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Giustizia: il Ministro firma decreto per mantenimento di 285 uffici del giudice di pace

altIl Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto che dispone il mantenimento di 285 uffici del Giudice di Pace a seguito della recente riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Sono state dunque accolte quasi integralmente le 297 istanze formulate dagli enti locali che si impegnano a mantenere a loro cura e spese gli uffici giudiziari di prossimità nei loro territori. “Si tratta di un'ulteriore razionalizzazione collegata all’attuazione della nuova geografia giudiziaria” ha sottolineato il ministro. Al momento dell’entrata in vigore del decreto, diventerà definitiva la soppressione degli uffici del Giudice di Pace che non rientrano nell'elenco delle richieste accolte. Queste chiusure consentiranno in tempi brevi di recuperare personale da impiegare negli uffici giudiziari che risultino maggiormente in sofferenza dopo l'entrata in vigore della riforma.

Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 156
 

Distretto Circondario Giudici di pace 
ANCONA ANCONA FABRIANO
ANCONA ANCONA JESI
ANCONA ANCONA SENIGALLIA
ANCONA MACERATA SAN SEVERINO MARCHE
ANCONA PESARO FANO
ANCONA URBINO CAGLI
ANCONA URBINO MACERATA FELTRIA
BARI BARI ALTAMURA
BARI BARI GRAVINA DI PUGLIA
BARI BARI MONOPOLI
BARI BARI NOCI
BARI BARI PUTIGNANO
BARI FOGGIA CERIGNOLA
BARI FOGGIA MANFREDONIA
BARI FOGGIA RODI GARGANICO
BARI FOGGIA SAN GIOVANNI ROTONDO
BARI FOGGIA SAN SEVERO
BARI FOGGIA TRINITAPOLI
BARI FOGGIA VIESTE
BARI TRANI ANDRIA
BARI TRANI BARLETTA
BARI TRANI BISCEGLIE
BARI TRANI CANOSA DI PUGLIA
BARI TRANI CORATO
BARI TRANI MINERVINO MURGE
BOLOGNA BOLOGNA PORRETTA TERME
BOLOGNA PARMA FORNOVO DI TARO
BOLOGNA PARMA LANGHIRANO
BOLOGNA RAVENNA FAENZA
BOLOGNA RAVENNA LUGO
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN BRESSANONE/BRIXEN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN BRUNICO/BRUNECK
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN EGNA/NEUMARKT
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN MERANO/MERAN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN SILANDRO/SCHLANDERS
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN VIPITENO/STERZING
BRESCIA BERGAMO TREVIGLIO
BRESCIA BRESCIA CHIARI
BRESCIA BRESCIA ROVATO
BRESCIA MANTOVA ASOLA
BRESCIA MANTOVA BOZZOLO
BRESCIA MANTOVA VIADANA
CAGLIARI CAGLIARI ISILI
CAGLIARI CAGLIARI SANLURI
CAGLIARI LANUSEI TORTOLI'
CAGLIARI ORISTANO MACOMER
CALTANISSETTA CALTANISSETTA MUSSOMELI
CALTANISSETTA CALTANISSETTA RIESI
CALTANISSETTA ENNA AGIRA
CALTANISSETTA ENNA BARRAFRANCA
CALTANISSETTA ENNA CENTURIPE
CALTANISSETTA ENNA LEONFORTE
CALTANISSETTA ENNA PIAZZA ARMERINA
CALTANISSETTA ENNA REGALBUTO
CALTANISSETTA ENNA TROINA
CALTANISSETTA GELA MAZZARINO
CALTANISSETTA GELA NISCEMI
CAMPOBASSO CAMPOBASSO TRIVENTO
CAMPOBASSO ISERNIA AGNONE
CAMPOBASSO ISERNIA CAROVILLI
CAMPOBASSO ISERNIA CASTEL SAN VINCENZO
CAMPOBASSO ISERNIA FORLI' DEL SANNIO
CAMPOBASSO LARINO TERMOLI
CATANIA CALTAGIRONE MILITELLO IN VAL DI CATANIA
CATANIA CALTAGIRONE RAMACCA
CATANIA CATANIA ACIREALE
CATANIA CATANIA ADRANO
CATANIA CATANIA BELPASSO
CATANIA CATANIA BIANCAVILLA
CATANIA CATANIA BRONTE
CATANIA CATANIA GIARRE
CATANIA CATANIA MASCALUCIA
