Geografia giudiziaria – Sedi e competenze dei giudici di pace
Con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si è dato seguito al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 con decreto ministeriale 7 marzo 2014 che individua e riorganizza sul territorio nazionale le nuove sedi degli uffici del giudice di pace. Gli allegati al decreto evidenziano gli uffici soppressi, gli uffici mantenuti e le relative competenze.
Decreto 7 marzo 2014 – Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (pubblicato nella G.U. n. 87 del 14 aprile 2014 serie generale – supplemento ordinario n. 36)
IL MINISTRO
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l’articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell’articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all’allegato 1 del medesimo provvedimento;
Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;
Viste le richieste formulate dagli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sopra richiamato;
Considerato che la fattispecie delineata dalla norma citata, configurando il mantenimento dell’ufficio soppresso, individua necessariamente il relativo assetto territoriale nella pregressa circoscrizione giudiziaria, laddove questa non risulti in contrasto con l’assetto generale fissato dalla riforma della geografia giudiziaria;
Valutato, infatti, che interventi ablativi o deflattivi sul territorio compreso nella giurisdizione dell’ufficio da mantenere, non imputabili ad esigenze di coordinamento con i principi cui è improntata la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, realizzerebbe la fattispecie, non prevista dalla norma citata, di istituzione di un nuovo ufficio giudiziario;
Ritenuto che analoghe considerazioni, entro i medesimi limiti di compatibilità con l’ordinamento generale, possono essere svolte con riferimento all’ipotesi di accorpamento tra uffici limitrofi soppressi e che, pertanto, l’aggregazione richiesta deve realizzarsi mediante attribuzione alla sede mantenuta dell’intero territorio in precedenza compreso nelle circoscrizioni di rispettiva competenza;
Rilevato che l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 3 comporta l’assunzione, da parte dell’ente richiedente, degli oneri relativi alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere messo a disposizione dall’ente medesimo;
Considerato che l’istruttoria condotta ha consentito di valutare positivamente le istanze dirette al mantenimento degli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
Ritenuto che, in considerazione degli oneri derivanti a regime dall’accoglimento della richiesta di mantenimento dell’ufficio del giudice di pace, si rende opportuno prevedere in favore degli enti richiedenti la facoltà di revocare l’istanza presentata entro termini compatibili con i successivi adempimenti idonei a dare attuazione alla previsione normativa;
Considerato che, per consentire la definizione in tempo utile delle attività propedeutiche all’esercizio dell’attività giudiziaria secondo il nuovo modello organizzativo e gestionale, si rende necessario prevedere a carico dell’ente richiedente l’obbligo di procedere, dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione, alla puntuale individuazione dei locali destinati ad ospitare l’ufficio nonché del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa;
Valutato che, per gli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non sia previsto il mantenimento ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, può essere fissata, in conformità del dettato normativo, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
DECRETA
Art. 1
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 21.
La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto.2.Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell’allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156
Art. 3
La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 4 del presente decreto.
Art. 41.
Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della tabella A di cui all’articolo 1, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.2.Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all’allegato 3 del presente decreto.
Art. 5
Gli enti locali che hanno richiesto il mantenimento degli uffici indicati nell’allegato 1, possono procedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento e con le medesime modalità previste per la presentazione, alla revoca dell’istanza formulata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
Art. 61.
Gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di recesso di cui all’articolo 5, sono tenuti a individuare, dandone comunicazione all’Amministrazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con le medesime modalità indicate all’articolo che precede, i locali destinati ad ospitare l’ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa.2.La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui al comma precedente, determina la decadenza dell’istanza di mantenimento presentata ai sensi dell’articolo 3, comma2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.3. All’esito della decorrenza del termine di cui al comma 1, verrà dato avvio, secondo i termini e le modalità indicati dall’Amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, alla fase formativa del personale dei ruoli degli enti locali da destinare agli uffici mantenuti, che dovrà necessariamente essere completata entro 180 giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data è fissata l’entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
Art. 7
Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi all’esito della decorrenza dei termini indicati agli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, si procederà alla ricognizione dell’assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, apportando le necessarie variazioni agli allegati di cui agli articoli 1, 2 e 3 che precedono.
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2014
IL MINISTRO
Andrea Orlando
ALLEGATI