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Le principali novità introdotte dal c.d. Decreto del Fare pubblicato in G.U. 20 agosto 2013 n°194

alt Nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 n. 194 è stato pubblicato il testo "DECRETO DEL FARE". Di seguito le principali novità introdotte:

770 mensile: abrogato l'articolo 44 bis del D.L. n. 269/2003 che prevedeva l'entrata in vigore del cosiddetto "770 mensile" (ossia la trasmissione mensile di alcuni dati della dichiarazione del sostituto d'imposta), fino ad oggi ripetutamente rimandata.

730
Introdotta la possibilità di utilizzarlo anche per i  lavoratori che non abbiano un sostituto d’imposta. I rimborsi dell’imposta a credito vengono fatti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
 
Agenda digitale
Diffusione del domicilio digitale che viene attribuito su richiesta del cittadino in caso di attivazione di una casella di posta elettronica certificata pubblica.
La PEC viene attribuita automaticamente al momento della richiesta di iscrizione all’anagrafe, di cambio di residenza o del nuovo documento unificato, che andrà a sostituire l’attuale tesserino sanitario, ma sarà attivata solo su richiesta del cittadino.
Istituzione del servizio SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese) per facilitare l’accesso in rete a tutti i servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni.
Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico che conterrà anche un dossier farmaceutico con i dati e le notizie sull’aderenza alle terapie necessarie.
 
Barche
E' stata abrogata la tassa di possesso per imbarcazioni fino a 14 metri, mentre quella per barche di lunghezza compresa tra 14,01 e 20 metri è stata dimezzata.
 
Cittadinanza italiana
Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, al compimento del diciottesimo anno di età dell'interessato, a comunicare la possibilità di esercitare, entro il compimento del diciannovesimo anno di età, il diritto di cui al comma 2, articolo 4 della legge n. 91/1992. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data. Possibilità di ottenere la cittadinanza italiana anche per il neo diciottenne che non abbia adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi precedenti non per colpa sua ma per responsabilità attribuibili all’amministrazione o ai genitori e possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti con qualunque documento.
 
Concordato in bianco
Revisione dello strumento per impedirne l'utilizzo al fine esclusivo di rinviare il momento del fallimento quando lo stesso non è evitabile: l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si stia effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.
 
Decreto ingiuntivo
Giudizio di opposizione: nell'ipotesi ex art. 163-bis, co. 3 c.p.c., il giudice provvede a fissare l'udienza di comparizione non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minino a comparire. 
 

Divisione dei beni giudiziale
Prevista una procedura abbreviata per la divisione dei beni in comunione in caso di disaccordo tra i condomini con una domanda congiunta di divisione per la nomina di un Notaio o un Avvocato ai quali demandarla.
 
Durc
Il documento unico di regolarità contributiva sarà acquisito d'ufficio. Viene estesa inoltre la sua validità, che passa da 90 a 120 giorni.
 
Edilizia
Liberalizzazione delle ristrutturazioni edilizie che adesso possono modificare la sagome dell’edificio, salvo che non risultino vincoli specifici per i quali occorre parere favorevole dell’autorità preposta.
 
Efficienza Pubblica Amministrazione
Previsto per le imprese un indennizzo di 30 euro al giorno (inizialmente era stato pensato un indennizzo di 50 euro al giorno) fino ad un massimo di 2mila euro in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte. Sono state unificate le date di scadenza dei vari adempimenti amministrativi cui sono soggetti gli interessati in due sole date: 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno. Inoltre le singole amministrazioni devono pubblicare lo scadenziario delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.
 
Equitalia
Se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Rateizzazione dei debiti tributari: fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili, con possibilità che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possano essere aumentate fino a un massimo di 120 rate mensili.
 
Expo 2015
In via straordinaria e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.
 
Fattura telematica quotidiana
Esonero dallo spesometro per i titolari di partita iva che sceglieranno di inviare quotidianamente all'Agenzia delle Entrate le fatture di acquisto e di vendita attraverso il canale telematico.
 