CATANIA CATANIA PATERNO'
CATANIA CATANIA RANDAZZO
CATANIA RAGUSA CHIARAMONTE GULFI
CATANIA RAGUSA VITTORIA
CATANIA SIRACUSA AVOLA
CATANIA SIRACUSA FLORIDIA
CATANIA SIRACUSA LENTINI
CATANIA SIRACUSA NOTO
CATANIA SIRACUSA PALAZZOLO ACREIDE
CATANIA SIRACUSA SORTINO
CATANZARO CASTROVILLARI CAMPANA
CATANZARO CASTROVILLARI CARIATI
CATANZARO CASTROVILLARI CASSANO ALLO IONIO
CATANZARO CASTROVILLARI CORIGLIANO CALABRO
CATANZARO CASTROVILLARI LUNGRO
CATANZARO CASTROVILLARI ORIOLO
CATANZARO CASTROVILLARI SAN SOSTI
CATANZARO CASTROVILLARI SPEZZANO ALBANESE
CATANZARO CASTROVILLARI TREBISACCE
CATANZARO CATANZARO BADOLATO
CATANZARO CATANZARO BORGIA
CATANZARO CATANZARO CHIARAVALLE CENTRALE
CATANZARO CATANZARO SQUILLACE
CATANZARO COSENZA ACRI
CATANZARO COSENZA MONTALTO UFFUGO
CATANZARO COSENZA ROGLIANO
CATANZARO COSENZA SAN GIOVANNI IN FIORE
CATANZARO COSENZA SAN MARCO ARGENTANO
CATANZARO COSENZA SPEZZANO DELLA SILA
CATANZARO CROTONE CIRO'
CATANZARO CROTONE PETILIA POLICASTRO
CATANZARO PAOLA BELVEDERE MARITTIMO
CATANZARO PAOLA SCALEA
CATANZARO VIBO VALENTIA NICOTERA
CATANZARO VIBO VALENTIA SERRA SAN BRUNO
FIRENZE AREZZO MONTEVARCHI
FIRENZE GROSSETO ARCIDOSSO
FIRENZE LIVORNO CECINA
FIRENZE LIVORNO PIOMBINO
FIRENZE LUCCA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
FIRENZE PISA SAN MINIATO
FIRENZE PISA VOLTERRA
FIRENZE SIENA ABBADIA SAN SALVATORE
GENOVA MASSA CARRARA
GENOVA MASSA PONTREMOLI
GENOVA SAVONA ALBENGA
L'AQUILA CHIETI CASALBORDINO
L'AQUILA CHIETI GISSI
L'AQUILA CHIETI LAMA DEI PELIGNI
L'AQUILA L'AQUILA CASTEL DI SANGRO
L'AQUILA L'AQUILA PESCINA
L'AQUILA PESCARA PENNE
L'AQUILA TERAMO ATRI
LECCE BRINDISI FASANO
LECCE BRINDISI FRANCAVILLA FONTANA
LECCE BRINDISI MESAGNE
LECCE BRINDISI OSTUNI
LECCE BRINDISI SAN PIETRO VERNOTICO
LECCE LECCE ALESSANO
LECCE LECCE CASARANO
LECCE LECCE GALLIPOLI
LECCE LECCE MAGLIE
LECCE LECCE NARDO'
LECCE LECCE TRICASE
LECCE LECCE UGENTO
MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO MILAZZO
MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO NOVARA DI SICILIA
MESSINA MESSINA FRANCAVILLA DI SICILIA
MESSINA MESSINA ROMETTA
MESSINA MESSINA SANTA TERESA DI RIVA
MESSINA PATTI NASO
MESSINA PATTI SANT'AGATA DI MILITELLO
MESSINA PATTI SANT'ANGELO DI BROLO
MESSINA PATTI TORTORICI
MILANO BUSTO ARSIZIO LEGNANO
MILANO BUSTO ARSIZIO SARONNO
MILANO COMO MENAGGIO
MILANO SONDRIO TIRANO
MILANO VARESE LUINO
NAPOLI AVELLINO CALABRITTO
NAPOLI AVELLINO CERVINARA
NAPOLI AVELLINO FRIGENTO
NAPOLI AVELLINO LACEDONIA
NAPOLI AVELLINO MONTORO
NAPOLI BENEVENTO AIROLA
NAPOLI BENEVENTO COLLE SANNITA
NAPOLI BENEVENTO GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI BENEVENTO MIRABELLA ECLANO
NAPOLI BENEVENTO MONTESARCHIO
NAPOLI BENEVENTO SAN GIORGIO LA MOLARA
NAPOLI BENEVENTO SANT'AGATA DE' GOTI
NAPOLI NAPOLI PORTICI
NAPOLI NAPOLI POZZUOLI
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA AFRAGOLA
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA CASORIA
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA FRATTAMAGGIORE
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA MARANO DI NAPOLI
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA TRENTOLA DUCENTA
NAPOLI NOLA MARIGLIANO
