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Il dissenso alle liti condominiali

La Suprema Corte di Cassazione

L’art. 1132 C.C. si applica solo all’ipotesi di delibera assembleare

Il Condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese legali nelle cause ove il Condominio è convenuto

n ordine alla spinosa questione condominiale in materia di possibilità per il condomino di liberarsi dalle spese di un giudizio, esprimendo il proprio dissenso nelle forme e termini di cui all’art. 1132 C.C. si segnala l’arresto della Corte di Cassazione con la sentenza 7095/2017 del 20/03/2017 che costiuisce una pietra miliare a delimitazione dei limiti per il condomino di non pagare le spese legali nelle cause ove il condominio è convenuto.

La Suprema Corte, nell’affermare che l’amministratore può resistere all’impugnativa di delibera assembleare senza alcuna necessità né di autorizzazione assembleare né di ratifica, dato che la difesa in giudizio delle delibere rientra tra le sue attribuzioni ex art. 1131 c.c., ha chiarito che l’art. 1132 c.c. in tale fattispecie non è applicabile.
Scrivono infatti gli Ermellini:«tale ultima disposizione, tesa a mitigare gli effetti della regola maggioritaria che informa la vita del condominio, consente al singolo condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in caso di lite giudiziaria, in modo da deviare da sé le conseguenze dannose di un’eventuale soccombenza. Dunque, ove non sia stata l’assemblea a deliberare la lite attiva o passiva ai sensi del predetto art. 1132 c.c., il condomino dissenziente soggiace alla regola maggioritaria. In tal caso egli può solo ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore, in base all’art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa (nei limiti temporali, è da ritenere, previsti dall’art. 1137 c.c., richiamato dall’art. 1133 c.c.)».
Quindi, per sperare di sottrarsi al pagamento degli oneri di un giudizio ove il Condominio è convenuto, il condomino dissenziente potrà solo ricorrere all’assemblea avverso la decisione dell’amministratore di resistere in giudizio (magari adducendo che la domanda giudiziale è fondata e, quindi, il resistere è solo fonte di ulteriori oneri processuali).
Ove l’assemblea non accolga il suo ricorso e la decisione fosse illegittima, il dissenziente potrebbe impugnare tale delibera, ma, sintanto che tali giudizi non si siano conclusi, egli sarà tenuto al pagamento pro quota di quelle spese giudiziarie cui sperava sottrarsi.

IL «PAGA PORCELLUM» PIOMBA SUL REFERENDUM

  

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 Mentre il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è impegnato quotidianamente nella battaglia referendaria, un gruppo di oltre 350 cittadini indipendenti ha aderito all’iniziativa «Paga Porcellum» di Insieme Consumatori, una battagliera associazione presieduta dall’avv. Romolo Reboa, autore, insieme ad altri sei avvocati, dell’azione giudiziaria collettiva I_PORC01- Comunicato stampa 24_11_2016.pdf

CNF: protocollo d’intesa nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori d’ufficio

altSchema di Protocollo su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, elaborato dalla Commissione interna al Consiglio Nazionale Forense per le Difese d’Ufficio e il patrocinio a spese dello Stato. Di seguito lo schema: 10586n3-C-2016_Protoc.pdf

Negoziazione assistita: modulistica del CNF

 

 
altIl consiglio Nazionale forense ha eleborato dei moduli che gli avvocati possono utilizzare per la procedura di negoziazione assistita  introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162. Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili. L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5  comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione). Di seguito i vari modelli a seconda della fattispecie:
 
 

Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense

altSulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile n. 81 sono stati pubblicati i due nuovi Decreti Ministeriali di attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale forense. I regolamenti entreranno in vigore il prossimo 22 aprile 2016. In particolare, il decreto n. 47 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento della professione forense” ed il n. 48 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.” 

         
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
 
 
 
 
 
Visti gli articoli 1, comma 3,  e  21,  comma  1,  della  legge  31 dicembre 2012, n. 247; 
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 agosto 2015; 
 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015; 
 
                             A d o t t a 
                    il seguente regolamento: 
 Art. 1 
 
 Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento,  per  «legge»  si  intende  la legge 31 dicembre 2012, n. 247.  Per  CNF  si  intende  il  Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge. 
 
Avvertenza: 
 Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei  decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle  pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle quali e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
Note alle premesse: 
– Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e  21, comma 1, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense): 
«Art. 1 (Disciplina dell’ordinamento forense). –  1.-2. (Omissis). 
3. All’attuazione  della  presente  legge  si  provvede  mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro  della giustizia, ai sensi  dell’art.  17, comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio  nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro novanta giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state  individuate  come  maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei  regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato di relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo, ove  gli  stessi  risultino  essere  stati tempestivamente comunicati, perche’ su di essi sia espresso, nel termine di sessanta  giorni   dalla   richiesta, il parere  delle Commissioni parlamentari competenti. 
4.-6. (Omissis).». «Art.   21    (Esercizio    professionale    effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo  di  iscrizione  alla  previdenza forense).
–  1.  La  permanenza  dell’iscrizione all’albo e’ subordinata all’esercizio della professione  in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente,  salve  le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio  professionale.  Le  modalita’  di   accertamento dell’esercizio  effettivo,  continuativo, abituale  e  prevalente della professione, le eccezioni consentite e  le modalita’  per  la  reiscrizione  sono   disciplinate   con regolamento  adottato  ai  sensi  dell’art.  1  e  con   le  modalita’ nello stesso stabilite, con  esclusione  di  ogni  riferimento al reddito professionale.
2.-10. (Omissis).». Si riporta il testo  dell’art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri): 
«Art. 17 (Regolamenti). – 1.-2. (Omissis). 
3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di autorita’  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge  espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per  materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono  dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
4.-4-ter. (Omissis).». 
 
