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Strumenti informatici nel processo tributario

alt MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2013, n. 163 

Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (14G00018) (GU Serie Generale n.37 del 14-2-2014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2014

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA  E DELLE FINANZE 

Visto l’articolo 2, comma 1, lettera mm), della  legge  23  ottobre 1992, n.  421,  contenente  la  delega  al  governo  ad  adottare  le soluzioni organizzative, tecniche e normative necessarie «al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della  piu’   razionale   utilizzazione   dei   sistemi informativi automatizzati»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’ordinamento  degli  organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione  degli  uffici
di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni, recante le  disposizioni  sul  processo tributario;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, comma 8, che  ha  previsto l’individuazione, attraverso uno o piu’ regolamenti  governativi,  di «particolari  modalita’  di  applicazione  del  presente  decreto  in relazione all’Amministrazione della giustizia»;
 

Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive modificazioni    e    integrazioni,     relativo     alla     riforma dell’organizzazione dei Ministeri e, tra l’altro,  all’ordinamento  e alle attribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445, recante il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di spese di giustizia;

Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005, n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo  27  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il «Codice dell’Amministrazione Digitale «e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008, n.  43,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti gli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a  famiglie,  lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico nazionale», convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30 marzo 2009, recante  «Regole  tecniche  in  materia  di  generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e  validazione  temporale dei documenti informatici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009;

Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2009,   n.   193,   recante «Interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalita’   del   sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio 2010, n. 24;

Visto l’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n. 98,  convertito  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l’articolo 2, comma 35-quater, del  decreto-legge  13  agosto 2011, n. 138, convertito dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione  finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  83  del  9  agosto  2013 recante  «Indice  nazionale  degli  indirizzi  di  posta  elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»;

Ritenuta la necessita’ di disciplinare le modalita’ informatiche  e telematiche di formazione e  trasmissione  degli  atti  del  processo tributario in relazione ai casi in cui una  o  piu’  parti  intendano
avvalersi di tali modalita’;

Acquisito il parere del Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia Tributaria espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013;

Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri effettuata con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013;

Adotta il seguente regolamento: 

 Art. 1
 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:  a)   «Commissioni   tributarie»:   le Commissioni    tributarie provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e  II  grado di Trento e Bolzano di cui all’articolo 1 del decreto legislativo  31 dicembre 1992, n. 545; 

b) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui  all’articolo  1, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) «copia per immagine su  supporto  informatico»  del  documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a quelli del documento analogico da cui e’ tratto, di cui  all’articolo 1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82;

d)  «fascicolo  informatico»:  versione  informatica,  ai   sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  del fascicolo d’ufficio di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i  dati  e  i  documenti, relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure  le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti  qualora siano stati depositati su supporto cartaceo; 

e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di  firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della firma, di  cui  all’articolo  1,  comma  1,  lett.  r),  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

f) «firma digitale»: un particolare  tipo  di  firma  elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e  su  un  sistema  di chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l’integrita’  di  un documento informatico o di un insieme di  documenti  informatici,  di cui all’articolo 1, comma 1, lett.  s),  del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82;

g) «S.I.Gi.T.» – Sistema Informativo della Giustizia  tributaria: l’insieme delle risorse hardware e software mediante il  quale  viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita’, di dato, di servizio,  di  comunicazione  e  di  procedura,  relativo all’amministrazione della giustizia tributaria;

h) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad  usufruire  dei  servizi  da  questo  forniti,  limitatamente   ai rispettivi profili di abilitazione;

i) «PEC» – posta elettronica certificata: ogni sistema  di  posta elettronica  nel  quale  e’  fornita   al   mittente   documentazione elettronica  attestante  l’invio   e   la   consegna   di   documenti informatici, di cui all’articolo 1, comma 1, lett.  g),  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

 j)  «ricevuta  di  accettazione»:  la  ricevuta  rilasciata   dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell’invio di un messaggio con sistemi telematici;

k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria  provinciale o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in  appello  alla Commissione tributaria regionale o di secondo grado di  Trento  e  di Bolzano, il reclamo, il ricorso  per  revocazione  e  il  ricorso  in ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti  previsti  dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato  alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale  dell’Agenzia  delle Entrate ai sensi dell’articolo  17-bis  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546;

m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le indicazioni previste dall’articolo 22, comma 1, ultimo  periodo,  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

n)  «INI-PEC»:  Indice  nazionale  degli   indirizzi   di   posta elettronica certificata, istituito dall’articolo 6-bis, comma 1,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

o) «segretario di sezione»:  addetto  all’ufficio  di  segreteria della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545  e quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

p)  «processo  verbale  dell’udienza»:  documento  attestante  le attivita’ svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario  di sezione e da chi presiede l’udienza;

q)  «processo  tributario  telematico»:  automazione  dei  flussi informativi  e  documentali  nell’ambito  del   processo   tributario mediante l’utilizzo dell’informatica e della telematica.

Avvertenza: 

 – Il testo delle note qui pubblicato e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle  pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle quali e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Note alle premesse: 

 – Il testo dell’art. 2,  comma  1,  lettera  mm)  della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in  materia di sanita’, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, S.O., dispone che:  «lett. mm) al fine del completamento del processo  di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della  piu’  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo altresi’ la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere  alla revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un apposito  organismo   funzioni   di   coordinamento   delle iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in materia  di  automazione,  anche  al  fine   di   garantire  l’interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».  

– Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545 (Ordinamento  degli  organi   speciali   di   giurisdizione  tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione  in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell’art. 30 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413)  e’  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

 – Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546 (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della delega al Governo contenuta nell’art.  30  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  413)  e’  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 

 – Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in  materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art.  2,  comma  1, lettera mm), della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421)  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  1993,  n. 42.
           

– Il testo dell’art. 15, comma 2, della legge 15  marzo 1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la semplificazione amministrativa) pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O., cosi’ recita:  «2. Al fine della  realizzazione  della  rete  unitaria  delle   pubbliche amministrazioni, l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione e’ incaricata,  per  soddisfare  esigenze  di  coordinamento,   qualificata  competenza e indipendenza di giudizio,  di  stipulare,  nel  rispetto delle vigenti  norme  in  materia  di  scelta  del contraente,  uno  o  piu’  contratti-quadro   con   cui   i  prestatori  dei  servizi  e  delle  forniture  relativi  al  trasporto dei dati e all’interoperabilita’ si  impegnano  a  contrarre con le singole  amministrazioni  alle  condizioni  ivi stabilite. Le amministrazioni di  cui  all’articolo  1,  comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli  atti  esecutivi non sono soggetti al  parere  dell’Autorita’  per l’informatica  nella  pubblica   amministrazione   e,  ove  previsto, del Consiglio di Stato.  Le  amministrazioni  non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma  1,  del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta’ di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
         

Gli atti,  dati  e  documenti  formati  dalla  pubblica amministrazione e dai privati con strumenti  informatici  o  telematici, i contratti  stipulati  nelle  medesime  forme,  nonche’ la loro archiviazione e trasmissione con  strumenti  informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di  legge.  I  criteri  e  le  modalita’  di  applicazione  del presente   comma   sono   stabiliti,   per   la  pubblica  amministrazione e per i privati, con specifici  regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge ai sensi  dell’articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni.». 

 –  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e’  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
           

 –  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione amministrativa) e’ pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio 2001, n. 42, S.O.

 – Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari  in  materia  di  spese  di   giustizia)   e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139,  S.O.

 – Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e’  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

 –  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni  per  l’utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma dell’art.  27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3)  e’  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
           

– Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice dell’Amministrazione Digitale) e’ pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
             

– Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art.  1,  comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296),  e’  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O.

 –  Il  testo  degli  articoli  16   e   16   bis,  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre 2008, n. 280, S.O e convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, cosi’ recita:  «Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi  a  carico delle imprese). – 1. All’art. 21 della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla fine del comma  9  e’  aggiunto  il  seguente periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte dell’Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo  ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;

b) il comma 10 e’ soppresso. 2. All’art. 37, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

3. All’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  i commi da 30 a 32 sono abrogati.

4. All’art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  i commi da 363 a 366 sono abrogati.

5. Nell’art. 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

c) al comma 1, lettera c), le  parole:  «un  ottavo», ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un dodicesimo».

5-bis. La lettera h) del comma 4 dell’art.  50-bis  del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne’ obbligo di  scarico  dal mezzo di trasporto. L’introduzione  si  intende  realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che  sia necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel deposito.  Si  devono  ritenere  assolte  le  funzioni   di stoccaggio e  di  custodia,  e  la  condizione  posta  agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano  il contratto di deposito. All’estrazione  della  merce  dal deposito  IVA  per  la  sua  immissione  in   consumo   nel territorio dello  Stato,  qualora  risultino  correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato art. 50-bis del decreto-legge n. 331  del  1993,  l’imposta  sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta.
             