NAPOLI NOLA POMIGLIANO D'ARCO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE ARIENZO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CARINOLA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE PIGNATARO MAGGIORE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SESSA AURUNCA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE TEANO
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA CASTELLAMMARE DI STABIA
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SORRENTO
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA TORRE DEL GRECO
PALERMO AGRIGENTO LICATA
PALERMO MARSALA CASTELVETRANO
PALERMO PALERMO CARINI
PALERMO PALERMO PARTINICO
PALERMO SCIACCA BIVONA
PALERMO SCIACCA MENFI
PALERMO SCIACCA PARTANNA
PALERMO SCIACCA RIBERA
PALERMO TERMINI IMERESE BAGHERIA
PALERMO TERMINI IMERESE CEFALU'
PALERMO TERMINI IMERESE CORLEONE
PALERMO TERMINI IMERESE GANGI
PALERMO TERMINI IMERESE LERCARA FRIDDI
PALERMO TRAPANI ALCAMO
PERUGIA PERUGIA CASTIGLIONE DEL LAGO
PERUGIA PERUGIA CITTA' DI CASTELLO
PERUGIA PERUGIA GUALDO TADINO
PERUGIA PERUGIA GUBBIO
PERUGIA SPOLETO FOLIGNO
PERUGIA SPOLETO NORCIA
PERUGIA SPOLETO TODI
PERUGIA TERNI CITTA' DELLA PIEVE
POTENZA LAGONEGRO CHIAROMONTE
POTENZA LAGONEGRO LAURIA
POTENZA LAGONEGRO POLLA
POTENZA LAGONEGRO SANT'ARCANGELO
POTENZA LAGONEGRO SAPRI
POTENZA MATERA IRSINA
POTENZA MATERA PISTICCI
POTENZA MATERA ROTONDELLA
POTENZA MATERA SAN MAURO FORTE
POTENZA MATERA STIGLIANO
POTENZA POTENZA ACERENZA
POTENZA POTENZA AVIGLIANO
POTENZA POTENZA BELLA
POTENZA POTENZA CALVELLO
POTENZA POTENZA MARSICO NUOVO
POTENZA POTENZA PESCOPAGANO
POTENZA POTENZA VENOSA
POTENZA POTENZA VIETRI DI POTENZA
POTENZA POTENZA VIGGIANO
REGGIO CALABRIA LOCRI CAULONIA
REGGIO CALABRIA LOCRI STILO
REGGIO CALABRIA PALMI CINQUEFRONDI
REGGIO CALABRIA PALMI LAUREANA DI BORRELLO
REGGIO CALABRIA PALMI OPPIDO MAMERTINA
REGGIO CALABRIA PALMI SINOPOLI
REGGIO CALABRIA PALMI TAURIANOVA
ROMA CASSINO GAETA
ROMA CASSINO MINTURNO
ROMA CASSINO PONTECORVO
ROMA CASSINO SORA
ROMA FROSINONE ALATRI
ROMA LATINA FONDI
ROMA LATINA TERRACINA
ROMA RIETI POGGIO MIRTETO
ROMA TIVOLI CASTELNUOVO DI PORTO
ROMA TIVOLI PALESTRINA
ROMA TIVOLI SUBIACO
ROMA VITERBO CIVITA CASTELLANA
ROMA VITERBO MONTEFIASCONE
SALERNO NOCERA INFERIORE CAVA DE' TIRRENI
SALERNO NOCERA INFERIORE MERCATO SAN SEVERINO
SALERNO NOCERA INFERIORE SARNO
SALERNO SALERNO BUCCINO
SALERNO SALERNO EBOLI
SALERNO SALERNO ROCCADASPIDE
SALERNO SALERNO SANT'ANGELO A FASANELLA
SALERNO VALLO DELLA LUCANIA AGROPOLI
SALERNO VALLO DELLA LUCANIA PISCIOTTA
SASSARI NUORO BONO
SASSARI NUORO SINISCOLA
SASSARI SASSARI ALGHERO
SASSARI SASSARI OZIERI
SASSARI SASSARI PATTADA
SASSARI SASSARI PORTO TORRES
SASSARI TEMPIO PAUSANIA OLBIA
TARANTO TARANTO GINOSA
TARANTO TARANTO LIZZANO
TARANTO TARANTO MANDURIA
TARANTO TARANTO MARTINA FRANCA
TARANTO TARANTO SAN GIORGIO IONICO
TORINO ASTI BRA
TORINO TORINO MONCALIERI
TORINO TORINO SUSA
TORINO VERBANIA DOMODOSSOLA
TORINO VERCELLI VARALLO
TRENTO ROVERETO RIVA DEL GARDA
TRENTO TRENTO BORGO VALSUGANA
TRENTO TRENTO CAVALESE
TRENTO TRENTO CLES
TRENTO TRENTO MEZZOLOMBARDO
TRENTO TRENTO PERGINE VALSUGANA
TRENTO TRENTO TIONE DI TRENTO
TRIESTE PORDENONE PORTOGRUARO
TRIESTE UDINE GEMONA DEL FRIULI
TRIESTE UDINE PONTEBBA
TRIESTE UDINE SAN DANIELE DEL FRIULI
VENEZIA ROVIGO ESTE
VENEZIA VENEZIA CHIOGGIA
VENEZIA VENEZIA DOLO
VENEZIA VENEZIA SAN DONA' DI PIAVE
VENEZIA VICENZA ASIAGO
VENEZIA VICENZA SCHIO

