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Gratuito patrocinio: nuovo limite di reddito

alt Sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012 è stato pubblicato il decreto del 2 luglio con cui viene adeguato il limite del reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’importo è ora di 10.766,33 euro.

Tariffe professionali: il parere del Consiglio di Stato sulla bozza di regolamento

alt Consiglio di Stato parere 05.07.2012 n° 3126

Il Consiglio di Stato, con Parere 21 giugno 2012, n. 3126, ha dato l’ok allo schema di decreto ministeriale concernente il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia. In particolare, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha espresso parere favorevole indicando alcuni suggerimenti e modifiche auspicabili:

•si ravvisa l’opportunità di inserire nell’art. 1 un nuovo comma che preveda l’obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o comunque l’assenza di prova sull’aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare;

•appare preferibile, anche per maggiore trasparenza nei confronti del cliente, modificare il comma 2 dell’art. 1 nel senso che il compenso è unitario e omnicomprensivo e comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso;

•si suggerisce, vista anche la particolare situazione economica, di non adeguare necessariamente le tariffe all’incremento Istat per le professioni liberali: “l’adeguamento può anche avvenire in misura inferiore all’indice Istat soprattutto in un momento in cui gran parte del Paese è stata chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contingenza economica e finanziaria. Tali considerazioni sono ancor più valide oggi con l’aggravarsi della crisi finanziaria, e inducono a suggerire di contenere l’adeguamento rispetto alle precedenti tariffe in misura inferiore a quello indicato dall’amministrazione”.;

•nelle tabelle si deve “evitare l’utilizzo di forcelle numeriche o percentuali e indicare solo il valore numerico o percentuale medio, sul quale opereranno gli eventuali aumenti fino alla misura massima (anche se non vincolante) e le eventuali diminuzioni, mai predeterminate nel minimo”;

•anche se la maggiore o minore durata del processo non è elemento nella piena disponibilità del professionista, dipendendo in gran parte dall’autorità giudiziaria, il radicale cambiamento derivante dalla eliminazione del sistema tariffario impone di superare anche tale inconveniente e lo strumento è l’inserimento nell’art. 4 dello schema di una disposizione di carattere premiale (aumento del compenso) in caso di rapidità del giudizio, dipendente da scelte processuali dell’avvocato (ad esempio, consenso o richiesta di riti accelerati o rispetto del principio di sinteticità nella redazione degli atti) e di una disposizione penalizzante, in caso di condotta opposta di ostacolo alla accelerazione del giudizio.

Ecco la versione integrale del parere:

Consiglio di Stato

 

Parere 5 luglio 2012, n. 3126

 

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 21 giugno 2012

 

…omissis…

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

 

OGGETTO: Ministero della giustizia.

 

Schema di decreto ministeriale concernente il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

 

LA SEZIONE

 

Vista la relazione prot. n. 10960/2012 del 12 giugno 2012, pervenuta il 14 giugno 2012, con cui il Ministero della giustizia ha chiesto il parere in ordine allo schema di regolamento in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore Cons. Roberto Chieppa;

 

Premesso:

 

Riferisce l’Amministrazione che l’articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali.

Il comma 2 del citato art. 9 stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di quarantadue articoli e di alcune tabelle allegate.

Il Capo I contiene le disposizioni generali e si compone di un solo articolo, che definisce l’ambito di applicazione del regolamento, e stabilisce le regole generali relative al compenso di tutti i professionisti, cui il decreto si applica.

Il Capo II contiene le disposizioni concernenti gli avvocati e il Ministero riferisce di aver tratto spunto dalla riforma tedesca del 2004, che ha sostituito la legge federale sulla retribuzione degli avvocati, accorpando le voci di onorari, diritti, indennità e fondendole in funzione di una suddivisione in cinque fasi dei procedimenti giudiziali (di studio, introduttiva del procedimento o del processo, istruttoria, decisoria, esecutiva).

Viene anche riferito che, seguendo la proposta del Consiglio Nazionale Forense del settembre del 2010, i parametri da utilizzare per la determinazione del compenso sono stati formulati, partendo dalle precedenti tariffe, aumentate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività, e, in specie, della componente Professioni liberali.

I tredici articoli di questo capo contengono i criteri per la determinazione dei parametri da utilizzare per la liquidazione dei compensi degli avvocati da parte del giudice.

Il Capo III contiene le disposizioni concernenti i dottori commercialisti e gli esperti contabili e, anche in questo caso, l’amministrazione riferisce di aver proceduto nel senso di semplificare l’attuale assetto regolamentare, eliminando la distinzione tra rimborsi spese, indennità ed onorari attraverso un compenso caratterizzato da una struttura unitaria ed onnicomprensiva e riducendo a 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso. Il Capo IV contiene le disposizioni concernenti i notai, e i parametri per la liquidazione del compenso da parte del giudice sono determinati con riferimento a cinque macro categorie di atti: gli atti aventi ad oggetto beni immobili, gli atti aventi ad aggetto beni mobili (inclusi i beni mobili registrati), gli atti societari, gli atti di valore indeterminato o indeterminabile e gli atti che non possono essere ricondotti a una delle categorie sopra individuate (“altri atti”).

Viene aggiunto che il dato di partenza della liquidazione è, per ciascuna categoria di atti, il valore medio di riferimento, cui va applicata una forbice percentuale.

Il Capo V contiene le disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica, intendendosi con tale termine le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, pento industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare. Ai fini della liquidazione dei compensi sono state utilizzati parametri numerici ed espressioni matematiche di sintesi, emerse all’esito della consultazione con tutti gli ordini e collegi interessati.

Il Capo VI, composto da un solo articolo, stabilisce l’applicazione analogica delle disposizioni del decreto alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia.

Il Capo VII, infine, contiene la disciplina transitoria, con previsione dell’applicazione delle nuove disposizioni alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del decreto e la previsione dell’entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Considerato:

1. Lo schema di regolamento dà attuazione all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, a seguito della abrogazione delle tariffe professionali disposta dal comma 1 del medesimo articolo, stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

L’emanando decreto contiene appunto i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia.

Nella relazione l’amministrazione evidenzia che il “parametro” al quale l’organo giurisdizionale si rapporta in sede di liquidazione è profondamente diverso dalla “tariffa”, con la quale non deve essere confuso, avvertendo l’esigenza che tali nuovi parametri non debbano “prestarsi a fungere da tariffa mascherata”.

La Sezione condivide pienamente tale impostazione, e ritiene di dover formulare alcune osservazioni, dirette proprio ad evitare il sopra menzionato rischio.

Partendo dalle disposizioni generali, contenute nell’art. 1, si evidenzia come l’inciso “in difetto di accordo delle parti” limiti l’ambito di applicazione del decreto a tale presupposto, mentre la liquidazione del compenso del professionista da parte del giudice può avvenire anche d’ufficio e, pertanto, si suggerisce di aggiungere le parole “o anche d’ufficio nei casi previsti dalla legge”.

Sembra, inoltre, opportuno eliminare le parole “anche analogicamente” contenute nel comma 1, in quanto l’applicazione delle disposizioni del decreto avviene in primo luogo in via diretta da parte dell’organo giurisdizionale e, per i casi non disciplinati, la seconda parte dello stesso comma 1 prevede l’applicazione analogica, rendendo, quindi, superflue le parole sopra riportate.

2. Il comma 2 dell’art. 1 prevede che “Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario”.

Al riguardo si rileva che l’art. 9, comma 4, del d.l. n. 1/2012 fa riferimento, al penultimo periodo, alla misura del compenso che «va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

La fonte primaria fa, quindi, riferimento ad un concetto di compenso omnicomprensivo, e non appare convincente la relazione ministeriale secondo cui la locuzione di compenso sarebbe stata utilizzata “in senso improprio”, solo al fine di indurre a formulazioni chiare e compiute del preventivo.

Appare preferibile modificare il comma 2 nel senso che il compenso è unitario e omnicomprensivo e comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso.

3. Sempre con riferimento alle disposizioni generali, l’art. 1 non sembra aver adeguatamente considerata una delle novità principali della norma primaria, che è costituita dall’obbligo per il professionista di rendere nota previamente al cliente la misura del compenso con un preventivo di massima (art. 9, comma 4, di. n. 1/2012).

Tale importante innovazione è diretta a rendere chiaro fin dall’inizio nel rapporto tra professionista e cliente il corrispettivo per l’attività da svolgere, seppur attraverso un preventivo di massima.

Nel caso in cui non si giunga poi ad un accordo tra le parti sulla misura del compenso o lo stesso debba comunque essere liquidato dal giudice, appare rilevante che il giudice sia posto in grado di sapere se il preventivo di massima è stato reso al cliente come prevede la norma e il contenuto dello stesso.

Si ravvisa, quindi, l’opportunità di inserire nell’art. 1 un nuovo comma, che preveda l’obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o comunque l’assenza di prova sull’aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare.

4. L’art. 1, comma 6, stabilisce che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.

Tale formulazione è in linea di principio coerente con il passaggio da un sistema tariffario alla definizione dei parametri fissati solo per la liquidazione del compenso da parte del giudice.

Deve, tuttavia, essere tenuto presente che la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti non deve consentire anche il solo pericolo che tali nuovi parametri si prestino, per utilizzare il termine contenuto nel già richiamato passaggio della relazione ministeriale, a fungere da “tariffa mascherata”. La scelta (legittima) dell’amministrazione di utilizzare parametri numerici o percentuali può aumentare tale rischio ed allora, proprio tenuto conto del valore non vincolante dei parametri, è preferibile non stabilire, neanche a titolo indicativo, la misura minima di detti parametri, siano essi numerici o percentuali.

Infatti, il rischio di re-introdurre una “tariffa mascherata” o di determinare indirettamente una attenuazione dell’abrogazione delle tariffe professionali concerne soprattutto i minimi delle soglie numeriche o percentuali.

Si propone, pertanto, di modificare sia il testo dei diversi articoli, sia le allegate tabelle, eliminando qualsiasi riferimento a diminuzioni minime dei parametri, che vanno rimesse alle valutazioni del giudice.

Di conseguenza, va eliminato l’inciso “sia nei minimi che nei massimi”, contenuto nel comma 6 dell’art. 1, e vanno eliminati tutti i riferimenti a diminuzioni dei parametri fino ad un determinato importo.

Nelle tabelle si deve, di conseguenza, evitare l’utilizzo di forcelle numeriche o percentuali e indicare solo il valore numerico o percentuale medio, sul quale opereranno gli eventuali aumenti fino alla misura massima (anche se non vincolante) e le eventuali diminuzioni, mai predeterminate nel minimo.

5. Per quanto riguarda il quantum del valore medio di liquidazione, nella relazione ministeriale viene evidenziato che per gli avvocati è stato utilizzato il criterio di aggiornare i valori della precedente tariffa, di cui al d.m. 8 aprile 2004 n. 127, secondo gli indici Istat riferibili alle professioni liberali, con un incremento del 3% annuo di media per il periodo 2004 / 2012 (l’incremento complessivo risulta così essere del 24,1 % in coerenza con la proposta del CNF).

La Sezione prende atto del criterio utilizzato consistente nel partire dalle abrogate tariffe professionali aggiornandone i valori, e osserva che tale adeguamento non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all’incremento Istat per le professioni liberali.

Con il parere n. 3229 del 2 luglio 2010, questa Sezione si è già espressa, con riferimento alla precedente disciplina di onorari, indennità e spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, nel senso che l’adeguamento può anche avvenire in misura inferiore all’indice Istat soprattutto “in un momento in cui gran parte del Paese è stata chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contingenza economica e finanziaria”. Tali considerazioni sono ancor più valide oggi con l’aggravarsi della crisi finanziaria, e inducono a suggerire di contenere l’adeguamento rispetto alle precedenti tariffe in misura inferiore a quello indicato dall’amministrazione.

Peraltro, il valore dei nuovi parametri, come mero indice di riferimento, e la profonda differenza con le vecchie tariffe costituiscono elementi idonei a supportare la scelta di un adeguamento di misura inferiore rispetto a quello contenuto nelle tabelle allegate allo schema di regolamento. Analoghe considerazioni valgono ovviamente per i parametri relativi alle altre professioni, essendo rimessa all’amministrazione la valutazione circa la misura del minore adeguamento di cui sopra.

6. Sempre con riferimento alla professione di avvocato, si rileva l’assenza tra i criteri generali di liquidazione, contenuti nell’art. 4, di un riferimento all’attività svolta dal professionista per ottenere una rapida conclusione del giudizio.

Nel precedente sistema tariffario, uno dei maggiori inconvenienti era costituito dall’esistenza di criteri di liquidazione legati alla quantità dell’attività svolta, al numero delle udienze, delle memorie e degli altri atti difensivi.

Ciò determinava che una maggiore durata del processo finiva per incidere sulla determinazione del compenso, che risultava in questo caso maggiore. Va detto che la maggiore o minore durata del processo non è elemento nella piena disponibilità del professionista, dipendendo in gran parte dall’autorità giudiziaria; tuttavia, per le ragioni anzidette il professionista era disincentivato ad ottenere un giudizio più rapido, risultando in questo caso inferiore il suo compenso determinato sulla base delle tariffe. Il radicale cambiamento derivante dalla eliminazione del sistema tariffario impone di superare anche tale inconveniente e lo strumento è l’inserimento nell’art. 4 dello schema di una disposizione di carattere premiale (aumento del compenso) in caso di rapidità del giudizio, dipendente da scelte processuali dell’avvocato (ad esempio, consenso o richiesta di riti accelerati o rispetto del principio di sinteticità nella redazione degli atti) e di una disposizione penalizzante, in caso di condotta opposta di ostacolo alla accelerazione del giudizio.

