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Deposito e pubblicazione delle sentenze del Giudice di Pace di Roma

altCome è noto la situazione degli Uffici dei giudici di pace sono in grave difficoltà per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze arretrate. Per questo motivo il COA di Roma il Presidente Vaglio, il segretario Di Tosto e il Tesoriere Galletti Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti hanno incontrato il presidente del Tribunale Dott. Bresciano, il Presidente della XII Sezione del Tribunale Dott.ssa Mangano e il Dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace Dott.ssa Laguardia, per trovare congiuntamente una soluzione delle gravi problematiche relative alla pubblicazione delle sentenze arretrate del Giudice di Pace. A seguito dell’incontro avvenuto il 4 dicembre u.s., la Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace ha predisposto una circolare che stabilisce quanto segue:
a) per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 varrà come data di pubblicazione quella di inserimento nel sistema SIGP;
b) per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 ai sensi  dell’art. 281 sexies c.p.c. o in materia di O.S.A., il cui dispositivo e motivazione siano lette in udienza, le stesse dovranno intendersi immediatamente pubblicate, con l’obbligo però per il cancelliere di inserirle nel sistema SIGP entro la mattinata successiva;
c) per le sentenze in arretrato ancora in fase di pubblicazione la effettiva data di pubblicazione sarà da considerarsi quella di inserimento nel sistema SIGP, anche a seguito dell’apposizione di un ulteriore timbro di depositato da parte del Cancelliere.
Restano escluse da tale provvedimento le sentenze ancora non inserite nel sistema SIGP ma pronunciate in udienza in materia di O.S.A. o ai sensi dell’art. 281 sexies per le quali la data di pubblicazione continuerà a coincidere con quella dell’udienza benché l’inserimento nel sistema SIGP sia avvenuto con due anni di ritardo. In tale ipotesi l’unica possibilità per la rimessione in termini per l’appello sarà quella di proporre querela di falso laddove si possa provare la mancata effettiva lettura della sentenza durante l’udienza.

 

Tribunale di Roma: notifiche telematiche con sistema TIAP

altIn una nota della Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma del 3 dicembre 2014, accompagnatoria del provvedimento con il quale, visto l’art. 48 Codice dell’Amministrazione digitale, l’art. 16 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 e modificato dall’art. 1 comma 19 della L. 228/2012, l’art. 16 del D.M. 44/2011, è stato disposto che a partire dal 15 dicembre p.v. le notificazioni e le comunicazioni ai difensori, all’imputato nei soli casi in cui la notificazione o comunicazione possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore e le notificazioni e comunicazioni alle altri parti private che abbiano comunicato un indirizzo PEC, vengano eseguite dalle cancellerie mediante la Posta Elettronica Certificata. Per l’esecuzione delle notifiche dovrà esser utilizzato il sistema informatico PEC/TIAP, con la relativa conservazione della ricevuta e dei documenti trasmessi nel fascicolo digitale e con la stampa e allegazione della ricevuta all’interno del fascicolo cartaceo. Solo qualora non risulti possibile per motivi tecnici o per altro motivo l’uso della PEC si autorizzano le cancellerie a procedere secondo le modalità di notifica previste dagli artt. 148 ss. c.p.p..

Regolamento per l’elezione dei membri dei Consigli degli Ordini forensi

altSulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 24/11/2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 170 del 10/11/14 contenente il Regolamento sulle modalita’ di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi così come previsto dalla Legge professionale Forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247). Il Regolamento è  entrato in vigore dal  25 Novembre 2014. Ecco il testo del decreto: 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 2014, n. 170
Regolamento sulle modalita’ di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Capo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 7 agosto 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014;

Adotta

il seguente regolamento;

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ per l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per;

a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «ordine», l’ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell’articolo 25 della legge;

c) «consiglio», l’organo dell’ordine previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e’ disciplinata dall’articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;

d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera c).

Capo II
Modalita’ di svolgimento delle elezioni

Art. 3
Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi

1. Il presidente, quando convoca l’assemblea per l’elezione del consiglio;
a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell’articolo 28 della legge;
b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all’unita’;
c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non piu’ di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedi’ ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell’arco di ciascuna giornata. Al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell’albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31 dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n.
155 e a norma dell’articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del Consiglio dell’ordine accorpante, per il rinnovo dell’anno 2015, sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell’albo dell’ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nell’albo dell’ordine accorpante, salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di tale data.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne da’ comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicita’ notizia.

Art. 4
Convocazione elettorale

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l’inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L’avviso della convocazione delle elezioni contiene l’invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. L’avviso di convocazione indica altresi’ il luogo, i giorni e l’orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.
4. L’avviso di convocazione e’ spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonche’ qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione. E’ affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell’ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
5. Della convocazione delle elezioni e’ dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell’ordine.
6. Quando il numero degli iscritti all’ordine e’ superiore a cinquecento, la comunicazione dell’avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 puo’ essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell’avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l’ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l’affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l’ordine, nonche’ la pubblicazione mediante il sito internet dell’ordine.

Art. 5
Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale e’ svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E’ comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non e’ svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

Art. 6
Candidature

1.Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all’interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.
2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilta’, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell’ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La presentazione di una lista puo’ essere effettuata da un avvocato a cio’ delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

Art. 7
Formazione delle liste

1. Le liste possono recare l’indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all’unita’ inferiore.
2. Quando nella lista non vi e’ la rappresentanza di entrambi i generi, l’indicazione dei nominativi della lista non puo’ superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando nella lista vi e’ la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista e’ inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell’ambito del medesimo genere, il limite massimo dei due terzi.
3. Ad ogni lista e’ attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.
4. L’eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l’inammissibilita’ della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.
5. E’ consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in piu’ liste.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, la candidatura all’interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista e’ inserito anche nell’elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

Art. 8
Commissione elettorale

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario sei o piu’ iscritti con un’anzianita’ di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente del consiglio e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.
2. Quando il consiglio dell’ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla meta’. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonche’ alle ulteriori attivita’ connesse sino alla proclamazione degli eletti. E’ coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell’articolo 11, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale puo’ operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.
7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Art. 9
Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere e l’eventuale raggruppamento in liste, e’ preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l’espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto e’ espresso attraverso l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l’indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista e’ computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonche’ quelle recanti l’indicazione di piu’ liste.
5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.
6. Nei casi diversi dal comma 5, l’elettore puo’ esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullita’ della scheda.

Art. 10
Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono all’interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui e’ costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All’interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in piu’ copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori;
a) l’elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
b) l’elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l’indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale e’ consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l’accesso al seggio elettorale e’ consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all’espressione di voto.

Art. 11
Operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell’articolo 8, nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non piu’ di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all’ultima ora fissata dell’ultimo giorno stabilito.
Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione;
a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un’urna debitamente sigillata, nonche’ una o piu’ cabine elettorali;
b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e da’ inizio alle operazioni di voto;
c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell’ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validita’ delle operazioni elettorali e’ necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l’integrita’ del materiale elettorale. Di tali operazioni e’ data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l’accaduto all’autorita’ giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
10. Scaduto l’orario dell’ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 12
Votazione con sistema elettronico

1. Con delibera del consiglio puo’ essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovra’ avere almeno le seguenti caratteristiche;
a) prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;
b) assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza e’ rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all’inizio delle operazioni, dalla societa’ informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l’identita’ del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l’inserimento del codice fiscale; la registrazione dell’avente diritto al voto; che il votante non abbia gia’ votato; l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;
e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una ”scheda di voto” che dal votante e’ inserita, previa personale verifica sulla conformita’ alla scelta effettuata, nella apposita urna;
f) prevedere il “blocco” al termine del voto di ogni iscritto della postazione, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;
g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di “sospensione”, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la “riattivazione” delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b);
h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L’apertura delle urne e l’esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessita’ di ulteriori controlli.
4. L’accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell’urna la ricevuta del suo voto.

Art. 13
Scrutinio delle schede

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri;
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano piu’ candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza e’ nulla e non conteggiata;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e’ attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara’ attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);
2. Sono nulle le schede che;
a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1;
b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall’espressione di voto;
d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
e) consentono comunque di riconoscere l’elettore.

