Skip to main content

Gazzetta Ufficiale: compensi per i professionisti delegati dal giudice dell’esecuzione

altE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2016, il decreto del Ministero della Giustizia, del 15 ottobre 2015, n. 227, recante il regolamento sulla determinazione e la liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 169-bis e 179-bis delle disposizioni relative all’attuazione del codice di procedura civile. In vigore dal 10 marzo p.v.. Di seguito il decreto:

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA                                

di concerto con                                  

IL MINISTRO   DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE      

Visti  gli  articoli  169-bis  e  179-bis  delle  disposizioni  per l’attuazione del codice di procedura civile, recanti disposizioni per la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione, rispettivamente  per  la  vendita  dei  beni  mobili iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili;    Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

Sentiti  il  Consiglio  nazionale  del  notariato,   il   Consiglio nazionale  dell’ordine  degli  avvocati  e  il  Consiglio   nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;    

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 giugno 2015;    

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, effettuata l’11 settembre 2015, ai sensi del predetto articolo;                              

 Adotta il seguente regolamento:                                  

Art. 1                          

Ambito di applicazione      

1. Il presente decreto determina, a norma degli articoli 169-bis  e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice  di  procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di  cui  agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Ministro della  giustizia 15 maggio 2009, n. 80.                                    

Art. 2   Criteri  per  la  determinazione  del  compenso  nell’espropriazione forzata immobiliare      

1. Il compenso del professionista delegato  per  le  operazioni  di vendita di beni immobili  e’  determinato  sulla  base  dei  seguenti criteri:   a) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e’ pari o inferiore a euro 100.000: 1)  per  tutte  le  attivita’  comprese  tra  il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi  incluso  lo studio della documentazione depositata  a  norma  dell’articolo  567, secondo comma, del codice di procedura  civile,  spetta  un  compenso pari ad euro 1.000;  2) per tutte le attivita’ svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o  all’assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.000;  3) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’,  spetta  un  compenso  pari  ad  euro 1.000;   4) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro 1.000;

b) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e’ superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000: 1)  per  tutte  le  attivita’  comprese  tra  il   conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi  incluso  lo studio della documentazione depositata  a  norma  dell’articolo  567, secondo comma, del codice di procedura  civile,  spetta  un  compenso pari ad euro 1.500;  2) per tutte le attivita’ svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o  all’assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.500;  3) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’,  spetta  un  compenso  pari  ad  euro 1.500;  4) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro 1.500;  

c) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e’ superiore a euro 500.000:  1)  per  tutte  le  attivita’  comprese  tra  il   conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi  incluso  lo studio della documentazione depositata  a  norma  dell’articolo  567, secondo comma, del codice di procedura civile,  spetta  un  compenso pari ad euro 2.000;  2) per tutte le attivita’ svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 2.000; 3) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’,  spetta  un  compenso pari  ad  euro 2.000;  4) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro 2.000.

 2. Quando le attivita’ di cui al  comma  1,  numeri  1),  2)  e  3) riguardano piu’ lotti, in  presenza  di  giusti  motivi  il  compenso determinato secondo i criteri ivi previsti puo’ essere liquidato  per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per  la  liquidazione  del compenso relativo alle attivita’ di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a piu’ debitori.  

3. Tenuto conto  della  complessita’  delle  attivita’  svolte,  il giudice dell’esecuzione puo’  aumentare  o  ridurre  l’ammontare  del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al  60 per cento.    

4. Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario  delle spese generali in misura  pari  al  10  per  cento dell’importo  del compenso determinato  a  norma  del  presente  articolo,  nonche’  il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I  costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.  

 5. In ogni caso l’ammontare complessivo del compenso e delle  spese generali liquidato a norma del  presente articolo  non  puo’  essere superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o  del  valore di assegnazione.

 6. In presenza di giustificati  motivi  sono  ammessi  acconti  sul compenso finale.  

7. Sono poste a carico dell’aggiudicatario o  dell’assegnatario  la meta’  del  compenso  relativo  alla  fase  di  trasferimento  della proprieta’,  nonche’  le  relative  spese   generali   e   le   spese effettivamente  sostenute  per  l’esecuzione  delle   formalita’   di registrazione, trascrizione  e  voltura  catastale.  In  presenza  di giustificati motivi,  il  compenso  a  carico  dell’aggiudicatario  o dell’assegnatario puo’ essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente.    

8. Quando il processo esecutivo e’ definito senza che il  bene  sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del  compenso  si tiene conto del prezzo previsto per l’ultimo esperimento  di  vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima.    

Art. 3   Criteri  per  la  determinazione  del  compenso   nell’espropriazione   forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri      

1. Il compenso del professionista delegato  per  le  operazioni  di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri e’  determinato sulla base dei seguenti criteri:  1) per  tutte  le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di autorizzazione della vendita spetta un compenso pari ad euro 200; 2) per tutte le attivita’  svolte  nel  corso della fase  delle operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso  pari  ad euro 250;  3) per  tutte  le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’, spetta un compenso pari ad euro 200;  4) per  tutte  le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione, spetta un compenso pari ad euro 250.

2. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore  di  assegnazione e’ superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di cui al comma 1 e’ raddoppiato.  

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, ma  il  compenso  liquidato  non  puo’  essere  aumentato  in  misura superiore al 40 per cento.  

4. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore  di  assegnazione del bene eccede l’importo di euro 40.000,00, il compenso e’ liquidato secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).  

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 6. In ogni caso, l’ammontare complessivo  del  compenso  e  delle  spese generali non puo’ eccedere la misura del 30 per cento del  prezzo  di aggiudicazione o del valore di assegnazione.    6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 7 e 8.                          

Art. 4  

Abrogazioni 1.

Il decreto ministeriale del 25 maggio 1999, n.  313,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  213  del  10 settembre 1999, e’ abrogato.            

Art. 5  Clausola di invarianza finanziaria      

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Legge Pinto: il modello di indennizzo predisposto dal Ministero della Giustizia

altIl ministero della Giustizia ha predisposto un modello provvisorio per richiedere gli indennizzi della legge Pinto, nell’attesa dei decreti previsti dalle legge di Stabilità 2016. Per ricevere il pagamento delle somme liquidate è necessario che il creditore rilasci all’amministrazione debitrice una dichiarazione attestante: la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo, specificando l’ammontare degli importi che è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta. La dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al relativo pagamento. Di seguito il modello mod_pagamento_pinto.pdf

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’albo degli amministratori giudiziari

altE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 del 11/02/2016 il Decreto Ministero della Giustizia titolato “Modalità di tenuta e accesso all’Albo degli amministratori”. Si tratta del Regolamento per la tenuta con modalità informatica degli amministratori giudiziari. Di seguito il testo del provvedimento:
 
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 26 gennaio 2016
 
Modalita’ di tenuta ed accesso all’Albo degli amministratori.
 
IL DIRETTORE GENERALE
 per i sistemi informativi automatizzati
 
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante;
«Istituzione dell’Albo degli amministratori ai sensi dell’art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19, con efficacia dal 19 marzo 2015, con il quale e’ stato adottato il «Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita’ di sospensione e cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2010 – Supplemento ordinario n. 8, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
 Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), recante «Regolamento concernente le specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.
 24», come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n. 209 e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48;
 Visto il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011, recante «Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le specifiche tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.
24» come sostituito dal provvedimento 16/4/2014;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto interministeriale n. 160/2013, e rilevato che all’art. 3 comma 5 prevede che con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche per l’inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l’accesso alla parte riservata;
 Rilevato che il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il previsto parere in data 2 dicembre 2015;
 
Decreta
 
Art. 1
 
Definizioni
 
Ai fini del presente decreto si intende; a) per «CAD»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni; b) per «Albo»: l’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, istituito con decreto legislativo del 6 settembre 2011; c) per «Regolamento»: decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita’ di sospensione cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia; d) per «Regole tecniche»: decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, e successive modificazioni; e) per «Specifiche tecniche»: il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011, come sostituito dal provvedimento 16/4/2014; f) per «PST»: portale dei servizi telematici il quale prevede delle stringenti regole di visibilita’ delle informazioni in funzione del ruolo che l’utente svolge nell’ambito dello specifico procedimento e, a tale scopo, e’ richiesta l’identificazione c.d. «forte», tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o latro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio; g) per «Richiedente»: il professionista che presenta la domanda d’iscrizione all’Albo; h) per «Amministratore»: il professionista iscritto all’Albo degli amministratori giudiziari; i) per «Responsabile dell’Albo»: il direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della Direzione Generale; j) per «ADN»: il sistema «Active Directory Nazionale» infrastruttura che consente di gestire su una unica anagrafica centralizzata gli utenti, i server applicativi e le postazioni di lavoro del Ministero della giustizia, garantendo cosi’ elevati livelli della gestione della sicurezza con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza degli accessi.
 
Art. 2
 
Modalita’ di tenuta e accesso all’albo
 
1) L’Albo e’ tenuto con modalita’ informatica, ai sensi dell’art 3, comma 1, del regolamento n. 160/2013, in conformita’ a quanto previsto dal CAD e dal presente decreto.
2) L’aggiornamento delle informazioni e’ curata dal Responsabile dell’Albo secondo il disposto dell’art. 2, comma 5, del regolamento n. 160/2013. L’aggiornamento avviene nei termini previsti all’art. 5, comma 2, regolamento n. 160/2013.
3) L’Albo e’ distinto in una «parte pubblica» e una «parte riservata».
4) La «parte pubblica» dell’Albo, di cui all’art. 3 del regolamento n. 160/2013, e’ consultabile sul sito istituzionale www.giustizia.it alla voce «Albo degli amministratori giudiziari» ed e’ composta da pagine web ad accesso libero. Le informazioni (dati identificativi dell’Amministratore – escluso il codice fiscale in quanto visibile solo a chi ha diritto ad accedere alla parte riservata – e indirizzo di posta elettronica certificata) sono pubblicate come dati di tipo aperto secondo le modalita’ di cui all’art. 52 del CAD.
5) La «parte riservata» dell’Albo, di cui all’art 3 comma 4 del regolamento n. 160/2013, e’ tenuta presso i Sistemi informatici del Ministero della giustizia con modalita’ idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, in conformita’ a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
6) L’accesso alla «parte riservata» dell’Albo, da parte degli Amministratori, avviene, limitatamente ai soli dati che lo riguardano, mediante il sito pst.giustizia.it, previa identificazione informatica con le modalita’ di cui all’art. 6 delle specifiche tecniche.
7) Alla «parte riservata» dell’Albo e’ consentito l’accesso ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonche’ al direttore dell’Agenzia o ad un soggetto da quest’ultimo delegato. L’accesso avviene attraverso la rete del Ministero della giustizia, previa identificazione informatica attraverso ADN.
8) Per l’accesso alla «parte riservata» dell’Albo sono resi disponibili, ai soggetti indicati al comma 7, strumenti informatici, anche in cooperazione applicativa, che consentono la ricerca di informazioni e dati relativi alla sola attivita’ professionale presenti nel fascicolo informatico dell’Amministratore.
 