 

Ministero della Giustizia: approvati i nuovi parametri forensi

altDi seguito il decreto ministeriale recante Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che il Ministro della Giustizia ha firmato il 10 marzo 2014.
 

 

 

Ministero della Giustizia, Decreto 10 marzo 2014

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Il Ministro della Giustizia

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 ottobre 2013;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

Compensi e spese

1. Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Art. 3.

Applicazione analogica

1. Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ GIUDIZIALE

Art. 4.

Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

2. Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto.

4.Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 5.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3.Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4.Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5.Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6.Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 6.

Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7.

Giudizi non compiuti

1. Per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 8.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 10.

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.

Art. 11.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ PENALE

Art. 12.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80%, o diminuiti fino al 50%.

2. Quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l’identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa: l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Art. 13.

Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l’avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l’opera svolta fino alla data di cessazione dell’incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

Art. 14.

Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato è liquidata un’indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16.

Parte civile

1. All’avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 17.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

Art. 18

Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare.

Art. 19.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Art. 20.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Art. 21

Determinazione del valore dell’affare

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell’affare è determinato – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l’assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l’interesse sostanziale del cliente.

5. Per l’assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 22.

Affari di valore superiore a euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell’affare.

Art. 23.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l’opera prestata.

2. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 25.

Incarico non portato a termine

1. Per l’attività prestata dall’avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 26.

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.

Art. 27.

Trasferte

1. All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un’indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un’indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo V

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

 

CGA: rinvio alla Corte di Giustizia sul rapporto tra ricorso principale e incidentale

alt Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con l’ordinanza n. 848 del 17 ottobre 2013, ha ritenuto doveroso sospendere il giudizio di cui era stato investito per operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, formulando dei quesiti relativi, da un lato, all’ordine da seguire nell’esame dei ricorsi presentati (nel caso in cui al ricorso principale segua un ricorso cd. escludente), e dall’altro, alla conformità al diritto comunitario della norma che vincola tutte le sezioni del Consiglio di Stato a conformarsi ai principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria. Di seguito il testo integrale dell’ordinanza 17 ottobre 2013, n. 848 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ricorsi.pdf

 

Il Consiglio di Stato annulla la decisione del Tar e decide l’apertura delle cancellerie per 5 ore giornaliere

altIl Consiglio di Stato annullando l’ordinanza del Tribunale di Roma, ha deciso che gli uffici giudiziari di Viale Giulio Cesare e via Lepanto resteranno aperti al pubblico per 5 ore al giorno. L’organo competente è stato chiamato a decidere su istanza del COA di Roma, dopo il rigetto del Tar. Di seguito la sentenza integrale: consigliodistato.pdf

Legge di stabilità 2014: novità per mediazione tributaria

altNuove regole in materia tributaria con la legge 147/2013 contenute anche nella circolare n. 1/E delle Entrate sulla mediazione tributaria, l’istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni. Di seguito il testo della circolare: 
 
Agenzia delle Entrate, Circolare 12 febbraio 2014, n. 1
 
OGGETTO: Mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Chiarimenti e istruzioni operative
 
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
 
INDICE
 Premessa
 1. L’entrata in vigore
 2. L’improcedibilità del ricorso
 2.1 L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecuzione precedente alla conclusione del procedimento di mediazione
 2.2 L’improcedibilità del ricorso anche nei confronti dell’agente della riscossione
 3. I contributi previdenziali e assistenziali
 4. La sospensione della riscossione
 5. L’instaurazione del giudizio
 5.1 La costituzione in giudizio delle parti
 5.1.1 La costituzione in giudizio a seguito di impugnazione di atti emessi dall’agente della riscossione
 
Premessa
 
L’articolo 1, comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha apportato significative modifiche alla disciplina della c.d. mediazione tributaria di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 
In particolare, per effetto di tali modifiche:
• la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
• la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
• si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
• la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.
 
Si forniscono di seguito i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla citata norma.
 
Per quanto non precisato nella presente circolare restano valide le indicazioni fornite con la circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E.
 
1. L’entrata in vigore
 
L’articolo 1, comma 611, lett. b), della legge n. 147 del 2013, prevede che “Le modifiche … si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge”, ossia dal 2 marzo 2014.
 
Conformemente a quanto precisato al punto 1.5 della circolare n. 9/E del 2012, per “atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge” si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014.1
 
Sono pertanto regolamentate dalle nuove disposizioni le istanze presentate avverso gli atti notificati al contribuente a partire da tale data.
 
Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla predetta data.
 
La nuova disciplina è altresì applicabile alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.
 
Per converso, tali modifiche non si applicano alle istanze relative ai rifiuti taciti per i quali, alla predetta data, sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Con riferimento a tali controversie, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni e i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2012.
 
Si ricorda infine che l’istituto della mediazione tributaria non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo 2012, era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.
 
2. L’improcedibilità del ricorso
 
L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha sostituito il comma 2 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 con il seguente: “La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.2
 
La presentazione dell’istanza non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso.
 
Ciò significa che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio3 decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali (deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc.) e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali, posto che, come si afferma al comma 9 dell’articolo 17-bis, a partire da tale data “il reclamo produce gli effetti del ricorso”.
 
A seguito di presentazione dell’istanza, si attiva dunque il procedimento di mediazione che deve essere concluso entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’Ufficio4; qualora non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni.
 
Il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile.5
 
L’improcedibilità può essere eccepita dall’Ufficio, in sede di rituale costituzione in giudizio, ossia mediante il deposito delle controdeduzioni di cui all’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi del combinato disposto degli articoli 17-bis e 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio del resistente).
 
Se il Giudice fissa l’udienza per una data antecedente al termine di cui all’articolo 17-bis (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio dell’Ufficio + 30 giorni per l’invio dell’avviso di trattazione), l’Ufficio, prima dell’udienza, si costituisce in giudizio, eccepisce l’improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell’udienza, in applicazione del combinato disposto degli articoli 17-bis, 30 e 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa.
 
Qualora il Giudice non accolga l’eccezione di improcedibilità e da ciò derivi un ostacolo alla difesa dell’Ufficio, la sentenza emessa all’esito del giudizio può essere impugnata anche per violazione dell’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992.
 
2.1 L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecuzione precedente alla conclusione del procedimento di mediazione
 
Come chiarito nel successivo punto 4, la presentazione dell’istanza comporta, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 17-bis, la sospensione ex lege dell’esecuzione dell’atto impugnato per 90 giorni.
 
Nel caso in cui il contribuente si costituisca prima dello scadere del termine di 90 giorni, la sospensione viene meno.
 
Se il contribuente, costituitosi prematuramente, chiede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e il Presidente fissa la trattazione dell’istanza di sospensione anteriormente al decorso dei 90 giorni, l’Ufficio, con memoria, deduce preliminarmente che, a fronte di un ricorso improcedibile, non può essere svolta alcuna attività processuale, neppure cautelare, e chiede il rinvio della trattazione.
 
2.2 L’improcedibilità del ricorso anche nei confronti dell’Agente della riscossione
 
Come chiarito al punto 10.1.1 della circolare n. 9/E del 2012, nel caso in cui il contribuente impugni un atto emesso dall’Agente della riscossione e contesti sia l’attività dell’Agenzia delle entrate sia quella dell’Agente della riscossione, è tenuto comunque a presentare l’istanza prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 e deve attendere il decorso dei 90 giorni per la costituzione in giudizio.
 
Ne consegue che anche in tal caso l’Ufficio può eccepire l’improcedibilità secondo le indicazioni fornite nel punto 2.
 
3. I contributi previdenziali e assistenziali
 
L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha inserito al comma 8 dell’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 il seguente periodo
 
“L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”.
 
Con circolare n. 9/E del 2012, al punto 1.4, era già stato chiarito che “La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
 
Si tratta, in particolare, dei casi in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni.
 
“In tal caso, il valore della lite va, ovviamente, determinato al netto dei contributi accertati.
 
“L’atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso”.
 
Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F246 con le seguenti causali contributo da inserire nella sezione INPS:
• APMF per la gestione artigiani;
• CPMF per la gestione commercianti;
• LPMF per la gestione separata liberi professionisti.
 
In caso di pagamento rateale, anche i contributi sono rateizzati e le singole rate versate tramite modello F24 con le causali indicate.
 
Il novellato comma 8 dell’articolo 17-bis prevede inoltre, similmente a quanto previsto per l’accertamento con adesione7, che sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a seguito di mediazione non si applicano sanzioni e interessi.
 
4. La sospensione della riscossione
 
L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha aggiunto all’articolo 17-bis, dopo il comma 9, il comma 9-bis secondo cui “La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2”.
 
Pertanto, a seguito della ricezione dell’istanza, l’Ufficio durante il procedimento di mediazione:
• non procede all’affidamento del carico, qualora l’atto impugnato sia un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
• comunica all’Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l’atto impugnato è un ruolo;
• non procede all’iscrizione a ruolo negli altri casi.
 
La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili, ossia che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.8
 
Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza9 senza che vi sia stato accoglimento della stessa o sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
 
In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, la sospensione non opera, senza necessità di attendere la dichiarazione giudiziale di improcedibilità del ricorso.
Resta ferma la possibilità di avvalersi delle disposizioni “speciali” in materia di riscossione straordinaria (in particolare, articoli 29, comma 1, lettera c), del D.L. n. 78 del 2010 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
 
5. L’instaurazione del giudizio
 
5.1 La costituzione in giudizio delle parti
 
Il comma 9 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, stabilisce che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data”.
 
L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha eliminato i successivi periodi, in base ai quali “Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”, ed ha aggiunto il seguente “Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali”.
 
Ne consegue che per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio delle parti di cui agli articoli 22 e 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.
 
In altri termini, diversamente da quanto stabilito dalla previgente disciplina, la notifica del provvedimento dell’Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza10 non rileva ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.
 
Inoltre, per espressa previsione normativa, il termine di 90 giorni deve essere computato applicando le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre, di cui alla legge n. 742 del 1969. Trovano inoltre applicazione tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali.
 
Con riferimento invece alle istanze presentate avverso gli atti notificati prima del 2 marzo 2014, alle quali continua ad applicarsi la previgente disciplina, i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente iniziano a decorrere:
• dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, qualora non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero non sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;
• dalla notificazione, prima del decorso dei predetti 90 giorni, del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge o accoglie parzialmente l’istanza.11
 
5.1.1 La costituzione in giudizio a seguito di impugnazione di atti emessi dall’Agente della riscossione
 
Come chiarito al punto 2.2 della presente circolare, nel caso in cui il contribuente impugni un atto emesso dall’Agente della riscossione e sollevi eccezioni concernenti sia l’attività dell’Agenzia delle entrate sia quella dell’Agente della riscossione, deve attendere il decorso dei 90 giorni per la costituzione in giudizio.
 
Ne consegue che per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e quello per la costituzione in giudizio del resistente (compreso l’Agente della riscossione) decorrono dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.
 
Per le istanze presentate avverso gli atti notificati prima del 2 marzo 2014, i termini per la costituzione in giudizio decorrono dalla scadenza dei predetti 90 giorni ovvero dalla notifica, prima del decorso dei 90 giorni, del provvedimento di rigetto o accoglimento parziale dell’istanza.
 
Le Direzioni regionali e le Direzioni regionali-Territorio vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici provinciali-Territorio dipendenti.
 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
 
1. Più precisamente rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario della stessa. Nel caso di atto notificato a mezzo posta anteriormente al 2 marzo 2014, ma ricevuto dal contribuente a decorrere da tale data, si applicano le nuove norme sulla mediazione.
 
2. Nella versione antecedente la modifica in esame, il comma 2 del citato articolo 17-bis prevedeva che “La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
 
3. Per brevità, nella presente per Uffici si intendono, per il settore Entrate, le Direzioni regionali e provinciali e il Centro operativo di Pescara e, per il settore Territorio, le Direzioni regionali-Territorio e gli Uffici provinciali-Territorio.
 
4. Si osserva che, qualora non contenga una proposta di mediazione, il contenuto del reclamo non si differenzia sostanzialmente da quello del ricorso.
 
5. Il ricorso è dunque procedibile alla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, ossia quando, in caso di esito negativo della mediazione, l’istanza produce gli effetti del ricorso. Dal momento in cui il ricorso è procedibile decorrono i termini per la costituzione in giudizio delle parti.
 
6. Con la risoluzione del 19 aprile 2012, n. 37/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24 dei tributi dovuti a seguito di mediazione.
 
7. L’articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevede che, a seguito di accertamento con adesione, “Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali… non si applicano sanzioni e interessi”.
 
8. Cfr. punto 5.2 della circolare n. 9/E del 2012.
 
9. Al termine di 90 giorni si applicano le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, le sospensioni e le proroghe previste per i termini processuali.
 
10. Si intendono confermate le indicazioni relative alle modalità di predisposizione e notifica dei provvedimenti di diniego e accoglimento parziale contenute nella circolare n. 9/E del 2012.
 

Ordinanza TAR Trento n. 23/2014 sull’importo del contributo unificato

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,  comunica che il 29 gennaio u.s. è stata depositata l’importante e condivisibile ordinanza n. 23/2014 del TAR di Trento con la quale è stata rimessa alla Corte di Giustizia U.E., la questione concernente la compatibilità con la disciplina comunitaria della normativa italiana che ha incrementato esponenzialmente l’importo del contributo unificato atti giudiziari in materia di controversie relative ad appalti pubblici innanzi al G.A.. Di seguito riportiamo la sentenza integrale: CONTR_UNIFICATO_SENT_TAR_TRENTO.pdf

Uffici giudiziari della Capitale: informazioni utili

altOgni giorno i professionisti del Foro di Roma si trovano ad affrontare mille difficoltà per svolgere il proprio lavoro: code, rinvii, difficoltà di accesso ad uffici etc. Per agevolare il percorso professionale degli operatori legali di seguito mettiamo a disposizione una guida completa per potersi meglio districare nei molteplici sentieri della cittadella giudiziaria:

 

 

Elenco Giudici di pace di Roma

elenco_gdp.pdf

Elenco Gip Piazzale Clodio 

elenco_gip_p_le_clodio.pdf

Elenco Giudici sezione Lavoro 

elenco_giudici_lavoro.pdf

Elenco PM Piazzale Clodio

elenco_pm_p_le_clodio.pdf

Elenco Ufficiali giudiziari 

elenco_ufficiali_giudiziari.pdf

Processo tributario: conto corrente per il contributo unificato

altPer il  versamento del contributo unificato nel processo tributario bisogna utilizzare un conto corrente postale specifico. Nel conto corrente vanno indicati: il numero di conto corrente postale n. 1010376927 e l’intestazione alla “TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011”; il nome e il cognome del ricorrente/resistente; nel caso in cui dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente/resistente va indicato per esteso solo il primo nominativo di essi e il numero in cifra dei restanti.
Nello spazio riservato alla causale, è necessario indicare inoltre: il codice fiscale del ricorrente o resistente; il codice della Commissione tributaria adita. I codici della Commissione tributaria sono reperibili via web al seguente percorso: www.agenziaentrate.gov.it – Modelli, Modelli versamento – F23 – Codici tributo – “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari – pdf”.
 
 
 

Istruzioni per compilazione F23 contributo unificato e marca da bollo

altCon la legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n. 147 art. 606 e 607), aumenta ad euro 27 il versamento “forfettario” (la marca da bollo di € 8) per chi iscrive l’atto di citazione a ruolo o deposita il ricorso introduttivo. La marca da € 27,00 è identificata dal cod. 943T; Per la voce “descrizione tributo” va inserita nell’apposita casella la seguente dicitura: Dir. canc. / segr. giud. – Art. 30 co. 1 T.U..:

Di seguito lo schema redatto dal nostro studio legale:

Per il pagamento del contributo unificato a Roma valgono i seguenti codici di seguito elencati:

 

Tabella A – Contenzioso

Descrizione

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

Codice

Commiss. Tributaria provinciale

1

Commiss. Tributaria centrale

3

Corte di Cassazione

5

Commiss. Tributaria regionale

2

Corte d’Appello

4

Conciliazione giudiziale

6

 

*TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Codice Ufficio: 9BX

Sub codice: RG

Codice territoriale: H501

Codice tributo: 941T

Contenzioso: 6

Causale: PA

 

*CORTE DI APPELLO DI ROMA

Codice Ufficio: HRM

Sub codice: RG

Codice territoriale: H501

Codice tributo: 941T

Contenzioso: 4

Causale: PA

 

*UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Codice Ufficio: 9C3

Sub codice: RG

Codice territoriale: H501

Codice tributo: 941T

Contenzioso: 6

Causale: PA

 

*CORTE DI CASSAZIONE

Ufficio o Ente: 4AE

Codice Territoriale: H501

Causale: PA

Codice Tributo: 941T.

 

*TAR del Lazio

Ufficio o Ente: 9T9

Sub Codice: 08

Codice Territoriale: H501

Causale: PA

Codice Tributo: 941T

 

*Consiglio di Stato

Ufficio o Ente: 9S9

Codice Territoriale: H501

Causale: PA

Codice Tributo: 941T.

 

 

*COMMISSIONI TRIBUTARIE DI ROMA

 

COMM. TRIB. PROVINCIALE

Codice Ufficio: U91

Codice tributo: 171T

Contenzioso: 1

 

COMM. TRIB. REGIONALE

Codice Ufficio : Z18

Codice tributo: 171T

Contenzioso: 2