6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle  imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su  tecnologie che certifichino data e ora dell’invio  e  della  ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del  contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’  con  analoghi  sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese, gia’ costituite in forma societaria alla medesima  data  di entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese  l’indirizzo di posta elettronica certificata.  L’iscrizione dell’indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali  variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai  diritti di segreteria.
 

6-bis.L’ufficio del registro delle imprese  che  riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in  attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
             

7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in un  elenco  riservato, consultabile  in   via   telematica esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati  identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di  posta elettronica certificata.

7-bis.L’omessa  pubblicazione   dell’elenco   riservato previsto dal  comma  7,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di comunicare alle pubbliche amministrazioni i  dati  previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o    dell’ordine  inadempiente.

8. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’art.  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi  dell’art.  47,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice  dell’Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per  l’informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede  alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco consultabile  per  via  telematica.   Dall’attuazione   del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
nell’ambito delle risorse disponibili.

 9. Salvo quanto stabilito dall’art. 47, commi  1  e  2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni  tra  i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8  del  presente  articolo, che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti, possono essere  inviate  attraverso  la  posta  elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui  al comma 6, senza che il destinatario debba  dichiarare  la  propria disponibilita’ ad accettarne l’utilizzo.

 10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi  e’  consentita  alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni relative   agli   adempimenti   amministrativi   di   loro competenza.

10-bis. Gli intermediari abilitati ai  sensi  dell’art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000,  n.  340, sono  obbligati  a  richiedere  per   via   telematica   la registrazione   degli   atti   di    trasferimento    delle partecipazioni di cui all’articolo  36,  comma  1-bis,  del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche’ al  contestuale  pagamento  telematico  dell’imposta  dagli stessi liquidata e  sono  altresi’  responsabili  ai  sensi dell’art.  57,  commi  1  e  2,  del  testo   unico   delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n. 131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le disposizioni previste dall’art. 1,  comma  1-bis.1,  numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita  dal decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992, pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive modificazioni.

10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita’  di esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al comma 10-bis. 

11. Il comma 4 dell’art. 4 del regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005, n. 68, e’ abrogato.

12. I commi 4 e 5 dell’art. 23 del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  «Codice  dell’amministrazione  digitale», sono sostituiti dai seguenti:  «4. Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi  tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita’ all’originale e’ assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante l’utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71.

5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane l’obbligo  della  conservazione  dell’originale   analogico oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la loro conformita’ all’originale deve essere  autenticata  da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’  autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed allegata al documento informatico.».
             

12-bis. Dopo l’art. 2215 del codice civile e’  inserito il seguente: «Art. 2215-bis (Documentazione informatica). 

 I libri, i repertori, le scritture e la  documentazione  la cui tenuta e’ obbligatoria per disposizione di legge  o  di regolamento o che  sono  richiesti  dalla  natura  o  dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da  cui  e’  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

 Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione  e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di  legge  o di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e  scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti  informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della firma digitale dell’imprenditore, o di altro  soggetto  dal medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le  registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora  per  tre  mesi  non   siano   state   eseguite registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale devono essere apposte all’atto di una nuova  registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli  2709 e 2710 del codice civile.».

12-ter. L’obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui  all’art. 2215-bis del codice civile, introdotto  dal  comma 12-bis  del  presente  articolo,  in  caso  di  tenuta  con strumenti informatici, e’ assolto in base a quanto previsto all’art. 7 del decreto del Ministro dell’economia  e  delle finanze  23  gennaio  2004,   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-quater.  All’art.  2470  del  codice   civile   sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo comma, le  parole:  «dell’iscrizione  nel  libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;

 b) al secondo comma, il secondo periodo e’  soppresso e, al  terzo  periodo,  le  parole:  «e  l’iscrizione  sono effettuati»   sono   sostituite   dalle    seguenti: «e’  effettuato»;

c) il settimo comma e’ sostituito dal seguente:  «Le dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale».

12-quinquies. Al primo comma dell’art. 2471 del  codice civile, le  parole:  «Gli  amministratori  procedono  senza indugio all’annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.

12-sexies. Al primo comma  dell’art.  2472  del  codice civile, le parole: «libro dei soci» sono  sostituite  dalle  seguenti: «registro delle imprese».

12-septies.All’art.  2478  del   codice   civile   sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma e’ abrogato;

 b) al secondo comma, le parole: «I primi  tre  libri» sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  libri  indicati  nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il  quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il  libro  indicato  nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

12-octies. Al  secondo  comma  dell’art.  2478-bis  del codice civile, le parole: «devono essere  depositati»  sono sostituite dalle seguenti: «deve essere  depositata»  e  le parole: «e l’elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

12-novies.  All’art.  2479-bis,  primo  comma,  secondo periodo, del codice civile, le  parole:  «libro  dei  soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-decies.   Al   comma   1-bis   dell’art.   36    del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il  secondo periodo e’ soppresso.

12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da 12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale  termine,   gli   amministratori  delle  societa’  a  responsabilita’ limitata depositano, con esenzione da  ogni  imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro dei soci.

Art.16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e  per le imprese). – 1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita’  ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di  stato civile all’ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione  del  procedimento  amministrativo  anagrafico, l’ufficio di anagrafe trasmette  le  variazioni  all’Indice nazionale delle anagrafi, di cui all’art. 1, quarto  comma, della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  e  successive modificazioni, che provvede  a  renderle  accessibili  alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di  ritardo  nella trasmissione  all’Indice  nazionale  delle   anagrafi,  il responsabile  del  procedimento  ne   risponde   a   titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche  a  titolo di danno erariale.

 2. La richiesta al cittadino di produrre  dichiarazioni  o documenti al di fuori di  quelli  indispensabili  per  la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei  doveri  d’ufficio,  ai fini della responsabilita’ disciplinare.

3. Con uno o piu’ decreti del Ministro per la  pubblica amministrazione   e   l’innovazione    e    del    Ministro dell’interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui  all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e successive modificazioni, sono stabilite le modalita’ per  l’attuazione del comma 1.

 4. Dall’attuazione del  comma  1  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 5. Per favorire la  realizzazione  degli  obiettivi  di massima  diffusione  delle  tecnologie  telematiche   nelle comunicazioni,  previsti  dal  codice  dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’  attribuita  una casella  di  posta  elettronica   certificata   o   analogo  indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione  delle comunicazioni e l’integrita’ del  contenuto  delle  stesse, garantendo   l’interoperabilita’   con   analoghi   sistemi internazionali. L’utilizzo   della   posta    elettronica certificata avviene ai sensi degli  articoli  6  e  48  del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano  per  la predetta casella di posta elettronica  certificata  sono senza oneri.

 6. Per  i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  5,  ogni amministrazione  pubblica  utilizza  la  posta  elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n.  82  del  2005  o  analogo  indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione  delle comunicazioni e l’integrita’ del  contenuto  delle  stesse,  garantendo   l’interoperabilita’   con   analoghi   sistemi internazionali, con effetto  equivalente,  ove  necessario, alla  notificazione  per  mezzo   della   posta,   per   le comunicazioni e le notificazioni  aventi  come  destinatari dipendenti  della  stessa  o   di   altra   amministrazione  pubblica.

7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare  entro  novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, previa intesa in sede  di Conferenza  unificata  di  cui  all’art.  8   del   decreto legislativo  28  agosto  1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita’ di rilascio e  di  uso  della  casella  di   posta   elettronica   certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma  5  del  presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio mediante procedure di  evidenza pubblica,  anche  utilizzando  strumenti  di   finanza   di progetto.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite   le modalita’ di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui  le amministrazioni pubbliche provvedono  nell’ambito  degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 si provvede  mediante  l’utilizzo  delle  risorse  finanziarie assegnate, ai sensi dell’art. 27  della  legge  16  gennaio 2003, n. 3, al progetto “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” con decreto  dei  Ministri  delle  attivita’ produttive e per l’innovazione e le  tecnologie  15  giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  150  del  29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All’art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla linea sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «, in conformita’ a quanto previsto dagli  standard del Sistema pubblico di connettivita’ (SPC)»;

b) dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:  «g-bis)  le  regole tecniche idonee a   garantire  l’attestazione della data,  l’autenticita’  dell’origine  e  l’integrita’ del contenuto della  fattura  elettronica,  di  cui all’art. 21, comma 3, del decreto del Presidente  della Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive modificazioni, per ogni fine di legge».

10. In attuazione dei principi stabiliti dall’art.  18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive modificazioni, e dall’art. 43, comma  5,  del  testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici,  il  documento  unico  di regolarita’ contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui  e’  richiesto dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente, per i  datori  di lavoro domestico gli obblighi di  cui  all’art.  9-bis  del decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e  successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la presentazione  all’Istituto  nazionale   della   previdenza sociale (INPS), attraverso  modalita’  semplificate,  della comunicazione di assunzione, cessazione,  trasformazione  e proroga del rapporto di lavoro.

12.  L’INPS   trasmette,   in   via   informatica,   le comunicazioni semplificate di cui al comma  11  ai  servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute  e delle politiche  sociali, all’Istituto     nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL), nonche’ alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettivita’  (SPC)  e  nel rispetto delle regole tecniche  di  sicurezza,  di  cui all’art. 71, comma 1-bis, del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai  fini  di  quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 6, del decreto  legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.».

 – Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri del  30  marzo  2009  (Regole  tecniche   in   materia   di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali  e  validazione  temporale  dei   documenti   informatici)   e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.

 – Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti   in   materia   di   funzionalita’   del   sistema giudiziario) convertito, con modificazioni, dalla legge  22 febbraio  2010,  n.  24,  e’  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302.

 – Il testo dell’art. 39, comma 8, del  decreto-legge  6 luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, cosi’ recita:

«8. Ai fini dell’attuazione dei principi  previsti  dal codice dell’amministrazione digitale  nella  materia  della giustizia tributaria e per  assicurare  l’efficienza  e  la  celerita’ del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) nell’art. 16 del decreto legislativo  31  dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo,  le  parole:  “comma seguente” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

 2) dopo  il  comma  1,  e’  inserito  il  seguente:  “1-bis. Le comunicazioni  sono  effettuate  anche  mediante  l’utilizzo della posta elettronica  certificata,  ai  sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive modificazioni. Tra  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai  sensi dell’art. 76 del medesimo decreto legislativo.  L’indirizzo di posta elettronica  certificata  del  difensore  o  delle parti e’ indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.”;

b) per l’attuazione di quanto previsto  alla  lettera a), con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione  e  della  comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  successive modificazioni, nonche’ individuate le Commissioni tributarie nelle quali  trovano gradualmente  applicazione  le  disposizioni  di  cui  alla lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera  b),  le  comunicazioni   nel   processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme  previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata  in  vigore del presente decreto;

d) con regolamento ai sensi dell’art.  17,  comma  3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   emanato   entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente  decreto  dal  Ministro  dell’economia   e   delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la  protezione dei dati personali, sono  introdotte  disposizioni  per  il  piu’ generale  adeguamento  del  processo  tributario  alle  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione,  in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.».

 – L’art.  2,  comma  35-quater,  del  decreto-legge  13 agosto 2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, convertito  in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1,  legge  14  settembre 2011, n. 148, cosi’ recita:   «35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 18, comma 2, lettera b), dopo le  parole: «codice   fiscale»   sono   aggiunte   le   seguenti:    «e dell’indirizzo di posta elettronica certificata»;

 b) all’art. 18, comma  4,  dopo  le  parole:  «codice fiscale» sono inserite le  seguenti:  «e  all’indirizzo  di posta elettronica certificata»;

c) all’art. 22, comma 1, e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «All’atto della costituzione in giudizio,  il ricorrente deve depositare  la  nota  di  iscrizione  al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del  difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia  del  contendere, del valore della controversia e della  data  di notificazione del ricorso».”.

  – Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito con modificazioni dall’art.  1,  comma  1  della  legge  17 dicembre  2012,  n.  221,  e’  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. 

 – Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del 19 marzo 2013 (Indice nazionale degli  indirizzi  di  posta elettronica certificata delle imprese e dei  professionisti – INI-PEC), e’ pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  83 del 9 agosto 2013.

 – Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell’attivita’  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n. 214, S.O., cosi’ recita:

«3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di autorita’  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 

 Note all’art. 1:
  – Il testo dell’art. 1 del citato d.lgs. n.  546/92  e’  il seguente: «Art. 1 (Gli organi della giurisdizione tributaria).  – 1.  La  giurisdizione  tributaria   e’   esercitata   dalle commissioni  tributarie  provinciali  e  dalle  commissioni  tributarie regionali  di  cui  all’art.  1  del  d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 545.

2. I giudici tributari applicano le norme del  presente decreto e, per quanto da  esse  non  disposto  e  con  esse compatibili, le norme del c.p.c.».

– Il testo dell’art. 1, comma 1, lett. p) ed i-ter  del citato d.lgs. n. 82/2005 e’ il seguente:  «p)   documento   informatico:   la    rappresentazione informatica  di   atti,   fatti   o   dati   giuridicamente rilevanti;»

«i-ter) copia per immagine su supporto  informatico  di documento  analogico:  il  documento   informatico   avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto;».

 – Il testo dell’art. 41  del  citato  d.lgs.  n.  82  e dell’art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 e’ il seguente:
 «Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico).  –  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  gestiscono  i  procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie  dell’informazione  e della comunicazione, nei casi e nei modi  previsti  dalla  normativa vigente.

 1-bis. La gestione dei procedimenti  amministrativi  e’ attuata  in  modo   da   consentire,   mediante   strumenti automatici, il rispetto di  quanto  previsto  all’art.  54, commi 2-ter e 2-quater.

2.   La   pubblica   amministrazione  titolare  del procedimento raccoglie  in  un  fascicolo  informatico  gli atti, i documenti e i dati  del  procedimento  medesimo  da chiunque formati; all’atto della  comunicazione  dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 7  agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati  le  modalita’  per esercitare in via telematica i diritti di cui  all’art.  10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico e’ realizzato garantendo la possibilita’ di essere  direttamente consultato  ed  alimentato  da  tutte  le   amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la  costituzione,  l’identificazione e l’utilizzo del fascicolo sono  conformi ai principi di una corretta gestione  documentale  ed  alla disciplina  della  formazione,  gestione,  conservazione  e trasmissione del documento  informatico,  ivi  comprese  le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema  pubblico di connettivita’, e comunque rispettano i  criteri dell’interoperabilita’ e  della  cooperazione  applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai  sensi dell’art. 71, di concerto con il  Ministro  della  funzione pubblica.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

a) dell’amministrazione  titolare  del  procedimento, che cura  la  costituzione  e  la  gestione  del  fascicolo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

c) del responsabile del procedimento;

d) dell’oggetto del procedimento;

e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo  quanto disposto dal comma 2-quater;

e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo 2-quater. Il fascicolo informatico puo’ contenere  aree
 a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare  e  gli altri soggetti da essa individuati; esso e’ formato in modo da  garantire   la   corretta   collocazione,   la   facile reperibilita’  e  la  collegabilita’,   in   relazione   al contenuto ed alle  finalita’,  dei  singoli  documenti;  e’  inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in  via  telematica dei diritti previsti dalla citata legge  n.  241 del 1990.

3. Ai sensi degli articoli da 14 a  14-quinquies  della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  previo  accordo  tra  le amministrazioni coinvolte, la  conferenza  dei  servizi  e’ convocata e svolta avvalendosi degli strumenti  informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita’ stabiliti dalle amministrazioni medesime.».
«Art. 25 (Iscrizione del ricorso nel registro generale.  Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di  parte).  – 1. La segreteria della commissione  tributaria  iscrive  il ricorso  nel  registro  generale  e  forma   il   fascicolo d’ufficio  del  processo,  inserendovi  i   fascicoli   del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i  documenti prodotti,  nonche’,  successivamente,  gli  originali   dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti  e  copia delle sentenze.

2.  I  fascicoli  delle  parti  restano  acquisiti   al fascicolo d’ ufficio e sono ad esse restituiti  al  termine
del processo. Le parti  possono  ottenere  copia  autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di  parte  e d’ufficio.

3.  La  segreteria  sottopone   al   presidente   della commissione tributaria il  fascicolo  del  processo  appena  formato.».

– Il testo dell’art. 1 comma 1,  lett.  r)  ed  s)  del  citato d.lgs. n. 82/2005 e’ il seguente:  «r) firma elettronica qualificata: un particolare  tipo di  firma  elettronica  avanzata  che  sia  basata  su   un certificato   qualificato   e   realizzata   mediante  un  dispositivo sicuro per la creazione della firma;»
 «s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e  una  privata, correlate  tra  loro,  che  consente  al  titolare tramite la chiave privata  e  al  destinatario  tramite  la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrita’  di  un  documento informatico o di un insieme di documenti informatici;».
 – Il testo dell’art. 1 comma 1,  lett.  g)  del  citato  D.P.R. n. 68/2005 e’ il seguente:  «g) posta  elettronica  certificata,  ogni  sistema  di posta  elettronica  nel  quale  e’  fornita   al   mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici;».

– Il testo degli artt. 17-bis e 22, comma 1, del citato d.lgs. n. 546/92 e’ il seguente:  «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). – 1. Per  le controversie di valore  non  superiore  a  ventimila  euro, relative ad atti emessi  dall’Agenzia  delle  entrate,  chi intende  proporre  ricorso  e’  tenuto  preliminarmente   a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti  ed  e’ esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48.

2.  La  presentazione  del  reclamo  e’  condizione  di procedibilita’ del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di  cui  al comma 9,  l’Agenzia  delle  entrate,  in  sede  di  rituale  costituzione in giudizio, puo’ eccepire  l’improcedibilita’ del ricorso e il presidente, se rileva  l’improcedibilita’,  rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

3. Il valore di cui al comma 1 e’  determinato  secondo  le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 12.

4.  Il  presente   articolo   non   si   applica   alle controversie di cui all’art. 47-bis. 

5. Il reclamo va presentato alla Direzione  provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le  quali provvedono  attraverso  apposite   strutture   diverse   ed autonome da quelle  che  curano  l’istruttoria  degli  atti  reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni  di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4  dell’art. 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo puo’ contenere una motivata  proposta  di mediazione, completa della rideterminazione  dell’ammontare della pretesa.

8. L’organo destinatario, se non intende accogliere  il  reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, ne’ l’eventuale proposta di mediazione,  formula  d’ufficio una proposta di  mediazione  avuto  riguardo  all’eventuale  incertezza delle questioni  controverse,  al  grado di sostenibilita’ della pretesa e al principio di economicita’ dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e’ riconducibile a quella delle imposte sui redditi.  Sulle  somme  dovute  a  titolo   di   contributi previdenziali e assistenziali non si applicano  sanzioni  e  interessi. Si applicano le disposizioni  dell’art.  48,  in quanto compatibili.

 9.  Decorsi  novanta  giorni  senza   che   sia   stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti  del  ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e  23  decorrono dalla predetta data. Ai fini del  computo  del  termine  di  novanta giorni, si applicano le  disposizioni  sui  termini processuali.

 9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino  alla data dalla quale decorre il termine  di  cui  all’art.  22,  fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi  previsti  dalle  singole  leggi  d’imposta.   La  sospensione non si applica nel caso di improcedibilita’  di  cui al comma 2.

10. Nelle controversie di  cui  al  comma  1  la  parte soccombente e’ condannata a rimborsare,  in  aggiunta  alle spese di giudizio, una somma pari al  50  per  cento  delle spese di giudizio a titolo  di  rimborso  delle  spese  del procedimento  disciplinato  dal  presente  articolo.  Nelle medesime  controversie,  fuori  dei  casi  di   soccombenza reciproca,  la  commissione  tributaria,  puo’   compensare parzialmente o per intero le spese tra  le  parti  solo  se ricorrono  giusti  motivi,  esplicitamente  indicati  nella motivazione, che  hanno  indotto  la  parte  soccombente  a disattendere la proposta di mediazione.».

 «Art. 22. – 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione  del  ricorso,   a   pena   d’inammissibilita’ deposita, nella  segreteria  della  commissione  tributaria adita, o trasmette a mezzo  posta,  in  plico  raccomandato senza busta con  avviso  di  ricevimento,  l’originale  del ricorso notificato a norma degli articoli  137  e  seguenti del c.p.c. ovvero copia del ricorso  consegnato  o  spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della  spedizione per raccomandata a mezzo del  servizio  postale. All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la  nota  di  iscrizione  al  ruolo,  contenente l’indicazione   delle   parti,   del   difensore   che   si costituisce,  dell’atto  impugnato,   della   materia   del contendere, del valore della controversia e della  data  di notificazione del ricorso.».

– Il testo dell’art. 6-bis del citato d.lgs. n. 82/2005  e’ il seguente:  «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese e dei professionisti). – 1. Al fine di favorire  la  presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra la   pubblica amministrazione  e  le  imprese  e  i   professionisti   in  modalita’ telematica, e’ istituito, entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato  Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata (INI-PEC) delle imprese e  dei  professionisti,  presso  il Ministero per lo sviluppo economico.

 2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 e’ realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi professionali, in attuazione di quanto  previsto  dall’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 3. L’accesso all’INI-PEC e’ consentito  alle  pubbliche amministrazioni,  ai  professionisti,  alle   imprese,  ai  gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ed  a  tutti  i cittadini  tramite  sito  web   e   senza   necessita’   di  autenticazione. L’indice e’ realizzato in  formato  aperto, secondo la definizione di cui all’art. 68, comma 3.

 4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del contenimento dei  costi  e  dell’utilizzo  razionale  delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell’Indice nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del  registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione, le modalita’ di accesso  e  di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le  modalita’ e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi  professionali comunicano all’Indice  nazionale  di  cui  al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti  telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per  il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi  indirizzi.

6.  Dall’attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri a carico della finanza pubblica.».

 – Il testo dell’art. 35, comma 2, del citato d.lgs.  n. 545/92 e’ il seguente:

«2. Gli impiegati con VII  e  VI  qualifica  funzionale assistono   i   collegi   giudicanti   nelle   udienze    e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il  loro  intervento; ricevono gli atti del processo  concernenti  il  loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono  compiti  di  carattere   amministrativo   e   contabile   e provvedono agli adempimenti che ad essi  vengono  affidati;  possono, nel caso di assenza o vacanza, fare  le  veci  dei  funzionari  della   qualifica   funzionale   immediatamente superiore.».

 – Per i riferimenti al d.lgs. n. 546/92, si veda  nelle note alle premesse.

 

Art. 2
 

Ambito di applicazione 

 1. Gli atti e i  provvedimenti  del  processo  tributario,  nonche’ quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di  reclamo  e mediazione  possono  essere  formati   come   documenti   informatici
sottoscritti con  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale secondo le modalita’ disciplinate nel presente regolamento.
 

2.  La  trasmissione,  la  comunicazione,  la  notificazione  e  il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche’  di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di  reclamo  e mediazione, avvengono con modalita’ informatiche  nei  modi  previsti dal presente regolamento. 

3. La parte che  abbia  utilizzato  in  primo  grado  le  modalita’ telematiche di cui al presente regolamento e’ tenuta ad utilizzare le medesime modalita’  per  l’intero  grado  del  giudizio  nonche’  per l’appello, salvo sostituzione del difensore. 

4. Si applicano le disposizioni del  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ove  non diversamente stabilito dal presente regolamento. 

 Note all’art. 2: 

 – Per i riferimenti del  d.lgs.  n.  82/2005,  si  veda nelle note alle premesse. 

Art. 3 
Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) 
 
 1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura: 
 
a) l’individuazione della Commissione tributaria adita; 
   
b) l’individuazione del procedimento  giurisdizionale  tributario attivato; 
 
c) l’individuazione del soggetto abilitato; 
 
d) la  trasmissione  degli  atti  e  documenti  alla  Commissione tributaria competente; 
   
e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente; 
 
f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attivita’ di cui alle precedenti lettere d) ed e); 
 
g) la formazione del fascicolo informatico. 
 
2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici  tributari,  le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e  12  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale  abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all’articolo 7 del decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546. Le parti,  i  loro  procuratori  e  difensori, nonche’ i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle  sole informazioni contenute nei fascicoli dei  procedimenti  in  cui  sono costituiti o svolgono attivita’ di consulenza. 
 
3. Con uno o piu’  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole tecnico-operative per  le  operazioni relative  all’abilitazione  al S.I.Gi.T., alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione  dei  ricorsi  e all’accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo,
nonche’ alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.  Con  i  medesimi decreti  sono   stabilite   le   regole tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla  conservazione
dei documenti informatici,  in  conformita’  a  quanto  disposto  dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Note all’art. 3: 
 – Il testo degli articoli 11, 12 e 7 del citato  d.lgs.  n. 546/92 e’ il seguente: 
«Art. 11 (Capacita’ di stare in giudizio). – 1.Le parti  diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La  procura speciale, se conferita al coniuge e  ai  parenti  o  affini  entro  il  quarto  grado   ai   soli   fini   della  partecipazione all’udienza pubblica, puo’  risultare  anche da scrittura privata non autenticata. 
 
2.  L’ufficio  del  Ministero  delle  finanze  nei  cui confronti  e’  proposto  il   ricorso   sta   in   giudizio direttamente o mediante  l’ufficio  del  contenzioso  della direzione   regionale    o    compartimentale   ad  esso sovraordinata. 
 
3. L’ente locale  nei  cui  confronti  e’  proposto  il  ricorso puo’ stare in giudizio anche mediante il  dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi  di figura dirigenziale, mediante il titolare  della  posizione  organizzativa in cui e’ collocato detto ufficio. 
 
3-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti  si applicano anche agli uffici giudiziari per  il  contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.».  «Art. 12 (L’assistenza tecnica). – 1. Le parti, diverse dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale  nei cui confronti e’  stato  proposto  il  ricorso,  devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 
 
2. Sono abilitati all’assistenza tecnica  dinanzi  alle commissioni  tributarie,  se  iscritti  nei  relativi  albi professionali, gli avvocati, i  dottori  commercialisti,  i ragionieri e i periti commerciali, nonche’ i consulenti del  lavoro   purche’   non   dipendenti    dall’amministrazione pubblica. Sono altresi’  abilitati  all’assistenza  tecnica dinanzi  alle  commissioni  tributarie,  se  iscritti   nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti,  i  geometri,  i  periti  edili,  i  dottori  agronomi,  gli agrotecnici e i periti agrari, per le  materie  concernenti l’estensione, il classamento dei terreni e la  ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita’ di  una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unita’ immobiliari urbane  e  l’attribuzione  della rendita catastale  e  gli  spedizionieri  doganali  per  le materie concernenti  i  tributi  amministrati  dall’Agenzia  delle dogane. In  attesa  dell’adeguamento  alle  direttive comunitarie  in  materia  di  esercizio  di  attivita’   di consulenza tributaria  e  del  conseguente  riordino  della materia, sono, altresi’, abilitati alla assistenza tecnica,  se iscritti  in  appositi  elenchi  da  tenersi  presso  le direzioni regionali  delle  entrate,  i  soggetti  indicati nell’ art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29  settembre  1973,  n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993  nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di
commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la subcategoria tributi, in possesso di diploma di  laurea  in giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o di  diploma  di  ragioniere  limitatamente   alle   materie concernenti le  imposte  di  registro,  di  successione,  i  tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’ILOR e l’IRPEG, nonche’ i  dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel  Consiglio  nazionale  dell’economia   e   del   lavoro  (C.N.E.L.) e i  dipendenti  delle  imprese,  o  delle  loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del c.c., primo  comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese  o  loro controllate,  in  possesso  del  diploma   di   laurea   in giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o di diploma di  ragioneria  e  della  relativa  abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze  sono stabilite le modalita’ per l’ attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all’assistenza  tecnica dinanzi alle commissioni  tributarie  i  funzionari delle associazioni di categoria che, alla data  di  entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545,  risultavano iscritti nell’ elenco tenuto dalla  Intendenza  di  finanza competente per territorio, ai sensi dell’  art.  30,  terzo  comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. 
 
 3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l’incarico  con  atto  pubblico  o  con  scrittura  privata autenticata od anche in calce o a margine di  un  atto  del  processo, nel qual  caso  la  sottoscrizione  autografa  e’ certificata dallo stesso incaricato.  All’udienza  pubblica  l’incarico puo’ essere conferito oralmente e se ne da’ atto a verbale. 
             
4. L’ufficio del Ministero delle finanze, nel  giudizio di secondo grado,  puo’  essere  assistito  dall’Avvocatura dello Stato. 
 
5. Le controversie di valore inferiore a  5.000.000  di lire, anche se concernenti atti  impositivi  dei  comuni  e  degli altri enti locali, nonche’ i ricorsi di cui all’ art. 10 del D.P.R. 28 novembre  1980,  n.  787,  possono  essere proposti direttamente dalle  parti  interessate,  che,  nei  procedimenti relativi,  possono  stare  in  giudizio  anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si  intende l’importo del tributo al  netto  degli  interessi  e  delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato;  in  caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di  sanzioni, il valore e’ costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il  collegio possono  tuttavia  ordinare  alla  parte  di   munirsi   di assistenza tecnica fissando un termine entro  il  quale  la stessa e’ tenuta, a pena di inammissibilita’,  a  conferire  l’incarico a un difensore abilitato. 
             
6. I soggetti in possesso dei requisiti  richiesti  nel comma 2  possono  stare  in  giudizio  personalmente  senza l’assistenza di altri difensori.». 
«Art. 7 (Poteri delle commissioni tributarie).  –  1.Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta’  di  accesso,  di  richiesta  di   dati,   di   informazioni   e chiarimenti conferite agli uffici tributari  ed  all’  ente  locale da ciascuna legge d’imposta. 
             
2. Le commissioni tributarie, quando occorre  acquisire elementi conoscitivi di particolare  complessita’,  possono richiedere   apposite   relazioni   ad    organi    tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri  enti  pubblici  compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica.  
I  compensi  spettanti  ai  consulenti  tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge  8 luglio 1980,  n.  319,  e   successive   modificazioni   e integrazioni. 
 
4.  Non  sono  ammessi  il  giuramento   e   la   prova  testimoniale. 
 
5. Le commissioni tributarie, se ritengono  illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai  fini  della decisione,  non  lo  applicano,  in  relazione  all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’ eventuale impugnazione  nella diversa sede competente». 
 
– Per i riferimenti al d.lgs. n. 82/2005 si veda  nelle note alle premesse. 
 
Art. 4 
Procura alle liti e conferimento dell’incarico di assistenza e difesa 
 
1. La procura  alle  liti  o  l’incarico  di  assistenza  e  difesa conferiti, congiuntamente all’atto cui si  riferiscono,  su  supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o  firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai  procuratori e dai difensori di cui all’articolo 3, comma 2, con le  modalita’  di mcui all’articolo 9.
 
2. La procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformita’ a quanto stabilito dall’articolo  12,  comma  3  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546 e dall’articolo 25 del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82, dal difensore  mediante  apposizione  della  firma elettronica qualificata o firma digitale.
 
3. Se la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all’atto cui si riferiscono, la copia per immagine  su supporto informatico della procura o  dell’incarico,  attestata  come conforme  all’originale  ai  sensi  dell’articolo  22   del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante  sottoscrizione  con  firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.
 

Note all’art. 4:
 – Per il testo dell’art. 12, comma  3,  del  d.lgs.  n. 546/92, si veda nelle note all’art. 3.
 – Il testo dell’art. 25 del citato d.lgs. n. 82/2005 e’  il seguente:  «Art.  25  (Firma  autenticata).  –  1.   Si   ha   per riconosciuta, ai sensi dell’art. 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma  avanzata  autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
 
2.  L’autenticazione  della  firma  elettronica,  anche mediante  l’acquisizione  digitale   della   sottoscrizione  autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del  pubblico ufficiale, che la firma e’ stata apposta  in  sua  presenza dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita’ personale,  della  validita’   dell’eventuale   certificato elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento sottoscritto  non  e’  in   contrasto   con   l’ordinamento  giuridico.
 
3. L’apposizione della  firma  digitale  da  parte  del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’art. 24, comma  2.
 
4. Se al documento informatico autenticato deve  essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo’  allegare  copia  informatica   autenticata   dell’originale,   secondo    le  disposizioni dell’art. 23, comma 5.».
– Il testo dell’art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 e’  il seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di   atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715 del codice civile, se ad essi e’ apposta  o  associata,  da  parte di colui  che  li  spedisce  o  rilascia,  una  firma  digitale o altra firma  elettronica  qualificata.  La  loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.
2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli  originali da cui sono estratte, se la loro  conformita’  e’ attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’  autorizzato,  con  dichiarazione  allegata   al   documento  informatico  e  asseverata  secondo  le   regole   tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71.
3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto  analogico  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di   cui all’art. 71 hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  degli originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita’ all’originale non e’ espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3 sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
 5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in  ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane l’obbligo  della  conservazione  dell’originale   analogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro conformita’ all’originale deve  essere  autenticata  da  un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di  cui  al comma 5 per tutti i  documenti  analogici  originali  unici permane  l’obbligo   della   conservazione   dell’originale  analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva,  la  loro conformita’ all’originale deve essere  autenticata  da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’  autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed allegata al documento informatico.». 
 
Art. 5
Notificazioni e comunicazioni telematiche 
 
1. Le notificazioni e le comunicazioni  telematiche  sono  eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici  all’indirizzo  di PEC di cui all’articolo 7. Le  comunicazioni  tra  gli  uffici  delle
pubbliche amministrazioni possono essere eseguite  anche  mediante  i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al  comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta  elettronica  certificata  del  destinatario  la ricevuta di avvenuta consegna e  produce  gli  effetti  di  cui  agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
3.  Nel  caso  di  notificazioni  eseguite  a  mezzo  di  ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137  e  seguenti  del  codice  di procedura  civile,   gli   atti   da   notificare   vanno   trasmessi all’indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e  Protesti  (UNEP)  pubblicato  sull’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).
 
4. La comunicazione che contiene dati sensibili e’  effettuata  per estratto, con contestuale messa a  disposizione  dell’atto  integrale nell’apposita area del  S.I.Gi.T.,  secondo  le  specifiche  tecniche stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3,  con  modalita’ tali da garantire l’identificazione  dell’autore  dell’accesso  e  la tracciabilita’ delle relative attivita’. 
 

Note all’art. 5:
– Il Capo VIII  del  citato  d.lgs.  n.  82/2005  reca: «Sistema Pubblico di Connettivita’  e  Rete  Internazionale della Pubblica Amministrazione».
 – Il testo degli art. 45 e  48  del  citato  d.lgs.  n. 82/2005 e’ il seguente:   «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). – 1.  I  documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica amministrazione   con  qualsiasi  mezzo   telematico    o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di  provenienza, soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro  trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del  documento originale.
 
 2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso  disponibile  all’indirizzo  elettronico   da   questi dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del destinatario messa a disposizione dal gestore.».
«Art. 48  (Posta  elettronica  certificata).  –  1.  La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta  elettronica  certificata  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche  individuate con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito DigitPA.
 
 2. La trasmissione del documento  informatico  per  via telematica, effettuata ai  sensi  del  comma  1,  equivale, salvo   che   la   legge   disponga   diversamente,  alla notificazione per mezzo della posta.
 
3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma  1  sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.».
– Il testo dell’art. 137 del c.p.c. e’ il seguente:   «Art. 137 (Notificazioni). – Le  notificazioni,  quando non e’ disposto altrimenti,  sono  eseguite  dall’ufficiale giudiziario,  su  istanza  di  parte  o  su  richiesta  del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale   giudiziario   esegue   la   notificazione mediante  consegna  al  destinatario  di   copia   conforme all’originale dell’atto da notificarsi.
Se l’atto da notificare o comunicare e’  costituito  da un documento informatico e  il  destinatario  non  possiede indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione  mediante  consegna  di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico  per  i  due  anni  successivi.  Se  richiesto,  l’ufficiale giudiziario  invia  l’atto  notificato   anche   attraverso strumenti telematici  all’indirizzo  di  posta  elettronica dichiarato  dal  destinatario  della  notifica  o  dal  suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi,  previa  esazione dei  relativi  diritti,  copia  dell’atto  notificato,   su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non puo’ essere  eseguita  in  mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto  dal secondo  comma  dell’art.  143,   l’ufficiale   giudiziario  consegna o deposita la copia  dell’atto  da  notificare  in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico  della  notificazione,   dandone   atto   nella relazione in calce all’originale  e  alla  copia  dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti  segni  o  indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al  quarto  comma  si  applicano anche  alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto   di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.». 

 
Art. 6
Elezione di domicilio digitale e sue variazioni 
 
1. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 7, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  contenuta  nel  ricorso  introduttivo  o nell’istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio  digitale  ai  fini  delle  comunicazioni  e notificazioni telematiche. 
 
2. Le variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 7 sono effettuate con le modalita’ tecnico-operative stabilite dal decreto di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  ed  hanno effetto dal decimo giorno successivo a  quello  in  cui  siano  state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle  parti costituite ai sensi  dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546. 
 
3. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano  anche  nei successivi gradi del processo, ai sensi dell’articolo  17,  comma  2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 
Note all’art. 6:   – Il testo dell’art. 18 del citato d.lgs. n. 546/92  e’  il seguente:  «Art. 18 (Il ricorso). – 1. Il processo  e’  introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 
2.Il ricorso deve contenere l’indicazione:  a) della commissione tributaria cui e’ diretto;  b) del ricorrente e del  suo  legale  rappresentante, della relativa residenza o  sede  legale  o  del  domicilio eventualmente eletto nel territorio  dello  Stato,  nonche’ del codice fiscale e dell’indirizzo  di  posta  elettronica certificata; 
c) dell’ufficio del Ministero delle finanze  o  dell’ ente  locale  o  del   concessionario   del   servizio   di riscossione nei cui confronti il ricorso e’ proposto; 
d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; 
 e) dei motivi. 
 3. Il ricorso deve essere  sottoscritto  dal  difensore del ricorrente e contenere  l’indicazione  dell’incarico  a norma dell’art. 12, comma 3, salvo che il ricorso  non  sia sottoscritto  personalmente,  nel  qual  caso  vale  quanto disposto dall’art.  12,  comma  5.  La  sottoscrizione  del difensore o della parte deve  essere  apposta  tanto  nell’ originale quanto nelle copie  del  ricorso  destinate  alle altre parti, fatto salvo quanto  previsto  dall’  art.  14, comma 2. 
4.  Il  ricorso  e’  inammissibile  se   manca   o   e’ assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella  relativa  al  codice  fiscale  e all’indirizzo di posta elettronica certificata,  o  non  e’ sottoscritta a norma del comma precedente.». 
 – Il testo dell’art. 17 del citato d.lgs. n. 546/92  e’   il seguente:  «Art. 17 (Luogo delle comunicazioni e notificazioni). – 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in  mani  proprie, nel  domicilio  eletto  o,  in mancanza, nella residenza o  nella  sede  dichiarata  dalla parte all’atto della  sua  costituzione  in  giudizio.  Le variazioni del domicilio o della  residenza  o  della  sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in  cui sia stata notificata alla segreteria  della commissione  e alle parti costituite la denuncia di variazione. 
2.  L’indicazione  della  residenza  o  della  sede   e l’elezione  del  domicilio  hanno  effetto  anche   per   i  successivi gradi del processo. 
3.  Se   mancano   l’elezione   di   domicilio   o   la dichiarazione della residenza o della sede  nel territorio dello Stato  o  se  per  la  loro  assoluta  incertezza  la notificazione  o  la  comunicazione degli  atti   non   e’  possibile, questi sono comunicati o  notificati  presso  la segreteria della commissione.». 
 
Art. 7
Indirizzo di posta elettronica certificata 
 
1. L’indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del  titolare ai sensi dell’articolo  65,  comma  1,  lett.  c)  bis,  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed  e’  riportato  nella  nota  di iscrizione a ruolo.
 
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con legge dello Stato, l’indirizzo di posta  elettronica  certificata  di cui al comma 1 deve coincidere con quello  comunicato  ai  rispettivi ordini  o  collegi,  ai  sensi  dell’articolo  16,   comma   7,   del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla  legge  28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell’INI-PEC.
 
3. Per i soggetti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all’assistenza tecnica  dinanzi  alle Commissioni tributarie, l’indirizzo di posta elettronica  certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformita’ a quanto stabilito dal decreto  del  Presidente  della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  previa  identificazione  del soggetto medesimo.
 
4. Per le societa’ e le imprese individuali iscritte  nel  registro delle imprese, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma  1  deve  coincidere   con   quello   comunicato   al   momento dell’iscrizione, ai  sensi  dell’articolo  16  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell’INI-PEC.
 
5. Per  gli  enti  impositori,  l’indirizzo  di  posta  elettronica certificata di cui al comma 1 e’ quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  pubblicato nell’IPA.
 
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell’articolo  6,  al fine di garantire l’invio delle notificazioni e  delle  comunicazioni mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione dell’indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi’, essere utilizzati gli elenchi di cui  all’articolo  16,  commi  6  e  7  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla  legge  28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita’ di  cui  all’articolo  6,  comma 1-bis, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  consultabili nell’INI-PEC.
 
7.  Gli  indirizzi  di  PEC  degli  uffici  di   segreteria   delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni  di  cui  al presente decreto, oltre che nell’IPA,  sono  pubblicati  sul  portale internet indicato nel decreto di cui all’articolo 3, comma 3. 
 
Note all’art. 7:
 – Il testo dell’art. 65, comma  1,  lett.  c-bis),  del citato d.lgs. n. 82/2005 e’ il seguente: 

«1. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide:
a)
b)
c)
c-bis) ovvero se trasmesse  dall’autore  mediante  la propria casella di posta elettronica certificata purche’ le  relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via  telematica secondo modalita’ definite con  regole  tecniche adottate ai sensi dell’art. 71, e cio’  sia  attestato  dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In tal  caso,  la   trasmissione   costituisce   dichiarazione vincolante ai sensi dell’art. 6, comma 1, secondo  periodo.
Sono fatte salve le disposizioni  normative  che  prevedono  l’uso di specifici sistemi di trasmissione  telematica  nel settore tributario.».
 – Per  il  testo  dell’art.  16,  comma  7  del  citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle  note alle premesse.
 – Per il testo dell’art. 12 del citato d.lgs. n. 546/92 si veda nelle nota all’art. 3, comma 2.
 – Per i riferimenti del D.P.R. n. 68/2005 si veda nelle note alle premesse.
 – Per il testo dell’art. 16 del D.L. 29 novembre  2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse.
  – Il testo dell’art. 5  del  D.L.  n.  179/2012  e’  il seguente:  «Art.  5  (Posta  elettronica  certificata   –   indice nazionale   degli   indirizzi   delle   imprese    e    dei professionisti). – 1. L’obbligo di cui all’art.  16,  comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come modificato dall’art. 37 del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile 2012,  n.  35,  e’  esteso  alle  imprese  individuali  che presentano domanda di prima iscrizione  al  registro  delle  imprese o all’albo delle imprese artigiane  successivamente alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto.
2. Le imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a procedura concorsuale, sono  tenute  a  depositare,  presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  entro  il  30 giugno 2013.  L’ufficio  del  registro  delle  imprese  che riceve una domanda di iscrizione  da  parte  di  un’impresa  individuale che non ha iscritto  il  proprio  indirizzo  di posta elettronica certificata,  in  luogo  dell’irrogazione  della sanzione prevista dall’art. 2630 del  codice  civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda  con  l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo,  la  domanda  si intende non presentata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  dopo l’art. 6, e’ inserito il seguente:  «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese e dei professionisti). – 1. Al fine di favorire  la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche’  lo scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  la   pubblica amministrazione  e  le  imprese  e  i   professionisti   in modalita’ telematica, e’ istituito, entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione vigente, il pubblico elenco denominato  Indice  nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata (INI-PEC) delle imprese e  dei  professionisti,  presso  il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 e’ realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi  professionali, in attuazione di quanto  previsto  dall’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L’accesso all’INI-PEC e’ consentito  alle  pubbliche amministrazioni,  ai  professionisti,  alle   imprese,   ai gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ed  a  tutti  i cittadini  tramite  sito  web   e   senza   necessita’   di autenticazione. L’indice e’ realizzato in  formato  aperto,  secondo la definizione di cui all’art. 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del contenimento dei  costi  e  dell’utilizzo  razionale  delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale  per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell’Indice nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del  registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione, le modalita’ di accesso  e  di  aggiornamento.
 5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita’ e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi professionali comunicano all’Indice  nazionale  di  cui  al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti  telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per  il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi  indirizzi.
6.  Dall’attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 – Il testo dell’art. 47, comma 3, del citato d.lgs.  n. 82/2005 e’ il seguente:
«Art. 47  (Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni). – 1.
-1-bis. – 2.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui  all’art.  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire   e pubblicare nell’Indice  PA  almeno  una  casella  di  posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
Le   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri  dipendenti la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di  comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli strumenti utilizzati.».
– Per il testo dell’art. 16, commi 6 e 7  del  D.L.  29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse.
– Per il testo dell’art. 6-bis  del  citato  d.lgs.  n.  82/2005 si veda nelle note all’art. 1.
 
Art. 8
Attestazione  temporale  delle  comunicazioni,  delle   notificazioni telematiche e dei depositi telematici 
 
1. In conformita’ alle  disposizioni  contenute  nell’articolo  16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si  considera  effettuata,  ai  fini  della  decorrenza  dei  termini processuali per il mittente, al momento dell’invio al proprio gestore attestato  dalla  relativa  ricevuta  di  accettazione  e,   per   il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione  dei documenti informatici e’ resa  disponibile  nella  casella  di  posta elettronica certificata.
 
2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. 
 
Note all’art. 8: 

 – Il testo dell’art. 16, comma 5, del citato d.lgs.  n. 546/92 e’ il seguente:
«Art.  16  (Comunicazioni  e   notificazioni).  
–   1. (omissis)
 1-bis.(omissis)
 2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo  del servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della spedizione; i termini che hanno inizio dalla  notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto e’  ricevuto.». 

 
Art. 9
Notificazione e deposito degli atti 
 
1. Il ricorso e gli altri atti  del  processo  tributario,  nonche’ quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di  reclamo  e mediazione,  sono  notificati  utilizzando  la  PEC  secondo   quanto stabilito dall’articolo 5.
 
2. Il deposito presso la segreteria  della  Commissione  tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al  comma  1,  unitamente  alle relative ricevute  della  PEC,  avviene  esclusivamente  mediante  il S.I.Gi.T.
 
3. Le controdeduzioni e gli altri  atti  del  processo  tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono  depositati  presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T. 
 

Art. 10
Modalita’ di costituzione in giudizio 
 
1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso  ai  sensi  dell’articolo  9,  avviene  con  il  deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d’iscrizione a  ruolo  e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta  di accettazione  rilasciata   dal   S.I.Gi.T.   recante   la   data   di trasmissione.
 
2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresi’, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all’articolo 25 del decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546.
 
3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalita’ indicate al comma 1. 
 
Note all’art. 10: 

 – Il testo dell’art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92  e’  il seguente:  «Art. 25 (Iscrizione del ricorso nel registro generale. 
 Fascicolo d’ ufficio del processo e fascicoli di parte).  – 1. La segreteria della commissione  tributaria  iscrive  il ricorso nel registro  generale  e  forma  il  fascicolo  d’ ufficio  del  processo,   inserendovi   i   fascicoli   del  ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i  documenti prodotti,  nonche’,  successivamente,  gli  originali   dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti  e  copia delle sentenze.
2.  I  fascicoli  delle  parti  restano  acquisiti   al  fascicolo d’ ufficio e sono ad esse restituiti  al  termine del processo. Le parti  possono  ottenere  copia  autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di  parte  e  d’ufficio.
3.  La  segreteria  sottopone   al   presidente   della commissione tributaria il  fascicolo  del  processo  appena formato.». 
 
Art. 11
Deposito degli atti successivi alla costituzione  in giudizio 
 
1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell’articolo 10,  sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.  e  devono  contenere l’indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il  deposito  degli  atti  e  dei  documenti informatici viene attestato  mediante  la  ricevuta  di  accettazione rilasciata  dal  S.I.Gi.T.  recante  la  data   di   trasmissione   e l’indicazione  della  corretta  acquisizione  dei  suddetti  atti   e documenti informatici al fascicolo informatico. 
 

Art. 12
Deposito di atti e documenti non informatic
 
1. Gli  atti  e  documenti  depositati  in  formato  cartaceo  sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che  provvede ad  effettuarne  copia  informatica  e  ad  inserirla  nel  fascicolo informatico, apponendo  la  firma  elettronica  qualificata  o  firma digitale ai sensi dell’articolo 22, del decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82.
 
2. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, sono  individuate le modalita’ di  acquisizione  di  copia  informatica  degli  atti  e documenti cartacei fornita dalle  parti  processuali  o  dagli  altri soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2. 
 
Note all’art. 12: 

 – Il testo dell’art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 e’  il seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). – 1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di   atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in  origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,  hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715 del codice civile, se ad essi e’ apposta  o  associata,  da parte di colui  che  li  spedisce  o  rilascia,  una  firma digitale o altra firma  elettronica  qualificata.  La  loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.
 2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli  originali da cui sono estratte, se la loro  conformita’  e’  attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato,  con  dichiarazione  allegata   al   documento  informatico  e  asseverata  secondo  le   regole   tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71.
3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto analogico  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di   cui  all’art. 71 hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  degli  originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita’ all’originale non e’ espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3 sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane  l’obbligo  della  conservazione  dell’originale   analogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro  conformita’ all’originale deve  essere  autenticata  da  un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al  documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di  cui  al comma 5 per tutti i  documenti  analogici  originali  unici  permane  l’obbligo   della   conservazione   dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva,  la loro conformita’ all’originale deve essere  autenticata  da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’  autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed allegata al documento informatico.». 

 
Art. 13
Giudizio d’appello 
 
1. Per la costituzione  in  giudizio  e  il  deposito  mediante  il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al  giudizio  d’appello  di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo  31  dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime modalita’ indicate  negli  articoli 10, 11 e 12.
 
2. Ai fini dell’attuazione  delle  disposizioni  dell’articolo  53, comma 2, del  decreto  legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546,  il deposito  del  ricorso  in  appello  presso   la   segreteria della Commissione tributaria regionale e’ valido anche ai fini del deposito della  copia  dell’appello presso  l’ufficio  di  segreteria   della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
 
Note all’art. 13: 

 – Si riporta il testo degli articoli 52 e seguenti  del citato d.lgs. n. 546/92:
«Art.  52  (Giudice  competente  e  legittimazione   ad  appellare). – 1. La sentenza della commissione  provinciale  puo’ essere appellata alla commissione regionale competente  a norma dell’art. 4, comma 2.
 2.  Art. 53  (Forma  dell’appello).  –  1.  Il  ricorso  in appello contiene l’indicazione della commissione tributaria a cui e’ diretto, dell’appellante e delle altre  parti  nei  cui confronti  e’  proposto,  gli  estremi  della  sentenza impugnata,  l’esposizione  sommaria  dei  fatti,  l’oggetto  della domanda ed i motivi specifici  dell’impugnazione.  Il ricorso  in  appello  e’  inammissibile  se  manca o  e’  assolutamente incerto uno degli elementi sopra  indicati  o se non e’ sottoscritto a norma dell’art. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello e’ proposto nelle forme di cui  all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte  le  parti  che hanno partecipato al giudizio di  primo  grado  e  deve essere depositato a norma dell’ art. 22, commi 1,  2  e  3. Ove il ricorso non sia  notificato  a  mezzo  di  ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena  d’inammissibilita’, depositare   copia   dell’appello   presso   l’ufficio   di segreteria della commissione tributaria che ha  pronunciato  la sentenza impugnata.
3. Subito dopo il deposito del ricorso in  appello, la segreteria della commissione  tributaria  regionale  chiede alla   segreteria   della   commissione   provinciale   la  trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.
Art.  54  (Controdeduzioni  dell’appellato  e   appello  incidentale). – 1. Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi  nei  modi  e  termini  di  cui  all’  art.  23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e  termini  di cui al  precedente  comma  puo’  essere  proposto,  a  pena  d’inammissibilita’, appello incidentale.
Art. 55 (Provvedimenti presidenziali). – Il  presidente e i presidenti  di  sezione  della  commissione  tributaria regionale  hanno  poteri  corrispondenti   a   quelli   del presidente e dei presidenti di  sezione  della  commissione  tributaria provinciale.
Art. 56 (Questioni ed eccezioni non riproposte). –  “Le questioni ed eccezioni non  accolte  nella  sentenza  della  commissione  provinciale,  che  non   sono   specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.
Art. 57 (Domande ed eccezioni nuove). – 1. Nel giudizio  d’appello  non  possono  proporsi  domande  nuove   e,   se proposte,   debbono   essere    dichiarate    inammissibili  d’ufficio. Possono tuttavia essere  chiesti  gli  interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che  non  siano  rilevabili anche d’ufficio.
Art. 58 (Nuove prove  in  appello).  –  1.  Il  giudice d’appello non puo’ disporre nuove prove, salvo che  non  le ritenga necessarie ai fini della decisione o che  la  parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente  grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
 2. E’ fatta salva la facolta’ delle parti  di  produrre nuovi documenti.
Art. 59 (Rimessione alla commissione provinciale). – 1. La commissione tributaria regionale rimette la  causa  alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando  dichiara  la  competenza  declinata  o  la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di  primo  grado il contraddittorio non e’ stato regolarmente  costituito  o integrato; c)  quando  riconosce  che  la  sentenza   impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il  processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della  sentenza  da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione  tributaria   regionale   decide   nel   merito  previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione  della  causa  al primo  grado  e’  formalmente  passata  in  giudicato,   la segreteria  della  commissione  tributaria  regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d’ufficio il  fascicolo del processo alla segreteria della  commissione  tributaria provinciale, senza necessita’ di riassunzione ad istanza di parte.
Art. 60 (Non riproponibilita’  dell’appello  dichiarato inammissibile). – 1. L’appello dichiarato inammissibile non puo’ essere riproposto anche se non e’ decorso  il  termine stabilito dalla legge.
Art.  61  (Norme  applicabili).  –   Nel   procedimento d’appello si  osservano  in  quanto  applicabili  le  norme dettate per il procedimento di primo  grado,  se  non  sono  incompatibili con le disposizioni della presente sezione..
 
Art. 14
Fascicolo informatico 
 
1. La segreteria della Commissione tributaria  forma  il  fascicolo informatico ai sensi  dell’articolo 41, comma  2-bis,  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le  modalita’  tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all’articolo  3,  comma  3,  inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni  altro  atto  e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. 
 
2. Il fascicolo informatico contiene anche  le  copie  informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti  e  acquisiti  ai  sensi dell’articolo 12.
 
3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo  d’ufficio  di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e  documenti  cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell’articolo 12. 
 
4. Il fascicolo informatico consente ai giudici  tributari  e  agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all’articolo 3, comma  2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare  copie  su  supporto cartaceo degli atti e dei documenti  informatici  ivi  contenuti  ai soggetti abilitati alla consultazione. 
 
5. Nel caso di richiesta delle parti di  ottenere  copia  autentica degli atti  contenuti  nel  fascicolo informatico,  ai  sensi  degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546, l’ufficio  di  segreteria  della   Commissione   tributaria,   previo pagamento delle spese, provvede all’invio della copia stessa  tramite PEC. 
 
Note all’art. 14:   – Per il testo dell’art. 41,  comma  2-bis  del  citato d.lgs. n. 82/2005 si veda nella nota all’art. 1. 
 – Per il testo dell’art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92  si veda nella nota all’art. 10. 
 – Il testo dell’art. 38 del citato d.lgs. n. 546/92  e’ il seguente: 
«Art. 38 (Richiesta  di  copie  e  notificazione  della  sentenza).  –  1.  Ciascuna  parte  puo’  richiedere   alla segreteria copie autentiche della sentenza e la  segreteria e’  tenuta  a  rilasciarle  entro   cinque   giorni   dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. 
 2. Le parti hanno l’onere  di  provvedere  direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’art. 16 depositando,  nei  successivi  trenta  giorni,  l’originale o copia  autentica  dell’originale  notificato,  ovvero copia autentica della sentenza consegnata o  spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo  del  servizio  postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria,  che ne  rilascia  ricevuta  e  l’inserisce  nel  fascicolo   d’ ufficio. 
3. Se nessuna delle parti provvede  alla  notificazione della sentenza, si applica l’ art. 327, comma 1, del c.p.c. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto  conoscenza  del  processo  per nullita’  della   notificazione   del   ricorso   e   della comunicazione dell’ avviso di fissazione d’udienza.». 
 
Art. 15
Processo verbale dell’udienza 
 
1.  Il  processo  verbale  dell’udienza,  redatto  come   documento informatico, e’ sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata  o firma digitale da chi presiede l’udienza e dal segretario.  Nei  casi in cui e’ richiesto, le parti  procedono  alla  sottoscrizione  delle dichiarazioni o del  processo  verbale  apponendo  la  propria  firma elettronica qualificata o firma digitale.
 
2. Qualora non sia possibile procedere  alla  sottoscrizione  nella forma di cui al  comma  1,  il  processo  verbale  viene  redatto  su supporto cartaceo, sottoscritto nei  modi  ordinari  e  acquisito  al
fascicolo informatico secondo le modalita’ di cui all’articolo 12. 
 

Art. 16
Redazione e deposito dei provvedimenti 
 
1. Ai fini della formazione delle sentenze,  dei  decreti  e  delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con  firma elettronica  qualificata  o  firma  digitale  dei  soggetti  di  cui all’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre  1992, n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti  del  collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.
 
2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di  cui  al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito  della
sentenza  ai  sensi  dell’articolo  37  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546. 
 

Note all’art. 16:
– Il testo dell’art. 36, comma 3, del citato d.lgs.  n. 546/92 e’ il seguente:
 «Art. 36 (Contenuto della sentenza). – 1. – 2.  3. La sentenza deve inoltre  contenere  la  data  della deliberazione  ed  e’   sottoscritta   dal   presidente   e dall’estensore.».
– Il testo dell’art. 37 del citato d.lgs. n. 546/92  e’ il seguente:
«Art.   37   (Pubblicazione   e   comunicazione   della sentenza). – 1. La sentenza e’  resa  pubblica,  nel  testo integrale originale,  mediante  deposito  nella  segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare  l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la  propria  firma  e  la data.
2. Il dispositivo della  sentenza  e’  comunicato  alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui  al precedente comma.». 

 
Art. 17
Formula esecutiva 
 
1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario  provvede,  previo  pagamento  delle spese, al  rilascio  della  stessa  sottoscritta  con  propria  firma elettronica  qualificata  o  firma  digitale  secondo  le   modalita’ tecniche operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3. 
 
Art. 18
Trasmissione dei fascicoli 
 
1.  La  trasmissione  da   parte   della   Commissione   tributaria provinciale del fascicolo  informatico  alla  competente  Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con  le modalita’ tecniche operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la  data  certa  nonche’  l’integrita’, l’autenticita’ e la riservatezza.
 
2. La trasmissione del fascicolo  informatico  da  e  verso  organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al  comma  1  avviene,  in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita’ stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell’economia  e delle finanze di concerto con il Ministro  della  giustizia,  sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne  la  data certa nonche’ l’integrita’, l’autenticita’ e la riservatezza. 
 
Art. 19
Pagamento del contributo unificato  e delle altre spese di giustizia 
 
1. Il pagamento del contributo unificato e degli  altri  diritti  e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalita’  e  gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
 
2. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma  1,  il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e  spese  e’ effettuato secondo le  modalita’  tecniche  operative  stabilite  dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3.
 
3. La parte che  abbia  utilizzato  in  primo  grado  le  modalita’ telematiche di pagamento di cui ai  commi  precedenti  e’  tenuta  ad utilizzare le medesime modalita’  per  l’intero  grado  del  giudizio nonche’ per l’appello, salvo sostituzione del difensore. 
 

Note all’art. 19:
 – Il testo degli articoli  191  e  196  del  D.P.R.  n. 115/2002 e’ il seguente:
«Art.   191   (Determinazione   delle   modalita’  di pagamento). – 1. Le modalita’ di pagamento  del  contributo unificato e le modalita’ per l’estensione dei  collegamenti  telematici alle rivendite di generi di monopolio  collocate all’interno dei  palazzi  di  giustizia  sono  disciplinate  dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla  cui  modifica  si  provvede con decreto del Presidente  della  Repubblica,  ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di  concerto  con il Ministro dell’economia e delle finanze.».
«Art.   196   (Determinazione   delle   modalita’   di pagamento).  –  1.  Con  decreto   del   Presidente   della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, sono disciplinate le modalita’ di pagamento, anche con riferimento all’estensione dei  collegamenti  telematici,  del  diritto  di   copia,   del   diritto   di certificato, nonche’ delle spese  per  le  notificazioni  a richiesta d’ufficio nel processo civile.». 

 
Art. 20
Disposizioni finali 
 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del primo  decreto  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  e depositati  presso  le  Commissioni  tributarie  individuate  con  il medesimo decreto.
 
2. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente
regolamento. Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara’ inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
   
Roma, 23 dicembre 2013 
il Ministro: Saccomanni
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia  e  delle
finanze, registrazione economia e finanze n. 359