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Author: Massimo Reboa

Regolamento specializzazioni forensi

altE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, il  DECRETO del Ministro della Giustizia del 12 agosto 2015, n. 144, recante “disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247″.
 
Di seguito il testo integrale del regolamento
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 (in G.U. n. 214 del 15 settembre 2015; in vigore dal 14 novembre 2015) – Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 
Visto l’articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014;
 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
 
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
 
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;
 
Adotta
 
il seguente regolamento:
 
Titolo I
 
Disposizioni generali
 
Art. 1
 
Oggetto del regolamento
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
 
Art. 2
 
Avvocato specialista
 
1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3.
 
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8.
 
3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
 
Art. 3
 
Settori di specializzazione
 
1. L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:
 
a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
 
b) diritto agrario;
 
c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
 
d) diritto dell’ambiente;
 
e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
 
f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
 
g) diritto successorio;
 
h) diritto dell’esecuzione forzata;
 
i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
 
l) diritto bancario e finanziario;
 
m) diritto tributario, fiscale e doganale;
 
n) diritto della navigazione e dei trasporti;
 
o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;
 
p) diritto dell’Unione europea;
 
q) diritto internazionale;
 
r) diritto penale;
 
s) diritto amministrativo;
 
t) diritto dell’informatica.
 
Art. 4
 
Aggiornamento dell’elenco delle specializzazioni
 
1. L’elenco dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
Art. 5
 
Elenchi degli avvocati specialisti
 
1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.
 
Titolo II
 
Conseguimento del titolo
 
Art. 6
 
Disposizioni comuni
 
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall’articolo 3, l’interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell’ordine d’appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.
 
2. Può presentare domanda l’avvocato che:
 
a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all’articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 8;
 
b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
 
c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.
 
3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.
 
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.
 
5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l’istante.
 
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al consiglio dell’ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5.
 
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5.
 
Art. 7
 
Percorsi formativi
 
1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.
 
2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L’incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
 
3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
4. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l’istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
 
6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l’istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.
 
7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l’indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
 
8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.
 
9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l’organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.
 
10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.
 
11. Il comitato di gestione, d’intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l’integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonchè delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.
 
12. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:
 
a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
 
b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
 
c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
 
d) obbligo di frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso;
 
e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.
 
13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.
 
Art. 8
 
Comprovata esperienza
 
1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
 
a) di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
 
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.
 
Titolo III
 
Mantenimento del titolo
 
Art. 9
 
Disposizioni comuni
 
1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.
 
2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:
 
a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
 
b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.
 
Art. 10
 
Aggiornamento professionale specialistico
 
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.
 
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
 
Art. 11
 
Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione
 
1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.
 
Titolo IV
 
Revoca del titolo
 
Art. 12
 
Revoca del titolo
 
1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:
 
a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
 
b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 1.
 
2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell’ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.
 
3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l’interessato.
 
4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a cura del medesimo consiglio dell’ordine.
 
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.
 
Titolo V
 
Disposizioni transitorie e finali
 
Art. 13
 
Funzioni del Consiglio nazionale forense
 
1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.
 
2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.
 
Art. 14
 
Disposizione transitoria
 
1. L’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall’articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell’ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All’organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.
 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.
 
Art. 15
 
Clausola di invarianza finanziaria
 
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 16
 
Entrata in vigore
 
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 
Roma, addì 12 agosto 2015.
 
Il Ministro: Orlando
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Tabella interessi di mora

altDi seguito la tabella con gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002 in attuazione alla Direttiva 2000/35/CE “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali” .

Interesse di mora attualmente vigente = 8,05 % (tasso B.C.E. = 0,05%, maggiorazione = 8,00%) 
 
 
TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002 
 
 

Dal Al Tasso
B.C.E.
Maggiorazione Totale
01/07/2002 31/12/2002 3,35% 7,00% 10,35%
01/01/2003 30/06/2003 2,85% 7,00% 9,85%
01/07/2003 31/12/2003 2,10% 7,00% 9,10%
01/01/2004 30/06/2004 2,02% 7,00% 9,02%
01/07/2004 31/12/2004 2,01% 7,00% 9,01%
01/01/2005 30/06/2005 2,09% 7,00% 9,09%
01/07/2005 31/12/2005 2,05% 7,00% 9,05%
01/01/2006 30/06/2006 2,25% 7,00% 9,25%
01/07/2006 31/12/2006 2,83% 7,00% 9,83%
01/01/2007 30/06/2007 3,58% 7,00% 10,58%
01/07/2007 31/12/2007 4,07% 7,00% 11,07%
01/01/2008 30/06/2008 4,20% 7,00% 11,20%
01/07/2008 31/12/2008 4,10% 7,00% 11,10%
01/01/2009 30/06/2009 2,50% 7,00% 9,50%
01/07/2009 31/12/2009 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2010 30/06/2010 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2010 31/12/2010 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2011 30/06/2011 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2011 31/12/2011 1,25% 7,00% 8,25%
01/01/2012 30/06/2012 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2012 31/12/2012 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2013 30/06/2013 0,75% 8,00% 8,75%
01/07/2013 31/12/2013 0,50% 8,00% 8,50%
01/01/2014 30/06/2014 0,25% 8,00% 8,25%
01/07/2014 31/12/2014 0,15% 8,00% 8,15%
01/01/2015 30/06/2015 0,05% 8,00% 8,05%
01/07/2015 31/12/2015 0,05% 8,00% 8,05%

 

Agenzia delle Entrate: per separazioni e divorzi esenzioni per gli accordi raggiunti in sede di negoziazione

altCon risoluzione n° 65/E del 16 luglio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha dato chiarimenti in merito alla obbligatorietà o meno di versare l’imposta di registro nel caso in cui sia conclusa tra i coniugi una convenzione con trasferimenti immobiliari in sede di negoziazione assistita. L’ Agenzia delle Entrate, nel parere, ricorda che “ai sensi dell’art. 19 della L. 74/1987 tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 898/70, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Di seguito il testo della risoluzione agenzia-entrate-risoluzione-65-e-2015.pdf

Danno biologico: adeguamento importi

altCon il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, sono stati adeguati gli importi relativi al risarcimento del danno biologico di lieve entità per lesioni fino a 9 punti di invalidità (c.d. lesioni micropermanenti).
Gli importi diminuiscono dello 0,3% a causa della deflazione e del fatto che come indice di riferimento sia utilizzato Aprile 2015 che risulta essere inferiore a quello di aprile 2014. Di seguito il decreto ministeriale e le tabelle aggiornate: 
 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 giugno 2015

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015
(GU n.162 del 15-7-2015)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attivita’ produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 121 del 27 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 giugno 2014, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2014;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2014, applicando la riduzione del -0,3% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2015;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure: 1) settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a); 2) quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2015
Il Ministro: Guidi

 

TABELLA DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA’ 2015
Punti


Età

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
2 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
3 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
4 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
5 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
6 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
7 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
8 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
9 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
10 793,52 1745,74 2856,67 4126,30 5951,40 8093,90 10553,82 13331,14 16425,86
11 789,55 1737,02 2842,39 4105,67 5921,64 8053,43 10501,05 13264,48 16343,73
12 785,58 1728,29 2828,11 4085,04 5891,89 8012,96 10448,28 13197,82 16261,61
13 781,62 1719,56 2813,82 4064,41 5862,13 7972,50 10395,51 13131,17 16179,48
14 777,65 1710,83 2799,54 4043,78 5832,37 7932,03 10342,74 13064,51 16097,35
15 773,68 1702,10 2785,26 4023,15 5802,62 7891,56 10289,97 12997,86 16015,22
16 769,71 1693,37 2770,97 4002,51 5772,86 7851,09 10237,20 12931,20 15933,09
17 765,75 1684,64 2756,69 3981,88 5743,10 7810,62 10184,43 12864,55 15850,96
18 761,78 1675,91 2742,41 3961,25 5713,34 7770,15 10131,66 12797,89 15768,83
19 757,81 1667,19 2728,12 3940,62 5683,59 7729,68 10078,89 12731,23 15686,70
20 753,84 1658,46 2713,84 3919,99 5653,83 7689,21 10026,13 12664,58 15604,57
21 749,88 1649,73 2699,56 3899,36 5624,07 7648,74 9973,36 12597,92 15522,44
22 745,91 1641,00 2685,27 3878,73 5594,32 7608,27 9920,59 12531,27 15440,31
23 741,94 1632,27 2670,99 3858,09 5564,56 7567,80 9867,82 12464,61 15358,18
24 737,97 1623,54 2656,70 3837,46 5534,80 7527,33 9815,05 12397,96 15276,05
25 734,01 1614,81 2642,42 3816,83 5505,05 7486,86 9762,28 12331,30 15193,92
26 730,04 1606,08 2628,14 3796,20 5475,29 7446,39 9709,51 12264,65 15111,79
27 726,07 1597,36 2613,85 3775,57 5445,53 7405,92 9656,74 12197,99 15029,67
28 722,10 1588,63 2599,57 3754,94 5415,77 7365,45 9603,97 12131,33 14947,54
29 718,14 1579,90 2585,29 3734,31 5386,02 7324,98 9551,20 12064,68 14865,41
30 714,17 1571,17 2571,00 3713,67 5356,26 7284,51 9498,43 11998,02 14783,28
31 710,20 1562,44 2556,72 3693,04 5326,50 7244,04 9445,67 11931,37 14701,15
32 706,23 1553,71 2542,44 3672,41 5296,75 7203,57 9392,90 11864,71 14619,02
33 702,27 1544,98 2528,15 3651,78 5266,99 7163,11 9340,13 11798,06 14536,89
34 698,30 1536,25 2513,87 3631,15 5237,23 7122,64 9287,36 11731,40 14454,76
35 694,33 1527,53 2499,59 3610,52 5207,48 7082,17 9234,59 11664,74 14372,63
36 690,36 1518,80 2485,30 3589,88 5177,72 7041,70 9181,82 11598,09 14290,50
37 686,39 1510,07 2471,02 3569,25 5147,96 7001,23 9129,05 11531,43 14208,37
38 682,43 1501,34 2456,74 3548,62 5118,20 6960,76 9076,28 11464,78 14126,24
39 678,46 1492,61 2442,45 3527,99 5088,45 6920,29 9023,51 11398,12 14044,11
40 674,49 1483,88 2428,17 3507,36 5058,69 6879,82 8970,74 11331,47 13961,98
41 670,52 1475,15 2413,89 3486,73 5028,93 6839,35 8917,97 11264,81 13879,86
42 666,56 1466,42 2399,60 3466,10 4999,18 6798,88 8865,21 11198,15 13797,73
43 662,59 1457,70 2385,32 3445,46 4969,42 6758,41 8812,44 11131,50 13715,60
44 658,62 1448,97 2371,04 3424,83 4939,66 6717,94 8759,67 11064,84 13633,47
45 654,65 1440,24 2356,75 3404,20 4909,91 6677,47 8706,90 10998,19 13551,34
Punti


Età

1 2 3 4 5 6 7 8 9
46 650,69 1431,51 2342,47 3383,57 4880,15 6637,00 8654,13 10931,53 13469,21
47 646,72 1422,78 2328,19 3362,94 4850,39 6596,53 8601,36 10864,88 13387,08
48 642,75 1414,05 2313,90 3342,31 4820,63 6556,06 8548,59 10798,22 13304,95
49 638,78 1405,32 2299,62 3321,67 4790,88 6515,59 8495,82 10731,56 13222,82
50 634,82 1396,60 2285,34 3301,04 4761,12 6475,12 8443,05 10664,91 13140,69
51 630,85 1387,87 2271,05 3280,41 4731,36 6434,65 8390,28 10598,25 13058,56
52 626,88 1379,14 2256,77 3259,78 4701,61 6394,18 8337,51 10531,60 12976,43
53 622,91 1370,41 2242,49 3239,15 4671,85 6353,71 8284,75 10464,94 12894,30
54 618,95 1361,68 2228,20 3218,52 4642,09 6313,25 8231,98 10398,29 12812,17
55 614,98 1352,95 2213,92 3197,89 4612,34 6272,78 8179,21 10331,63 12730,04
56 611,01 1344,22 2199,64 3177,25 4582,58 6232,31 8126,44 10264,97 12647,92
57 607,04 1335,49 2185,35 3156,62 4552,82 6191,84 8073,67 10198,32 12565,79
58 603,08 1326,77 2171,07 3135,99 4523,06 6151,37 8020,90 10131,66 12483,66
59 599,11 1318,04 2156,79 3115,36 4493,31 6110,90 7968,13 10065,01 12401,53
60 595,14 1309,31 2142,50 3094,73 4463,55 6070,43 7915,36 9998,35 12319,40
61 591,17 1300,58 2128,22 3074,10 4433,79 6029,96 7862,59 9931,70 12237,27
62 587,20 1291,85 2113,94 3053,46 4404,04 5989,49 7809,82 9865,04 12155,14
63 583,24 1283,12 2099,65 3032,83 4374,28 5949,02 7757,05 9798,38 12073,01
64 579,27 1274,39 2085,37 3012,20 4344,52 5908,55 7704,29 9731,73 11990,88
65 575,30 1265,66 2071,09 2991,57 4314,77 5868,08 7651,52 9665,07 11908,75
66 571,33 1256,94 2056,80 2970,94 4285,01 5827,61 7598,75 9598,42 11826,62
67 567,37 1248,21 2042,52 2950,31 4255,25 5787,14 7545,98 9531,76 11744,49
68 563,40 1239,48 2028,24 2929,68 4225,49 5746,67 7493,21 9465,11 11662,36
69 559,43 1230,75 2013,95 2909,04 4195,74 5706,20 7440,44 9398,45 11580,23
70 555,46 1222,02 1999,67 2888,41 4165,98 5665,73 7387,67 9331,80 11498,10
71 551,50 1213,29 1985,39 2867,78 4136,22 5625,26 7334,90 9265,14 11415,98
72 547,53 1204,56 1971,10 2847,15 4106,47 5584,79 7282,13 9198,48 11333,85
73 543,56 1195,83 1956,82 2826,52 4076,71 5544,32 7229,36 9131,83 11251,72
74 539,59 1187,11 1942,54 2805,89 4046,95 5503,85 7176,59 9065,17 11169,59
75 535,63 1178,38 1928,25 2785,26 4017,20 5463,39 7123,83 8998,52 11087,46
76 531,66 1169,65 1913,97 2764,62 3987,44 5422,92 7071,06 8931,86 11005,33
77 527,69 1160,92 1899,69 2743,99 3957,68 5382,45 7018,29 8865,21 10923,20
78 523,72 1152,19 1885,40 2723,36 3927,92 5341,98 6965,52 8798,55 10841,07
79 519,76 1143,46 1871,12 2702,73 3898,17 5301,51 6912,75 8731,89 10758,94
80 515,79 1134,73 1856,84 2682,10 3868,41 5261,04 6859,98 8665,24 10676,81
81 511,82 1126,00 1842,55 2661,47 3838,65 5220,57 6807,21 8598,58 10594,68
82 507,85 1117,28 1828,27 2640,83 3808,90 5180,10 6754,44 8531,93 10512,55
83 503,89 1108,55 1813,99 2620,20 3779,14 5139,63 6701,67 8465,27 10430,42
84 499,92 1099,82 1799,70 2599,57 3749,38 5099,16 6648,90 8398,62 10348,29
85 495,95 1091,09 1785,42 2578,94 3719,63 5058,69 6596,14 8331,96 10266,17
86 491,98 1082,36 1771,14 2558,31 3689,87 5018,22 6543,37 8265,30 10184,04
87 488,01 1073,63 1756,85 2537,68 3660,11 4977,75 6490,60 8198,65 10101,91
88 484,05 1064,90 1742,57 2517,05 3630,35 4937,28 6437,83 8131,99 10019,78
89 480,08 1056,18 1728,29 2496,41 3600,60 4896,81 6385,06 8065,34 9937,65
90 476,11 1047,45 1714,00 2475,78 3570,84 4856,34 6332,29 7998,68 9855,52

 
 
 

Tribunale e Corte d’Appello Civile: al via lo sportello telematico

 

altPresso la Corte d’Appello Civile ed il Tribunale Civile è operativo dal 7 luglio u.s. lo “sportello telematico”.  L’iniziativa è stata realizzata dall’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con la Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF) del Consiglio Nazionale Forense, con i rispettivi Uffici Giudiziari interessati, e con il supporto tecnico della Lextel. Il nuovo sportello, cui hanno già aderito gli Ordini di Tivoli e Velletri, fornirà un ausilio concreto ed immediato in loco per gli avvocati di Roma e del Distretto, ponendo rimedio ad importanti criticità evidenziate nell’uso del PCT. A completezza del servizio offerto sono stati messi a disposizione degli utenti sia un indirizzo email pcthelp.cdarm@lextel.it cui sottoporre ventuali quesiti sia una newsletter periodica finalizzata a dare contezza delle maggiori problematiche evidenziate nel deposito telematico degli atti e, al contempo, delle relative soluzioni pratiche individuate. 

Aumento diritti di copia e certificato con tabelle aggiornate

 

altNella Gazzetta ufficiale del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015 con gli aggiornamenti degli importi da pagare per i diritti di di copia e diritti di certificato previsti dal T.U. Spese di Giustizia (DPR 30/05/2002 n. 115). Di seguito il decreto e le relative tabelle: 

 
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
DECRETO 7 maggio 2015
 
Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (15A04573) (GU n.149 del 30-6-2015)
 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA del Ministero della giustizia
 di concerto con  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  del Ministero dell'economia e delle finanze
 
Visto l'art 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
 
Visti gli artt. 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;
 
Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
 
Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
 
Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
 
Ritenuto che l'adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;
 
Considerato che per il triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 10 marzo 2014) alla variazione accertata dall'ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
 
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sulla base della variazione dell'indice ISTAT nel triennio 1° luglio 2011-30 giugno 2014;
 
Rilevato che nel triennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, e' stata rilevata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4,4%;
 
Decreta:
 
Art. 1 
 
L'importo di € 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 10 marzo 2014, e' aggiornato in € 3,84;
 
Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguati con decreto del 10 marzo 2014, sono aggiornati come di seguito indicato.
 
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 7 maggio 2015
 
 Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
 Mura
 Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
 Franco

Tabelle Diritti di Copia 2015 aggiornamento 30 giugno 2015

Diritti di Copia Autentica

N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti
01 – 04 € 11,54 € 34,62
05 – 10 € 13,47 € 40,41
11 – 20 € 15,38 € 46,14
21 – 50 € 19,23 € 57,69
51 – 100 € 28,85 € 86,55
oltre 100 € 28,85 + € 11,54 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 86,55 + € 34,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità

N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti
01 – 04 € 1,44 € 4,32
05 – 10 € 2,88 € 8,64
11 – 20 € 5,76 € 17,28
21 – 50 € 11,54 € 34,62
51 – 100 € 23,07 € 69,21
oltre 100 € 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo
(ove sia possibile contare il numero di pagine) 

N° Pagine Diritti Copie Semplici Diritti Copie Autentiche
1-4 € 0,96 7,69
5-10 € 1,92 8,98
11-20 € 3,84 10,25
21-50 € 7,69 12,82
51-100 € 15,38 19,23
Oltre le 100 € 15,38 + € 6,14 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 19,23 + € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo
(ove NON sia possibile contare il numero di pagine) 

TIPO Supporto Diritti Copie semplici
Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore € 3,84
Ogni cassetta fonografica 90 minuti € 5,76
Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore € 6,41
Ogni cassetta videofonografica 180 min € 7,69
Ogni cassetta videofonografica 240 min € 9,62
Ogni dischetto informatico 1,44 MB € 4,50
Ogni compact disc € 320,48