Art. 3
 
Modalita’ di presentazione della domanda d’iscrizione
 
1) Il soggetto che intende presentare domanda d’iscrizione all’Albo, una volta autenticato attraverso il PST, potra’ accedere alla sua «area riservata».
2) Il richiedente, attraverso la sua «area riservata», potra’ compilare la domanda d’iscrizione all’Albo in modo completamente informatizzato ed allegare i documenti. Gli allegati verranno associati alla domanda tramite bar-code.
3) La domanda e i suoi allegati, compilata dal richiedente con le modalita’ di cui ai precedenti commi, dovra’ essere scaricata dall’utente, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema informatico per la sua trattazione in modalita’ on line.
4) I formati degli allegati associati alla domanda devono essere in formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES 5) Il richiedente, a seguito dell’invio della domanda, ricevera’ una comunicazione, mediante PEC, con l’indicazione del Responsabile del procedimento.
 
Art. 4
 
Procedimento per l’iscrizione
 
1. Al momento dell’invio della domanda telematica e dei suoi allegati si crea un fascicolo informatico che raccogliera’ i documenti e le copie informatiche dei documenti trasmessi dal Richiedente e quelli formati dal Responsabile dell’Albo. Il fascicolo informatico e’ tenuto secondo le disposizioni del regole tecniche e delle specifiche tecniche.
2. Il richiedente, attraverso l’«area riservata», potra’ procedere all’integrazione dei documenti richiesti dall’Amministrazione durante la fase istruttoria.
3. La difformita’ tra i dati inseriti sul sito e quelli trasmessi tramite sistema informatico comporta il rigetto della domanda.
4. A seguito del completamento della fase istruttoria, il sistema generera’ una PEC con cui viene informato il richiedente dell’esito del procedimento.
 
Art. 5
 
Modo di pagamento del contributo
 
1) Il pagamento del contributo di cui all’art. 7 lettera a) e c) del Regolamento e’ effettuato secondo le norme di cui all’art. 30 del decreto ministeriale n. 44/2011 e agli articoli 26, 27 e 28 delle specifiche tecniche. Per il pagamento va indicato il codice tributo 3531.
2) Il pagamento del contributo secondo le modalita’ indicate nella lettera a) art. 7 del Regolamento e’ effettuato tramite pagamento su conto corrente postale n. 001020172639 intestato alla Tesoreria di Viterbo provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT62 B076 0114 5000 0102 0172 639. 3) Il pagamento del contributo secondo le modalita’ indicate nella lettera b) art. 7 del Regolamento e’ effettuato tramite versamento bancario intestato alla Tesoreria provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT51B0100003245348011353100.
4) La ricevuta del versamento che comprova l’avvenuto pagamento del contributo per l’iscrizione, nelle forme previste dall’art 7 lettere a), b) e c), e’ inserita come allegato alla domanda di cui all’art. 3, comma 3, del presente decreto. La ricevuta del contributo annuale versato con nelle forme previste dall’art. 7 lettere a), b) e c) e’ inviata dall’Amministratore accedendo all’area riservata.
5) Per pagamento effettuato con le modalita’ di cui al comma 1 del presente articolo la ricevuta potra’ essere acquisita dall’Albo, in maniera automaticamente, dalla piattaforma dei pagamenti telematici.
 
Art. 6
 
Modalita’ per le comunicazioni all’Albo
 
1) Le comunicazioni al Responsabile dell’Albo da parte dell’Amministratore, di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del regolamento n. 160/2013, sono effettuate attraverso una sezione dedicata dell’area riservata.
2) Le comunicazioni al Responsabile dell’Albo, da parte dall’Autorita’ giudiziaria e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, di cui all’art. 9 del regolamento n. 160/32013, sono effettuate tramite una interfaccia web dell’Albo o tramite cooperazione applicativa tra sistemi.
 
Art. 7
 
 Disposizioni sulla registrazione delle operazioni di accesso
 
1. Le operazioni di accesso al sistema informatico sono registrate in apposito file di log che contiene le seguenti informazioni;
 a. il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso;
 b. il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell’ambito del sistema documentale);
 c. la data e l’ora dell’accesso.
2. I suddetti file di log sono sottoposti a procedura di conservazione per cinque anni, e sono raccolti, con modalita’ tali da certificarne la non ripudiabilita’ e non modificabilita’, presso la Sala server nazionale della giustizia dove e’ installata l’applicazione.
3. I file di log sono resi disponibili a chi potra’ accedervi nelle forme di legge, previa approvazione da parte del Responsabile dell’Albo.
 
