Il Giornale d’Italia 8 maggio 2014 – Il carrozzone sparisce, la tassa resta
Il Giornale d’Italia, l’avv. Romolo Reboa lancia una class action a favore degli insegnanti contro l’ENAM. 140508giornaleditalia-1_4.pdf
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Il 30 aprile 2014 sono state pubblicate in G.U. le nuove specifiche tecniche del 16 aprile 2014, previste dall’art. 34 del D.M. n. 44/2011, che sostituiranno, dal 15 maggio 2014 (data di entrata in vigore), quelle emanate il 18 luglio 2011. Di seguito il testo con le nuove modifiche pubblicate in Gazzetta Ufficiale 67409.pdf
Di seguito il testo della Legge 28 aprile 20147, n. 67 in materia di delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
LEGGE 28 aprile 2014, n. 67
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (14G00070)
(GU n. 100 del 2-5-2014)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
Deleghe al Governo
Art. 1
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie
1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
b) per i reati per i quali e' prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;
c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalita' di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;
f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;
h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);
i) prevedere, altresi', che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita', con le modalita' di cui alla lettera l);
l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita' non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;
m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;
n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessita' di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d'azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprieta' intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purche' l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;
c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);
d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorita' competente ad irrogarla;
e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
Capo II
Sospensione del procedimento con messa alla prova
Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di sospensionedel procedimento con messa alla prova
1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:
Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.
Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso.
Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
Art. 4
Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel libro sesto, dopo il titolo V e' aggiunto il seguente:
Titolo V-bis
Sospensione del procedimento con messa alla prova
Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). –
1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
Art. 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinche' esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonche' la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione e' dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.
5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo' impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1.
L'impugnazione non sospende il procedimento.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Art. 464-quinquies (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova.
Art. 464-sexies (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Art. 464-octies (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
3. L'ordinanza di revoca e' ricorribile per cassazione per violazione di legge.
4. Quando l'ordinanza di revoca e' divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta;
b) dopo l'articolo 657 e' inserito il seguente:
Art. 657-bis (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.
Art. 5
Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
Capo X-bis
Disposizioni in materia di messa alla prova
Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). – 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
Art. 141-ter (Attivita' dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinche' predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attivita' svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.
6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facolta' per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.
Art. 6
Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova 1.
All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Art. 7
Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia
1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.
Art. 8
Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilita' conseguente alla messa alla prova dell'imputato
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.
Capo III
Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili
Art. 9
Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare
1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sara' giudicato in contumacia sono sostituite dalle seguenti: , qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.
2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresi' in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonche' nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e' a conoscenza del procedimento o si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato dal difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e' considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.
4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato puo' chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la rinnovazione di prove gia' assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa.
5. Il giudice revoca altresi' l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.
3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 420-quater (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullita' della notificazione, se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.
3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti; d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.
3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonche' comunicato al pubblico ministero. 4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato puo' formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444.
Art. 10
Disposizioni in materia di dibattimento
1. L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare e' riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».
2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: o contumace, ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: contumace o sono soppresse.
4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole:
contumace o, ovunque ricorrono, sono soppresse. 5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.
Art. 11
Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: la notificazione o e le parole: per l'imputato contumace e sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale e' abrogato.
3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresi' la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».
5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo' chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta e' presentata, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.
Art. 12
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato
1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, e' aggiunto il seguente:
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
Art. 13
Modalita' e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorita' giudiziaria.
Art. 14
Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
Art. 143-bis (Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
Art. 15
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dall'art. 6 della presente legge, e' inserita la seguente:
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale»; b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato.