Del resto, tale obiettivo è stato dichiarato dall’amministrazione nella sua relazione, in cui, con riferimento, all’accorpamento di onorari, diritti e indennità in funzione di una suddivisione in fasi dei procedimenti giudiziali, è stato indicato che lo scopo è quello di “contenere possibili incentivazioni delle lungaggini processuali, e invece favorire un’attenzione al contenimento dei tempi a sua volta correlato al comune valore costituzionale della ragionevole durata dei procedimenti”. In coerenza con tale scopo, che la stessa amministrazione intende perseguire, occorre, pertanto, introdurre un nuovo comma dell’art. 4, nel senso di prevedere che: “Qualora l’avvocato ottenga la celere conclusione del giudico anche grafie alla propria attività, consistente ad esempio nel consenso o nella richiesta di riti accelerati o nel rispetto del principio di sinteticità degli atti, il compenso può essere aumentato fino al 50 %;il compenso può invece essere ridotto in caso di condotta delprofessionista contraria alla celere definizione del giudizio”.

7. Una ulteriore osservazione riguarda la semplicità delle modalità di determinazione del compenso, contenute nel decreto.

Negli articoli 35 e 39 sono state inserite alcune formule di non facile applicazione, il cui esatto contenuto è illustrato solo nella relazione ministeriale.

In via generale, si rileva che l’utilizzo di formule negli atti normativi è ammesso principalmente quando tali formule si applicano a soggetti tecnicamente in grado di comprenderle (ad esempio, il meccanismo tariffario del ed. “price cap”).

Quando, invece, il rapporto è tra professionista e cliente/consumatore, va prestata particolare attenzione alla semplicità del linguaggio normativo e alla immediata comprensibilità delle disposizioni.

Le formule contenute nei due menzionati articoli non sembrano rispondere a tali principi e, al riguardo, si suggerisce di semplificarle o di renderle maggiormente intellegibili, anche inserendole negli allegati con una più compiuta spiegazione, allo stato contenuta nella sola relazione.

8. Una ultima osservazione concerne il titolo del Capo III (“Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili”), che non è coerente con quanto indicato dall’amministrazione nella relazione (“Il Capo III del decreto contiene disposizioni concernenti i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili, quali professionisti iscritti in unico albo”).

Si rimette all’amrninistrazione la valutazione sul corretto ambito di applicazione del Capo III tra le due formulazioni utilizzate.

 

p.q.m.

 

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

 

l’ESTENSORE

Roberto Ghieppa

 

Il presidente

Luigi Cossu

Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato in Gazzetta

alt

Decreto Legge, testo coordinato 24.01.2012 n° 1 , G.U. 24.03.2012. Riportiamo la parte che interessa nello specifico i nostri utenti ossia l’art. 9 inerente l’abrogazione delle tariffe professionali e la regolamentazione delle società tra professionisti (art 9 bis).

In generale tra le novità principali ricordiamo:

•articolo 18: il Governo se ne è occupato in sede separata con la riforma del lavoro approvata nel Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012;

•assicurazione auto: sconti a chi fa installare gratuitamente la cosiddetta scatola nera sulla propria auto e a chi accetta di sottoporre il veicolo a ispezione preventiva; introduzione dell’attestato di rischio telematico; obbligo dell’assicuratore di sottoporre al cliente i preventivi di almeno altre 3 compagnie concorrenti;

•banche: obbligo per gli istituti bancari di garantire la gratuità delle spese di apertura e gestione dei conti di pagamento di base destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare per chi percepisce trattamenti fino a 1500 euro mensili;

•benzinai: sparisce l’esclusiva della fornitura per gli impianti con marchio della compagnia e viene data la possibilità di vendere prodotti non petroliferi;

•class action: potrà essere presentata anche per tutelare interessi collettivi e non più solo diritti;

•edicole: possibilità di vendere qualsiasi prodotto;

•edilizia: semplificazioni per il social housing (edilizia abitativa);

•energia: separazione della rete di distribuzione del gas dall’impresa incumbent;

•IMU sulla Chiesa (sono esclusi ostelli e scuole);

•farmacie: una ogni 2.882 abitanti;

•notai: incremento del numero fino a 1.000 entro il 2015;

•nucleare: velocizzazione delle procedure di smantellamento dei vecchi siti;

•opere pubbliche: possibilità per gli enti locali di emettere obbligazioni per finanziarne la realizzazione;

•professioni: eliminazione delle tariffe professionali e obbligo, su richiesta del cliente, di pattuire un compenso (anche non scritto) per l’incarico; obbligo di assicurazione professionale;

•società tra professionisti: segreto professionale tra soci, obbligo di maggioranza dei soci professionisti nelle decisioni e di assicurazione professionale per responsabilità civile;

•srl semplificata: gli under 35 potranno aprire una società a responsabilità limitata con atto notarile gratuito ed un capitale di massimo 10mila euro;

•taxi: saranno Comuni e Regioni a stabilire, quando necessario, l’aumento del numero delle licenze;

•tribunali per le imprese: ogni regione ne avrà uno con le eccezioni di Lombardia (2), Sicilia (2) e Valle D’Aosta (nessuno, farà capo a quello di Torino).

 

Capo III

 

SERVIZI PROFESSIONALI

 

Art. 9

 

Disposizioni sulle professioni regolamentate

 

(( 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e’ riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non puo’ essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo’ essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita’ similari»; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) e’ abrogata.

8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

 

(( Art. 9 bis

Societa’ tra professionisti

 

1. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le societa’ cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre»; b) al comma 4, lettera b), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa’ e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e’ iscritta la societa’ procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa’ non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»; c) al comma 4, dopo la lettera c), e’ inserita la seguente: «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita’ civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attivita’ professionale»; d) al comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il socio professionista puo’ opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita’ professionali a lui affidate»; e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni professionali, nonche’ i diversi modelli societari». ))

 

La riforma del lavoro Fornero

alt

Pubblichiamo il testo della Legge 28 giugno 2012, n. 92, la cosiddetta Riforma Fornero, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita’ in uscita e tutele del lavoratore

1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantita’ e qualita’, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare: a) favorendo l’instaurazione di rapporti di lavoro piu’ stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro; b) valorizzando l’apprendistato come modalita’ prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; c) ridistribuendo in modo piu’ equo le tutele dell’impiego, da un lato contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilita’ progressivamente introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall’altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresi’ di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie; d) rendendo piu’ efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilita’ delle persone; e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti; f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica; g) favorendo nuove opportunita’ di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro; h) promuovendo modalita’ partecipative di relazioni industriali in conformita’ agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilita’ dei cittadini, sulle modalita’ di entrata e di uscita nell’impiego, e’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi’ le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 

3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche’ sul grado di effettivo conseguimento delle finalita’ di cui al comma 1. Il sistema assicura altresi’ elementi conoscitivi sull’andamento dell’occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parita’ di trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l’implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell’evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu’ in generale, di quelle sociali.

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a universita’, enti di ricerca o enti che hanno anche finalita’ di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l’utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali anonimi, relativi ad eta’, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell’analisi di impatto e del monitoraggio.

6. L’attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e’ effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

8. Al fine dell’applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita’ e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, il comma 01 e’ sostituito dal seguente: «01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»; b) all’articolo 1, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e’ richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unita’ produttiva»; c) all’articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operativita’ del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»; d) all’articolo 4, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 1-bis, non puo’ essere oggetto di proroga»; e) all’articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»; f) all’articolo 5, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuera’ oltre tale termine, indicando altresi’ la durata della prosecuzione. Le modalita’ di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; g) all’articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; h) all’articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attivita’; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste»; i) all’articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresi’ conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».

 

10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»; b) al comma 4 dell’articolo 20, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «E’ fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»; c) all’articolo 23, il comma 2 e’ abrogato.

11. All’articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita’ del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, e’ fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e’ fissato in centottanta giorni»; b) la lettera d) e’ abrogata.

12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

13. La disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l’indennita’ ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. All’articolo 2 del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5»; b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»; c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo’ assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo’ superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non puo’ superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita’. E’ in ogni caso esclusa la possibilita’ di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo’ assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»; d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L’assunzione di nuovi apprendisti e’ subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e’ consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gia’ confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita’».

17. All’articolo 4, comma 2, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento».

18. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l’articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera d), del presente articolo, e’ fissata nella misura del 30 per cento.

20. All’articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, dopo il numero 3) e’ aggiunto il seguente: «3-bis) condizioni e modalita’ che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma»; b) al comma 9 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui all’articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ riconosciuta la facolta’ di revocare il predetto consenso».

 

21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 34: 1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell’articolo 37» sono soppresse; 2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il contratto di lavoro intermittente puo’ in ogni caso essere concluso con soggetti con piu’ di cinquantacinque anni di eta’ e con soggetti con meno di ventiquattro anni di eta’, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di eta’»; b) all’articolo 35 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e’ tenuto a comunicarne la durata con modalita’ semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalita’ applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonche’ ulteriori modalita’ di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e’ stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»; c) l’articolo 37 e’ abrogato.

22. I contratti di lavoro intermittente gia’ sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell’articolo 61 e’ sostituito dal seguente: «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu’ progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo’ consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attivita’ lavorativa. Il progetto non puo’ comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale»; b) al comma 1 dell’articolo 62, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire»; c) l’articolo 63 e’ sostituito dal seguente: «Art. 63 (Corrispettivo) – 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro eseguito e, in relazione a cio’ nonche’ alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non puo’ essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attivita’, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non puo’ essere inferiore, a parita’ di estensione temporale dell’attivita’ oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto»; d) al comma 1 dell’articolo 67, le parole: «o del programma o della fase di esso» sono soppresse; e) il comma 2 dell’articolo 67 e’ sostituito dal seguente: «2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente puo’ altresi’ recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita’ professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo’ recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta’ sia prevista nel contratto individuale di lavoro»; f) all’articolo 68, comma 1, e all’articolo 69, commi 1 e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse; g) al comma 2 dell’articolo 69 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attivita’ del collaboratore sia svolta con modalita’ analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalita’ che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale».

24. L’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita’ del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l’articolo 69 e’ aggiunto il seguente: «Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). – 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’ soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’ dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita’ tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attivita’; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi’ con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attivita’ professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita’ si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. 4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».

27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita’ professionali intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non e’ circostanza idonea di per se’ a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.

28. All’articolo 2549 del codice civile e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivita’ non puo’ essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita’ entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresi’, qualora l’apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all’articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.

31. All’articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 e’ abrogato.

 

32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 70 e’ sostituito dal seguente: «Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita’ lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalita’ dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attivita’ lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attivita’ agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita’; b) alle attivita’ agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e’ consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita’ interno. 4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita’ di cui all’articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»; b) all’articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»; c) all’articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e’ rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS».

33. Resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia’ richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita’ con cui il tirocinante presta la propria attivita’; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) riconoscimento di una congrua indennita’, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

 

35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell’indennita’ di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e’ proporzionato alla gravita’ dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

36. Dall’applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

37. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e’ sostituito dal seguente: «2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».

38. Al secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» e’ sostituita dalla seguente: «centottanta».

39. Il termine di cui all’articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

40. L’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e’ sostituito dal seguente: «Art. 7. – 1. Ferma l’applicabilita’, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche’ le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile. 4. La comunicazione contenente l’invito si considera validamente effettuata quando e’ recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e’ consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo’ comunicare il licenziamento al lavoratore. 7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e puo’ essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e’ valutato dal giudice per la determinazione dell’indennita’ risarcitoria di cui all’articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro di cui al comma 3, la procedura puo’ essere sospesa per un massimo di quindici giorni».

41. Il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e’ stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita’ sostitutiva; e’ fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi’ sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

42. All’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita’ del licenziamento perche’ discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche’ riconducibile ad altri casi di nullita’ previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennita’ di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche’ intimato in forma orale. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresi’ il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita’, stabilendo a tal fine un’indennita’ commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra’ essere inferiore a cinque mensilita’ della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e’ condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore e’ data la facolta’ di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennita’ pari a quindici mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e’ assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennita’ deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche’ il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennita’ risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative, nonche’ quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennita’ risarcitoria non puo’ essere superiore a dodici mensilita’ della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e’ condannato, altresi’, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita’ lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attivita’ lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennita’ sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennita’ risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianita’ del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attivita’ economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all’articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un’indennita’ risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita’ della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e’ anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell’ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell’inidoneita’ fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento e’ stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo’ altresi’ applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennita’ tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu’ di quindici lavoratori o piu’ di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonche’ al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa piu’ di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa piu’ di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita’ produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa piu’ di sessanta dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all’ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita’ lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all’ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purche’ effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita’, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo»; c) all’ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «all’undicesimo comma».

43. All’articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».

44. All’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e’ sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».

 

45. All’articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».

46. All’articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell’impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

48. La domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti. L’udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, nonche’ un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione e’ a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.

49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda.