Art. 14
Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio e’ redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell’ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorita’ competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parita’ di voti risulta eletto il candidato piu’ anziano per iscrizione all’albo e tra coloro che abbiano uguale anzianita’ di iscrizione il maggiore di eta’.
7. Quando nell’ambito della graduatoria cosi’ formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all’articolo 28 della legge.
Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere piu’ rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell’ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l’elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.
8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 15
Sostituzione degli eletti

1. Quando con il subentro operato a norma dell’articolo 28, comma 6, della legge non e’ possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l’equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalita’ previste dal presente regolamento.

 

Capo III
Disposizioni finali

Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addi’ 10 novembre 2014
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, Reg.ne – Prev. n. 3006

Indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

altPubblicato, come ogni anni, in Gazzetta Ufficiale (n.269 del 19/11/2014) l’aggiornamento delle indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. Di seguito il testo del provvedimento.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 novembre 2014

Variazione della misura dell’indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennita’ di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2011 – 30 giugno 2014, e’ pari a + 4,4;

 

Visto il decreto interdirigenziale del 16 ottobre 2013, relativo all’ultima variazione dell’indennita’ di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta;

Art. 1

1. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente misura;
a) fino a 6 chilometri € 2,15;
b) fino a 12 chilometri € 3,92;
c) fino a 18 chilometri € 5,42;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,15.
2. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza e’ cosi’ corrisposta;
a) fino a 10 chilometri € 0,56;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,44;
c) oltre i 20 chilometri € 2,15.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2014
Il capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
Barbuto

Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze
Franco

  

Istruzioni per la compilazione delle fatture elettroniche

altDi seguito pubblichiamo l’analisi effettuata dal COA di Roma, grazie al lavoro svolto dal Gruppo informatico di  presidenza, in merito alla c.d. “fatturazione elettronica” :
Preliminarmente occorre precisare che la fatturazione elettronica è il nuovo sistema di fatturazione e parcellazione adottato dalla P.A. con la Finanziaria del 2007, connessa alla c.d. Legge Brunetta sulla progressiva eliminazione del cartaceo, in favore del documento elettronico.
Lo scambio tra fornitore di bene o servizio e la P.A. è gestito dal sistema di interscambio (S.d.i.) che serve da intermediario. Ad ogni Amministrazione corrisponde un codice identificativo al quale vanno intestate le relative fatture e parcelle emesse. In base al codice, infatti, lo S.d.i. trasmette il documento informatico all’Amministrazione corrispondente.
Vista tale automaticità, la fattura deve essere realizzata in un determinato standard che la rende leggibile in automatico al programma di smistamento. Tale esigenza è stata soddisfatta con l’utilizzo di un modello formato .xml, cioè un’estensione di file utilizzata per inserimento e conservazione dati (database). Va evidenziato che il formato .xml è un formato disponibile nei pacchetti Office, nonché realizzabile attraverso l’apposito applicativo on line sul sito che la P.A. ha creato per lo S.d.i. di fatturazione elettronica (www.fatturapa.gov.it).
 
Come si realizza una fattura elettronica:
 
Dopo essere entrati nel sito www.fatturapa.gov.it
– cliccate sul link come fare, che porta alla pagina web www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c.htm, nella quale troverete molti dati utili ed interessanti.
– Per comprendere come si fa la fatturazione, cliccate sul link simulazione, che si trova sulla sinistra dello schermo (www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm);
– apparirà – subito sotto – un link compilare la fatturaPA (www.sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/sicurezza/AccediAlServizioAction.do?pagina=compila_fattura)
– Si entrerà così in una schermata nella quale vengono richieste le credenziali per accedere al servizio. Si può avere accesso:
1) con le credenziali di fisco on-line (quelle che si utilizzano per verificare la propria posizione fiscale sul sito Agenzia delle Entrate, normalmente nome utente, il codice fiscale, e la password da voi prescelta o comunicata dalla P.A.):
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
2) con la firma digitale accreditata come ‘carta nazionale dei servizi’ (C.N.S.). In tal senso va chiarito che la carta LEXTEL non è una C.N.S. pur valendo come firma digitale, perciò non è compatibile con il sistema di fatturazione elettronica.
La C.N.S., invece, è la carta di identità informatica del cittadino e in altri paesi è utilizzabile, essendo ormai integrata con la carta di identità per ogni attività, tanto quelle commerciali che quelle in cui si spende la propria identità (anche, ad es., per le operazioni di voto). In Italia il progetto di carta di identità elettronica è attivato solo per i Magistrati che hanno quindi integrato il Documento di identità valido nonché la firma digitale sullo stesso documento. In Italia sono C.N.S. le carte accreditate sul sito www.progettocns.it.
Essere in possesso di una carta C.N.S. consente l’accesso senza limitazioni a tutti i servizi della P.A. digitale senza richieste di ulteriori accrediti (come ad esempio accade anche per il PCT). In Italia è possibile ottenerla presso la Camera di Commercio in maniera facile e pressoché immediata ad un costo contenuto (70€ ca.) per posta ordinandola direttamente nella pagina web sopra indicata oppure acquistandola direttamente presso le Camere di Commercio:
https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/
– Una volta entrati nell’area compilare la fatturaPA, troverete una schermata complessa in programma flash player (chi ne è privo, deve scaricarlo), i cui campi andranno completati con le informazioni richieste (i campi evidenziati in giallo sono obbligatori).
– Creato il file .xml, lo stesso va sottoscritto con firma digitale, cioè utilizzando l’apposita applicazione presente in ogni software che consente tale firma (presente anche nella chiavetta Lextel) e che viene rilasciato al momento dell’acquisto della firma digitale. In caso di C.N.S. il software sarà già installato sulla pennetta o sulla smart card che rilascia la Camera di Commercio.
– Il file così firmato avrà come estensione .xml.p7m, che certifica l’avvenuta firma elettronica. Tale file va inoltrato allo S.d.i. O attraverso la propria PEC alla PEC dello S.d.i. (sdi01@pec.fatturapa.it) o attraverso il sito internet di www.fatturapa.gov.it. Sempre via PEC arriverà la risposta confermativa della P.A. Comunque sul sito www.fatturapa.gov.it è possibile monitorare la fattura all’indirizzo che segue:http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/sicurezza/AccediAlServizioAction.do?pagina=monitoraggio&pagCorr=Monitoraggio.
Tutta la procedura è spiegata passo passo nelle istruzioni per la compilazione della fattura elettronica predisposte dal Collega Andrea Iolis nell’allegato file (all. n. 1).
Un discorso a parte va fatto per il Tribunale di Roma, ufficio modello 12, che si occupa dei pagamenti relativi al c.d. “gratuito patrocinio”, il quale ha predisposto un modulo in .xml (all. n. 2) nel quale vengono indicati gli elementi essenziali per l’inoltro delle fatture relative e, in particolare, il codice I.P.A. del Tribunale che consente al sistema S.d.i. di riconoscere la fattura e di inviarla alla competente P.A..
Il testo da compilare in formato .xml modificato con i propri dati aprendolo con il programma “blocco note” disponibile su tutti i PC o con un altro programma di scrittura, facendo attenzione a non modificare mai l’estensione del file che dovrà sempre essere .xml, come da istruzioni predisposte anche in questo caso dall’Avv. Iolis (all. n. 3).
Per quanto riguarda il problema della conservazione delle fatture elettroniche si dovrà pronunciare l’Amministrazione Finanziaria, cioè l’Agenzia delle Entrate, che è stata già più volte sollecitata a fornire delle linee guida. Del resto sul sito www.fatturapa.gov.it è possibile procedere ad una stampa su carta della fattura che, per il momento, risolve egregiamente il problema della conservazione.
Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Minghelli comunicano, peraltro, che ci si sta attivando al fine di fornire al più presto a tutti gli iscritti un programma gratuito da utilizzare in modo più semplice per la compilazione delle fatture elettroniche.
Il Consiglio ringrazia l’Avv. Andrea Iolis per il proficuo lavoro svolto e dispone che la presente comunicazione con i relativi allegati sia trasmessa a tutti gli Iscritti a mezzo email.
 

COA di Roma: protocollo d’intesa con la sezione esecuzioni mobiliari per iscrizione a ruolo

altIl COA di Roma e la Sezione delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma, hanno predisposto un protocollo d’intesa, che permette l’iscrizione a ruolo e la fissazione dell’udienza di vendita o di assegnazione con il deposito telematico della copia esecutiva telematica autenticata dall’Avvocato, con riserva di produrre l’originale in udienza. Di seguito il testo del protocollo: 
 
“Protocollo d’intesa ed istruzioni pratiche per il perfezionamento dell’iscrizione a ruolo ed il deposito di atti nelle procedure esecutive mobiliari
 
Il Presidente della Sezione Quarta Esecuzioni Mobiliari del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Mario Bertuzzi, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma Avv. Mauro Vaglio ed il Dirigente della Cancelleria della sezione D.ssa Flavia Urbani, in relazione alle problematiche sorte con l’entrata in vigore della obbligatorietà dei depositi telematici degli atti di parti nelle procedure esecutive, in pieno spirito di collaborazione ed al fine di agevolare l’attività di tutti i soggetti coinvolti, concordano sull’applicazione delle seguenti modalità per il compimento delle operazioni connesse ai depositi telematici presso la sezione.
 
Le presenti modalità operative, in vigore dal 15/11/2014 saranno suscettibili di modifiche e perfezionamenti all’esito della loro pratica attuazione ed a seguito di riscontro della loro effettiva operatività pratica.
 
ISCRIZIONE A RUOLO TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI (PIGNORAMENTI ORDINARI E PRESSO TERZI)
 
AVVERTENZA GENERALE: In senso tecnico il perfezionamento dell’iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva (mobiliare od immobiliare) non costituisce un’iscrizione a ruolo effettiva in quanto all’atto del deposito del pignoramento da parte dell’Ufficiale Giudiziario si procede all’attribuzione del N.R.G. alla procedura.
 
Per tale ragione i redattori atti (Software) per il Processo Telematico difettano dello schema di atto richiesto dalla sezione esecuzioni e qualora lo presentino esso non è completo.
 
Queste brevi note illustrano la procedura da seguire per l’adempimento di cui sopra fino a quando non entrerà in vigore (31 marzo 2015) la nuova normativa del c.p.c. che prevede il deposito dell’atto di pignoramento e la relativa iscrizione a ruolo come adempimenti dell’avvocato e non più dell’ufficiale giudiziario.
 
COME PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE TELEMATICA DI UN PIGNORAMENTO MOBILIARE O PRESSO TERZI
 
Una volta ottenuto ANNO e NUMERO DI RUOLO (consultando il Polisweb Siecic —–> Fascicoli personali, direttamente da studio SENZA ACCEDERE IN CANCELLERIA) dell’esecuzione l’avvocato dovrà redigere un atto denominato:
 
(1) – “Nota di iscrizione a ruolo di pignoramento mobiliare (o presso terzi)”
 
all’interno del quale andranno inseriti:
 
– Dati anagrafici completi delle parti,
 
– Generalità complete comprensive di codice fiscale di tutti gli avvocati difensori del creditore procedente (o comunque della parte per la quale si procede all’iscrizione a ruolo, si ricorda che potrà accedere alle informazioni ed ai documenti contenuti nel fascicolo informatico soltanto il difensore munito di delega, in nessun caso la visibilità degli atti e la possibilità di deposito potrà essere estesa al semplice domiciliatario).
 
Nell’atto andrà inoltre evidenziato il motivo dell’eventuale esenzione dal pagamento del contributo unificato.
 
Detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf attraverso un’operazione di salvataggio di file (si ricorda che non è ammessa la scansione di immagine).
 
Affinchè il cancelliere possa avere riscontro delle cause di esenzione dal pagamento del contributo unificato per i pignoramenti presso terzi andrà, inoltre, acquisita tramite scanner ed inserita nella busta come allegato generico anche una copia informale dell’atto di pignoramento, detta copia dovrà essere firmata digitalmente dall’avvocato in fase di predisposizione della busta.
 
(2) – Successivamente si dovrà compilare (tramite il proprio Redattore Atti per il Processo Civile Telematico) una busta telematica scegliendo come categoria di atto sul redattore
 
ATTO DI PARTE SIECIC ESECUZIONI (ATTO SUCCESSIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI) o definizioni similari
 
come tipologia di atto dovrà scegliere
 
DEPOSITO (DI ATTO) GENERICO
 
e come singolo atto
 
ATTO NON CODIFICATO
 
l’atto di cui sopra andrà inserito nella busta telematica come ATTO PRINCIPALE.
 
(3) – Su un foglio separato l’avvocato dopo aver indicato ANNO e N.R.G. e le proprie generalità complete apporrà le marche Lottomatica di pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria.
 
Detto foglio verrà acquisito tramite scansione ed inserito nella busta telematica.
 
Come disposto dalla Circolare ministeriale n.144442.U del 28.10.2014 -pervenuta in data 03.11.2014- le marche andranno successivamente annullate da parte della cancelleria.
 
“Qualora la parte intenda evitare qualsiasi accesso all’ufficio giudiziario, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento,potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge. Si segnala a tal proposito un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U.”
 
In caso di PAGAMENTO TELEMATICO sarà sufficiente inserire nella relativa busta i file .p7m e .pdf della ricevuta medesima.
 
In caso di pagamento mediante MODELLO F23 o BOLLETTINO POSTALE andrà inserita nella busta la scansione dello stesso.
 
COME DEPOSITARE LE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA IN UN PIGNORAMENTO MOBILIARE O PRESSO TERZI
 
Nei software di redazione atti per il processo telematico le ISTANZE DI ASSEGNAZIONE e le ISTANZE DI VENDITA sono atti successivi al perfezionamento dell’iscrizione a ruolo e non possono essere inviati nella medesima busta telematica con la quale si invia la suddetta per ragioni tecniche di acquisizione degli atti da parte della cancelleria.
 
Pertanto, in caso di invio di una delle suddette ISTANZE, le medesime andranno selezionate nel redattore atti quali
 
ATTO DI PARTE SIECIC ESECUZIONI (ATTO SUCCESSIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI)
 
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE
 
oppure
 
ISTANZA DI VENDITA.
 
Dopo aver operato la selezione l’avvocato inserirà nella busta l’istanza che intende depositare, detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf attraverso un’operazione di salvataggio di file (si ricorda che non è ammessa la scansione di immagine).
 
COME DEPOSITARE IL TITOLO ESECUTIVO IN MODALITA’ TELEMATICA
 
Ai fini della fissazione della data dell’udienza per l’assegnazione o la vendita il deposito del titolo esecutivo può essere effettuato anche in modalità telematica secondo le seguenti modalità:
 
(1) L’avvocato acquisisce tramite scanner il titolo esecutivo creando un file .pdf che costituisce la copia informatica per immagine del titolo.
 
(2) Redige altresì un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale contenente la seguente dichiarazione:
 
“Si attesta la conformità all’originale in mio possesso del titolo esecutivo (DESCRIZIONE DEL TITOLO)”
 
Si dichiara inoltre che il suesteso titolo non è stato utilizzato in altra procedura esecutiva ovvero che lo stesso è stato utilizzato nella procedura esecutiva n……… dinanzi al Tribunale di ………. attualmente pendente ovvero conclusasi senza assegnazione ovvero con assegnazione parziale.”.
 
Entrambe i file (titolo e dichiarazione) andranno inseriti come allegati semplici nella busta con la quale si deposita la richiesta di iscrizione a ruolo o l’istanza di assegnazione o di vendita.
 
AVVERTENZA IMPORTANTE: Resta ferma l’assoluta necessità, sulla base dell’attuale disciplina normativa, ai sensi dell’art. 488, comma 2, c.p.c., del DEPOSITO DEL TITOLO ESECUTIVO IN ORIGINALE AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA FIN DALLA PRIMA UDIENZA
 
DETTO DEPOSITO DOVRA’ AVVENIRE PREFERIBIL-MENTE IN UDIENZA.
 
NEL CASO DI PIGNORAMENTO MOBILIARE CHE NON SUPERI I 20.000 €, IL DEPOSITO DEL TITOLO ESECUTIVO ORIGINALE DOVRA’ AVVENIRE NON OLTRE 30GG DALL’ACCETTAZIONE DELLA NOTA D’ISCRIZIONE A RUOLO, AL FINE DI CONSENTIRE AL G.E. L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONEO DI VENDITA CON DECRETO.
 
 
COME DEPOSITARE LE ISTANZE DI RINUNCIA O DI RITIRO TITOLI ANTECEDENTI IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
 
Anche per questo tipo di richieste occorre provvedere al deposito telematico, operando la seguente selezione:
 
ATTO DI PARTE SIECIC ESECUZIONI (ATTO SUCCESSIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI) o definizioni similari
 
come tipologia di atto dovrà scegliere
 
DEPOSITO (DI ATTO) GENERICO
 
e come singolo atto
 
ISTANZA DI RINUNCIA nel caso di rinuncia
 
o
 
ATTO NON CODIFICATO in caso di semplice richiesta di ritiro titoli.
 
Dopo aver operato la selezione l’avvocato inserirà nella busta l’istanza che intende depositare, detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf attraverso un’operazione di salvataggio di file (si ricorda che non è ammessa la scansione di immagine).
 
L’atto di cui sopra andrà inserito nella busta telematica come ATTO PRINCIPALE.
 
Nel caso in esame l’avvocato è tenuto a corrispondere l’imposta di bollo pari ad € 16,00 (sedici/00)
 
Pertanto su un foglio separato l’avvocato dopo aver indicato ANNO e N.R.G. e le proprie generalità complete apporrà le marche lottomatica di pagamento del bollo di cui sopra che verranno annullate apponendovi DATA e FIRMA.
 
Detto foglio verrà acquisito tramite scansione ed inserito nella busta telematica.
 
In caso di PAGAMENTO TELEMATICO sarà sufficiente inserire nella relativa busta i file .p7m e .pdf della ricevuta medesima.
 
In caso di pagamento mediante MODELLO F23 o BOLLETTINO POSTALE andrà inserita nella busta la scansione dello stesso”.
 
Il Consiglio autorizza la sottoscrizione del Protocollo e dispone l’invio agli Iscritti di una comunicazione informativa a mezzo email delle nuove modalità di deposito telematico degli atti presso la Sezione Esecuzioni Mobiliari, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.
 
 
 

Agenzia delle Entrate: via libera all’esenzione da bollo e registro per le piccole cause

altNessun pagamento dell’imposta di registro e di bollo sulle sentenze relative alle cause di valore più modesto. È quanto chiarisce la risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, estende l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace. Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio. L’esenzione dall’imposta di registro non è più ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario. (fonte: www.agenziaentrate.gov.it). 

Elenco uffici del giudice di pace mantenuti ex art. 3 d.lgs. 15672012

altIl 6 novembre 2014,  è stato convertito il decreto legge del 13 settembre 2014 n.132,  che, in attuazione del d.m 7 marzo 2014, definisce la procedura relativa al mantenimento degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 d.lgs. 156/2012. Di seguito pubblichiamo l’elenco degli uffici mantenuti e soppressi: 

Il Ministero della Giustizia 

Visto l’articolo 7, che fissa all’esito della decorrenza dei termini individuati dagli articoli 5 e 6, la necessità di procedere alla ricognizione dell’assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace;
Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, approvato definitivamente, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 novembre 2014 e allo stato in corso di promulgazione;
Visto, in particolare, l’articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;
Valutato, peraltro, che l’efficacia delle modifiche alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma determinate dalla istituzione dei nuovi presidi giudiziari in Barra e Ostia risulta fissata alla data di inizio del funzionamento di tali strutture, che dovrà essere individuata all’esito della verifica delle conseguenti esigenze logistiche ed organizzative;
Considerato, pertanto, di dover procedere alla individuazione degli uffici del giudice di pace soppressi da mantenere ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale attuativo del 7 marzo 2014, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, con riferimento alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma, nel cui ambito vengono istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia;
Ritenuto che, a seguito dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonché per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all’articolo 6, si rende necessario rideterminare l’elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli Enti richiedenti;
Considerato che, in tale ambito, occorre tener conto dell’indagine condotta in ordine allo stato di attuazione dell’attività di formazione del personale messo a disposizione dagli Enti locali;
Rilevato, infatti, che il monitoraggio della fase formativa ha evidenziato specifiche criticità connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all’attività giurisdizionale, con particolare riferimento alla mancanza di unità con inquadramento idoneo a consentire di svolgere le funzioni proprie del cancelliere;
Valutato, in particolare, che l’attribuzione all’ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell’unica unità assegnata;
Ritenuto che analoghe considerazioni possono essere condotte con riferimento agli uffici per i quali l’articolazione della dotazione assegnata, al di là della relativa consistenza numerica, risulta inadeguata a garantire le condizioni di funzionalità e operatività proprie delle strutture giudiziarie;
Ritenuto, peraltro, che l’esame delle richieste formulate dagli Enti locali per i quali è stato disposto il mantenimento del rispettivo ufficio del giudice di pace ha evidenziato l’opportunità di procedere ad ulteriori accorpamenti dei territori afferenti ad uffici limitrofi soppressi, entro i limiti di compatibilità con l’ordinamento generale ed in conformità dei limiti fissati dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, individuati nelle premesse del decreto ministeriale 7 marzo 2014, cui si opera integrale rinvio;
Considerato, infatti, che le aggregazioni richieste nel rispetto del criterio dell’integrità territoriale degli uffici consentono di realizzare, per le sedi accorpanti interessate, il conseguimento di un assetto dimensionale maggiormente coerente con i parametri specificamente individuati, per la giustizia di prossimità, in occasione dell’esercizio della delega di cui alla citata legge 148/2011;
Valutato, inoltre, che esigenze di armonizzazione con l’assetto territoriale preesistente alla riforma della geografia giudiziaria, che ha determinato l’aggregazione del territorio compreso nella giurisdizione della ex sezione distaccata di Mercato San Severino al circondario di Nocera Inferiore, rendono necessario includere nella circoscrizione dell’ufficio del giudice di pace di Mercato San Severino il Comune di Baronissi;
Ritenuto che, per gli uffici del giudice di pace specificamente individuati nell’allegato 5 al presente decreto, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 del medesimo provvedimento, può essere fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l’allegato 1 al decreto ministeriale 7 marzo 2014.

Articolo 2

  1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto.
  2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell’allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

Articolo 3

  1. La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 4 del presente decreto.
  2. Sino alla data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, da determinarsi con successivo provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai sensi della tabella A di cui al comma 1, resta ferma la competenza degli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Napoli e di Roma.

Articolo 4

  1. Gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella A di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del medesimo provvedimento, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all’allegato 3 del presente decreto.

Articolo 5

Il presente decreto entra in vigore il vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

IL MINISTRO
Andrea Orlando

 

ALLEGATO 1

Uffici mantenuti

Distretto Circondario Giudici di pace
ANCONA ANCONA FABRIANO
ANCONA ANCONA JESI
ANCONA ANCONA SENIGALLIA
ANCONA PESARO FANO
ANCONA URBINO MACERATA FELTRIA
BARI BARI ALTAMURA
BARI BARI GRAVINA DI PUGLIA
BARI BARI MONOPOLI
BARI BARI NOCI
BARI BARI PUTIGNANO
BARI FOGGIA CERIGNOLA
BARI FOGGIA MANFREDONIA
BARI FOGGIA SAN SEVERO
BARI FOGGIA TRINITAPOLI
BARI TRANI ANDRIA
BARI TRANI BARLETTA
BARI TRANI BISCEGLIE
BARI TRANI CANOSA DI PUGLIA
BOLOGNA BOLOGNA PORRETTA TERME
BOLOGNA PARMA LANGHIRANO
BOLOGNA RAVENNA FAENZA
BOLOGNA RAVENNA LUGO
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN BRESSANONE/BRIXEN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN BRUNICO/BRUNECK
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN EGNA/NEUMARKT
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN MERANO/MERAN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN SILANDRO/SCHLANDERS
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN VIPITENO/STERZING
BRESCIA BERGAMO TREVIGLIO
BRESCIA BRESCIA CHIARI
BRESCIA BRESCIA ROVATO
CAGLIARI CAGLIARI ISILI
CAGLIARI CAGLIARI SANLURI
CALTANISSETTA CALTANISSETTA MUSSOMELI
CALTANISSETTA ENNA AGIRA
CALTANISSETTA ENNA CENTURIPE
CALTANISSETTA ENNA LEONFORTE
CALTANISSETTA ENNA PIAZZA ARMERINA
CALTANISSETTA ENNA REGALBUTO
CALTANISSETTA ENNA TROINA
CALTANISSETTA GELA NISCEMI
CAMPOBASSO ISERNIA AGNONE
CAMPOBASSO ISERNIA CASTEL SAN VINCENZO
CAMPOBASSO ISERNIA FORLI’ DEL SANNIO
CAMPOBASSO LARINO TERMOLI
CATANIA CALTAGIRONE MILITELLO IN VAL DI CATANIA
CATANIA CALTAGIRONE RAMACCA
CATANIA CATANIA ACIREALE
CATANIA CATANIA ADRANO
CATANIA CATANIA BELPASSO
CATANIA CATANIA BIANCAVILLA
CATANIA CATANIA BRONTE
CATANIA CATANIA GIARRE
CATANIA CATANIA MASCALUCIA
CATANIA CATANIA PATERNO’
CATANIA CATANIA RANDAZZO
CATANIA RAGUSA VITTORIA
CATANIA SIRACUSA AVOLA
CATANIA SIRACUSA LENTINI
CATANIA SIRACUSA NOTO
CATANIA SIRACUSA PALAZZOLO ACREIDE
CATANZARO CASTROVILLARI CAMPANA
CATANZARO CASTROVILLARI CARIATI
CATANZARO CASTROVILLARI SAN SOSTI
CATANZARO CASTROVILLARI SPEZZANO ALBANESE
CATANZARO CASTROVILLARI TREBISACCE
CATANZARO COSENZA ACRI
CATANZARO COSENZA MONTALTO UFFUGO
CATANZARO COSENZA ROGLIANO
CATANZARO COSENZA SAN MARCO ARGENTANO
CATANZARO COSENZA SPEZZANO DELLA SILA
CATANZARO CROTONE CIRO’
CATANZARO CROTONE PETILIA POLICASTRO
CATANZARO PAOLA SCALEA
FIRENZE GROSSETTO ARCIDOSSO
FIRENZE LIVORNO CECINA
FIRENZE LIVORNO PIOMBINO
FIRENZE PISA SAN MINIATO
FIRENZE PISA VOLTERRA
FIRENZE SIENA ABBADIA SAN SALVATORE
GENOVA MASSA CARRARA
GENOVA MASSA PONTREMOLI
GENOVA SAVONA ALBENGA
L’AQUILA CHIETI CASALBORDINO
L’AQUILA CHIETI GISSI
L’AQUILA L’AQUILA PESCINA
L’AQUILA PESCARA PENNE
L’AQUILA TERAMO ATRI
LECCE LECCE ALESSANO
LECCE LECCE CASARANO
LECCE LECCE GALLIPOLI
LECCE LECCE MAGLIE
LECCE LECCE NARDO’
LECCE LECCE TRICASE
LECCE LECCE UGENTO
MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO NOVARA DI SICILIA
MESSINA MESSINA FRANCAVILLA DI SICILIA
MESSINA PATTI NASO
MESSINA PATTI SANT’ANGELO DI BROLO
MESSINA PATTI TORTORICI
MILANO VARESE LUINO
NAPOLI AVELLINO CALABRITTO
NAPOLI AVELLINO CERVINARA
NAPOLI AVELLINO FRIGENTO
NAPOLI AVELLINO LACEDONIA
NAPOLI AVELLINO MONTORO
NAPOLI BENEVENTO AIROLA
NAPOLI BENEVENTO GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI BENEVENTO MIRABELLA ECLANO
NAPOLI BENEVENTO MONTESARCHIO
NAPOLI BENEVENTO SAN GIORGIO LA MOLARA
NAPOLI BENEVENTO SANT’AGATA DE’ GOTI
NAPOLI NAPOLI PORTICI
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA AFRAGOLA
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA CASORIA
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA MARANO DI NAPOLI
NAPOLI NOLA MARIGLIANO
NAPOLI NOLA POMIGLIANO D’ARCO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE ARIENZO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CARINOLA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE PIGNATARO MAGGIORE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SESSA AURUNCA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE TEANO
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SORRENTO
PALERMO AGRIGENTO LICATA
PALERMO MARSALA CASTELVETRANO
PALERMO PALERMO CARINI
PALERMO PALERMO PARTINICO
PALERMO SCIACCA BIVONA
PALERMO SCIACCA MENFI
PALERMO SCIACCA PARTANNA
PALERMO SCIACCA RIBERA
PALERMO TERMINI IMERESE CORLEONE
PALERMO TERMINI IMERESE GANGI
PALERMO TERMINI IMERESE LERCARA FRIDDI
PALERMO TRAPANI ALCAMO
PERUGIA PERUGIA CASTIGLIONE DEL LAGO
PERUGIA PERUGIA CITTA’ DI CASTELLO
PERUGIA SPOLETO FOLIGNO
PERUGIA SPOLETO NORCIA
PERUGIA SPOLETO TODI
PERUGIA TERNI CITTA’ DELLA PIEVE
POTENZA LAGONEGRO CHIAROMONTE
POTENZA LAGONEGRO LAURIA
POTENZA LAGONEGRO POLLA
POTENZA LAGONEGRO SANT’ARCANGELO
POTENZA LAGONEGRO SAPRI
POTENZA MATERA PISTICCI
POTENZA POTENZA AVIGLIANO
POTENZA POTENZA BELLA
POTENZA POTENZA CALVELLO
POTENZA POTENZA MARSICO NUOVO
POTENZA POTENZA PESCOPAGANO
POTENZA POTENZA VENOSA
POTENZA POTENZA VIETRI DI POTENZA
POTENZA POTENZA VIGGIANO
REGGIO CALABRIA PALMI CINQUEFRONDI
REGGIO CALABRIA PALMI LAUREANA DI BORRELLO
REGGIO CALABRIA PALMI OPPIDO MAMERTINA
REGGIO CALABRIA PALMI SINOPOLI
ROMA CASSINO GAETA
ROMA CASSINO SORA
ROMA FROSINONE ALATRI
ROMA LATINA FONDI
ROMA LATINA TERRACINA
ROMA RIETI POGGIO MIRTETO
ROMA VITERBO CIVITA CASTELLANA
SALERNO NOCERA INFERIORE CAVA DE’ TIRRENI
SALERNO NOCERA INFERIORE MERCATO SAN SEVERINO
SALERNO NOCERA INFERIORE SARNO
SALERNO SALERNO BUCCINO
SALERNO SALERNO EBOLI
SALERNO SALERNO ROCCADASPIDE
SALERNO SALERNO SANT’ANGELO A FASANELLA
SALERNO VALLO DELLA LUCANIA AGROPOLI
SALERNO VALLO DELLA LUCANIA PISCIOTTA
SASSARI NUORO BONO
SASSARI SASSARI ALGHERO
SASSARI SASSARI OZIERI
SASSARI SASSARI PATTADA
SASSARI SASSARI PORTO TORRES
SASSARI TEMPIO PAUSANIA OLBIA
TARANTO TARANTO GINOSA
TARANTO TARANTO MANDURIA
TARANTO TARANTO MARTINA FRANCA
TARANTO TARANTO SAN GIORGIO IONICO
TORINO ASTI BRA
TORINO TORINO MONCALIERI
TORINO VERCELLI VARALLO
TRENTO ROVERETO RIVA DEL GARDA
TRENTO TRENTO BORGO VALSUGANA
TRENTO TRENTO CAVALESE
TRENTO TRENTO CLES
TRENTO TRENTO MEZZOLOMBARDO
TRENTO TRENTO PERGINE VALSUGANA
TRENTO TRENTO TIONE DI TRENTO
TRIESTE PORDENONE PORTOGRUARO
TRIESTE UDINE GEMONA DEL FRIULI
VENEZIA VENEZIA CHIOGGIA
VENEZIA VENEZIA SAN DONA’ DI PIAVE

 

ALLEGATO 2

Uffici soppressi ed accorpati

DISTRETTO CIRCONDARIO SEDE
ANCONA ANCONA OSIMO
ANCONA ASCOLI PICENO AMANDOLA
ANCONA ASCOLI PICENO OFFIDA
ANCONA ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ANCONA FERMO MONTEGIORGIO
ANCONA FERMO RIPATRANSONE
ANCONA FERMO SANT’ELPIDIO A MARE
ANCONA MACERATA CINGOLI
ANCONA MACERATA CIVITANOVA MARCHE
ANCONA MACERATA RECANATI
ANCONA MACERATA SAN SEVERINO MARCHE
ANCONA MACERATA TOLENTINO
ANCONA PESARO PERGOLA
ANCONA URBINO CAGLI
BARI BARI ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARI BARI BITONTO
BARI BARI CASAMASSIMA
BARI BARI GIOIA DEL COLLE
BARI BARI MODUGNO
BARI BARI RUTIGLIANO
BARI FOGGIA APRICENA
BARI FOGGIA BOVINO
BARI FOGGIA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
BARI FOGGIA MONTE SANT’ANGELO
BARI FOGGIA ORTA NOVA
BARI FOGGIA RODI GARGANICO
BARI FOGGIA SAN GIOVANNI ROTONDO
BARI FOGGIA TORREMAGGIORE
BARI FOGGIA TROIA
BARI FOGGIA VIESTE
BARI TRANI CORATO
BARI TRANI MINERVINO MURGE
BARI TRANI MOLFETTA
BARI TRANI RUVO DI PUGLIA
BOLOGNA BOLOGNA BUDRIO
BOLOGNA BOLOGNA SAN GIOVANNI IN PERSICETO
BOLOGNA BOLOGNA VERGATO
BOLOGNA FERRARA ARGENTA
BOLOGNA FERRARA CENTO
BOLOGNA FERRARA CODIGORO
BOLOGNA FERRARA COMACCHIO
BOLOGNA FERRARA COPPARO
BOLOGNA FERRARA PORTOMAGGIORE
BOLOGNA FORLI’ BAGNO DI ROMAGNA
BOLOGNA FORLI’ CESENA
BOLOGNA MODENA CARPI
BOLOGNA MODENA FINALE EMILIA
BOLOGNA MODENA MIRANDOLA
BOLOGNA MODENA PAVULLO NEL FRIGNANO
BOLOGNA MODENA SASSUOLO
BOLOGNA MODENA VIGNOLA
BOLOGNA PARMA BORGO VAL DI TARO
BOLOGNA PARMA FIDENZA
BOLOGNA PARMA FORNOVO DI TARO
BOLOGNA PIACENZA BETTOLA
BOLOGNA PIACENZA BOBBIO
BOLOGNA PIACENZA BORGONOVO VAL TIDONE
BOLOGNA PIACENZA FIORENZUOLA D’ARDA
BOLOGNA REGGIO EMILIA CASTELNOVO NE’ MONTI
BOLOGNA REGGIO EMILIA CORREGGIO
BOLOGNA REGGIO EMILIA GUASTALLA
BOLOGNA REGGIO EMILIA MONTECCHIO EMILIA
BOLOGNA REGGIO EMILIA SCANDIANO
BOLOGNA RIMINI NOVAFELTRIA
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CHIUSA/KLAUSEN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN MONGUELFO/WELSBERG
BRESCIA BERGAMO ALMENNO SAN SALVATORE
BRESCIA BERGAMO CLUSONE
BRESCIA BERGAMO LOVERE
BRESCIA BERGAMO ZOGNO
BRESCIA BRESCIA BRENO
BRESCIA BRESCIA GARDONE VAL TROMPIA
BRESCIA BRESCIA ISEO
BRESCIA BRESCIA LONATO
BRESCIA BRESCIA MONTICHIARI
BRESCIA BRESCIA ORZINUOVI
BRESCIA BRESCIA SALO’
BRESCIA BRESCIA VEROLANUOVA
BRESCIA CREMONA CASALMAGGIORE
BRESCIA CREMONA SORESINA
BRESCIA MANTOVA ASOLA
BRESCIA MANTOVA BOZZOLO
BRESCIA MANTOVA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
BRESCIA MANTOVA GONZAGA
BRESCIA MANTOVA REVERE
BRESCIA MANTOVA VIADANA
CAGLIARI CAGLIARI CARBONIA
CAGLIARI CAGLIARI DECIMOMANNU
CAGLIARI CAGLIARI GUSPINI
CAGLIARI CAGLIARI IGLESIAS
CAGLIARI CAGLIARI MURAVERA
CAGLIARI CAGLIARI PULA
CAGLIARI CAGLIARI SAN NICOLO’ GERREI
CAGLIARI CAGLIARI SANTADI
CAGLIARI CAGLIARI SANT’ANTIOCO
CAGLIARI CAGLIARI SENORBI’
CAGLIARI CAGLIARI SERRAMANNA
CAGLIARI CAGLIARI SINNAI
CAGLIARI LANUSEI JERZU
CAGLIARI LANUSEI SEUI
CAGLIARI LANUSEI TORTOLI’
CAGLIARI ORISTANO ALES
CAGLIARI ORISTANO BOSA
CAGLIARI ORISTANO BUSACHI
CAGLIARI ORISTANO GHILARZA
CAGLIARI ORISTANO MACOMER
CAGLIARI ORISTANO SENEGHE
CAGLIARI ORISTANO SORGONO
CAGLIARI ORISTANO TERRALBA
CALTANISSETTA CALTANISSETTA RIESI
CALTANISSETTA CALTANISSETTA SANTA CATERINA VILLARMOSA
CALTANISSETTA CALTANISSETTA SOMMATINO
CALTANISSETTA ENNA AIDONE
CALTANISSETTA ENNA BARRAFRANCA
CALTANISSETTA ENNA VALGUARNERA CAROPEPE
CALTANISSETTA ENNA VILLAROSA
CALTANISSETTA GELA MAZZARINO
CAMPOBASSO CAMPOBASSO BOIANO
CAMPOBASSO CAMPOBASSO CIVITACAMPOMARANO
CAMPOBASSO CAMPOBASSO RICCIA
CAMPOBASSO CAMPOBASSO TRIVENTO
CAMPOBASSO ISERNIA CAROVILLI
CAMPOBASSO ISERNIA FROSOLONE
CAMPOBASSO ISERNIA VENAFRO
CAMPOBASSO LARINO CASACALENDA
CAMPOBASSO LARINO GUGLIONESI
CAMPOBASSO LARINO PALATA
CATANIA CALTAGIRONE GRAMMICHELE
CATANIA CALTAGIRONE MINEO
CATANIA CALTAGIRONE VIZZINI
CATANIA CATANIA LINGUAGLOSSA
CATANIA CATANIA TRECASTAGNI
CATANIA RAGUSA CHIARAMONTE GULFI
CATANIA RAGUSA COMISO
CATANIA RAGUSA ISPICA
CATANIA RAGUSA SCICLI
CATANIA SIRACUSA AUGUSTA
CATANIA SIRACUSA FLORIDIA
CATANIA SIRACUSA PACHINO
CATANIA SIRACUSA SORTINO
CATANZARO CASTROVILLARI CASSANO ALLO IONIO
CATANZARO CASTROVILLARI CORIGLIANO CALABRO
CATANZARO CASTROVILLARI CROPALATI
CATANZARO CASTROVILLARI LUNGRO
CATANZARO CASTROVILLARI MORMANNO
CATANZARO CASTROVILLARI ORIOLO
CATANZARO CASTROVILLARI SAN DEMETRIO CORONE
CATANZARO CATANZARO BADOLATO
CATANZARO CATANZARO BORGIA
CATANZARO CATANZARO CHIARAVALLE CENTRALE
CATANZARO CATANZARO CROPANI
CATANZARO CATANZARO DAVOLI
CATANZARO CATANZARO SQUILLACE
CATANZARO CATANZARO TAVERNA
CATANZARO CATANZARO TIRIOLO
CATANZARO COSENZA SAN GIOVANNI IN FIORE
CATANZARO CROTONE SANTA SEVERINA
CATANZARO CROTONE SAVELLI
CATANZARO CROTONE STRONGOLI
CATANZARO LAMEZIA TERME FILADELFIA
CATANZARO LAMEZIA TERME MAIDA
CATANZARO LAMEZIA TERME NOCERA TIRINESE
CATANZARO LAMEZIA TERME SOVERIA MANNELLI
CATANZARO PAOLA AMANTEA
CATANZARO PAOLA BELVEDERE MARITTIMO
CATANZARO PAOLA CETRARO
CATANZARO VIBO VALENTIA ARENA
CATANZARO VIBO VALENTIA MILETO
CATANZARO VIBO VALENTIA NICOTERA
CATANZARO VIBO VALENTIA PIZZO
CATANZARO VIBO VALENTIA SERRA SAN BRUNO
CATANZARO VIBO VALENTIA SORIANO CALABRO
CATANZARO VIBO VALENTIA TROPEA
FIRENZE AREZZO BIBBIENA
FIRENZE AREZZO CORTONA
FIRENZE AREZZO MONTEVARCHI
FIRENZE AREZZO SAN GIOVANNI VALDARNO
FIRENZE AREZZO SANSEPOLCRO
FIRENZE FIRENZE BORGO SAN LORENZO
FIRENZE FIRENZE CASTELFIORENTINO
FIRENZE FIRENZE EMPOLI
FIRENZE FIRENZE PONTASSIEVE
FIRENZE GROSSETO MASSA MARITTIMA
FIRENZE GROSSETO ORBETELLO
FIRENZE GROSSETO PITIGLIANO
FIRENZE LUCCA BORGO A MOZZANO
FIRENZE LUCCA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
FIRENZE LUCCA PIETRASANTA
FIRENZE LUCCA VIAREGGIO
FIRENZE PISA CASCINA
FIRENZE PISTOIA MONSUMMANO TERME
FIRENZE PISTOIA PESCIA
FIRENZE SIENA POGGIBONSI
GENOVA GENOVA RAPALLO
GENOVA GENOVA RECCO
GENOVA GENOVA SESTRI LEVANTE
GENOVA IMPERIA BORDIGHERA
GENOVA IMPERIA TAGGIA
GENOVA IMPERIA VENTIMIGLIA
GENOVA LA SPEZIA SARZANA
GENOVA MASSA AULLA
GENOVA SAVONA CAIRO MONTENOTTE
GENOVA SAVONA FINALE LIGURE
GENOVA SAVONA VARAZZE
L’AQUILA CHIETI ATESSA
L’AQUILA CHIETI CASOLI
L’AQUILA CHIETI CASTIGLIONE MESSER MARINO
L’AQUILA CHIETI FRANCAVILLA AL MARE
L’AQUILA CHIETI GUARDIAGRELE
L’AQUILA CHIETI LAMA DEI PELIGNI
L’AQUILA CHIETI ORSOGNA
L’AQUILA CHIETI ORTONA
L’AQUILA CHIETI VILLA SANTA MARIA
L’AQUILA L’AQUILA CAPESTRANO
L’AQUILA L’AQUILA CASTEL DI SANGRO
L’AQUILA L’AQUILA CELANO
L’AQUILA L’AQUILA CIVITELLA ROVETO
L’AQUILA L’AQUILA MONTEREALE
L’AQUILA L’AQUILA PRATOLA PELIGNA
L’AQUILA L’AQUILA TAGLIACOZZO
L’AQUILA PESCARA PIANELLA
L’AQUILA PESCARA SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
L’AQUILA TERAMO CAMPLI
L’AQUILA TERAMO GIULIANOVA
L’AQUILA TERAMO MONTORIO AL VOMANO
L’AQUILA TERAMO NERETO
L’AQUILA TERAMO NOTARESCO
LECCE BRINDISI CEGLIE MESSAPICA
LECCE BRINDISI FASANO
LECCE BRINDISI FRANCAVILLA FONTANA
LECCE BRINDISI MESAGNE
LECCE BRINDISI ORIA
LECCE BRINDISI OSTUNI
LECCE BRINDISI SAN PIETRO VERNOTICO
LECCE BRINDISI SAN VITO DEI NORMANNI
LECCE LECCE CAMPI SALENTINA
LECCE LECCE GALATINA
LECCE LECCE OTRANTO
MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO MILAZZO
MESSINA MESSINA ALI’ TERME
MESSINA MESSINA ROMETTA
MESSINA MESSINA SANTA TERESA DI RIVA
MESSINA MESSINA TAORMINA
MESSINA PATTI SANT’AGATA DI MILITELLO
MESSINA PATTI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
MILANO BUSTO ARSIZIO GALLARATE
MILANO BUSTO ARSIZIO LEGNANO
MILANO BUSTO ARSIZIO SARONNO
MILANO COMO CANTU’
MILANO COMO ERBA
MILANO COMO MENAGGIO
MILANO LECCO BELLANO
MILANO LECCO MISSAGLIA
MILANO LODI CODOGNO
MILANO MILANO CASSANO D’ADDA
MILANO MONZA DESIO
MILANO PAVIA ABBIATEGRASSO
MILANO PAVIA CASTEGGIO
MILANO PAVIA CORTEOLONA
MILANO PAVIA MEDE
MILANO PAVIA MORTARA
MILANO PAVIA STRADELLA
MILANO SONDRIO CHIAVENNA
MILANO SONDRIO MORBEGNO
MILANO SONDRIO TIRANO
MILANO VARESE GAVIRATE
NAPOLI AVELLINO CALITRI
NAPOLI AVELLINO CHIUSANO DI SAN DOMENICO
NAPOLI AVELLINO LAURO
NAPOLI AVELLINO MONTELLA
NAPOLI BENEVENTO CASTEL BARONIA
NAPOLI BENEVENTO CERRETO SANNITA
NAPOLI BENEVENTO COLLE SANNITA
NAPOLI BENEVENTO GROTTAMINARDA
NAPOLI BENEVENTO SAN GIORGIO DEL SANNIO
NAPOLI BENEVENTO SOLOPACA
NAPOLI BENEVENTO VITULANO
NAPOLI NAPOLI POZZUOLI
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA AVERSA
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA FRATTAMAGGIORE
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA TRENTOLA DUCENTA
NAPOLI NOLA ACERRA
NAPOLI NOLA CICCIANO
NAPOLI NOLA OTTAVIANO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPRIATI A VOLTURNO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPUA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MADDALONI
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MARCIANISE
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA CASTELLAMMARE DI STABIA
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA GRAGNANO
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA POMPEI
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA TORRE DEL GRECO
PALERMO AGRIGENTO ARAGONA
PALERMO AGRIGENTO CAMMARATA
PALERMO AGRIGENTO CANICATTI’
PALERMO AGRIGENTO CASTELTERMINI
PALERMO AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA
PALERMO AGRIGENTO FAVARA
PALERMO AGRIGENTO PALMA DI MONTECHIARO
PALERMO AGRIGENTO RAVANUSA
PALERMO MARSALA MAZARA DEL VALLO
PALERMO MARSALA SALEMI
PALERMO PALERMO MONREALE
PALERMO TERMINI IMERESE BAGHERIA
PALERMO TERMINI IMERESE CEFALU’
PALERMO TERMINI IMERESE MEZZOJUSO
PALERMO TERMINI IMERESE MISILMERI
PALERMO TERMINI IMERESE MONTEMAGGIORE BELSITO
PALERMO TERMINI IMERESE PIANA DEGLI ALBANESI
PALERMO TERMINI IMERESE POLIZZI GENEROSA
PALERMO TRAPANI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PALERMO TRAPANI ERICE
PERUGIA PERUGIA ASSISI
PERUGIA PERUGIA GUALDO TADINO
PERUGIA PERUGIA GUBBIO
PERUGIA SPOLETO MONTEFALCO
PERUGIA TERNI AMELIA
PERUGIA TERNI NARNI
POTENZA MATERA IRSINA
POTENZA MATERA ROTONDELLA
POTENZA MATERA SAN MAURO FORTE
POTENZA MATERA STIGLIANO
POTENZA MATERA TRICARICO
POTENZA POTENZA ACERENZA
POTENZA POTENZA GENZANO DI LUCANIA
POTENZA POTENZA LAURENZANA
POTENZA POTENZA PALAZZO SAN GERVASIO
POTENZA POTENZA RIONERO IN VULTURE
REGGIO CALABRIA LOCRI BIANCO
REGGIO CALABRIA LOCRI CAULONIA
REGGIO CALABRIA LOCRI GIOIOSA IONICA
REGGIO CALABRIA LOCRI SIDERNO
REGGIO CALABRIA LOCRI STAITI IN BRANCALEONE
REGGIO CALABRIA LOCRI STILO
REGGIO CALABRIA PALMI TAURIANOVA
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA GALLINA
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA MELITO DI PORTO SALVO
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA VILLA SAN GIOVANNI
ROMA CASSINO ARCE
ROMA CASSINO ATINA
ROMA CASSINO MINTURNO
ROMA CASSINO PONTECORVO
ROMA CIVITAVECCHIA BRACCIANO
ROMA CIVITAVECCHIA FIUMICINO
ROMA FROSINONE ANAGNI
ROMA FROSINONE CECCANO
ROMA FROSINONE FERENTINO
ROMA LATINA PRIVERNO
ROMA LATINA SEZZE
ROMA RIETI AMATRICE
ROMA RIETI CITTADUCALE
ROMA RIETI ROCCA SINIBALDA
ROMA TIVOLI CASTELNUOVO DI PORTO
ROMA TIVOLI PALESTRINA
ROMA TIVOLI PALOMBARA SABINA
ROMA TIVOLI SUBIACO
ROMA VELLETRI ALBANO LAZIALE
ROMA VELLETRI ANZIO
ROMA VELLETRI FRASCATI
ROMA VELLETRI GENZANO DI ROMA
ROMA VELLETRI SEGNI
ROMA VITERBO MONTEFIASCONE
ROMA VITERBO RONCIGLIONE
ROMA VITERBO VALENTANO
SALERNO SALERNO AMALFI
SALERNO SALERNO CAPACCIO
SALERNO SALERNO LAVIANO
SALERNO SALERNO MONTECORVINO ROVELLA
SALERNO SALERNO SAN CIPRIANO PICENTINO
SASSARI NUORO BITTI
SASSARI NUORO DORGALI
SASSARI NUORO GAVOI
SASSARI NUORO ORANI
SASSARI NUORO SINISCOLA
SASSARI SASSARI BONORVA
SASSARI SASSARI NULVI
SASSARI SASSARI POZZOMAGGIORE
SASSARI SASSARI SORSO
SASSARI SASSARI THIESI
TARANTO TARANTO GROTTAGLIE
TARANTO TARANTO LIZZANO
TORINO ALESSANDRIA NIZZA MONFERRATO
TORINO ALESSANDRIA NOVI LIGURE
TORINO ALESSANDRIA OVADA
TORINO ALESSANDRIA SERRAVALLE SCRIVIA
TORINO ALESSANDRIA VALENZA
TORINO AOSTA DONNAS
TORINO ASTI CANALE
TORINO ASTI CANELLI
TORINO ASTI SANTO STEFANO BELBO
TORINO CUNEO BORGO SAN DALMAZZO
TORINO CUNEO CARRU’
TORINO CUNEO CEVA
TORINO CUNEO DOGLIANI
TORINO CUNEO DRONERO
TORINO CUNEO FOSSANO
TORINO CUNEO RACCONIGI
TORINO CUNEO SAVIGLIANO
TORINO CUNEO VENASCA
TORINO IVREA CHIVASSO
TORINO IVREA CIRIE’
TORINO IVREA CUORGNE’
TORINO IVREA LANZO TORINESE
TORINO IVREA RIVAROLO CANAVESE
TORINO IVREA STRAMBINO
TORINO NOVARA BORGOMANERO
TORINO TORINO AVIGLIANA
TORINO TORINO CHIERI
TORINO TORINO PEROSA ARGENTINA
TORINO TORINO SUSA
TORINO VERBANIA ARONA
TORINO VERBANIA DOMODOSSOLA
TORINO VERBANIA OMEGNA
TORINO VERCELLI MONCALVO
TORINO VERCELLI SANTHIA’
TORINO VERCELLI TRINO
TRENTO TRENTO FIERA DI PRIMIERO
TRENTO TRENTO FONDO
TRENTO TRENTO MALE’
TRIESTE GORIZIA GRADISCA D’ISONZO
TRIESTE GORIZIA MONFALCONE
TRIESTE PORDENONE MANIAGO
TRIESTE PORDENONE SAN VITO AL TAGLIAMENTO
TRIESTE PORDENONE SPILIMBERGO
TRIESTE UDINE CERVIGNANO DEL FRIULI
TRIESTE UDINE CIVIDALE DEL FRIULI
TRIESTE UDINE CODROIPO
TRIESTE UDINE LATISANA
TRIESTE UDINE PALMANOVA
TRIESTE UDINE PONTEBBA
TRIESTE UDINE SAN DANIELE DEL FRIULI
TRIESTE UDINE TARCENTO
VENEZIA BELLUNO AGORDO
VENEZIA BELLUNO CORTINA D’AMPEZZO
VENEZIA BELLUNO FELTRE
VENEZIA BELLUNO PIEVE DI CADORE
VENEZIA PADOVA CAMPOSAMPIERO
VENEZIA PADOVA CITTADELLA
VENEZIA PADOVA MONSELICE
VENEZIA PADOVA PIOVE DI SACCO
VENEZIA ROVIGO ADRIA
VENEZIA ROVIGO ESTE
VENEZIA ROVIGO FICAROLO
VENEZIA ROVIGO LENDINARA
VENEZIA ROVIGO MONTAGNANA
VENEZIA TREVISO ASOLO
VENEZIA TREVISO CASTELFRANCO VENETO
VENEZIA TREVISO MONTEBELLUNA
VENEZIA TREVISO ODERZO
VENEZIA TREVISO VITTORIO VENETO
VENEZIA VENEZIA CAVARZERE
VENEZIA VENEZIA DOLO
VENEZIA VENEZIA MESTRE
VENEZIA VERONA CAPRINO VERONESE
VENEZIA VERONA ISOLA DELLA SCALA
VENEZIA VERONA LEGNAGO
VENEZIA VERONA SOAVE
VENEZIA VICENZA ARZIGNANO
VENEZIA VICENZA ASIAGO
VENEZIA VICENZA LONIGO
VENEZIA VICENZA SCHIO
VENEZIA VICENZA THIENE
VENEZIA VICENZA VALDAGNO

 

Corte Suprema di Cassazione: dal 12 novembre sperimentazione dell’invio telematico delle comunicazioni di cancelleria

altA decorrere dal 12 novembre 2014 inizia la sperimentazione dell’invio telematico delle Comunicazioni di cancelleria attraverso la Posta Elettronica Certificata nel settore civile della Corte Suprema di Cassazione. In questa fase iniziale di sperimentazione la Comunicazione effettuata è priva di efficacia giuridica (come evidenziato nel testo della mail della Comunicazione) e la Cancelleria effettuerà parallelamente la Comunicazione secondo le normali procedure.
Relativamente al formato del messaggio, si fa presente che la Comunicazione risulterà proveniente dall’indirizzo di PEC cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it, l’oggetto conterrà il testo “COMUNICAZIONE nnn/aaaa/CASS” con nnn=numero di ruolo generale e aaaa=anno del procedimento in Cassazione.
 

Società cooperative e responsabilità dell’amministratore

altAnche nella società cooperativa a responsabilità limitata l’autorizzazione dell’assemblea al promovimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall’art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui esistenza va verificata d’ufficio dal giudice; è sufficiente, peraltro, che tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Questa la massima ufficiale della Cassazione in merito ad un giudizio in cui l’avv. Romolo Reboa ha rappresentato e difeso uno degli ex amministratori della Coop. Verderoma. 

Microsoft Word – Il caso dell’azienda Verde.pdf