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Decreto ingiuntivo europeo: nuovo regolamento in Gazzetta

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del  24.12.2015 (L 341/1) il Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno. Esso garantisce inoltre che le sentenze emesse nell’ambito di tale procedimento siano esecutive senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione. Di seguito il testo integrale:

REGOLAMENTO (UE) 2015/2421 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
1. Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno. Esso garantisce inoltre che le sentenze emesse nell’ambito di tale procedimento siano esecutive senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione (abolizione dell’exequatur). L’obiettivo generale del regolamento (CE) n. 861/2007 è stato agevolare l’accesso alla giustizia tanto per i consumatori quanto per le imprese, riducendo le spese e accelerando i procedimenti civili nelle controversie rientranti nel suo campo di applicazione.
2. Nella relazione della Commissione del 19 novembre 2013 sull’applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 si afferma che, in generale, si ritiene che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbia semplificato i contenziosi transfrontalieri di modesta entità nell’Unione. Tuttavia, tale relazione individua anche ostacoli alla realizzazione del pieno sfruttamento delle potenzialità del procedimento europeo per le controversie di modesta entità a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Detta relazione rileva, tra l’altro, che il basso massimale previsto dal regolamento (CE) n. 861/2007 relativamente al valore della causa priva molti potenziali attori di controversie transfrontaliere dell’uso di un procedimento semplificato. Inoltre, si afferma che vari elementi del procedimento potrebbero essere ulteriormente semplificati per ridurre le spese e la durata del contenzioso. La relazione della Commissione giunge alla conclusione che il modo più efficace per eliminare tali ostacoli è la modifica del regolamento (CE) n. 861/2007.
3. I consumatori dovrebbero poter sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato interno, senza che la loro fiducia venga minata dalla mancanza di mezzi di ricorso efficaci per le controversie che presentano un elemento transfrontaliero. I miglioramenti proposti nel presente regolamento per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità mirano a offrire ai consumatori un mezzo di ricorso efficace e contribuiscono così al rispetto concreto dei loro diritti.
4. L’innalzamento del massimale relativamente al valore della causa a 5 000 EUR migliorerebbe, specialmente per le PMI, l’accesso a un ricorso giurisdizionale efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.
5. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle controversie transfrontaliere. Si dovrebbe considerare che vi sia controversia transfrontaliera allorché almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento che non sia quello dell’organo giurisdizionale adito.
6. Un altro elemento che dovrebbe migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l’uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia e di nuovi strumenti a disposizione degli organi giurisdizionali che possono contribuire a superare la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di spese elevate e durata dei procedimenti.
7. Per ridurre ulteriormente le spese del contenzioso e la durata dei procedimenti, è opportuno incoraggiare maggiormente le parti e gli organi giurisdizionali a usare le moderne tecnologie di comunicazione.
8. Per gli atti che devono essere notificati e/o comunicati alle parti nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la notificazione e/o comunicazione elettronica dovrebbe essere equiparata a quella effettuata tramite i servizi postali. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento stabilisca un quadro generale che consenta l’uso della notificazione e/o comunicazione elettronica se i necessari mezzi tecnologici sono disponibili e l’uso della notificazione e/o comunicazione elettronica è compatibile con le norme procedurali nazionali dello Stato membro interessato. Per quanto riguarda tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti o altre persone coinvolte nel procedimento e gli organi giurisdizionali, dovrebbero essere preferiti, per quanto possibile, i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili.
9. Le parti o altri destinatari, salvo che siano tenuti a norma del diritto nazionale ad accettare mezzi elettronici, dovrebbero poter scegliere se, per la notificazione e/o comunicazione di atti o per altre comunicazioni scritte con l’organo giurisdizionale, debbano essere utilizzati i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili, o strumenti più tradizionali. Il fatto che una parte accetti la notificazione e/o comunicazione per via elettronica fa salvo il diritto della stessa di rifiutare di accettare un atto non redatto o non accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha il domicilio o la residenza abituale oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, oppure in una lingua da essa compresa.
10. Se per la notificazione e/o comunicazione di atti o di altre comunicazioni scritte si utilizzano mezzi elettronici, gli Stati membri dovrebbero applicare le migliori prassi esistenti per assicurare che il contenuto degli atti notificati e/o comunicati e di altre comunicazioni scritte ricevuti sia fedele e conforme a quello degli atti e di altre comunicazioni scritte spediti, e che le modalità per la ricevuta di ritorno prevedano una conferma della ricezione da parte del destinatario e della data di ricezione.
11. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Le udienze dovrebbero essere tenute soltanto in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o allorché un organo giurisdizionale accetti di tenere un’udienza orale su richiesta di una delle parti.
12. Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all’organo giurisdizionale, le udienze e l’assunzione di prove mediante audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte utilizzando eventuali appropriati mezzi di comunicazione a distanza a disposizione dell’organo giurisdizionale, a meno che, in considerazione delle particolari circostanze del caso, l’uso di siffatti mezzi tecnologici non risulti inappropriato ai fini dell’equa trattazione del procedimento. Per quanto concerne le persone aventi il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito, l’udienza dovrebbe svolgersi avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (4).
13. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza. Per consentire lo svolgimento delle udienze, è opportuno adottare disposizioni affinché gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbiano accesso ad appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, al fine di garantire l’equità del procedimento, con riguardo alle particolari circostanze del caso. In relazione alla videoconferenza, si dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni del Consiglio sulla videoconferenza transfrontaliera adottate dal Consiglio il 15 e 16 giugno 2015 e i lavori intrapresi nel quadro della giustizia elettronica europea.
14. Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell’attore circa l’avvio di un’azione giudiziale. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie. Al fine di garantire l’accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità, le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non dovrebbero essere sproporzionate rispetto all’entità della controversia e non dovrebbero essere maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l’addebito di ragionevoli spese di giudizio minime e dovrebbe far salva la possibilità di applicare, alle stesse condizioni, tariffe distinte per un’eventuale procedura di impugnazione contro una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
15. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio dovrebbero comprendere le spese e i diritti da pagare all’organo giurisdizionale, il cui importo è determinato in conformità del diritto nazionale. Esse non dovrebbero includere, ad esempio, le somme che vengono trasferite a terzi nel corso del procedimento, come gli onorari di avvocati, le spese di traduzione, i costi di notificazione e/o comunicazione degli atti da parte di soggetti diversi dall’organo giurisdizionale, le spese pagate per perizie o testimonianze.
16. Un effettivo accesso alla giustizia in tutta l’Unione costituisce un obiettivo primario. Per assicurare un siffatto accesso effettivo nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dovrebbe essere concesso il patrocinio a spese dello Stato in conformità della direttiva 2003/8/CE del Consiglio (5).
17. Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l’attore a recarsi nello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito o a ricorrere a un avvocato. Per far sì che gli attori che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organo giurisdizionale adito abbiano un effettivo accesso al procedimento, gli Stati membri dovrebbero, come minimo, rendere disponibile almeno una delle modalità di pagamento a distanza di cui al presente regolamento.
18. È opportuno chiarire che le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono esecutive al pari delle sentenze emesse in tale procedimento.
19. Al fine di ridurre al minimo la necessità di traduzioni e i relativi costi, l’organo giurisdizionale, allorché rilascia un certificato di esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o di una conciliazione giudiziaria approvata da un organo giurisdizionale o conclusa dinanzi a un organo giurisdizionale nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in una lingua diversa dalla propria, dovrebbe utilizzare la pertinente versione linguistica del modulo standard del certificato disponibile in formato dinamico online sul portale europeo della giustizia elettronica. A tale riguardo, ad esso dovrebbe essere consentito di fare affidamento sull’accuratezza della traduzione disponibile su tale portale. Eventuali spese relative alla necessaria traduzione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato devono essere ripartite secondo quanto disposto dal diritto dello Stato membro dell’organo giurisdizionale.
20. Gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza pratica alle parti nella compilazione dei moduli standard previsti nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Inoltre, dovrebbero fornire informazioni generali sull’ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe implicare la prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di decidere in merito alle modalità e ai mezzi più idonei per fornire tale assistenza pratica e tali informazioni generali, e dovrebbe spettare agli Stati membri decidere a quali organi imporre tali obblighi. Tali informazioni generali sull’ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti potrebbero essere altresì fornite facendo riferimento a informazioni contenute in opuscoli o manuali, in siti web nazionali o nel portale europeo della giustizia elettronica, o tramite idonee organizzazioni di supporto come la rete dei Centri europei dei consumatori.
21. È opportuno che le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri, siano rese più trasparenti e facilmente reperibili su Internet. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni alla Commissione, che a sua volta dovrebbe provvedere a che siano rese accessibili a tutti e ampiamente diffuse con ogni mezzo idoneo, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
22. Nel regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è opportuno chiarire che, quando una controversia rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale procedimento dovrebbe essere esperibile anche dall’attore in un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento qualora il convenuto abbia presentato opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento europea.
23. Al fine di agevolare ulteriormente l’accesso al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il modulo di domanda standard dovrebbe essere disponibile non solo presso gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma dovrebbe essere altresì accessibile tramite gli appositi siti web nazionali. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto inserendo, sui pertinenti siti web nazionali, un link al portale europeo della giustizia elettronica.