50. L’efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non puo’ essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.

51. Contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 puo’ essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all’articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e’ comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all’opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza.

52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall’opponente all’opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

53. L’opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’articolo 416 del codice di procedura civile. Se l’opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonche’ il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione dell’opposto, osservati i termini di cui al comma 52.

55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 53.

56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e’ fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

57. All’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonche’ disposti d’ufficio, ai sensi dall’articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione. La sentenza e’ provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e’ ammesso reclamo davanti alla corte d’appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

60. La corte d’appello fissa con decreto l’udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte puo’ sospendere l’efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d’appello, sentite le parti, omessa ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione.

 

61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile.

62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell’efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d’appello, che provvede a norma del comma 60.

63. La Corte fissa l’udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile.

65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull’osservanza della disposizione di cui al comma 65.

67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull’osservanza della disposizione di cui al comma 67.

69. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

Art. 2.

Ammortizzatori sociali

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e’ istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennita’ mensile di disoccupazione.

2. Sono compresi nell’ambito di applicazione dell’ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

4. L’indennita’ di cui al comma 1 e’ riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

5. Sono esclusi dalla fruizione dell’indennita’ di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della presente legge.

6. L’indennita’ di cui al comma 1 e’ rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita’ aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

7. L’indennita’ mensile e’ rapportata alla retribuzione mensile ed e’ pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennita’ e’ pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennita’ mensile non puo’ in ogni caso superare l’importo mensile massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.

8. All’indennita’ di cui al comma 1 non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

9. All’indennita’ di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L’indennita’ medesima, ove dovuta, e’ ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

10. Per i periodi di fruizione dell’indennita’ sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

 

11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data: a) per i lavoratori di eta’ inferiore a cinquantacinque anni, l’indennita’ di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennita’ eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI); b) per i lavoratori di eta’ pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennita’ e’ corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennita’ eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del presente articolo.

12. L’indennita’ di cui al comma 1 spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

13. Per fruire dell’indennita’ i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

14. La fruizione dell’indennita’ e’ condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennita’ di cui al comma 1 e’ sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennita’ riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.

17. In caso di svolgimento di attivita’ lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attivita’, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita’. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennita’ di un importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attivita’ e la data di fine dell’indennita’ o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente e’ conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e’ richiesta al beneficiario un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attivita’ autonoma.

18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attivita’ di lavoro autonomo non da’ luogo ad accrediti contributivi ed e’ riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennita’ di cui al comma 1 puo’ richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilita’ non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attivita’ di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attivita’ in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilita’ e’ riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalita’ per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attivita’ lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria, e’ liquidata un’indennita’ di importo pari a quanto definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.

21. L’indennita’ di cui al comma 20 e’ corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla meta’ delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennita’ eventualmente fruiti nel periodo.

22. All’indennita’ di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennita’ e’ sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l’indennita’ riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

24. Le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita’ di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche’ le misure compensative di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

 

27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo e’ decurtato della quota di riduzione di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino gia’ applicate, si potra’ procedere, subordinatamente all’adozione annuale del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l’anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procedera’ all’allineamento graduale all’aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall’anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l’anno di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l’andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell’aliquota contributiva per l’anno di riferimento rispetto al livello a regime.

28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attivita’ stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche’, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; c) agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

30. Nei limiti delle ultime sei mensilita’ il contributo addizionale di cui al comma 28 e’ restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilita’ spettanti un numero di mensilita’ ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e’ dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita’ aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianita’ aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuita’ o se comunque si e’ dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

32. Il contributo di cui al comma 31 e’ dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

33. Il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita’ occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita’ e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l’anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e’ moltiplicato per tre volte.

36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all’articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) assicurazione sociale per l’impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

37. L’aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell’ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l’identificazione dell’aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.

38. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l’impiego».

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’aliquota contributiva di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e’ ridotta al 2,6 per cento.

40. Si decade dalla fruizione delle indennita’ di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attivita’ in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidita’, sempre che il lavoratore non opti per l’indennita’ erogata dall’ASpI.

41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennita’ che eventualmente si sia continuato a percepire.

42. All’articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:

«d-bis) le prestazioni dell’Assicurazione sociale per l’impiego».

43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennita’ di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all’articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e’ disciplinata nei seguenti termini: a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta’ anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta’ anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta’ anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta’ anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con eta’ anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta’ anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta’ anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con eta’ anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

46. Per i lavoratori collocati in mobilita’ a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ ridefinito nei seguenti termini: a) lavoratori collocati in mobilita’ nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: 1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; b) lavoratori collocati in mobilita’ nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: 1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; c) lavoratori collocati in mobilita’ nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; d) lavoratori collocati in mobilita’ nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: 1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

48. All’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «e’ destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita’ in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo. 3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all’INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita’ stabilite dall’Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita’ previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori. 3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da’ titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita’ previste dall’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L’INPS provvede all’accertamento delle inadempienze e all’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

50. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».

51. A decorrere dall’anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e’ riconosciuta un’indennita’ ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente; c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita’ non inferiore a uno; d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente; e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilita’ presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

52. L’indennita’ e’ pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita’ accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

53. L’importo di cui al comma 52 e’ liquidato in un’unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore.

 

54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.

56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle mensilita’ accreditate, e’ ridotto da quattro a tre mesi; b) l’importo dell’indennita’ di cui al comma 52 e’ elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza dell’indennita’ di cui al comma 51 alle finalita’ di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell’onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal comma 20 del presente articolo.

57. All’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l’anno 2012, al 28 per cento per l’anno 2013, al 29 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno 2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l’anno 2012, al 19 per cento per l’anno 2013, al 20 per cento per l’anno 2014, al 21 per cento per l’anno 2015, al 22 per cento per l’anno 2016, al 23 per cento per l’anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall’anno 2018».

58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonche’ per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennita’ di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia’ accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita’ illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

 

59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all’ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei soggetti gia’ condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.

62. Quando esercita l’azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l’amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita’, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita’, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.

65. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l’anno 2015 e di euro 400 milioni per l’anno 2016.

66. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita’, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita’, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche’ ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e’ ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilita’ in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell’allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell’INPS che non fossero gia’ interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ abrogato.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223; c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

 

72. All’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita’» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»; b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilita’» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilita’» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»; c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilita’» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»; d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita’» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilita’» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»; e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita’» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilita’» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».

73. All’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita’» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».

 

Art. 3.

Tutele in costanza di rapporto di lavoro

 

1. All’articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attivita’ commerciali con piu’ di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con piu’ di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa’ derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e’ riconosciuta un’indennita’ di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche’ per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L’indennita’ e’ riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita’. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell’INPS e’ subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita’ portuali o, laddove non istituite, dalle autorita’ marittime.

3. Alle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle societa’ derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonche’ ai relativi lavoratori, e’ esteso l’obbligo contributivo di cui all’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l’anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta’ bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalita’ di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attivita’ lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’istituzione presso l’INPS dei fondi cui al comma 4.

6. Con le medesime modalita’ di cui ai commi 4 e 5 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui al comma 35.

7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli accordi, l’ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con riferimento al settore di attivita’, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita’ giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.

9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita’ dell’INPS.

10. L’istituzione dei fondi di cui al comma 4 e’ obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente piu’ di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita’ di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita’: a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego; b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

12. Per le finalita’ di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime modalita’ di cui al comma 4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia’ coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennita’ di mobilita’, gli accordi e contratti collettivi con le modalita’ di cui al comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta’ sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un’aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l’eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall’attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralita’ e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell’artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalita’ perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attivita’ lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita’ produttive interessate.

15. Per le finalita’ di cui al comma 14, gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita’ del fondo di solidarieta’ bilaterale; c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu’ generale dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio finanziario del fondo medesimo; d) la possibilita’ di far confluire al fondo di solidarieta’ quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

16. In considerazione delle finalita’ perseguite dai fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita’ e onorabilita’ dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilita’ dei fondi; modalita’ volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l’indennita’ di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge e’ riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell’indennita’ stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarieta’ di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento e’ riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e’ istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo di solidarieta’ residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

20. Il fondo di solidarieta’ residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attivita’ lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

21. Alla gestione del fondo di solidarieta’ residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, nonche’ da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell’ambito delle organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e’ gratuita e non da’ diritto ad alcun compenso ne’ ad alcun rimborso spese.

 

22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attivita’ sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 28.

23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, e’ previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all’1,5 per cento.

24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera b), e’ dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilita’.

27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia’ acquisite.

28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu’ recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha facolta’ di proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, verificate le compatibilita’ finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

30. In caso di necessita’ di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia’ deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all’attivita’ di cui al comma 29, l’aliquota contributiva puo’ essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma 29, l’INPS e’ tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

 

32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni: a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall’ASpI; b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta e’ computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo’ altresi’ essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4 provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonche’ sull’andamento della gestione; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

36. Il comitato amministratore e’ composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonche’ da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell’ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita’ o rimborso spese.

37. Il comitato amministratore e’ nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

38. Il presidente del comitato amministratore e’ eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parita’ nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

 

40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonche’ il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

41. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo’ essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita’, da parte del direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

42. La disciplina dei fondi di solidarieta’ istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013.

43. L’entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina l’abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.

44. La disciplina del fondo di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e’ adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

45. La disciplina del fondo di cui all’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e’ adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

48. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 475 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; b) al comma 476 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»; c) dopo il comma 476 e’ inserito il seguente: «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui: a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilita’ tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga; c) che hanno gia’ fruito di altre misure di sospensione purche’ tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi»; d) il comma 477 e’ sostituito dal seguente:

«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo’ essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche; c) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purche’ tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»; e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»; f) il comma 479 e’ sostituito dal seguente: «479. L’ammissione al beneficio di cui al comma 476 e’ subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta’ con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita’, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita’ civile non inferiore all’80 per cento».

49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarieta’ presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

 

1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu’ di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori piu’ anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

3. Allo scopo di dare efficacia all’accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita’ in relazione agli obblighi.

4. L’accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.

5. A seguito dell’accettazione dell’accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro e’ obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l’INPS e’ tenuto a non erogare le prestazioni.

6. In caso di mancato versamento l’INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l’avvenuto pagamento l’INPS procede alla escussione della fideiussione.

7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’INPS con le modalita’ previste per il pagamento delle pensioni. L’Istituto provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa.

8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta’ non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e’ trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta’, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonche’ in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta’ prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

12. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalita’ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita’ produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.

13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attivita’ in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

14. All’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».

15. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

 

16. Il comma 4 dell’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e’ sostituito dal seguente: «4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e’ sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».

17. Al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e’ sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.

18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e’ sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalita’ semplificate per accertare la veridicita’ della data e la autenticita’ della manifestazione di volonta’ della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.

19. Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.

20. La comunicazione contenente l’invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando e’ recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e’ consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

 

21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facolta’ di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca puo’ essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

24. Al fine di sostenere la genitorialita’, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo’ astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e’ riconosciuta un’indennita’ giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre e’ riconosciuta un’indennita’ pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore e’ tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All’onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita’ di cui al comma 25, e’ disciplinata la possibilita’ di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita’, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

 

25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 26: a) i criteri di accesso e le modalita’ di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24; b) il numero e l’importo dei voucher di cui al comma 24, lettera b), tenuto anche conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi’ a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel limite delle quali e’ riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.

27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 1, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita’ da svolgersi all’estero per la durata di tale attivita’, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»; b) all’articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori e’ considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»; c) all’articolo 5, dopo il comma 8-quater e’ aggiunto il seguente: «8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalita’ per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivita’ di controllo»; d) all’articolo 6, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonche’ il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».

28. Al terzo periodo del comma 67 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall’anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro e’ concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalita’ di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, gia’ presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e’ abrogato il comma 14 dell’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

29. Per l’anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e’ autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero gia’ impegnate per le medesime finalita’.

30. All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)».

31. All’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita’ complessiva degli appalti,»; b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro e’ convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo’ eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita’ solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva puo’ essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

32. All’articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» e’ inserita la seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli decentrati».

33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l’offerta delle seguenti azioni: a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalita’ piu’ efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale; c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza; d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito. 1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall’attivita’ lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l’offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»; b) all’articolo 3, la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego»; c) all’articolo 4, comma 1: 1) la lettera a) e’ abrogata; 2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse; 3) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei e’ definito un sistema di premialita’, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego.

35. Entro il 30 giugno 2013 l’INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano.

36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e’ fatto obbligo ai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma 35, con le modalita’ definite dall’INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

37. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

38. Nei casi di presentazione di una domanda di indennita’ nell’ambito dell’ASpI, la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, puo’ essere resa dall’interessato all’INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente articolo.

39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all’assunzione, le regioni e le province mettono a disposizione dell’INPS, secondo modalita’ dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all’assunzione, ivi comprese le informazioni relative all’iscrizione nelle liste di mobilita’, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

40. Il lavoratore sospeso dall’attivita’ lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

41. Il lavoratore destinatario di una indennita’ di mobilita’ o di indennita’ o di sussidi, la cui corresponsione e’ collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando: a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente; b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennita’ cui ha diritto.

