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Author: Massimo Reboa

Ordinanza TAR Trento n. 23/2014 sull’importo del contributo unificato

alt

 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,  comunica che il 29 gennaio u.s. è stata depositata l’importante e condivisibile ordinanza n. 23/2014 del TAR di Trento con la quale è stata rimessa alla Corte di Giustizia U.E., la questione concernente la compatibilità con la disciplina comunitaria della normativa italiana che ha incrementato esponenzialmente l’importo del contributo unificato atti giudiziari in materia di controversie relative ad appalti pubblici innanzi al G.A.. Di seguito riportiamo la sentenza integrale: CONTR_UNIFICATO_SENT_TAR_TRENTO.pdf

Uffici giudiziari della Capitale: informazioni utili

altOgni giorno i professionisti del Foro di Roma si trovano ad affrontare mille difficoltà per svolgere il proprio lavoro: code, rinvii, difficoltà di accesso ad uffici etc. Per agevolare il percorso professionale degli operatori legali di seguito mettiamo a disposizione una guida completa per potersi meglio districare nei molteplici sentieri della cittadella giudiziaria:

 

 

Elenco Giudici di pace di Roma

elenco_gdp.pdf

Elenco Gip Piazzale Clodio 

elenco_gip_p_le_clodio.pdf

Elenco Giudici sezione Lavoro 

elenco_giudici_lavoro.pdf

Elenco PM Piazzale Clodio

elenco_pm_p_le_clodio.pdf

Elenco Ufficiali giudiziari 

elenco_ufficiali_giudiziari.pdf

Processo tributario: conto corrente per il contributo unificato

altPer il  versamento del contributo unificato nel processo tributario bisogna utilizzare un conto corrente postale specifico. Nel conto corrente vanno indicati: il numero di conto corrente postale n. 1010376927 e l’intestazione alla “TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011”; il nome e il cognome del ricorrente/resistente; nel caso in cui dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente/resistente va indicato per esteso solo il primo nominativo di essi e il numero in cifra dei restanti.
Nello spazio riservato alla causale, è necessario indicare inoltre: il codice fiscale del ricorrente o resistente; il codice della Commissione tributaria adita. I codici della Commissione tributaria sono reperibili via web al seguente percorso: www.agenziaentrate.gov.it – Modelli, Modelli versamento – F23 – Codici tributo – “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari – pdf”.
 
 
 

– Gennaio 2014 – Presentazione dello Studio legale Reboa all’Open Day Jemolo

L'avv. Romolo Reboa presenta lo studio legale ai giovani neo-laureati

 

L'avv. Romolo Reboa mentre spiega le peculiarità dello studio di cui è titolare

 

L'avv. Romolo Reboa all?open Day Jemolo

 

Si è svolto il 16 gennaio con grande successo presso l’Istituto Jemolo, l’ “Open day Jemolo”. All’evento, nato per favorire l’incontro tra gli studi legali e i neo-laureati per l’attivazione di tirocini professionali hanno partecipato 30 tra i maggiori studi legali della regione tra i quali anche lo studio legale dell’avv. Romolo Reboa. 

Istruzioni per compilazione F23 contributo unificato e marca da bollo

altCon la legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n. 147 art. 606 e 607), aumenta ad euro 27 il versamento “forfettario” (la marca da bollo di € 8) per chi iscrive l’atto di citazione a ruolo o deposita il ricorso introduttivo. La marca da € 27,00 è identificata dal cod. 943T; Per la voce “descrizione tributo” va inserita nell’apposita casella la seguente dicitura: Dir. canc. / segr. giud. – Art. 30 co. 1 T.U..:

Di seguito lo schema redatto dal nostro studio legale:

Per il pagamento del contributo unificato a Roma valgono i seguenti codici di seguito elencati:

 

Tabella A – Contenzioso

Descrizione

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

Codice

Commiss. Tributaria provinciale

1

Commiss. Tributaria centrale

3

Corte di Cassazione

5

Commiss. Tributaria regionale

2

Corte d’Appello

4

Conciliazione giudiziale

6

 

*TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Codice Ufficio: 9BX

Sub codice: RG

Codice territoriale: H501

Codice tributo: 941T

Contenzioso: 6

Causale: PA

 

*CORTE DI APPELLO DI ROMA

Codice Ufficio: HRM

Sub codice: RG

Codice territoriale: H501

Codice tributo: 941T

Contenzioso: 4

Causale: PA

 

*UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Codice Ufficio: 9C3

Sub codice: RG

Codice territoriale: H501

Codice tributo: 941T

Contenzioso: 6

Causale: PA

 

*CORTE DI CASSAZIONE

Ufficio o Ente: 4AE

Codice Territoriale: H501

Causale: PA

Codice Tributo: 941T.

 

*TAR del Lazio

Ufficio o Ente: 9T9

Sub Codice: 08

Codice Territoriale: H501

Causale: PA

Codice Tributo: 941T

 

*Consiglio di Stato

Ufficio o Ente: 9S9

Codice Territoriale: H501

Causale: PA

Codice Tributo: 941T.

 

 

*COMMISSIONI TRIBUTARIE DI ROMA

 

COMM. TRIB. PROVINCIALE

Codice Ufficio: U91

Codice tributo: 171T

Contenzioso: 1

 

COMM. TRIB. REGIONALE

Codice Ufficio : Z18

Codice tributo: 171T

Contenzioso: 2

 

 

In Gazzetta il regolamento Isvap per la liquidazione coatta delle imprese di assicurazione

altÈ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 10 gennaio 2014 n. 7 il Regolamento 17 dicembre 2013 dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni “in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 4)”. 

            L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI      Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle assicurazioni;    Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive modificazioni  ed  integrazioni,   approvativo   del   Codice   delle Assicurazioni Private;    Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, come  modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, recante la riforma organica  della  disciplina  delle  procedure  concorsuali  a   norma dell'art. 1, comma quinto, della legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e successive  modifiche  le  cui  disposizioni,  se  compatibili,  sono applicabili alle liquidazioni coatte amministrative delle imprese  di assicurazione ai sensi dell'art.  245,  comma  settimo,  del  decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  per  quanto  da  questo  non espressamente previsto;    Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,   concernente disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con invarianza dei servizi ai cittadini,  istitutivo  dell'IVASS  ed,  in particolare, l'art. 13, comma 20, il quale prevede che rientra  nella competenza  esclusiva  del   Direttorio   integrato,   tra   l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;    Considerata l'esigenza di favorire  lo  snellimento  e  il  miglior svolgimento delle procedure  di  liquidazione  coatta  amministrativa soggette  alla  vigilanza  dell'IVASS   e   gia'   disciplinate   dal regolamento dell'ISVAP n. 8/2007, che pertanto viene abrogato;    Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;    Vista la delibera assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 17 dicembre 2013  con  la  quale  e'  stato  approvato  il presente regolamento,                                   Adotta                          Il seguente regolamento:                                   Art. 1                               Fonti normative       1. Il presente Regolamento e' adottato  ai  sensi  degli  articoli 250, commi secondo, terzo e quarto, 253,  comma  quinto,  257,  comma primo e 263, comma primo, del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209.  
                                Art. 2                                 Definizioni       1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:      a) «conti liberi»: i  conti  bancari  e  postali  intestati  alla liquidazione che accolgono le disponibilita' liquide  destinate  alle esigenze della gestione corrente;      b) «conti vincolati»: i conti  intestati  alla  liquidazione  che accolgono le disponibilita' liquide diverse ed ulteriori  rispetto  a quelle di cui alla lettera a) e che sono soggetti per  ogni  utilizzo al parere motivato del comitato di sorveglianza  ed  alla  preventiva autorizzazione  dell'IVASS,  per  gli  importi  eccedenti  i   limiti prestabiliti;      c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;      d) «ente di gestione fiduciaria»: l'ente di cui all'abrogato art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  1959,  n. 449, comunque denominato e costituito, che ha per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi,  corrispondendo  utili  sulla gestione;      e) «Fondo di garanzia per le  vittime  della  strada»:  il  Fondo costituito presso la CONSAP e previsto dagli articoli 283 e  seguenti del decreto;      f) «IVASS»  o  «Istituto»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle assicurazioni»;      g) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio  2006,  n.  5,  dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, e del d.l.  22  giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e  successive modifiche;      h) «organi della procedura»: il  commissario  liquidatore  ed  il comitato di sorveglianza preposti, rispettivamente, alla gestione  ed al controllo della liquidazione;      i)  «restrizione  di  ipoteca»:  la  limitazione  dell'iscrizione dell'ipoteca a una parte dei beni;      j) «riduzione di ipoteca»: la riduzione della somma per la  quale e' stata effettuata l'iscrizione dell'ipoteca;      k) «Stato membro»: uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,  come  tale  equiparato allo Stato membro dell'Unione europea.  
                                Art. 3                           Ambito di applicazione       1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si  applicano  a tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa:      a) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione  con  sede in Italia;      b) di sedi secondarie in Italia di imprese di  assicurazione  con sede in uno Stato terzo e di imprese di riassicurazione con  sede  in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;      c) delle societa' che  hanno  esercitato,  senza  disporre  della relativa  autorizzazione,  l'attivita'  di  un   ente   di   gestione fiduciaria.    2. Le  medesime  disposizioni  si  applicano,  nei  limiti  di  cui all'art. 265 del  decreto,  alle  procedure  di  liquidazione  coatta amministrativa di imprese non autorizzate.    3. Alle procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto non si applica l'art. 24 del presente Regolamento.  

Sezione I

Direttive per lo svolgimento della procedura

                                Art. 4                              Principi generali      1.  Nello  svolgimento  delle  operazioni  della  liquidazione   il commissario liquidatore si attiene a criteri  di  economicita'  della gestione,  valuta  il  rapporto  costi-benefici   delle   operazioni, provvede agli adempimenti e persegue le finalita' della procedura con la necessaria sollecitudine, anche avuto riguardo alla durata del suo incarico ai sensi degli articoli 246, comma primo e 341, comma  primo del decreto e si conforma alle direttive di cui al presente capo.  
                                Art. 5            Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'IVASS      1.  Fatte  salve   le   disposizioni   di   legge   che   prevedono l'autorizzazione preventiva dell'IVASS per il compimento  di  singole operazioni, il  commissario  liquidatore  sottopone  alla  preventiva autorizzazione dell'Istituto i seguenti atti:      a) apertura e chiusura di conti bancari e postali e  di  libretti di deposito bancari e postali;      b) disinvestimento anticipato di titoli di stato;      c) trasferimento di disponibilita' liquide dai conti vincolati ai conti liberi destinati alle esigenze della  gestione  corrente  della procedura qualora di ammontare mensile superiore a 50.000 euro o  per un eventuale maggior importo che verra'  determinato  dall'IVASS  per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione;      d) prelievo dai conti vincolati  di  disponibilita'  liquide  per pagamenti da effettuare a terzi;      e) nomina di suoi collaboratori per lo svolgimento, sotto la  sua responsabilita', di attivita' in favore della  liquidazione,  rinnovo dei relativi incarichi, determinazione, in ogni caso per  un  periodo non superiore ad un anno, della durata dell'incarico e  dei  compensi professionali;      f) nomina di legali nei giudizi promossi dalla liquidazione e  di professionisti  per  prestazioni  da  svolgere  nell'interesse  della procedura e determinazione dei relativi compensi,  nel  caso  in  cui questi siano di importo,  anche  stimato,  superiore  a  50.000  euro ovvero di valore indeterminato.  Qualora  piu'  professionisti  siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato;      g) nomina di legali nei giudizi avviati da  terzi  nei  confronti della liquidazione e determinazione dei relativi compensi,  nel  caso in cui questi siano di importo, anche  stimato,  superiore  a  50.000 euro ovvero di  valore  indeterminato.  Qualora  piu'  professionisti siano incaricati per la stessa  pratica,  i  relativi  compensi  sono sommati ai fini del limite prima indicato;      h)  spese  della  liquidazione,  comprese  quelle  relative  agli incarichi professionali di cui alle lettere f) e g),  se  di  importo singolo, anche stimato, superiore a 50.000 euro. Qualora correlate  a prestazioni periodiche o a  carattere  continuativo,  le  spese  sono sottoposte ad autorizzazione se di importo complessivo su base  annua superiore a 50.000 euro;      i) vendita di immobili;      l)  vendita  di  titoli   acquistati   dall'impresa   prima   del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  e  di  quote  di societa' controllate, qualora il loro valore sia superiore  a  50.000 euro;      m) vendita di beni mobili in blocco e di singoli beni  mobili  di valore stimato superiore a 50.000 euro;      n) locazione a terzi di immobili di proprieta' della liquidazione e locazione da parte della liquidazione di immobili di terzi, nonche' eventuale rinnovo dei contratti di locazione medesimi.    2. Con riguardo alle procedure aperte  successivamente  all'entrata in vigore del presente Regolamento il commissario liquidatore,  nella fase di primo avvio delle  operazioni  e  per  comprovati  motivi  di necessita' ed urgenza, in deroga a quanto stabilito negli articoli 5, comma  primo,  lettera  a)  e  20,  comma  secondo,  puo'  provvedere all'apertura di conti bancari  e  postali,  nonche'  di  libretti  di deposito bancari e postali, salvo richiedere successiva  approvazione al comitato di sorveglianza e all'IVASS.  
                                Art. 6                  Gestione delle disponibilita' finanziarie      1. Il commissario liquidatore effettua le operazioni di deposito  e di investimento delle disponibilita' finanziarie  della  liquidazione per il tramite di banche autorizzate, compresi sportelli banco  posta che dispongano di  adeguata  presenza  di  sportelli  sul  territorio nazionale e siano dotate di adeguata consistenza di patrimonio  e  di struttura.    2. Per ciascuna procedura il commissario liquidatore  utilizza,  di norma, due distinti conti accesi presso i soggetti di  cui  al  comma primo e scelti previa valutazione e comparazione dei servizi offerti, tenendo anche conto delle specifiche esigenze della liquidazione:      a) il conto libero, che accoglie  le  disponibilita'  finanziarie destinate alle esigenze correnti della liquidazione e  che  non  puo' avere in nessun momento una giacenza superiore a 750.000 euro;      b)  il  conto  vincolato,  che  e'  alimentato   dalle   restanti disponibilita' liquide della procedura, il cui utilizzo  e'  soggetto al parere motivato del comitato di sorveglianza  ed  alla  preventiva autorizzazione   dell'IVASS   con   esclusione    delle    operazioni d'investimento in titoli di stato e delle operazioni di trasferimento fondi sul conto libero di importi pari  o  inferiore  a  50.000  euro mensili nonche' di quelle pari  o  inferiori  all'eventuale  maggiore importo che verra' determinato per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione dell'IVASS;    3. Il commissario liquidatore autorizzato a  procedere,  anche  per conto del Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada,  alla liquidazione dei danni derivanti dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore e dei natanti, puo' utilizzare, in aggiunta ai  due  conti  di cui al comma secondo, un terzo conto acceso presso una  delle  banche indicate dallo stesso Fondo e  soggetto  alla  disciplina  del  conto libero.    4.  Per  documentate  necessita'  della  procedura  il  commissario liquidatore puo' richiedere  all'IVASS  in  via  eccezionale,  previo parere del comitato di  sorveglianza,  autorizzazione  ad  utilizzare ulteriori conti, sia liberi sia vincolati.    5. Con le disponibilita' liquide  di  cui  al  conto  vincolato  il commissario  liquidatore  puo',   senza   preventiva   autorizzazione dell'IVASS, effettuare operazioni di investimento soltanto in  titoli di Stato di durata non superiore ad  un  anno.  I  titoli  acquistati saranno inseriti in un  conto  deposito  titoli  collegato  al  conto vincolato.    6. Nei  casi  in  cui  e'  prevista  la  preventiva  autorizzazione dell'IVASS  per  l'utilizzo  del  conto  vincolato,  il   commissario liquidatore presenta  istanza  motivata  all'Istituto,  indicando  le ragioni dell'utilizzo, gli estremi di riferimento  del  conto  ed  il soggetto depositario; nel caso in cui si  tratti  di  operazioni  che interessano anche i conti liberi, il commissario liquidatore  riporta nella medesima istanza i riferimenti  bancari  o  postali  dei  conti stessi.    7. L'IVASS, nei casi  indicati  nel  precedente  art.  5,  rilascia l'autorizzazione  all'utilizzo  delle  somme  depositate  nel   conto vincolato, ovvero al trasferimento  delle  somme  medesime  ad  altro conto della  procedura,  con  comunicazione  diretta  al  commissario liquidatore ed ai soggetti depositari interessati all'operazione.    8.  L'eventuale  disinvestimento  totale  o  parziale  dei   titoli acquistati prima della loro scadenza e'  subordinato  al  parere  del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva  dell'IVASS. Alla  scadenza  naturale  dei  titoli  il  relativo  controvalore  e' accreditato sul conto vincolato. Il commissario liquidatore trasmette all'Autorita' copia della documentazione relativa  all'operazione  di acquisto, compresa l'indicazione delle  relative  commissioni,  o  di disinvestimento anticipato entro 10  giorni  dal  pervenimento  della documentazione stessa.    9.  Il  commissario  liquidatore  informa   gli   enti   depositari dell'esistenza dei vincoli autorizzatori IVASS  di  cui  al  presente articolo e delle disposizioni ivi contenute in merito alla  tipologia degli investimenti consentiti, all'utilizzo delle somme depositate ed alle  modalita'  di  rilascio  della  relativa  autorizzazione,   ove prevista.    10.  Il  commissario  liquidatore  procede  ad  effettuare  riparti parziali o ad erogare acconti in favore dei creditori, fermi i limiti di  legge,  ogni  qualvolta  lo  stato  della  procedura  nonche'  le disponibilita' liquide lo consentano e  sempreche'  la  distribuzione risulti di significativo ammontare  per  le  categorie  di  creditori interessate all'erogazione.  
                                Art. 7                             Mezzi di pagamento      1. Il mezzo ordinario e normale di pagamento,  tanto  per  i  terzi debitori della procedura quanto per il commissario liquidatore, e' il bonifico bancario o postale.  Qualora  si  tratti  di  incassi  della liquidazione il bonifico e' effettuato a favore  del  conto  corrente intestato alla liquidazione medesima; per i  pagamenti  disposti  dal commissario liquidatore il bonifico e' effettuato sul conto  corrente dell'avente diritto. In ambedue i  casi  e'  specificata  la  causale dell'operazione.    2. Per i pagamenti a terzi o per gli  incassi  della  procedura  di importo compreso tra 3.000 e 6.000 euro puo'  essere  utilizzato,  in alternativa al bonifico bancario o  postale,  l'assegno  circolare  o l'assegno  postale  vidimato  intestato,  rispettivamente,  al  terzo creditore  e  al  commissario  liquidatore  nella  qualita',   ovvero direttamente alla liquidazione.    3. Per i pagamenti a terzi e per gli  incassi  della  procedura  di importo inferiore a  3.000  euro  puo'  essere  utilizzato  l'assegno bancario o postale, intestato come previsto al comma secondo.    4. Il pagamento in contanti, non consentito per gli  incassi  della procedura,  puo'  essere  effettuato  dal   commissario   liquidatore soltanto in via eccezionale e per importi non superiori  a  200  euro per singola operazione. Il medesimo  vincolo  sussiste  nel  caso  di pagamenti frazionati di importo inferiore a 200 euro ma riconducibili alla stessa operazione.    5. Nelle vendite immobiliari e' utilizzato l'assegno circolare  per le somme  incamerate  dalla  liquidazione.  L'assegno,  intestato  al commissario liquidatore nella qualita' o direttamente alla procedura, e' utilizzato sia  per  il  versamento  della  cauzione  sia  per  il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Le somme rivenienti dalla vendita sono depositate dal commissario  liquidatore sul conto corrente bancario vincolato.  
                                Art. 8                          Affidamento di incarichi      1. Gli incarichi sono affidati tenendo conto delle  caratteristiche della  procedura,  della  sua  complessita'  e  della  qualificazione professionale degli organi liquidatori.    2.  L'attribuzione  di  incarichi,  con  esclusione  di  quelli  di assistenza  e  difesa  in  procedimenti   giudiziari,   deve   essere subordinata alla ricorrenza di questioni e argomenti  non  rientranti tra le specifiche professionalita' degli organi  nominati  dall'IVASS ovvero  che  per  ragioni  di  qualita'  o  quantita'  richiedano  il contributo di ulteriori capacita' e competenze.    3. Al fine di garantire l'idoneita' degli affidatari e di contenere gli oneri a carico delle liquidazioni, gli  incarichi  devono  essere attribuiti  a  soggetti  esperti  o  a  societa'  di  consulenza   di comprovata capacita' nello specifico settore oggetto di interesse.    4. Al  fine  di  evitare  situazioni  di  potenziale  conflitto  di interessi,  non  possono  di  norma  essere  conferiti  incarichi   a professionisti o societa'  di  consulenza  con  i  quali  gli  organi nominati e gli ex esponenti aziendali si trovino o si  siano  trovati in relazione d'affari, ne' a soggetti o a societa' di  consulenza,  i cui organi di vertice ovvero  i  cui  proprietari,  siano  parenti  o affini entro il quarto grado degli organi nominati nonche'  degli  ex esponenti aziendali.    5. Nel caso di attribuzione di piu' incarichi della  stessa  natura nel corso della  procedura  e'  necessario  seguire  un  criterio  di rotazione  degli  affidatari  evitando  l'attribuzione  di  incarichi multipli ad un unico soggetto, fatte salve le  eventuali  sinergie  o affinita' di questioni  o  il  realizzo  di  economie  di  scala  che giustifichino il reiterato conferimento.    6. Nel caso di incarichi,  anche  di  patrocinio  in  giudizio  e/o assistenza legale, aventi  carattere  seriale,  gli  organi  nominati potranno attribuire il mandato ad un unico  soggetto,  ove  cio'  sia giustificato da ragioni di efficienza ed efficacia e  si  traduca  in una riduzione di costi per la procedura.    7. I commissari liquidatori non possono:      salvo  l'opportunita'  di  realizzare  comprovate  sinergie   fra diverse  procedure  nell'interesse  del  ceto  creditorio  e   previa autorizzazione  dell'IVASS,  conferire  incarichi  professionali   ai commissari e ai componenti dei  comitati  di  sorveglianza  di  altre imprese assicurative o bancarie poste in  liquidazione  coatta.  Tale divieto si estende ai familiari fino al  quarto  grado  dei  soggetti facenti parte degli organi liquidatori, ai loro collaboratori o altri soggetti con cui sono o sono stati in rapporti di affari;      attribuire incarichi professionali a soggetti che  gia'  svolgono attivita' di collaborazione e  consulenza  per  la  liquidazione  con carattere continuativo. Anche in questo caso il divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei  consulenti  o  collaboratori,  ai collaboratori di essi e agli altri soggetti con cui i medesimi sono o sono stati in rapporti di affari.    8. Il commissario liquidatore determina i compensi  da  riconoscere tenendo conto del principio di contenimento dei costi della procedura e  dell'intervenuta  abrogazione  delle  tariffe  delle   professioni regolamentate nel sistema  ordinistico.  Il  commissario  liquidatore sottopone  la  misura  dell'onorario  al  parere  del   comitato   di sorveglianza e all'autorizzazione dell'IVASS, nei limiti  di  cui  al presente Regolamento.    9. In  ogni  caso  i  compensi  riconosciuti  non  potranno  essere superiori,  salvo  preventiva  autorizzazione  dell'IVASS,  a  quelli previsti nel decreto del Ministero  della  Giustizia  del  20  luglio 2012, n. 140.  
                                Art. 9                            Locazione di immobili      1. Il commissario liquidatore privilegia in via generale la  celere vendita all'asta degli immobili liberi da vincoli locativi  e  valuta adeguatamente i casi nei quali puo' risultare opportuno concedere  in locazione a terzi immobili di proprieta' della liquidazione. In  ogni caso, l'eventuale contratto di locazione e' stipulato a condizioni  e prezzi di mercato.    2. In caso di locazione da parte della liquidazione di immobili  di proprieta' di terzi, il commissario liquidatore valuta  le  effettive esigenze locative della procedura ed i connessi costi, avendo cura di contenerne quanto piu' possibile la misura.  
                                Art. 10                            Informativa all'IVASS      1. Il commissario  liquidatore  trasmette  all'IVASS,  dopo  averlo preventivamente sottoposto  al  comitato  di  sorveglianza,  l'elenco analitico delle spese della  liquidazione,  di  qualunque  natura  ed ammontare, ivi comprese le uscite per pagamenti di acconti e  riparti ai creditori, sostenute in ciascun trimestre  nonche'  degli  incassi effettuati  nel  trimestre  medesimo,  mediante  compilazione  di  un prospetto riassuntivo corredato di prospetti di dettaglio redatti  in conformita'  agli  schemi  di  cui  all'allegato  n.  1  al  presente Regolamento.    2. Il comitato di sorveglianza da' atto dell'avvenuta comunicazione da parte del commissario liquidatore  dell'elenco  di  cui  al  comma primo nel  verbale  della  riunione  nella  quale  e'  effettuata  la relativa consegna e annota le eventuali osservazioni  o  rilievi  nel verbale medesimo o in quello immediatamente successivo.    3. I prospetti di cui al comma primo sono corredati  da  copia  dei conti deposito titoli  e  degli  estratti  conto  bancari  e  postali riportanti gli addebiti relativi alle spese e gli accrediti  per  gli incassi effettuati nello stesso  trimestre  nonche'  da  copia  della documentazione giustificativa delle  spese  se  di  importo  unitario superiore a 5.000 euro, ovvero nel caso di  pagamenti  frazionati  di importo  inferiore  a  5.000  euro   effettuati   nel   trimestre   e riconducibili alla stessa operazione. I commissari liquidatori  danno disposizioni alle banche presso le quali intrattengono conti correnti o conti deposito titoli di trasmettere, anche per via telematica, con cadenza mensile copia degli estratti conto all'IVASS.    4. I documenti di cui ai commi primo e  terzo  sono  trasmessi  dal commissario liquidatore all'IVASS  entro  60  giorni  dalla  fine  di ciascun trimestre di riferimento.    5.  Il  commissario  liquidatore  da'  riscontro   alle   richieste dell'IVASS in merito agli  atti  della  gestione  liquidatoria  e  in ordine all'andamento della procedura entro 30 giorni dal  ricevimento della richiesta, salvo diverso termine assegnato dall'Istituto.    6. In applicazione dell'art. 250, comma  quarto,  del  decreto,  le relazioni sull'andamento della liquidazione da  inviare  all'Istituto avranno una cadenza semestrale (30 giugno e 31  dicembre  di  ciascun anno). Tutti i  riferimenti  al  periodo  trimestrale  contenuti  nei modelli e nelle istruzioni di compilazione  nonche'  nelle  circolari ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, n. 541469/5 del 4 aprile  1985 e n. 943335/12/5 del 25 agosto 1999 devono  intendersi  sostituiti  e riferiti ad un periodo semestrale.    7. In sede di resoconto semestrale,  oltre  alla  compilazione  dei modelli, andra' predisposta una relazione concernente in dettaglio le principali attivita' gestionali svolte nel periodo e il programma  di attivita'  relativo   al   semestre   successivo,   evidenziando   le problematiche   particolari   incontrate   nella   conduzione   della procedura, le difficolta' che impediscono di addivenire ad una rapida conclusione del mandato e le iniziative che si intendono assumere per accelerare i tempi di chiusura della liquidazione.    8. Al fine di disporre di un quadro complessivo ed esauriente dello stato della procedura, unitamente alla relazione semestrale, dovranno essere forniti i seguenti ulteriori dati:      elenco dei dipendenti,  se  ancora  presenti,  con  l'indicazione della qualifica, dell'incarico svolto;      elenco dei contratti di consulenza, dei contratti a progetto o di altri rapporti di collaborazione  con  l'indicazione  della  data  di inizio del contratto, dell'ultimo rinnovo, del compenso corrisposto e del settore di attivita';      elenco dei crediti vantati nei confronti  degli  assicurati,  ove ancora da recuperare, raggruppati per gruppi omogenei;      elenco  delle  posizioni  creditorie  verso  agenti   ancora   da recuperare,  con   l'indicazione   della   tipologia   del   credito, dell'ammontare della sorte dovuta, degli  interessi  maturati,  dello stato delle azioni giudiziarie intraprese, precisando la  data  della piu' prossima udienza di trattazione;      elenco dei crediti verso coassicuratrici, ancora  da  recuperare, raggruppati per singola impresa con  indicazione  dello  stato  delle relative pratiche di recupero;      elenco dei trattati di riassicurazione,  in  relazione  ai  quali esistono crediti ancora da recuperare, con l'indicazione dei relativi saldi e dello stato della pratica di recupero avviata;      elenco di tutte le altre posizioni creditorie  da  recuperare  di singolo ammontare superiore a euro  10.000  con  l'indicazione  della situazione corrente della pratica;      elenco delle cause di  opposizione,  di  impugnazione  e  tardive ancora in corso con l'indicazione della data della prossima udienza;      elenco degli attivi a copertura delle riserve tecniche alla  data del  provvedimento  di   liquidazione   coatta   amministrativa   con l'indicazione  del  valore  a   suo   tempo   attribuito   e   quello effettivamente realizzato e,  per  le  societa'  cui  si  applica  la normativa, le modifiche e  le  informative  previste  dall'art.  258, secondo comma, CAP.  
                              Art. 10-bis                                  Revisione      1. I commissari liquidatori, nell'interesse e a garanzia  del  ceto creditorio, anche a conferma del rispetto delle previsioni  contenute nel codice delle assicurazioni private e  nel  presente  Regolamento, possono  sottoporre  a  revisione  l'attivita'  liquidatoria,  previa autorizzazione  o  a  seguito  di  espressa   richiesta   dell'IVASS, avvalendosi di societa' specializzate operanti sul mercato.    2, L'attivita' di revisione puo' riguardare anche  singoli  aspetti dell'attivita' liquidatoria nonche' la sua efficacia sotto il profilo dell'analisi  costi-benefici,  fornendo  indicazioni  specifiche   in ordine alle eventuali incompletezze riscontrate e suggerimenti per il miglioramento della gestione.    3.  I  relativi  costi  saranno  a  carico  dell'impresa  posta  in liquidazione.  

Sezione II

Direttive in materia di liquidazione dell’attivo

                                Art. 11                          Liquidazione dell'attivo      1. Il commissario liquidatore, fatte salve le disposizioni di legge e quelle previste dal presente Regolamento in materia  di  preventiva acquisizione del parere  motivato  del  comitato  di  sorveglianza  e dell'autorizzazione dell'IVASS, si attiene alle direttive di cui alla presente sezione.    2. Entro il 30 novembre di ogni  anno  il  commissario  liquidatore comunica all'IVASS il programma di attivita' da realizzare nel  corso dell'anno successivo, che includa le azioni di  recupero  crediti  da intraprendere e l'elenco dei beni per i quali non  ritiene  possibile l'alienazione, motivandone adeguatamente le ragioni. Il programma  di attivita'  e'  corredato  dal  parere  motivato   del   comitato   di sorveglianza.    3. Per le liquidazioni aperte successivamente alla data di  entrata in vigore del decreto il programma di vendita di cui al comma secondo e' comunicato all'IVASS la prima volta entro sei  mesi  dall'apertura della procedura e successivamente entro il  30  novembre  di  ciascun anno.  
                                Art. 12                             Vendite di immobili      1. Il  commissario  liquidatore  provvede  con  sollecitudine  alle operazioni relative alla vendita dei beni immobili, con priorita' per quelli  non  concessi  in  locazione,  e  promuove  ogni   iniziativa necessaria a superare le circostanze che impediscono o ostacolano  la celere attivazione della procedura di vendita, provvedendo  in  tempo utile alla  disdetta  degli  eventuali  contratti  di  locazione.  Il commissario valuta anche la possibilita' e la convenienza di porre in vendita immobili concessi in locazione.    2. Il commissario liquidatore si rende parte attiva  ed  efficiente nello  svolgimento  degli  adempimenti  amministrativi  inerenti  gli immobili, inclusa la sollecitazione  dell'opera  dei  notai  o  degli studi tecnico-professionali eventualmente incaricati.    3. Gli adempimenti di cui al comma secondo sono effettuati prima di richiedere all'IVASS l'autorizzazione alla vendita dell'immobile.    4. Le vendite immobiliari sono effettuate  previa  acquisizione  da parte del commissario liquidatore di perizie  aggiornate  sul  valore dell'immobile sulla base di stime  giurate  effettuate  da  parte  di operatori esperti o dalla CONSAP.    In luogo delle predette valutazioni l'IVASS  potra'  richiedere  la stima  o   il   parere   di   congruita'   direttamente   all'Agenzia dell'Entrate. In tal caso rimangono a  carico  della  liquidazione  i costi della stima.    Nel caso non siano stati svolti esperimenti di  gara  nel  triennio precedente   alla   data   in   cui   viene    richiesta    all'IVASS l'autorizzazione alla nuova asta e si disponga solo  di  perizia  con data  anteriore  di  tre  anni  rispetto  a  quella  dell'istanza  di autorizzazione alla  vendita,  il  commissario  liquidatore  richiede l'aggiornamento  della  stima.  Qualora  il  commissario  liquidatore ritenga comunque di  richiedere  l'autorizzazione  all'IVASS  per  la vendita di un immobile la cui perizia sia anteriore di tre  anni,  ne indica in modo specifico le motivazioni nella relativa istanza.    5. Le vendite immobiliari sono di regola effettuate  mediante  gara dinanzi al notaio designato con il sistema delle offerte segrete.  Il relativo bando di gara e' predisposto in conformita' al testo base di cui all'allegato 2 al  presente  Regolamento.  Nel  caso  in  cui  il commissario  liquidatore,  ricorrendo  specifiche  esigenze,  intenda apportarvi  modifiche,  ne  illustra  adeguatamente  le   motivazioni nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'IVASS.    6. Il bando di gara, previamente sottoposto al parere del  comitato di  sorveglianza,  e'  allegato  alla   istanza   di   autorizzazione all'ISVAP, unitamente allo schema di avviso oggetto di  pubblicazione sulla stampa.    7. Non appena stabilita la data fissata per la gara, il commissario liquidatore ne da' immediata comunicazione all'IVASS. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta il commissario  liquidatore  ne  comunica l'esito all'Istituto allegando copia del verbale di gara redatto  dal notaio designato ed indicando l'importo delle  spese  di  pubblicita' sostenute.    8. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle vendite di beni immobili di proprieta' delle societa' controllate.    9. Dopo l'espletamento di una gara  andata  deserta  potra'  essere conferito apposito incarico per la durata  di  3  o  6  mesi  ad  una primaria societa' di mediazione immobiliare  sulla  base  del  prezzo dell'asta andata deserta. Alla societa' di mediazione potranno essere riconosciute provvigioni nella misura massima del  3%.  Le  eventuali provvigioni a carico dell'acquirente non  potranno  mai  superare  la medesima percentuale del 3%.  
                                Art. 13                    Pubblicita' delle vendite immobiliari      1.  Gli  avvisi  di  gara  relativi  a  vendite  immobiliari   sono pubblicati sul sito web dell'IVASS, delle liquidazioni, su  siti  web specializzati  e/o  sui  quotidiani  di  informazione  locali  aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando  opportuno,  sui quotidiani di  informazione  nazionali  e,  se  del  caso,  anche  su giornali   ad   inserzioni   gratuite,   nell'ambito   degli    spazi appositamente  dedicati  alle  aste  giudiziarie  e/o  alle   vendite immobiliari.    2. La pubblicita' d'asta e' effettuata almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la  gara.  Gli  avvisi  di  pubblicita' devono essere adeguati nella forma e nelle modalita', avuto  riguardo al tipo e all'importanza dell'immobile oggetto di vendita.  Nel  caso di vendite plurime e contestuali  poste  in  essere  dal  commissario liquidatore con riferimento ad immobili di proprieta' di una  o  piu' liquidazioni (per imprese  appartenenti  al  medesimo  gruppo),  sono privilegiate forme di pubblicita' cumulative, tramite  inserzione  in un unico annuncio di piu' cespiti.    3.  Gli  uffici   della   liquidazione   forniscono   ai   soggetti interessati,  ove  richiesto,  tutte  le  informazioni   utili   alla formulazione dell'offerta di acquisto e consentono  la  visita  degli immobili da alienare.    4. L'annuncio pubblicitario, da effettuare  per  sunto  sulla  base degli elementi contenuti nel  bando  di  gara  depositato  presso  il notaio designato, riporta almeno i seguenti elementi:      a)   elementi   essenziali   dell'immobile   oggetto    dell'asta (ubicazione, tipologia, superficie, stato locativo, piano);      b) prezzo base;      c) data, luogo e nominativo del notaio che  curera'  l'esecuzione dell'asta;      d) precisazione che per le modalita' di vendita  e  per  le  piu' dettagliate condizioni di partecipazione  all'asta  faccia  testo  il bando di gara;      e) giorni in cui l'immobile puo' essere  visionato  anche  previo appuntamento;      f) recapiti per informazione e acquisizione del bando di gara.  
                                Art. 14            Vendite di titoli e di quote di societa' controllate      1.  La  vendita  dei  titoli  acquistati  dall'impresa  prima   del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e' sottoposta  al parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza e, qualora il valore  di  mercato  o  di  perizia  sia  superiore  a  50.000  euro, all'autorizzazione dell'IVASS.    Ai fini della vendita, il liquidatore  assume  come  riferimento  i valori correnti di mercato ove esistenti, ovvero quelli risultanti da apposita perizia.    2. La  vendita  di  quote  di  societa'  controllate  e'  di  norma effettuata mediante gara con il sistema delle offerte segrete.  
                                Art. 15                           Vendite di beni mobili      1.  La  vendita  di  singoli  beni  mobili  e'  soggetta  a  parere preventivo motivato del comitato di  sorveglianza  nel  caso  in  cui siano di valore stimato superiore a 15.000  euro.  Se  il  valore  e' superiore a 50.000 euro o nel  caso  di  beni  mobili  in  blocco  la vendita e' sottoposta anche all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.    2. Ai fini della vendita, il commissario  liquidatore  utilizza  di norma forme di pubblicita' gratuite o, comunque, di  costo  contenuto rispetto al  valore  dei  beni  da  vendere.  Dopo  aver  inutilmente esperito  due  tentativi  di  vendita  pubblicizzati  con  le   forme indicate, il secondo dei quali anche con riduzione del prezzo fino al 20% del valore stimato dei  beni,  il  commissario  liquidatore  puo' ricorrere nell'ordine:      a) alle trattative  private  sulla  base  dell'ultimo  prezzo  di vendita;      b) alla cessione al migliore offerente;      c)  in  caso  di  beni  privi  di  concreto  valore  commerciale, all'invio presso enti no profit o una pubblica discarica.  
                                Art. 16              Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare      1. Gli atti di cui all'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 267, come modificato dall'art. 31 del decreto legislativo  9  gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 3 del decreto legislativo 12  settembre  2007, n. 169, sono posti  in  essere  dal  commissario  liquidatore  previa acquisizione del parere motivato del  comitato  di  sorveglianza,  ad eccezione di quelli di cui all'art. 19 del presente Regolamento,  ove di importo non superiore a 50.000 euro; se di ammontare  superiore  a detto limite, o in presenza del  parere  contrario  del  comitato  di sorveglianza, il commissario  liquidatore  richiede  l'autorizzazione dell'IVASS.    2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.  
                                Art. 17                 Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti      1. Il commissario liquidatore provvede  con  sollecitudine,  subito dopo l'apertura della procedura, ad avviare le iniziative di recupero dei  crediti  dell'impresa.  In  relazione   a   ciascuna   posizione creditoria valuta, prima dell'inizio dell'azione  giudiziaria  ed  ai fini dell'eventuale abbandono, della rinuncia o della  riduzione  del credito, l'esistenza di eventuali procedure concorsuali a carico  del debitore, la consistenza del patrimonio escutibile  del  debitore  in rapporto al  credito  della  liquidazione,  l'ammontare  del  credito stesso rapportato con i costi  da  sostenere  per  il  suo  recupero, l'eventuale   maturazione    della    prescrizione    del    credito, l'irreperibilita' del debitore accertata tramite indagini specifiche.    2. In ogni caso, l'eventuale abbandono, rinuncia  o  riduzione  del credito sono attuati dal commissario liquidatore previa compensazione ove possibile, totale o parziale,  con  i  crediti  per  i  quali  il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.    3. Qualora sia stata autorizzata dall'IVASS  la  corresponsione  di somme ai creditori a titolo di acconti o di riparti,  il  commissario liquidatore  provvede  a  trattenere  i  relativi  importi   sino   a concorrenza  dell'eventuale  credito  complessivamente  vantato   nei confronti del debitore ammesso o da ammettere allo stato passivo.    4. Nel caso in cui la liquidazione sia in  possesso  di  un  titolo esecutivo nei confronti del debitore il commissario liquidatore  puo' procedere all'abbandono, alla rinuncia e alla riduzione dei  crediti, senza iniziare l'azione esecutiva o abbandonando quella eventualmente gia' avviata, quando, in presenza di una o piu' delle circostanze  di cui  al  comma  primo,  accerti   l'impossibilita'   di   recuperare, totalmente o parzialmente, il credito  vantato  ovvero  giudichi  non conveniente per la  procedura,  in  termini  di  costi  e  tempi,  il recupero stesso.    5. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del  credito  sia  stata affidata ad un legale, l'abbandono, la rinuncia e  la  riduzione  del credito sono posti in  essere  dal  commissario  liquidatore,  tenuto conto di quanto previsto al  comma  primo,  dopo  aver  acquisito  il parere motivato del legale medesimo.    6. L'abbandono, la rinuncia totale o parziale del credito e la  sua riduzione, nei casi di cui al  presente  articolo,  non  hanno  alcun valore legale di remissione nei confronti del debitore.  
                                Art. 18                                 Transazioni      1.  L'eventuale  transazione  del  credito  della  liquidazione  e' effettuata dal commissario liquidatore tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del debitore, dell'importo da  questi  offerto in via transattiva in rapporto al credito complessivo, dell'entita' e dei tempi del pagamento in forma rateale eventualmente  proposto  dal debitore nonche' delle garanzie offerte, dei costi e tempi  necessari ad iniziare o proseguire azioni giudiziarie o esecutive di recupero e del loro possibile esito.    2.  Il  commissario  liquidatore,  nella  definizione  dell'accordo transattivo, tiene conto, ove possibile, anche  delle  somme  per  le quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.    3.  Nel  caso  di  trattati  di  riassicurazione   il   commissario liquidatore, senza  attendere  la  definizione  di  tutti  i  singoli sinistri da essi coperti, puo' procedere alla loro  chiusura  in  via transattiva,  anche  avvalendosi   della   consulenza   di   soggetti professionalmente  qualificati,  addebitando  al  riassicuratore   le riserve  sinistri,  opportunamente  valutate   dalla   procedura   ed eventualmente ridotte per tener  conto  dell'immediato  conseguimento della liquidita'. La riduzione delle riserve puo'  essere  consentita dal commissario liquidatore, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.  L'autorizzazione  dell'IVASS  e'  necessaria  per   le operazioni di importo superiore a 50.000 euro.    4. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del  credito  sia  stata affidata ad avvocati o ad altri soggetti qualificati, il  commissario effettua la transazione dopo aver acquisito il loro parere motivato.  
                                Art. 19             Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche      1. In relazione ai contratti di vendita  di  immobili  perfezionati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione  coatta,  per  i quali il compratore abbia rilasciato  garanzia  ipotecaria  a  favore dell'impresa  stessa,  il  commissario  liquidatore,  ove  sia  stato interamente versato il prezzo pattuito e non esistano gli estremi per l'esercizio  di  eventuali  azioni   revocatorie,   puo'   rilasciare l'assenso alla cancellazione del relativo vincolo.    2. Nel caso in cui a margine dell'ipoteca iscritta a  favore  della compagnia liquidata, sia stata effettuata annotazione a favore  della massa degli assicurati  e  dei  terzi  aventi  diritto  in  forza  di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, il commissario  liquidatore, intervenuto   il   provvedimento   dell'IVASS   che   autorizza    la Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  alla  cancellazione,  puo' rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione  dell'ipoteca  a  suo tempo  iscritta  sempreche'  tutte  le  obbligazioni  derivanti   dal contratto sottostante siano state adempiute.    3. Nel caso di ipoteca  iscritta  su  immobili  dell'impresa  o  di annotazioni a margine a favore della massa  degli  assicurati  e  dei terzi  aventi  diritto  in  forza  di  provvedimento  ministeriale  o dell'IVASS, la relativa cancellazione, restrizione e  riduzione  sono disposte con provvedimento dell'Autorita'  su  istanza  motivata  del commissario liquidatore presentata dopo la  vendita  dell'immobile  e l'avvenuto incasso del relativo prezzo.    4. Nel caso di vincoli iscritti su beni  mobili  dell'impresa,  ivi compresi i titoli e le quote di societa' controllate, a favore  della massa degli assicurati  e  dei  terzi  aventi  diritto  in  forza  di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione e' disposta con provvedimento dell'Autorita'  su  istanza  motivata  del commissario liquidatore.  

Capo II

Comitato di sorveglianza

                                Art. 20                     Pareri del comitato di sorveglianza      1.  Nell'ambito  delle  funzioni  previste  dall'art.  250,   comma secondo, del decreto, al comitato di sorveglianza spetta  il  compito di controllare il regolare e celere corso  della  liquidazione  e  la rispondenza delle operazioni  compiute  dal  commissario  liquidatore alle finalita' perseguite e alle prescrizioni dell'IVASS, esercitando poteri di controllo attivo  e  costante  sugli  atti  della  gestione commissariale, in particolare su quelli di  natura  patrimoniale,  ed esprimendo un giudizio sulla legittimita', opportunita' e convenienza degli  atti  stessi,   nonche'   sull'adeguatezza   delle   procedure amministrative attuate dal commissario liquidatore.    2. Oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni di cui al  Titolo XVI, Capo IV,  del  decreto,  il  comitato  di  sorveglianza  esprime preventivo parere motivato al commissario  liquidatore  con  riguardo agli atti di cui all'art. 5 del presente  Regolamento,  salvo  quanto indicato  al  comma  terzo,  nonche'  in  relazione   alle   seguenti operazioni:      a) trasferimento del portafoglio, totale  o  parziale,  ai  sensi dell'art. 257, comma terzo, del decreto;      b)  accensione  di  mutui,  effettuazione  di  altre   operazioni finanziarie  passive  e  costituzione  in   garanzia   di   attivita' aziendali, ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti  agli  aventi diritto, ai sensi dell'art. 257, comma quinto, del decreto;      c) delega a terzi, in casi  eccezionali,  per  il  compimento  di singoli atti, ai sensi dell'art. 250, comma settimo, del decreto;      d) proseguimento di operazioni in corso all'atto di  avvio  della liquidazione specificamente  individuate,  ai  sensi  dell'art.  245, comma sesto, del decreto.    3. Il parere di cui al comma secondo e' espresso  dal  comitato  di sorveglianza con riferimento  alle  operazioni  di  cui  all'art.  5, lettere f) ed h) nel caso in cui queste siano di importo superiore  a 15.000 euro e fino a 50.000 euro. In  presenza  di  parere  contrario espresso dal comitato  al  compimento  delle  operazioni  di  cui  al presente comma, il commissario liquidatore,  ove  lo  ritenga  invece necessario, ne informa l'IVASS e richiede, motivandone le ragioni, la relativa autorizzazione.    4. Il comitato di sorveglianza esprime preventivo  parere  motivato sui criteri di formazione  dell'elenco  dei  creditori  ammessi  allo stato passivo e delle somme riconosciute a ciascuno,  con  i  diritti relativi e  l'ordine  di  prelazione,  e  dell'elenco  dei  creditori esclusi, ai sensi dell'art. 252, comma settimo, del decreto,  nonche' sulle modifiche del registro degli attivi a copertura  delle  riserve tecniche e della sua composizione,  ai  sensi  dell'art.  258,  comma secondo, del decreto.    5. L'IVASS  puo'  sottoporre  al  preventivo  parere  motivato  del comitato di sorveglianza atti della gestione liquidatoria  o  singole questioni non previsti dalla legge e dal presente Regolamento.  
                                Art. 21                    Riunioni del comitato di sorveglianza      1. Il comitato di sorveglianza si riunisce  almeno  una  volta  per ogni trimestre. Alle riunioni partecipa il commissario liquidatore se richiesto dal presidente del comitato.    2. Le riunioni del comitato  di  sorveglianza  sono  riportate  nei relativi  verbali,  sottoscritti  dal  presidente  del  comitato.  Le riunioni possono essere convocate dal commissario  liquidatore  sulla base di un ordine del giorno trasmesso  ai  componenti  del  collegio almeno 5 giorni prima della riunione, e dal presidente  del  comitato stesso  laddove  lo  ritenga  opportuno  in  relazione  a  specifiche questioni da trattare.    3. I verbali  delle  riunioni  sono  conservati  nella  sede  della liquidazione  a  cura  del  presidente  e  sono  trasmessi  in  copia all'IVASS dal commissario liquidatore nei 10 giorni  successivi  alla data della riunione. In casi particolari di necessita' ed  urgenza  e su richiesta del commissario liquidatore, i componenti  del  comitato di sorveglianza senza necessita' di riunirsi possono  trasmettere  al commissario  liquidatore  il  loro  parere  sulle  materie  ad   essi sottoposte. Il parere espresso e' trascritto  nel  primo  verbale  di riunione utile.  
                                Art. 22                      Obblighi di informativa all'IVASS      1. Il comitato di sorveglianza segnala all'IVASS senza  indugio  le situazioni di irregolarita' della gestione liquidatoria  che  dovesse riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni, nonche' gli ostacoli o impedimenti al celere andamento delle operazioni e le  disfunzioni  o inadeguatezze  delle  procedure  poste  in  essere  dal   commissario liquidatore. A tal fine il presidente del comitato di sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del  comitato, trasmette all'IVASS una dettagliata relazione sui fatti  rilevati  il cui contenuto e' riportato  altresi'  nei  verbali  di  riunione  del comitato stesso.  

Titolo III

Informativa ai creditori della liquidazione

                                Art. 23         Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione      1. Ai sensi  dell'articolo  250,  comma  quarto,  del  decreto,  il commissario liquidatore predispone una informativa  per  i  creditori con cadenza  semestrale,  rispettivamente  al  30  giugno  ed  al  31 dicembre di ciascun anno, sull'andamento della procedura, secondo  lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente Regolamento.    2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS l'informativa  di cui al comma 1 su supporto informatico entro il mese successivo  alle scadenze  temporali  previste.  L'informativa   e'   pubblicata   nel Bollettino dell'Istituto.  
                                Art. 24             Informativa ai creditori noti di altri Stati membri      1.  Ai  sensi  dell'articolo  253  del  decreto,   il   commissario liquidatore  fornisce  ai  creditori  noti  che  hanno  la  residenza abituale, il domicilio  o  la  sede  legale  in  altri  Stati  membri dell'Unione Europea le informazioni iniziali mediante avviso  redatto in conformita' allo schema, al contenuto  ed  alla  lingua  riportati nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.    2. Il commissario liquidatore fornisce le informazioni  di  cui  al comma primo all'apertura della procedura e  senza  indugio,  mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare  all'ultimo indirizzo  noto  dei   singoli   creditori   risultante   agli   atti dell'impresa.  

Titolo IV

Esecuzione del concordato nella liquidazione

                                Art. 25              Direttive in materia di esecuzione del concordato      1. Il commissario liquidatore informa  l'IVASS  e  il  comitato  di sorveglianza in merito  ad  ogni  ipotesi  di  concordato  formulata, indicando i  tempi  previsti  per  l'avvio  e  la  conclusione  delle operazioni   preliminari   di   verifica   ai   fini   dell'eventuale presentazione della proposta di cui all'articolo  262,  comma  primo, del decreto.    2. Il  commissario  liquidatore  trasmette  all'IVASS,  non  appena ricevuta, la proposta di concordato formulata ai sensi di legge.    3. La proposta  di  concordato,  corredata  da  una  dettagliata  e motivata  relazione  illustrativa  del  commissario  liquidatore,  e' sottoposta  preventivamente  alla   valutazione   del   comitato   di sorveglianza. Il comitato esprime  il  suo  parere  motivato  in  una apposita relazione.    4. I documenti di cui al comma terzo sono  trasmessi  all'IVASS  ai fini    dell'eventuale    rilascio    dell'autorizzazione    prevista dall'articolo  262,  comma  primo,  del  decreto.  In  occasione  del rilascio   dell'autorizzazione   l'IVASS   indica   al    commissario liquidatore i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso  dell'avvenuto deposito del quale da' notizia anche sul proprio sito internet e  nel Bollettino.    5. Divenuto esecutivo il concordato,  il  commissario  liquidatore, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintende  alla  sua esecuzione.  A  tal  fine   il   commissario   liquidatore   verifica costantemente il rispetto  di  tutti  gli  obblighi  concordatari  di esecuzione, con particolare riguardo al pagamento dei  creditori  nei tempi previsti e nella misura stabilita e al mantenimento o svincolo, anche parziale, delle garanzie eventualmente offerte. Il  commissario liquidatore   almeno   trimestralmente   informa   il   comitato   di sorveglianza, con dettagliato resoconto,  sull'andamento  della  fase esecutiva del concordato. Il comitato  di  sorveglianza  formula  con apposita relazione le sue valutazioni sul resoconto  del  commissario liquidatore, su altri aspetti che  ritiene  di  segnalare  in  merito all'esecuzione, nonche' su specifiche questioni  ad  esso  sottoposte dall'IVASS. Le relazioni del comitato di sorveglianza sono conservate a cura del presidente.    6. Il resoconto  e  le  relazioni  di  cui  al  comma  quinto  sono trasmesse all'IVASS, a cura del  commissario  liquidatore,  entro  15 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.    7. Il commissario liquidatore provvede ad attivare ogni  intervento ritenuto necessario o opportuno  ai  fini  della  regolare  e  celere esecuzione del concordato. Dei predetti  interventi  e  dei  relativi esiti  il  commissario  informa  senza   indugio   il   comitato   di sorveglianza e l'IVASS, fatta salva la successiva trascrizione  degli atti medesimi nelle relazioni periodiche trimestrali di cui al  comma quinto.    8. Il commissario liquidatore sottopone la  richiesta  di  svincolo totale o parziale delle eventuali garanzie offerte dall'assuntore  al parere motivato del comitato  di  sorveglianza  e  all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.  

Titolo V

Disposizioni finali

                                Art. 26                                 Abrogazioni      1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  Regolamento  e' abrogata la circolare dell'ISVAP n. 16-09-0908/6C del 3 marzo 2009.  
                                Art. 27                                Pubblicazione      1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e nel  Bollettino  dell'IVASS.  E'  inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.  
                                Art. 28                              Entrata in vigore      1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 gennaio 2014.       Roma, 17 dicembre 2013                                          Per il direttorio integrato                                        il Governatore della Banca d'Italia                                                  Visco 

 

Roma 2.0.2.0.

Sono passati quasi sei mesi dalla caduta di Gianni Alemanno con elezione di Ignazio Marino a nuovo di Roma e già si parla di rimpasti di giunta, di possibile commissariamento del Comune e di nuove elezioni.

La legalità, quella spicciola, di tutti i giorni, quelle delle auto che parcheggiano in doppia fila o sulle strisce pedonali in dispregio della possibilità per il traffico di scorrere o per i pedoni di camminare continua a latitare, così come latitava con Veltroni sindaco ed i Romani scelsero Alemanno, sperando che un uomo di destra potesse ripristinare la legge.

Il tonfo di Alemanno è stato provocato dall’incapacità di dare una svolta reale ai problemi della città: Roma forse non voleva un podestà, ma certamente sperava di aver trovato un uomo che la governasse con polso e fermezza, riportando l’ordine e realizzando qualcosa di urbanisticamente grande, come fece ottanta anni un uomo che sembra risultasse un tempo storicamente simpatico ad Alemanno.

Il problema della città è che i vari sindaci che si sono susseguiti non sono stati dei Romani, che, amandola, volevano cambiarla in meglio, ma dei politici che hanno intuito che il sindaco della Capitale ha molto più potere politico e reale di un parlamentare eletto con il porcellum.

Così Roma è diventata terra di conquista dei politici e il Campidoglio non il luogo ove si tenta di salire per fare il bene della città, ma il punto privilegiato per osservare e farsi osservare dal mondo.

Nella lingua degli antichi Romani, cioè in latino, i barbari erano i forestieri: tale termine divenne dispregiativo quando, caduto l’impero, gli stranieri conquistarono la città costruita con travertino e marmi, la saccheggiarono e le diedero fuoco.

Walter Veltroni iniziò a fare politica a Roma, come consigliere comunale, poi si disinteressò della Capitale per dedicarsi alla politica nazionale, sintanto che, nel 2001, decise di cimentarsi con Tajani (che era evidente non avesse alcuna possibilità di essere eletto), ma nel 2008 non esitò a dimettersi per tentare di divenire Presidente del Consiglio.

Ove avesse amato Roma non l’avrebbe lasciata in mano di Alemanno, ben sapendo da politico navigato che la staffetta con Rutelli era altamente improbabile.

Alemanno, che non è nato a Roma, ha sempre incentrato la propria attività politica su base nazionale e solo nel 2006 si proiettò sulla Capitale, quando si candidò sindaco e venne sconfitto da Veltroni. Dopo la sua elezione i giornali polemizzarono con lui, rilevando la scarsa presenza in consiglio comunale, malgrado fosse il capo dell’opposizione, a dimostrazione che, per il futuro sindaco, Roma era solo strumentale alle proprie ambizioni politiche.

Nel curriculum vitae pubblicato dal genovese trapiantato a Roma, Ignazio Marino, sul proprio sito internet si legge una passione politica indirizzata verso una sanità efficiente, come è logico per un medico impegnato nel sociale. Malgrado sia il sito per Marino sindaco, Roma rimane in secondo piano, a servizio delle ambizioni dell’attuale primo cittadino, piuttosto che al centro della sua attenzione.

Se a destra come a sinistra il comportamento è similare, mi scusino i sindaci attuali e passati se parlo di sacco di Roma da parte di politici barbari, nel senso latino della parola, forestieri in una città che sono stati eletti ad amministrare.

Roma ha bisogno di un cambio di marcia, non contro Marino o Alemanno, ma per Roma e per i Romani. E, allora, nel mentre la città viene governata dalla politica, i Romani devono unirsi nella ricerca di una figura che guardi al futuro, all’etica del futuro, per dare un futuro alle nuove generazioni ed all’Urbe.

Parlo di etica del futuro perché di essa, negli ultimi quarant’anni, la parte sana della generazione nata dopo la fine della 2° Guerra Mondiale ha avuto la medesima visione etica, ma spesso é stata divisa da un giudizio sulla storia.

Bisogna rendersi conto che Roma ha una storia che è molto precedente alle sue interpretazioni date nel XX Secolo e che, per risorgere, deve essere rifondata nell’alveo e nel mito delle sue origini (che, oggi, in termini commerciali, possono essere definite un brand) presente nella mazziniana repubblica romana, per tentare di ritornare ad essere la capitale del mondo.

Non capitale politica, pensarlo sarebbe ridicolo ed anacronistico, ma della cultura mondiale.

La Roma imperiale crebbe nella prosperità perché era come, oltreoceano, è New York, città sintesi delle varie culture dell’impero.

Roma da oltre duemila anni accoglie ed integra tutti i popoli, prima quelli del Mediterraneo, ora anche africani, asiatici, latino americani con il suo pigro “menefreghismo che tanto piace ai barzellettieri, ma che viceversa dimostra come sul Tevere navighi una storia millenaria di tolleranza.

Come Martin Luther King “I have a dream”: grandi opere urbanistiche che modernizzino Roma per riportarla ad essere non già una nobile decaduta in preda al sacco della politica, ma moderna città del mondo con una storia unica al mondo.

Una nuova città imperiale, dove l’imperatore è la cultura del territorio e non il suo sfregio, ove le soluzioni più ardite trovano nella storia le loro radici, perché è a Roma che nacquero le strade e gli acquedotti che portavano l’acqua in su, utilizzando le soli leggi della fisica o le case con i doppi muri separati per essere calde d’inverno e fresche d’estate.

Nel mentre i politicanti saccheggiano l’Atac e non costruiscono le metropolitane, sono dieci anni che, con pochi soldi, la mobilità di Roma potrebbe essere risolta con le funivie urbane, un progetto che ha visto i consensi formali di Veltroni ed Alemanno, che hanno detto si e fatto l’opposto, da bravi politici.

Sogno una squadra che prepari ora una grande delibera per Roma, da votare nella seduta di insediamento del nuovo sindaco nel 2018, trasformando per due anni la città in un grande gioioso cantiere ove si costruisce un grande futuro, quello del 2020.

Roma 2.0.2.0., la seconda Roma, ancora prima nel mondo.

di Romolo Reboa*

* Avvocato del Foro di Roma

 

 

Diritto di filiazione: il testo in Gazzetta

alt Di seguito il testo integrale del Dlgs. 28 dicembre 2013, n. 154 recante: “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”, pubblicato sulla G.U.  n.5 del 8 gennaio 2014. Il testo entrerà in vigore il prossimo 7 febbraio.  

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013 , n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l’articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l’integrazione, dell’interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE

Art. 1.

Modifiche all’articolo 87 del codice civile

1. All’articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: “e affiliazione” sono soppresse;

b) al primo comma, numero 1) le parole: “, legittimi o naturali” sono soppresse;

c) il secondo comma è abrogato;

d) il terzo comma è abrogato;

e) al quarto comma le parole: “o di filiazione naturale” sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all’articolo 128 del codice civile

1. All’articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.”;

b) nel quarto comma le parole: “bigamia o” sono soppresse;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.”.

Art. 3.

Modifiche all’articolo 147 del codice civile

1. L’articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis .”.

Art. 4.

Modifiche all’articolo 148 del codice civile

1. L’articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 148. I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316- bis ”.

Art. 5.

Modifiche all’articolo 155 del codice civile

1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 155. In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.”.

Art. 6.

Modifiche all’articolo 165 del codice civile

1. All’articolo 165 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 7.

Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile

1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Dello stato di figlio”.

2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Della presunzione di paternità”.

3. Le parole: “Sezione I. “Dello stato di figlio legittimo”” sono soppresse.

4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo II. “Delle prove della filiazione””.

5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo III. “Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio””.

6. Le parole: “Capo II. “Della filiazione naturale e della legittimazione”” sono soppresse.

7. Le parole: “Sezione I. “Della filiazione naturale”” sono soppresse.

8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo IV. “Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio””.

9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo V. “Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità””.

10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”.

11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente: “Capo I. “Dei diritti e doveri del figlio”.

12. Dopo l’articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: “ Capo II. “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.

Art. 8.

Modifica all’articolo 231 del codice civile

1. L’articolo 231 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 231. Paternità del marito. Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.”.

Art. 9.

Modifiche all’articolo 232 del codice civile

1. All’articolo 232 del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.”.

Art. 10.

Modifiche all’articolo 234 del codice civile

1. All’articolo 234 del codice civile il terzo comma è sostituito dal seguente: “In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.”.

Art. 11.

Modifiche all’articolo 236 del codice civile

1. All’articolo 236 del codice civile le parole: “legittima” e la parola: “legittimo” sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all’articolo 237 del codice civile

1. All’articolo 237 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente.

“In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa.

che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.”.

Art. 13.

Modifiche all’articolo 238 del codice civile

1. All’articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita”;

b) al primo comma le parole: “233, 234, 235 e 239” sono sostituite dalle seguenti: “234, 239, 240 e 244”;

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all’articolo 239 del codice civile

1. L’articolo 239 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 239. Reclamo dello stato di figlio

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso. L’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L’azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.

L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.”.

Art. 15.

Modifiche all’articolo 240 del codice civile

1. L’articolo 240 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 240. Contestazione dello stato di figlio

Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.”.

Art. 16.

Modifiche all’articolo 241 del codice civile

1. All’articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Prova in giudizio”;

b) il primo comma è sostituito dal seguente: “Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.”;

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 17.

Articolo 243-bis del codice civile

1. Dopo l’articolo 243 del codice civile è inserito il seguente:

“Art. 243-bis . Disconoscimento di paternità

L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.”.

Art. 18.

Modifiche all’articolo 244 del codice civile

1. L’articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 244. Termini dell’azione di disconoscimento

L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.”.

Art. 19.

Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile

1. L’articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 245. Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.”.

2. L’articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 246. Trasmissibilità dell’azione

Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.

Art. 20.

Modifiche all’articolo 248 del codice civile

1. All’articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità.”;

b) il primo comma è sostituito dal seguente: “L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.”;

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.”.

Art. 21.

Modifiche all’articolo 249 del codice civile

2. L’articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 249.

Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L’azione è imprescrittibile.

Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.”.

Art. 22.

Modifiche all’articolo 251 del codice civile

1. Al secondo comma dell’articolo 251 del codice civile le parole: “tribunale per i minorenni” sono sostituite dalle seguenti: “giudice”.

Art. 23.

Modifiche all’articolo 252 del codice civile

1. All’articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.”;

b) al primo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

c) al secondo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; le parole: “e dei figli legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “convivente e degli altri figli”; le parole: “genitore naturale” sono sostituite dalla seguente: “genitore”; l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.”;

d) al terzo comma le parole: “legittima” e la parola: “naturale” sono soppresse;

e) al quarto comma la parola: “naturale” è soppressa;

f) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.”.

Art. 24.

Modifiche all’articolo 253 del codice civile

1. All’articolo 253 del codice civile le parole: “legittimo o legittimato” sono soppresse.

Art. 25.

Modifiche all’articolo 254 del codice civile

1. All’articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

b) il secondo comma è abrogato.

Art. 26.

Modifiche all’articolo 255 del codice civile

1. All’articolo 255 del codice civile le parole: “legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti” sono soppresse.

Art. 27.

Modifiche all’articolo 262 del codice civile

1. All’articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola: “figlio” sono aggiunte le seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

b) la parola: “naturale”, ovunque presente, è soppressa;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.”;

d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.”;

e) al terzo comma le parole: “l’assunzione del cognome del padre” sono sostituite dalle seguenti: “l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.

Art. 28.

Modifiche all’articolo 263 del codice civile

1. L’articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.”.

Art. 29.

Modifiche all’articolo 264 del codice civile

1. L’articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 264. Impugnazione da parte del figlio minore

L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.”.

Art. 30.

Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile

1. All’articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

“Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del rico noscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l’azione di cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.

2. All’articolo 269 del codice civile la parola: “naturale”, ovunque presente, è soppressa.

Art. 31.

Modifiche all’articolo 270 del codice civile

1. All’articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale” è soppressa;

b) al secondo comma le parole: “legittimi, legittimati o naturali riconosciuti” sono soppresse;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Si applica l’articolo 245.”.

Art. 32.

Modifiche all’articolo 273 del codice civile

1. All’articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale” è soppressa; la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

b) al secondo comma la parola: “sedici” è sostituita dalla seguente: “quattordici”.

Art. 33.

Modifiche all’articolo 276 del codice civile

1. All’articolo 276 del codice civile la parola: “naturale” è soppressa.

Art. 34.

Modifiche all’articolo 277 del codice civile

1. All’articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: “naturale” è soppressa;

b) al secondo comma, dopo le parole: “che stima utili per” sono inserite le seguenti: “l’affidamento,”.

Art. 35.

Modifiche all’articolo 278 del codice civile

1. L’articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 278. Autorizzazione all’azione

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.”.

Art. 36.

Modifiche all’articolo 279 del codice civile

1. All’articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; dopo le parole: “per ottenere gli alimenti” sono inserite le seguenti: “ a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis , sia venuto meno.”;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.”;

c) al terzo comma la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 37.

Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile

1. All’articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: “nati fuori del matrimonio” sono soppresse.

2. Al secondo comma dell’articolo 297 del codice civile, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 38.

Modifiche all’articolo 299 del codice civile

1. All’articolo 299 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.”.

Art. 39.

Modifiche all’articolo 316 del codice civile

1. L’articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 316. Responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.”.

Art. 40.

Articolo 316-bis del codice civile

1. Dopo l’articolo 316 del codice civile è inserito il seguente:

“Art. 316-bis . Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.”.

Art. 41.

Modifiche all’articolo 317 del codice civile

1. All’articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.”.

Art. 42.

Modifiche all’articolo 317-bis del codice civile

1. L’articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 317-bis .Rapporti con gli ascendenti

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.”.

Art. 43.

Modifiche all’articolo 318 del codice civile

1. All’articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “Il figlio” sono inserite le seguenti: “, sino alla maggiore età o all’emancipazione,”;

b) la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 44.

Modifiche all’articolo 320 del codice civile

1. All’articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: “potestà” ovunque presente è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

b) al primo comma dopo le parole: “i figli nati e nascituri” inserire le seguenti: “, fino alla maggiore età o all’emancipazione,”.

Art. 45.

Modifiche all’articolo 321 del codice civile

1. All’articolo 321 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 46.

Modifiche all’articolo 322 del codice civile

1. All’articolo 322 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 47.

Modifiche all’articolo 323 del codice civile

1. All’articolo 323 del codice civile la parola: “potestà”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 48.

Modifiche all’articolo 324 del codice civile

1. All’articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: “potestà”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

b) al primo comma, dopo le parole: “dei beni del figlio”, sono inserite le seguenti: “, fino alla maggiore età o all’emancipazione”.

Art. 49.

Modifiche all’articolo 327 del codice civile

1. All’articolo 327 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 50.

Modifiche all’articolo 330 del codice civile

1. All’articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 51.

Modifiche all’articolo 332 del codice civile

1. All’articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 52.

Modifiche all’articolo 336 del codice civile

1. All’articolo 336 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.”.

Art. 53.

Articolo 336-bis del codice civile

1. Dopo l’articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

“Art. 336-bis .Ascolto del minore

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.”.

Art. 54.

Modifiche all’articolo 337 del codice civile

1. All’articolo 337 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 55.

Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile

1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

“Art. 337-bis .Ambito di applicazione

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 337-ter .Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis , il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337-quater .Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter . Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 337-quinquies .Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 337- sexies . Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedi mento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Art. 337-septies . Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 337-octies .Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter , il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.”.

Art. 56.

Modifiche all’articolo 343 del codice civile

1. Al primo comma dell’articolo 343 del codice civile le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 57.

Modifiche all’articolo 348 del codice civile

1. All’articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.”.

Art. 58.

Modifiche all’articolo 350 del codice civile

1. All’articolo 350 del codice civile le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 59.

Modifiche all’articolo 356 del codice civile

1. Al primo comma dell’articolo 356 del codice civile le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 60.

Modifiche all’articolo 371 del codice civile

1. All’articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) è sostituito dal seguente:

“1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi;”.

Art. 61.

Modifiche all’articolo 401 del codice civile

1. All’articolo 401 del codice civile le parole: “figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi” sono sostituite dalle seguenti “figli di genitori che si trovino”; la parola: “allevamento” è sostituita dalla seguente: “mantenimento”.

Art. 62.

Modifiche all’articolo 402 del codice civile

1. All’articolo 402 del codice civile le parole: “potestà dei genitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 63.

Modifiche all’articolo 417 del codice civile

1. Al secondo comma dell’articolo 417 del codice civile le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 64.

Modifiche all’articolo 433 del codice civile

1. All’articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;”;

b) il numero 3) è sostituito dal seguente: “3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;”.

Art. 65.

Modifiche all’articolo 436 del codice civile

1. All’articolo 436 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.

Art. 66.

Modifiche all’articolo 448-bis del codice civile

1. All’articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 67.

Modifiche all’articolo 467 del codice civile

1. All’articolo 467 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.

Art. 68.

Modifiche all’articolo 468 del codice civile

1. All’articolo 468 del codice civile le parole: “legittimi, legittimati e adottivi” sono sostituite dalle seguenti: “anche adottivi”; le parole: “nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto,” sono soppresse.

Art. 69.

Modifiche all’articolo 480 del codice civile

1. Al secondo comma dell’articolo 480 del codice civile dopo le parole: “la condizione.” è aggiunto il seguente periodo: “In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.”.

Art. 70.

Modifiche all’articolo 536 del codice civile

1. All’articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: “i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “i figli, gli ascendenti”;

b) al secondo comma le parole: “legittimi” e “i legittimati e” sono soppresse;

c) al terzo comma le parole: “legittimi o naturali” ovunque presenti sono soppresse.

Art. 71.

Modifiche all’articolo 537 del codice civile

1. All’articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: “legittimi e naturali” sono soppresse;

b) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono soppresse;

c) al secondo comma le parole: “ , legittimi e naturali” sono soppresse;

d) il terzo comma è abrogato.

Art. 72.

Modifiche all’articolo 538 del codice civile

1. All’articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “legittimi” è soppressa;

b) al primo comma le parole: “legittimi né naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.

Art. 73.

Modifiche all’articolo 542 del codice civile

1. All’articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: “, legittimi o naturali” ovunque presenti sono soppresse;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 74.

Modifiche all’articolo 544 del codice civile

1. All’articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “legittimi” è soppressa;

b) al primo comma le parole: “né figli legittimi né figli naturali” sono sostituite dalla seguente: “figli”; la parola: “legittimi” è soppressa.

Art. 75.

Modifiche all’articolo 565 del codice civile

1. All’articolo 565 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.

Art. 76.

Modifiche all’articolo 566 del codice civile

1. L’articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 566. Successione dei figli

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.”.

Art. 77.

Modifiche all’articolo 567 del codice civile

1. All’articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente “Successione dei figli adottivi”;

b) il primo comma è sostituito dal seguente: “Ai figli sono equiparati gli adottivi”.

Art. 78.

Modifiche all’articolo 573 del codice civile

1. All’articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.

Art. 79.

Modifiche all’articolo 580 del codice civile

1. All’articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “nati fuori del matrimonio”;

b) la parola: “naturali”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.

Art. 80.

Modifiche all’articolo 581 del codice civile

1. All’articolo 581 del codice civile le parole: “legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali” sono soppresse.

Art. 81.

Modifiche all’articolo 582 del codice civile

1. All’articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “legittimi” è soppressa;

b) al primo comma la parola: “legittimi” è soppressa.

Art. 82.

Modifiche all’articolo 583 del codice civile

1. All’articolo 583 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.

Art. 83.

Modifiche all’articolo 594 del codice civile

1. All’articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;

b) la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.

Art. 84.

Modifiche all’articolo 643 del codice civile

1. All’articolo 643 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: “Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre.”.

Art. 85.

Modifiche all’articolo 687 del codice civile

1. All’articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “legittimo” è soppressa; le parole: “o legittimato o” sono sostituite dalla seguente: “anche” e la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.”.

Art. 86.

Modifiche all’articolo 715 del codice civile

1. Al primo comma dell’articolo 715 del codice civile le parole: “sulla legittimità o sulla filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: “sulla filiazione”.

Art. 87.

Modifiche all’articolo 737 del codice civile

1. All’articolo 737 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” ovunque presenti sono soppresse.

Art. 88.

Modifiche all’articolo 803 del codice civile

1. L’articolo 803 del codice civile è sostituito dal seguente.

“Art. 803. Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.”.

Art. 89.

Modifiche all’articolo 804 del codice civile

1. All’articolo 804 del codice civile dopo le parole: “ultimo figlio” sono aggiunte le seguenti “nato nel matrimonio”; la parola: “legittimo” è soppressa; la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.

Art. 90.

Modifiche all’articolo 1023 del codice civile

1. All’articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: “Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto.”.

Art. 91.

Modifiche all’articolo 1916 del codice civile

1. All’articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole: “dagli affiliati,” sono soppresse.

Art. 92.

Modifiche all’articolo 2941 del codice civile

1. Al numero 2) dell’articolo 2941 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

TITOLO II

MODIFICHE AI CODICI PENALE, DI PROCEDURA PENALE E DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE

Art. 93.

Modifiche al codice penale in materia di filiazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

b) all’articolo 32, secondo comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

c) all’articolo 34, nella rubrica e nel testo dell’articolo, le parole: “potestà dei genitori” e la parola: “potestà”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

d) all’articolo 98, secondo comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

e) all’articolo 111, secondo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

f) all’articolo 112, terzo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

g) all’articolo 146, secondo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

h) all’articolo 147, terzo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

i) all’articolo 540, primo comma, la parola: “illegittima” è sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio” e la parola: “legittima” è sostituita dalle seguenti: “nel matrimonio”; nel secondo comma, la parola: “illegittima” è sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio”;

l) all’articolo 564, quarto comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

m) nella rubrica dell’articolo 568 le parole: “fanciullo legittimo o naturale riconosciuto” sono sostituite dalla seguente: “figlio”; al primo comma le parole: “legittimo o naturale riconosciuto” sono sostituite dalle seguenti “nato nel matrimonio o riconosciuto”;

n) all’articolo 569, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

o) all’articolo 570, primo comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

p) all’articolo 573, primo comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

q) all’articolo 574, primo comma, le parole: “potestà dei genitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

r) all’articolo 574-bis , le parole: “potestà dei genitori” e le parole: “potestà genitoriale”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

s) all’articolo 583-bis , quarto comma, numero 1), le parole: “potestà del genitore” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

t) all’articolo 600-septies .2, primo comma, numero 1), le parole: “potestà genitoriale” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

u) all’articolo 609-nonies , primo comma, numero 1), le parole: “potestà del genitore” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 94.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione

1. All’articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 95.

Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 706 il quarto comma è sostituito dal seguente: “Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.”;

b) all’articolo 709-ter , primo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalla seguente: “responsabilità”.

TITOLO III

MODIFICHE ALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI FILIAZIONE

Art. 96.

Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 35 è sostituito dal seguente: “Art. 35. Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.”;

b) dopo l’articolo 37 è inserito il seguente: Art. 37-bis . I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall’articolo 337-septies , secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”;

c) all’articolo 38, primo comma, dopo le parole: “spetta al giudice ordinario.” è aggiunto il seguente periodo: “Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.”;

d) dopo l’articolo 38 è inserito il seguente: “Art. 38-bis .

Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l’ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l’autorizzazione del giudice prevista dall’articolo 336- bis , secondo comma, del codice civile.”;

e) all’articolo 117 le parole: “figli naturali” sono sostituite dalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio”;

f) all’articolo 121 la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;

g) all’articolo 122 la parola: “naturali” ovunque presente è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;

h) all’articolo 123 la parola: “naturali” e la parola: “adulterini” ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”; al quinto comma la parola: “naturale” è soppressa;

i) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente:

“Art. 127-bis . I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 87 del codice civile sono applicabili all’affiliazione.”.

Art. 97.

Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185

1. All’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: “patria potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; le parole: “potestà sul figlio” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale sul figlio”.

Art. 98.

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4 il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.”; nel comma 8, le parole da “qualora lo ritenga” fino a: “i figli minori” sono sostituite dalle seguenti: “disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”;

b) all’articolo 6, comma 1, le parole: “147 e 148” sono sostituite dalle seguenti: “315-bis e 316-bis ”; il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.”; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

c) all’articolo 12, la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.

Art. 99.

Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194

1. All’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 100.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1 la parola: “potestà” è sostituita dalla seguente: “responsabilità”;

b) all’articolo 3 le parole: “potestà dei genitori” e la parola: “potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

c) all’articolo 4 la parola: “potestà”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

d) all’articolo 5 le parole: “potestà parentale” e la parola: “potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

e) all’articolo 6, comma 6, le parole: “naturali o” sono sostituite dalla seguente: “anche”;

f) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: “dei servizi sociali locali” sono inserite le seguenti: “, anche all’esito della segnalazione di cui all’articolo 79-bis ,”;

g) all’articolo 9, comma 5, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

h) all’articolo 10, comma 3, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

i) all’articolo 11 la parola: “naturali” e la parola: “naturale”, ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: “per altri due mesi.” è aggiunto il seguente periodo: “Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell’articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l’autorizzazione.”;

l) all’articolo 15, comma 1, la lettera c) , è sostituita dalla seguente: “c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.”;

m) all’articolo 19, comma 1, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

n) all’articolo 25, comma 2, le parole: “legittimi o legittimati” sono soppresse e la parola: “quattordici” è sostituita dalla seguente: “dodici”;

o) all’articolo 27, comma 1, la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;

p) all’articolo 28, comma 4, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

q) all’articolo 32, comma 2, lettera b) , la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio” e la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “biologici”;

r) all’articolo 36, comma 2, lettera a) , la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “biologici” e la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;

s) all’articolo 37, comma 2, la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “biologici”;

t) all’articolo 44, comma 2, la parola: “legittimi” è soppressa;

u) all’articolo 46, comma 2, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

v) all’articolo 48, comma 1, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

z) all’articolo 50 la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

aa) all’articolo 52, comma 3, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

bb) all’articolo 71, comma 3, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

cc) all’articolo 73, comma 1, le parole: “legittimo per adozione” sono sostituite dalla seguente: “adottivo”;

dd) all’articolo 74 la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

ee) dopo l’articolo 79 è inserito il seguente:

“Art. 79-bis .

1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.”.

Art. 101.

Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 33 è sostituito dal seguente: “Art. 33. Filiazione

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.

2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.

4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l’unicità dello stato di figlio.”;

b) nella rubrica dell’articolo 35 la parola: “naturale” è soppressa; il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.”;

c) all’articolo 36 le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

d) dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:

“Art. 36-bis .

1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;

b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;

c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.”;

e) all’articolo 38, primo comma, la parola: “legittimo” è soppressa.

Art. 102.

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40

1. All’articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: “legittimi” è sostituita dalle seguenti: “nati nel matrimonio”.

Art. 103.

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio”;

b) al primo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

c) il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: “Quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 262 del codice civile, il capo dell’ufficio consolare riceve altresì le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente”;

d) il secondo comma è abrogato.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 104.

Disposizioni transitorie

1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell’articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell’articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede.

2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

4. I diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.

5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall’annotazione del riconoscimento nell’atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità o maternità.

6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo.

7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente all’entrata in vigore della stessa.

9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l’azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma dell’articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

11. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello stato civile già formati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve le modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari.

Art. 105.

Sostituzione termini

1. La parola: “potestà” riferita alla potestà genitoriale, le parole: “potestà genitoriale”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

2. Le parole: “figli legittimi” o le parole: “figlio legittimo”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figli nati nel matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato nel matrimonio”.

3. Le parole: “figli naturali” o le parole: “figlio naturale”, ovvero “figli adulterini” o “figlio adulterino” ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato fuori del matrimonio”.

4. Le parole: “figli legittimati”, “figlio legittimato”, “legittimato”, “legittimati” ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.

Art. 106.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 155-bis , 155-ter , 155-quater , 155-quinquies , 155-sexies , 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;

b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

c) l’articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 107.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 108.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Avv. Andrea Sitzia

Italiano

Laureato in Giurisprudenza con una Tesi in Diritto della Navigazione dal titolo: “La responsabilità del vettore aereo nel trasporto di merci”, è avvocato cassazionista e si occupa all’interno dello studio della gestione del contenzioso legale e amministrativo.

Consulente d’impresa, specializzato in diritto delle società commerciali e cooperative, nella formazione di joint ventures internazionali, operazioni con contributi di enti regionali, nazionali, comunitari e bancari, mantenimento delle relazioni con gli enti suddetti, assistenza legale, contrattuale e tributaria.

Svolge assistenza individuale e collettiva in vertenze di lavoro giudiziarie e stragiudiziali, sia per conto di lavoratori, sia per conto di datori di lavoro, anche relative ad amministrazioni comunali ed enti pubblici e privati.

E’ iscritto come professionista qualificato negli elenchi di diverse società e fondazioni controllate o partecipate da Regione Lazio e Roma Capitale

E’ stato Commissario del Comune di Roma, XII Dipartimento, VII U.O. per la valutazione delle proposte di opere pubbliche da realizzarsi in Project Financing (Legge Merloni, n° 109/94 e succ. m. e i.).

Ha inoltre rivestito il ruolo di Consulente legale di numerosi Enti ed Associazioni, società di capitali e cooperative, italiane ed estere.

Già componente del comitato giuridico del F.I.A.B.A. – Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, con l’alto patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, CNEL, UPI, ANCI.

Ha conseguito il titolo di Esperto negoziatore per la soluzione delle crisi d’impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 83 del 2022.

Parla inglese fluentemente, francese e spagnolo a livello colloquiale.

English

Graduated in Law with a thesis in Navigation Law entitled: “The liability of the air carrier in the transport of goods”, he is a lawyer before the Supreme Court and deals with the management of legal and administrative litigation within the firm.

Business consultant, specialized in the law of commercial companies and cooperatives, in the formation of international joint ventures, transactions with contributions from regional, national, EU and banking bodies, maintenance of relations with the aforementioned entities, legal, contractual and tax assistance.

He provides individual and collective assistance in judicial and extrajudicial labour disputes, both on behalf of workers and employers, also relating to municipal administrations and public and private bodies.

He is registered as a qualified professional in the lists of various companies and foundations controlled or participated by the Lazio Region and Roma Capitale.

Former Commissioner of the Municipality of Rome, XII Department, VII U.O. for the evaluation of proposals for public works to be carried out in Project Financing (Merloni Law, n° 109/94 and subs.amendments).

He has also provided legal advice to numerous organizations and associations, corporate and cooperative companies, both Italian and foreign.

Former member of the legal committee of F.I.A.B.A. – Italian Fund for the Removal of Architectural Barriers, with the high patronage of the Senate of the Republic, the Chamber of Deputies, the Presidency of the Council of Ministers, CNEL, UPI, ANCI. He obtained the title of Expert Negotiator for the solution of business crises, pursuant to Legislative Decree no. 83 of 2022.

He speaks English fluently, French and Spanish at a conversational level.