Art. 2 
Modalita’ di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente 
1.  Il  consiglio  dell’Ordine  circondariale,  ogni  tre  anni  a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento,  verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati  iscritti  all’Albo,  anche  a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione  in  modo  effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di  cui  al  periodo precedente non e’ svolta per il periodo di cinque  anni dalla  prima iscrizione all’Albo. La disposizione di cui  al  secondo  periodo  si applica anche all’avvocato iscritto  alla  sezione  speciale  di  cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 
2.  La  professione  forense  e’  esercitata  in  modo   effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato: 
a) e’ titolare di una partita  IVA  attiva  o  fa  parte  di  una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica  destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in  associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero  in  condivisione con altri avvocati; 
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun  anno,  anche  se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista; 
d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica  certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine; 
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense; 
f) ha  in  corso  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
3.  I   requisiti   previsti   dal   comma   2   devono   ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni  personali  previste  per legge. 
4. La documentazione comprovante il possesso  delle  condizioni  di cui al comma 2, e’ presentata ai sensi degli articoli  46  e  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445. L’obbligo di cui al comma 2, lettera f),  decorre  dall’adozione  del provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge. 
5. Con decreto del Ministero della giustizia,  da  adottarsi  entro sei mesi  dall’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono stabilite le modalita’ con cui ciascuno  degli  ordini  circondariali individua, con sistemi automatici, le  dichiarazioni  sostitutive  da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma  dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445. 
Note all’art. 2: 
–  Si  riporta  il  testo  dell’art.  6   del   decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96  (Attuazione  della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente  della professione di avvocato in uno Stato  membro  diverso  da  quello  in  cui  e’  stata   acquisita la qualifica professionale): 
«Art. 6 (Iscrizione).
– 1. Per  l’esercizio  permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini  degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui  all’art. 2, sono  tenuti  ad  iscriversi  in  una  sezione  speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale  in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o  il  loro domicilio  professionale,  nel  rispetto  della   normativa relativa agli obblighi previdenziali. 
2. L’iscrizione nella  sezione  speciale  dell’albo  e’  subordinata  alla   iscrizione   dell’istante   presso  la competente organizzazione professionale dello Stato  membro di origine. 
3. La domanda di iscrizione deve essere  corredata  dai seguenti documenti: 
a) certificato di cittadinanza di  uno  Stato  membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva; 
b) certificato   di   residenza   o   dichiarazione sostitutiva  ovvero  dichiarazione  dell’istante con la indicazione del domicilio professionale; 
c)  attestato  di  iscrizione  alla  organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato  in data  non  antecedente   a   tre   mesi   dalla   data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva. 
4. Se l’interessato fa  parte  di  una  societa’  nello Stato membro  di  origine,  e’  tenuto  ad  indicare  nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica  e  i  nominativi dei membri che operano in Italia. 
5. La domanda di  iscrizione  deve  essere  redatta  in  lingua italiana; i documenti, ove  redatti  in  una  lingua diversa da quella italiana, devono essere  accompagnati  da  una traduzione autenticata. 
 6. Il Consiglio dell’ordine, entro trenta giorni  dalla data  di  presentazione   della   domanda   o   dalla   sua  integrazione, accertata  la  sussistenza  delle  condizioni richieste, qualora non ostino motivi  di  incompatibilita’, ordina l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo  e  ne da’ comunicazione alla corrispondente autorita’ dello Stato  membro di origine. 
7. Il rigetto della domanda non puo’ essere pronunciato  se non dopo avere sentito l’interessato.  La  deliberazione  e’ motivata ed  e’  notificata  in  copia  integrale  entro  quindici giorni all’interessato  ed  al  procuratore  della Repubblica ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al  quinto comma dell’art. 31 del  regio  decreto-legge  n.  1578  del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36  del 1934, e successive modificazioni. 
 8.  Qualora  il  Consiglio   dell’ordine   non   abbia provveduto sulla domanda nel termine di  cui  al  comma  6, l’interessato puo’, entro dieci giorni  dalla  scadenza  di tale termine, presentare  ricorso  al  Consiglio  nazionale forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione. 
 9. Con l’iscrizione nella sezione  speciale  dell’albo, l’avvocato stabilito  acquista  il  diritto  di  elettorato attivo, con esclusione di quello passivo. 
10.  Successivamente    all’iscrizione,  l’avvocato stabilito e’ tenuto a presentare annualmente  al  Consiglio dell’ordine un attestato di  iscrizione  all’organizzazione professionale  di  appartenenza,  rilasciato  in  data  non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione,  ovvero dichiarazione sostitutiva.». 
– Si riporta il testo dell’art. 12, commi 1 e 5,  della legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina dell’ordinamento della professione forense): 
«Art. 12 (Assicurazione per la responsabilita’ civile e assicurazione  contro  gli  infortuni).
–  1.  L’avvocato, l’associazione o  la  societa’  fra  professionisti  devono stipulare,  autonomamente  o  anche  per  il   tramite  di convenzioni sottoscritte dal CNF, da  ordini  territoriali, associazioni  ed  enti   previdenziali   forensi,   polizza assicurativa  a  copertura  della  responsabilita’   civile  derivante dall’esercizio della professione, compresa quella  per la custodia di documenti, somme  di  denaro,  titoli  e valori ricevuti in deposito dai clienti.  L’avvocato  rende noti  al  cliente  gli  estremi   della   propria  polizza assicurativa. 
 2.-4. (Omissis). 
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi  delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni  cinque  anni  dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.». 
– Si riporta il testo degli articoli 46, 47  e  71  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – testo A): 
«Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di certificazioni).
– 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni, anche  contestuali  all’istanza,  sottoscritte  dall’interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita’  personali  e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;  f) stato di famiglia;  g) esistenza in vita; h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche amministrazioni;  l) appartenenza a ordini professionali;  m) titolo di studio, esami sostenuti;  n)  qualifica  professionale   posseduta,  titolo di  specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti da leggi speciali;   p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;  q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;  r) stato di disoccupazione;  s) qualita’ di pensionato e categoria di pensione; t) qualita’ di studente;  u) qualita’ di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;  v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali di qualsiasi tipo;  z) tutte le situazioni relative  all’adempimento  degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;  aa) di non aver riportato condanne penali  e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi della vigente normativa;  bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a procedimenti penali; bb-bis)  di  non essere  l’ente   destinatario   di provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni  amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
cc) qualita’ di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi  in  stato  di liquidazione  o  di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
Art. 47 (R)  (Dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di  notorieta’).
– 1. L’atto di notorieta’  concernente  stati, qualita’ personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza dell’interessato e’  sostituito  da  dichiarazione  resa  e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita’ di cui all’art. 38. 
2. La dichiarazione  resa  nell’interesse  proprio  del dichiarante puo’ riguardare anche stati, qualita’ personali e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia diretta conoscenza. (R) 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici  servizi, tutti gli  stati,  le qualita’ personali e i  fatti  non  espressamente  indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato  mediante  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente che la denuncia all’Autorita’  di  Polizia  Giudiziaria  e’ presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita’ personali dell’interessato, lo  smarrimento  dei  documenti medesimi e’ comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
«Art.  71  (R)  (Modalita’  dei  controlli).  
–  1.  Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei  controlli, anche a campione, e  in  tutti  i  casi  in  cui sorgono   fondati   dubbi,    sulla  veridicita’  delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalita’ di cui all’art. 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione  certificante  ovvero  richiedendo   alla   medesima,  anche  attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta  della corrispondenza di quanto dichiarato con le  risultanze  dei registri da questa custoditi. 
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e 47  presentino  delle  irregolarita’  o   delle  omissioni  rilevabili  d’ufficio,   non  costituenti   falsita’,  il funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da’ notizia all’interessato di tale  irregolarita’.  Questi  e’ tenuto  alla  regolarizzazione  o  al completamento  della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui all’art. 2, l’amministrazione competente  per  il  rilascio della  relativa  certificazione,  previa   definizione   di appositi accordi, e’ tenuta a  fornire,  su  richiesta del soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante, conferma  scritta,  anche  attraverso  l’uso  di  strumenti informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.». 
 
  Art. 3 
 Cancellazione dall’Albo. Impugnazioni 
1. La cancellazione  dall’Albo  e’  disposta  quando  il  consiglio dell’Ordine  circondariale   accerta   la   mancanza   dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente  della  professione  e l’avvocato  non  dimostra  la  sussistenza  di  giustificati   motivi oggettivi o soggettivi. 
2. Il consiglio dell’Ordine circondariale, prima di  deliberare  la cancellazione dall’Albo invita l’avvocato, a mezzo posta  elettronica certificata ovvero, quando non e’ possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare  eventuali  osservazioni,  in forma scritta, entro  un  termine non  inferiore  a  trenta  giorni. L’avvocato che ne fa richiesta e’ ascoltato personalmente. 
3. La delibera di cancellazione e’ notificata entro quindici giorni all’interessato.
4. Si applica l’articolo 17, comma 14, della  legge,  nonche’,  per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e  l’articolo 36, comma 7, della legge. 
5. La   cancellazione   dell’avvocato   dall’Albo   comporta   la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 15 della legge a  cui e’ eventualmente  iscritto al  momento  della  cancellazione,  fatta eccezione   per   gli   elenchi   rispetto   ai   quali   l’esercizio dell’attivita’   professionale   non   costituisce   condizione per l’iscrizione.
6. L’avvocato cancellato dall’Albo a norma del presente decreto e’ iscritto nell’elenco di cui all’articolo 15,  comma  1,  lettera  e), della legge. 
 
