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Riforma della giustizia: schema del decreto- legge approvato dal Consiglio dei Ministri

altIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha approvato sette provvedimenti sulla giustizia, di cui uno in co-proponenza con il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano. Oltre ai provvedimenti per la giustizia civile, è stato approvato anche il disegno di legge su “Modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”. (fonte www.governo.it)
 
 
 
PROCESSO CIVILE 
 
Interventi in materia di degiurisdizionalizzazione e processo civile – decreto legge 
 
Di seguito i punti principali del provvedimento:
 
Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense. 
Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).
 
Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita).
Si vuole realizzare una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. 
 
Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio.
Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall’ufficiale dello stato civile) Con ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
 
Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione.
 
Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice.
L’intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice, il passaggio d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario.
 
Dichiarazioni rese al difensore: l’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo.
Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (prospettiva che si assume complementare all’ampio spazio concesso nel presente intervento normativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), si introduce una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l’onere di provare. 
 
Dimezzamento dei termini di sospensione feriale dei procedimenti.
È stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre).
 
Ritardo nei pagamenti: chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi.
Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse) – e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato – andrà previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.
 
Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione.
Spetta al creditore a trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto.
 
Modifiche alla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione.
È previsto che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
 
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei. La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario, colmando l’asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest’ultimo.
 
Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
Obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita
Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
Infruttuosità dell’esecuzione Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. 
 
PATRIMONI ILLECITI
Contrasto a criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti – disegno di legge 
 
Lo schema di disegno di legge (co-proponente il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano) introduce modifiche al codice penale, di procedura penale ed in materia di misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illecitamente accumulati. L’articolato comprende una serie di disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione di contrasto alla criminalità organizzata ed alla costituzione di patrimoni illeciti, utilizzabili anche per la commissione di reati diversi, ad esempio contro la pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda il reato di cosiddetto “falso in bilancio” l’intervento tende a recuperare effettività repressiva. 
 
RESPONSABILITA’ MAGISTRATI 
Riforma della disciplina riguardante la responsabilità civile dei magistrati – disegno di legge
 
L’intervento normativo persegue le finalità esposte mediante: ampliamento dell’area di responsabilità, superamento del filtro, certezza della rivalsa nei confronti del magistrato, coordinamento con la responsabilità disciplinare. 
 
PROCESSO CIVILE 
 Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile – disegno di legge
 
L’intervento normativo, in forma di disegno di legge-delega, persegue i seguenti obiettivi: migliorare efficienza e qualità della giustizia, in chiave di spinta economica, dando maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese consolidandone la specializzazione; rafforzare le garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia mediante l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona; realizzare un processo civile più lineare e comprensibile; speditezza del processo mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione. La prevedibilità deve riguardare, oltre che l’esito, anche la durata del processo. 
 
MAGISTRATURA ONORARIA 
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace – disegno di legge 
 
La proposta normativa prevede, tra l’altro, la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all’interno del medesimo ufficio, rappresentato dall’attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace. 
 
ESTRADIZIONE 
Delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive – disegno di legge
 
Il disegno di legge intende valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all’autorità giudiziaria competente all’esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti. E’ previsto il superamento del preventivo vaglio della Corte di Cassazione sulla competenza, che provoca un ulteriore rallentamento delle relative procedure. 
 

Corte di Giustizia UE: diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo

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I passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria. Lo ha stabilito  la Corte di Giustizia europea, con la sentenza  23.10.2012 n° C-581/10  secondo cui ”quando i passeggeri raggiungono la loro destinazione finale tre ore o piu’ dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria tra i 250 e i 600 euro, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali”. Il presidente dell’Associazione Insieme Consumatori, avv. Romolo Reboa, ha dichiarato che l’Associazione si sta attivando per il risarcimento di quanti hanno subito un ritardo aereo. Di seguito il testo integrale della sentenza: C_ giust_ UE 23_10_2012 compensazione ritardo v_ Montreal (Tamburro).pdf

 

Danno biologico: le tabelle 2014 del Tribunale di Milano

altL'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha approvato l'incremento dei valori di liquidazione della Tabella di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale. Ha diramato nei giorni scorsi le nuove Tabelle 2014 del "Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica" con i valori medi di liquidazione e le percentuali massime di "personalizzazione".
L'aggiornamento è stato effettuato sulla base dell'incremento degli indici iSTAT dell'ultimo anno. 
I valori medi di liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da inabilità assoluta, quindi al 100%, sono stati fissati in € 96,00 aumentabili fino 145,00 per la personalizzazione. Aggiornati anche i valori relativi alla tabella sui danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale. Di seguito il prospetto con le tabelle complete: Tabelle-Milano-Danno-non-patrimoniale-Edizione-2014.pdf
 
 
 

Porcellum resistente

 

Sulla carta stampata la notizia non è sostanzialmente apparsa e, quindi, InGiustizia la PAROLA al POPOLO ha la primogenitura di una notizia vecchia che è nuova solo per il silenzio cui è stata condannata.

Eppure in qualunque nazione democratica sarebbe finita in prima pagina, in quanto è la prima volta che la Suprema Corte di uno stato emette una pronuncia di cotanta portata politica.

Ecco la notizia: la Corte di Cassazione, con sentenza n° 8878/2014 del 4/16 Aprile 2014 ha stabilito che gli Italiani non hanno <>.

E’ una sentenza storica, non solo per ciò che ha scritto il Supremo Collegio, ma anche perché apre la strada alla richiesta di risarcimento danni da parte dei singoli cittadini nei confronti di uno stato sostanzialmente incapace di tutelarne (quantomeno in termini temporali ragionevoli) il diritto fondamentale al rispetto della democrazia, che dovrebbe essere garantito dalla Costituzione Repubblicana e che è condizione dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ai sensi del coordinato disposto degli artt. 2 e 49 del Trattato su cui si basa tale Unione.

Ignorata dalla grande stampa, ma sostanzialmente oscurata anche sul web, ove di essa è reperibile non già nei blog o nei siti di carattere giornalistico, ma è relegata ai siti riservati agli studiosi, cioè a quelli di giurisprudenza o istituzionali, per i quali 8878/2014 è solo il numero di una delle migliaia di sentenze civili che la Suprema Corte pronuncia ogni anno e che vengono massimate al fine di essere utilizzate negli scritti giudiziari.

Considerato che il contenzioso in materia di diritti civile ha numeri insignificati, dato che gli Italiani non hanno molta voglia di spendere il loro denaro per lunghe querelle giudiziarie dalle quali è difficile prevedere risultati concreti per la loro libertà o, anche, solo per il loro portafoglio, è facile comprendere perché sia più facile leggere nella prima pagina di un quotidiano la love story di qualche personaggio noto che una notizia di questo genere.

Anche perché, se essa finisse veramente sulle prime pagine, si disturberebbe il manovratore, dato che potrebbe risvegliare nelle coscienze risorgimentali ardori e voglia di far piazza pulita con un sistema che si regge sulla propria melmosa debolezza, ove è più facile affondare che misurarsi in uno scontro cavalleresco con un vincente ed un perdente.

Della sentenza ha scritto sul proprio blog Beppe Grillo il 30 Aprile 2014 per attaccare il Presidente Napolitano che, dopo tale pronuncia, non ha assunto la decisione di sciogliere le Camere: la notizia dopo un paio di giorni è passata di fatto all’archivio, non si sa se il motivo siano state la scarsa adesione sul blog (solo poche decine di interventi) o perché qualcuno ha telefonato al comico genovese per avvertirlo che non si deve scherzare sulle cose serie e lui, diligentemente, ha capito che vi sono limiti che non devono essere superati.

Perché una cosa è fare ridere o conquistare qualche centinaio di posti in parlamento per porsi quale interlocutore dei poteri forti ed un’altra è tentare di farli piangere sul serio.

Solo InSieme Consumatori sta dando vita ad una class action, attraverso un’azione giudiziaria collettiva, ma è chiaro che, quand’anche questa lotta di Davide contro Golia si rivelasse vincente, rimarrebbe lo squallore di una grande stampa e di una classe politica acquiescenti a poteri tanto forti da condizionarli al silenzio, quanto ignoti nel loro volto.

Sicché parlare di poteri forti diviene come parlare di fantasmi: tutti li temono affermandone così implicitamente l’esistenza, ma poi deridono come un esaltato chi ne parla troppo a lungo o con convinzione, arrivando a dire di averli visti.

Perché i poteri forti sono il sinonimo dell’ignoto o di un qualcosa che sta troppo in alto per essere raggiunto: così come è troppo forte, in Italia, la concezione che chi entra nel portone di Palazzo Chigi ha raggiunto il potere e non solo ricevuto l’incarico da parte del Presidente della Repubblica di realizzare un programma di governo nel rispetto delle regole democratiche.

E, così, le regole democratiche si cambiano per preservare alla casta ed ai suoi capi la leadership in pericolo, per evitare che attraverso il voto gli elettori possano effettivamente cambiare le regole del gioco.

Ma perché cambiare uno strumento che consente di controllare il potere? Solo perché la Corte Costituzionale, con la sentenza 1/2014, ha ripristinato la legalità violata da una legge elettorale, comunemente definita Porcellum, che ha sottratto al popolo la possibilità di scegliere i propri rappresentati e violato uno dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana?

Ai politici basta trincerarsi dietro il corretto principio giuridico ribadito dalla Corte Costituzionale, cioè che, per preservare la continuità dello stato di diritto, la decisione non incide giuridicamente sulla validità degli organi eletti che possono quindi continuare a funzionare.

E’ un principio giusto, come quello della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, che però, quotidianamente la stampa viola, sbattendo in prima pagina persone che sono in quel momento accusati di corruzione o di gravi delitti di sangue, affidandoli alla giustizia popolare che li condanna inappellabilmente, lasciando ai giudici solo il compito di determinare la pena, ove non vogliano essere anch’essi ritenuti complici dei <>.

Nel Porcellum gli illegittimi in prorogatio continuano a comandare e vorrebbero riscrivere le regole del gioco, interpretando così il termine Resistenza, che viceversa è un periodo storico idealmente ispirato a ben altri valori.

Romolo Reboa 

* Avvocato del Foro di Roma

 

 

Giustizia Amministrativa: le istruzioni sull’accesso ai giudizi pendenti

altE’ stato pubblicato il 19 maggio, sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), un nuovo aggiornamento sulle modalità di utilizzazione del nuovo portale.
Il sito riporta che è in corso l’adeguamento delle modalità di accesso ai dati identificativi dei giudizi pendenti, contenuti nel nuovo sito web istituzionale della G.A., alle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dettate anche a tutela della parte e del proprio difensore.
In particolare, chiunque vi abbia interesse può ora accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi in forma anonima. Sarà sufficiente selezionare la sede di interesse e digitare anno e numero del ricorso.
 
Di seguito le novità sulle modalità di accesso
 
TIPOLOGIE DI ACCESSO:
 
A) Accesso generalizzato ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti (Art.51 Codice Privacy)
 
Si avvisano i Sig.ri utenti che dalla data odierna chiunque vi abbia interesse potrà accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, di cui all’art.56 comma 1 del CAD, resi in forma anonima.
A tal fine sarà sufficiente “CLICCARE” sulla sede di interesse (visualizzabile nella sezione “Attività Istituzionale”) e digitare il relativo anno e numero del ricorso.
 
B) Accesso dei difensori costituiti in giudizio
 
Si avvisano i Sig.ri Avvocati che, a decorrere dal 25 marzo 2014, è possibile accedere ai dati completi identificativi delle questioni pendenti inerenti ai ricorsi patrocinati, alle relative informazioni e agli atti processuali (ove depositati in via informatica) nonché alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali non oscurati, attraverso il “portale dell’avvocato”. A tal fine è necessaria la previa autenticazione del difensore attraverso il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa seguendo le indicazioni ivi riportate.
 
I difensori, che abbiano proceduto alla richiesta di accreditamento e, per problemi vari, non riescano a portare a buon fine la procedura, devono inviare una e-mail (non PEC), all’indirizzo webmaster@giustizia-amministrativa.it, indicando il loro nominativo, la sede di preferenza, il codice fiscale e la casella pec fornita dall’ordine di appartenenza.
 
C) Accesso dei difensori ai dati relativi ai ricorsi depositati negli ultimi 60 giorni
 
Si avvisano gli avvocati difensori che, una volta accreditati sul “portale dell’avvocato”, tramite la funzione “ricorsi depositati” è’ possibile altresì accedere ai dati relativi alle questioni pendenti con riferimento a qualsiasi ricorso depositato negli ultimi 60 giorni e alle relative informazioni,comprensivo dell’identificativo delle parti. Tale accesso è in ogni caso consentito esclusivamente nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt.56 cad e 51 Codice privacy ed eventuali abusi sono suscettibili di sanzione secondo le vigenti disposizioni civili e penali.
 
D) Accesso dei difensori domiciliatari
 
Si avvisano i difensori che sono in corso gli adeguamenti tecnici del sistema per consentire l’accesso ai dati, relativi alle questioni pendenti pubblicati sul sito web anche agli avvocati domiciliatari ex art.25 c.p.a.
 
E) Accesso delle parti pubbliche e private
 
Si avvisano le parti pubbliche e private che abbiano interesse all’accesso ai dati completi delle questioni pendenti ai sensi dell’art.56, comma 1, CAD, che esso sarà reso possibile quanto prima anche attraverso il sito istituzionale, previo accreditamento, con le modalità che verranno rese note sul sito web della Giustizia Amministrativa.
 
Nelle more, le parti pubbliche o private, che ne abbiano interesse ai sensi delle disposizioni citate, potranno utilizzare la funzione di accesso ai dati principali in forma anonima (vedi sub A) oppure richiedere le informazioni relative ai dati identificativi dei giudizi agli UURRPP o alle Segreterie delle sedi giudiziarie presso cui pende il ricorso, previa identificazione e/o delega della parte, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.
 
F) Visualizzazione delle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali
 
L’accesso alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali della Giustizia Amministrativa resi pubblici sul sito istituzionale della GA ai sensi dell’art.56 comma 2 CAD, che avviene attraverso il motore di ricerca e il link “Ufficio Studi”. Tale accesso non è sottoposto ad accreditamento ed è gratuito per l’Avvocato, il singolo cittadino e ciascun utente, limitatamente a finalità di consultazione privata e uso studio.