Roma, 26 gennaio 2016
 Il direttore generale: Licardo
 

Tabella dei diritti di copia per atti giudiziari

altDi seguito la tabella semplificata dei diritti di copia degli atti giudiziari: 

Diritti di Copia Autentica

NB: per le copie di atti dei giudici di pace i valori sono ridotti alla metà

N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti
01 – 04 € 11,54 € 34,62
05 – 10 € 13,47 € 40,41
11 – 20 € 15,38 € 46,14
21 – 50 € 19,23 € 57,69
51 – 100 € 28,85 € 86,55
oltre 100 € 28,85 + € 11,54 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 86,55 + € 34,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità

NB: per le copie di atti dei giudici di pace i valori sono ridotti alla metà

N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti
01 – 04 € 1,44 € 4,32
05 – 10 € 2,88 € 8,64
11 – 20 € 5,76 € 17,28
21 – 50 € 11,54 € 34,62
51 – 100 € 23,07 € 69,21
oltre 100 € 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo

(Quando è possibile conoscere il numero di copie)

N° Pagine Diritti Copie Semplici Diritti Copie Autentiche
1-4 € 0,96 7,69
5-10 € 1,92 8,98
11-20 € 3,84 10,25
21-50 € 7,69 12,82
51-100 € 15,38 19,23
Oltre le 100 € 15,38 + € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 19,23 + € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo

(Quando non è possibile conoscere il numero di copie)

TIPO Supporto Diritti Copie semplici
Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore € 3,84
Ogni cassetta fonografica 90 minuti € 5,76
Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore € 6,41
Ogni cassetta videofonografica 180 min € 7,69
Ogni cassetta videofonografica 240 min € 9,62
Ogni dischetto informatico 1,44 MB € 4,50
Ogni compact disc € 320,48

 

Processo tributario
 
Diritti di copia senza certificazione di conformità su supporto cartaceo:
Numero pagine Diritti di copia
1-4 1,50
5-10 3,00
11-20 6,00
21-50 12,00
51-100 25,00
Oltre 100 25,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di copia con certificazione di conformità su supporto cartaceo:

Numero pagine Diritti di copia Certificazione di conformità Totale
1-4 1,50 9,00 10,50
5-10 3,00 9,00 12,00
11-20 6,00 9,00 15,00
21-50 12,00 9,00 21,00
51-100 25,00 9,00 34,00
Oltre 100 25,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 9,00 € 34,00 + € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

 

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67

 
altDi seguito pubblichiamo il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 recante le “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016. 
 
 
Capo I – ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE
 
Art. 1. Abrogazione di reati 
 
1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: 
 
a) 485; 
b) 486; 
c) 594; 
d) 627; 
e) 647. 
 
Art. 2. Modifiche al codice penale 
 
1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l’articolo 488  è sostituito dal seguente: «488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità material…
 
Capo II – ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
 
Art. 3. Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie 
 
1. I fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. 
 
2. Si osserva la disposizione di cui all’articolo 2947, primo comma, del codice civile. 
 
Art. 4. Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie 
 
1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: 
a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa; b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s’impossessa della…
 
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. 
 
3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. 
 
4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: 
a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata; b) chi, abusando di u…
 
5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria. 
 
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. 
 
7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito. 
 
8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo. 
 
Art. 5. Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie 
 
1. L’importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: 
 
a) gravità della violazione; 
b) reiterazione dell’illecito; 
c) arricchimento del soggetto responsabile; 
d) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione
delle conseguenze dell’illecito; 
e) personalità dell’agente; 
f) condizioni economiche dell’agente. 
 
Art. 6. Reiterazione dell’illecito 
 
1. Si ha reiterazione nel caso in cui l’illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un’altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. 
 
2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. 
 
Art. 7. Concorso di persone 
 
1. Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita. 
 
Art. 8. Procedimento 
 
1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno. 
 
2. Il giudice decide sull’applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. 
 
3. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all’articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo. 
 
4. Al procedimento, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo. 
 
Art. 9. Pagamento della sanzione 
 
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché le forme per la riscossione dell’importo dovuto. 
 
2. Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro cinquanta. 
 
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l’ammontare residuo della sanzione è dovuto in un’unica soluzione. 
 
4. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento. 
 
5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa. 
 
6. L’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi. 
 
Art. 10. Destinazione del provento della sanzione 
 
1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende. 
 
Art. 11. Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie 
 
1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all’articolo 6. 
 
Art. 12. Disposizioni transitorie 
 
1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
 
2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
 
Art. 13. Disposizioni finanziarie 
 
1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per l’anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2. 
 

Udienze sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato

altIl COA di Roma ha reso noto che il Segretariato della Giustizia amministrativa del Consiglio di Stato, in considerazione che tutte le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per l’anno 2016, terranno udienza pubblica e camera di consiglio nella giornata di giovedì, ha indicato con nota dell’11 gennaio 2016, i nuovi orari dei c.d. preliminari come segue: III Sezione, ore 9,00; IV Sezione, ore 9,30; V Sezione ore 10,00; VI Sezione ore 10,30.

PCT: specifiche tecniche per l’attestazione di conformità

altIn Gazzetta Ufficiale n.4 del 7/01/2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 28 dicembre 2015 titolato “Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”. Con il nuovo provvedimento ministeriale vengono modificate alcune norme delle Specifiche Tecniche del 16 Aprile 2014  e per quanto interessa la conformità viene introdotto il nuovo articolo 19-ter titolato, appunto: “Modalita’ dell’attestazione di conformita’ apposta su un documento informatico separato”.  Il punto focale dell’articolo 19-ter è il seguente: “‘ … attestazione e’ inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale …”. E’ stato definivamente chiarito che non è – per i casi più frequenti – necessario l’inserimento dell’impronta di HASH, quel particolare, mai chiarito a sufficienza, che aveva creato tanto scompiglio. La novità più rilevante, sul punto, è che andrà indicato il nome del file nella attestazione di conformità. Il comma 5 dell’art. 19-ter, tuttavia, rispolvera l’impronta di HASH nelle ipotesi residuali, non previste nei commi 2 e 3. Il comma 5, infatti, così  recita: “In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformita’ e’ inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014”. Non solamente, quindi, il codice HASH ma anche il riferimento temporale.
 
 
Di seguito il testo del Decreto del Ministero della Giustizia 28 dicembre 2015:
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 dicembre 2015
 
Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
 
IL DIRETTORE GENERALE
dei sistemi informativi automatizzati
Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o. n. 50);
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile convertito» convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante, «Facolta’ di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;
Visto l’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;
 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche;
Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia contenente le specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44;
Rilevata la necessita’ di integrare le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Acquisiti i pareri dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali;
 
Adotta
 
il seguente provvedimento;
 
Art. 1
 
Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante «Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono apportate le seguenti modificazioni;
 
1. All’art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti;
«cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione di una opportuna funzione di hash.
 dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.».
 
2. All’art. 14 e’ aggiunto il seguente comma;
«11. La busta telematica e’ conservata nel sistema documentale di cui all’art. 11 comma 2.».
 
3. Dopo l’art. 19-bis e’ aggiunto il seguente articolo;
«Art. 19-ter (Modalita’ dell’attestazione di conformita’ apposta su un documento informatico separato). – 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformita’ di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’ inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.
 2. Se la copia informatica e’ destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione e’ inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonche’ del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.
 3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica e’ destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma e’ inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
 5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformita’ e’ inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
L’impronta del documento puo’ essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformita’ e’ inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilita’ del suo contenuto.
6. L’attestazione di conformita’ di cui ai commi precedenti puo’ anche riferirsi a piu’ documenti informatici.».
 
Art. 2
 
Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
 
Roma, 28 dicembre 2015
Il direttore generale: Liccardo
 

Decreto ingiuntivo europeo: nuovo regolamento in Gazzetta

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del  24.12.2015 (L 341/1) il Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno. Esso garantisce inoltre che le sentenze emesse nell’ambito di tale procedimento siano esecutive senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione. Di seguito il testo integrale:

REGOLAMENTO (UE) 2015/2421 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
1. Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno. Esso garantisce inoltre che le sentenze emesse nell’ambito di tale procedimento siano esecutive senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione (abolizione dell’exequatur). L’obiettivo generale del regolamento (CE) n. 861/2007 è stato agevolare l’accesso alla giustizia tanto per i consumatori quanto per le imprese, riducendo le spese e accelerando i procedimenti civili nelle controversie rientranti nel suo campo di applicazione.
2. Nella relazione della Commissione del 19 novembre 2013 sull’applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 si afferma che, in generale, si ritiene che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbia semplificato i contenziosi transfrontalieri di modesta entità nell’Unione. Tuttavia, tale relazione individua anche ostacoli alla realizzazione del pieno sfruttamento delle potenzialità del procedimento europeo per le controversie di modesta entità a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Detta relazione rileva, tra l’altro, che il basso massimale previsto dal regolamento (CE) n. 861/2007 relativamente al valore della causa priva molti potenziali attori di controversie transfrontaliere dell’uso di un procedimento semplificato. Inoltre, si afferma che vari elementi del procedimento potrebbero essere ulteriormente semplificati per ridurre le spese e la durata del contenzioso. La relazione della Commissione giunge alla conclusione che il modo più efficace per eliminare tali ostacoli è la modifica del regolamento (CE) n. 861/2007.
3. I consumatori dovrebbero poter sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato interno, senza che la loro fiducia venga minata dalla mancanza di mezzi di ricorso efficaci per le controversie che presentano un elemento transfrontaliero. I miglioramenti proposti nel presente regolamento per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità mirano a offrire ai consumatori un mezzo di ricorso efficace e contribuiscono così al rispetto concreto dei loro diritti.
4. L’innalzamento del massimale relativamente al valore della causa a 5 000 EUR migliorerebbe, specialmente per le PMI, l’accesso a un ricorso giurisdizionale efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.
5. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle controversie transfrontaliere. Si dovrebbe considerare che vi sia controversia transfrontaliera allorché almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento che non sia quello dell’organo giurisdizionale adito.
6. Un altro elemento che dovrebbe migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l’uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia e di nuovi strumenti a disposizione degli organi giurisdizionali che possono contribuire a superare la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di spese elevate e durata dei procedimenti.
7. Per ridurre ulteriormente le spese del contenzioso e la durata dei procedimenti, è opportuno incoraggiare maggiormente le parti e gli organi giurisdizionali a usare le moderne tecnologie di comunicazione.
8. Per gli atti che devono essere notificati e/o comunicati alle parti nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la notificazione e/o comunicazione elettronica dovrebbe essere equiparata a quella effettuata tramite i servizi postali. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento stabilisca un quadro generale che consenta l’uso della notificazione e/o comunicazione elettronica se i necessari mezzi tecnologici sono disponibili e l’uso della notificazione e/o comunicazione elettronica è compatibile con le norme procedurali nazionali dello Stato membro interessato. Per quanto riguarda tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti o altre persone coinvolte nel procedimento e gli organi giurisdizionali, dovrebbero essere preferiti, per quanto possibile, i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili.
9. Le parti o altri destinatari, salvo che siano tenuti a norma del diritto nazionale ad accettare mezzi elettronici, dovrebbero poter scegliere se, per la notificazione e/o comunicazione di atti o per altre comunicazioni scritte con l’organo giurisdizionale, debbano essere utilizzati i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili, o strumenti più tradizionali. Il fatto che una parte accetti la notificazione e/o comunicazione per via elettronica fa salvo il diritto della stessa di rifiutare di accettare un atto non redatto o non accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha il domicilio o la residenza abituale oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, oppure in una lingua da essa compresa.
10. Se per la notificazione e/o comunicazione di atti o di altre comunicazioni scritte si utilizzano mezzi elettronici, gli Stati membri dovrebbero applicare le migliori prassi esistenti per assicurare che il contenuto degli atti notificati e/o comunicati e di altre comunicazioni scritte ricevuti sia fedele e conforme a quello degli atti e di altre comunicazioni scritte spediti, e che le modalità per la ricevuta di ritorno prevedano una conferma della ricezione da parte del destinatario e della data di ricezione.
11. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Le udienze dovrebbero essere tenute soltanto in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o allorché un organo giurisdizionale accetti di tenere un’udienza orale su richiesta di una delle parti.
12. Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all’organo giurisdizionale, le udienze e l’assunzione di prove mediante audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte utilizzando eventuali appropriati mezzi di comunicazione a distanza a disposizione dell’organo giurisdizionale, a meno che, in considerazione delle particolari circostanze del caso, l’uso di siffatti mezzi tecnologici non risulti inappropriato ai fini dell’equa trattazione del procedimento. Per quanto concerne le persone aventi il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito, l’udienza dovrebbe svolgersi avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (4).
13. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza. Per consentire lo svolgimento delle udienze, è opportuno adottare disposizioni affinché gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbiano accesso ad appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, al fine di garantire l’equità del procedimento, con riguardo alle particolari circostanze del caso. In relazione alla videoconferenza, si dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni del Consiglio sulla videoconferenza transfrontaliera adottate dal Consiglio il 15 e 16 giugno 2015 e i lavori intrapresi nel quadro della giustizia elettronica europea.
14. Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell’attore circa l’avvio di un’azione giudiziale. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie. Al fine di garantire l’accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità, le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non dovrebbero essere sproporzionate rispetto all’entità della controversia e non dovrebbero essere maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l’addebito di ragionevoli spese di giudizio minime e dovrebbe far salva la possibilità di applicare, alle stesse condizioni, tariffe distinte per un’eventuale procedura di impugnazione contro una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
15. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio dovrebbero comprendere le spese e i diritti da pagare all’organo giurisdizionale, il cui importo è determinato in conformità del diritto nazionale. Esse non dovrebbero includere, ad esempio, le somme che vengono trasferite a terzi nel corso del procedimento, come gli onorari di avvocati, le spese di traduzione, i costi di notificazione e/o comunicazione degli atti da parte di soggetti diversi dall’organo giurisdizionale, le spese pagate per perizie o testimonianze.
16. Un effettivo accesso alla giustizia in tutta l’Unione costituisce un obiettivo primario. Per assicurare un siffatto accesso effettivo nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dovrebbe essere concesso il patrocinio a spese dello Stato in conformità della direttiva 2003/8/CE del Consiglio (5).
17. Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l’attore a recarsi nello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito o a ricorrere a un avvocato. Per far sì che gli attori che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organo giurisdizionale adito abbiano un effettivo accesso al procedimento, gli Stati membri dovrebbero, come minimo, rendere disponibile almeno una delle modalità di pagamento a distanza di cui al presente regolamento.
18. È opportuno chiarire che le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono esecutive al pari delle sentenze emesse in tale procedimento.
19. Al fine di ridurre al minimo la necessità di traduzioni e i relativi costi, l’organo giurisdizionale, allorché rilascia un certificato di esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o di una conciliazione giudiziaria approvata da un organo giurisdizionale o conclusa dinanzi a un organo giurisdizionale nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in una lingua diversa dalla propria, dovrebbe utilizzare la pertinente versione linguistica del modulo standard del certificato disponibile in formato dinamico online sul portale europeo della giustizia elettronica. A tale riguardo, ad esso dovrebbe essere consentito di fare affidamento sull’accuratezza della traduzione disponibile su tale portale. Eventuali spese relative alla necessaria traduzione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato devono essere ripartite secondo quanto disposto dal diritto dello Stato membro dell’organo giurisdizionale.
20. Gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza pratica alle parti nella compilazione dei moduli standard previsti nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Inoltre, dovrebbero fornire informazioni generali sull’ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe implicare la prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di decidere in merito alle modalità e ai mezzi più idonei per fornire tale assistenza pratica e tali informazioni generali, e dovrebbe spettare agli Stati membri decidere a quali organi imporre tali obblighi. Tali informazioni generali sull’ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti potrebbero essere altresì fornite facendo riferimento a informazioni contenute in opuscoli o manuali, in siti web nazionali o nel portale europeo della giustizia elettronica, o tramite idonee organizzazioni di supporto come la rete dei Centri europei dei consumatori.
21. È opportuno che le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri, siano rese più trasparenti e facilmente reperibili su Internet. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni alla Commissione, che a sua volta dovrebbe provvedere a che siano rese accessibili a tutti e ampiamente diffuse con ogni mezzo idoneo, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
22. Nel regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è opportuno chiarire che, quando una controversia rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale procedimento dovrebbe essere esperibile anche dall’attore in un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento qualora il convenuto abbia presentato opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento europea.
23. Al fine di agevolare ulteriormente l’accesso al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il modulo di domanda standard dovrebbe essere disponibile non solo presso gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma dovrebbe essere altresì accessibile tramite gli appositi siti web nazionali. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto inserendo, sui pertinenti siti web nazionali, un link al portale europeo della giustizia elettronica.
Per migliorare la tutela del convenuto, i moduli standard previsti nel regolamento (CE) n. 861/2007 dovrebbero contenere informazioni sulle conseguenze per il convenuto della mancata contestazione della domanda o della mancata comparizione a un’udienza per la quale si è stati citati a comparire, in particolare per quanto riguarda la possibilità che sia emessa o eseguita una sentenza nei suoi confronti e sull’eventuale responsabilità per le spese del procedimento. I moduli standard dovrebbero inoltre contenere informazioni circa la possibilità che la parte vincitrice non sia in grado di recuperare le spese del procedimento nella misura in cui queste siano superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.
24. Affinché i moduli standard del procedimento europeo per controversie di modesta entità e del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento siano tenuti aggiornati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 861/2007 e riguardo alle modifiche degli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 1896/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
25. A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
26. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
27. È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 861/2007 e (CE) n. 1896/2006,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:
1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Campo di applicazione
1.   Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere come definite all’articolo 3, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 5 000 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2.   Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche;
b) il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che, secondo la legge ad essi applicabile, hanno effetti comparabili al matrimonio;
c) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
d) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
e) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, gli accordi giudiziari, i concordati e le procedure affini;
f) la sicurezza sociale;
g) l’arbitrato;
h) il diritto del lavoro;
i) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi a oggetto somme di denaro; o
j) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.»;
2) all’articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2.   Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
3.   La data di riferimento per stabilire se una controversia sia una controversia transfrontaliera è la data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.
(7)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).»;”
3) l’articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
«L’organo giurisdizionale ne informa l’attore, comunicandogli altresì se tale rigetto possa formare oggetto di impugnazione.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.   Gli Stati membri provvedono affinché il modulo di domanda standard A sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.»;
4) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.   Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta.
1 bis.   L’organo giurisdizionale procede a un’udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia superflua per l’equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all’eventuale impugnazione della sentenza.»;
5) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Udienza
1.   Qualora si ritenga necessario tenere un’udienza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1 bis, tale udienza è tenuta avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell’organo giurisdizionale, a meno che l’uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulti inappropriato ai fini dell’equa trattazione del procedimento.
Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 (8).
2.   La parte citata a comparire fisicamente a un’udienza può richiedere l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza, se l’organo giurisdizionale ne dispone, in ragione del fatto che le misure da adottare per essere fisicamente presente, in particolare per quanto riguarda le possibili spese sostenute da tale parte, sarebbero sproporzionate rispetto all’entità della controversia.
3.   Una parte citata a comparire a un’udienza da tenersi tramite una tecnologia di comunicazione a distanza può chiedere di essere presente fisicamente all’udienza. Il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C, stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, informano le parti che il rimborso delle eventuali spese sostenute da una parte per la comparizione fisica all’udienza orale su sua richiesta è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 16.
4.   La decisione dell’organo giurisdizionale in merito a una richiesta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere impugnata autonomamente rispetto all’impugnazione della sentenza.
(8)  Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).»;”
6) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Assunzione delle prove
1.   L’organo giurisdizionale determina le modalità di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Esso ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.
2.   L’organo giurisdizionale può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.
3.   Qualora l’assunzione delle prove implichi l’audizione di una persona, tale audizione è condotta secondo le modalità di cui all’articolo 8.
4.   L’organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove.»;
7) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Assistenza alle parti
1.   Gli Stati membri assicurano che entrambe le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e di informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti a emettere una sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale assistenza è fornita a titolo gratuito. Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico.
2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.».
8) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Notificazione e/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni scritte
1.   Gli atti di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformità dell’articolo 7 sono notificati e/o comunicati:
a) tramite i servizi postali; o
b) per via elettronica:
i) se siffatti mezzi sono disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e, se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha il domicilio o la residenza abituale in un altro Stato membro, secondo le regole procedurali di detto Stato membro; e
ii) se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito la notificazione e/o comunicazione per via elettronica degli atti o se, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, ha l’obbligo giuridico di accettare tale specifica modalità di notificazione e/o comunicazione.
La notificazione e/o comunicazione è attestata da una ricevuta di ritorno datata.
2.   Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l’organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la parte o la persona abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l’obbligo giuridico di accettare tale modalità di comunicazione.