Note all’art. 3: 
– Si riporta il testo degli articoli 15, 17, commi 14 e 18, e 36, comma 7, della legge 31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina   dell’ordinamento   della   professione  forense): 
«Art. 15  (Albi,  elenchi  e  registri).  –  1.  Presso ciascun  consiglio  dell’ordine  sono  istituiti  e  tenuti  aggiornati: 
 a)  l’albo  ordinario   degli   esercenti  la  libera  professione. Per coloro che esercitano  la  professione  in forma  collettiva  sono  indicate  le  associazioni  o   le societa’ di appartenenza; 
b) gli elenchi speciali degli  avvocati  dipendenti  da enti pubblici; 
c) gli elenchi degli avvocati specialisti; 
d) l’elenco  speciale  dei  docenti   e   ricercatori, universitari  e  di  istituzioni  ed  enti  di  ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno; 
e)  l’elenco  degli  avvocati  sospesi  dall’esercizio  professionale  per  qualsiasi  causa,  che  deve  essere  indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio   effettivo,   continuativo,  abituale  e  prevalente della professione;
 f)  l’elenco   degli   avvocati   che   hanno   subito provvedimento   disciplinare    non    piu’    impugnabile, comportante la radiazione; 
g) il registro dei praticanti; 
 h) l’elenco  dei  praticanti  abilitati  al  patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); 
 i)  la  sezione  speciale  dell’albo   degli   avvocati stabiliti, di cui all’art.  6  del  decreto  legislativo  2  febbraio 2001,  n.  96,  che  abbiano  la  residenza  o  il domicilio professionale nel circondario; 
 l)  l’elenco  delle  associazioni  e   delle   societa’ comprendenti avvocati tra  i  soci,  con  l’indicazione  di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; 
m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel  circondario ai sensi del comma 3 dell’art. 7; 
 n) ogni altro albo, registro o  elenco  previsto  dalla legge o da regolamento. 
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi  e  dei  registri,  le  modalita’   di   iscrizione   e   di trasferimento,  i  casi  di  cancellazione  e  le  relative impugnazioni dei  provvedimenti  adottati  in  materia  dai consigli dell’ordine sono disciplinati con  un  regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 
3.  L’albo,  gli  elenchi  ed   i   registri   sono   a disposizione  del  pubblico  e  sono  pubblicati  nel  sito internet dell’ordine.  Almeno  ogni  due  anni,  essi  sono pubblicati a stampa ed una copia  e’  inviata  al  Ministro della  giustizia,  ai  presidenti  di  tutte  le  corti  di appello, ai presidenti  dei  tribunali  del  distretto,  ai procuratori  della  Repubblica  presso  i  tribunali  e  ai procuratori generali della Repubblica presso  le  corti  di appello, al CNF, agli altri consigli degli  ordini  forensi  del  distretto,  alla  Cassa  nazionale  di  previdenza   e  assistenza forense. 
4. Entro il mese di marzo di  ogni  anno  il  consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi  e gli elenchi di cui e’ custode, aggiornati  al 31  dicembre  dell’anno precedente. 
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF  redige, sulla base dei  dati  ricevuti  dai  consigli  dell’ordine, l’elenco  nazionale  degli  avvocati,  aggiornato   al   31 dicembre dell’anno precedente. 
6. Le modalita’ di  trasmissione  degli  albi  e  degli elenchi, nonche’ le modalita’ di redazione e  pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono  determinate  dal CNF.». 
 
 «Art.  17  (Iscrizione  e  cancellazione).   –   1.-13.  (Omissis). 
 14. L’interessato puo’ presentare ricorso  al  CNF  nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il  ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo. 
 15.-17. (Omissis). 
 18. Qualora il consiglio  abbia  rigettato  la  domanda oppure   abbia   disposto   per   qualsiasi    motivo  la cancellazione, l’interessato puo’ proporre ricorso  al  CNF ai sensi dell’art. 61. Il ricorso contro  la  cancellazione  ha effetto sospensivo e  il  CNF  puo’  provvedere  in  via sostitutiva. 
19. (Omissis).». 
 
«Art.  36   (Competenza   giurisdizionale).   –   1.-6. (Omissis). 
 7. Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.  Tuttavia l’esecuzione puo’ essere sospesa dalle sezioni unite  della Corte di cassazione in camera di consiglio su  istanza  del  ricorrente. 
 8. (Omissis).». 
 
Art. 4 
Nuova iscrizione all’Albo 
 
1. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti  dall’articolo 2, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f),  ha  il  diritto  di  esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere  acquisito  i  predetti requisiti. 
2. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti  dall’articolo 2, comma 2, c), ed e) non puo’ esservi nuovamente iscritto prima  che
siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di  cancellazione  e’ divenuta esecutiva. 
 
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria 
 
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
   
Roma, 25 febbraio 2016 
                                                 Il Ministro: Orlando
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 815 

 
 

Omicidio e lesioni stradali: legge 41/2016

altSulla Gazzetta Ufficiale n° 70 del 25 marzo 2016 è stata pubblicata la Legge n° 41 del 23/03/2016 dal titolo “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche’ disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”. La nuova normativa è entrata in vigore il 25 marzo 2016.
 
 
 
 
 
Di seguito il testo della legge 23 marzo 2016, n°41:
 
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche’ disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge;
 
Art. 1
 
1. Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti;
«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresi’;
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta’ dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena e’ diminuita fino alla meta’.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piu’ persone, ovvero la morte di una o piu’ persone e lesioni a una o piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni diciotto.
Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). – Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo’ essere inferiore a cinque anni».
 
2. L’articolo 590-bis del codice penale e’ sostituito dai seguenti;
 
«Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e’ punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi’ al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi’;
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta’ dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena e’ diminuita fino alla meta’.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni sette.
 Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). – Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo’ essere inferiore a tre anni.
Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita’ di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). – Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».
 
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
 
a) all’articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;
b) all’articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;
c) all’articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
d) all’articolo 589, il terzo comma e’ abrogato;
e) all’articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole;
«sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
f) all’articolo 590, terzo comma, il secondo periodo e’ soppresso.
 
4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni;
 
a) all’articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
b) all’articolo 359-bis, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente;
«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e’ fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il piu’ vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi e’ data tempestivamente notizia al difensore dell’interessato, che ha facolta’ di assistervi, senza che cio’ possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al piu’ presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 224-bis».
 
5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni;
 
a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) e’ aggiunta la seguente;
«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;
b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) e’ aggiunta la seguente;
«m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;
c) all’articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;
d) all’articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
e) all’articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
f) all’articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente;
«e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590-bis del codice penale»;
g) all’articolo 552;
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice».
 
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni;
 
a) all’articolo 189, il comma 8 e’ sostituito dal seguente;
«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e’ soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;
b) all’articolo 222;
1) al comma 2, il quarto periodo e’ sostituito dai seguenti;
«Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui e’ stata pronunciata la sentenza»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti;
«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e’ elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.
Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e’ raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;
c) all’articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222»;
d) all’articolo 223, comma 2;
1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonche’ nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida puo’ essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;
e) all’articolo 223, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente;
«2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo.
L’inibizione alla guida sul territorio nazionale e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».
 
7. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole:
«nonche’ ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.
 
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi’ 23 marzo 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Processo amministrativo telematico

altSulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo è stato pubblicato il DPCM n. 40 del 16 febbraio 2016 recante il Regolamento per il processo amministrativo telematico. Il provvedimento, che entra in vigore il prossimo 5 aprile, contiene le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico.
 
 
 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40
 
Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050)
 
(GU n.67 del 21-3-2016)
 
 
Vigente al: 5-4-2016
 
 
Capo I
Disposizioni generali
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo», e in particolare l’articolo 13 dell’Allegato 2 «Norme di attuazione», che reca norme sul processo telematico, l’articolo 39 dell’Allegato 1 «Codice del processo amministrativo», nonche’ l’articolo 136 del medesimo Allegato 1, in materia di comunicazioni, depositi informatici e firma digitale;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facolta’ di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013)»;
Visto l’articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in data 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche’ di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8;
Rilevata la necessita’ di adottare le regole tecniche previste dall’articolo 13 dell’Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Acquisito il parere espresso in data 25 settembre 2015 dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;
Acquisito il parere espresso in data 15 ottobre 2015 dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
Acquisito il parere espresso in data 9 novembre 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 14 gennaio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Claudio De Vincenti, e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
 
Adotta il seguente regolamento:
 
Art. 1
Definizioni
 
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»;
b) codice dell’amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l’insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attivita’, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell’attivita’ processuale;
e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;
f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l’interoperabilita’ tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della giustizia amministrativa;
g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale e’ fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server;
i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrita’ di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all’articolo 5 dell’Allegato 2 «Norme di attuazione», del CPA;
m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD;
n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e’ tratto, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD;
o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;
p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e’ tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;
r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa – Servizio Centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione;
s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e privati, interni ed esterni, abilitati all’utilizzo dei servizi telematici della giustizia amministrativa e ad interagire con il S.I.G.A. con modalita’ telematiche; in particolare si intende: per soggetti abilitati interni, i magistrati e il personale degli uffici giudiziari; per soggetti abilitati esterni, gli esperti e gli ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private;
t) spam: messaggi indesiderati;
u) software antispam: programma studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam;
v) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o piu’ operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico.
 
Art. 2
Ambito di applicazione
 
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative previste dall’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, si procede al trattamento dei dati con modalita’ informatiche automatiche, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Codice dei dati personali.
 