42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attivita’ lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu’ di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che e’ raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti gia’ maturati.

44. E’ fatto obbligo ai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all’INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e’ ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l’articolo 1-quinquies e’ abrogato.

47. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 e’ abrogato.

48. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformita’ all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; b) al comma 30, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) servizi per l’impiego e politiche attive»; c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione; e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro; e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori; e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento; e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilita’».

49. I decreti di cui all’articolo 1, comma 30, alinea, della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

50. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 48, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata l’armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33 a 49.

51. In linea con le indicazioni dell’Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita’ intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita’ e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l’interoperabilita’ delle banche dati centrali e territoriali esistenti.

52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.

53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita’ nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarieta’ e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorita’ per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti: a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessita’ dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali; b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti; c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche: a) le universita’, nella loro autonomia, attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l’offerta formativa flessibile e di qualita’, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilita’ delle persone e dello sviluppo sociale ed economico; b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali; c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l’apprendimento e la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone; d) l’Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.

57. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

58. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle universita’ e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o piu’ decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell’interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilita’ dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68; b) individuazione e validazione dell’apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunita’; c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona; d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l’erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonche’ le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) possibilita’ di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67; f) previsione di procedure di convalida dell’apprendimento non formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicita’, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualita’ e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona; g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell’Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell’equita’ e del pari trattamento delle persone, la comparabilita’ delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale.

59. Nell’esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento alle certificazioni di competenza, e’ considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo puo’ adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita’ e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

61. Dall’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta’ delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell’apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.

62. Al fine di conferire organicita’ e sistematicita’ alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonche’ di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e’ delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu’ decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell’impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE sull’informazione e consultazione dei lavoratori; b) previsione di procedure di verifica dell’applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate; c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l’attuazione di una situazione effettiva di pari opportunita’, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilita’ sociale dell’impresa; d) controllo sull’andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza; e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell’impresa e della partecipazione dei lavoratori all’attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull’andamento dei piani medesimi; f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di societa’ per azioni o di societa’ europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente piu’ di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformita’ agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto; g) previsione dell’accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell’impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di societa’ di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell’impresa.

63. Per l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62 puo’ essere adottato solo dopo che la legge di stabilita’ relativa all’esercizio in corso al momento della sua adozione avra’ disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.

64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilita’, riservatezza, trasparenza, oggettivita’ e tracciabilita’.

65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali e’ un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall’Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l’accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilita’ e accessibilita’ della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.

66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilita’, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61.

67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti: a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilita’ e ampia spendibilita’ delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo; b) i criteri per la definizione e l’aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; c) le modalita’ di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.

69. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l’anno 2013, 2.921 milioni di euro per l’anno 2014, 2.501 milioni di euro per l’anno 2015, 2.482 milioni di euro per l’anno 2016, 2.038 milioni di euro per l’anno 2017, 2.142 milioni di euro per l’anno 2018, 2.148 milioni di euro per l’anno 2019, 2.195 milioni di euro per l’anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede: a) quanto a 1.138 milioni di euro per l’anno 2013, 2.014 milioni di euro per l’anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79; b) quanto a 581 milioni di euro per l’anno 2013, 907 milioni di euro per l’anno 2014, 785 milioni di euro per l’anno 2015, 766 milioni di euro per l’anno 2016, 322 milioni di euro per l’anno 2017, 426 milioni di euro per l’anno 2018, 432 milioni di euro per l’anno 2019, 479 milioni di euro per l’anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

70. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 69, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all’istituto della destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, nonche’ per il soccorso pubblico. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e’ autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza.

 

71. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

72. All’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»; b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».

73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.

74. All’articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall’anno 2013.

75. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell’articolo 2 della presente legge, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale disposto dal presente comma sono versate all’INPS con le stesse modalita’ previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell’articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.

76. Il contributo di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, e’ deducibile, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall’anno 2012.

77. L’INPS e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall’articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l’INAIL e in 72 milioni di euro per l’INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

78. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell’ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall’esercizio 2013, che sono conseguentemente versati entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

79. I Ministeri vigilanti verificano l’attuazione degli adempimenti di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3249): Presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Fornero) il 5 aprile 2012. Assegnato alla 11ª commissione (lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 5 aprile 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente l’11, 12, 16, 17, 18, 19, 26 e 27 aprile 2012; l’8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 e 23 maggio 2012. Esaminato in aula il 23, 24, 29 e 30 maggio 2012 e approvato il 31 maggio 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5256): Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 4 giugno 2012 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 7, 12, 14 e 21 giugno 2012. Esaminato in aula il 25 e 26 giugno 2012 ed approvato il 27 giugno 2012.

Schema di decreto legislativo recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”.

alt Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 luglio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Riduzione degli uffici giudiziari ordinari)

1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e disposizioni di coordinamento)

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2, primo comma, è sostituito dai seguenti:

«Salvo quanto previsto nel secondo comma, presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero. L’ufficio del pubblico ministero non è costituito presso i tribunali di cui alla tabella B»;

b) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto;

c) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto;

d) la tabella C è soppressa;

e) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.

2. Il tribunale di Giugliano in Campania è rinominato in «tribunale di Napoli nord».

Art. 3

(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni di coordinamento)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando presso il giudice competente non è istituito l’ufficio del pubblico ministero, le funzioni previste dal comma 1, salvo che la legge disponga diversamente, sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero indicato nella tabella A»;

b) all’articolo 328, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Nei casi di cui all’articolo 51, comma 3, secondo periodo, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale presso il quale ha sede l’ufficio del pubblico ministero indicato nella tabella A»;

c) è inserita, in fine, la tabella di cui all’allegato 3 del presente decreto.

2. La disposizione di cui all’articolo 51, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente articolo, si applica anche a tutti gli altri casi in cui la legge indica, quale ufficio del pubblico ministero competente, un ufficio ricompreso nella tabella A allegata al codice di procedura penale.

Art. 4

(Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi)

1. I magistrati già assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell’organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie e possono chiedere il trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui è compreso l’ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. L’assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall’applicazione delle disposizioni del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale.

4. I magistrati onorari già addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni.

5. Il personale amministrativo già assegnato agli uffici giudiziari soppressi entra di diritto a far parte dell’organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

6. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti di ufficio, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.

7. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale.

Art. 5

(Magistrati titolari di funzioni dirigenziali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l’assegnazione a posti vacanti pubblicati.

2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all’esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;

b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.

3. Successivamente alla data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l’assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l’assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.

4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

5. In deroga all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:

a) trascorsi due anni dal giorno dell’inizio effettivo dell’attività nell’ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 1;

b) senza l’osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma.

6. In deroga al disposto dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.

Art. 6

(Personale di polizia giudiziaria)

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

2. L’assegnazione e l’applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

Art. 7

(Edilizia giudiziaria)

1. In deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 10 comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell’ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l’immobile stesso è ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente a norma dell’articolo 2.

2. Fino alla data di cui all’articolo 10, comma 2, il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

3. Compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dall’articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Art. 9

(Clausola di invarianza)

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell’Aquila e Chieti le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano decorsi due anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

Tabella A (art. 1, comma 1)

   

 

Distretto

Circondario

Ufficio

Località

ANCONA

ANCONA

SEZ.T.

FABRIANO

ANCONA

ANCONA

SEZ.T.

JESI

ANCONA

ANCONA

SEZ.T.

OSIMO

ANCONA

ANCONA

SEZ.T.

SENIGALLIA

ANCONA

ASCOLI PICENO

SEZ.T.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ANCONA

CAMERINO

T.

CAMERINO

ANCONA

CAMERINO

P.R.

CAMERINO

ANCONA

FERMO

SEZ.T.

SANT’ELPIDIO A MARE

ANCONA

MACERATA

SEZ.T.

CIVITANOVA MARCHE

ANCONA

PESARO

SEZ.T.

FANO

ANCONA

URBINO

T.

URBINO

ANCONA

URBINO

P.R.

URBINO

BARI

BARI

SEZ.T.

ACQUAVIVA DELLE FONTI

BARI

BARI

SEZ.T.

ALTAMURA

BARI

BARI

SEZ.T.

BITONTO

BARI

BARI

SEZ.T.

MODUGNO

BARI

BARI

SEZ.T.

MONOPOLI

BARI

BARI

SEZ.T.

PUTIGNANO

BARI

BARI

SEZ.T.

RUTIGLIANO

BARI

FOGGIA

SEZ.T.

CERIGNOLA

BARI

FOGGIA

SEZ.T.

MANFREDONIA

BARI

FOGGIA

SEZ.T.

SAN SEVERO

BARI

FOGGIA

SEZ.T.

TRINITAPOLI

BARI

LUCERA

T.

LUCERA

BARI

LUCERA

SEZ.T.

APRICENA

BARI

LUCERA

SEZ.T.

RODI GARGANICO

BARI

LUCERA

P.R.

LUCERA

BARI

TRANI

SEZ.T.

ANDRIA

BARI

TRANI

SEZ.T.

BARLETTA

BARI

TRANI

SEZ.T.

CANOSA DI PUGLIA

BARI

TRANI

SEZ.T.

MOLFETTA

BARI

TRANI

SEZ.T.

RUVO DI PUGLIA

BOLOGNA

BOLOGNA

SEZ.T.

IMOLA

BOLOGNA

BOLOGNA

SEZ.T.

PORRETTA TERME

BOLOGNA

FORLI’

SEZ.T.

CESENA

BOLOGNA

MODENA

SEZ.T.

CARPI

BOLOGNA

MODENA

SEZ.T.

PAVULLO NEL FRIGNANO

BOLOGNA

MODENA

SEZ.T.

SASSUOLO

BOLOGNA

PARMA

SEZ.T.

FIDENZA

BOLOGNA

RAVENNA

SEZ.T.

FAENZA

BOLOGNA

RAVENNA

SEZ.T.

LUGO

BOLOGNA

REGGIO EMILIA

SEZ.T.

GUASTALLA

BOLZANO

BOLZANO

SEZ.T.

BRESSANONE

BOLZANO

BOLZANO

SEZ.T.

BRUNICO

BOLZANO

BOLZANO

SEZ.T.

MERANO

BOLZANO

BOLZANO

SEZ.T.

SILANDRO

BRESCIA

BERGAMO

SEZ.T.

CLUSONE

BRESCIA

BERGAMO

SEZ.T.

GRUMELLO DEL MONTE

BRESCIA

BERGAMO

SEZ.T.

TREVIGLIO

BRESCIA

BRESCIA

SEZ.T.

BRENO

BRESCIA

BRESCIA

SEZ.T.

SALO’

BRESCIA

CREMA

T.

CREMA

BRESCIA

CREMA

P.R.

CREMA

BRESCIA

MANTOVA

SEZ.T.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

CAGLIARI

CAGLIARI

SEZ.T.

CARBONIA

CAGLIARI

CAGLIARI

SEZ.T.

IGLESIAS

CAGLIARI

CAGLIARI

SEZ.T.

SANLURI

CAGLIARI

ORISTANO

SEZ.T.

MACOMER

CAGLIARI

ORISTANO

SEZ.T.

SORGONO

CALTANISSETTA

NICOSIA

T.

NICOSIA

CALTANISSETTA

NICOSIA

P.R.

NICOSIA

CAMPOBASSO

LARINO

SEZ.T.

TERMOLI

CATANIA

CALTAGIRONE

T.

CALTAGIRONE

CATANIA

CALTAGIRONE

SEZ.T.

GRAMMICHELE

CATANIA

CALTAGIRONE

P.R.

CALTAGIRONE

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

ACIREALE

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

ADRANO

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

BELPASSO

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

BRONTE

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

GIARRE

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

MASCALUCIA

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

PATERNO’

CATANIA

MODICA

T.

MODICA

CATANIA

MODICA

P.R.

MODICA

CATANIA

RAGUSA

SEZ.T.

VITTORIA

CATANIA

SIRACUSA

SEZ.T.

AUGUSTA

CATANIA

SIRACUSA

SEZ.T.

AVOLA

CATANIA

SIRACUSA

SEZ.T.

LENTINI

CATANZARO

CASTROVILLARI

T.

CASTROVILLARI

CATANZARO

CASTROVILLARI

P.R.

CASTROVILLARI

CATANZARO

CATANZARO

SEZ.T.

CHIARAVALLE CENTRALE

CATANZARO

COSENZA

SEZ.T.

ACRI

CATANZARO

COSENZA

SEZ.T.

SAN MARCO ARGENTANO

CATANZARO

CROTONE

SEZ.T.

STRONGOLI

CATANZARO

LAMEZIA TERME

T.

LAMEZIA TERME

CATANZARO

LAMEZIA TERME

P.R.

LAMEZIA TERME

CATANZARO

PAOLA

T.

PAOLA

CATANZARO

PAOLA

SEZ.T.

SCALEA

CATANZARO

PAOLA

P.R.

PAOLA

CATANZARO

ROSSANO

T.

ROSSANO

CATANZARO

ROSSANO

P.R.

ROSSANO

CATANZARO

VIBO VALENTIA

SEZ.T.

TROPEA

FIRENZE

AREZZO

SEZ.T.