Per migliorare la tutela del convenuto, i moduli standard previsti nel regolamento (CE) n. 861/2007 dovrebbero contenere informazioni sulle conseguenze per il convenuto della mancata contestazione della domanda o della mancata comparizione a un’udienza per la quale si è stati citati a comparire, in particolare per quanto riguarda la possibilità che sia emessa o eseguita una sentenza nei suoi confronti e sull’eventuale responsabilità per le spese del procedimento. I moduli standard dovrebbero inoltre contenere informazioni circa la possibilità che la parte vincitrice non sia in grado di recuperare le spese del procedimento nella misura in cui queste siano superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.
24. Affinché i moduli standard del procedimento europeo per controversie di modesta entità e del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento siano tenuti aggiornati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 861/2007 e riguardo alle modifiche degli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 1896/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
25. A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
26. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
27. È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 861/2007 e (CE) n. 1896/2006,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:
1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Campo di applicazione
1.   Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere come definite all’articolo 3, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 5 000 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2.   Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche;
b) il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che, secondo la legge ad essi applicabile, hanno effetti comparabili al matrimonio;
c) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
d) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
e) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, gli accordi giudiziari, i concordati e le procedure affini;
f) la sicurezza sociale;
g) l’arbitrato;
h) il diritto del lavoro;
i) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi a oggetto somme di denaro; o
j) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.»;
2) all’articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2.   Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
3.   La data di riferimento per stabilire se una controversia sia una controversia transfrontaliera è la data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.
(7)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).»;”
3) l’articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
«L’organo giurisdizionale ne informa l’attore, comunicandogli altresì se tale rigetto possa formare oggetto di impugnazione.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.   Gli Stati membri provvedono affinché il modulo di domanda standard A sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.»;
4) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.   Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta.
1 bis.   L’organo giurisdizionale procede a un’udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia superflua per l’equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all’eventuale impugnazione della sentenza.»;
5) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Udienza
1.   Qualora si ritenga necessario tenere un’udienza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1 bis, tale udienza è tenuta avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell’organo giurisdizionale, a meno che l’uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulti inappropriato ai fini dell’equa trattazione del procedimento.
Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 (8).
2.   La parte citata a comparire fisicamente a un’udienza può richiedere l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza, se l’organo giurisdizionale ne dispone, in ragione del fatto che le misure da adottare per essere fisicamente presente, in particolare per quanto riguarda le possibili spese sostenute da tale parte, sarebbero sproporzionate rispetto all’entità della controversia.
3.   Una parte citata a comparire a un’udienza da tenersi tramite una tecnologia di comunicazione a distanza può chiedere di essere presente fisicamente all’udienza. Il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C, stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, informano le parti che il rimborso delle eventuali spese sostenute da una parte per la comparizione fisica all’udienza orale su sua richiesta è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 16.
4.   La decisione dell’organo giurisdizionale in merito a una richiesta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere impugnata autonomamente rispetto all’impugnazione della sentenza.
(8)  Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).»;”
6) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Assunzione delle prove
1.   L’organo giurisdizionale determina le modalità di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Esso ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.
2.   L’organo giurisdizionale può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.
3.   Qualora l’assunzione delle prove implichi l’audizione di una persona, tale audizione è condotta secondo le modalità di cui all’articolo 8.
4.   L’organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove.»;
7) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Assistenza alle parti
1.   Gli Stati membri assicurano che entrambe le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e di informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti a emettere una sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale assistenza è fornita a titolo gratuito. Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico.
2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.».
8) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Notificazione e/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni scritte
1.   Gli atti di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformità dell’articolo 7 sono notificati e/o comunicati:
a) tramite i servizi postali; o
b) per via elettronica:
i) se siffatti mezzi sono disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e, se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha il domicilio o la residenza abituale in un altro Stato membro, secondo le regole procedurali di detto Stato membro; e
ii) se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito la notificazione e/o comunicazione per via elettronica degli atti o se, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, ha l’obbligo giuridico di accettare tale specifica modalità di notificazione e/o comunicazione.
La notificazione e/o comunicazione è attestata da una ricevuta di ritorno datata.
2.   Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l’organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la parte o la persona abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l’obbligo giuridico di accettare tale modalità di comunicazione.
3.   Oltre agli altri mezzi disponibili in base alle regole procedurali degli Stati membri per esprimere l’accettazione preliminare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, dell’utilizzo dei mezzi elettronici, è possibile esprimere tale accettazione mediante il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C.
4.   Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006.
Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2 o, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulta opportuno, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammissibile nell’ambito del diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.».
9) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 15 bis 
Spese di giudizio e modalità di pagamento
1.   Le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro.
2.   Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organo giurisdizionale, offrendo almeno una delle seguenti modalità di pagamento:
a) bonifico bancario;
b) pagamento con carte di credito o debito; o
c) addebito diretto sul conto corrente dell’attore.»;
10) all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.   Gli articoli 15 bis e 16 si applicano a ogni mezzo di impugnazione.».
11) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Riesame della sentenza in casi eccezionali
1.   Il convenuto che non sia comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se:
a) non gli è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un’udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure
b) non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili; eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia omesso di impugnare la sentenza.
2.   Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l’effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile.
3.   Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la sentenza resta esecutiva
Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla. Tuttavia, l’attore non perde i benefici di un’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale.»;
12) all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.   Su richiesta di una delle parti, l’organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo a una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D, di cui all’allegato IV, senza spese supplementari. Ove richiesto, l’organo giurisdizionale fornisce alla parte in questione il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione facendo uso del modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga l’organo giurisdizionale a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero dei tale certificato.»;
13) all’articolo 21, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il certificato di cui all’articolo 20, paragrafo 2 e, se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui si chiede che avvenga l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.»;
14) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 21 bis 
Lingua del certificato
1.   Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali può accettare il certificato di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
2.   Le informazioni sul contenuto di una sentenza fornite in un certificato a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, sono tradotte da una persona abilitata a effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.»;
15) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 23 bis 
Conciliazioni giudiziarie
Le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Alle conciliazioni giudiziarie si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del capo III.»;
16) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri
1.   Entro il 13 gennaio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;
c) le autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica a norma dell’articolo 11;
d) i mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle loro regole procedurali a norma dell’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, e gli eventuali mezzi per effettuare l’accettazione preliminare dell’utilizzo dei mezzi elettronici a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, disponibili in base al loro diritto nazionale;
e) le persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l’obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni di atti o altre comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2;
f) le spese di giudizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati a norma dell’articolo 15 bis;
g) eventuali mezzi di impugnazione a norma del proprio diritto processuale a norma dell’articolo 17, il termine entro cui l’impugnazione deve essere proposta e l’organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentata;
h) le procedure per la domanda di riesame a norma dell’articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame;
i) le lingue che accettano a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 1; e
j) le autorità competenti per l’esecuzione e le autorità competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 23.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
2.   La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.»;
17) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Modifica degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 riguardo alla modifica degli allegati da I a IV.»;
18) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Esercizio della delega
1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.
3.   La delega di potere di cui all’articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
19) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Riesame
1.   Entro il 15 luglio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento in cui si valuta altresì l’opportunità:
a) di un ulteriore aumento del limite di cui all’articolo 2, paragrafo 1, ai fini del conseguimento dell’obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare l’accesso alla giustizia per i cittadini e le piccole e medie imprese nelle controversie transfrontaliere; e
b) di un’estensione del campo di applicazione del procedimento europeo per controversie di modesta entità, in particolare alle rivendicazioni salariali, al fine di agevolare l’accesso alla giustizia per i lavoratori nelle controversie di lavoro transfrontaliere con il datore di lavoro, previo esame di tutti gli effetti di tale estensione.
Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.
A tal fine ed entro il 15 luglio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il numero di richieste di esecuzione di sentenze emesse nell’ambito di procedimenti europei per le controversie di modesta entità.
2.   Entro il 15 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla diffusione delle informazioni relative al procedimento europeo per le controversie di modesta entità negli Stati membri e può formulare raccomandazioni su come rendere tale procedimento più noto.».
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:
1) all’articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.   In appendice alla domanda, il ricorrente può indicare al giudice quale eventuale procedura, fra quelle elencate all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all’ingiunzione di pagamento europea.
Nell’appendice di cui al primo comma, il ricorrente può altresì informare il giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l’ingiunzione.»;
2) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Effetti della presentazione di un’opposizione
1.   Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformità delle norme:
a) del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, laddove applicabile; oppure
b) di un rito processuale civile nazionale appropriato.
2.   Qualora il ricorrente non abbia indicato quale delle procedure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel procedimento avviato in caso di opposizione o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, il procedimento viene trattato secondo l’appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga.
3.   Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicarne la posizione nel successivo procedimento civile.
4.   Il passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine.
5.   Il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1.»;
3) all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.   Se in uno Stato membro le spese di giudizio del procedimento civile ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, sono equivalenti o superiori a quelle del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, l’importo totale delle spese di giudizio di un’ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, non supera le spese per un procedimento civile non preceduto da un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.
Non si possono addebitare in uno Stato membro spese di giudizio aggiuntive per il procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, se le spese di giudizio di tale tipo di procedimento in tale Stato membro sono inferiori a quelle del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.»;
4) l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Modifica degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 riguardo alla modifica degli allegati da I a VII.».
5) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31
Esercizio della delega
1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.
3.   La delega di potere di cui all’articolo 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 luglio 2017 a eccezione dell’articolo 1, punto 16), che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 861/2007, che si applica a decorrere dal 14 gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT

controversie transfrontaliere, Decreto ingiuntivo europeo