Capo II
Il Sistema informativo della giustizia amministrativa
 
Art. 3
Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa
 
1. Il SIGA e’ organizzato in conformita’ alle prescrizioni del CPA, alle disposizioni di legge speciali regolanti il processo amministrativo telematico, al CAD e al Codice dei dati personali.
2. Il Responsabile del SIGA e’ responsabile della gestione dei sistemi informativi della giustizia amministrativa.
3. I dati del SIGA sono custoditi in infrastrutture informatiche che garantiscono l’affidabilita’, la riservatezza e la sicurezza dei dati e dei documenti ivi contenuti, ai sensi delle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
4. Gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento ai sensi dell’articolo 28 del Codice dei dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati e’ facoltativamente designato dal titolare.
 
Art. 4
Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa
 
1. Il SIGA gestisce con modalita’ informatiche in ogni grado del giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l’estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli ed ogni altra attivita’ inerente al processo amministrativo telematico.
 
Capo III
Il Processo amministrativo telematico
 
Art. 5
Fascicolo informatico
 
1. Il fascicolo processuale e’ tenuto sotto forma di fascicolo informatico.
2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, ovvero le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti.
3. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
a) dell’ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l’aggiornamento dei dati ivi inseriti;
b) del numero del ricorso;
c) dell’oggetto sintetico del ricorso;
d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori;
e) dell’elenco dei documenti contenuti, anche depositati in forma cartacea, ai sensi dell’articolo 9, comma 8.
4. In esso sono inserite, altresi’, informazioni riguardanti:
a) i componenti del Collegio e i suoi ausiliari, le parti e i difensori (tipologia di parte; data di costituzione, data di rinuncia; partita IVA/codice fiscale);
b) l’oggetto del ricorso per esteso, consistente nella precisa indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell’oggetto della domanda proposta nonche’ l’indicazione della materia del ricorso;
c) le comunicazioni di Segreteria nonche’ le relative ricevute di PEC;
d) le camere di consiglio e le udienze;
e) i ricorsi collegati;
f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza, revocazione e negli altri casi previsti;
g) i provvedimenti impugnati;
h) le spese di giustizia;
i) il patrocinio a spese dello Stato.
5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed e’ formato in modo da garantire la facile reperibilita’ ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalita’ dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all’articolo 19 sono definite le modalita’ per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.
7. L’archiviazione, la conservazione e la reperibilita’ di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici e’ assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015.
8. Il Segretario dell’ufficio giudiziario competente controlla la regolarita’ anche fiscale degli atti e dei documenti secondo quanto indicato dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
 
Art. 6
Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari
 
1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione del CPA sono gestiti con modalita’ informatiche, assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell’oggetto delle registrazioni e l’identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche’ secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
 2. Sono gestiti con modalita’ automatizzata, in particolare, i seguenti registri:
 a) registro generale dei ricorsi;
 b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato;
 c) processi verbali;
 d) provvedimenti dell’Adunanza plenaria;
 e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari);
 f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari ante causam);
 g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante causam, ordinanze cautelari);
 h) istanze di fissazione di udienza;
 i) istanze di prelievo.
 
Art. 7
Provvedimenti del giudice
 
1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I provvedimenti collegiali sono redatti dall’estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per il deposito.
2. Il Segretario di sezione sottoscrive con la propria firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento, nel SIGA e sul sito INTERNET della giustizia amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo le modalita’ stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
3. Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa e’ consentito esclusivamente quando il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e’ in grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso, il Segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19 e la inserisce nel fascicolo informatico.
4. Il deposito dei provvedimenti con modalita’ informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita’ cartacee.
 
Art. 8
Procura alle liti e conferimento dell’incarico di assistenza e difesa
 
1. La procura alle liti e’ autenticata dal difensore, nei casi in cui e’ il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.
2. Nei casi in cui la procura e’ conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
3. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce:
a) quando e’ rilasciata su documento informatico separato depositato con modalita’ telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce;
b) quando e’ rilasciata su foglio separato del quale e’ estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalita’ telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.
4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.
 
Art. 9
Atti delle parti e degli ausiliari del giudice
 
1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’articolo 24 del CAD.
2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica.
3. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1, effettuato mediante posta elettronica certificata, e’ tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e’ generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19. Se al mittente perviene il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l’attivita’ di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini della rimessione in termini da parte del Giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente.
4. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalita’ telematiche deve avvenire entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito.
5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposito degli atti o dei documenti puo’ essere eseguito mediante l’invio di piu’ messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona con la generazione dell’ultima ricevuta di accettazione. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 3.
6. Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non puo’ avvenire mediante PEC ad esso puo’ procedersi mediante upload attraverso il sito istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il deposito si considera perfezionato all’atto della registrazione dell’invio da parte del SIGA.
7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1, attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione, e’ effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
8. Nel corso del giudizio, il giudice puo’, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell’indice del fascicolo. Con le stesse modalita’ si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi dell’articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonche’ nei casi di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa dal deposito telematico di cui all’articolo 136, comma 2, del CPA.
9. Nei casi di oggettiva impossibilita’ di funzionamento del SIGA, attestata dal Responsabile del SIGA secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria dell’Ufficio Giudiziario, che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del Presidente nei casi di cui all’articolo 136, comma 2, del CPA, provvede ad effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale, ai sensi dell’articolo 22 del CAD.
10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali non e’ effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma 9 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito e’ stato operato il deposito. Tale fascicolo forma parte integrante del fascicolo informatico ed e’ formato e tenuto con le modalita’ di cui all’articolo 5 delle disposizioni di attuazione del CPA.
11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito di cui al presente articolo sono pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa.
 
Art. 10
Atti del Segretario
 
1. Il processo verbale dell’udienza pubblica e dei procedimenti in camera di consiglio, redatto come documento informatico, e’ sottoscritto con firma digitale da chi presiede l’udienza o la camera di consiglio e dal Segretario di udienza ed e’ conservato con modalita’ informatiche.
2. Gli atti redatti dal Segretario dell’ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firma digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico.
3. Con le stesse modalita’ si procede per la redazione del processo verbale nei casi di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
 
Art. 11
Formato degli atti, dei documenti e modalita’ di deposito
 
1. I formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonche’ le modalita’ di deposito di atti, documenti e verbali sono stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
 
Art. 12
Trasmissione dei fascicoli con modalita’ telematiche
 
1. La trasmissione telematica da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige del fascicolo informatico di primo grado al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalita’ finalizzate ad assicurarne la data certa, nonche’ l’integrita’, l’autenticita’ e la riservatezza secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica su canale sicuro.
3. Ove formato, viene altresi’ trasmesso agli organi giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo cartaceo di cui all’articolo 9, comma 10.
 
Art. 13
Comunicazioni per via telematica
 
1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamente con modalita’ telematiche, nei confronti di ciascun avvocato componente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, nei confronti dell’avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l’Avvocatura dello Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono effettuate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del CAD, attraverso canale sicuro.
2. Le comunicazioni di Segreteria sono altresi’ effettuate a mezzo PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi, da acquisirsi secondo le modalita’ di cui alle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
3. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
4. Con modalita’ telematiche si procede altresi’ alle comunicazioni nei confronti di qualsiasi soggetto processuale che, pur non essendovi obbligato ex lege, abbia comunicato alla Segreteria dell’Ufficio Giudiziario presso cui e’ stato incardinato il ricorso di voler ricevere le comunicazioni con PEC. In tal caso e’ specificamente indicato l’indirizzo PEC al quale si intendono ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per cui tale comunicazione e’ resa.
5. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono effettuate mediante invio di un messaggio dall’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario mittente, secondo quando precisato nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 19, all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell’ufficio giudiziario si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del CAD.
7. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione telematica per cause imputabili al malfunzionamento del SIGA, il Segretario della sezione procede ad effettuare la comunicazione a mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilita’, procede secondo le modalita’ descritte nell’articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, attestata dalla ricevuta di mancata consegna secondo quanto previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la comunicazione si ha per eseguita con il deposito del provvedimento nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
10. La comunicazione di un atto che contiene dati sensibili e’ effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventi diritto attraverso l’apposita sezione del portale dei servizi telematici, con modalita’ tali da garantire l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilita’ delle relative attivita’, secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle comunicazioni di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, fatta eccezione per le comunicazioni all’istante o al concessionario che non abbiano espressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni con modalita’ telematica.
 