MONTEVARCHI

FIRENZE

AREZZO

SEZ.T.

SANSEPOLCRO

FIRENZE

FIRENZE

SEZ.T.

EMPOLI

FIRENZE

FIRENZE

SEZ.T.

PONTASSIEVE

FIRENZE

GROSSETO

SEZ.T.

ORBETELLO

FIRENZE

LIVORNO

SEZ.T.

CECINA

FIRENZE

LIVORNO

SEZ.T.

PIOMBINO

FIRENZE

LIVORNO

SEZ.T.

PORTOFERRAIO

FIRENZE

LUCCA

SEZ.T.

VIAREGGIO

FIRENZE

MONTEPULCIANO

T.

MONTEPULCIANO

FIRENZE

MONTEPULCIANO

P.R.

MONTEPULCIANO

FIRENZE

PISA

SEZ.T.

PONTEDERA

FIRENZE

PISTOIA

SEZ.T.

MONSUMMANO TERME

FIRENZE

PISTOIA

SEZ.T.

PESCIA

FIRENZE

SIENA

SEZ.T.

POGGIBONSI

GENOVA

CHIAVARI

T.

CHIAVARI

GENOVA

CHIAVARI

P.R.

CHIAVARI

GENOVA

LA SPEZIA

SEZ.T.

SARZANA

GENOVA

MASSA

SEZ.T.

CARRARA

GENOVA

MASSA

SEZ.T.

PONTREMOLI

GENOVA

SANREMO

T.

SANREMO

GENOVA

SANREMO

SEZ.T.

VENTIMIGLIA

GENOVA

SANREMO

P.R.

SANREMO

GENOVA

SAVONA

SEZ.T.

ALBENGA

L’AQUILA

AVEZZANO

T.

AVEZZANO

L’AQUILA

AVEZZANO

P.R.

AVEZZANO

L’AQUILA

CHIETI

SEZ.T.

ORTONA

L’AQUILA

LANCIANO

T.

LANCIANO

L’AQUILA

LANCIANO

SEZ.T.

ATESSA

L’AQUILA

LANCIANO

P.R.

LANCIANO

L’AQUILA

PESCARA

SEZ.T.

PENNE

L’AQUILA

PESCARA

SEZ.T.

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

L’AQUILA

SULMONA

T.

SULMONA

L’AQUILA

SULMONA

P.R.

SULMONA

L’AQUILA

TERAMO

SEZ.T.

ATRI

L’AQUILA

TERAMO

SEZ.T.

GIULIANOVA

L’AQUILA

VASTO

T.

VASTO

L’AQUILA

VASTO

P.R.

VASTO

LECCE

BRINDISI

SEZ.T.

FASANO

LECCE

BRINDISI

SEZ.T.

FRANCAVILLA FONTANA

LECCE

BRINDISI

SEZ.T.

MESAGNE

LECCE

BRINDISI

SEZ.T.

OSTUNI

LECCE

LECCE

SEZ.T.

CAMPI SALENTINA

LECCE

LECCE

SEZ.T.

CASARANO

LECCE

LECCE

SEZ.T.

GALATINA

LECCE

LECCE

SEZ.T.

GALLIPOLI

LECCE

LECCE

SEZ.T.

MAGLIE

LECCE

LECCE

SEZ.T.

NARDO’

LECCE

LECCE

SEZ.T.

TRICASE

MESSINA

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SEZ.T.

LIPARI

MESSINA

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SEZ.T.

MILAZZO

MESSINA

MESSINA

SEZ.T.

TAORMINA

MESSINA

MISTRETTA

T.

MISTRETTA

MESSINA

MISTRETTA

P.R.

MISTRETTA

MESSINA

PATTI

SEZ.T.

SANT’AGATA DI MILITELLO

MILANO

BUSTO ARSIZIO

SEZ.T.

GALLARATE

MILANO

BUSTO ARSIZIO

SEZ.T.

SARONNO

MILANO

COMO

SEZ.T.

CANTU’

MILANO

COMO

SEZ.T.

ERBA

MILANO

COMO

SEZ.T.

MENAGGIO

MILANO

MILANO

SEZ.T.

CASSANO D’ADDA

MILANO

MILANO

SEZ.T.

LEGNANO

MILANO

MILANO

SEZ.T.

RHO

MILANO

MONZA

SEZ.T.

DESIO

MILANO

SONDRIO

SEZ.T.

MORBEGNO

MILANO

VARESE

SEZ.T.

LUINO

MILANO

VIGEVANO

T.

VIGEVANO

MILANO

VIGEVANO

SEZ.T.

ABBIATEGRASSO

MILANO

VIGEVANO

P.R.

VIGEVANO

MILANO

VOGHERA

T.

VOGHERA

MILANO

VOGHERA

P.R.

VOGHERA

NAPOLI

ARIANO IRPINO

T.

ARIANO IRPINO

NAPOLI

ARIANO IRPINO

P.R.

ARIANO IRPINO

NAPOLI

AVELLINO

SEZ.T.

CERVINARA

NAPOLI

BENEVENTO

SEZ.T.

AIROLA

NAPOLI

BENEVENTO

SEZ.T.

GUARDIA SANFRAMONDI

NAPOLI

GIUGLIANO IN CAMPANIA

P.R.

GIUGLIANO IN CAMPANIA

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

AFRAGOLA

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

CAPRI

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

CASORIA

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

FRATTAMAGGIORE

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

ISCHIA

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

MARANO DI NAPOLI

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

PORTICI

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

POZZUOLI

NAPOLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ.T.

AVERSA

NAPOLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ.T.

CARINOLA

NAPOLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ.T.

CASERTA

NAPOLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ.T.

MARCIANISE

NAPOLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ.T.

PIEDIMONTE MATESE

NAPOLI

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

T.

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

NAPOLI

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

P.R.

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

NAPOLI

TORRE ANNUNZIATA

SEZ.T.

CASTELLAMMARE DI STABIA

NAPOLI

TORRE ANNUNZIATA

SEZ.T.

GRAGNANO

NAPOLI

TORRE ANNUNZIATA

SEZ.T.

SORRENTO

NAPOLI

TORRE ANNUNZIATA

SEZ.T.

TORRE DEL GRECO

PALERMO

AGRIGENTO

SEZ.T.

CANICATTI’

PALERMO

AGRIGENTO

SEZ.T.

LICATA

PALERMO

MARSALA

SEZ.T.

CASTELVETRANO

PALERMO

MARSALA

SEZ.T.

MAZARA DEL VALLO

PALERMO

MARSALA

SEZ.T.

PARTANNA

PALERMO

PALERMO

SEZ.T.

BAGHERIA

PALERMO

PALERMO

SEZ.T.

CARINI

PALERMO

PALERMO

SEZ.T.

MONREALE

PALERMO

PALERMO

SEZ.T.

PARTINICO

PALERMO

SCIACCA

T.

SCIACCA

PALERMO

SCIACCA

P.R.

SCIACCA

PALERMO

TERMINI IMERESE

SEZ.T.

CEFALU’

PALERMO

TERMINI IMERESE

SEZ.T.

CORLEONE

PALERMO

TRAPANI

SEZ.T.

ALCAMO

PERUGIA

ORVIETO

T.

ORVIETO

PERUGIA

ORVIETO

P.R.

ORVIETO

PERUGIA

PERUGIA

SEZ.T.

ASSISI

PERUGIA

PERUGIA

SEZ.T.

CITTA’ DI CASTELLO

PERUGIA

PERUGIA

SEZ.T.

FOLIGNO

PERUGIA

PERUGIA

SEZ.T.

GUBBIO

PERUGIA

PERUGIA

SEZ.T.

TODI

POTENZA

MATERA

SEZ.T.

PISTICCI

POTENZA

MELFI

T.

MELFI

POTENZA

MELFI

P.R.

MELFI

REGGIO CALABRIA

LOCRI

SEZ.T.

SIDERNO

REGGIO CALABRIA

PALMI

SEZ.T.

CINQUEFRONDI

REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA

SEZ.T.

MELITO DI PORTO SALVO

ROMA

CASSINO

T.

CASSINO

ROMA

CASSINO

SEZ.T.

SORA

ROMA

CASSINO

P.R.

CASSINO

ROMA

CIVITAVECCHIA

SEZ.T.

BRACCIANO

ROMA

FROSINONE

SEZ.T.

ALATRI

ROMA

FROSINONE

SEZ.T.

ANAGNI

ROMA

LATINA

SEZ.T.

GAETA

ROMA

LATINA

SEZ.T.

TERRACINA

ROMA

RIETI

SEZ.T.

POGGIO MIRTETO

ROMA

ROMA

SEZ.T.

OSTIA

ROMA

TIVOLI

SEZ.T.

CASTELNUOVO DI PORTO

ROMA

TIVOLI

SEZ.T.

PALESTRINA

ROMA

VELLETRI

SEZ.T.

ALBANO LAZIALE

ROMA

VELLETRI

SEZ.T.

ANZIO

ROMA

VELLETRI

SEZ.T.

FRASCATI

ROMA

VITERBO

SEZ.T.

CIVITACASTELLANA

ROMA

VITERBO

SEZ.T.

MONTEFIASCONE

SALERNO

SALA CONSILINA

T.

SALA CONSILINA

SALERNO

SALA CONSILINA

SEZ.T.

SAPRI

SALERNO

SALA CONSILINA

P.R.

SALA CONSILINA

SALERNO

SALERNO

SEZ.T.

AMALFI

SALERNO

SALERNO

SEZ.T.

CAVA DE’ TIRRENI

SALERNO

SALERNO

SEZ.T.

EBOLI

SALERNO

SALERNO

SEZ.T.

MERCATO SAN SEVERINO

SALERNO

SALERNO

SEZ.T.

MONTECORVINO ROVELLA

SASSARI

SASSARI

SEZ.T.

ALGHERO

SASSARI

TEMPIO PAUSANIA

SEZ.T.

LA MADDALENA

SASSARI

TEMPIO PAUSANIA

SEZ.T.

OLBIA

TARANTO

TARANTO

SEZ.T.

GINOSA

TARANTO

TARANTO

SEZ.T.

GROTTAGLIE

TARANTO

TARANTO

SEZ.T.

MANDURIA

TARANTO

TARANTO

SEZ.T.

MARTINA FRANCA

TORINO

ACQUI TERME

T.

ACQUI TERME

TORINO

ACQUI TERME

P.R.

ACQUI TERME

TORINO

ALBA

T.

ALBA

TORINO

ALBA

SEZ.T.

BRA

TORINO

ALBA

P.R.

ALBA

TORINO

ALESSANDRIA

SEZ.T.

NOVI LIGURE

TORINO

CASALE MONFERRATO

T.

CASALE MONFERRATO

TORINO

CASALE MONFERRATO

P.R.

CASALE MONFERRATO

TORINO

MONDOVI’

T.

MONDOVI’

TORINO

MONDOVI’

P.R.

MONDOVI’

TORINO

NOVARA

SEZ.T.

BORGOMANERO

TORINO

PINEROLO

T.

PINEROLO

TORINO

PINEROLO

P.R.

PINEROLO

TORINO

SALUZZO

T.

SALUZZO

TORINO

SALUZZO

P.R.

SALUZZO

TORINO

TORINO

SEZ.T.

CHIVASSO

TORINO

TORINO

SEZ.T.

CIRIE’

TORINO

TORINO

SEZ.T.

MONCALIERI

TORINO

TORINO

SEZ.T.

SUSA

TORINO

TORTONA

T.

TORTONA

TORINO

TORTONA

P.R.

TORTONA

TORINO

VERBANIA

SEZ.T.

DOMODOSSOLA

TORINO

VERCELLI

SEZ.T.

VARALLO

TRENTO

TRENTO

SEZ.T.

BORGO VALSUGANA

TRENTO

TRENTO

SEZ.T.

CAVALESE

TRENTO

TRENTO

SEZ.T.

CLES

TRENTO

TRENTO

SEZ.T.

TIONE DI TRENTO

TRIESTE

PORDENONE

SEZ.T.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

TRIESTE

TOLMEZZO

T.

TOLMEZZO

TRIESTE

TOLMEZZO

P.R.

TOLMEZZO

TRIESTE

UDINE

SEZ.T.

CIVIDALE DEL FRIULI

TRIESTE

UDINE

SEZ.T.

PALMANOVA

VENEZIA

BASSANO DEL GRAPPA

T.

BASSANO DEL GRAPPA

VENEZIA

BASSANO DEL GRAPPA

P.R.

BASSANO DEL GRAPPA

VENEZIA

BELLUNO

SEZ.T.

PIEVE DI CADORE

VENEZIA

PADOVA

SEZ.T.

CITTADELLA

VENEZIA

PADOVA

SEZ.T.

ESTE

VENEZIA

ROVIGO

SEZ.T.

ADRIA

VENEZIA

TREVISO

SEZ.T.

CASTELFRANCO VENETO

VENEZIA

TREVISO

SEZ.T.

CONEGLIANO

VENEZIA

TREVISO

SEZ.T.

MONTEBELLUNA

VENEZIA

VENEZIA

SEZ.T.

CHIOGGIA

VENEZIA

VENEZIA

SEZ.T.

DOLO

VENEZIA

VENEZIA

SEZ.T.

PORTOGRUARO

VENEZIA

VENEZIA

SEZ.T.

SAN DONA’ DI PIAVE

VENEZIA

VERONA

SEZ.T.

LEGNAGO

VENEZIA

VERONA

SEZ.T.

SOAVE

VENEZIA

VICENZA

SEZ.T.

SCHIO

Allegato 1 (art. 2, comma 1, lett. b; tabella allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Tabella A

SEDI DEI TRIBUNALI DELLA REPUBBLICA

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI ANCONA

Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d’Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta

TRIBUNALE DI FERMO

Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell’Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio

TRIBUNALE DI MACERATA

Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso

TRIBUNALE DI PESARO

Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all’Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Lizzola, Sant’Angelo in Vado, Sant’Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant’Abbondio, Serrungarina, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino

CORTE DI APPELLO DI BARI

TRIBUNALE DI BARI

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano

TRIBUNALE DI FOGGIA

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant’Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant’Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta

TRIBUNALE DI TRANI

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d’Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d’Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell’Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa

TRIBUNALE DI FERRARA

Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant’Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera

TRIBUNALE DI FORLI’

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto

TRIBUNALE DI MODENA

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca

TRIBUNALE DI PARMA

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Zibello

TRIBUNALE DI PIACENZA

Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino

TRIBUNALE DI RAVENNA

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell’Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo

TRIBUNALE DI RIMINI

Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

TRIBUNALE DI BERGAMO

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant’Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Ardesio, Arzago d’Adda, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Berzo San Fermo, Bianzano, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Borgo di Terzo, Bossico, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d’Adda, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d’Adda, Calvenzano, Camerata Cornello, Canonica d’Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carona, Carvico, Casazza, Casirate d’Adda, Casnigo, Cassiglio, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano Sant’Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chignolo d’Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cornalba, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d’Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, Leffe, Lenna, Levate, Locatello, Lovere, Lurano, Luzzana, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, Misano di Gera d’Adda, Moio de’ Calvi, Monasterolo del Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Pognano, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Roncola, Rota d’Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant’Omobono Terme, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Spirano, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d’Isola, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villa d’Adda, Villa d’Almè, Villa di Serio, Villa d’Ogna, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno

TRIBUNALE DI BRESCIA

Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d’Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d’Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell’Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano-Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d’Oglio, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d’Oglio, Villa Carcina, Villachiara, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone

TRIBUNALE DI CREMONA

Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca’ d’Andrea, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Cappella de’ Picenardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Castel Gabbiano, Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia de’ Botti, Corte de’ Cortesi con Cignone, Corte de’ Frati, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d’Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de’ Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pieve d’Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d’Adda, Robecco d’Oglio, Romanengo, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d’Oglio, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spino d’Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Torre de’ Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido

TRIBUNALE DI MANTOVA

Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Canneto sull’Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d’Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall’Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Isili, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi, Sant’Andrea Frius, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa

TRIBUNALE DI LANUSEI

Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili

TRIBUNALE DI ORISTANO

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Aritzo, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Belvì, Bidonì, Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Desulo, Dualchi, Flussio, Fordongianus, Gadoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Lei, Macomer, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Ortueri, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simala, Simaxis, Sindia, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

TRIBUNALE DI NUORO

Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtellì, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè

TRIBUNALE DI SASSARI

Alà dei Sardi, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Buddusò, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nulvi, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba

TRIBUNALE DI ENNA

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Capizzi, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa

TRIBUNALE DI GELA

Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo

TRIBUNALE DI ISERNIA

Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Sant’Agapito, Sant’Angelo del Pesco, Sant’Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro

TRIBUNALE DI LARINO

Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant’Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA

Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Cesarò, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, San Teodoro, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant’Agata li Battiati, Sant’Alfio, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea

TRIBUNALE DI RAGUSA

Acate, Caltagirone, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Grammichele, Ispica, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Modica, Monterosso Almo, Palagonia, Pozzallo, Ragusa, San Cono, San Michele di Ganzaria, Santa Croce Camerina, Scicli, Scordia, Vittoria, Vizzini

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

TRIBUNALE DI CATANZARO

Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Carlopoli, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cicala, Conflenti, Cortale, Cropani, Curinga, Davoli, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Fossato Serralta, Francavilla Angitola, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Jacurso, Lamezia Terme, Magisano, Maida, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Montauro, Montepaone, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, Pianopoli, Platania, Polia, San Floro, San Mango d’Aquino, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Mannelli, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise

TRIBUNALE DI COSENZA

Acquaformosa, Acquappesa, Acri, Aiello Calabro, Aieta, Albidona, Alessandria del Carretto, Altilia, Altomonte, Amantea, Amendolara, Aprigliano, Belmonte Calabro, Belsito, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bocchigliero, Bonifati, Buonvicino, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Cassano all’Ionio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castroregio, Castrovillari, Celico, Cellara, Cerchiara di Calabria, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Civita, Cleto, Colosimi, Corigliano Calabro, Cosenza, Cropalati, Crosia, Diamante, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Frascineto, Fuscaldo, Grimaldi, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Laino Borgo, Laino Castello, Lappano, Lattarico, Longobardi, Longobucco, Lungro, Luzzi, Maierà, Malito, Malvito, Mandatoriccio, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Orsomarso, Paludi, Panettieri, Paola, Papasidero, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Pietrapaola, Plataci, Praia a Mare, Rende, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Roseto Capo Spulico, Rossano, Rota Greca, Rovito, San Basile, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Fili, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Lucido, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Pietro in Guarano, San Sosti, San Vincenzo La Costa, Sangineto, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d’Epiro, Sant’Agata di Esaro, Santo Stefano di Rogliano, Saracena, Scala Coeli, Scalea, Scigliano, Serra d’Aiello, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Tortora, Trebisacce, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Villapiana, Zumpano

TRIBUNALE DI CROTONE

Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d’Ippona, San Nicola da Crissa, Sant’Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

TRIBUNALE DI AREZZO

Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini

TRIBUNALE DI FIRENZE

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d’Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d’Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci

TRIBUNALE DI GROSSETO

Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano

TRIBUNALE DI LIVORNO

Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Guardistallo, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto

TRIBUNALE DI LUCCA

Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina

TRIBUNALE DI PISA

Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d’Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra

TRIBUNALE DI PISTOIA

Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano

TRIBUNALE DI PRATO

Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio

TRIBUNALE DI SIENA

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d’Aveto, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Varese Ligure, Vobbia, Zoagli

TRIBUNALE DI IMPERIA

Airole, Apricale, Aquila d’Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d’Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago

TRIBUNALE DI MASSA

Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri

TRIBUNALE DI SAVONA

Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d’Albenga, Zuccarello

CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA

TRIBUNALE DI CHIETI

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna

TRIBUNALE DI L’AQUILA

Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L’Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito

TRIBUNALE DI PESCARA

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera

TRIBUNALE DI TERAMO

Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d’Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia

CORTE DI APPELLO DI LECCE

TRIBUNALE DI BRINDISI

Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli

TRIBUNALE DI LECCE

Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de’ Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO

Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Fondachelli-Fantina, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi

TRIBUNALE DI MESSINA

Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena

TRIBUNALE DI PATTI

Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d’Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria

CORTE DI APPELLO DI MILANO

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Albizzate, Arconate, Arese, Arluno, Arsago Seprio, Bareggio, Bernate Ticino, Besnate, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casale Litta, Casorate Sempione, Casorezzo, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Inveruno, Jerago con Orago, Lainate, Legnano, Lonate Pozzolo, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Marnate, Mesero, Mornago, Nerviano, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Ossona, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Saronno, Sedriano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Vanzago, Vergiate, Villa Cortese, Vittuone, Vizzola Ticino

TRIBUNALE DI COMO

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d’Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d’Intelvi, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d’Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d’Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Como, Corrido, Cremia, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d’Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Parè, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Turate, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio

TRIBUNALE DI LECCO

Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d’Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de’ Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò

TRIBUNALE DI LODI

Abbadia Cerreto, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bertonico, Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Cambiago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Cassano d’Adda, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiglione d’Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d’Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d’Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Gessate, Gorgonzola, Graffignana, Grezzago, Guardamiglio, Inzago, Liscate, Livraga, Locate di Triulzi, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Masate, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Melzo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pessano con Bornago, Pieve Fissiraga, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant’Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Settala, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Tribiano, Truccazzano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Vaprio d’Adda, Vignate, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico

TRIBUNALE DI MILANO

Assago, Baranzate, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Limbiate, Milano, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Senago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio

TRIBUNALE DI MONZA

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone

TRIBUNALE DI PAVIA

Abbiategrasso, Alagna, Albairate, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida de’ Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Besate, Binasco, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Brallo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Bubbiano, Calvignano, Calvignasco, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casarile, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Cisliano, Codevilla, Confienza, Copiano, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa de’ Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Gaggiano, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Gudo Visconti, Inverno e Monteleone, Lacchiarella, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Morimondo, Mornico Losana, Mortara, Motta Visconti, Nicorvo, Noviglio, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Ozzero, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de’ Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Robecco sul Naviglio, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rosate, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de’ Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Sant’Alessio con Vialone, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d’Arese, Torre de’ Negri, Torre d’Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Valverde, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vermezzo, Vernate, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d’Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zelo Surrigone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zibido San Giacomo, Zinasco

TRIBUNALE DI SONDRIO

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

TRIBUNALE DI VARESE

Agra, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Germignaga, Gornate-Olona, Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI AVELLINO

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bonito, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Carife, Casalbore, Casalduni, Castel Baronia, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forchia, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Limatola, Luogosano, Melito Irpino, Melizzano, Mirabella Eclano, Moiano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Baronia, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, San Sossio Baronia, Santa Croce del Sannio, Sant’Agata de’ Goti, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo all’Esca, Sant’Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca, Taurasi, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano, Zungoli

TRIBUNALE DI NAPOLI

Anacapri, Bacoli, Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Ercolano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a Cremano, Serrara Fontana

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Afragola, Arzano, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Sant’Antimo, Villaricca

TRIBUNALE DI NOLA

Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant’Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Aversa, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Cesa, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Frignano, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Letino, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife, Sant’Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola-Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula

TRIBUNALE DI MARSALA

Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita

TRIBUNALE DI PALERMO

Altofonte, Balestrate, Borgetto, Camporeale, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini, Torretta, Trappeto, Ustica, Villabate

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati

TRIBUNALE DI TRAPANI

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica

TRIBUNALE DI SPOLETO

Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina

TRIBUNALE DI TERNI

Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Collazzone, Deruta, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Fratta Todina, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Piegaro, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni, Todi

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Calvera, Carbone, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Ispani, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nemoli, Noepoli, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Rivello, Roccanova, Rotonda, Sala Consilina, Salvitelle, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d’Agri, San Paolo Albanese, San Pietro al Tanagro, San Rufo, San Severino Lucano, Santa Marina, Sant’Arcangelo, Sant’Arsenio, Sanza, Sapri, Sarconi, Sassano, Senise, Spinoso, Teana, Teggiano, Terranova di Pollino, Torraca, Tortorella, Trecchina, Vibonati, Viggianello

TRIBUNALE DI MATERA

Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni

TRIBUNALE DI POTENZA

Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Lavello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggiano

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI LOCRI

Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo

TRIBUNALE DI PALMI

Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Africo, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano

TRIBUNALE DI FROSINONE

Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Galluccio, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Mignano Monte Lungo, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Presenzano, Ripi, Rocca d’Arce, Rocca d’Evandro, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Apollinare, Sant’Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano, Viticuso

TRIBUNALE DI LATINA

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene

TRIBUNALE DI RIETI

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant’Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nazzano, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Ponzano Romano, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone, Varco Sabino

TRIBUNALE DI ROMA

Roma

TRIBUNALE DI TIVOLI

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespolo, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant’Angelo Romano, Sant’Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo

TRIBUNALE DI VELLETRI

Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri

TRIBUNALE DI VITERBO

Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant’Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d’Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de’ Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano

TRIBUNALE DI SALERNO

Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Atrani, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laviano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Salerno, San Cipriano Picentino, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Sant’Angelo a Fasanella, Santomenna, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Trentinara, Valva, Vietri sul Mare

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Balzola, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Bozzole, Brignano-Frascata, Bruno, Bubbio, Cabella Ligure, Calamandrana, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelletto Merli, Castelletto Molina, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Cessole, Coniolo, Conzano, Cortiglione, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fontanile, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Giarole, Grazzano Badoglio, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Incisa Scapaccino, Isola Sant’Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Maranzana, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Molino dei Torti, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombello Monferrato, Momperone, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montabone, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Penango, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quaranti, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Roccaverano, Rocchetta Ligure, Rocchetta Palafea, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Giorgio Scarampi, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serole, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sessame, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tonco, Tortona, Treville, Trisobbio, Vaglio Serra, Valenza, Valmacca, Vesime, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio

TRIBUNALE DI AOSTA

Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Chatillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarèse, Etroubles, Fènis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Introd, Issime, Issogne, Jovencan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Prè-Saint-Didier, Quart, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhèmy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès, Villeneuve

TRIBUNALE DI ASTI

Agliano Terme, Alba, Albaretto della Torre, Albugnano, Antignano, Aramengo, Arguello, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Belveglio, Benevello, Bergolo, Berzano di San Pietro, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Buttigliera d’Asti, Calosso, Camerano Casasco, Camo, Canale, Canelli, Cantarana, Capriglio, Carmagnola, Casorzo, Cassinasco, Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cellarengo, Celle Enomondo, Ceresole Alba, Cerreto d’Asti, Cerretto Langhe, Cerro Tanaro, Cervere, Cherasco, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cissone, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Corneliano d’Alba, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cossombrato, Costigliole d’Asti, Cravanzana, Cunico, Diano d’Alba, Dusino San Michele, Feisoglio, Ferrere, Frinco, Gorzegno, Govone, Grana, Grinzane Cavour, Guarene, Isola d’Asti, Isolabella, La Morra, Lequio Berria, Levice, Loazzolo, Magliano Alfieri, Mango, Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Monforte d’Alba, Mongardino, Montà, Montafia, Montaldo Roero, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montelupo Albese, Montemagno, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Montiglio Monferrato, Moransengo, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Passerano Marmorito, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piea, Pino d’Asti, Piobesi d’Alba, Piovà Massaia, Pocapaglia, Poirino, Portacomaro, Pralormo, Priocca, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Belbo, Rocchetta Tanaro, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scurzolengo, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Settime, Sinio, Soglio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Tigliole, Tonengo, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Valfenera, Verduno, Vezza d’Alba, Viale, Viarigi, Vigliano d’Asti, Villa San Secondo, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti, Vinchio