Fondi europei
Le amministrazioni e le aziende dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono tenute a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
 
Giudici ausiliari
Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo; professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo; ricercatori universitari in materie giuridiche; avvocati, anche se a riposo; notai, anche se a riposo.
Ai giudici ausiliari, che acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari, è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
 
Infrastrutture
Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.
 
Internet
Chi gestisce un servizio di accesso al pubblico alla rete non è più obbligato alla preventiva identificazione personale dei clienti quando l’offerta di accesso alla rete non costituisce l’attività commerciale prevalente.
 
Investitori esteri
Concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori senza sedi stabili in Italia con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici.
 
Mediazione civile
Ripristino della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale e l’ingresso invece delle cause relative alla responsabilità sanitaria, oltre a quella medica. Contenimento dei costi per la mediazione stessa.  

Multe
Sconto del 30% a chi paga la multa entro 5 giorni dalla notifica (la possibilità di saldare subito tramite Bancomat o Carta di Credito, inizialmente prevista, viene al momento messa da parte). Escluse alcune violazioni del Codice della Strada particolarmente gravi.
 
PMI
Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l’accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo, in particolare, viene disposta la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo ed è stato programmato un cospicuo rifinanziamento, in sede di Legge di Stabilità, che consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.

5 miliardi per l’acquisto di nuovi macchinari – Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. I finanziamenti: saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate; avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa.
 
Sanità
Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto dovrà essere inviato all'Inps esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato.
 
Tobin Tax
Proroga di 3 mesi (dal 16 luglio al 16 ottobre) per il versamento della tassa sulle transazioni finanziarie.
 
Università
Aumenta il limite delle assunzioni che potranno essere effettuate dal 1° gennaio 2014: dal 20% al 50% delle cessazioni. Vengono inoltre stanziati 17 milioni di euro (5 per il 2013, 5 per il 2014 e 7 per il 2015) ai fini dell'istituzione di borse di studio per la mobilità degli studenti meritevoli sul territorio nazionale.
 
Valutazione dei rischi
 Modifiche al testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008): in alternativa al Duvri il datore di lavoro committente potrà individuare, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a cooperazione e coordinamento; per quanto riguarda formazione e aggiornamento, quando i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati; in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonchè nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio le descrizioni dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità di esecuzione delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
 

 

Servizi pubblici: giurisdizione e competenza

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Sulla sussistenza della giurisdizione del g.o. relativamente alle controversie concernenti il pagamento di prodotti farmaceutici, da parte di aziende inserite nel S.s.n., in favore dei fornitori. Nella sentenza di seguito riportata l’avv. Romolo Reboa in merito alla suddetta questione ha rappresentato l’a Azienda Policlinico Umberto I di Roma. 

Controversia concernente il pagamento di prodotti farmaceutici, da parte di aziende inserite nel S.s.n., in favore dei fornitori;

Equo processo e protezione proprietà

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All’origine della causa vi è un ricorso (n. 29385/03) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato,  ha adito la Corte il 29 agosto 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 16 luglio 2013 – Ricorso n. 29385/03 – Gagliardi c.Italia;

 

Femminicidio: in Gazzetta il decreto contro la violenza

altIl Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191. contiene le nuove norme per il contrasto alla violenza di genere, finalizzate a prevenire il femminicidio e proteggere le vittime.  Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico di Istanbul, recentemente ratificata dal Parlamento, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking). Vengono quindi inasprite le pene quando: il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto; il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza; il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner. Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking: viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici; viene prevista – analogamente a quanto già accade per i delitti di violenza sessuale – l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli ad arresto obbligatorio. Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia: viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali; viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità; viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza; si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria – può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all’assistenza legale gratuita. Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall’articolo 18 del TU per le vittime di tratta); Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori. Il provvedimento contiene inoltre norme in materia di: Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – Misure urgenti volte ad innalzare il livello di sicurezza, il contrasto alle rapine, una maggiore flessibilità dell’impiego del contingente di 1.250 appartenenti alle Forze armate nel controllo del territorio, un più efficace contrasto al cosiddetto furto di identità digitale; Protezione Civile – Il decreto interviene da un lato ampliando il periodo dello stato di emergenza (pari a 180 giorni prorogabili per ulteriori 180), dall’altro specificando natura e tipologia degli interventi realizzabili; Province – Proroga del commissariamento delle Province al 30 giugno 2014.

Cancellieri fuori di testa

Si può essere o non essere d'accordo con il "decreto del fare" che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria, ma non è accettabile che in Italia sia fastidioso ciò che, in ogni nazione civile, è naturale in quanto logico: gli interlocutori naturali e primari di un governo in tema di provvedimenti sulla giustizia sono gli operatori, in primis avvocati e magistrati.

Del resto riesce difficile credere che un imprenditore privato, ad esempio Marchionne, identifichi interlocutori diversi dai sindacati metalmeccanici allorché deve operare una ristrutturazione aziendale: potrà avere sigle sindacali a lui più o meno gradite o giudicate combattive, ma non rappresentative, come dimostrato dalle vicende di cronaca relative al confronto FIAT, ma mai egli penserà di confrontarsi con i gelatai sul modello di ristrutturazione dei propri stabilimenti…

Il problema politico non è la gaffe mediatica del Ministro di "levarsi dai piedi gli avvocati", ma quello che sottintende. E' evidente che la Cancellieri ragiona come un cancelliere quando si trova di fronte ad un avvocato che protesta perché il suo ufficio non funziona secondo le modalità previste da legislatore: l'esperienza insegna che egli, la maggior parte delle volte, parla non per trovare la soluzione al disservizio, ma per liberarsi celermente e con i minori danni possibili di quello che percepisce come un seccatore e continuare a fare il proprio lavoro come se nulla sia successo.

Il fatto è che i cancellieri sono, per lo più, dei "poveri Cristi", per usare un termine dialettale, cioè dei funzionari costretti a districarsi quotidianamente tra carenze di personale, riforme fatte con i piedi, sistemi informatici che non funzionano e responsabilità superiori alla possibilità di fare bene il proprio lavoro.

Viceversa la Cancellieri non sta nell'ufficio di via Arenula per "guadagnarsi la pagnotta" come i suoi omonimi funzionari, ma in quanto ha scelto di assolvere lo specifico compito di trovare la soluzione ai problemi della giustizia.

Non è un ministro tecnico, non è laureata in giurisprudenza, ha avuto esperienza di problemi della giustizia solo quale Ministro dell'Interno, fatto che, unito alla gaffe, lascia pensare che, per lei, il diritto di difesa sia un aspetto secondario, quasi un ostacolo alla realizzazione dello scopo, che per il poliziotto è l'ordine e per il burocrate la funzionalità della macchina amministrativa, senza intoppi, senza che qualcuno si frapponga, rappresentando che una medaglia ha sempre un'altra faccia…

Lo scontro tra l'espressione intellettualmente più elevata della classe forense e la politica non è sulla mediazione civile o sulla questione locale di mantenere o abolire un ufficio giudiziario, ma sul concetto stesso di processo.

Per la maggior parte dei ministri degli opposti orientamenti politici succedutisi negli ultimi anni, l'unica strada alla soluzione al problema della giustizia e delle sue lentezze è stata identificata nella necessità di pervenire il prima possibile ad una decisione, qualunque essa sia, in primo grado.

Gli ultimi governi hanno proseguito questo percorso decisionista, rendendo la motivazione della sentenza quasi un optional (alcuni ipotizzavano persino di stabilire che la parte dovesse pagare se voleva che il giudice motivasse il provvedimento…) e la strada per la sua rimozione irta di ostacoli, ove la censura di inammissibilità del gravame evita di porsi il problema se sia stata fatta o meno giustizia.

La contrapposizione intellettuale di fondo è tra questa visione del processo come uno strumento del "servizio giustizia" e quella che esso sia il percorso necessario ed indispensabile per tentare di giungere ad una decisione il più conforme a giustizia.

Nelle dittature o nei processi militari di guerra si giunge alla sentenza e spesso alla condanna con estrema velocità: gli avvocati hanno poco potere, sono funzionali alla pantomima del processo sommario, che altrimenti sarebbe considerato un crimine.

Non si può negare che la dittatura offra spesso dei grandi vantaggi in termini di funzionalità dei servizi, atteso che sommarietà dei processi e certezza della pena lasciano poco spazio a lavativi o a contestatori di professione: non a caso l'Italia fascista si vantava della puntualità dei treni ed è riuscita a realizzare opere pubbliche in tempi incredibili rispetto a ciò che è stato costruito successivamente, pur in presenza di più moderne tecnologie.

Ma la strada che ha scelto l'Italia, dopo il 1945, è stata quella della Costituzione repubblicana, con i suoi artt. 24 e 111 che dovrebbero costituire un baluardo di fronte a determinate derive.

In altra pagina di questo giornale, il sen. Nitto Palma, ex Ministro della Giustizia, ricorda che non si può disciplinare la fisiologia sulla base della patologia: concetto altamente condivisibile, nel senso che, così facendo, lo Stato dimostra tutta la propria incapacità ed abdica la propria funzione di fronte alle situazioni di mal funzionamento.

Si dovrebbe rabbrividire ogni volta che si ascoltano uomini che guidano lo Stato parlare di "servizio giustizia": significa che essi non comprendono quel fondamentale principio costituzionale (ma anche umanistico) che prevede che, tra le funzioni fondamentali dello Stato, vi sia quella di assicurare la libertà individuale che non può esistere se non funziona la giustizia, ma quella vera, con la "G" maiuscola.

Rinunciare di fatto alla motivazione del provvedimento finale del processo attraverso quello che viene definito come "percorso di sintesi" (motivazione sommaria) significa trasformare il giudice in un poliziotto ancor più pericoloso, perché privo del controllo del giudice.

Il problema non è chiudere questo o quel tribunale o far precedere il processo da un tentativo di far deflagrare il contenzioso minore, ma comprendere se l'Italia voglia rinunciare a quella civiltà giuridica millenaria in virtù della quale gli istituti del diritto romano sono tuttora tra i pilastri del diritto privato mondiale.

Se la politica giudiziaria la fanno dei cancellieri che guardano solo ai numeri e non alla qualità del prodotto: forse sarebbe opportuno che sia il popolo a levarsi dai piedi personaggi di così scarsa caratura e non essi gli ultimi difensori della libertà e dei diritti della gente, gli avvocati.

di Romolo Reboa*

* Avvocato del Foro di Roma

Pubblica amministrazione

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L’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un “facere”, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”. Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia promossa da un privato nei confronti del Comune di Fano, rappresentato e difeso dall’avv. Romolo Reboa,  per ottenerne la condanna all’adozione delle misure necessarie ad evitare il degrado di una strada comunale, oltre al risarcimento dei danni.

Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

altPubblicato nella G.U. n.80 del 5 aprile 2013, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il decreto legislativo, in vigore dal 20.4.2013 , attua alcune disposizioni della legge 190 del 2012 , (Legge anticorruzione), ed introduce alcuni elementi di novità quali il diritto di accesso civico, il principio della totale accessibilità delle informazioni, l’obbligo di pubblicità per alcuni atti, dati e situazioni patrimoniali, la creazione sui siti istituzionali di una apposita sezione “Amministrazione trasparente” e la relativa organizzazione. Obiettivo del provvedimento normativo è riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento e, per tale motivo, non immediatamente fruibili. L’intervento di semplificazione normativa non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l’attuale quadro normativo, in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla Legge n. 190 del 2012. Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione di un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Di seguito il testo integrale del decreto: www_gazzettaufficiale5.pdf