Art. 14
Notificazioni per via telematica
 
1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Le ricevute di cui all’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita’ telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalita’ telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19. In tale caso l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD e’ operata con inserimento della dichiarazione di conformita’ all’originale nel medesimo o in un documento informatico separato.
6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione e’ fornita con modalita’ telematiche. Qualora tale prova non sia possibile per effetto della oggettiva indisponibilita’ del SIGA, resa nota ai difensori con le modalita’ definite dal Responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della giustizia amministrativa, il difensore procede ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la Segreteria dell’ufficio giudiziario presso cui l’atto notificato e’ depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico.
7. Nei casi di cui all’articolo 129, comma 3, lettera a), del CPA, il ricorso redatto nella forma del documento informatico puo’ essere notificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto compatibile, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
 
Art. 15
Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno
 
1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all’utilizzo della PEC a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia amministrativa;
d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 19;
e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilita’ dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull’imminente saturazione della casella stessa.
 
Art. 16
Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale
 
1. La parte interessata procede alla richiesta di rilascio di duplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine, degli atti contenuti nel fascicolo informatico, alla segreteria dell’ufficio giudiziario presso cui e’ incardinato il ricorso.
2. La segreteria dell’ufficio giudiziario comunica alla parte richiedente l’importo del diritto dovuto per il rilascio, con mezzi telematici.
3. Alla richiesta di copia e’ associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalita’ previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.
4. La ricevuta telematica e’ associata all’identificativo univoco.
5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processo avviene di norma a mezzo PEC con invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
6. La conformita’ dell’atto all’originale digitale o analogico contenuto nel fascicolo processuale e’ attestata dalla sottoscrizione della PEC da parte del Segretario, con apposizione della propria firma digitale, o, nel caso di rilascio cartaceo, con firma autografa. Qualora siano richieste piu’ copie del medesimo atto o documento, la conformita’ deve essere attestata separatamente per ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC.
7. Il diritto di copia senza certificazione di conformita’ non e’ dovuto quando la copia e’ estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
 
Art. 17
Accesso al fascicolo informatico
 
1. L’accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come risultanti dal SIGA, secondo le modalita’ stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19, e’ consentito al Presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante nonche’, nei limiti di cui al comma 2, agli esperti ed ausiliari del Giudice.
2. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell’incarico ricevuto e dell’autorizzazione concessa dal giudice.
3. L’accesso di cui al comma 1 e’ altresi’ consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonche’, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.
4. In caso di delega, il SIGA consente l’accesso ai fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, al responsabile dell’ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L’accesso e’ consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.
5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, e’ redatta in conformita’ alle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali e’ parte un soggetto che si avvale o puo’ avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
7. L’identificazione informatica dei soggetti cui e’ consentito l’accesso ai sensi del presente articolo avviene in conformita’ all’articolo 64 del CAD secondo le modalita’ previste dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
 
Art. 18
 Servizi di consultazione
 
1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate nel fascicolo informatico sono resi accessibili, nei termini di cui all’articolo 56 del CAD, tramite il portale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo quanto stabilito nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 19.
 
Art. 19
Specifiche tecniche
 
1. Le specifiche tecniche per l’esecuzione del presente regolamento sono disciplinate nell’Allegato A).
2. I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base all’evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e le modifiche sono pubblicate sul sito web della giustizia amministrativa.
 
Art. 20
Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico
 
1. Il Responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato di attuazione del processo amministrativo telematico, prospettando eventuali ragioni di modifica del presente regolamento su intesa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
 
Art. 21
Disposizioni finali
 
1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico.
2. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del CPA, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016 si procede all’applicazione in via sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo modalita’ dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la formazione del personale per l’applicazione del processo telematico.
3. La sperimentazione puo’ valersi di modalita’ di simulazione e della redazione di protocolli funzionali alla graduale verifica del Sistema. Ove la sperimentazione interessi la generalita’ dei ricorsi da presentarsi in specifiche sedi, delle modalita’ e della data di avvio di essa nel singolo Ufficio Giudiziario e’ dato avviso con provvedimento del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Roma, 16 febbraio 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 676
 
 
Allegato A
(art. 19 del Regolamento)
 
SPECIFICHE TECNICHE
 
Art. 1.
Definizioni
 
1. Ferme le definizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento, ai fini del presente Allegato si intende per:
a) Amministrazione: organizzazione della Giustizia Amministrativa;
b) Codice dell’amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
c) Regolamento: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Regolamento recante le regole tecnico operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico»;
d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;
e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche’ di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;
f) Sito istituzionale: il sito internet della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it;
g) Portale dell’Avvocato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al S.I.G.A.;
h) Portale del Magistrato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni contenute nel S.I.G.A.;
i) Cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra Amministrazioni
l) Upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server del S.I.G.A.;
m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel web;
n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma digitale che consente l’identificazione dell’autore del documento e delle informazioni nello stesso contenute;
o) Pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati nell’articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
p) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
q) Registro delle PP.AA.: Registro contenente gli indirizzi PEC delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale;
s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con formattazione;
t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senza formattazione;
u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento digitale che consente di definire il significato degli elementi contenuti in un testo;
v) SPC: Sistema Pubblico di Connettivita’;
z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione dall’Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del ricorso e dei suoi allegati;
aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione dall’Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli atti successivi al ricorso.
 
Art. 2.
Organizzazione del S.I.G.A. – art. 3 del Regolamento
 
1. Il S.I.G.A. si avvale di un’infrastruttura unitaria e centralizzata.
2. Il collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle Segreterie avviene tramite SPC.
3. Il Sito istituzionale e’ gestito in hosting dal fornitore, secondo le regole del contratto SPC interoperabilita’ e sicurezza.
4. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa emana le direttive per l’organizzazione e la gestione del sistema informativo.
5. L’Amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di autenticita’, integrita’, affidabilita’, leggibilita’, reperibilita’, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all’Allegato B del Codice dei dati personali, indicate nel manuale di conservazione di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, nonche’ nel rispetto dell’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014.
L’archiviazione, la conservazione e la reperibilita’ dei provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti informatici e’ assicurata nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle relative specifiche tecniche, nonche’ dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice dei dati personali.
6. Il S.I.G.A. prevede l’archiviazione, la conservazione e la reperibilita’ delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva impossibilita’ di funzionamento del sistema, anche ai fini di cui all’articolo 9, comma 8 del Regolamento per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della conservazione opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile del S.I.G.A., oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
 
Art. 3.
Fascicolo processuale informatico – art. 5 del Regolamento
 
1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d’ufficio e contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche’ tutti gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.
2. Il numero di ricorso e’ attribuito automaticamente dal S.I.G.A. al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo quanto specificato dall’articolo 6.
3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del deposito del ricorso al quale l’istanza si riferisce.
4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi decreti sono conservati in apposita sezione del S.I.G.A., dove sono accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono successivamente inseriti.
5. Il S.I.G.A. gestisce in una apposita area del fascicolo informatico la relata di notifica comprendente il dettaglio delle notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formato digitale o quali copia informatica dell’originale cartaceo.
6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all’interno del fascicolo informatico.
7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all’interno del medesimo fascicolo.
8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresi’, un estratto del verbale d’udienza, in formato PDF, sottoscritto digitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, quale copia informatica di originale cartaceo, protocollati dal S.I.G.A. in modo automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e i provvedimenti sono gestiti nella duplice versione «originale» e «oscurata».
9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite ai soggetti abilitati sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilita’ ed integrita’, per 5 anni dalla definitivita’ del provvedimento che conclude il procedimento, in un apposito file di log. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni, il file di log contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso; b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato identificativo di registrazione del documento informatico nell’ambito del Sistema documentale; c) la data e l’ora dell’accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitati interni il file di log contiene i dati identificativi del soggetto che accede e i dati di cui alle lettere b) e c), nonche’ le informazioni relative alle eventuali modifiche apportate durante l’accesso.
10. Il S.I.G.A contempla funzionalita’ automatizzate per il controllo della regolarita’, anche fiscale, degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte.
 
Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari – art. 6 del Regolamento
 
1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di cui all’articolo 6 del regolamento, prodotti in formato PDF dal Sistema, sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti abilitati nel S.I.G.A. secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 2 del presente Allegato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per la protezione dei dati personali.
2. Il S.I.G.A. assicura la verifica di integrita’ degli atti, documenti e provvedimenti e della rispondenza della firma digitale apposta su di essi ai requisiti di cui all’articolo 24 del CAD, subordinando all’esito positivo di tale controllo le operazioni di acquisizione e registrazione.
 
Art. 5.
Provvedimenti del giudice in formato digitale – art. 7 del Regolamento
 
1. I magistrati utilizzano per la redazione e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale il sistema denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un’applicazione software inserita su supporto rimovibile e protetto.
2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del CAD.
3. La «Scrivania del magistrato», attraverso apposita funzionalita’, consente al magistrato di disporre l’oscuramento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del Codice dei dati personali.
4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso la rete interna della giustizia amministrativa ovvero, dall’esterno, attraverso VPN, al gestore documentale di S.I.G.A. e sono conservati con le modalita’ di cui all’articolo 2.
5. Il Segretario della Sezione pubblica digitalmente il provvedimento giurisdizionale, depositandolo nel fascicolo informatico attraverso l’apposita funzionalita’ messa a disposizione dal Sistema.
6. All’atto della pubblicazione nel fascicolo informatico, il S.I.G.A. assegna automaticamente il numero e la data del provvedimento.
7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato aperto, e’ contestualmente inserita nel Sito istituzionale della copia, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e con modalita’ tali da precluderne la indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni.
8. Le funzionalita’ di cui al comma 5 sono consentite esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono a cio’ abilitati, in base alle direttive impartite dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, mediante credenziali basate su un sistema di identificazione personale, secondo quanto previsto dall’articolo 14.
9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia fatto in forma cartacea, la Segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformita’ all’originale con firma digitale, procede all’inserimento nel S.I.G.A. utilizzando l’apposita funzione di caricamento.
10. L’originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui al comma 9, la copia informatica del provvedimento cartaceo sono pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.
 
Art. 6.
Redazione e deposito degli atti digitali – art. 9 del Regolamento
 
1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all’articolo 12, e’ effettuato utilizzando il modulo denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal Sito Istituzionale, da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili.
2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all’articolo 12, si effettua utilizzando l’apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto, scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A. al momento del deposito del ricorso introduttivo.
3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nonche’ degli altri atti processuali, puo’ essere effettuato autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso in cui sia stata conferita una procura congiunta.
4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES.
5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti.
6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi contenuti. Il S.I.G.A. prevede funzionalita’ per la verifica e l’integrazione delle informazioni da parte del personale di Segreteria.
7. Il deposito dell’atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto indicato dall’articolo 7.
8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui all’articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 MB, e’ consentito il caricamento diretto attraverso il Sito Istituzionale (upload), secondo quanto indicato dall’articolo 8.
9. Il deposito dell’atto introduttivo e degli altri atti processuali da parte dell’Avvocatura dello Stato avviene con modalita’ di cooperazione applicativa nel rispetto delle disposizioni dettate dai commi 6 e 7.
10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma cartacea, salve ragioni tecniche ostative la Segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformita’ all’originale con firma digitale, procede all’inserimento nel S.I.G.A. utilizzando l’apposita funzione di caricamento.
 
Art. 7.
Deposito tramite PEC – art. 9 del Regolamento
 
1. L’invio tramite PEC dell’atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte e’ effettuato dalla casella PEC individuale dell’avvocato difensore alla casella PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul Sito Istituzionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3.
2. L’avvocato che utilizza la PEC deve abilitare l’opzione di «ricevuta completa» sulla propria casella PEC prima di inviare il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
3. L’avvocato riceve automaticamente:
a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell’ora di accettazione;
b) successivamente, dal gestore dell’Amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito.
4. Il S.I.G.A. invia all’avvocato, entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l’indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l’elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato nel momento in cui e’ stata generata la ricevuta di accettazione della PEC, di cui al comma 3, lettera a).
6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene le indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate nel deposito.
7. Se il deposito non puo’ essere elaborato dal S.I.G.A. a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente riceve a mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, un messaggio di «mancato deposito», attestante il mancato perfezionamento del deposito.
8. L’avvenuta registrazione del deposito puo’ essere verificata anche attraverso l’apposita funzione del Portale dell’Avvocato.
9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite di capacita’ della casella di posta certificata del mittente, il S.I.G.A. consente il frazionamento del deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito l’indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre nei successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato.
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a mezzo PEC e’ comunque consentito, nei casi di cui all’articolo 6, comma 8, il deposito dei relativi allegati nonche’ degli atti successivi al primo anche tramite upload.
 
Art. 8.
Deposito tramite upload – art. 9 del Regolamento
 
1. Il deposito con upload e’ consentito tramite canale sicuro, nei casi di cui all’articolo 6, comma 8, mediante collegamento al Sito Istituzionale, nell’apposita sezione presente nel Portale dell’Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate.
2. L’avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del messaggio di mancato deposito.
3. Ad avvenuto completamento della procedura l’avvocato invia il ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l’apposita funzione presente nel Sito Istituzionale. Il S.I.G.A. genera un messaggio, immediatamente visualizzabile, di ricezione.
4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito con upload si considera effettuato nel momento in cui il S.I.G.A. ha registrato l’invio del ricorso o degli altri atti processuali, ai sensi del comma 3.
5. Il S.I.G.A. consente la stampa del messaggio di ricezione, di cui al comma 3, in formato PDF, con l’indicazione della data e dell’ora del deposito.
6. Il deposito ricevuto e’ inserito automaticamente nel S.I.G.A. che prevede apposite funzionalita’ per l’integrazione delle informazioni necessarie per la corretta gestione procedurale a cura della Segreteria.
7. La Segreteria della sede giudiziaria adita invia all’avvocato entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione deposito, che riporta l’indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l’elenco di tutti gli atti e documenti depositati con upload.
8. Se il deposito non puo’ essere elaborato dal S.I.G.A. a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il S.I.G.A segnala il mancato deposito, evidenziando le anomalie di carattere tecnico riscontrate.
9. L’avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali puo’ essere verificato attraverso l’apposita funzione del Portale dell’Avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della PEC di cui al comma 7.
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei casi di cui all’articolo 6, comma 8, a mezzo upload, e’ comunque consentito il deposito dei relativi allegati nonche’ degli altri atti successivi a mezzo PEC.
 
Art. 9.
Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti delle parti – art. 9 del Regolamento
 
1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei formati di cui all’articolo 12, con le modalita’ descritte dagli articoli 7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF, scaricabili dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il numero del ricorso introduttivo.
2. La Segreteria trasmette, con PEC, all’ausiliario del Giudice, le credenziali per accedere alle informazioni necessarie all’espletamento delle funzioni assegnategli. Tali credenziali sono generate automaticamente dal S.I.G.A. e associate in modo univoco al provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni.
3. La parte privata, nei casi in cui e’ autorizzata a stare in giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso introduttivo e degli atti successivi al primo con le stesse modalita’ di cui agli articoli 7 e 8.
4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una casella PEC, nonche’ di firma digitale. Qualora intenda avvalersi della modalita’ di deposito tramite upload, nei casi di cui all’articolo 6, comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalita’ di cui all’articolo 17, comma 12.
 
Art. 10.
Atti del Segretario – art.10 del Regolamento
 
1. Gli atti di cui all’articolo 10 del Regolamento vengono redatti dal Segretario utilizzando apposita funzionalita’ del S.I.G.A., alla quale egli accede con le proprie credenziali.
2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF e sottoscritti con firma digitale, sono inseriti nei fascicoli informatici nonche’ nella Sezione del S.I.G.A. denominata «udienze», accessibile esclusivamente agli utenti abilitati, e sono conservati con le modalita’ di cui all’articolo 2.
 
Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalita’ telematiche – art. 12 del Regolamento
 
1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo grado con modalita’ telematiche da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, avviene, tramite S.I.G.A., mediante accesso diretto al fascicolo di primo grado da parte dei soggetti abilitati.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita’ stabilite in virtu’ di apposite Convenzioni stipulate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
 
Art. 12.
Formato degli atti e dei documenti processuali – art. 11 del Regolamento
 
1. L’atto del processo in forma di documento informatico puo’ essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:
a) PDF – PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non e’ ammessa la scansione di copia per immagine, fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) testo formattato (estensione RTF);
d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.
2. I formati indicati non devono contenere restrizioni al loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.
3. I documenti allegati e la procura alle liti possono essere depositati esclusivamente nei seguenti formati:
a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) Extended Markup Language (estensione xml);
d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purche’ contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti;
f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.
4. I documenti digitali possono essere depositati in un formato diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato e’ richiesto da specifiche disposizioni normative.
5. Il deposito di atti e documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei e’ ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.
6. La struttura del documento con firma digitale e’ PAdES-BES.
7. La modalita’ di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata e’ del tipo «firme multiple» e prevede che uno o piu’ soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento. Il sistema consente anche l’apposizione di una firma singola.
 
Art. 13.
Comunicazioni per via telematica – art. 13 del Regolamento
 
1. Le comunicazioni di Segreteria nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuate esclusivamente con modalita’ telematiche, avvalendosi di funzionalita’ disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC individuali risultanti dai pubblici elenchi. Le comunicazioni avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito, che rilascia e gestisce appositi indirizzi di PEC, dedicati in maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita’.
2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi PEC del Registro delle PP.AA. L’accesso ai Registri formati e gestiti presso il Ministero della giustizia nonche’ presso il Ministero dello sviluppo economico avviene previo accordo e con le modalita’ tecniche concordate con i medesimi Ministeri.
3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dell’Avvocatura dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede in cooperazione applicativa, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del CAD.
4. In tutti i casi in cui il codice del processo amministrativo prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale, questa avviene mediante messaggio PEC contenente gli estremi del provvedimento e l’indicazione che il provvedimento e’ visualizzabile nel fascicolo informatico e, comunque, nell’area pubblica del Sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.
5. La comunicazione di segreteria e’ allegata in formato PDF al messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente.
6. Le ricevute di consegna e di mancata consegna sono di tipo completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario.
7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna, elaborate dal S.I.G.A., sono conservate nel fascicolo informatico.
8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un errore non superabile imputabile al Sistema, l’invio della comunicazione viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, la comunicazione viene effettuata dalla Segreteria a mezzo fax; in caso di ulteriore impossibilita’, si procede secondo le modalita’ di cui all’articolo 45 disp. att. c.p.c.
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a buon fine per cause imputabili al destinatario, come attestato dalla ricevuta di mancata consegna, la comunicazione si ha per eseguita presso la Segreteria dell’Ufficio Giudiziario presso cui pende il ricorso. Il S.I.G.A. consente al difensore, attraverso il portale dell’avvocato ovvero attraverso ulteriori modalita’ telematiche, successivamente definite e che verranno rese note sul Sito istituzionale, di essere informato circa l’esito della comunicazione.
10. La comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale nell’apposita area del Sito Istituzionale, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, con modalita’ tali da garantire l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilita’ delle relative attivita’.
11. Il S.I.G.A. garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per 5 anni dalla definitivita’ del provvedimento che conclude il procedimento, registrando le seguenti informazioni: Codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale, Data ed ora dell’invio, Esito invio, Destinatario messaggio, Mittente messaggio, Tipo ricevute pervenute, Eventuale errore restituito, Data e ora della consegna.
 
Art. 14.
Notificazioni per via telematica – articoli 8 e 14 del Regolamento
 
1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.
2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformita’ all’originale, ai sensi dell’articolo 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale.
4. In presenza di piu’ procure e’ possibile l’allegazione all’atto notificato di uno o piu’ documenti contenenti la scansione per immagini di una o piu’ procure.
5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione e’ effettuato con modalita’ telematiche, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8.
6. Qualora l’atto di parte sia stato notificato con modalita’ cartacea, il relativo deposito in giudizio deve essere comunque effettuato con modalita’ telematiche, nel rispetto dei formati di cui all’articolo 12. Quando la notifica abbia riguardato la copia analogica di un atto in originale informatico, la prova della medesima e’ data mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita’ di cui all’articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. Qualora l’atto notificato con modalita’ cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo analogico, la prova della notifica e’ data mediante il deposito di copia informatica della relativa documentazione analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita’ di cui all’articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti.
7. Nel ricorso elettorale, di cui all’articolo 129, comma 3, lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e di un proprio indirizzo PEC puo’ effettuare la notifica del ricorso a mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2.
8. La segreteria dell’Ufficio giudiziario adito, ricevuto il deposito del ricorso elettorale con modalita’ telematiche, provvede alla sua immediata pubblicazione sul Sito istituzionale, area «Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita’ di previa autenticazione.
 
Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art.15 del Regolamento
 
1. La casella PEC del difensore contenuta nei pubblici elenchi ed utilizzata nel processo amministrativo telematico deve disporre di uno spazio disco non inferiore a 1 Gigabyte.
 
Art. 16.
Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti – art. 16 del Regolamento
 
1. La richiesta telematica di copie di atti e documenti processuali e’ effettuata attraverso apposita funzionalita’ disponibile sul Sito Istituzionale.
2. La richiesta e’ effettuata indicando il numero di protocollo degli atti, documenti o provvedimenti di cui si richiede duplicato informatico o copia autentica, digitale o cartacea.
3. La richiesta e’ effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile sul Sito Istituzionale.
4. Al richiedente e’ assegnato un codice identificativo univoco associato all’intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.
5. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti e’ eseguito previo pagamento dei relativi diritti, con le modalita’ previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.
6. Il S.I.G.A. comunica all’interessato in apposita sezione del Sito istituzionale l’importo da versare per i diritti di copia, calcolato in base alle vigenti disposizioni normative, secondo le indicazioni fornite dall’interessato al momento dell’individuazione dei documenti di cui ha chiesto copia. Insieme all’importo dei diritti e degli oneri viene comunicato all’interessato anche l’identificativo univoco associato al flusso di gestione della richiesta di rilascio della copia.
7. La copia richiesta e’ rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto, con modalita’ cartacee direttamente dalla Segreteria, solo dopo che e’ pervenuta la ricevuta telematica del pagamento.
8. Se la copia richiesta riguarda documenti che, per la loro tipologia o dimensione, non possono essere inviati con PEC, la Segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che la copia puo’ essere ritirata presso gli uffici giudiziari.
9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile nel Sito istituzionale, e’ visualizzabile e scaricabile da chiunque vi abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.
 
Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico– articoli 17 e 18 del Regolamento
 
1. L’accesso ai servizi di consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti, l’accesso al fascicolo informatico e alle altre informazioni rese disponibili dalla Giustizia Amministrativa avviene tramite il Sito Istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del CAD e del Codice dei dati personali.
2. L’accesso ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti ai sensi dell’articolo 51 del Codice dei dati personali, e’ consentito, senza necessita’ di autenticazione, a chiunque vi abbia interesse attraverso il Sito Istituzionale, Area pubblica, attivita’ istituzionale, attraverso appositi link. In tale aerea sono accessibili, in forma anonima, le informazioni riguardanti Udienza, Calendario Udienze, Ruolo Udienza, Ricorsi, Provvedimenti.
3. Con le medesime modalita’ descritte al comma 2, e’ consentito l’accesso alle copie «uso studio» dei provvedimenti giudiziari pubblicati nel «Motore di ricerca» del Sito Istituzionale, ai sensi dell’articolo 56 del CAD, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
4. L’accesso alle altre informazioni e’ consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, tramite apposite credenziali rilasciate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
 
Art. 18.
 Accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento
 
 
1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro competenza, nonche’ a tutti i dati relativi alla propria attivita’ istituzionale, attraverso la sezione riservata del Sito Istituzionale denominata «Portale del magistrato», utilizzando le proprie credenziali (username e password).
2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del fascicolo processuale, nei limiti dell’incarico ricevuto, attraverso una sezione riservata del Sito Istituzionale denominata «Ausiliari del Giudice», inserendo le proprie credenziali (username e password). La richiesta di credenziali e’ effettuata per via telematica utilizzando l’apposita funzione del sito istituzionale. Le credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse modalita’ di seguito previste per i difensori, all’indirizzo risultante da pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell’incarico.
3. L’avvocato difensore munito di procura, anche se non costituito in giudizio, puo’ richiedere il rilascio delle credenziali di accesso al fascicolo informatico utilizzando l’apposita funzione presente nel Portale dell’Avvocato. Le credenziali, rilasciate con le modalita’ indicate nel presente articolo, sono disattivate decorsi 60 giorni dalla data del rilascio.
4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, l’avvocato difensore deve fornire i propri dati identificativi.
5. Le credenziali di accesso sono inviate all’indirizzo PEC del difensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativi comunicati.
6. La password comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso.
7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC personale, con le modalita’ specificate in apposita sezione del Sito Istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A. a tale indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi.
8. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono accedere al S.I.G.A. tramite una apposita sezione riservata del Sito Istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username e password) e’ presentata all’Ufficio giudiziario interessato, anche attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale, ed e’ inoltrata dall’Ufficio giudiziario al Segretariato della Giustizia Amministrativa mediante l’apposita funzione presente nel Sito Istituzionale.
9. L’accesso delle parti private e pubbliche abilitate all’accesso al fascicolo processuale tenuto con modalita’ informatiche avviene attraverso una sezione riservata del Sito istituzionale denominata «Parti», utilizzando apposite credenziali di accesso personale (username e password). Le credenziali sono rilasciate, previa identificazione, alla PEC del soggetto richiedente.
10. Il Segretariato della Giustizia Amministrativa fornisce al personale delle Segreterie le credenziali necessarie all’espletamento delle proprie attivita’ istituzionali. La richiesta di rilascio delle credenziali di accesso e’ presentata con PEC dal Segretario Generale dell’ufficio giudiziario o dal Dirigente amministrativo, responsabili della corretta gestione delle credenziali, al Responsabile del SIGA nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
11. La password assegnata agli aventi titolo e’ efficace per non oltre tre mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali deve essere cambiata, ed e’ comunque disattivata decorsi 6 mesi dalla data del rilascio senza che sia stata utilizzata.
12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al S.I.G.A. con password erronea per piu’ di tre tentativi, l’accesso al sito e’ interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.
13. Le credenziali di accesso rilasciate per l’accesso al S.I.G.A. sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali e’ responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema nonche’ per l’eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati.
14. Gli accessi ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati da log che sono conservati con modalita’ protetta per dieci anni e sono consegnati periodicamente al Responsabile per il trattamento dei dati.
15. Diverse modalita’ per l’identificazione degli aventi titolo all’accesso e per il rilascio delle relative password possono essere stabilite dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
16. Ulteriori modalita’ di autenticazione informatica potranno essere adottate a seguito di evoluzione tecnologica del Sistema secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici.
17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione l’accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e’ consentito previa identificazione degli utenti abilitati in conformita’ all’articolo 64 del CAD.

Associazioni tra avvocati: ecco chi può partecipare

altSulla Gazzetta Ufficiale  n. 50 del 2 marzo 2016 è stato pubblicato il DM n. 23 del 4 febbraio 2016 che istituisce il “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.” Il provvedimento entra il vigore il  16 marzo. Di seguito il decreto: 
 
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto l’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il Consiglio nazionale  forense  che  si  e’  espresso  con parere in data 30 luglio 2015; 
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti  normativi  nell’adunanza  del  10  settembre 2015; 
Acquisiti i pareri della competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015; 
 
     A d o t t a  
il seguente regolamento: 
 
Art. 1 
Oggetto e definizioni 
 
1. Il presente regolamento individua,  ai  sensi  dell’articolo  4, comma 2, legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  le  categorie  di  liberi professionisti  che  possono partecipare   alle   associazioni   tra avvocati. 
2. Ai fini del presente regolamento: 
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre  2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della  professione forense»; 
b) per «associazioni» si intendono  le  associazioni  costituite  o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti,  individuati ai sensi del presente regolamento. 
 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico  delle disposizioni sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica  e  sulle pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle quali e’  operato  il rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Note alle premesse: 
Si riporta il testo  dell’art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’  di Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio dei ministri): 
 «Art. 17 (Regolamenti). – 1.-2. (Omissis). 
 3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di autorita’  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
4.-4-ter. (Omissis).». 
Si riporta il testo degli articoli 1, comma  3,  e  4 della legge 31 dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina dell’ordinamento della professione forense): 
«Art. 1 (Disciplina dell’ordinamento forense). –  1.-2.
(Omissis). 
3. All’attuazione  della  presente  legge  si  provvede mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro della giustizia, ai sensi  dell’art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta giorni dalla  richiesta, sentiti  i  consigli  dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come maggiormente rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo, ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente comunicati, perche’ su di essi sia espresso, nel termine di sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle Commissioni parlamentari competenti. 
4.-6. (Omissis).». 
«Art. 4  (Associazioni  tra  avvocati e multidisciplinari). – 1. La professione forense puo’ essere esercitata  individualmente  o  con  la  partecipazione  ad associazioni  tra  avvocati.  L’incarico  professionale  e’ tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione  tra  avvocati non  puo’ pregiudicare  l’autonomia,  la  liberta’  e  l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli e’ conferito.  E’ nullo  ogni  patto contrario. 
2. Allo scopo  di  assicurare  al  cliente  prestazioni anche a carattere  multidisciplinare,  possono  partecipare alle associazioni di cui al comma 1,  oltre  agli  iscritti all’albo  forense,  anche   altri   liberi   professionisti  appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 1, commi  3  e seguenti.  La  professione  forense  puo’  essere  altresi’ esercitata da un avvocato  che  partecipa  ad  associazioni costituite fra altri liberi professionisti. 
3. Possono essere soci delle associazioni tra  avvocati solo coloro  che  sono  iscritti  al  relativo  albo. Le  associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui  circondario  hanno sede, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera l).  La  sede dell’associazione e’ fissata nel circondario ove  si  trova il centro principale  degli  affari.  Gli  associati  hanno domicilio  professionale  nella  sede  della  associazione. L’attivita’ professionale svolta dagli associati da’  luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle  disposizioni  in materia previdenziale. 
4.  L’avvocato  puo’  essere  associato  ad  una   sola  associazione. 
5. Le associazioni tra professionisti possono  indicare l’esercizio di attivita’ proprie della professione  forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre  che in  qualsiasi  comunicazione  a  terzi,  solo  se  tra  gli associati vi e’ almeno un avvocato iscritto all’albo. 
6. La violazione di quanto previsto  ai  commi  4  e  5 costituisce illecito disciplinare. 
7. I  redditi  delle  associazioni  tra  avvocati  sono determinati  secondo  i  criteri  di  cassa,  come  per   i professionisti  che  esercitano  la  professione  in   modo individuale. 
8. Gli avvocati e le associazioni di  cui  al  presente articolo  possono   stipulare   fra   loro   contratti   di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 
9. L’associato  e’  escluso  se  cancellato  o  sospeso dall’albo per un periodo  non  inferiore  ad  un  anno  con provvedimento disciplinare definitivo. Puo’ essere  escluso per effetto di quanto previsto dall’art.  2286  del  codice civile. 
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo  svolgimento  di  attivita’   professionale   non   sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.». 
Note all’art. 1: 
 – Per il testo dell’art. 4 della citata  legge  n.  247 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
 
Art. 2 
Individuazione delle categorie professionali 
 
1. I liberi  professionisti  non  iscritti  nell’albo  forense  che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono  appartenere alle seguenti categorie   organizzate  in ordini  e  collegi professionali: 
ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; 
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; 
ordine degli assistenti sociali; 
ordine degli attuari; 
ordine nazionale dei biologi; 
ordine dei chimici; 
ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
ordine dei geologi; 
ordine degli ingegneri; 
ordine dei tecnologi alimentari; 
ordine dei consulenti del lavoro; 
ordine dei medici chirurghi  e odontoiatri; 
ordine dei medici veterinari; 
ordine degli psicologi; 
ordine degli spedizionieri doganali; 
collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; 
collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; 
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati; 
collegio dei geometri e geometri laureati. 
 
Art. 3 
Rinvio 
 
1. Per la regolamentazione delle associazioni di  cui  al  presente decreto si ha riguardo a quanto disposto dall’articolo 4, commi  3  e seguenti, della legge professionale, nonche’, in quanto  compatibili, alle disposizioni del codice civile. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
Roma, 4 febbraio 2016 
 
 Il Ministro: Orlando 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 517