TRIBUNALE DI BIELLA

Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia

TRIBUNALE DI CUNEO

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Canosio, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Clavesana, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Genola, Gottasecca, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Piozzo, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de’ Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfront, Sant’Albano Stura, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Somano, Stroppo, Tarantasca, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco

TRIBUNALE DI IVREA

Agliè, Ala di Stura, Albiano d’Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d’Ivrea, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano

TRIBUNALE DI NOVARA

Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d’Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio

TRIBUNALE DI TORINO

Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candiolo, Cantalupa, Caprie, Carignano, Caselette, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, La Cassa, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Scalenghe, Sestriere, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera

TRIBUNALE DI VERBANIA

Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d’Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna

TRIBUNALE DI VERCELLI

Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Breia, Buronzo, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crevacuore, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villa del Bosco, Villarboit, Villata, Vocca

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

TRIBUNALE DI ROVERETO

Ala, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Magasa, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano

TRIBUNALE DI TRENTO

Albiano, Aldeno, Amblar, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bersone, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone Terme, Cagnò, Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Comano terme, Commezzadura, Condino, Coredo, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiavè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all’Adige, Sant’Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme, Zuclo

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO/BOZEN

TRIBUNALE DI BOLZANO/BOZEN

Aldino/Aldein, Andriano/Andrian, Anterivo/Altrei, Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstrasse, Avelengo/Hafling, Badia/Abtei, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Braies/Prags, Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Bronzolo/Branzoll, Brunico/Bruneck, Caines/Kuens, Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstrasse, Campo di Trens/Freienfeld, Campo Tures/Sand in Taufers, Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Castelrotto/Kastelruth, Cermes/Tscherms, Chienes/Kiens, Chiusa/Klausen, Cornedo all’Isarco/Karneid, Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstrasse, Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstrasse, Corvara in Badia/Corvara, Curon Venosta/Graun im Vinschgau, Dobbiaco/Toblach, Egna/Neumarkt, Falzes/Pfalzen, Fiè allo Sciliar/V÷ls am Schlern, Fortezza/Franzensfeste, Funes/Villnoess, Gais/Gais, Gargazzone/Gargazon, Glorenza/Glurns, La Valle/Wengen, Laces/Latsch, Lagundo/Algund, Laion/Lajen, Laives/Leifers, Lana/Lana, Lasa/Laas, Lauregno/Laurein, Luson/Luesen, Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstrasse, Malles Venosta/Mals, Marebbe/Enneberg, Marlengo/Marling, Martello/Martell, Meltina/Moelten, Merano/Meran, Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten, Montagna/Montan, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Naz-Sciaves/Natz-Schabs, Nova Levante/Welschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/St. Ulrich, Parcines/Partschins, Perca/Percha, Plaus/Plaus, Ponte Gardena/Waidbruck, Postal/Burgstall, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch, Predoi/Prettau, Proves/Proveis, Racines/Ratschings, Rasun Anterselva/Rasen-Antholz, Renon/Ritten, Rifiano/Riffian, Rio di Pusteria/Muehlbach, Rodengo/Rodeneck, Salorno/Salurn, San Candido/Innichen, San Genesio Atesino/Jenesien, San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, San Martino in Badia/St. Martin in Thurn, San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier, San Pancrazio/St. Pankraz, Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Groeden, Sarentino/Sarntal, Scena/Schenna, Selva dei Molini/Muehlwald, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groeden, Senales/Schnals, Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Sesto/Sexten, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Terento/Terenten, Terlano/Terlan, Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstrasse, Tesimo/Tisens, Tires/Tiers, Tirolo/Tirol, Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark, Tubre/Taufers im Muenstertal, Ultimo/Ulten, Vadena/Pfatten, Val di Vizze/Pfitsch, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntal, Valle di Casies/Gsies, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Velturno/Feldthurns, Verano/Voeran, Villabassa/Niederdorf, Villandro/Villanders, Vipiteno/Sterzing

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Capriva del Friuli, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Fiumicello, Fogliano Redipuglia, Gonars, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Ronchis, Ruda, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Floriano del Collio, San Giorgio di Nogaro, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Teor, Terzo d’Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Turriaco, Villa Vicentina, Villesse, Visco

TRIBUNALE DI PORDENONE

Andreis, Annone Veneto, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Caorle, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Cinto Caomaggiore, Claut, Clauzetto, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Fossalta di Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d’Asio, Vivaro, Zoppola

TRIBUNALE DI TRIESTE

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico, Trieste

TRIBUNALE DI UDINE

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cassacco, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI BELLUNO

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d’Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d’Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d’Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d’Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d’Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d’Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore

TRIBUNALE DI PADOVA

Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano di Brenta, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero

TRIBUNALE DI ROVIGO

Adria, Angiari, Ariano nel Polesine, Arquà Petrarca, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Bergantino, Bevilacqua, Boara Pisani, Bonavigo, Bosaro, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Calto, Canaro, Canda, Carceri, Casale di Scodosia, Casaleone, Castagnaro, Castelbaldo, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Cerea, Ceregnano, Cinto Euganeo, Concamarise, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Erbè, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Galzignano Terme, Gavello, Gazzo Veronese, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusia, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Minerbe, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Nogara, Occhiobello, Oppeano, Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d’Adige, Pincara, Polesella, Ponso, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Roverchiara, Rovigo, Salara, Saletto, Salizzole, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro di Morubio, San Pietro Viminario, Sanguinetto, Santa Margherita d’Adige, Sant’Elena, Sant’Urbano, Solesino, Sorgà, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Terrazzo, Trecenta, Trevenzuolo, Urbana, Vescovana, Vigasio, Vighizzolo d’Este, Villa Bartolomea, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vo’

TRIBUNALE DI TREVISO

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco

TRIBUNALE DI VENEZIA

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo

TRIBUNALE DI VERONA

Affi, Albaredo d’Adige, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogarole Rocca, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all’Adige, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella

TRIBUNALE DI VICENZA

Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d’Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano

Allegato 2 (art. 2, comma 1, lett. c; tabella allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Tabella B

Tribunale presso il quale non è costituito l’ufficio del pubblico ministero

Napoli nord

Allegato 3 (art. 3, comma 1, lett. c; tabella allegata al codice di procedura penale)

Tabella A

Tribunale

Ufficio del pubblico ministero competente

Napoli nord

Esecuzioni mobiliari: attivo il servizio di richiesta tramite PEC

alt Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma ha sottoscritto un accordo con la Sezione Esecuzioni Mobiliari, in virtù del quale dal primo giugno è attivo il Servizio di richiesta via email delle copie delle ordinanze di assegnazione e degli altri provvedimenti definitivi. La richiesta, dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la P.E.C., in possesso di ciascun iscritto, copiando all’interno del messaggio il seguente testo: apri il modello di richiesta. Si ricorda che per il buon fine dell’evasione da parte della Cancelleria, la richiesta dovrà essere completa in tutte le sue parti.

Di seguito il modello di richiesta:

.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE CIVILE IV BIS – ESECUZIONI MOBILIARI

UFFICIO COPIE

IL SERVIZIO E’ DIFFERENTE DALLE ALTRE SEZIONI

Modulo richiesta copie di:

– Ordinanze di assegnazione;

– Provvedimenti di estinzione;

– Provvedimenti di definizione reclami;

 

Il sottoscritto Avv. ¬¬___ Tess. n. ___ Cons.Ord.Avv. di ___

CHIEDE

nell’interesse di __________________________________________

n. ___ copie esecutive

n. ___ copie autentiche

n. ___ copie uso studio

Normale:

Urgente:

(INSERIRE UNA X DOPO I DUE PUNTI)

nel procedimento R.G. Esecuzioni n. / anno __

OVVERO

nel procedimento R.G. Cognizione n. __ / anno __

del seguente provvedimento: definito in data (es.: gg/mm/aaaa) ______________________

tra le parti: ___________________________________________________________

Dichiara di non aver già richiesto e che non richiederà le predette copie tramite il relativo sportello e si impegna a ritirare le copie richieste nel termine di giorni 10 dalla data preavvisata per il rilascio, consapevole che il mancato ritiro delle stesse comporterà la segnalazione, da parte dell’ Ufficio, al relativo Consiglio dell’Ordine.

DATA ________________________________

FIRMA ______________________________________________________________ (1)

(1) La firma dovrà essere apposta al momento del ritiro dell’atto richiesto.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

COMUNICAZIONI VARIE _________________________________________________

DATA ___________________________

FIRMA __________________________

La legione etico sociale

alt La caduta di Berlusconi è stata, in ordine temporale, l’ultimo degli eventi che hanno visto i governi democraticamente eletti delle nazioni europee travolti dall’onda della crisi economica internazionale.
Portogallo, Spagna, Grecia ci avevano preceduto, ma nei primi due paesi la democrazia non è stata sospesa, visto che la caduta dei premier in carica è stata sancita dalle decisioni degli elettori anticipatamente chiamati alle urne.
La dimensione del fenomeno consente di affermare che lo stesso non è conseguenza degli errori di questo o quel leader, ma della pressione di quel mostro anonimo senza volto e senza gambe che è il capitalismo sfrenato del sistema bancario internazionale.
E, quando parlo di mostro anonimo, non uso parole a sproposito, dato che nessuno è in grado di conoscere chi eserciti il potere in quelle società private che danno i voti a banche e governi, facendoli cadere, le cosiddette società di rating (di valutazione), quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch Ratings.
Nessuno sa chi le governi, ma è certo che nei loro boards vi possono essere persone in palese conflitto di interesse, atteso che da un lato pubblicano i rating e dall’altro dirigono banche di investimenti.
Di fronte ad una situazione in cui la Spectre contro la quale combatte l’agente 007 nei romanzi di Fleming sembra essere realtà e non frutto della fantasia di un illustre scrittore, i cittadini sono chiamati a reagire con scelte etico sociali.
La vita della gente non può essere determinata dalla ricerca di utili da parte di società anonime che, controllando i mass media, costringono a fare colazione, pranzare e cenare ascoltando termini strani, quali spread, indice mib, Tus (tasso unico): se proprio si deve parlare di soldi nei momenti di relax, preferirei vedere un video disneyano con Paperon de Paperoni che difende il suo forziere dalla Banda Bassotti.
Perché in questo caso sarebbe chiaro ai nostri figli che in prigione finisce sempre chi tocca gli interessi del proprietario del forziere ove si conserva il denaro.
Ma vede essere chiara una cosa: gli sfortunati eterni perdenti della Banda Bassotti possono apparire più simpatici del banchiere pennuto ed arrogante che si salva sempre grazie a tre simpatici nipotini ed a un Paperino anch’esso eterno perdente, quando chi vede il film sa che quel denaro rimane nel forziere, invece di essere utilizzato per dare ricchezza sociale, finanziando le piccole e medie imprese, l’agricoltura, la pesca, i liberi professionisti, i giovani che chiedono un mutuo sociale per acquistare una casa e mettere su famiglia.
Dal punto di vista educativo, questo continuo parlare di denaro è fortemente negativo per i minori: di fronte ad una TV che si dedica principalmente a spread e Mib, come fa un genitore a chiedere ad un bambino di dare a quelle immagini una attenzione maggiore che alla playstation? Ove a parlare di soldi in video vi fossero le immagini di Paperino, ogni genitore potrebbe abbracciarsi il figlio, spiegandogli che non è il denaro a fare la felicità, ma la famiglia, l’amore, la giustizia.
I cittadini devono far capire a politici ed economisti che questi sono i valori di riferimento, il cosiddetto bene rifugio, per utilizzare un termine caro a Il Sole 24 Ore.
 La dimostrazione della fragilità del mostro senza testa e senza gambe si è avuta  allorché la Grecia, povera, ma ricca di cultura e patria della democrazia, ha minacciato di sottoporre a referendum la carità pelosa degli aiuti europei: il popolo avrebbe potuto scegliere <<meglio poveri e liberi che schiavi di un telefonino più high tech>>.
Il governo greco che aveva prospettato tale ipotesi è caduto ed è stato sostituito dagli economisti, come in Italia, ma il segno di fragilità del sistema bancario è rimasto indelebile: i giovani indignati, che dormono nelle piazze per tenere alta la fiamma della protesta, sono ragazzi molto più felici di quelli che passeggiano la domenica guardando le vetrine alla ricerca di un oggetto più <<in>> che perderà valore da lì a pochi giorni.
Non a caso in mezzo a questi ragazzi si sono infiltrati i terroristi dei black bloc: la rottura degli schemi della società moderna è troppo forte per essere accettata dal mostro anonimo senza testa e senza gambe, dato che potrebbe affibbiargli un colpo mortale, riportando l’economia a servizio dell’uomo e dei suoi valori (e non viceversa, come avviene ora).
E’ utile ricordare, ora che il problema del signoraggio bancario è esploso a livello mondiale, che la ricchezza che si vuole portare via all’Italia con le liberalizzazioni trova origine nella legislazione del Ventennio Fascista, che imponeva a banche ed assicurazioni di investire parte dei propri utili in immobili da dare in locazione, cioè in socialità, sul presupposto che le case popolari si dovessero costruire con il denaro di chi lucra sui bisogni del popolo attraverso gli interessi e non di chi le paga le tasse per aver diritto ai relativi servizi.
Né si dica che la causa di questi mali è costituita dall’immigrazione. E’ certamente vero che l’Europa assiste sostanzialmente impotente al fenomeno dell’invasione del proprio territorio da parte di milioni di uomini affamati, ma la causa di ciò è principalmente di chi ritiene che tradizioni e civiltà diverse dalle proprie siano mercati da conquistare, non culture diverse con le quali confrontarsi per una corretta reciproca migliore crescita sociale.
La scarsa cultura porta a ritenere che la legittima difesa si attui attraverso ronde razziste, mentre l’evidenza del fallimento del sistema fondato sul capitalismo bancario dovrebbe far comprendere che una moderna difesa collettiva del territorio si attua con l’affermazione del potere etico del consumatore, cioè l’esaltazione nella modernità della civiltà europea.
Una campagna morale contro gli schiavisti del terzo millennio, che producono beni nei loro paesi, pagando un lavoratore 100 dollari al mese, circa € 70,00 senza rispetto per alcuno dei loro diritti, né del territorio ove è ubicato il posto di lavoro, produrrebbe più risultati di dazi doganali in termini di sostegno dell’euro e benefici immediati per centinaia i milioni di lavoratori che potrebbero rimanere nelle loro case.
La legione etico sociale contro la tigre di carta moneta, per avere la forza (e la gioia) di cacciare via i mercanti dal tempio.

