale n.262 del 10-11-2015). Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2015.
 
 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. 177     
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
Visto l’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio  2009,  n.  94, recante  delega  al  Governo  per   l’istituzione   dell’Albo  degli amministratori giudiziari di  cui  all’articolo  2-sexies,  comma  3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
Visto il decreto legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  recante: Istituzione dell’Albo degli amministratori ai sensi dell’articolo 2, comma 13, della legge  15  luglio  2009,  n.  94»  e  in  particolare l’articolo 8, il quale prevede che con decreto del  Presidente  della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della  giustizia,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,  lettera  b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari; 
 
Ritenuto che l’attivita’  svolta  dagli  amministratori  giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori  fallimentari e che pertanto e’ opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia  di  procedure concorsuali; 
 
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2015; 
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 maggio 2015; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 25 settembre 2015; 
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia  e delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
Art. 1 
 
Oggetto 
 
1. Il presente regolamento disciplina le  modalita’  di  calcolo  e liquidazione dei compensi degli amministratori  giudiziari  iscritti nell’Albo istituito a norma dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio  2010,  n.  14,  per  la  custodia,   la   conservazione   e l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di  prevenzione  ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 
 Art. 2 
 
Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:  a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;  b)  «Albo»:  l’Albo  degli  amministratori  giudiziari   di   cui all’articolo 1 del decreto legislativo;  c)  «amministratore   giudiziario»: il soggetto nominato dall’autorita’ giudiziaria per l’amministrazione e  la  gestione  dei beni sequestrati;  d) «Ministero»: il Ministero della giustizia. 
 
 Art. 3 
 
Criteri per la determinazione del compenso 
 
1. Salvo  quanto  previsto  dal  comma   3,   i   compensi   degli amministratori giudiziari sono  liquidati  sulla  base  dei  seguenti criteri: 
a) per i beni costituiti  in  azienda,  quando  sono  oggetto  di diretta gestione da parte dell’amministratore giudiziario, i compensi devono consistere  in  una  percentuale,  calcolata  sul  valore  del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure: 
1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
 2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro  fino  a 24.340,62 euro; 
 3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
 4) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti 40.567,68  euro  fino  a 81.135,38 euro; 
 5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
 6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89  euro  fino  a 811.353,79 euro; 
 7) dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79  euro fino a 2.434.061,37 euro; 
 8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro; 
 b) per i beni costituiti in  azienda,  quando  sono  concessi  in godimento a terzi, i compensi devono consistere in  una  percentuale, calcolata sul valore del  complesso  aziendale,  non  superiore  alle
seguenti misure: 
1) dal 4,8% al 5,6%; quando  il  valore  non  superi  16.227,08 euro;
2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino  a 24.340,62 euro; 
3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 
5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
6) dall’1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79  euro fino a 2.434.061,37 euro; 
8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano  2.434.061,37 euro; 
c) per i beni immobili,  i  compensi  devono  consistere  in  una percentuale, calcolata  sul  valore  dei beni,  non  superiore  alle seguenti misure: 
1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti  16.227,08  euro  fino  a 24.340,62 euro; 
3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro  fino  a 81.135,38 euro; 
5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino  a 811.353,79 euro; 
7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro; 
d) per i frutti che si ritraggono dai beni di  cui  alle  lettere a), b) e c) e per i beni diversi  da  quelli  di cui  alle  predette lettere, i compensi devono consistere in  una  percentuale  calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro  fino  a 24.340,62 euro; 
3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 
5) dall’1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
6) dall’1,2% all’1,5% sulle  somme  eccedenti  405.676,89  euro fino a 811.353,79 euro; 
7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro. 
 
2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:  a) l’importo realizzato, per i beni liquidati; b)  il  valore  stimato   dal   perito   ovvero,   in   mancanza, dall’amministratore giudiziario, per i beni che non hanno  costituito oggetto di liquidazione;  c) ogni altra somma ricavata. 
 
3. Quando l’amministratore giudiziario assiste il  giudice  per  la verifica dei  crediti  e’  inoltre  corrisposto,  sull’ammontare  del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19%  allo  0,94% sui primi 81.131,38  euro  e  dallo  0,06%  allo  0,46%  sulle  somme eccedenti tale cifra. 
 
4. Nel caso di cui  al  comma  1,  lettera  a),  all’amministratore giudiziario e’ corrisposto un ulteriore  compenso  del  5  per  cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento  sull’ammontare  dei  ricavi lordi conseguiti. 
 
5. Il compenso liquidato a norma del  presente  articolo  non  puo’ essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro. 
 
6. Nel  caso  in  cui  sono  oggetto  di  sequestro  patrimoni  che comprendono beni rientranti in almeno due  delle  categorie  indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma  1,  si  applica  il  criterio della prevalenza della gestione piu’ onerosa. Il  compenso  per  tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, e’ maggiorato  di  una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessita’ della stessa. 
 
7. Nell’ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo  ne’ passivo  gli  importi  risultanti   da   finanziamenti   e   garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra  societa’  del gruppo. 
 
8. All’amministratore spetta un rimborso  forfettario  delle  spese generali in  una  misura  compresa  tra  il  5  e  il  10  per  cento sull’importo del compenso determinato a norma del  presente  decreto. Sono  altresi’  rimborsate  le  spese  effettivamente   sostenute   e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori. 
 
9. Quando i beni sequestrati appartengono a piu’ proposti,  per  la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede  in relazione a ciascuna massa attiva e passiva. 
 
Art. 4 
Aumento o riduzione del compenso 
 
1. L’autorita’ giudiziaria puo’ aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato a norma dell’articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: 
a) complessita’ della gestione;  b) ricorso all’opera di coadiutori;  c) necessita’ e frequenza dei controlli esercitati;  d) qualita’ dell’opera prestata e dei risultati ottenuti;  e) sollecitudine con cui sono state  condotte  le  attivita’  di amministrazione,  ivi  compreso  l’adempimento  degli   obblighi   di segnalazione gravanti sugli amministratori;  f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato. 
 
2. Il compenso  liquidato  a  norma  dell’articolo  3  puo’  essere aumentato in misura non superiore  al 100  per  cento  a  fronte  di amministrazioni estremamente complesse ovvero di  eccezionale  valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda  sequestrati,  ovvero di risultati dell’amministrazione particolarmente positivi. 
 
 
Art. 5 
Incarichi collegiali 
 
1.  Quando  l’incarico  e’  stato  conferito  ad  un  collegio   di amministratori il compenso  globale  e’ determinato  aumentando,  in misura non superiore al 70 per cento,  quello  spettante  al  singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4. 
 
2. In ogni caso, l’aumento o la diminuzione di cui all’articolo  4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso  spettante  ad  uno  o  piu’ componenti del collegio, quando risulta che le  circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili. 
 
 
 Art. 6 
Compenso per attivita’ su incarico della societa’ 
 
1. Le disposizioni del presente decreto non si  applicano  ai  fini della  liquidazione   del   compenso   spettante   all’amministratore giudiziario per l’attivita’ svolta a seguito  di  incarico  conferito dalla societa’ le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro. 
 
 Art. 7 
Clausola di invarianza finanziaria 
 
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
Dato a Roma, addi’ 7 ottobre 2015 
MATTARELLA 
Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei  ministri 
Orlando, Ministro della giustizia 
 Padoan, Ministro  dell’economia  e  delle finanze 
Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne – prev. n. 2794