Capo IV
Disposizioni comuni
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. Di seguito la pubblicazione del decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale protesta.pdf
Con Decreto del 10.3.2014 del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18.04.2014, sono stati adeguati gli importi dei diritti di copia e di certificazione di cui al DPR 115/2002. I nuovi importi entreranno in vigore a far data dal 3.5.2014. In particolare il costo per i certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 273 DPR 115/2002) passa da € 3,10 a € 3,68. I diritti di copia senza certificazione di conformità vedono un aumento tra il 15 ed il 20% (allegato 6 TU Spese di Giustizia). I diritti di copia autentica (allegato 7 TU Spese di Giustizia) vedono un aumento di circa il 10%. Di seguito il testo integrale del decreto e le relative tabelle:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 marzo 2014
Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. (14A02974) (GU n.91 del 18-4-2014)
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto l’art. 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l’adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni “in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”;
Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l’art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;
Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Visto l’importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n.115/02;
Viste le disposizioni introdotte con l’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Ritenuto che l’adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;
Considerato che per il triennio 1° luglio 2002-30 giugno 2005 ed il triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 8 gennaio 2009) alla variazione accertata dall’ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per il periodo relativo al triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011;
Rilevato che nel periodo relativo al triennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto Nazionale di Statistica, e’ stata rilevata una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4%;
Decreta:
Art. 1
L’importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi’ come adeguato con decreto dell’8 gennaio 2009, e’ aggiornato in euro 3,68.
Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi’ come adeguati con decreto dell’8 gennaio 2009, sono aggiornati come di seguito indicato.
Il Tribunale Ordinario di Roma ha emanato il regolamento per il deposito telematica del ricorso per Decreto Ingiuntivo presso i propri uffici. Di seguito il testo: modulo067-1.pdf
Con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si è dato seguito al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 con decreto ministeriale 7 marzo 2014 che individua e riorganizza sul territorio nazionale le nuove sedi degli uffici del giudice di pace. Gli allegati al decreto evidenziano gli uffici soppressi, gli uffici mantenuti e le relative competenze.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2013, n. 163
Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (14G00018) (GU Serie Generale n.37 del 14-2-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2014
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al governo ad adottare le soluzioni organizzative, tecniche e normative necessarie «al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu’ razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati»;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici
di collaborazione;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni, recante le disposizioni sul processo tributario;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, comma 8, che ha previsto l’individuazione, attraverso uno o piu’ regolamenti governativi, di «particolari modalita’ di applicazione del presente decreto in relazione all’Amministrazione della giustizia»;
Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla riforma dell’organizzazione dei Ministeri e, tra l’altro, all’ordinamento e alle attribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’Amministrazione Digitale «e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Visto l’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’articolo 2, comma 35-quater, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013 recante «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»;
Ritenuta la necessita’ di disciplinare le modalita’ informatiche e telematiche di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario in relazione ai casi in cui una o piu’ parti intendano
avvalersi di tali modalita’;
Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: a) «Commissioni tributarie»: le Commissioni tributarie provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) «copia per immagine su supporto informatico» del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) «fascicolo informatico»: versione informatica, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del fascicolo d’ufficio di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i dati e i documenti, relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora siano stati depositati su supporto cartaceo;
e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) «firma digitale»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrita’ di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) «S.I.Gi.T.» – Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita’, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all’amministrazione della giustizia tributaria;
h) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad usufruire dei servizi da questo forniti, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione;
i) «PEC» – posta elettronica certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale e’ fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
j) «ricevuta di accettazione»: la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell’invio di un messaggio con sistemi telematici;
k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria provinciale o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale o di secondo grado di Trento e di Bolzano, il reclamo, il ricorso per revocazione e il ricorso in ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le indicazioni previste dall’articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
n) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall’articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
o) «segretario di sezione»: addetto all’ufficio di segreteria della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
p) «processo verbale dell’udienza»: documento attestante le attivita’ svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario di sezione e da chi presiede l’udienza;
q) «processo tributario telematico»: automazione dei flussi informativi e documentali nell’ambito del processo tributario mediante l’utilizzo dell’informatica e della telematica.
Avvertenza:
– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita’, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, S.O., dispone che: «lett. mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu’ razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi’ la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l’interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».
– Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
– Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
– Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42.
– Il testo dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O., cosi’ recita: «2. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione e’ incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o piu’ contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all’interoperabilita’ si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta’ di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche’ la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita’ di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni.».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O.
– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
– Il testo degli articoli 16 e 16 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, cosi’ recita: «Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese). – 1. All’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 9 e’ aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e’ soppresso. 2. All’art. 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All’art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell’art. 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne’ obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All’estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato art. 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l’imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia’ costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
6-bis.L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
7-bis.L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’art. 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell’ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall’art. 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita’ ad accettarne l’utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi e’ consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli stessi liquidata e sono altresi’ responsabili ai sensi dell’art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita’ di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell’art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e’ abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell’art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti: «4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale e’ assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformita’ all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l’art. 2215 del codice civile e’ inserito il seguente: «Art. 2215-bis (Documentazione informatica).
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e’ obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e’ possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.».
12-ter. L’obbligo di bollatura dei documenti di cui all’art. 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e’ assolto in base a quanto previsto all’art. 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All’art. 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «dell’iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e’ soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l’iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e’ effettuato»;
c) il settimo comma e’ sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell’art. 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all’annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell’art. 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-septies.All’art. 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e’ abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell’art. 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All’art. 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell’art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e’ soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle societa’ a responsabilita’ limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.
Art.16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita’ ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all’ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l’ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all’Indice nazionale delle anagrafi, di cui all’art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella trasmissione all’Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della responsabilita’ disciplinare.
3. Con uno o piu’ decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita’ per l’attuazione del comma 1.
4. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi internazionali. L’utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita’ di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita’ di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” con decreto dei Ministri delle attivita’ produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All’art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla linea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita’ a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita’ (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente: «g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’ del contenuto della fattura elettronica, di cui all’art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’art. 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e’ richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalita’ semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L’INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche’ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettivita’ (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’art. 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.».
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.
– Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302.
– Il testo dell’art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, cosi’ recita:
«8. Ai fini dell’attuazione dei principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l’efficienza e la celerita’ del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell’art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: “comma seguente” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto legislativo. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e’ indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.”;
b) per l’attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonche’ individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) con regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il piu’ generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.».
– L’art. 2, comma 35-quater, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi’ recita: «35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: «codice fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e dell’indirizzo di posta elettronica certificata»;
b) all’art. 18, comma 4, dopo le parole: «codice fiscale» sono inserite le seguenti: «e all’indirizzo di posta elettronica certificata»;
c) all’art. 22, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso».”.
– Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.
– Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti – INI-PEC), e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013.
– Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi’ recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 1 del citato d.lgs. n. 546/92 e’ il seguente: «Art. 1 (Gli organi della giurisdizione tributaria). – 1. La giurisdizione tributaria e’ esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del c.p.c.».
– Il testo dell’art. 1, comma 1, lett. p) ed i-ter del citato d.lgs. n. 82/2005 e’ il seguente: «p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»
«i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto;».
– Il testo dell’art. 41 del citato d.lgs. n. 82 e dell’art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 e’ il seguente:
«Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico). – 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e’ attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all’art. 54, commi 2-ter e 2-quater.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita’ per esercitare in via telematica i diritti di cui all’art. 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e’ realizzato garantendo la possibilita’ di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l’identificazione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita’, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilita’ e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’art. 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell’oggetto del procedimento;
e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;
e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo 2-quater. Il fascicolo informatico puo’ contenere aree
a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e’ formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita’ e la collegabilita’, in relazione al contenuto ed alle finalita’, dei singoli documenti; e’ inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e’ convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita’ stabiliti dalle amministrazioni medesime.».
«Art. 25 (Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte). – 1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonche’, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ ufficio e sono ad esse restituiti al termine
del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio.
3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.».
– Il testo dell’art. 1 comma 1, lett. r) ed s) del citato d.lgs. n. 82/2005 e’ il seguente: «r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;»
«s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrita’ di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;».
– Il testo dell’art. 1 comma 1, lett. g) del citato D.P.R. n. 68/2005 e’ il seguente: «g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale e’ fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici;».
– Il testo degli artt. 17-bis e 22, comma 1, del citato d.lgs. n. 546/92 e’ il seguente: «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). – 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e’ tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e’ esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48.
2. La presentazione del reclamo e’ condizione di procedibilita’ del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puo’ eccepire l’improcedibilita’ del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilita’, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.
3. Il valore di cui al comma 1 e’ determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’art. 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’art. 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo puo’ contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, ne’ l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita’ della pretesa e al principio di economicita’ dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e’ riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni dell’art. 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali.
9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’art. 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita’ di cui al comma 2.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e’ condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puo’ compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.».
«Art. 22. – 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilita’ deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.».
– Il testo dell’art. 6-bis del citato d.lgs. n. 82/2005 e’ il seguente: «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). – 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita’ telematica, e’ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 e’ realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L’accesso all’INI-PEC e’ consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessita’ di autenticazione. L’indice e’ realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all’art. 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita’ di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita’ e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
– Il testo dell’art. 35, comma 2, del citato d.lgs. n. 545/92 e’ il seguente:
«2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.».
– Per i riferimenti al d.lgs. n. 546/92, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonche’ quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici
sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita’ disciplinate nel presente regolamento.
2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche’ di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalita’ informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.
3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita’ telematiche di cui al presente regolamento e’ tenuta ad utilizzare le medesime modalita’ per l’intero grado del giudizio nonche’ per l’appello, salvo sostituzione del difensore.
4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.
Note all’art. 2:
– Per i riferimenti del d.lgs. n. 82/2005, si veda nelle note alle premesse.
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2014, n. 52
Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (14G00066)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che i programmi regionali per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all’articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, non possono essere attuati entro il termine, in scadenza, del 1° aprile 2014, di cui al comma 4 del medesimo articolo 3-ter;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prorogare il predetto termine del 1° aprile 2014, di cui all’articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, al fine di consentire alle regioni e province autonome di completare tutte le misure e gli interventi strutturali gia’ programmati, finalizzati ad assicurare l’assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche all’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9
1. Al comma 4 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non e’ idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosita’ sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’articolo 679 del codice di procedura penale.».
2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all’articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, entro l’ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all’articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonche’ tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e’ tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell’articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 marzo 2014.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lorenzin, Ministro della salute
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando.
LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)
(GU n. 81 del 7-4-2014)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge detta disposizioni in materia di citta’ metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza.
2. Le citta’ metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalita’ istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della citta’ metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le citta’ e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificita’ di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu’ comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta’ metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di citta’ e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita’ ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della citta’ metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l’iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l’adesione alla citta’ metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell’ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un’intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell’interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all’approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di citta’ metropolitane, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione.
7. Sono organi della citta’ metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
8. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano e’ l’organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta’ metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonche’ i poteri di cui al comma 9.
9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta’ metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonche’ l’articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.
11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:
a) regola le modalita’ e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della citta’ metropolitana e la citta’ metropolitana in ordine alle modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalita’ di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della citta’ metropolitana, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della citta’ metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) puo’ prevedere, anche su proposta della regione e comunque d’intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita’ territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della citta’ metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La mancata intesa puo’ essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
d) regola le modalita’ in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta’ metropolitana.
12. Le citta’ metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta’ metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.
13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della citta’ metropolitana. La conferenza e’ costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed e’ eletta in conformita’ alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l’amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza e’ presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.
14. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento e’ prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.
15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.
16. Il 1º gennaio 2015 le citta’ metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita’ interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la citta’ metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della citta’ metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.
17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
18. La citta’ metropolitana di Reggio Calabria e’ costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della citta’ metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 e’ sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1º gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e’ sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.
19. Il sindaco metropolitano e’ di diritto il sindaco del comune capoluogo.
20. Il consiglio metropolitano e’ composto dal sindaco metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle citta’ metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle citta’ metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre citta’ metropolitane.
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
22. Lo statuto della citta’ metropolitana puo’ prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sara’ determinato con legge statale. E’ inoltre condizione necessaria, affinche’ si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in piu’ comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citta’ metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E’ altresi’ necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citta’ metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, e’ condizione necessaria, affinche’ si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della citta’ metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della citta’ metropolitana.
23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60, comma 1:
1) all’alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
2) il numero 12) e’ sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, citta’ metropolitana, provincia o circoscrizione»;
b) all’articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
c) l’articolo 65 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Incompatibilita’ per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). – 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche’ di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale e’ incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».
24. L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e’ esercitato a titolo gratuito.
25. Il consiglio metropolitano e’ eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della citta’ metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.
26. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla meta’ dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu’ rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.
La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 e’ inammissibile.
28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.
29. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l’amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
30. Il consiglio metropolitano e’ eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della citta’ metropolitana. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui al comma 29.
31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e’ consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui e’ sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.
33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta’ metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
34. L’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla citta’ metropolitana e’ determinato secondo le modalita’, le operazioni e i limiti indicati nell’allegato A annesso alla presente legge.
35. Ciascun elettore puo’ esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore e’ ponderato ai sensi del comma 34.
36. La cifra elettorale di ciascuna lista e’ costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4… fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti cosi’ ottenuti, quelli piu’ alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita’ di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e’ attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita’ di quest’ultima, per sorteggio.
37. L’ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.
38. A parita’ di cifra individuale ponderata, e’ proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parita’, e’ proclamato eletto il candidato piu’ giovane.
39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della citta’ metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta’ metropolitana.
40. Il sindaco metropolitano puo’ nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarita’ dell’incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
41. Il sindaco metropolitano puo’ altresi’ assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialita’, secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dallo statuto.
42. La conferenza metropolitana e’ composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta’ metropolitana.
43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.
44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita’ interno, alla citta’ metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta’ metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonche’, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita’ metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attivita’ e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la citta’ metropolitana puo’ esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilita’ e viabilita’, anche assicurando la compatibilita’ e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita’ economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta’ metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonche’ l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione.
46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle citta’ metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.
47. Spettano alla citta’ metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta’ metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili e’ esente da oneri fiscali.
48. Al personale delle citta’ metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
49. In considerazione della necessita’ di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia’ assunti dal Governo, nonche’ dell’interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante societa’ dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle societa’ che operano direttamente o per tramite di societa’ controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all’esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta’ metropolitana.
50. Alle citta’ metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonche’ le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d’Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l’assemblea dei sindaci.
55. Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e’ l’organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente. L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
56. L’assemblea dei sindaci e’ costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
58. Il presidente della provincia e’ eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
61. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
Le candidature sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
62. Il presidente della provincia e’ eletto con voto diretto, libero e segreto. L’elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto e’ ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.
64. E’ eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita’ di voti, e’ eletto il candidato piu’ giovane.
65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
66. Il presidente della provincia puo’ nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo’ altresi’ assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialita’, secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dallo statuto.
67. Il consiglio provinciale e’ composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale e’ eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
70. L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta’ degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu’ rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 e’ inammissibile.
72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.
73. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
74. Il consiglio provinciale e’ eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all’interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61.
75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e’ consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.
77. L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parita’ di cifra individuale ponderata, e’ proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parita’, e’ proclamato eletto il candidato piu’ giovane.
78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
79. In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e’ indetta:
a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l’assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all’elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche’ la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l’assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall’insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche’ tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche’ costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunita’ sul territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresi’ le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita’ del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalita’ stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
88. La provincia puo’ altresi’, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonche’ al fine di conseguire le seguenti finalita’: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresi’ valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu’ enti locali, nonche’ le autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data e’ determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e’ stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalita’ e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarieta’, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o piu’ enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonche’ quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, gia’ spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell’esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita’ interno e le facolta’ di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l’obiettivo complessivo. L’attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonche’ l’anzianita’ di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche’ la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei piu’ generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttivita’, la retribuzione di risultato e le indennita’ accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili e’ esente da oneri fiscali; l’ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita puo’ provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
c) l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passivita’; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell’indebitamento, nonche’ di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, puo’ determinare inadempimenti dell’ente subentrante, nell’ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalita’ individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
97. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu’ decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salva la necessita’ di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell’unita’ giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, gia’ spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.
98. Al commissario di cui all’articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonche’ ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche’ quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalita’ e onorabilita’ dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresi’, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell’ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta’ metropolitana di Roma capitale e’ disciplinata dalle norme relative alle citta’ metropolitane di cui alla presente legge.
102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall’articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
103. Lo statuto della citta’ metropolitana di Roma capitale, con le modalita’ previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citta’ metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e’ chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche’ delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta’ del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
104. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
105. All’articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 e’ sostituito dal seguente: «Il consiglio e’ composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. L’unione ha potesta’ statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalita’ di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione e’ approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione»;
c) dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:
«5-ter. Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che cio’ comporti l’erogazione di ulteriori indennita’ e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario gia’ affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».
106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell’articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell’unione di comuni deve altresi’ rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
107. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28-bis e’ sostituito dal seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
b) il comma 31 e’ sostituito dal seguente:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo e’ fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunita’ montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni gia’ costituite».
108. Tutte le cariche nell’unione sono esercitate a titolo gratuito.
109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di piu’ comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilita’, incandidabilita’, inconferibilita’ e incompatibilita’ previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
110. Le seguenti attivita’ possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalita’:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei comuni che la compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei comuni che la compongono;
c) le funzioni dell’organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell’unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall’unione stessa.
111. Il presidente dell’unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall’articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all’unione la funzione fondamentale della polizia municipale.
112. Qualora i comuni appartenenti all’unione conferiscano all’unione la funzione della protezione civile, all’unione spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui all’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche’ le connesse attivita’ di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all’articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.
113. Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l’unione esercita le funzioni stesse.
114. In caso di trasferimento di personale dal comune all’unione di comuni, le risorse gia’ quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell’unione.
115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
116. In caso di fusione di uno o piu’ comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che puo’ prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunita’ che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.
117. L’articolo 15, comma 2, del testo unico e’ sostituito dal seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell’istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrera’ in vigore con l’istituzione del nuovo comune e rimarra’ vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra’ prevedere che alle comunita’ dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o piu’ dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione e’ coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato e’ comunque consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attivita’ programmate e su quelle in corso.
121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che puo’ fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita’ montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell’articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
123. Le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita’ del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l’intero importo, a decorrere dall’anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
125. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall’istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l’approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell’interno;
b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del testo unico, per l’individuazione degli stanziamenti dell’anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno gia’ provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilita’ e delle dichiarazioni fiscali.
126. Ai fini di cui all’articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.
127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l’indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
128. L’istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune e’ esente da oneri fiscali.
129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell’articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalita’, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunita’ del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto e’ integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell’articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione e’ data facolta’ di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalita’ della procedura di fusione per incorporazione.
131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilita’ verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l’obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.
132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.
133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall’istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l’omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e societa’ pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
134. Per l’anno 2014, e’ data priorita’ nell’accesso alle risorse di cui all’articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonche’ a quelli presentati dalle unioni di comuni.
135. All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e’ stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e’ stabilito in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attivita’ in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e’ comunque consentito un numero massimo di tre mandati.
139. All’articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».
140. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia, secondo le modalita’ e i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche’ nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialita’ presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realta’ istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
141. Dall’attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
142. All’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.
143. Il comma 115 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’ abrogato.
144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
146. Con riferimento alle citta’ metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilita’ che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.
147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicita’ e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle citta’ metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l’organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della citta’ metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.
148. Le disposizioni della presente legge non modificano l’assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonche’ delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
149. Al fine di procedere all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ per accompagnare e sostenere l’applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attivita’ contenenti modalita’ operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalita’ di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.
150. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 aprile 2014.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell’interno
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali
Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Orlando.
Allegato A
(articolo 1, comma 34)
Criteri e operazioni per la determinazione dell’indice ponderato cui e’ commisurato il voto per l’elezione degli organi elettivi delle citta’ metropolitane e delle province
Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna citta’ metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:
a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della citta’ metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della citta’ metropolitana o della provincia;
b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell’intera citta’ metropolitana o provincia;
c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell’intera citta’ metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune e’ ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e’ assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
d) qualora per una o piu’ fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica e’ ridotto a detta cifra; e’ esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente e’ assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima citta’ metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; e’ esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
e) si determina infine l’indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e’ dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.