di Romolo Reboa*

* Avvocato del Foro di Roma

Fondo 6_2011

La carica dei 101

 altSe dovessi lanciare una sfida perdente, cercherei qualcuno che ha visto il film la carica dei 101″ e non ha provato gioia nel vedere la corsa dei piccoli dalmata e la sconfitta di Crudelia De Mon.
L’immagine del film è apparsa nella mia mente, vedendo una delle tante interviste a Bersani nelle quali il segretario del PD ripete monotonamente che Berlusconi si deve dimettere e che all’Italia serve un nuovo governo: in quel momento, magicamente, il leader dell’opposizione esce dal piccolo schermo, si siede accanto a me, e in TV appare la carica di 100.000 intercettazioni telefoniche trascritte in bianco e nero che, trasportate dal vento, appaiono come cani dalmata che corrono in un viale alberato.
In fondo al viale, Crudelia De Mon che, alla vista dei cani, inizia a fuggire, liberandosi uno ad uno dei propri vestiti per correre meglio.
La scena prende intensità, è ormai un vero e proprio strip tease all’interno di un cartone animato nel quale sensualità e suspense raggiungono il loro apice quando i piccoli dalmata stanno per raggiungere Crudelia, che, affannosamente, si toglie il reggiseno e lo lancia verso i cani in una sorta di ultima mossa disperata.
Non faccio in tempo ad ammirarne le forme, perché nella roteazione del lancio Crudelia cade a terra. Quando si rialza, il suo corpo ed il suo volto si sono trasformati, è Berlusconi ad essere inseguito dai cani.
Alla vista del premier i cani abbaiano impauriti, retrocedono e si disperdono a 360 gradi.
Bersani, dopo aver battuto il pugno sul tavolo, rientra di corsa nel televisore e, con sullo sfondo la scena di 100.000 intercettazioni a forma di dalmata che circondano Berlusconi, inizia a ripetere che, di fronte a ciò che ha scoperto la Magistratura, le dimissioni del Presidente del Consiglio sono un atto dovuto all’Italia.
Berlusconi continua a stare sullo sfondo, impedito nei movimenti dai fascicoli che abbaiano, ma si tengono lontani, incapaci di mordere, mentre la sua ombra riflette l’immagine di Crudelia De Mon in topless.
A differenza di <<la carica dei 101>> Berlusconi / Crudelia De Mon è prigioniero, ma non sconfitto e i cani / intercettazioni non sono poi così simpatici, sia perché non hanno la vitalità gioiosa dei piccoli dalmata, sia perché il nude look di Crudelia in fondo è piacevole, stimola l’erotismo maschile ed incuriosisce le donne portandole a pensare come si comporterebbero se fossero le protagoniste di quella scena.
Giro canale, si parla del deficit pubblico, penso a quanto sono costate in termini economici e di compressione dei diritti alla libertà e riservatezza delle comunicazioni quelle intercettazioni e quale risultato hanno ottenuto.
E’ emerso che, a casa propria, il Premier ama circondarsi di giovani belle donne disponibili, passando con loro delle serate all’insegna del piacere erotico: sembrerà strano a chi legge, io lo sapevo già, non per aver consultato atti processuali, ma quale osservatore distratto delle decine di copertine delle riviste di gossip che inondano le edicole italiane e quale internauta quotidiano.
E’ emerso anche che l’intimità con il potere favorisce la carriera femminile: anche questa notizia era da me già conosciuta e, senza scomodare Cleopatra o Messalina, non è una novità nemmeno per la Repubblica Italiana, visti i rapporti tra Palmiro Togliatti e Nilde Iotti…
Magari sarebbe stato più interessante conoscere se la favorita, dopo aver ricevuto gli incarichi, li abbia espletati con correttezza e competenza, ma questo non possono dircelo le intercettazioni e, quindi, ne faccio a meno. Prendo solo atto che, rendendo pubblica una storia di sesso di un uomo importante con una donna che, poi, abbia fatto carriera, sia l’immagine pubblica di quest’ultima ad esserne lesa e mi domando se ci si pongano tanti interrogativi nei milioni di matrimoni di convenienza dei quali si rendono protagonisti ogni giorno nel mondo uomini e donne.
Penso ai principi ed ai re, che davano in spose le loro figlie ai principi e re nemici per creare delle alleanze, ed ai padri che accompagnano le figlie ad Arcore e mi rendo conto che le intercettazioni hanno dimostrato solo una cosa, che l’Italia è ancora un paese medioevale che vuole la Padania perché ha paura dell’Europa ed attua i dazi attraverso le multe comunali per eccesso di velocità all’interno di paesetti di fatto inesistenti: sono solo <<due fiorini>>, avevano ragione Benigni e Troisi, non ci resta che piangere.
Quale giuristi, poi, sia io che tanti colleghi abbiamo scoperto che esiste un principio di competenza territoriale non previsto dal codice di procedura penale, quello dell’ufficio di appartenenza del PM Henry John Woodcock, che ha portato tante indagini prima a Potenza (facendo la fortuna degli albergatori lucani) e poi a Napoli: probabilmente il vuoto culturale di tanti avvocati su questo principio di competenza territoriale non codificato deriva dal fatto che, essendo il Magistrato nato in Inghilterra, applica principi di common law non conosciuti da chi crede che il diritto romano sia ancora il fondamento della legislazione italiana…
Peraltro quest’ultimo principio non sembra trovare origine nelle centomila intercettazioni che inseguivano Crudelia De Mon, ma dall’attivismo di chi forse ritiene che oggi Napoli sia il centro del mondo e non della mondezza, che non va via nemmeno se a sindaco viene eletto un altro dinamico Magistrato, perché cattive abitudini e degenerazione territoriale e morale non si possono combattere a colpi di sentenze.
Le intercettazioni hanno confermato che gli imprenditori o gli affaristi mascherati da imprenditori pagano e fanno favori ai politici in maniera bipartisan: Tarantini non è il primo né sarà l’ultimo di questi personaggi che vagano gattopardescamente tra Berlusconi e D’Alema.
I dalmata che arretrano quando vedono che Crudelia De Mon si è spogliata per vestire i panni di Berlusconi sono lo specchio degli Italiani: strillano puritani contro i fasti del potere solo per poterli ottenere anch’essi o farne condividere il letto alle proprie figlie.

di Romolo Reboa*

* Avvocato del Foro di Roma

Fondo 5_2011

Ordinati o privilegiati?

alt Di fronte all’aberrazione di un governo di centro destra che, per ottenere da Bersani la rapida approvazione della manovra finanziaria, sembrava disponibile a far saltare il sistema degli ordini professionali in nome delle liberalizzazioni, i parlamentari avvocati hanno finalmente avuto un momento comune di reazione e, minacciando il voto contrario anche di quelli del PDL, hanno per il momento respinto questo gravissimo assalto alle professioni intellettuali.
I giornalisti non hanno esitato a parlare di lobby o di corporazione in senso dispregiativo, ma nessuno sembra essersi reso conto che si è sventato un colpo di mano che avrebbe colpito non già le tasche dei professionisti, ma le garanzie che milioni di cittadini hanno nel sistema dell’inquadramento delle principali professioni intellettuali in ordini.
Vanno subito chiariti due concetti. Il primo è che l’inquadramento in ordini professionali ha senso per quelle attività nelle quali è necessario offrire al consumatore delle garanzie di professionalità del soggetto che è chiamato ad incidere in maniera significativa sulla sua esistenza.
Un errore di un medico può rovinare la vita o uccidere un paziente, un errore di un ingegnere può provocare il crollo di un edificio, un errore di un avvocato può privare il proprio cliente della libertà o della gran parte dei suoi beni, un errore del commercialista può costringere un uomo a vivere da perseguitato dal fisco.
In altre professioni, incluse alcune tradizionali, il cittadino potrebbe essere tutelato diversamente, tramite l’assistenza di specialisti.
Ritengo sia difficile negare che in Italia è stata ampliata a dismisura l’attività demandata in via esclusiva ai notai, senza che vi siano reali motivazioni derivanti dal possesso di competenze specifiche e con un ingiusto privilegio in favore di una professione tra le più lucrose, essendo a numero chiuso.
Anzi, negli atti notarili pubblici, basterebbe prevedere l’obbligo di redigerli alla presenza di testimoni professionalmente qualificati, cioè avvocato o commercialista  di fiducia e, quindi, a tutela del consumatore, non vi è in astratto la necessità di una organizzazione professionale che costituisca un momento di prevenzione contro l’errore del notaio.
Con ciò non intendo negare che, attualmente,  il Consiglio notarile costituisca anche un valido strumento di tutela del consumatore, dato che sottopone i propri iscritti a controlli e potere disciplinare.
Tuttavia un espace intellettuale impone di riconoscere che esistono professioni ove tale sistema potrebbe  essere oggetto di alternative altrettanto valide sotto il profilo degli interessi anche economici dell’utente ed altre dove una abrogazione del sistema degli ordini professionali provocherebbe una deriva pregiudizievole per gli interessi della collettività.
E proprio con riferimento agli interessi della collettività occorre puntualizzare il secondo concetto. Forse, storicamente, gli ordini professionali sono nati a tutela degli interessi della corporazione e, da alcuni, sono ancora percepiti come una sorta di sindacati pubblici, secondo il modello ordinamentale fascista.
In realtà, i consigli degli ordini di rilevanti  dimensioni, quali quello romano, che ha oltre ventimila iscritti, non hanno alcuna reale possibilità di tutelare gli interessi individuali dei singoli professionisti e si limitano sindacalmente a fare da megafono ai mal di pancia della massa dei propri aderenti ed ad esercitare l’obbligo della tenuta degli elenchi ed il potere disciplinare.
La tutela degli interessi di una elite può aversi quando ad esercitarla vi sono i rappresentanti di una elite: è quindi palese che chi rappresenta una massa è portatore di punti di vista differenti, forse collettivamente più forti, ma individualmente meno qualificati.
Il sistema ordinistico delle libere professioni con più lavoratori autonomi non è, nell’Italia del XXI secolo, uno strumento per assicurare dei privilegi ai propri aderenti, ma per ordinarli e assicurare, attraverso il potere disciplinare, al consumatore un minimo di tutela. Il rilievo dato ai codici deontologici approvati dai singoli ordini con riferimento alla normativa sulla privacy conferma che gli ordini hanno una funzione di tutela dei cittadini piuttosto che dei propri iscritti.
In senso meccanico gli ordini potrebbero essere definiti dei cuscinetti tra i professionisti ed i loro clienti.
Non a caso sono i grandi studi professionali, ed i vertici attuali del CNF che ne rappresentano il pensiero, a rendersi conto che il sistema ordinistico attuale ha cessato di essere uno strumento di una categoria che, se vuole tornare ad essere lobby, deve eliminare dal mercato potenziale economicamente rilevante la gran massa dei propri aderenti.
Poiché l’eliminazione fisica di centinaia di migliaia di lavoratori non è materialmente ipotizzabile, per arrivare al risultato è necessario percorrere strade alternative meno cruente. Così si è inventata la mediazione obbligatoria, al fine di occupare e sostenere economicamente la fascia medio / bassa dei professionisti e si vogliono abolire gli ordini, per sostituirli con prestigiose associazioni di professionisti ove si entrerà per tradizioni familiari, censo o italiche raccomandazioni, invece che pubblici concorsi.
Per leggere gli eventi, occorre conoscere l’A, B, C (Alfano, Bersani, Casini): allora si capirà che, in politica, liberalizzazioni e modernità possono anche essere degli strumenti per ritornare al medioevo.

 

di Romolo Reboa*

* Avvocato del Foro di Roma

Fondo 4_2011