3.   Oltre agli altri mezzi disponibili in base alle regole procedurali degli Stati membri per esprimere l’accettazione preliminare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, dell’utilizzo dei mezzi elettronici, è possibile esprimere tale accettazione mediante il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C.
4.   Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006.
Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2 o, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulta opportuno, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammissibile nell’ambito del diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.».
9) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 15 bis 
Spese di giudizio e modalità di pagamento
1.   Le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro.
2.   Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organo giurisdizionale, offrendo almeno una delle seguenti modalità di pagamento:
a) bonifico bancario;
b) pagamento con carte di credito o debito; o
c) addebito diretto sul conto corrente dell’attore.»;
10) all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.   Gli articoli 15 bis e 16 si applicano a ogni mezzo di impugnazione.».
11) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Riesame della sentenza in casi eccezionali
1.   Il convenuto che non sia comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se:
a) non gli è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un’udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure
b) non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili; eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia omesso di impugnare la sentenza.
2.   Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l’effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile.
3.   Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la sentenza resta esecutiva
Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla. Tuttavia, l’attore non perde i benefici di un’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale.»;
12) all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.   Su richiesta di una delle parti, l’organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo a una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D, di cui all’allegato IV, senza spese supplementari. Ove richiesto, l’organo giurisdizionale fornisce alla parte in questione il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione facendo uso del modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga l’organo giurisdizionale a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero dei tale certificato.»;
13) all’articolo 21, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il certificato di cui all’articolo 20, paragrafo 2 e, se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui si chiede che avvenga l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.»;
14) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 21 bis 
Lingua del certificato
1.   Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali può accettare il certificato di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
2.   Le informazioni sul contenuto di una sentenza fornite in un certificato a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, sono tradotte da una persona abilitata a effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.»;
15) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 23 bis 
Conciliazioni giudiziarie
Le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Alle conciliazioni giudiziarie si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del capo III.»;
16) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri
1.   Entro il 13 gennaio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;
c) le autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica a norma dell’articolo 11;
d) i mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle loro regole procedurali a norma dell’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, e gli eventuali mezzi per effettuare l’accettazione preliminare dell’utilizzo dei mezzi elettronici a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, disponibili in base al loro diritto nazionale;
e) le persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l’obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni di atti o altre comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2;
f) le spese di giudizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati a norma dell’articolo 15 bis;
g) eventuali mezzi di impugnazione a norma del proprio diritto processuale a norma dell’articolo 17, il termine entro cui l’impugnazione deve essere proposta e l’organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentata;
h) le procedure per la domanda di riesame a norma dell’articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame;
i) le lingue che accettano a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 1; e
j) le autorità competenti per l’esecuzione e le autorità competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 23.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
2.   La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.»;
17) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Modifica degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 riguardo alla modifica degli allegati da I a IV.»;
18) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Esercizio della delega
1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.
3.   La delega di potere di cui all’articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
19) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Riesame
1.   Entro il 15 luglio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento in cui si valuta altresì l’opportunità:
a) di un ulteriore aumento del limite di cui all’articolo 2, paragrafo 1, ai fini del conseguimento dell’obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare l’accesso alla giustizia per i cittadini e le piccole e medie imprese nelle controversie transfrontaliere; e
b) di un’estensione del campo di applicazione del procedimento europeo per controversie di modesta entità, in particolare alle rivendicazioni salariali, al fine di agevolare l’accesso alla giustizia per i lavoratori nelle controversie di lavoro transfrontaliere con il datore di lavoro, previo esame di tutti gli effetti di tale estensione.
Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.
A tal fine ed entro il 15 luglio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il numero di richieste di esecuzione di sentenze emesse nell’ambito di procedimenti europei per le controversie di modesta entità.
2.   Entro il 15 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla diffusione delle informazioni relative al procedimento europeo per le controversie di modesta entità negli Stati membri e può formulare raccomandazioni su come rendere tale procedimento più noto.».
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:
1) all’articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.   In appendice alla domanda, il ricorrente può indicare al giudice quale eventuale procedura, fra quelle elencate all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all’ingiunzione di pagamento europea.
Nell’appendice di cui al primo comma, il ricorrente può altresì informare il giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l’ingiunzione.»;
2) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Effetti della presentazione di un’opposizione
1.   Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformità delle norme:
a) del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, laddove applicabile; oppure
b) di un rito processuale civile nazionale appropriato.
2.   Qualora il ricorrente non abbia indicato quale delle procedure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel procedimento avviato in caso di opposizione o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, il procedimento viene trattato secondo l’appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga.
3.   Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicarne la posizione nel successivo procedimento civile.
4.   Il passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine.
5.   Il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1.»;
3) all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.   Se in uno Stato membro le spese di giudizio del procedimento civile ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, sono equivalenti o superiori a quelle del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, l’importo totale delle spese di giudizio di un’ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, non supera le spese per un procedimento civile non preceduto da un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.
Non si possono addebitare in uno Stato membro spese di giudizio aggiuntive per il procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, se le spese di giudizio di tale tipo di procedimento in tale Stato membro sono inferiori a quelle del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.»;
4) l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Modifica degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 riguardo alla modifica degli allegati da I a VII.».
5) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31
Esercizio della delega
1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.
3.   La delega di potere di cui all’articolo 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 luglio 2017 a eccezione dell’articolo 1, punto 16), che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 861/2007, che si applica a decorrere dal 14 gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT