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Processo telematico: nuove regole tecniche

altIl 30 aprile 2014 sono state pubblicate in G.U. le nuove specifiche tecniche del 16 aprile 2014, previste dall’art. 34 del D.M. n. 44/2011, che sostituiranno, dal 15 maggio 2014 (data di entrata in vigore), quelle emanate il 18 luglio 2011. Di seguito il testo con le nuove modifiche pubblicate in Gazzetta Ufficiale 67409.pdf

Gazzetta Ufficiale: depenalizzazione, messa in prova e clandestinità

altDi seguito il testo della Legge 28 aprile 20147, n. 67 in materia di delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

LEGGE 28 aprile 2014, n. 67

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (14G00070)

(GU n. 100 del 2-5-2014)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Capo I

Deleghe al Governo

Art. 1

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie

1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i reati per i quali e' prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalita' di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);

i) prevedere, altresi', che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita', con le modalita' di cui alla lettera l);

l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita' non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessita' di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d'azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

8) elezioni e finanziamento ai partiti;

9) proprieta' intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purche' l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;

d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della stessa.

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);

d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:

1) le condotte alle quali si applica;

2) l'importo minimo e massimo della sanzione;

3) l'autorita' competente ad irrogarla;

e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Capo II

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di sospensionedel procedimento con messa alla prova

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso.

Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Art. 4

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel libro sesto, dopo il titolo V e' aggiunto il seguente:

Titolo V-bis

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). –

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione.

3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinche' esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonche' la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione e' dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo' impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1.

L'impugnazione non sospende il procedimento.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464-quinquies (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova.

Art. 464-sexies (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Art. 464-octies (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca e' ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca e' divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta;

b) dopo l'articolo 657 e' inserito il seguente:

Art. 657-bis (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.

Art. 5

Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

Capo X-bis

Disposizioni in materia di messa alla prova

Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). – 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Art. 141-ter (Attivita' dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinche' predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attivita' svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facolta' per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 6

Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova 1.

All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:

i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Art. 7

Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

Art. 8

Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilita' conseguente alla messa alla prova dell'imputato

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.

Capo III

Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili

Art. 9

Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sara' giudicato in contumacia sono sostituite dalle seguenti: , qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresi' in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonche' nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e' a conoscenza del procedimento o si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato dal difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e' considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato puo' chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la rinnovazione di prove gia' assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresi' l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

Art. 420-quater (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullita' della notificazione, se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti; d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonche' comunicato al pubblico ministero. 4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato puo' formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444.

Art. 10

Disposizioni in materia di dibattimento

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare e' riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: o contumace, ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: contumace o sono soppresse.

4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole:

contumace o, ovunque ricorrono, sono soppresse. 5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

Art. 11

Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: la notificazione o e le parole: per l'imputato contumace e sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale e' abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresi' la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo' chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta e' presentata, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

Art. 12

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, e' aggiunto il seguente:

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

Art. 13

Modalita' e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorita' giudiziaria.

Art. 14

Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

Art. 143-bis (Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 15

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dall'art. 6 della presente legge, e' inserita la seguente:

i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale»; b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:

l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato

altCon Decreto del 10.3.2014 del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18.04.2014, sono stati adeguati gli importi dei diritti di copia e di certificazione di cui al DPR 115/2002. I nuovi importi entreranno in vigore a far data dal 3.5.2014. In particolare il costo per i certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 273 DPR 115/2002) passa da € 3,10 a € 3,68. I diritti di copia senza certificazione di conformità vedono un aumento tra il 15 ed il 20% (allegato 6 TU Spese di Giustizia). I diritti di copia autentica (allegato 7 TU Spese di Giustizia) vedono un aumento di circa il 10%. Di seguito il testo integrale del decreto e le relative tabelle: 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 marzo 2014

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. (14A02974) (GU n.91 del 18-4-2014)

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO

per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l’adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni “in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”;

Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l’art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;

Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Visto l’importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n.115/02;

Viste le disposizioni introdotte con l’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Ritenuto che l’adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;

Considerato che per il triennio 1° luglio 2002-30 giugno 2005 ed il triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 8 gennaio 2009) alla variazione accertata dall’ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per il periodo relativo al triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011;

Rilevato che nel periodo relativo al triennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto Nazionale di Statistica, e’ stata rilevata una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4%;

Decreta:

Art. 1

L’importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi’ come adeguato con decreto dell’8 gennaio 2009, e’ aggiornato in euro 3,68.

Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi’ come adeguati con decreto dell’8 gennaio 2009, sono aggiornati come di seguito indicato.

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Geografia giudiziaria – Sedi e competenze dei giudici di pace

altCon la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si è dato seguito al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 con decreto ministeriale 7 marzo 2014 che individua e riorganizza sul territorio nazionale le nuove sedi degli uffici del giudice di pace. Gli allegati al decreto evidenziano gli uffici soppressi, gli uffici mantenuti e le relative competenze.

Decreto 7 marzo 2014 – Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (pubblicato nella G.U. n. 87 del 14 aprile 2014 serie generale – supplemento ordinario n. 36)
  
IL MINISTRO
 
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
 
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
 
Visto l’articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell’articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all’allegato 1 del medesimo provvedimento;
 
Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
 
Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
 
Visto l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;
 
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;
 
Visto l’articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
 
Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;
 
Viste le richieste formulate dagli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sopra richiamato;
 
Considerato che la fattispecie delineata dalla norma citata, configurando il mantenimento dell’ufficio soppresso, individua necessariamente il relativo assetto territoriale nella pregressa circoscrizione giudiziaria, laddove questa non risulti in contrasto con l’assetto generale fissato dalla riforma della geografia giudiziaria;
 
Valutato, infatti, che interventi ablativi o deflattivi sul territorio compreso nella giurisdizione dell’ufficio da mantenere, non imputabili ad esigenze di coordinamento con i principi cui è improntata la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, realizzerebbe la fattispecie, non prevista dalla norma citata, di istituzione di un nuovo ufficio giudiziario;
 
Ritenuto che analoghe considerazioni, entro i medesimi limiti di compatibilità con l’ordinamento generale, possono essere svolte con riferimento all’ipotesi di accorpamento tra uffici limitrofi soppressi e che, pertanto, l’aggregazione richiesta deve realizzarsi mediante attribuzione alla sede mantenuta dell’intero territorio in precedenza compreso nelle circoscrizioni di rispettiva competenza;
 
Rilevato che l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 3 comporta l’assunzione, da parte dell’ente richiedente, degli oneri relativi alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere messo a disposizione dall’ente medesimo;
 
Considerato che l’istruttoria condotta ha consentito di valutare positivamente le istanze dirette al mantenimento degli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
 
Ritenuto che, in considerazione degli oneri derivanti a regime dall’accoglimento della richiesta di mantenimento dell’ufficio del giudice di pace, si rende opportuno prevedere in favore degli enti richiedenti la facoltà di revocare l’istanza presentata entro termini compatibili con i successivi adempimenti idonei a dare attuazione alla previsione normativa;
 
Considerato che, per consentire la definizione in tempo utile delle attività propedeutiche all’esercizio dell’attività giudiziaria secondo il nuovo modello organizzativo e gestionale, si rende necessario prevedere a carico dell’ente richiedente l’obbligo di procedere, dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione, alla puntuale individuazione dei locali destinati ad ospitare l’ufficio nonché del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa;
 
Valutato che, per gli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non sia previsto il mantenimento ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, può essere fissata, in conformità del dettato normativo, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  
DECRETA
  
Art. 1
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 21.
La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto.2.Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell’allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156
 
 Art. 3
La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 4 del presente decreto.
 
Art. 41.
Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della tabella A di cui all’articolo 1, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.2.Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all’allegato 3 del presente decreto.
 
 Art. 5
Gli enti locali che hanno richiesto il mantenimento degli uffici indicati nell’allegato 1, possono procedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento e con le medesime modalità previste per la presentazione, alla revoca dell’istanza formulata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
 
Art. 61.
Gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di recesso di cui all’articolo 5, sono tenuti a individuare, dandone comunicazione all’Amministrazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con le medesime modalità indicate all’articolo che precede, i locali destinati ad ospitare l’ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa.2.La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui al comma precedente, determina la decadenza dell’istanza di mantenimento presentata ai sensi dell’articolo 3, comma2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.3. All’esito della decorrenza del termine di cui al comma 1, verrà dato avvio, secondo i termini e le modalità indicati dall’Amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, alla fase formativa del personale dei ruoli degli enti locali da destinare agli uffici mantenuti, che dovrà necessariamente essere completata entro 180 giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data è fissata l’entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
 
 Art. 7
Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi all’esito della decorrenza dei termini indicati agli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, si procederà alla ricognizione dell’assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, apportando le necessarie variazioni agli allegati di cui agli articoli 1, 2 e 3 che precedono.
 
 Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 7 marzo 2014
 
IL MINISTRO
 
Andrea Orlando
 
ALLEGATI 
 
 
 
 

Strumenti informatici nel processo tributario

alt MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2013, n. 163 

Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (14G00018) (GU Serie Generale n.37 del 14-2-2014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2014

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA  E DELLE FINANZE 

Visto l’articolo 2, comma 1, lettera mm), della  legge  23  ottobre 1992, n.  421,  contenente  la  delega  al  governo  ad  adottare  le soluzioni organizzative, tecniche e normative necessarie «al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della  piu’   razionale   utilizzazione   dei   sistemi informativi automatizzati»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’ordinamento  degli  organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione  degli  uffici
di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni, recante le  disposizioni  sul  processo tributario;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, comma 8, che  ha  previsto l’individuazione, attraverso uno o piu’ regolamenti  governativi,  di «particolari  modalita’  di  applicazione  del  presente  decreto  in relazione all’Amministrazione della giustizia»;
 

Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive modificazioni    e    integrazioni,     relativo     alla     riforma dell’organizzazione dei Ministeri e, tra l’altro,  all’ordinamento  e alle attribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445, recante il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di spese di giustizia;

Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005, n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo  27  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il «Codice dell’Amministrazione Digitale «e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008, n.  43,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti gli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a  famiglie,  lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico nazionale», convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30 marzo 2009, recante  «Regole  tecniche  in  materia  di  generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e  validazione  temporale dei documenti informatici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009;

Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2009,   n.   193,   recante «Interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalita’   del   sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio 2010, n. 24;

Visto l’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n. 98,  convertito  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l’articolo 2, comma 35-quater, del  decreto-legge  13  agosto 2011, n. 138, convertito dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione  finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  83  del  9  agosto  2013 recante  «Indice  nazionale  degli  indirizzi  di  posta  elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»;

Ritenuta la necessita’ di disciplinare le modalita’ informatiche  e telematiche di formazione e  trasmissione  degli  atti  del  processo tributario in relazione ai casi in cui una  o  piu’  parti  intendano
avvalersi di tali modalita’;

Acquisito il parere del Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia Tributaria espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013;

Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri effettuata con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013;

Adotta il seguente regolamento: 

 Art. 1
 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:  a)   «Commissioni   tributarie»:   le Commissioni    tributarie provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e  II  grado di Trento e Bolzano di cui all’articolo 1 del decreto legislativo  31 dicembre 1992, n. 545; 

b) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui  all’articolo  1, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) «copia per immagine su  supporto  informatico»  del  documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a quelli del documento analogico da cui e’ tratto, di cui  all’articolo 1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82;

d)  «fascicolo  informatico»:  versione  informatica,  ai   sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  del fascicolo d’ufficio di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i  dati  e  i  documenti, relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure  le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti  qualora siano stati depositati su supporto cartaceo; 

e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di  firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della firma, di  cui  all’articolo  1,  comma  1,  lett.  r),  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

f) «firma digitale»: un particolare  tipo  di  firma  elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e  su  un  sistema  di chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l’integrita’  di  un documento informatico o di un insieme di  documenti  informatici,  di cui all’articolo 1, comma 1, lett.  s),  del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82;

g) «S.I.Gi.T.» – Sistema Informativo della Giustizia  tributaria: l’insieme delle risorse hardware e software mediante il  quale  viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita’, di dato, di servizio,  di  comunicazione  e  di  procedura,  relativo all’amministrazione della giustizia tributaria;

h) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad  usufruire  dei  servizi  da  questo  forniti,  limitatamente   ai rispettivi profili di abilitazione;

i) «PEC» – posta elettronica certificata: ogni sistema  di  posta elettronica  nel  quale  e’  fornita   al   mittente   documentazione elettronica  attestante  l’invio   e   la   consegna   di   documenti informatici, di cui all’articolo 1, comma 1, lett.  g),  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

 j)  «ricevuta  di  accettazione»:  la  ricevuta  rilasciata   dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell’invio di un messaggio con sistemi telematici;

k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria  provinciale o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in  appello  alla Commissione tributaria regionale o di secondo grado di  Trento  e  di Bolzano, il reclamo, il ricorso  per  revocazione  e  il  ricorso  in ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti  previsti  dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato  alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale  dell’Agenzia  delle Entrate ai sensi dell’articolo  17-bis  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546;

m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le indicazioni previste dall’articolo 22, comma 1, ultimo  periodo,  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

n)  «INI-PEC»:  Indice  nazionale  degli   indirizzi   di   posta elettronica certificata, istituito dall’articolo 6-bis, comma 1,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

o) «segretario di sezione»:  addetto  all’ufficio  di  segreteria della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545  e quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

p)  «processo  verbale  dell’udienza»:  documento  attestante  le attivita’ svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario  di sezione e da chi presiede l’udienza;

q)  «processo  tributario  telematico»:  automazione  dei  flussi informativi  e  documentali  nell’ambito  del   processo   tributario mediante l’utilizzo dell’informatica e della telematica.

Avvertenza: 

 – Il testo delle note qui pubblicato e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle  pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle quali e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Note alle premesse: 

 – Il testo dell’art. 2,  comma  1,  lettera  mm)  della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in  materia di sanita’, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, S.O., dispone che:  «lett. mm) al fine del completamento del processo  di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della  piu’  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo altresi’ la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere  alla revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un apposito  organismo   funzioni   di   coordinamento   delle iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in materia  di  automazione,  anche  al  fine   di   garantire  l’interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».  

– Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545 (Ordinamento  degli  organi   speciali   di   giurisdizione  tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione  in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell’art. 30 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413)  e’  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

 – Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546 (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della delega al Governo contenuta nell’art.  30  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  413)  e’  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 

 – Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in  materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art.  2,  comma  1, lettera mm), della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421)  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  1993,  n. 42.
           

– Il testo dell’art. 15, comma 2, della legge 15  marzo 1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la semplificazione amministrativa) pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O., cosi’ recita:  «2. Al fine della  realizzazione  della  rete  unitaria  delle   pubbliche amministrazioni, l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione e’ incaricata,  per  soddisfare  esigenze  di  coordinamento,   qualificata  competenza e indipendenza di giudizio,  di  stipulare,  nel  rispetto delle vigenti  norme  in  materia  di  scelta  del contraente,  uno  o  piu’  contratti-quadro   con   cui   i  prestatori  dei  servizi  e  delle  forniture  relativi  al  trasporto dei dati e all’interoperabilita’ si  impegnano  a  contrarre con le singole  amministrazioni  alle  condizioni  ivi stabilite. Le amministrazioni di  cui  all’articolo  1,  comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli  atti  esecutivi non sono soggetti al  parere  dell’Autorita’  per l’informatica  nella  pubblica   amministrazione   e,  ove  previsto, del Consiglio di Stato.  Le  amministrazioni  non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma  1,  del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta’ di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
         

Gli atti,  dati  e  documenti  formati  dalla  pubblica amministrazione e dai privati con strumenti  informatici  o  telematici, i contratti  stipulati  nelle  medesime  forme,  nonche’ la loro archiviazione e trasmissione con  strumenti  informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di  legge.  I  criteri  e  le  modalita’  di  applicazione  del presente   comma   sono   stabiliti,   per   la  pubblica  amministrazione e per i privati, con specifici  regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge ai sensi  dell’articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni.». 

 –  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e’  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
           

 –  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione amministrativa) e’ pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio 2001, n. 42, S.O.

 – Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari  in  materia  di  spese  di   giustizia)   e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139,  S.O.

 – Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e’  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

 –  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni  per  l’utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma dell’art.  27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3)  e’  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
           

– Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice dell’Amministrazione Digitale) e’ pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
             

– Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art.  1,  comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296),  e’  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O.

 –  Il  testo  degli  articoli  16   e   16   bis,  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre 2008, n. 280, S.O e convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, cosi’ recita:  «Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi  a  carico delle imprese). – 1. All’art. 21 della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla fine del comma  9  e’  aggiunto  il  seguente periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte dell’Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo  ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;

b) il comma 10 e’ soppresso. 2. All’art. 37, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

3. All’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  i commi da 30 a 32 sono abrogati.

4. All’art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  i commi da 363 a 366 sono abrogati.

5. Nell’art. 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

c) al comma 1, lettera c), le  parole:  «un  ottavo», ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un dodicesimo».

5-bis. La lettera h) del comma 4 dell’art.  50-bis  del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne’ obbligo di  scarico  dal mezzo di trasporto. L’introduzione  si  intende  realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che  sia necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel deposito.  Si  devono  ritenere  assolte  le  funzioni   di stoccaggio e  di  custodia,  e  la  condizione  posta  agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano  il contratto di deposito. All’estrazione  della  merce  dal deposito  IVA  per  la  sua  immissione  in   consumo   nel territorio dello  Stato,  qualora  risultino  correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato art. 50-bis del decreto-legge n. 331  del  1993,  l’imposta  sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta.
             

6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle  imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su  tecnologie che certifichino data e ora dell’invio  e  della  ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del  contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’  con  analoghi  sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese, gia’ costituite in forma societaria alla medesima  data  di entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese  l’indirizzo di posta elettronica certificata.  L’iscrizione dell’indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali  variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai  diritti di segreteria.
 

6-bis.L’ufficio del registro delle imprese  che  riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in  attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
             

7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in un  elenco  riservato, consultabile  in   via   telematica esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati  identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di  posta elettronica certificata.

7-bis.L’omessa  pubblicazione   dell’elenco   riservato previsto dal  comma  7,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di comunicare alle pubbliche amministrazioni i  dati  previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o    dell’ordine  inadempiente.

8. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’art.  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi  dell’art.  47,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice  dell’Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per  l’informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede  alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco consultabile  per  via  telematica.   Dall’attuazione   del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
nell’ambito delle risorse disponibili.

 9. Salvo quanto stabilito dall’art. 47, commi  1  e  2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni  tra  i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8  del  presente  articolo, che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti, possono essere  inviate  attraverso  la  posta  elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui  al comma 6, senza che il destinatario debba  dichiarare  la  propria disponibilita’ ad accettarne l’utilizzo.

 10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi  e’  consentita  alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni relative   agli   adempimenti   amministrativi   di   loro competenza.

10-bis. Gli intermediari abilitati ai  sensi  dell’art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000,  n.  340, sono  obbligati  a  richiedere  per   via   telematica   la registrazione   degli   atti   di    trasferimento    delle partecipazioni di cui all’articolo  36,  comma  1-bis,  del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche’ al  contestuale  pagamento  telematico  dell’imposta  dagli stessi liquidata e  sono  altresi’  responsabili  ai  sensi dell’art.  57,  commi  1  e  2,  del  testo   unico   delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n. 131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le disposizioni previste dall’art. 1,  comma  1-bis.1,  numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita  dal decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992, pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive modificazioni.

10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita’  di esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al comma 10-bis. 

11. Il comma 4 dell’art. 4 del regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005, n. 68, e’ abrogato.

12. I commi 4 e 5 dell’art. 23 del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  «Codice  dell’amministrazione  digitale», sono sostituiti dai seguenti:  «4. Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi  tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita’ all’originale e’ assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante l’utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71.

5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane l’obbligo  della  conservazione  dell’originale   analogico oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la loro conformita’ all’originale deve essere  autenticata  da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’  autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed allegata al documento informatico.».
             

12-bis. Dopo l’art. 2215 del codice civile e’  inserito il seguente: «Art. 2215-bis (Documentazione informatica). 

 I libri, i repertori, le scritture e la  documentazione  la cui tenuta e’ obbligatoria per disposizione di legge  o  di regolamento o che  sono  richiesti  dalla  natura  o  dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da  cui  e’  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

 Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione  e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di  legge  o di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e  scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti  informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della firma digitale dell’imprenditore, o di altro  soggetto  dal medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le  registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora  per  tre  mesi  non   siano   state   eseguite registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale devono essere apposte all’atto di una nuova  registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli  2709 e 2710 del codice civile.».

12-ter. L’obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui  all’art. 2215-bis del codice civile, introdotto  dal  comma 12-bis  del  presente  articolo,  in  caso  di  tenuta  con strumenti informatici, e’ assolto in base a quanto previsto all’art. 7 del decreto del Ministro dell’economia  e  delle finanze  23  gennaio  2004,   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-quater.  All’art.  2470  del  codice   civile   sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo comma, le  parole:  «dell’iscrizione  nel  libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;

 b) al secondo comma, il secondo periodo e’  soppresso e, al  terzo  periodo,  le  parole:  «e  l’iscrizione  sono effettuati»   sono   sostituite   dalle    seguenti: «e’  effettuato»;

c) il settimo comma e’ sostituito dal seguente:  «Le dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale».

12-quinquies. Al primo comma dell’art. 2471 del  codice civile, le  parole:  «Gli  amministratori  procedono  senza indugio all’annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.

12-sexies. Al primo comma  dell’art.  2472  del  codice civile, le parole: «libro dei soci» sono  sostituite  dalle  seguenti: «registro delle imprese».

12-septies.All’art.  2478  del   codice   civile   sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma e’ abrogato;

 b) al secondo comma, le parole: «I primi  tre  libri» sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  libri  indicati  nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il  quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il  libro  indicato  nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

12-octies. Al  secondo  comma  dell’art.  2478-bis  del codice civile, le parole: «devono essere  depositati»  sono sostituite dalle seguenti: «deve essere  depositata»  e  le parole: «e l’elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

12-novies.  All’art.  2479-bis,  primo  comma,  secondo periodo, del codice civile, le  parole:  «libro  dei  soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-decies.   Al   comma   1-bis   dell’art.   36    del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il  secondo periodo e’ soppresso.

12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da 12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale  termine,   gli   amministratori  delle  societa’  a  responsabilita’ limitata depositano, con esenzione da  ogni  imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro dei soci.

Art.16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e  per le imprese). – 1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita’  ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di  stato civile all’ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione  del  procedimento  amministrativo  anagrafico, l’ufficio di anagrafe trasmette  le  variazioni  all’Indice nazionale delle anagrafi, di cui all’art. 1, quarto  comma, della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  e  successive modificazioni, che provvede  a  renderle  accessibili  alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di  ritardo  nella trasmissione  all’Indice  nazionale  delle   anagrafi,  il responsabile  del  procedimento  ne   risponde   a   titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche  a  titolo di danno erariale.

 2. La richiesta al cittadino di produrre  dichiarazioni  o documenti al di fuori di  quelli  indispensabili  per  la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei  doveri  d’ufficio,  ai fini della responsabilita’ disciplinare.

3. Con uno o piu’ decreti del Ministro per la  pubblica amministrazione   e   l’innovazione    e    del    Ministro dell’interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui  all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e successive modificazioni, sono stabilite le modalita’ per  l’attuazione del comma 1.

 4. Dall’attuazione del  comma  1  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 5. Per favorire la  realizzazione  degli  obiettivi  di massima  diffusione  delle  tecnologie  telematiche   nelle comunicazioni,  previsti  dal  codice  dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’  attribuita  una casella  di  posta  elettronica   certificata   o   analogo  indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione  delle comunicazioni e l’integrita’ del  contenuto  delle  stesse, garantendo   l’interoperabilita’   con   analoghi   sistemi internazionali. L’utilizzo   della   posta    elettronica certificata avviene ai sensi degli  articoli  6  e  48  del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano  per  la predetta casella di posta elettronica  certificata  sono senza oneri.

 6. Per  i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  5,  ogni amministrazione  pubblica  utilizza  la  posta  elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n.  82  del  2005  o  analogo  indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione  delle comunicazioni e l’integrita’ del  contenuto  delle  stesse,  garantendo   l’interoperabilita’   con   analoghi   sistemi internazionali, con effetto  equivalente,  ove  necessario, alla  notificazione  per  mezzo   della   posta,   per   le comunicazioni e le notificazioni  aventi  come  destinatari dipendenti  della  stessa  o   di   altra   amministrazione  pubblica.

7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare  entro  novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, previa intesa in sede  di Conferenza  unificata  di  cui  all’art.  8   del   decreto legislativo  28  agosto  1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita’ di rilascio e  di  uso  della  casella  di   posta   elettronica   certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma  5  del  presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio mediante procedure di  evidenza pubblica,  anche  utilizzando  strumenti  di   finanza   di progetto.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite   le modalita’ di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui  le amministrazioni pubbliche provvedono  nell’ambito  degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 si provvede  mediante  l’utilizzo  delle  risorse  finanziarie assegnate, ai sensi dell’art. 27  della  legge  16  gennaio 2003, n. 3, al progetto “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” con decreto  dei  Ministri  delle  attivita’ produttive e per l’innovazione e le  tecnologie  15  giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  150  del  29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All’art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla linea sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «, in conformita’ a quanto previsto dagli  standard del Sistema pubblico di connettivita’ (SPC)»;

b) dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:  «g-bis)  le  regole tecniche idonee a   garantire  l’attestazione della data,  l’autenticita’  dell’origine  e  l’integrita’ del contenuto della  fattura  elettronica,  di  cui all’art. 21, comma 3, del decreto del Presidente  della Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive modificazioni, per ogni fine di legge».

10. In attuazione dei principi stabiliti dall’art.  18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive modificazioni, e dall’art. 43, comma  5,  del  testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici,  il  documento  unico  di regolarita’ contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui  e’  richiesto dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente, per i  datori  di lavoro domestico gli obblighi di  cui  all’art.  9-bis  del decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e  successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la presentazione  all’Istituto  nazionale   della   previdenza sociale (INPS), attraverso  modalita’  semplificate,  della comunicazione di assunzione, cessazione,  trasformazione  e proroga del rapporto di lavoro.

12.  L’INPS   trasmette,   in   via   informatica,   le comunicazioni semplificate di cui al comma  11  ai  servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute  e delle politiche  sociali, all’Istituto     nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL), nonche’ alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettivita’  (SPC)  e  nel rispetto delle regole tecniche  di  sicurezza,  di  cui all’art. 71, comma 1-bis, del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai  fini  di  quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 6, del decreto  legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.».

 – Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri del  30  marzo  2009  (Regole  tecniche   in   materia   di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali  e  validazione  temporale  dei   documenti   informatici)   e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.

 – Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti   in   materia   di   funzionalita’   del   sistema giudiziario) convertito, con modificazioni, dalla legge  22 febbraio  2010,  n.  24,  e’  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302.

 – Il testo dell’art. 39, comma 8, del  decreto-legge  6 luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, cosi’ recita:

«8. Ai fini dell’attuazione dei principi  previsti  dal codice dell’amministrazione digitale  nella  materia  della giustizia tributaria e per  assicurare  l’efficienza  e  la  celerita’ del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) nell’art. 16 del decreto legislativo  31  dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo,  le  parole:  “comma seguente” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

 2) dopo  il  comma  1,  e’  inserito  il  seguente:  “1-bis. Le comunicazioni  sono  effettuate  anche  mediante  l’utilizzo della posta elettronica  certificata,  ai  sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive modificazioni. Tra  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai  sensi dell’art. 76 del medesimo decreto legislativo.  L’indirizzo di posta elettronica  certificata  del  difensore  o  delle parti e’ indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.”;

b) per l’attuazione di quanto previsto  alla  lettera a), con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione  e  della  comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  successive modificazioni, nonche’ individuate le Commissioni tributarie nelle quali  trovano gradualmente  applicazione  le  disposizioni  di  cui  alla lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera  b),  le  comunicazioni   nel   processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme  previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata  in  vigore del presente decreto;

d) con regolamento ai sensi dell’art.  17,  comma  3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   emanato   entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente  decreto  dal  Ministro  dell’economia   e   delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la  protezione dei dati personali, sono  introdotte  disposizioni  per  il  piu’ generale  adeguamento  del  processo  tributario  alle  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione,  in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.».

 – L’art.  2,  comma  35-quater,  del  decreto-legge  13 agosto 2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, convertito  in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1,  legge  14  settembre 2011, n. 148, cosi’ recita:   «35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 18, comma 2, lettera b), dopo le  parole: «codice   fiscale»   sono   aggiunte   le   seguenti:    «e dell’indirizzo di posta elettronica certificata»;

 b) all’art. 18, comma  4,  dopo  le  parole:  «codice fiscale» sono inserite le  seguenti:  «e  all’indirizzo  di posta elettronica certificata»;

c) all’art. 22, comma 1, e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «All’atto della costituzione in giudizio,  il ricorrente deve depositare  la  nota  di  iscrizione  al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del  difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia  del  contendere, del valore della controversia e della  data  di notificazione del ricorso».”.

  – Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito con modificazioni dall’art.  1,  comma  1  della  legge  17 dicembre  2012,  n.  221,  e’  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. 

 – Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del 19 marzo 2013 (Indice nazionale degli  indirizzi  di  posta elettronica certificata delle imprese e dei  professionisti – INI-PEC), e’ pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  83 del 9 agosto 2013.

 – Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell’attivita’  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n. 214, S.O., cosi’ recita:

«3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di autorita’  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 

 Note all’art. 1:
  – Il testo dell’art. 1 del citato d.lgs. n.  546/92  e’  il seguente: «Art. 1 (Gli organi della giurisdizione tributaria).  – 1.  La  giurisdizione  tributaria   e’   esercitata   dalle commissioni  tributarie  provinciali  e  dalle  commissioni  tributarie regionali  di  cui  all’art.  1  del  d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 545.

2. I giudici tributari applicano le norme del  presente decreto e, per quanto da  esse  non  disposto  e  con  esse compatibili, le norme del c.p.c.».

– Il testo dell’art. 1, comma 1, lett. p) ed i-ter  del citato d.lgs. n. 82/2005 e’ il seguente:  «p)   documento   informatico:   la    rappresentazione informatica  di   atti,   fatti   o   dati   giuridicamente rilevanti;»

«i-ter) copia per immagine su supporto  informatico  di documento  analogico:  il  documento   informatico   avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto;».

 – Il testo dell’art. 41  del  citato  d.lgs.  n.  82  e dell’art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 e’ il seguente:
 «Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico).  –  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  gestiscono  i  procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie  dell’informazione  e della comunicazione, nei casi e nei modi  previsti  dalla  normativa vigente.

 1-bis. La gestione dei procedimenti  amministrativi  e’ attuata  in  modo   da   consentire,   mediante   strumenti automatici, il rispetto di  quanto  previsto  all’art.  54, commi 2-ter e 2-quater.

2.   La   pubblica   amministrazione  titolare  del procedimento raccoglie  in  un  fascicolo  informatico  gli atti, i documenti e i dati  del  procedimento  medesimo  da chiunque formati; all’atto della  comunicazione  dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 7  agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati  le  modalita’  per esercitare in via telematica i diritti di cui  all’art.  10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico e’ realizzato garantendo la possibilita’ di essere  direttamente consultato  ed  alimentato  da  tutte  le   amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la  costituzione,  l’identificazione e l’utilizzo del fascicolo sono  conformi ai principi di una corretta gestione  documentale  ed  alla disciplina  della  formazione,  gestione,  conservazione  e trasmissione del documento  informatico,  ivi  comprese  le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema  pubblico di connettivita’, e comunque rispettano i  criteri dell’interoperabilita’ e  della  cooperazione  applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai  sensi dell’art. 71, di concerto con il  Ministro  della  funzione pubblica.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

a) dell’amministrazione  titolare  del  procedimento, che cura  la  costituzione  e  la  gestione  del  fascicolo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

c) del responsabile del procedimento;

d) dell’oggetto del procedimento;

e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo  quanto disposto dal comma 2-quater;

e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo 2-quater. Il fascicolo informatico puo’ contenere  aree
 a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare  e  gli altri soggetti da essa individuati; esso e’ formato in modo da  garantire   la   corretta   collocazione,   la   facile reperibilita’  e  la  collegabilita’,   in   relazione   al contenuto ed alle  finalita’,  dei  singoli  documenti;  e’  inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in  via  telematica dei diritti previsti dalla citata legge  n.  241 del 1990.

3. Ai sensi degli articoli da 14 a  14-quinquies  della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  previo  accordo  tra  le amministrazioni coinvolte, la  conferenza  dei  servizi  e’ convocata e svolta avvalendosi degli strumenti  informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita’ stabiliti dalle amministrazioni medesime.».
«Art. 25 (Iscrizione del ricorso nel registro generale.  Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di  parte).  – 1. La segreteria della commissione  tributaria  iscrive  il ricorso  nel  registro  generale  e  forma   il   fascicolo d’ufficio  del  processo,  inserendovi  i   fascicoli   del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i  documenti prodotti,  nonche’,  successivamente,  gli  originali   dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti  e  copia delle sentenze.

2.  I  fascicoli  delle  parti  restano  acquisiti   al fascicolo d’ ufficio e sono ad esse restituiti  al  termine
del processo. Le parti  possono  ottenere  copia  autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di  parte  e d’ufficio.

3.  La  segreteria  sottopone   al   presidente   della commissione tributaria il  fascicolo  del  processo  appena  formato.».

– Il testo dell’art. 1 comma 1,  lett.  r)  ed  s)  del  citato d.lgs. n. 82/2005 e’ il seguente:  «r) firma elettronica qualificata: un particolare  tipo di  firma  elettronica  avanzata  che  sia  basata  su   un certificato   qualificato   e   realizzata   mediante  un  dispositivo sicuro per la creazione della firma;»
 «s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e  una  privata, correlate  tra  loro,  che  consente  al  titolare tramite la chiave privata  e  al  destinatario  tramite  la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrita’  di  un  documento informatico o di un insieme di documenti informatici;».
 – Il testo dell’art. 1 comma 1,  lett.  g)  del  citato  D.P.R. n. 68/2005 e’ il seguente:  «g) posta  elettronica  certificata,  ogni  sistema  di posta  elettronica  nel  quale  e’  fornita   al   mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici;».

– Il testo degli artt. 17-bis e 22, comma 1, del citato d.lgs. n. 546/92 e’ il seguente:  «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). – 1. Per  le controversie di valore  non  superiore  a  ventimila  euro, relative ad atti emessi  dall’Agenzia  delle  entrate,  chi intende  proporre  ricorso  e’  tenuto  preliminarmente   a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti  ed  e’ esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48.

2.  La  presentazione  del  reclamo  e’  condizione  di procedibilita’ del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di  cui  al comma 9,  l’Agenzia  delle  entrate,  in  sede  di  rituale  costituzione in giudizio, puo’ eccepire  l’improcedibilita’ del ricorso e il presidente, se rileva  l’improcedibilita’,  rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

3. Il valore di cui al comma 1 e’  determinato  secondo  le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 12.

4.  Il  presente   articolo   non   si   applica   alle controversie di cui all’art. 47-bis. 

5. Il reclamo va presentato alla Direzione  provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le  quali provvedono  attraverso  apposite   strutture   diverse   ed autonome da quelle  che  curano  l’istruttoria  degli  atti  reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni  di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4  dell’art. 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo puo’ contenere una motivata  proposta  di mediazione, completa della rideterminazione  dell’ammontare della pretesa.

8. L’organo destinatario, se non intende accogliere  il  reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, ne’ l’eventuale proposta di mediazione,  formula  d’ufficio una proposta di  mediazione  avuto  riguardo  all’eventuale  incertezza delle questioni  controverse,  al  grado di sostenibilita’ della pretesa e al principio di economicita’ dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e’ riconducibile a quella delle imposte sui redditi.  Sulle  somme  dovute  a  titolo   di   contributi previdenziali e assistenziali non si applicano  sanzioni  e  interessi. Si applicano le disposizioni  dell’art.  48,  in quanto compatibili.

 9.  Decorsi  novanta  giorni  senza   che   sia   stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti  del  ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e  23  decorrono dalla predetta data. Ai fini del  computo  del  termine  di  novanta giorni, si applicano le  disposizioni  sui  termini processuali.

 9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino  alla data dalla quale decorre il termine  di  cui  all’art.  22,  fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi  previsti  dalle  singole  leggi  d’imposta.   La  sospensione non si applica nel caso di improcedibilita’  di  cui al comma 2.

10. Nelle controversie di  cui  al  comma  1  la  parte soccombente e’ condannata a rimborsare,  in  aggiunta  alle spese di giudizio, una somma pari al  50  per  cento  delle spese di giudizio a titolo  di  rimborso  delle  spese  del procedimento  disciplinato  dal  presente  articolo.  Nelle medesime  controversie,  fuori  dei  casi  di   soccombenza reciproca,  la  commissione  tributaria,  puo’   compensare parzialmente o per intero le spese tra  le  parti  solo  se ricorrono  giusti  motivi,  esplicitamente  indicati  nella motivazione, che  hanno  indotto  la  parte  soccombente  a disattendere la proposta di mediazione.».

 «Art. 22. – 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione  del  ricorso,   a   pena   d’inammissibilita’ deposita, nella  segreteria  della  commissione  tributaria adita, o trasmette a mezzo  posta,  in  plico  raccomandato senza busta con  avviso  di  ricevimento,  l’originale  del ricorso notificato a norma degli articoli  137  e  seguenti del c.p.c. ovvero copia del ricorso  consegnato  o  spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della  spedizione per raccomandata a mezzo del  servizio  postale. All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la  nota  di  iscrizione  al  ruolo,  contenente l’indicazione   delle   parti,   del   difensore   che   si costituisce,  dell’atto  impugnato,   della   materia   del contendere, del valore della controversia e della  data  di notificazione del ricorso.».

– Il testo dell’art. 6-bis del citato d.lgs. n. 82/2005  e’ il seguente:  «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese e dei professionisti). – 1. Al fine di favorire  la  presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra la   pubblica amministrazione  e  le  imprese  e  i   professionisti   in  modalita’ telematica, e’ istituito, entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato  Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata (INI-PEC) delle imprese e  dei  professionisti,  presso  il Ministero per lo sviluppo economico.

 2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 e’ realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi professionali, in attuazione di quanto  previsto  dall’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 3. L’accesso all’INI-PEC e’ consentito  alle  pubbliche amministrazioni,  ai  professionisti,  alle   imprese,  ai  gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ed  a  tutti  i cittadini  tramite  sito  web   e   senza   necessita’   di  autenticazione. L’indice e’ realizzato in  formato  aperto, secondo la definizione di cui all’art. 68, comma 3.

 4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del contenimento dei  costi  e  dell’utilizzo  razionale  delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell’Indice nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del  registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione, le modalita’ di accesso  e  di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le  modalita’ e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi  professionali comunicano all’Indice  nazionale  di  cui  al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti  telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per  il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi  indirizzi.

6.  Dall’attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri a carico della finanza pubblica.».

 – Il testo dell’art. 35, comma 2, del citato d.lgs.  n. 545/92 e’ il seguente:

«2. Gli impiegati con VII  e  VI  qualifica  funzionale assistono   i   collegi   giudicanti   nelle   udienze    e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il  loro  intervento; ricevono gli atti del processo  concernenti  il  loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono  compiti  di  carattere   amministrativo   e   contabile   e provvedono agli adempimenti che ad essi  vengono  affidati;  possono, nel caso di assenza o vacanza, fare  le  veci  dei  funzionari  della   qualifica   funzionale   immediatamente superiore.».

 – Per i riferimenti al d.lgs. n. 546/92, si veda  nelle note alle premesse.

 

Art. 2
 

Ambito di applicazione 

 1. Gli atti e i  provvedimenti  del  processo  tributario,  nonche’ quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di  reclamo  e mediazione  possono  essere  formati   come   documenti   informatici
sottoscritti con  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale secondo le modalita’ disciplinate nel presente regolamento.
 

2.  La  trasmissione,  la  comunicazione,  la  notificazione  e  il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche’  di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di  reclamo  e mediazione, avvengono con modalita’ informatiche  nei  modi  previsti dal presente regolamento. 

3. La parte che  abbia  utilizzato  in  primo  grado  le  modalita’ telematiche di cui al presente regolamento e’ tenuta ad utilizzare le medesime modalita’  per  l’intero  grado  del  giudizio  nonche’  per l’appello, salvo sostituzione del difensore. 

4. Si applicano le disposizioni del  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ove  non diversamente stabilito dal presente regolamento. 

 Note all’art. 2: 

 – Per i riferimenti del  d.lgs.  n.  82/2005,  si  veda nelle note alle premesse. 

Art. 3 
Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) 
 
 1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura: 
 
a) l’individuazione della Commissione tributaria adita; 
   
b) l’individuazione del procedimento  giurisdizionale  tributario attivato; 
 
c) l’individuazione del soggetto abilitato; 
 
d) la  trasmissione  degli  atti  e  documenti  alla  Commissione tributaria competente; 
   
e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente; 
 
f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attivita’ di cui alle precedenti lettere d) ed e); 
 
g) la formazione del fascicolo informatico. 
 
2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici  tributari,  le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e  12  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale  abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all’articolo 7 del decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546. Le parti,  i  loro  procuratori  e  difensori, nonche’ i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle  sole informazioni contenute nei fascicoli dei  procedimenti  in  cui  sono costituiti o svolgono attivita’ di consulenza. 
 
3. Con uno o piu’  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole tecnico-operative per  le  operazioni relative  all’abilitazione  al S.I.Gi.T., alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione  dei  ricorsi  e all’accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo,
nonche’ alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.  Con  i  medesimi decreti  sono   stabilite   le   regole tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla  conservazione
dei documenti informatici,  in  conformita’  a  quanto  disposto  dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Note all’art. 3: 
 – Il testo degli articoli 11, 12 e 7 del citato  d.lgs.  n. 546/92 e’ il seguente: 
«Art. 11 (Capacita’ di stare in giudizio). – 1.Le parti  diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La  procura speciale, se conferita al coniuge e  ai  parenti  o  affini  entro  il  quarto  grado   ai   soli   fini   della  partecipazione all’udienza pubblica, puo’  risultare  anche da scrittura privata non autenticata. 
 
2.  L’ufficio  del  Ministero  delle  finanze  nei  cui confronti  e’  proposto  il   ricorso   sta   in   giudizio direttamente o mediante  l’ufficio  del  contenzioso  della direzione   regionale    o    compartimentale   ad  esso sovraordinata. 
 
3. L’ente locale  nei  cui  confronti  e’  proposto  il  ricorso puo’ stare in giudizio anche mediante il  dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi  di figura dirigenziale, mediante il titolare  della  posizione  organizzativa in cui e’ collocato detto ufficio. 
 
3-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti  si applicano anche agli uffici giudiziari per  il  contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.».  «Art. 12 (L’assistenza tecnica). – 1. Le parti, diverse dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale  nei cui confronti e’  stato  proposto  il  ricorso,  devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 
 
2. Sono abilitati all’assistenza tecnica  dinanzi  alle commissioni  tributarie,  se  iscritti  nei  relativi  albi professionali, gli avvocati, i  dottori  commercialisti,  i ragionieri e i periti commerciali, nonche’ i consulenti del  lavoro   purche’   non   dipendenti    dall’amministrazione pubblica. Sono altresi’  abilitati  all’assistenza  tecnica dinanzi  alle  commissioni  tributarie,  se  iscritti   nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti,  i  geometri,  i  periti  edili,  i  dottori  agronomi,  gli agrotecnici e i periti agrari, per le  materie  concernenti l’estensione, il classamento dei terreni e la  ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita’ di  una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unita’ immobiliari urbane  e  l’attribuzione  della rendita catastale  e  gli  spedizionieri  doganali  per  le materie concernenti  i  tributi  amministrati  dall’Agenzia  delle dogane. In  attesa  dell’adeguamento  alle  direttive comunitarie  in  materia  di  esercizio  di  attivita’   di consulenza tributaria  e  del  conseguente  riordino  della materia, sono, altresi’, abilitati alla assistenza tecnica,  se iscritti  in  appositi  elenchi  da  tenersi  presso  le direzioni regionali  delle  entrate,  i  soggetti  indicati nell’ art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29  settembre  1973,  n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993  nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di
commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la subcategoria tributi, in possesso di diploma di  laurea  in giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o di  diploma  di  ragioniere  limitatamente   alle   materie concernenti le  imposte  di  registro,  di  successione,  i  tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’ILOR e l’IRPEG, nonche’ i  dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel  Consiglio  nazionale  dell’economia   e   del   lavoro  (C.N.E.L.) e i  dipendenti  delle  imprese,  o  delle  loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del c.c., primo  comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese  o  loro controllate,  in  possesso  del  diploma   di   laurea   in giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o di diploma di  ragioneria  e  della  relativa  abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze  sono stabilite le modalita’ per l’ attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all’assistenza  tecnica dinanzi alle commissioni  tributarie  i  funzionari delle associazioni di categoria che, alla data  di  entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545,  risultavano iscritti nell’ elenco tenuto dalla  Intendenza  di  finanza competente per territorio, ai sensi dell’  art.  30,  terzo  comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. 
 
 3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l’incarico  con  atto  pubblico  o  con  scrittura  privata autenticata od anche in calce o a margine di  un  atto  del  processo, nel qual  caso  la  sottoscrizione  autografa  e’ certificata dallo stesso incaricato.  All’udienza  pubblica  l’incarico puo’ essere conferito oralmente e se ne da’ atto a verbale. 
             
4. L’ufficio del Ministero delle finanze, nel  giudizio di secondo grado,  puo’  essere  assistito  dall’Avvocatura dello Stato. 
 
5. Le controversie di valore inferiore a  5.000.000  di lire, anche se concernenti atti  impositivi  dei  comuni  e  degli altri enti locali, nonche’ i ricorsi di cui all’ art. 10 del D.P.R. 28 novembre  1980,  n.  787,  possono  essere proposti direttamente dalle  parti  interessate,  che,  nei  procedimenti relativi,  possono  stare  in  giudizio  anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si  intende l’importo del tributo al  netto  degli  interessi  e  delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato;  in  caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di  sanzioni, il valore e’ costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il  collegio possono  tuttavia  ordinare  alla  parte  di   munirsi   di assistenza tecnica fissando un termine entro  il  quale  la stessa e’ tenuta, a pena di inammissibilita’,  a  conferire  l’incarico a un difensore abilitato. 
             
6. I soggetti in possesso dei requisiti  richiesti  nel comma 2  possono  stare  in  giudizio  personalmente  senza l’assistenza di altri difensori.». 
«Art. 7 (Poteri delle commissioni tributarie).  –  1.Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta’  di  accesso,  di  richiesta  di   dati,   di   informazioni   e chiarimenti conferite agli uffici tributari  ed  all’  ente  locale da ciascuna legge d’imposta. 
             
2. Le commissioni tributarie, quando occorre  acquisire elementi conoscitivi di particolare  complessita’,  possono richiedere   apposite   relazioni   ad    organi    tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri  enti  pubblici  compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica.  
I  compensi  spettanti  ai  consulenti  tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge  8 luglio 1980,  n.  319,  e   successive   modificazioni   e integrazioni. 
 
4.  Non  sono  ammessi  il  giuramento   e   la   prova  testimoniale. 
 
5. Le commissioni tributarie, se ritengono  illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai  fini  della decisione,  non  lo  applicano,  in  relazione  all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’ eventuale impugnazione  nella diversa sede competente». 
 
– Per i riferimenti al d.lgs. n. 82/2005 si veda  nelle note alle premesse. 
 
Art. 4 
Procura alle liti e conferimento dell’incarico di assistenza e difesa 
 
1. La procura  alle  liti  o  l’incarico  di  assistenza  e  difesa conferiti, congiuntamente all’atto cui si  riferiscono,  su  supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o  firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai  procuratori e dai difensori di cui all’articolo 3, comma 2, con le  modalita’  di mcui all’articolo 9.
 
2. La procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformita’ a quanto stabilito dall’articolo  12,  comma  3  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546 e dall’articolo 25 del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82, dal difensore  mediante  apposizione  della  firma elettronica qualificata o firma digitale.
 
3. Se la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all’atto cui si riferiscono, la copia per immagine  su supporto informatico della procura o  dell’incarico,  attestata  come conforme  all’originale  ai  sensi  dell’articolo  22   del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante  sottoscrizione  con  firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.
 

Note all’art. 4:
 – Per il testo dell’art. 12, comma  3,  del  d.lgs.  n. 546/92, si veda nelle note all’art. 3.
 – Il testo dell’art. 25 del citato d.lgs. n. 82/2005 e’  il seguente:  «Art.  25  (Firma  autenticata).  –  1.   Si   ha   per riconosciuta, ai sensi dell’art. 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma  avanzata  autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
 
2.  L’autenticazione  della  firma  elettronica,  anche mediante  l’acquisizione  digitale   della   sottoscrizione  autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del  pubblico ufficiale, che la firma e’ stata apposta  in  sua  presenza dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita’ personale,  della  validita’   dell’eventuale   certificato elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento sottoscritto  non  e’  in   contrasto   con   l’ordinamento  giuridico.
 
3. L’apposizione della  firma  digitale  da  parte  del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’art. 24, comma  2.
 
4. Se al documento informatico autenticato deve  essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo’  allegare  copia  informatica   autenticata   dell’originale,   secondo    le  disposizioni dell’art. 23, comma 5.».
– Il testo dell’art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 e’  il seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di   atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715 del codice civile, se ad essi e’ apposta  o  associata,  da  parte di colui  che  li  spedisce  o  rilascia,  una  firma  digitale o altra firma  elettronica  qualificata.  La  loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.
2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli  originali da cui sono estratte, se la loro  conformita’  e’ attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’  autorizzato,  con  dichiarazione  allegata   al   documento  informatico  e  asseverata  secondo  le   regole   tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71.
3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto  analogico  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di   cui all’art. 71 hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  degli originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita’ all’originale non e’ espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3 sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
 5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in  ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane l’obbligo  della  conservazione  dell’originale   analogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro conformita’ all’originale deve  essere  autenticata  da  un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di  cui  al comma 5 per tutti i  documenti  analogici  originali  unici permane  l’obbligo   della   conservazione   dell’originale  analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva,  la  loro conformita’ all’originale deve essere  autenticata  da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’  autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed allegata al documento informatico.». 
 
Art. 5
Notificazioni e comunicazioni telematiche 
 
1. Le notificazioni e le comunicazioni  telematiche  sono  eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici  all’indirizzo  di PEC di cui all’articolo 7. Le  comunicazioni  tra  gli  uffici  delle
pubbliche amministrazioni possono essere eseguite  anche  mediante  i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al  comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta  elettronica  certificata  del  destinatario  la ricevuta di avvenuta consegna e  produce  gli  effetti  di  cui  agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
3.  Nel  caso  di  notificazioni  eseguite  a  mezzo  di  ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137  e  seguenti  del  codice  di procedura  civile,   gli   atti   da   notificare   vanno   trasmessi all’indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e  Protesti  (UNEP)  pubblicato  sull’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).
 
4. La comunicazione che contiene dati sensibili e’  effettuata  per estratto, con contestuale messa a  disposizione  dell’atto  integrale nell’apposita area del  S.I.Gi.T.,  secondo  le  specifiche  tecniche stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3,  con  modalita’ tali da garantire l’identificazione  dell’autore  dell’accesso  e  la tracciabilita’ delle relative attivita’. 
 

Note all’art. 5:
– Il Capo VIII  del  citato  d.lgs.  n.  82/2005  reca: «Sistema Pubblico di Connettivita’  e  Rete  Internazionale della Pubblica Amministrazione».
 – Il testo degli art. 45 e  48  del  citato  d.lgs.  n. 82/2005 e’ il seguente:   «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). – 1.  I  documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica amministrazione   con  qualsiasi  mezzo   telematico    o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di  provenienza, soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro  trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del  documento originale.
 
 2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso  disponibile  all’indirizzo  elettronico   da   questi dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del destinatario messa a disposizione dal gestore.».
«Art. 48  (Posta  elettronica  certificata).  –  1.  La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta  elettronica  certificata  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche  individuate con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito DigitPA.
 
 2. La trasmissione del documento  informatico  per  via telematica, effettuata ai  sensi  del  comma  1,  equivale, salvo   che   la   legge   disponga   diversamente,  alla notificazione per mezzo della posta.
 
3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma  1  sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.».
– Il testo dell’art. 137 del c.p.c. e’ il seguente:   «Art. 137 (Notificazioni). – Le  notificazioni,  quando non e’ disposto altrimenti,  sono  eseguite  dall’ufficiale giudiziario,  su  istanza  di  parte  o  su  richiesta  del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale   giudiziario   esegue   la   notificazione mediante  consegna  al  destinatario  di   copia   conforme all’originale dell’atto da notificarsi.
Se l’atto da notificare o comunicare e’  costituito  da un documento informatico e  il  destinatario  non  possiede indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione  mediante  consegna  di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico  per  i  due  anni  successivi.  Se  richiesto,  l’ufficiale giudiziario  invia  l’atto  notificato   anche   attraverso strumenti telematici  all’indirizzo  di  posta  elettronica dichiarato  dal  destinatario  della  notifica  o  dal  suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi,  previa  esazione dei  relativi  diritti,  copia  dell’atto  notificato,   su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non puo’ essere  eseguita  in  mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto  dal secondo  comma  dell’art.  143,   l’ufficiale   giudiziario  consegna o deposita la copia  dell’atto  da  notificare  in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico  della  notificazione,   dandone   atto   nella relazione in calce all’originale  e  alla  copia  dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti  segni  o  indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al  quarto  comma  si  applicano anche  alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto   di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.». 

 
Art. 6
Elezione di domicilio digitale e sue variazioni 
 
1. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 7, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  contenuta  nel  ricorso  introduttivo  o nell’istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio  digitale  ai  fini  delle  comunicazioni  e notificazioni telematiche. 
 
2. Le variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 7 sono effettuate con le modalita’ tecnico-operative stabilite dal decreto di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  ed  hanno effetto dal decimo giorno successivo a  quello  in  cui  siano  state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle  parti costituite ai sensi  dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546. 
 
3. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano  anche  nei successivi gradi del processo, ai sensi dell’articolo  17,  comma  2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 
Note all’art. 6:   – Il testo dell’art. 18 del citato d.lgs. n. 546/92  e’  il seguente:  «Art. 18 (Il ricorso). – 1. Il processo  e’  introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 
2.Il ricorso deve contenere l’indicazione:  a) della commissione tributaria cui e’ diretto;  b) del ricorrente e del  suo  legale  rappresentante, della relativa residenza o  sede  legale  o  del  domicilio eventualmente eletto nel territorio  dello  Stato,  nonche’ del codice fiscale e dell’indirizzo  di  posta  elettronica certificata; 
c) dell’ufficio del Ministero delle finanze  o  dell’ ente  locale  o  del   concessionario   del   servizio   di riscossione nei cui confronti il ricorso e’ proposto; 
d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; 
 e) dei motivi. 
 3. Il ricorso deve essere  sottoscritto  dal  difensore del ricorrente e contenere  l’indicazione  dell’incarico  a norma dell’art. 12, comma 3, salvo che il ricorso  non  sia sottoscritto  personalmente,  nel  qual  caso  vale  quanto disposto dall’art.  12,  comma  5.  La  sottoscrizione  del difensore o della parte deve  essere  apposta  tanto  nell’ originale quanto nelle copie  del  ricorso  destinate  alle altre parti, fatto salvo quanto  previsto  dall’  art.  14, comma 2. 
4.  Il  ricorso  e’  inammissibile  se   manca   o   e’ assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella  relativa  al  codice  fiscale  e all’indirizzo di posta elettronica certificata,  o  non  e’ sottoscritta a norma del comma precedente.». 
 – Il testo dell’art. 17 del citato d.lgs. n. 546/92  e’   il seguente:  «Art. 17 (Luogo delle comunicazioni e notificazioni). – 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in  mani  proprie, nel  domicilio  eletto  o,  in mancanza, nella residenza o  nella  sede  dichiarata  dalla parte all’atto della  sua  costituzione  in  giudizio.  Le variazioni del domicilio o della  residenza  o  della  sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in  cui sia stata notificata alla segreteria  della commissione  e alle parti costituite la denuncia di variazione. 
2.  L’indicazione  della  residenza  o  della  sede   e l’elezione  del  domicilio  hanno  effetto  anche   per   i  successivi gradi del processo. 
3.  Se   mancano   l’elezione   di   domicilio   o   la dichiarazione della residenza o della sede  nel territorio dello Stato  o  se  per  la  loro  assoluta  incertezza  la notificazione  o  la  comunicazione degli  atti   non   e’  possibile, questi sono comunicati o  notificati  presso  la segreteria della commissione.». 
 
Art. 7
Indirizzo di posta elettronica certificata 
 
1. L’indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del  titolare ai sensi dell’articolo  65,  comma  1,  lett.  c)  bis,  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed  e’  riportato  nella  nota  di iscrizione a ruolo.
 
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con legge dello Stato, l’indirizzo di posta  elettronica  certificata  di cui al comma 1 deve coincidere con quello  comunicato  ai  rispettivi ordini  o  collegi,  ai  sensi  dell’articolo  16,   comma   7,   del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla  legge  28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell’INI-PEC.
 
3. Per i soggetti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all’assistenza tecnica  dinanzi  alle Commissioni tributarie, l’indirizzo di posta elettronica  certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformita’ a quanto stabilito dal decreto  del  Presidente  della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  previa  identificazione  del soggetto medesimo.
 
4. Per le societa’ e le imprese individuali iscritte  nel  registro delle imprese, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma  1  deve  coincidere   con   quello   comunicato   al   momento dell’iscrizione, ai  sensi  dell’articolo  16  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell’INI-PEC.
 
5. Per  gli  enti  impositori,  l’indirizzo  di  posta  elettronica certificata di cui al comma 1 e’ quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  pubblicato nell’IPA.
 
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell’articolo  6,  al fine di garantire l’invio delle notificazioni e  delle  comunicazioni mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione dell’indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi’, essere utilizzati gli elenchi di cui  all’articolo  16,  commi  6  e  7  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla  legge  28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita’ di  cui  all’articolo  6,  comma 1-bis, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  consultabili nell’INI-PEC.
 
7.  Gli  indirizzi  di  PEC  degli  uffici  di   segreteria   delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni  di  cui  al presente decreto, oltre che nell’IPA,  sono  pubblicati  sul  portale internet indicato nel decreto di cui all’articolo 3, comma 3. 
 
Note all’art. 7:
 – Il testo dell’art. 65, comma  1,  lett.  c-bis),  del citato d.lgs. n. 82/2005 e’ il seguente: 

«1. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide:
a)
b)
c)
c-bis) ovvero se trasmesse  dall’autore  mediante  la propria casella di posta elettronica certificata purche’ le  relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via  telematica secondo modalita’ definite con  regole  tecniche adottate ai sensi dell’art. 71, e cio’  sia  attestato  dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In tal  caso,  la   trasmissione   costituisce   dichiarazione vincolante ai sensi dell’art. 6, comma 1, secondo  periodo.
Sono fatte salve le disposizioni  normative  che  prevedono  l’uso di specifici sistemi di trasmissione  telematica  nel settore tributario.».
 – Per  il  testo  dell’art.  16,  comma  7  del  citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle  note alle premesse.
 – Per il testo dell’art. 12 del citato d.lgs. n. 546/92 si veda nelle nota all’art. 3, comma 2.
 – Per i riferimenti del D.P.R. n. 68/2005 si veda nelle note alle premesse.
 – Per il testo dell’art. 16 del D.L. 29 novembre  2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse.
  – Il testo dell’art. 5  del  D.L.  n.  179/2012  e’  il seguente:  «Art.  5  (Posta  elettronica  certificata   –   indice nazionale   degli   indirizzi   delle   imprese    e    dei professionisti). – 1. L’obbligo di cui all’art.  16,  comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come modificato dall’art. 37 del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile 2012,  n.  35,  e’  esteso  alle  imprese  individuali  che presentano domanda di prima iscrizione  al  registro  delle  imprese o all’albo delle imprese artigiane  successivamente alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto.
2. Le imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a procedura concorsuale, sono  tenute  a  depositare,  presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  entro  il  30 giugno 2013.  L’ufficio  del  registro  delle  imprese  che riceve una domanda di iscrizione  da  parte  di  un’impresa  individuale che non ha iscritto  il  proprio  indirizzo  di posta elettronica certificata,  in  luogo  dell’irrogazione  della sanzione prevista dall’art. 2630 del  codice  civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda  con  l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo,  la  domanda  si intende non presentata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  dopo l’art. 6, e’ inserito il seguente:  «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese e dei professionisti). – 1. Al fine di favorire  la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche’  lo scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  la   pubblica amministrazione  e  le  imprese  e  i   professionisti   in modalita’ telematica, e’ istituito, entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione vigente, il pubblico elenco denominato  Indice  nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata (INI-PEC) delle imprese e  dei  professionisti,  presso  il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 e’ realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi  professionali, in attuazione di quanto  previsto  dall’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L’accesso all’INI-PEC e’ consentito  alle  pubbliche amministrazioni,  ai  professionisti,  alle   imprese,   ai gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ed  a  tutti  i cittadini  tramite  sito  web   e   senza   necessita’   di autenticazione. L’indice e’ realizzato in  formato  aperto,  secondo la definizione di cui all’art. 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del contenimento dei  costi  e  dell’utilizzo  razionale  delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale  per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell’Indice nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del  registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione, le modalita’ di accesso  e  di  aggiornamento.
 5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita’ e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi professionali comunicano all’Indice  nazionale  di  cui  al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti  telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per  il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi  indirizzi.
6.  Dall’attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 – Il testo dell’art. 47, comma 3, del citato d.lgs.  n. 82/2005 e’ il seguente:
«Art. 47  (Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni). – 1.
-1-bis. – 2.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui  all’art.  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire   e pubblicare nell’Indice  PA  almeno  una  casella  di  posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
Le   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri  dipendenti la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di  comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli strumenti utilizzati.».
– Per il testo dell’art. 16, commi 6 e 7  del  D.L.  29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse.
– Per il testo dell’art. 6-bis  del  citato  d.lgs.  n.  82/2005 si veda nelle note all’art. 1.
 
Art. 8
Attestazione  temporale  delle  comunicazioni,  delle   notificazioni telematiche e dei depositi telematici 
 
1. In conformita’ alle  disposizioni  contenute  nell’articolo  16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si  considera  effettuata,  ai  fini  della  decorrenza  dei  termini processuali per il mittente, al momento dell’invio al proprio gestore attestato  dalla  relativa  ricevuta  di  accettazione  e,   per   il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione  dei documenti informatici e’ resa  disponibile  nella  casella  di  posta elettronica certificata.
 
2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. 
 
Note all’art. 8: 

 – Il testo dell’art. 16, comma 5, del citato d.lgs.  n. 546/92 e’ il seguente:
«Art.  16  (Comunicazioni  e   notificazioni).  
–   1. (omissis)
 1-bis.(omissis)
 2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo  del servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della spedizione; i termini che hanno inizio dalla  notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto e’  ricevuto.». 

 
Art. 9
Notificazione e deposito degli atti 
 
1. Il ricorso e gli altri atti  del  processo  tributario,  nonche’ quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di  reclamo  e mediazione,  sono  notificati  utilizzando  la  PEC  secondo   quanto stabilito dall’articolo 5.
 
2. Il deposito presso la segreteria  della  Commissione  tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al  comma  1,  unitamente  alle relative ricevute  della  PEC,  avviene  esclusivamente  mediante  il S.I.Gi.T.
 
3. Le controdeduzioni e gli altri  atti  del  processo  tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono  depositati  presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T. 
 

Art. 10
Modalita’ di costituzione in giudizio 
 
1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso  ai  sensi  dell’articolo  9,  avviene  con  il  deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d’iscrizione a  ruolo  e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta  di accettazione  rilasciata   dal   S.I.Gi.T.   recante   la   data   di trasmissione.
 
2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresi’, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all’articolo 25 del decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546.
 
3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalita’ indicate al comma 1. 
 
Note all’art. 10: 

 – Il testo dell’art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92  e’  il seguente:  «Art. 25 (Iscrizione del ricorso nel registro generale. 
 Fascicolo d’ ufficio del processo e fascicoli di parte).  – 1. La segreteria della commissione  tributaria  iscrive  il ricorso nel registro  generale  e  forma  il  fascicolo  d’ ufficio  del  processo,   inserendovi   i   fascicoli   del  ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i  documenti prodotti,  nonche’,  successivamente,  gli  originali   dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti  e  copia delle sentenze.
2.  I  fascicoli  delle  parti  restano  acquisiti   al  fascicolo d’ ufficio e sono ad esse restituiti  al  termine del processo. Le parti  possono  ottenere  copia  autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di  parte  e  d’ufficio.
3.  La  segreteria  sottopone   al   presidente   della commissione tributaria il  fascicolo  del  processo  appena formato.». 
 
Art. 11
Deposito degli atti successivi alla costituzione  in giudizio 
 
1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell’articolo 10,  sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.  e  devono  contenere l’indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il  deposito  degli  atti  e  dei  documenti informatici viene attestato  mediante  la  ricevuta  di  accettazione rilasciata  dal  S.I.Gi.T.  recante  la  data   di   trasmissione   e l’indicazione  della  corretta  acquisizione  dei  suddetti  atti   e documenti informatici al fascicolo informatico. 
 

Art. 12
Deposito di atti e documenti non informatic
 
1. Gli  atti  e  documenti  depositati  in  formato  cartaceo  sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che  provvede ad  effettuarne  copia  informatica  e  ad  inserirla  nel  fascicolo informatico, apponendo  la  firma  elettronica  qualificata  o  firma digitale ai sensi dell’articolo 22, del decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82.
 
2. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, sono  individuate le modalita’ di  acquisizione  di  copia  informatica  degli  atti  e documenti cartacei fornita dalle  parti  processuali  o  dagli  altri soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2. 
 
Note all’art. 12: 

 – Il testo dell’art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 e’  il seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). – 1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di   atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in  origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,  hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715 del codice civile, se ad essi e’ apposta  o  associata,  da parte di colui  che  li  spedisce  o  rilascia,  una  firma digitale o altra firma  elettronica  qualificata.  La  loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.
 2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli  originali da cui sono estratte, se la loro  conformita’  e’  attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato,  con  dichiarazione  allegata   al   documento  informatico  e  asseverata  secondo  le   regole   tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71.
3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto analogico  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di   cui  all’art. 71 hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  degli  originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita’ all’originale non e’ espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3 sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane  l’obbligo  della  conservazione  dell’originale   analogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro  conformita’ all’originale deve  essere  autenticata  da  un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al  documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di  cui  al comma 5 per tutti i  documenti  analogici  originali  unici  permane  l’obbligo   della   conservazione   dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva,  la loro conformita’ all’originale deve essere  autenticata  da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’  autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed allegata al documento informatico.». 

 
Art. 13
Giudizio d’appello 
 
1. Per la costituzione  in  giudizio  e  il  deposito  mediante  il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al  giudizio  d’appello  di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo  31  dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime modalita’ indicate  negli  articoli 10, 11 e 12.
 
2. Ai fini dell’attuazione  delle  disposizioni  dell’articolo  53, comma 2, del  decreto  legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546,  il deposito  del  ricorso  in  appello  presso   la   segreteria della Commissione tributaria regionale e’ valido anche ai fini del deposito della  copia  dell’appello presso  l’ufficio  di  segreteria   della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
 
Note all’art. 13: 

 – Si riporta il testo degli articoli 52 e seguenti  del citato d.lgs. n. 546/92:
«Art.  52  (Giudice  competente  e  legittimazione   ad  appellare). – 1. La sentenza della commissione  provinciale  puo’ essere appellata alla commissione regionale competente  a norma dell’art. 4, comma 2.
 2.  Art. 53  (Forma  dell’appello).  –  1.  Il  ricorso  in appello contiene l’indicazione della commissione tributaria a cui e’ diretto, dell’appellante e delle altre  parti  nei  cui confronti  e’  proposto,  gli  estremi  della  sentenza impugnata,  l’esposizione  sommaria  dei  fatti,  l’oggetto  della domanda ed i motivi specifici  dell’impugnazione.  Il ricorso  in  appello  e’  inammissibile  se  manca o  e’  assolutamente incerto uno degli elementi sopra  indicati  o se non e’ sottoscritto a norma dell’art. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello e’ proposto nelle forme di cui  all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte  le  parti  che hanno partecipato al giudizio di  primo  grado  e  deve essere depositato a norma dell’ art. 22, commi 1,  2  e  3. Ove il ricorso non sia  notificato  a  mezzo  di  ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena  d’inammissibilita’, depositare   copia   dell’appello   presso   l’ufficio   di segreteria della commissione tributaria che ha  pronunciato  la sentenza impugnata.
3. Subito dopo il deposito del ricorso in  appello, la segreteria della commissione  tributaria  regionale  chiede alla   segreteria   della   commissione   provinciale   la  trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.
Art.  54  (Controdeduzioni  dell’appellato  e   appello  incidentale). – 1. Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi  nei  modi  e  termini  di  cui  all’  art.  23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e  termini  di cui al  precedente  comma  puo’  essere  proposto,  a  pena  d’inammissibilita’, appello incidentale.
Art. 55 (Provvedimenti presidenziali). – Il  presidente e i presidenti  di  sezione  della  commissione  tributaria regionale  hanno  poteri  corrispondenti   a   quelli   del presidente e dei presidenti di  sezione  della  commissione  tributaria provinciale.
Art. 56 (Questioni ed eccezioni non riproposte). –  “Le questioni ed eccezioni non  accolte  nella  sentenza  della  commissione  provinciale,  che  non   sono   specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.
Art. 57 (Domande ed eccezioni nuove). – 1. Nel giudizio  d’appello  non  possono  proporsi  domande  nuove   e,   se proposte,   debbono   essere    dichiarate    inammissibili  d’ufficio. Possono tuttavia essere  chiesti  gli  interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che  non  siano  rilevabili anche d’ufficio.
Art. 58 (Nuove prove  in  appello).  –  1.  Il  giudice d’appello non puo’ disporre nuove prove, salvo che  non  le ritenga necessarie ai fini della decisione o che  la  parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente  grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
 2. E’ fatta salva la facolta’ delle parti  di  produrre nuovi documenti.
Art. 59 (Rimessione alla commissione provinciale). – 1. La commissione tributaria regionale rimette la  causa  alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando  dichiara  la  competenza  declinata  o  la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di  primo  grado il contraddittorio non e’ stato regolarmente  costituito  o integrato; c)  quando  riconosce  che  la  sentenza   impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il  processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della  sentenza  da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione  tributaria   regionale   decide   nel   merito  previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione  della  causa  al primo  grado  e’  formalmente  passata  in  giudicato,   la segreteria  della  commissione  tributaria  regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d’ufficio il  fascicolo del processo alla segreteria della  commissione  tributaria provinciale, senza necessita’ di riassunzione ad istanza di parte.
Art. 60 (Non riproponibilita’  dell’appello  dichiarato inammissibile). – 1. L’appello dichiarato inammissibile non puo’ essere riproposto anche se non e’ decorso  il  termine stabilito dalla legge.
Art.  61  (Norme  applicabili).  –   Nel   procedimento d’appello si  osservano  in  quanto  applicabili  le  norme dettate per il procedimento di primo  grado,  se  non  sono  incompatibili con le disposizioni della presente sezione..
 
Art. 14
Fascicolo informatico 
 
1. La segreteria della Commissione tributaria  forma  il  fascicolo informatico ai sensi  dell’articolo 41, comma  2-bis,  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le  modalita’  tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all’articolo  3,  comma  3,  inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni  altro  atto  e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. 
 
2. Il fascicolo informatico contiene anche  le  copie  informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti  e  acquisiti  ai  sensi dell’articolo 12.
 
3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo  d’ufficio  di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e  documenti  cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell’articolo 12. 
 
4. Il fascicolo informatico consente ai giudici  tributari  e  agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all’articolo 3, comma  2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare  copie  su  supporto cartaceo degli atti e dei documenti  informatici  ivi  contenuti  ai soggetti abilitati alla consultazione. 
 
5. Nel caso di richiesta delle parti di  ottenere  copia  autentica degli atti  contenuti  nel  fascicolo informatico,  ai  sensi  degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546, l’ufficio  di  segreteria  della   Commissione   tributaria,   previo pagamento delle spese, provvede all’invio della copia stessa  tramite PEC. 
 
Note all’art. 14:   – Per il testo dell’art. 41,  comma  2-bis  del  citato d.lgs. n. 82/2005 si veda nella nota all’art. 1. 
 – Per il testo dell’art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92  si veda nella nota all’art. 10. 
 – Il testo dell’art. 38 del citato d.lgs. n. 546/92  e’ il seguente: 
«Art. 38 (Richiesta  di  copie  e  notificazione  della  sentenza).  –  1.  Ciascuna  parte  puo’  richiedere   alla segreteria copie autentiche della sentenza e la  segreteria e’  tenuta  a  rilasciarle  entro   cinque   giorni   dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. 
 2. Le parti hanno l’onere  di  provvedere  direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’art. 16 depositando,  nei  successivi  trenta  giorni,  l’originale o copia  autentica  dell’originale  notificato,  ovvero copia autentica della sentenza consegnata o  spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo  del  servizio  postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria,  che ne  rilascia  ricevuta  e  l’inserisce  nel  fascicolo   d’ ufficio. 
3. Se nessuna delle parti provvede  alla  notificazione della sentenza, si applica l’ art. 327, comma 1, del c.p.c. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto  conoscenza  del  processo  per nullita’  della   notificazione   del   ricorso   e   della comunicazione dell’ avviso di fissazione d’udienza.». 
 
Art. 15
Processo verbale dell’udienza 
 
1.  Il  processo  verbale  dell’udienza,  redatto  come   documento informatico, e’ sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata  o firma digitale da chi presiede l’udienza e dal segretario.  Nei  casi in cui e’ richiesto, le parti  procedono  alla  sottoscrizione  delle dichiarazioni o del  processo  verbale  apponendo  la  propria  firma elettronica qualificata o firma digitale.
 
2. Qualora non sia possibile procedere  alla  sottoscrizione  nella forma di cui al  comma  1,  il  processo  verbale  viene  redatto  su supporto cartaceo, sottoscritto nei  modi  ordinari  e  acquisito  al
fascicolo informatico secondo le modalita’ di cui all’articolo 12. 
 

Art. 16
Redazione e deposito dei provvedimenti 
 
1. Ai fini della formazione delle sentenze,  dei  decreti  e  delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con  firma elettronica  qualificata  o  firma  digitale  dei  soggetti  di  cui all’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre  1992, n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti  del  collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.
 
2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di  cui  al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito  della
sentenza  ai  sensi  dell’articolo  37  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546. 
 

Note all’art. 16:
– Il testo dell’art. 36, comma 3, del citato d.lgs.  n. 546/92 e’ il seguente:
 «Art. 36 (Contenuto della sentenza). – 1. – 2.  3. La sentenza deve inoltre  contenere  la  data  della deliberazione  ed  e’   sottoscritta   dal   presidente   e dall’estensore.».
– Il testo dell’art. 37 del citato d.lgs. n. 546/92  e’ il seguente:
«Art.   37   (Pubblicazione   e   comunicazione   della sentenza). – 1. La sentenza e’  resa  pubblica,  nel  testo integrale originale,  mediante  deposito  nella  segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare  l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la  propria  firma  e  la data.
2. Il dispositivo della  sentenza  e’  comunicato  alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui  al precedente comma.». 

 
Art. 17
Formula esecutiva 
 
1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario  provvede,  previo  pagamento  delle spese, al  rilascio  della  stessa  sottoscritta  con  propria  firma elettronica  qualificata  o  firma  digitale  secondo  le   modalita’ tecniche operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3. 
 
Art. 18
Trasmissione dei fascicoli 
 
1.  La  trasmissione  da   parte   della   Commissione   tributaria provinciale del fascicolo  informatico  alla  competente  Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con  le modalita’ tecniche operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la  data  certa  nonche’  l’integrita’, l’autenticita’ e la riservatezza.
 
2. La trasmissione del fascicolo  informatico  da  e  verso  organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al  comma  1  avviene,  in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita’ stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell’economia  e delle finanze di concerto con il Ministro  della  giustizia,  sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne  la  data certa nonche’ l’integrita’, l’autenticita’ e la riservatezza. 
 
Art. 19
Pagamento del contributo unificato  e delle altre spese di giustizia 
 
1. Il pagamento del contributo unificato e degli  altri  diritti  e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalita’  e  gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
 
2. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma  1,  il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e  spese  e’ effettuato secondo le  modalita’  tecniche  operative  stabilite  dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3.
 
3. La parte che  abbia  utilizzato  in  primo  grado  le  modalita’ telematiche di pagamento di cui ai  commi  precedenti  e’  tenuta  ad utilizzare le medesime modalita’  per  l’intero  grado  del  giudizio nonche’ per l’appello, salvo sostituzione del difensore. 
 

Note all’art. 19:
 – Il testo degli articoli  191  e  196  del  D.P.R.  n. 115/2002 e’ il seguente:
«Art.   191   (Determinazione   delle   modalita’  di pagamento). – 1. Le modalita’ di pagamento  del  contributo unificato e le modalita’ per l’estensione dei  collegamenti  telematici alle rivendite di generi di monopolio  collocate all’interno dei  palazzi  di  giustizia  sono  disciplinate  dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla  cui  modifica  si  provvede con decreto del Presidente  della  Repubblica,  ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di  concerto  con il Ministro dell’economia e delle finanze.».
«Art.   196   (Determinazione   delle   modalita’   di pagamento).  –  1.  Con  decreto   del   Presidente   della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, sono disciplinate le modalita’ di pagamento, anche con riferimento all’estensione dei  collegamenti  telematici,  del  diritto  di   copia,   del   diritto   di certificato, nonche’ delle spese  per  le  notificazioni  a richiesta d’ufficio nel processo civile.». 

 
Art. 20
Disposizioni finali 
 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del primo  decreto  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  e depositati  presso  le  Commissioni  tributarie  individuate  con  il medesimo decreto.
 
2. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente
regolamento. Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara’ inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
   
Roma, 23 dicembre 2013 
il Ministro: Saccomanni
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia  e  delle
finanze, registrazione economia e finanze n. 359 
 

 

Riordino province e città metropolitane: Legge 7 aprile n°81

altE’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 di riordino delle Province, che diventano enti territoriali di area vasta.

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)

(GU n. 81 del 7-4-2014)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge detta disposizioni in materia di citta’ metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza.

2. Le citta’ metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalita’ istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della citta’ metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le citta’ e le aree metropolitane europee.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificita’ di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu’ comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta’ metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di citta’ e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita’ ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della citta’ metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l’iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l’adesione alla citta’ metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell’ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un’intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell’interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all’approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di citta’ metropolitane, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della citta’ metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) il consiglio metropolitano;

c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano e’ l’organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta’ metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonche’ i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta’ metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonche’ l’articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalita’ e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della citta’ metropolitana e la citta’ metropolitana in ordine alle modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalita’ di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della citta’ metropolitana, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della citta’ metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) puo’ prevedere, anche su proposta della regione e comunque d’intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita’ territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della citta’ metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La mancata intesa puo’ essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalita’ in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta’ metropolitana.

12. Le citta’ metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta’ metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della citta’ metropolitana. La conferenza e’ costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed e’ eletta in conformita’ alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l’amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza e’ presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

14. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento e’ prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.

16. Il 1º gennaio 2015 le citta’ metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita’ interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la citta’ metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della citta’ metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La citta’ metropolitana di Reggio Calabria e’ costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della citta’ metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 e’ sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1º gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e’ sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano e’ di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano e’ composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle citta’ metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle citta’ metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre citta’ metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della citta’ metropolitana puo’ prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sara’ determinato con legge statale. E’ inoltre condizione necessaria, affinche’ si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in piu’ comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citta’ metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E’ altresi’ necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citta’ metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, e’ condizione necessaria, affinche’ si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della citta’ metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della citta’ metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 60, comma 1:

1) all’alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) e’ sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, citta’ metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all’articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l’articolo 65 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilita’ per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). – 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche’ di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale e’ incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e’ esercitato a titolo gratuito.

25. Il consiglio metropolitano e’ eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della citta’ metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla meta’ dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu’ rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.
La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 e’ inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l’amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano e’ eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della citta’ metropolitana. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e’ consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui e’ sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta’ metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla citta’ metropolitana e’ determinato secondo le modalita’, le operazioni e i limiti indicati nell’allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore puo’ esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore e’ ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista e’ costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4… fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti cosi’ ottenuti, quelli piu’ alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita’ di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e’ attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita’ di quest’ultima, per sorteggio.

37. L’ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parita’ di cifra individuale ponderata, e’ proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parita’, e’ proclamato eletto il candidato piu’ giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della citta’ metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta’ metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano puo’ nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarita’ dell’incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano puo’ altresi’ assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialita’, secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana e’ composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta’ metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita’ interno, alla citta’ metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta’ metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonche’, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita’ metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attivita’ e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la citta’ metropolitana puo’ esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilita’ e viabilita’, anche assicurando la compatibilita’ e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita’ economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta’ metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonche’ l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle citta’ metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla citta’ metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta’ metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili e’ esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle citta’ metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessita’ di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia’ assunti dal Governo, nonche’ dell’interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante societa’ dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle societa’ che operano direttamente o per tramite di societa’ controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all’esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta’ metropolitana.

50. Alle citta’ metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonche’ le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d’Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

a) il presidente della provincia;

b) il consiglio provinciale;

c) l’assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e’ l’organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente. L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L’assemblea dei sindaci e’ costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia e’ eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
Le candidature sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

62. Il presidente della provincia e’ eletto con voto diretto, libero e segreto. L’elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto e’ ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E’ eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita’ di voti, e’ eletto il candidato piu’ giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia puo’ nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo’ altresi’ assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialita’, secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale e’ composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale e’ eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta’ degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu’ rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 e’ inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale e’ eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all’interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e’ consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

77. L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parita’ di cifra individuale ponderata, e’ proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parita’, e’ proclamato eletto il candidato piu’ giovane.

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e’ indetta:

a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l’assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all’elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche’ la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l’assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall’insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche’ tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche’ costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell’edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunita’ sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresi’ le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita’ del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalita’ stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia puo’ altresi’, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonche’ al fine di conseguire le seguenti finalita’: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresi’ valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu’ enti locali, nonche’ le autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data e’ determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e’ stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalita’ e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarieta’, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o piu’ enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonche’ quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, gia’ spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

93. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell’esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita’ interno e le facolta’ di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l’obiettivo complessivo. L’attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonche’ l’anzianita’ di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche’ la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei piu’ generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttivita’, la retribuzione di risultato e le indennita’ accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili e’ esente da oneri fiscali; l’ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita puo’ provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

c) l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passivita’; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell’indebitamento, nonche’ di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, puo’ determinare inadempimenti dell’ente subentrante, nell’ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalita’ individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu’ decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessita’ di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell’unita’ giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, gia’ spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all’articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonche’ ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche’ quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalita’ e onorabilita’ dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresi’, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell’ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta’ metropolitana di Roma capitale e’ disciplinata dalle norme relative alle citta’ metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall’articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

103. Lo statuto della citta’ metropolitana di Roma capitale, con le modalita’ previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citta’ metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e’ chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche’ delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta’ del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All’articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 e’ sostituito dal seguente: «Il consiglio e’ composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. L’unione ha potesta’ statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalita’ di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione e’ approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione»;

c) dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che cio’ comporti l’erogazione di ulteriori indennita’ e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario gia’ affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell’articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell’unione di comuni deve altresi’ rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis e’ sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 e’ sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo e’ fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunita’ montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni gia’ costituite».

108. Tutte le cariche nell’unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di piu’ comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilita’, incandidabilita’, inconferibilita’ e incompatibilita’ previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attivita’ possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalita’:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell’organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell’unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall’unione stessa.

111. Il presidente dell’unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall’articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all’unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all’unione conferiscano all’unione la funzione della protezione civile, all’unione spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui all’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche’ le connesse attivita’ di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all’articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l’unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all’unione di comuni, le risorse gia’ quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell’unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o piu’ comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che puo’ prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunita’ che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L’articolo 15, comma 2, del testo unico e’ sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell’istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrera’ in vigore con l’istituzione del nuovo comune e rimarra’ vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra’ prevedere che alle comunita’ dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o piu’ dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione e’ coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato e’ comunque consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attivita’ programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che puo’ fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita’ montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell’articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita’ del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l’intero importo, a decorrere dall’anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall’istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l’approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell’interno;

b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del testo unico, per l’individuazione degli stanziamenti dell’anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno gia’ provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilita’ e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all’articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l’indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L’istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune e’ esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell’articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalita’, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunita’ del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto e’ integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell’articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione e’ data facolta’ di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalita’ della procedura di fusione per incorporazione.

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilita’ verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l’obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall’istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l’omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e societa’ pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l’anno 2014, e’ data priorita’ nell’accesso alle risorse di cui all’articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonche’ a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e’ stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e’ stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attivita’ in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e’ comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All’articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia, secondo le modalita’ e i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche’ nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialita’ presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realta’ istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall’attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’ abrogato.

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

146. Con riferimento alle citta’ metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilita’ che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicita’ e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle citta’ metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l’organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della citta’ metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l’assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonche’ delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ per accompagnare e sostenere l’applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attivita’ contenenti modalita’ operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalita’ di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 7 aprile 2014.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Lanzetta, Ministro per gli affari regionali

Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

Allegato A

(articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell’indice ponderato cui e’ commisurato il voto per l’elezione degli organi elettivi delle citta’ metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna citta’ metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della citta’ metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della citta’ metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell’intera citta’ metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell’intera citta’ metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune e’ ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e’ assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o piu’ fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica e’ ridotto a detta cifra; e’ esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente e’ assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima citta’ metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; e’ esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l’indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e’ dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

 

Ospedali psichiatrici giudiziari: decreto legge 31.03.2014 n°52 G.U. 01.04.2014

altLa chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista per il 1° aprile 2014 dal decreto svuota-carceri (D.L. 211/2011), è stata prorogata per un anno. E’ quanto previsto dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 adottato dal Governo a causa della complessità riscontrata nella procedura per la realizzazione delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza. Di seguito il testo del decreto: 

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2014, n. 52

Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (14G00066)

(GU n. 76 del 1-4-2014)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che i programmi regionali per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all’articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, non possono essere attuati entro il termine, in scadenza, del 1° aprile 2014, di cui al comma 4 del medesimo articolo 3-ter;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prorogare il predetto termine del 1° aprile 2014, di cui all’articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, al fine di consentire alle regioni e province autonome di completare tutte le misure e gli interventi strutturali gia’ programmati, finalizzati ad assicurare l’assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9

1. Al comma 4 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;

b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non e’ idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosita’ sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’articolo 679 del codice di procedura penale.».

2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all’articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, entro l’ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all’articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonche’ tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e’ tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell’articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 31 marzo 2014.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando.