Come è noto la situazione degli Uffici dei giudici di pace sono in grave difficoltà per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze arretrate. Per questo motivo il COA di Roma il Presidente Vaglio, il segretario Di Tosto e il Tesoriere Galletti Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti hanno incontrato il presidente del Tribunale Dott. Bresciano, il Presidente della XII Sezione del Tribunale Dott.ssa Mangano e il Dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace Dott.ssa Laguardia, per trovare congiuntamente una soluzione delle gravi problematiche relative alla pubblicazione delle sentenze arretrate del Giudice di Pace. A seguito dell’incontro avvenuto il 4 dicembre u.s., la Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace ha predisposto una circolare che stabilisce quanto segue: a) per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 varrà come data di pubblicazione quella di inserimento nel sistema SIGP; b) per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. o in materia di O.S.A., il cui dispositivo e motivazione siano lette in udienza, le stesse dovranno intendersi immediatamente pubblicate, con l’obbligo però per il cancelliere di inserirle nel sistema SIGP entro la mattinata successiva; c) per le sentenze in arretrato ancora in fase di pubblicazione la effettiva data di pubblicazione sarà da considerarsi quella di inserimento nel sistema SIGP, anche a seguito dell’apposizione di un ulteriore timbro di depositato da parte del Cancelliere. Restano escluse da tale provvedimento le sentenze ancora non inserite nel sistema SIGP ma pronunciate in udienza in materia di O.S.A. o ai sensi dell’art. 281 sexies per le quali la data di pubblicazione continuerà a coincidere con quella dell’udienza benché l’inserimento nel sistema SIGP sia avvenuto con due anni di ritardo. In tale ipotesi l’unica possibilità per la rimessione in termini per l’appello sarà quella di proporre querela di falso laddove si possa provare la mancata effettiva lettura della sentenza durante l’udienza.
In una nota della Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma del 3 dicembre 2014, accompagnatoria del provvedimento con il quale, visto l’art. 48 Codice dell’Amministrazione digitale, l’art. 16 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 e modificato dall’art. 1 comma 19 della L. 228/2012, l’art. 16 del D.M. 44/2011, è stato disposto che a partire dal 15 dicembre p.v. le notificazioni e le comunicazioni ai difensori, all’imputato nei soli casi in cui la notificazione o comunicazione possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore e le notificazioni e comunicazioni alle altri parti private che abbiano comunicato un indirizzo PEC, vengano eseguite dalle cancellerie mediante la Posta Elettronica Certificata. Per l’esecuzione delle notifiche dovrà esser utilizzato il sistema informatico PEC/TIAP, con la relativa conservazione della ricevuta e dei documenti trasmessi nel fascicolo digitale e con la stampa e allegazione della ricevuta all’interno del fascicolo cartaceo. Solo qualora non risulti possibile per motivi tecnici o per altro motivo l’uso della PEC si autorizzano le cancellerie a procedere secondo le modalità di notifica previste dagli artt. 148 ss. c.p.p..
DECRETO 10 novembre 2014, n. 170 Regolamento sulle modalita’ di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Capo I Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2; Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 7 agosto 2014; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014;
Adotta
il seguente regolamento;
Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ per l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per;
a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) «ordine», l’ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell’articolo 25 della legge;
c) «consiglio», l’organo dell’ordine previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e’ disciplinata dall’articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;
d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera c).
Capo II Modalita’ di svolgimento delle elezioni
Art. 3 Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi 1. Il presidente, quando convoca l’assemblea per l’elezione del consiglio; a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell’articolo 28 della legge; b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all’unita’; c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non piu’ di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedi’ ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell’arco di ciascuna giornata. Al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell’albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31 dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 e a norma dell’articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del Consiglio dell’ordine accorpante, per il rinnovo dell’anno 2015, sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell’albo dell’ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nell’albo dell’ordine accorpante, salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di tale data. 2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne da’ comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicita’ notizia.
Art. 4 Convocazione elettorale 1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l’inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse. 2. L’avviso della convocazione delle elezioni contiene l’invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento. 3. L’avviso di convocazione indica altresi’ il luogo, i giorni e l’orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato. 4. L’avviso di convocazione e’ spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonche’ qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione. E’ affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell’ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio. 5. Della convocazione delle elezioni e’ dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell’ordine. 6. Quando il numero degli iscritti all’ordine e’ superiore a cinquecento, la comunicazione dell’avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 puo’ essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell’avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l’ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l’affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l’ordine, nonche’ la pubblicazione mediante il sito internet dell’ordine.
Art. 5 Propaganda elettorale 1. La propaganda elettorale e’ svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E’ comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze. 2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non e’ svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.
Art. 6 Candidature 1.Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all’interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale. 2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilta’, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell’ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. La presentazione di una lista puo’ essere effettuata da un avvocato a cio’ delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.
Art. 7 Formazione delle liste 1. Le liste possono recare l’indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all’unita’ inferiore. 2. Quando nella lista non vi e’ la rappresentanza di entrambi i generi, l’indicazione dei nominativi della lista non puo’ superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando nella lista vi e’ la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista e’ inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell’ambito del medesimo genere, il limite massimo dei due terzi. 3. Ad ogni lista e’ attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia. 4. L’eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l’inammissibilita’ della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione. 5. E’ consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in piu’ liste. 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, la candidatura all’interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista e’ inserito anche nell’elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.
Art. 8 Commissione elettorale 1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario sei o piu’ iscritti con un’anzianita’ di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente del consiglio e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati. 2. Quando il consiglio dell’ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto. 3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla meta’. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. 4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa. 5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonche’ alle ulteriori attivita’ connesse sino alla proclamazione degli eletti. E’ coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell’articolo 11, comma 4, lettera d). 6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale puo’ operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori. 7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Art. 9 Schede elettorali ed espressione del voto 1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto. 2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere e l’eventuale raggruppamento in liste, e’ preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l’espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto. 3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione. 4. Il voto e’ espresso attraverso l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l’indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista e’ computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonche’ quelle recanti l’indicazione di piu’ liste. 5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere. 6. Nei casi diversi dal comma 5, l’elettore puo’ esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullita’ della scheda.
Art. 10 Seggio elettorale 1. Le operazioni di voto si svolgono all’interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui e’ costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio. 2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto. 3. All’interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in piu’ copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori; a) l’elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura; b) l’elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l’indicazione dei nominativi di tutti i componenti. 4. Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale. 5. La permanenza nel seggio elettorale e’ consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l’accesso al seggio elettorale e’ consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all’espressione di voto.
Art. 11 Operazioni di voto 1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio. 2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell’articolo 8, nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio. 3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non piu’ di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all’ultima ora fissata dell’ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede. 4. Il presidente del seggio, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione; a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un’urna debitamente sigillata, nonche’ una o piu’ cabine elettorali; b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e da’ inizio alle operazioni di voto; c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni; d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell’ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro. 5. Per la validita’ delle operazioni elettorali e’ necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio. 6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti. 8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio. 9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l’integrita’ del materiale elettorale. Di tali operazioni e’ data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l’accaduto all’autorita’ giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense. 10. Scaduto l’orario dell’ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
Art. 12 Votazione con sistema elettronico 1. Con delibera del consiglio puo’ essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico. 2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovra’ avere almeno le seguenti caratteristiche; a) prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati; b) assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza e’ rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all’inizio delle operazioni, dalla societa’ informatica che gestisce il sistema di voto telematico; c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password; d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l’identita’ del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l’inserimento del codice fiscale; la registrazione dell’avente diritto al voto; che il votante non abbia gia’ votato; l’avvenuto voto da parte dell’iscritto; e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una ”scheda di voto” che dal votante e’ inserita, previa personale verifica sulla conformita’ alla scelta effettuata, nella apposita urna; f) prevedere il “blocco” al termine del voto di ogni iscritto della postazione, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo; g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di “sospensione”, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la “riattivazione” delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b); h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni; i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati. 3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L’apertura delle urne e l’esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessita’ di ulteriori controlli. 4. L’accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell’urna la ricevuta del suo voto.
Art. 13 Scrutinio delle schede 1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri; a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano piu’ candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza e’ nulla e non conteggiata; b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e’ attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato; c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara’ attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a); 2. Sono nulle le schede che; a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1; b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia; c) contengono segni diversi dall’espressione di voto; d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito; e) consentono comunque di riconoscere l’elettore.
Art. 14 Proclamazione degli eletti 1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio e’ redatto apposito verbale. 2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio. 3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell’ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorita’ competenti fino alla elezione del successivo consiglio. 4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti. 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire. 6. In caso di parita’ di voti risulta eletto il candidato piu’ anziano per iscrizione all’albo e tra coloro che abbiano uguale anzianita’ di iscrizione il maggiore di eta’. 7. Quando nell’ambito della graduatoria cosi’ formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all’articolo 28 della legge. Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere piu’ rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell’ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l’elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato. 8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.
Art. 15 Sostituzione degli eletti 1. Quando con il subentro operato a norma dell’articolo 28, comma 6, della legge non e’ possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l’equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalita’ previste dal presente regolamento.
Capo III Disposizioni finali
Art. 16 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, addi’ 10 novembre 2014 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, Reg.ne – Prev. n. 3006
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 7 novembre 2014 Variazione della misura dell’indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennita’ di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 26 e 35 del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2011 – 30 giugno 2014, e’ pari a + 4,4;
Visto il decreto interdirigenziale del 16 ottobre 2013, relativo all’ultima variazione dell’indennita’ di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
Decreta;
Art. 1
1. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente misura; a) fino a 6 chilometri € 2,15; b) fino a 12 chilometri € 3,92; c) fino a 18 chilometri € 5,42; d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,15. 2. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza e’ cosi’ corrisposta; a) fino a 10 chilometri € 0,56; b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,44; c) oltre i 20 chilometri € 2,15.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2014 Il capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia Barbuto
Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze Franco
Di seguito pubblichiamo l’analisi effettuata dal COA di Roma, grazie al lavoro svolto dal Gruppo informatico di presidenza, in merito alla c.d. “fatturazione elettronica” :
Preliminarmente occorre precisare che la fatturazione elettronica è il nuovo sistema di fatturazione e parcellazione adottato dalla P.A. con la Finanziaria del 2007, connessa alla c.d. Legge Brunetta sulla progressiva eliminazione del cartaceo, in favore del documento elettronico.
Lo scambio tra fornitore di bene o servizio e la P.A. è gestito dal sistema di interscambio (S.d.i.) che serve da intermediario. Ad ogni Amministrazione corrisponde un codice identificativo al quale vanno intestate le relative fatture e parcelle emesse. In base al codice, infatti, lo S.d.i. trasmette il documento informatico all’Amministrazione corrispondente.
Vista tale automaticità, la fattura deve essere realizzata in un determinato standard che la rende leggibile in automatico al programma di smistamento. Tale esigenza è stata soddisfatta con l’utilizzo di un modello formato .xml, cioè un’estensione di file utilizzata per inserimento e conservazione dati (database). Va evidenziato che il formato .xml è un formato disponibile nei pacchetti Office, nonché realizzabile attraverso l’apposito applicativo on line sul sito che la P.A. ha creato per lo S.d.i. di fatturazione elettronica (www.fatturapa.gov.it).
Come si realizza una fattura elettronica:
Dopo essere entrati nel sito www.fatturapa.gov.it
– cliccate sul link come fare, che porta alla pagina web www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c.htm, nella quale troverete molti dati utili ed interessanti.
– Per comprendere come si fa la fatturazione, cliccate sul link simulazione, che si trova sulla sinistra dello schermo (www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm);
– apparirà – subito sotto – un link compilare la fatturaPA (www.sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/sicurezza/AccediAlServizioAction.do?pagina=compila_fattura)
– Si entrerà così in una schermata nella quale vengono richieste le credenziali per accedere al servizio. Si può avere accesso:
1) con le credenziali di fisco on-line (quelle che si utilizzano per verificare la propria posizione fiscale sul sito Agenzia delle Entrate, normalmente nome utente, il codice fiscale, e la password da voi prescelta o comunicata dalla P.A.):
2) con la firma digitale accreditata come ‘carta nazionale dei servizi’ (C.N.S.). In tal senso va chiarito che la carta LEXTEL non è una C.N.S. pur valendo come firma digitale, perciò non è compatibile con il sistema di fatturazione elettronica.
La C.N.S., invece, è la carta di identità informatica del cittadino e in altri paesi è utilizzabile, essendo ormai integrata con la carta di identità per ogni attività, tanto quelle commerciali che quelle in cui si spende la propria identità (anche, ad es., per le operazioni di voto). In Italia il progetto di carta di identità elettronica è attivato solo per i Magistrati che hanno quindi integrato il Documento di identità valido nonché la firma digitale sullo stesso documento. In Italia sono C.N.S. le carte accreditate sul sito www.progettocns.it.
Essere in possesso di una carta C.N.S. consente l’accesso senza limitazioni a tutti i servizi della P.A. digitale senza richieste di ulteriori accrediti (come ad esempio accade anche per il PCT). In Italia è possibile ottenerla presso la Camera di Commercio in maniera facile e pressoché immediata ad un costo contenuto (70€ ca.) per posta ordinandola direttamente nella pagina web sopra indicata oppure acquistandola direttamente presso le Camere di Commercio:
https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/
– Una volta entrati nell’area compilare la fatturaPA, troverete una schermata complessa in programma flash player (chi ne è privo, deve scaricarlo), i cui campi andranno completati con le informazioni richieste (i campi evidenziati in giallo sono obbligatori).
– Creato il file .xml, lo stesso va sottoscritto con firma digitale, cioè utilizzando l’apposita applicazione presente in ogni software che consente tale firma (presente anche nella chiavetta Lextel) e che viene rilasciato al momento dell’acquisto della firma digitale. In caso di C.N.S. il software sarà già installato sulla pennetta o sulla smart card che rilascia la Camera di Commercio.
– Il file così firmato avrà come estensione .xml.p7m, che certifica l’avvenuta firma elettronica. Tale file va inoltrato allo S.d.i. O attraverso la propria PEC alla PEC dello S.d.i. (sdi01@pec.fatturapa.it) o attraverso il sito internet di www.fatturapa.gov.it. Sempre via PEC arriverà la risposta confermativa della P.A. Comunque sul sito www.fatturapa.gov.it è possibile monitorare la fattura all’indirizzo che segue:http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/sicurezza/AccediAlServizioAction.do?pagina=monitoraggio&pagCorr=Monitoraggio.
Tutta la procedura è spiegata passo passo nelle istruzioni per la compilazione della fattura elettronica predisposte dal Collega Andrea Iolis nell’allegato file (all. n. 1).
Un discorso a parte va fatto per il Tribunale di Roma, ufficio modello 12, che si occupa dei pagamenti relativi al c.d. “gratuito patrocinio”, il quale ha predisposto un modulo in .xml (all. n. 2) nel quale vengono indicati gli elementi essenziali per l’inoltro delle fatture relative e, in particolare, il codice I.P.A. del Tribunale che consente al sistema S.d.i. di riconoscere la fattura e di inviarla alla competente P.A..
Il testo da compilare in formato .xml modificato con i propri dati aprendolo con il programma “blocco note” disponibile su tutti i PC o con un altro programma di scrittura, facendo attenzione a non modificare mai l’estensione del file che dovrà sempre essere .xml, come da istruzioni predisposte anche in questo caso dall’Avv. Iolis (all. n. 3).
Per quanto riguarda il problema della conservazione delle fatture elettroniche si dovrà pronunciare l’Amministrazione Finanziaria, cioè l’Agenzia delle Entrate, che è stata già più volte sollecitata a fornire delle linee guida. Del resto sul sito www.fatturapa.gov.it è possibile procedere ad una stampa su carta della fattura che, per il momento, risolve egregiamente il problema della conservazione.
Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Minghelli comunicano, peraltro, che ci si sta attivando al fine di fornire al più presto a tutti gli iscritti un programma gratuito da utilizzare in modo più semplice per la compilazione delle fatture elettroniche.
Il Consiglio ringrazia l’Avv. Andrea Iolis per il proficuo lavoro svolto e dispone che la presente comunicazione con i relativi allegati sia trasmessa a tutti gli Iscritti a mezzo email.
Il COA di Roma e la Sezione delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma, hanno predisposto un protocollo d’intesa, che permette l’iscrizione a ruolo e la fissazione dell’udienza di vendita o di assegnazione con il deposito telematico della copia esecutiva telematica autenticata dall’Avvocato, con riserva di produrre l’originale in udienza. Di seguito il testo del protocollo:
“Protocollo d’intesa ed istruzioni pratiche per il perfezionamento dell’iscrizione a ruolo ed il deposito di atti nelle procedure esecutive mobiliari
Il Presidente della Sezione Quarta Esecuzioni Mobiliari del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Mario Bertuzzi, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma Avv. Mauro Vaglio ed il Dirigente della Cancelleria della sezione D.ssa Flavia Urbani, in relazione alle problematiche sorte con l’entrata in vigore della obbligatorietà dei depositi telematici degli atti di parti nelle procedure esecutive, in pieno spirito di collaborazione ed al fine di agevolare l’attività di tutti i soggetti coinvolti, concordano sull’applicazione delle seguenti modalità per il compimento delle operazioni connesse ai depositi telematici presso la sezione.
Le presenti modalità operative, in vigore dal 15/11/2014 saranno suscettibili di modifiche e perfezionamenti all’esito della loro pratica attuazione ed a seguito di riscontro della loro effettiva operatività pratica.
ISCRIZIONE A RUOLO TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI (PIGNORAMENTI ORDINARI E PRESSO TERZI)
AVVERTENZA GENERALE: In senso tecnico il perfezionamento dell’iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva (mobiliare od immobiliare) non costituisce un’iscrizione a ruolo effettiva in quanto all’atto del deposito del pignoramento da parte dell’Ufficiale Giudiziario si procede all’attribuzione del N.R.G. alla procedura.
Per tale ragione i redattori atti (Software) per il Processo Telematico difettano dello schema di atto richiesto dalla sezione esecuzioni e qualora lo presentino esso non è completo.
Queste brevi note illustrano la procedura da seguire per l’adempimento di cui sopra fino a quando non entrerà in vigore (31 marzo 2015) la nuova normativa del c.p.c. che prevede il deposito dell’atto di pignoramento e la relativa iscrizione a ruolo come adempimenti dell’avvocato e non più dell’ufficiale giudiziario.
COME PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE TELEMATICA DI UN PIGNORAMENTO MOBILIARE O PRESSO TERZI
Una volta ottenuto ANNO e NUMERO DI RUOLO (consultando il Polisweb Siecic —–> Fascicoli personali, direttamente da studio SENZA ACCEDERE IN CANCELLERIA) dell’esecuzione l’avvocato dovrà redigere un atto denominato:
(1) – “Nota di iscrizione a ruolo di pignoramento mobiliare (o presso terzi)”
all’interno del quale andranno inseriti:
– Dati anagrafici completi delle parti,
– Generalità complete comprensive di codice fiscale di tutti gli avvocati difensori del creditore procedente (o comunque della parte per la quale si procede all’iscrizione a ruolo, si ricorda che potrà accedere alle informazioni ed ai documenti contenuti nel fascicolo informatico soltanto il difensore munito di delega, in nessun caso la visibilità degli atti e la possibilità di deposito potrà essere estesa al semplice domiciliatario).
Nell’atto andrà inoltre evidenziato il motivo dell’eventuale esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf attraverso un’operazione di salvataggio di file (si ricorda che non è ammessa la scansione di immagine).
Affinchè il cancelliere possa avere riscontro delle cause di esenzione dal pagamento del contributo unificato per i pignoramenti presso terzi andrà, inoltre, acquisita tramite scanner ed inserita nella busta come allegato generico anche una copia informale dell’atto di pignoramento, detta copia dovrà essere firmata digitalmente dall’avvocato in fase di predisposizione della busta.
(2) – Successivamente si dovrà compilare (tramite il proprio Redattore Atti per il Processo Civile Telematico) una busta telematica scegliendo come categoria di atto sul redattore
ATTO DI PARTE SIECIC ESECUZIONI (ATTO SUCCESSIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI) o definizioni similari
come tipologia di atto dovrà scegliere
DEPOSITO (DI ATTO) GENERICO
e come singolo atto
ATTO NON CODIFICATO
l’atto di cui sopra andrà inserito nella busta telematica come ATTO PRINCIPALE.
(3) – Su un foglio separato l’avvocato dopo aver indicato ANNO e N.R.G. e le proprie generalità complete apporrà le marche Lottomatica di pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria.
Detto foglio verrà acquisito tramite scansione ed inserito nella busta telematica.
Come disposto dalla Circolare ministeriale n.144442.U del 28.10.2014 -pervenuta in data 03.11.2014- le marche andranno successivamente annullate da parte della cancelleria.
“Qualora la parte intenda evitare qualsiasi accesso all’ufficio giudiziario, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento,potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge. Si segnala a tal proposito un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U.”
In caso di PAGAMENTO TELEMATICO sarà sufficiente inserire nella relativa busta i file .p7m e .pdf della ricevuta medesima.
In caso di pagamento mediante MODELLO F23 o BOLLETTINO POSTALE andrà inserita nella busta la scansione dello stesso.
COME DEPOSITARE LE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA IN UN PIGNORAMENTO MOBILIARE O PRESSO TERZI
Nei software di redazione atti per il processo telematico le ISTANZE DI ASSEGNAZIONE e le ISTANZE DI VENDITA sono atti successivi al perfezionamento dell’iscrizione a ruolo e non possono essere inviati nella medesima busta telematica con la quale si invia la suddetta per ragioni tecniche di acquisizione degli atti da parte della cancelleria.
Pertanto, in caso di invio di una delle suddette ISTANZE, le medesime andranno selezionate nel redattore atti quali
ATTO DI PARTE SIECIC ESECUZIONI (ATTO SUCCESSIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI)
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE
oppure
ISTANZA DI VENDITA.
Dopo aver operato la selezione l’avvocato inserirà nella busta l’istanza che intende depositare, detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf attraverso un’operazione di salvataggio di file (si ricorda che non è ammessa la scansione di immagine).
COME DEPOSITARE IL TITOLO ESECUTIVO IN MODALITA’ TELEMATICA
Ai fini della fissazione della data dell’udienza per l’assegnazione o la vendita il deposito del titolo esecutivo può essere effettuato anche in modalità telematica secondo le seguenti modalità:
(1) L’avvocato acquisisce tramite scanner il titolo esecutivo creando un file .pdf che costituisce la copia informatica per immagine del titolo.
(2) Redige altresì un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale contenente la seguente dichiarazione:
“Si attesta la conformità all’originale in mio possesso del titolo esecutivo (DESCRIZIONE DEL TITOLO)”
Si dichiara inoltre che il suesteso titolo non è stato utilizzato in altra procedura esecutiva ovvero che lo stesso è stato utilizzato nella procedura esecutiva n……… dinanzi al Tribunale di ………. attualmente pendente ovvero conclusasi senza assegnazione ovvero con assegnazione parziale.”.
Entrambe i file (titolo e dichiarazione) andranno inseriti come allegati semplici nella busta con la quale si deposita la richiesta di iscrizione a ruolo o l’istanza di assegnazione o di vendita.
AVVERTENZA IMPORTANTE: Resta ferma l’assoluta necessità, sulla base dell’attuale disciplina normativa, ai sensi dell’art. 488, comma 2, c.p.c., del DEPOSITO DEL TITOLO ESECUTIVO IN ORIGINALE AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA FIN DALLA PRIMA UDIENZA
DETTO DEPOSITO DOVRA’ AVVENIRE PREFERIBIL-MENTE IN UDIENZA.
NEL CASO DI PIGNORAMENTO MOBILIARE CHE NON SUPERI I 20.000 €, IL DEPOSITO DEL TITOLO ESECUTIVO ORIGINALE DOVRA’ AVVENIRE NON OLTRE 30GG DALL’ACCETTAZIONE DELLA NOTA D’ISCRIZIONE A RUOLO, AL FINE DI CONSENTIRE AL G.E. L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONEO DI VENDITA CON DECRETO.
COME DEPOSITARE LE ISTANZE DI RINUNCIA O DI RITIRO TITOLI ANTECEDENTI IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Anche per questo tipo di richieste occorre provvedere al deposito telematico, operando la seguente selezione:
ATTO DI PARTE SIECIC ESECUZIONI (ATTO SUCCESSIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI) o definizioni similari
come tipologia di atto dovrà scegliere
DEPOSITO (DI ATTO) GENERICO
e come singolo atto
ISTANZA DI RINUNCIA nel caso di rinuncia
o
ATTO NON CODIFICATO in caso di semplice richiesta di ritiro titoli.
Dopo aver operato la selezione l’avvocato inserirà nella busta l’istanza che intende depositare, detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf attraverso un’operazione di salvataggio di file (si ricorda che non è ammessa la scansione di immagine).
L’atto di cui sopra andrà inserito nella busta telematica come ATTO PRINCIPALE.
Nel caso in esame l’avvocato è tenuto a corrispondere l’imposta di bollo pari ad € 16,00 (sedici/00)
Pertanto su un foglio separato l’avvocato dopo aver indicato ANNO e N.R.G. e le proprie generalità complete apporrà le marche lottomatica di pagamento del bollo di cui sopra che verranno annullate apponendovi DATA e FIRMA.
Detto foglio verrà acquisito tramite scansione ed inserito nella busta telematica.
In caso di PAGAMENTO TELEMATICO sarà sufficiente inserire nella relativa busta i file .p7m e .pdf della ricevuta medesima.
In caso di pagamento mediante MODELLO F23 o BOLLETTINO POSTALE andrà inserita nella busta la scansione dello stesso”.
Il Consiglio autorizza la sottoscrizione del Protocollo e dispone l’invio agli Iscritti di una comunicazione informativa a mezzo email delle nuove modalità di deposito telematico degli atti presso la Sezione Esecuzioni Mobiliari, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.
Nessun pagamento dell’imposta di registro e di bollo sulle sentenze relative alle cause di valore più modesto. È quanto chiarisce la risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, estende l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace. Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio. L’esenzione dall’imposta di registro non è più ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario. (fonte: www.agenziaentrate.gov.it).
Il 6 novembre 2014, è stato convertito il decreto legge del 13 settembre 2014 n.132, che, in attuazione del d.m 7 marzo 2014, definisce la procedura relativa al mantenimento degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 d.lgs. 156/2012. Di seguito pubblichiamo l’elenco degli uffici mantenuti e soppressi:
Il Ministero della Giustizia
Visto l’articolo 7, che fissa all’esito della decorrenza dei termini individuati dagli articoli 5 e 6, la necessità di procedere alla ricognizione dell’assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace; Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, approvato definitivamente, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 novembre 2014 e allo stato in corso di promulgazione; Visto, in particolare, l’articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento; Valutato, peraltro, che l’efficacia delle modifiche alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma determinate dalla istituzione dei nuovi presidi giudiziari in Barra e Ostia risulta fissata alla data di inizio del funzionamento di tali strutture, che dovrà essere individuata all’esito della verifica delle conseguenti esigenze logistiche ed organizzative; Considerato, pertanto, di dover procedere alla individuazione degli uffici del giudice di pace soppressi da mantenere ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale attuativo del 7 marzo 2014, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, con riferimento alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma, nel cui ambito vengono istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia; Ritenuto che, a seguito dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonché per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all’articolo 6, si rende necessario rideterminare l’elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli Enti richiedenti; Considerato che, in tale ambito, occorre tener conto dell’indagine condotta in ordine allo stato di attuazione dell’attività di formazione del personale messo a disposizione dagli Enti locali; Rilevato, infatti, che il monitoraggio della fase formativa ha evidenziato specifiche criticità connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all’attività giurisdizionale, con particolare riferimento alla mancanza di unità con inquadramento idoneo a consentire di svolgere le funzioni proprie del cancelliere; Valutato, in particolare, che l’attribuzione all’ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell’unica unità assegnata; Ritenuto che analoghe considerazioni possono essere condotte con riferimento agli uffici per i quali l’articolazione della dotazione assegnata, al di là della relativa consistenza numerica, risulta inadeguata a garantire le condizioni di funzionalità e operatività proprie delle strutture giudiziarie; Ritenuto, peraltro, che l’esame delle richieste formulate dagli Enti locali per i quali è stato disposto il mantenimento del rispettivo ufficio del giudice di pace ha evidenziato l’opportunità di procedere ad ulteriori accorpamenti dei territori afferenti ad uffici limitrofi soppressi, entro i limiti di compatibilità con l’ordinamento generale ed in conformità dei limiti fissati dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, individuati nelle premesse del decreto ministeriale 7 marzo 2014, cui si opera integrale rinvio; Considerato, infatti, che le aggregazioni richieste nel rispetto del criterio dell’integrità territoriale degli uffici consentono di realizzare, per le sedi accorpanti interessate, il conseguimento di un assetto dimensionale maggiormente coerente con i parametri specificamente individuati, per la giustizia di prossimità, in occasione dell’esercizio della delega di cui alla citata legge 148/2011; Valutato, inoltre, che esigenze di armonizzazione con l’assetto territoriale preesistente alla riforma della geografia giudiziaria, che ha determinato l’aggregazione del territorio compreso nella giurisdizione della ex sezione distaccata di Mercato San Severino al circondario di Nocera Inferiore, rendono necessario includere nella circoscrizione dell’ufficio del giudice di pace di Mercato San Severino il Comune di Baronissi; Ritenuto che, per gli uffici del giudice di pace specificamente individuati nell’allegato 5 al presente decreto, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 del medesimo provvedimento, può essere fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
DECRETA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l’allegato 1 al decreto ministeriale 7 marzo 2014.
Articolo 2
La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto.
Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell’allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
Articolo 3
La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 4 del presente decreto.
Sino alla data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, da determinarsi con successivo provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai sensi della tabella A di cui al comma 1, resta ferma la competenza degli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Napoli e di Roma.
Articolo 4
Gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella A di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del medesimo provvedimento, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all’allegato 3 del presente decreto.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2014
IL MINISTRO Andrea Orlando
ALLEGATO 1
Uffici mantenuti
Distretto
Circondario
Giudici di pace
ANCONA
ANCONA
FABRIANO
ANCONA
ANCONA
JESI
ANCONA
ANCONA
SENIGALLIA
ANCONA
PESARO
FANO
ANCONA
URBINO
MACERATA FELTRIA
BARI
BARI
ALTAMURA
BARI
BARI
GRAVINA DI PUGLIA
BARI
BARI
MONOPOLI
BARI
BARI
NOCI
BARI
BARI
PUTIGNANO
BARI
FOGGIA
CERIGNOLA
BARI
FOGGIA
MANFREDONIA
BARI
FOGGIA
SAN SEVERO
BARI
FOGGIA
TRINITAPOLI
BARI
TRANI
ANDRIA
BARI
TRANI
BARLETTA
BARI
TRANI
BISCEGLIE
BARI
TRANI
CANOSA DI PUGLIA
BOLOGNA
BOLOGNA
PORRETTA TERME
BOLOGNA
PARMA
LANGHIRANO
BOLOGNA
RAVENNA
FAENZA
BOLOGNA
RAVENNA
LUGO
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BRESSANONE/BRIXEN
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BRUNICO/BRUNECK
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
EGNA/NEUMARKT
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
MERANO/MERAN
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
SILANDRO/SCHLANDERS
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
VIPITENO/STERZING
BRESCIA
BERGAMO
TREVIGLIO
BRESCIA
BRESCIA
CHIARI
BRESCIA
BRESCIA
ROVATO
CAGLIARI
CAGLIARI
ISILI
CAGLIARI
CAGLIARI
SANLURI
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
MUSSOMELI
CALTANISSETTA
ENNA
AGIRA
CALTANISSETTA
ENNA
CENTURIPE
CALTANISSETTA
ENNA
LEONFORTE
CALTANISSETTA
ENNA
PIAZZA ARMERINA
CALTANISSETTA
ENNA
REGALBUTO
CALTANISSETTA
ENNA
TROINA
CALTANISSETTA
GELA
NISCEMI
CAMPOBASSO
ISERNIA
AGNONE
CAMPOBASSO
ISERNIA
CASTEL SAN VINCENZO
CAMPOBASSO
ISERNIA
FORLI’ DEL SANNIO
CAMPOBASSO
LARINO
TERMOLI
CATANIA
CALTAGIRONE
MILITELLO IN VAL DI CATANIA
CATANIA
CALTAGIRONE
RAMACCA
CATANIA
CATANIA
ACIREALE
CATANIA
CATANIA
ADRANO
CATANIA
CATANIA
BELPASSO
CATANIA
CATANIA
BIANCAVILLA
CATANIA
CATANIA
BRONTE
CATANIA
CATANIA
GIARRE
CATANIA
CATANIA
MASCALUCIA
CATANIA
CATANIA
PATERNO’
CATANIA
CATANIA
RANDAZZO
CATANIA
RAGUSA
VITTORIA
CATANIA
SIRACUSA
AVOLA
CATANIA
SIRACUSA
LENTINI
CATANIA
SIRACUSA
NOTO
CATANIA
SIRACUSA
PALAZZOLO ACREIDE
CATANZARO
CASTROVILLARI
CAMPANA
CATANZARO
CASTROVILLARI
CARIATI
CATANZARO
CASTROVILLARI
SAN SOSTI
CATANZARO
CASTROVILLARI
SPEZZANO ALBANESE
CATANZARO
CASTROVILLARI
TREBISACCE
CATANZARO
COSENZA
ACRI
CATANZARO
COSENZA
MONTALTO UFFUGO
CATANZARO
COSENZA
ROGLIANO
CATANZARO
COSENZA
SAN MARCO ARGENTANO
CATANZARO
COSENZA
SPEZZANO DELLA SILA
CATANZARO
CROTONE
CIRO’
CATANZARO
CROTONE
PETILIA POLICASTRO
CATANZARO
PAOLA
SCALEA
FIRENZE
GROSSETTO
ARCIDOSSO
FIRENZE
LIVORNO
CECINA
FIRENZE
LIVORNO
PIOMBINO
FIRENZE
PISA
SAN MINIATO
FIRENZE
PISA
VOLTERRA
FIRENZE
SIENA
ABBADIA SAN SALVATORE
GENOVA
MASSA
CARRARA
GENOVA
MASSA
PONTREMOLI
GENOVA
SAVONA
ALBENGA
L’AQUILA
CHIETI
CASALBORDINO
L’AQUILA
CHIETI
GISSI
L’AQUILA
L’AQUILA
PESCINA
L’AQUILA
PESCARA
PENNE
L’AQUILA
TERAMO
ATRI
LECCE
LECCE
ALESSANO
LECCE
LECCE
CASARANO
LECCE
LECCE
GALLIPOLI
LECCE
LECCE
MAGLIE
LECCE
LECCE
NARDO’
LECCE
LECCE
TRICASE
LECCE
LECCE
UGENTO
MESSINA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
NOVARA DI SICILIA
MESSINA
MESSINA
FRANCAVILLA DI SICILIA
MESSINA
PATTI
NASO
MESSINA
PATTI
SANT’ANGELO DI BROLO
MESSINA
PATTI
TORTORICI
MILANO
VARESE
LUINO
NAPOLI
AVELLINO
CALABRITTO
NAPOLI
AVELLINO
CERVINARA
NAPOLI
AVELLINO
FRIGENTO
NAPOLI
AVELLINO
LACEDONIA
NAPOLI
AVELLINO
MONTORO
NAPOLI
BENEVENTO
AIROLA
NAPOLI
BENEVENTO
GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI
BENEVENTO
MIRABELLA ECLANO
NAPOLI
BENEVENTO
MONTESARCHIO
NAPOLI
BENEVENTO
SAN GIORGIO LA MOLARA
NAPOLI
BENEVENTO
SANT’AGATA DE’ GOTI
NAPOLI
NAPOLI
PORTICI
NAPOLI
NAPOLI NORD in AVERSA
AFRAGOLA
NAPOLI
NAPOLI NORD in AVERSA
CASORIA
NAPOLI
NAPOLI NORD in AVERSA
MARANO DI NAPOLI
NAPOLI
NOLA
MARIGLIANO
NAPOLI
NOLA
POMIGLIANO D’ARCO
NAPOLI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
ARIENZO
NAPOLI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
CARINOLA
NAPOLI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
PIGNATARO MAGGIORE
NAPOLI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SESSA AURUNCA
NAPOLI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
TEANO
NAPOLI
TORRE ANNUNZIATA
SORRENTO
PALERMO
AGRIGENTO
LICATA
PALERMO
MARSALA
CASTELVETRANO
PALERMO
PALERMO
CARINI
PALERMO
PALERMO
PARTINICO
PALERMO
SCIACCA
BIVONA
PALERMO
SCIACCA
MENFI
PALERMO
SCIACCA
PARTANNA
PALERMO
SCIACCA
RIBERA
PALERMO
TERMINI IMERESE
CORLEONE
PALERMO
TERMINI IMERESE
GANGI
PALERMO
TERMINI IMERESE
LERCARA FRIDDI
PALERMO
TRAPANI
ALCAMO
PERUGIA
PERUGIA
CASTIGLIONE DEL LAGO
PERUGIA
PERUGIA
CITTA’ DI CASTELLO
PERUGIA
SPOLETO
FOLIGNO
PERUGIA
SPOLETO
NORCIA
PERUGIA
SPOLETO
TODI
PERUGIA
TERNI
CITTA’ DELLA PIEVE
POTENZA
LAGONEGRO
CHIAROMONTE
POTENZA
LAGONEGRO
LAURIA
POTENZA
LAGONEGRO
POLLA
POTENZA
LAGONEGRO
SANT’ARCANGELO
POTENZA
LAGONEGRO
SAPRI
POTENZA
MATERA
PISTICCI
POTENZA
POTENZA
AVIGLIANO
POTENZA
POTENZA
BELLA
POTENZA
POTENZA
CALVELLO
POTENZA
POTENZA
MARSICO NUOVO
POTENZA
POTENZA
PESCOPAGANO
POTENZA
POTENZA
VENOSA
POTENZA
POTENZA
VIETRI DI POTENZA
POTENZA
POTENZA
VIGGIANO
REGGIO CALABRIA
PALMI
CINQUEFRONDI
REGGIO CALABRIA
PALMI
LAUREANA DI BORRELLO
REGGIO CALABRIA
PALMI
OPPIDO MAMERTINA
REGGIO CALABRIA
PALMI
SINOPOLI
ROMA
CASSINO
GAETA
ROMA
CASSINO
SORA
ROMA
FROSINONE
ALATRI
ROMA
LATINA
FONDI
ROMA
LATINA
TERRACINA
ROMA
RIETI
POGGIO MIRTETO
ROMA
VITERBO
CIVITA CASTELLANA
SALERNO
NOCERA INFERIORE
CAVA DE’ TIRRENI
SALERNO
NOCERA INFERIORE
MERCATO SAN SEVERINO
SALERNO
NOCERA INFERIORE
SARNO
SALERNO
SALERNO
BUCCINO
SALERNO
SALERNO
EBOLI
SALERNO
SALERNO
ROCCADASPIDE
SALERNO
SALERNO
SANT’ANGELO A FASANELLA
SALERNO
VALLO DELLA LUCANIA
AGROPOLI
SALERNO
VALLO DELLA LUCANIA
PISCIOTTA
SASSARI
NUORO
BONO
SASSARI
SASSARI
ALGHERO
SASSARI
SASSARI
OZIERI
SASSARI
SASSARI
PATTADA
SASSARI
SASSARI
PORTO TORRES
SASSARI
TEMPIO PAUSANIA
OLBIA
TARANTO
TARANTO
GINOSA
TARANTO
TARANTO
MANDURIA
TARANTO
TARANTO
MARTINA FRANCA
TARANTO
TARANTO
SAN GIORGIO IONICO
TORINO
ASTI
BRA
TORINO
TORINO
MONCALIERI
TORINO
VERCELLI
VARALLO
TRENTO
ROVERETO
RIVA DEL GARDA
TRENTO
TRENTO
BORGO VALSUGANA
TRENTO
TRENTO
CAVALESE
TRENTO
TRENTO
CLES
TRENTO
TRENTO
MEZZOLOMBARDO
TRENTO
TRENTO
PERGINE VALSUGANA
TRENTO
TRENTO
TIONE DI TRENTO
TRIESTE
PORDENONE
PORTOGRUARO
TRIESTE
UDINE
GEMONA DEL FRIULI
VENEZIA
VENEZIA
CHIOGGIA
VENEZIA
VENEZIA
SAN DONA’ DI PIAVE
ALLEGATO 2
Uffici soppressi ed accorpati
DISTRETTO
CIRCONDARIO
SEDE
ANCONA
ANCONA
OSIMO
ANCONA
ASCOLI PICENO
AMANDOLA
ANCONA
ASCOLI PICENO
OFFIDA
ANCONA
ASCOLI PICENO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ANCONA
FERMO
MONTEGIORGIO
ANCONA
FERMO
RIPATRANSONE
ANCONA
FERMO
SANT’ELPIDIO A MARE
ANCONA
MACERATA
CINGOLI
ANCONA
MACERATA
CIVITANOVA MARCHE
ANCONA
MACERATA
RECANATI
ANCONA
MACERATA
SAN SEVERINO MARCHE
ANCONA
MACERATA
TOLENTINO
ANCONA
PESARO
PERGOLA
ANCONA
URBINO
CAGLI
BARI
BARI
ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARI
BARI
BITONTO
BARI
BARI
CASAMASSIMA
BARI
BARI
GIOIA DEL COLLE
BARI
BARI
MODUGNO
BARI
BARI
RUTIGLIANO
BARI
FOGGIA
APRICENA
BARI
FOGGIA
BOVINO
BARI
FOGGIA
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
BARI
FOGGIA
MONTE SANT’ANGELO
BARI
FOGGIA
ORTA NOVA
BARI
FOGGIA
RODI GARGANICO
BARI
FOGGIA
SAN GIOVANNI ROTONDO
BARI
FOGGIA
TORREMAGGIORE
BARI
FOGGIA
TROIA
BARI
FOGGIA
VIESTE
BARI
TRANI
CORATO
BARI
TRANI
MINERVINO MURGE
BARI
TRANI
MOLFETTA
BARI
TRANI
RUVO DI PUGLIA
BOLOGNA
BOLOGNA
BUDRIO
BOLOGNA
BOLOGNA
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
BOLOGNA
BOLOGNA
VERGATO
BOLOGNA
FERRARA
ARGENTA
BOLOGNA
FERRARA
CENTO
BOLOGNA
FERRARA
CODIGORO
BOLOGNA
FERRARA
COMACCHIO
BOLOGNA
FERRARA
COPPARO
BOLOGNA
FERRARA
PORTOMAGGIORE
BOLOGNA
FORLI’
BAGNO DI ROMAGNA
BOLOGNA
FORLI’
CESENA
BOLOGNA
MODENA
CARPI
BOLOGNA
MODENA
FINALE EMILIA
BOLOGNA
MODENA
MIRANDOLA
BOLOGNA
MODENA
PAVULLO NEL FRIGNANO
BOLOGNA
MODENA
SASSUOLO
BOLOGNA
MODENA
VIGNOLA
BOLOGNA
PARMA
BORGO VAL DI TARO
BOLOGNA
PARMA
FIDENZA
BOLOGNA
PARMA
FORNOVO DI TARO
BOLOGNA
PIACENZA
BETTOLA
BOLOGNA
PIACENZA
BOBBIO
BOLOGNA
PIACENZA
BORGONOVO VAL TIDONE
BOLOGNA
PIACENZA
FIORENZUOLA D’ARDA
BOLOGNA
REGGIO EMILIA
CASTELNOVO NE’ MONTI
BOLOGNA
REGGIO EMILIA
CORREGGIO
BOLOGNA
REGGIO EMILIA
GUASTALLA
BOLOGNA
REGGIO EMILIA
MONTECCHIO EMILIA
BOLOGNA
REGGIO EMILIA
SCANDIANO
BOLOGNA
RIMINI
NOVAFELTRIA
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE
A decorrere dal 12 novembre 2014 inizia la sperimentazione dell’invio telematico delle Comunicazioni di cancelleria attraverso la Posta Elettronica Certificata nel settore civile della Corte Suprema di Cassazione. In questa fase iniziale di sperimentazione la Comunicazione effettuata è priva di efficacia giuridica (come evidenziato nel testo della mail della Comunicazione) e la Cancelleria effettuerà parallelamente la Comunicazione secondo le normali procedure.
Relativamente al formato del messaggio, si fa presente che la Comunicazione risulterà proveniente dall’indirizzo di PEC cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it, l’oggetto conterrà il testo “COMUNICAZIONE nnn/aaaa/CASS” con nnn=numero di ruolo generale e aaaa=anno del procedimento in Cassazione.
Anche nella società cooperativa a responsabilità limitata l’autorizzazione dell’assemblea al promovimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall’art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui esistenza va verificata d’ufficio dal giudice; è sufficiente, peraltro, che tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Questa la massima ufficiale della Cassazione in merito ad un giudizio in cui l’avv. Romolo Reboa ha rappresentato e difeso uno degli ex amministratori della Coop. Verderoma.