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Processo civile: le novità del maxi-emendamento
Codice deontologico forense pubblicato in Gazzetta
Codice deontologico forense. (14A07985)
(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – L’avvocato
1.L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2.L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché
di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Art. 2 – Norme deontologiche e ambito di applicazione
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.
Art. 3 – Attività all’estero e attività in Italia dello straniero
1. Nell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale.
3. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Art. 4 – Volontarietà dell’azione
1.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2.L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
Art. 5 – Condizione per l’esercizio dell’attività professionale
L’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato.
Art. 6 – Dovere di evitare incompatibilità
1.L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.
2.L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
Art. 7 – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti
L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.
Art. 8 – Responsabilità disciplinare della società
1.Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2.La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.
Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza
1.L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2.L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.
Art. 10 – Dovere di fedeltà
L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.
Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico
1.L’avvocato è libero di accettare l’incarico.
2.Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3.L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.
Art. 12 – Dovere di diligenza
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza
L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
Art. 14 – Dovere di competenza
L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.
Art. 15 – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
Art. 16 – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo
1. L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2.L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3.L’avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.
Art. 17 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale
1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2.Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3.In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Art. 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.
Art. 19 – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi
L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
Art. 20 – Responsabilità disciplinare
La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.
Art. 21 – Potestà disciplinare
1.Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2.Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3.La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.
Art. 22 – Sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
b)Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
c)Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.
2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
a)fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;
b)fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
c) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:
a)all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
b)alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
c) alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre anni.
4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.
TITOLO II
RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
Art. 23 – Conferimento dell’incarico
1. L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
3.L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25.
4.L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5.L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
6.L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
7.La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Art. 24 – Conflitto di interessi
1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.
5.Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
6.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 25 – Accordi sulla definizione del compenso
1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
2.Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
3.La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Art. 26 – Adempimento del mandato
1.L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2.L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 27 – Doveri di informazione
1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3.L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4.L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5.L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8.L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
9.La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 28 – Riserbo e segreto professionale
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta.
4. È consentito all’avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
a)per lo svolgimento dell’attività di difesa;
b)per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
c)per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
d)nell’ambito di una procedura disciplinare.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l’applicazione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Art. 29 – Richiesta di pagamento
1. L’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico.
2. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3.L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4.L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere.
5. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
8.L’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
9.La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8. comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno
Art. 30 – Gestione di denaro altrui
1. L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima.
3. L’avvocato, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
4. L’avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Art. 31 – Compensazione
1. L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
a)quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
b)quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte
e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 32 – Rinuncia al mandato
1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.
4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 33 – Restituzione di documenti
1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
2.L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
3.L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della censura.
Art. 34 – Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso
1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 35 – Dovere di corretta informazione
1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3.L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
4.L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5.L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11.Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
12.La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 36 – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti
1.Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2.Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività.
3.La violazione del comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela
1.L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2.L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5.E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
6.La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
TITOLO III
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 38 – Rapporto di colleganza
1. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3.L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4.La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 39 – Rapporti con i collaboratori dello studio
1. L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 40 – Rapporti con i praticanti
1. L’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione.
2. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
3.L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4.L’avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.
5.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 41 – Rapporti con parte assistita da collega
1. L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
3. L’avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L’avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 42 – Notizie riguardanti il collega
1. L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
2. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 43 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 44 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
1. L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 45 – Sostituzione del collega nell’attività di difesa
1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
TITOLO IV
DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO
Art. 46 – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza
1. Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L’avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.
3. L’avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d’ufficio, l’incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d’ufficio per l’attività svolta.
5. L’avvocato, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6.L’avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
7.L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 47 – Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
1.L’avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull’attività svolta e da svolgere.
2.L’elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
3. L’avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
4. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a)costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b)assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
3.L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4.L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5.La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 49 – Doveri del difensore
1. L’avvocato nominato difensore d’ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito.
2.L’avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.
3.L’avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell’ambito dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui al commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
Art. 50 – Dovere di verità
1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia essere falsi.
2.L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3.L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli e deve rinunciare al mandato.
4.L’obbligo di rinuncia al mandato non sussiste se produzione o introduzione avvengano ad opera di parte diversa dal proprio assistito.
5. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
6. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
7. L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
8. La violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3, 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 51 – La testimonianza dell’avvocato
1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 52 – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
1.L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2.La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3.La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 53 – Rapporti con i magistrati
1.I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2.L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3.L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti.
5. L’avvocato componente del Consiglio dell’Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici
1.I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte.
2.La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 55 – Rapporti con i testimoni e persone informate
1.L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
2.Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell’attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all’esercizio della difesa.
6.Gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.
7.Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8.Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito è indicata l’opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all’atto.
9.Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.
10.Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
11.Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.
12.La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei
doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 56 – Ascolto del minore
1.L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2.L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
Art. 57 – Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione
1.L’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2.La violazione dei divieti di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Art. 58 – Notifica in proprio
1. Il compimento di abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Art. 59 – Calendario del processo
1.Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell’avvocato, costituisce illecito disciplinare.
2.La violazione del comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 60 – Astensione dalle udienze
1. L’avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l’astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2.L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
3.L’avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
4. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 61 – Arbitrato
1.L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
2.L’avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
4. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L’avvocato nella veste di arbitro:
a)deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
b)non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
c)non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
6.L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a)se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b)se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
7.Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
8.La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
Art. 62 – Mediazione
1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2.L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3.Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a)che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b)se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a)se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b)se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui al 1 e 2 comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
TITOLO V
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
Art. 63 – Rapporti con i terzi
1. L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.
2. L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 64 – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
1.L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2.L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.
3.La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Art. 65 – Minaccia di azioni alla controparte
1. L’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
2.L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3.L’avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 66 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte
1.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
2.La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 67 – Richiesta di compenso professionale alla controparte
1.L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
2.L’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 68 – Assunzione di incarichi contro una parte già assistita
1.L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2.L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3.In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4.L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
5.L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
6.La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
TITOLO VI
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
Art. 69 – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi
1. L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
3.È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
4.Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5.La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 70 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine
1. L’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni. 2. L’avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell’apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3.L’avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.
4.L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonchè quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
5. L’avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell’Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6.L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 71 – Dovere di collaborazione
1. L’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all’avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
3.Nell’ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
4.La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 72 – Esame di abilitazione
1. L’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell’aula ove si svolge l’esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.
TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 73 – Entrata in vigore
Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Mediazione obbligatoria: modificate alcune norme
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Contributo unificato: tabelle aggiornate
Di seguito le tabelle aggiornate per quanto riguarda il contributo unificato:
Processo civile ordinario (1)
Valore |
Primo GRADO
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Impugnazione |
Cassazione |
Processi di valore fino a €. 1.100,00
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€. 43,00 |
€. 64,50 |
€. 86,00 |
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00
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€. 98,00 |
€. 147,00 |
€. 196,00 |
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00
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€. 237,00 |
€. 355,50 |
€. 474,00 |
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00
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€. 518,00 |
€. 777,00 |
€. 1.036,00 |
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00
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€. 759,00 |
€. 1.138,50 |
€. 1.518,00 |
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00
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€. 1.214,00 |
€. 1.812,00 |
€. 2.428,00 |
Processi di valore superiore a €. 520.000.00 |
€. 1.686,00 |
€. 2.529,00 |
€. 3.372,00 |
Processi di valore indeterminabile |
€. 518,00 |
€. 777,00 |
€. 1.036,00 |
Marca da Euro 27,00 per le spese di Giustizia
CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO
Valore |
Riduzione del contributo
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Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:
Procedimento d’ingiunzione Procedimento per la convalida di sfratto Procedimento cautelare Provvedimenti possessori
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50% |
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
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50% |
Giudizio di sfratto per morosità
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50% |
Giudizio di sfratto per finita locazione
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50% |
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
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50% |
Procedimento sommario di cognizione
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50% |
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002
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50% |
CONTRIBUTO ORDINARIO
Per i processi in materia di locazione
Per i processi in materia di comodato
Per i processi in materia di occupazione senza titolo
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali
PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Procedimento |
contributo
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Separazione consensuale (711 c.p.c.)
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€. 43,00 |
Divorzio su domanda congiunta (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)
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€. 43,00 |
Procedimento di divorzio (scioglimento matrimonio cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)
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€. 98,00 |
Separazione giudiziale |
€. 98,00
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ALTRI PROCEDIMENTI
Procedimento |
Importo del contributo
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Procedimenti di volontaria giurisdizione
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€. 98,00 |
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)
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€. 147,00 Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà
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Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione
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CU ordinario |
Opposizione ad ordinanza – ingiunzione |
C.U. ordinario oltre a spese forfetizzate secondo l’importo di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2002 |
PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE
Procedimento |
Importo del contributo
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Processi di esecuzione per consegna o rilascio
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€. 139,00 |
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00
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€. 43,00 |
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00
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€. 139,00 |
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare
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€. 139,00 |
Processi di esecuzione immobiliare
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€. 278,00 |
Processi di opposizione agli atti esecutivi
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€. 168,00 |
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492bis c.p.c.) |
€. 43,00 |
PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE
Procedimento |
Importo del contributo
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Insinuazione tempestiva al passivo
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Esente |
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
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€. 851,00 |
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
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CU ridotto della metà |
Istanza di fallimento
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€. 98,00 |
PROCEDIMENTI ESENTI
Procedimento |
Importo del contributo
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Procedimenti di rettificazione di stato civile
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Esente |
Processi in materia tavolare
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Esente |
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:
Procedimenti di assenza e morte presunta Procedimenti di assenza e morte presunta
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Esente |
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa
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Esente |
Processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”) |
Esente |
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU 115/02
Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro |
Esente |
PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Procedimento |
Importo del contributo
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Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie (Per i decreti ingiuntivi l’importo è ridotto della metà)
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€. 43,00 |
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
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CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
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Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
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Esente |
Giudizio di Cassazione
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CU ordinario |
PROCEDIMENTI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO
Procedimento |
Importo del contributo
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Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi
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€. 300,00 |
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Ricorsi avverso il silenzio
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€. 300,00
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Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato
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€. 300,00
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Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale
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ESENTE
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Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego |
Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis |
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Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito
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€. 1.800,00
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Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti
Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00
Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00
Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00
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€. 2.000,00
€. 4.000,00
€. 6.000,00
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Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
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€. 650,00 |
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Altri ricorsi |
€. 650,00 |
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Nei casi di cui all’art. 13, comma VI-bis, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione
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RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI
Valore |
Importo del contributo
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Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28
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€. 30,00 |
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00
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€. 60,00
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Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00
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€. 120,00
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Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00 |
€. 250,00
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Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00 |
€. 500,00
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Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00
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€. 1.500,00
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IMPRESA (D.LGS. 168/2003)
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)
AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE
Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.
Importo forfettario previsto dall’art. 30 del d.P.R. 115/2002
Min. Giust., circolare 12 maggio 2014
L’esenzione dal CU non comporta esenzione dall’importo forfettario, se non previsto ex lege.
Con riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 320, 374, 375 del codice civile, non è dovuto il versamento dell’importo forfettario.
Nemmeno è dovuto l’importo forfettario e il CU per le istanze presentate dal curatore dell’eredità giacente al giudice che lo ha nominato.
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, nonche’ misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;
Considerata la finalita’ di assicurare una maggiore funzionalita’ ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
CAPO I – ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI
Art. 1. Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e’ stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo dell’ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita’ al Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e’ disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo e’ riassunto il lodo non puo’ essere piu’ pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, e’ stata dichiarata la nullita’ del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita’.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
CAPO II – PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
3. La convenzione e’ conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena di nullita’, in forma scritta.
5. La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita’ professionale.
7. E’ dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilita’ di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non e’ seguito da adesione o e’ seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e’ decorso il periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda, all’avvocato non e’ dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche’ a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo’ stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4. Non accettazione dell’invito e mancato accordo
1. L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo e’ certificata dagli avvocati designati.
Art. 5. Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione
1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformita’ dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo’ essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e’ competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;
b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e’ aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».
Art. 7. Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro
1. All’articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».
Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza
1. Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e’ impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito e’ rifiutato o non e’ accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza
1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. E’ fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealta’ e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 10. Antiriciclaggio
1. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull’eventualita’ di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».
Art. 11. Raccolta dei dati
1. I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo e’ stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui e’ iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.
CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO
Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile
1. I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e’ iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo e’ compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»;
b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e’ aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non puo’ essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
CAPO IV – ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE
Art. 13. Modifiche al regime della compensazione delle spese
1. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Se vi e’ soccombenza reciproca ovvero nel caso di novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 14. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
1. Dopo l’articolo 183 del codice di procedura civile e’ inserito il seguente:
«183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessita’ della lite e dell’istruzione probatoria, puo’ disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.
Se richiesto, puo’ fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 15. Dichiarazioni rese al difensore
1. Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 257-bis e’ aggiunto il seguente:
«257-ter (Dichiarazioni scritte). – La parte puo’ produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell’articolo 252, ne attesta l’autenticita’.
Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione puo’ essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice puo’ disporre anche d’ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».
Art. 16 Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742
1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). – Fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
CAPO V – ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 17. Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti
1. All’articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali e’ pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 18. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 518, sesto comma, e’ sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale e’ conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;
b) l’articolo 543, quarto comma, e’ sostituito dal seguente:
«Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l’articolo 557 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».
2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dopo l’articolo 159 e’ inserito il seguente:
«Art. 159-bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). – La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonche’ le generalita’ e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, puo’ indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. All’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita’, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita’ delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».
Art. 19. Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 26, secondo comma, e’ abrogato;
b) dopo l’articolo 26 e’ inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti). – Quando il debitore e’ una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti e’ competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti e’ competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;
c) all’articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il settimo comma e’ abrogato;
2) all’ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;
d) dopo l’articolo 492 e’ inserito il seguente:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare). – Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonche’, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e’ rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione e’ punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilita’ di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovra’ anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche’ l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e’ notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.
Quando l’accesso ha consentito di individuare piu’ crediti del debitore o piu’ cose di quest’ultimo che sono nella disponibilita’ di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;
e) all’articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, la parola “personalmente” e’ soppressa;
2) al secondo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:
«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovra’ essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;
3) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente:
«Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente e’ notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;
f) all’articolo 547, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e’ debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;
g) all’articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e’ abrogato;
2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza e’ notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;
h) all’articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;
i) l’articolo 609 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione). – Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si da’ atto a verbale ovvero, se colui che e’ tenuto a provvedere all’asporto non e’ presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non e’ stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando puo’ ritenersi che il valore dei beni e’ superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode e’ nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilita’ del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attivita’ imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono puo’, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalita’ disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata e’ impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e’ tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza e’ utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.
In caso di infruttuosita’ della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario da’ immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.»;
2. Alle disposizioni per l’attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 155 sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). – Per archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita’ telematiche). – La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell’articolo 165 di queste disposizioni.
Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalita’ telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
Art. 155-quater (Modalita’ di accesso alle banche dati). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalita’ di esercizio della facolta’ di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonche’ le modalita’ di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l’ufficiale giudiziario puo’ interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia puo’ procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E’ istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato “Modello ricerca beni”, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma e’ gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all’accesso effettuato a norma dell’articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, puo’ ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».
b) dopo l’articolo 164 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 164-bis (Infruttuosita’ dell’espropriazione forzata). – Quando risulta che non e’ piu’ possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilita’ di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, e’ disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente:
«1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e’ pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30»;
b) all’articolo 14, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. La parte che fa istanza a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e’ tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:
«, il verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile»;
b) all’articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell’esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull’importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull’importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso e’ determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta’, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull’importo della somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso e’ posto a carico del creditore procedente ed e’ liquidato dal giudice dell’esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell’ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo’ essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento e’ distribuita dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l’ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e’ diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all’articolo 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma e’ attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».
5. All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e’ inserito, in fine, il seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresi’ utilizzabili dall’autorita’ giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorita’ giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare.».
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 20. Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche
1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-ter. Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-quinquies. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita’ svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalita’ telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche’ delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformita’ a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e’ trasmessa al predetto Ministero con modalita’ telematiche.».
b) all’articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:
«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformita’ a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalita’ telematiche.».
3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
4. Per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all’articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
CAPO VI – MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 21. Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 10 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). – Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all’anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende piu’ grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 10.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22. Disposizioni finanziarie
1. All’onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l’anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all’articolo 19.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 settembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Sentenza della Corte di giustizia UE sugli abogados
Università La Sapienza di Roma 1979 – Tesi di laurea Avv. Romolo Reboa
Università degli Studi La Sapienza 1979 – Facoltà di Giurisprudenza Istituto di diritto penale: pubblicazione della tesi di laurea dell’avv. Romolo Reboa “Attendibilità delle fonti e diritto di cronaca” relatore Prof. Marcello Gallo Tesi di Laurea avv_ Reboa.pdf