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Digitalizzazione PA: in Gazzetta le regole tecniche su protocollo informatico e conservazione

altSono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014 due fondamentali provvedimenti ai fini del completamento del percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione: si fa riferimento in particolare al DPCM 3 dicembre 2013 che detta le “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” ed al DPCM 3 dicembre 2013 che detta le “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”. IL DPCM sul protocollo informatico, in particolare, prevede che ogni ente pubblico svolga tutta una serie di attività fondamentali ai fini di una corretta gestione elettronica documentale quali: individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell’art. 50 del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000); nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; nominare eventualmente, nell’ambito delle amministrazioni con più aree organizzative omogenee, il coordinatore della gestione documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; adottare il manuale di gestione su proposta del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale; definire, su indicazione del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale, i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all’eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal testo unico. La gestione documentale è la gestione informatica dei documenti in modalità avanzata. È stata così denominata perché si tratta di una soluzione che privilegia ed esalta essenzialmente le potenzialità legate alla gestione informatizzata dei documenti e degli archivi. La gestione documentale consiste in realtà in una macro-categoria, che comprende attività assai eterogenee, che variano a seconda del grado di funzionalità che si desideri attuare, ma che trovano una logica ben precisa per il loro accorpamento: ovvero il loro comune presupposto fondamentale, che è quello della dematerializzazione dei documenti cartacei e quindi della disponibilità degli stessi a livello informatico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013

Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (14A02099)

(GU n. 59 del 12-3-2014 – Suppl. Ordinario n. 20)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1998, n. 428;

Visti gli articoli 53, 55 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di seguito «Testo unico»;

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, recante la riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui e’ stato soppresso DigitPA, le cui funzioni sono state attribuite all’Agenzia per l’Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale l’onorevole avvocato Gianpiero D’Alia e’ stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’ stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2013 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio, onorevole avvocato Gianpiero D’Alia, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione;

Acquisito il parere tecnico dell’Agenzia per l’Italia digitale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 24 luglio 2013;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo per la parte relativa ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

 

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI ED ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del glossario di cui all’allegato 1 che ne costituisce parte integrante.

2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di cui al presente decreto sono indicate nell’allegato n. 2 relativo ai formati, nell’allegato n. 3 relativo agli standard tecnici di riferimento per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici, nell’allegato n. 4 relativo alle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione e nell’allegato n. 5 relativo ai metadati. Le specifiche tecniche di cui al presente comma sono aggiornate con delibera dell’Agenzia per l’Italia digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, di cui agli articoli 53, 55 e 66 del testo unico.

2. Il presente decreto stabilisce altresi’ le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo agli articoli 40-bis, 41 e 47 del Codice.

3. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Codice, le presenti regole tecniche si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Adeguamento organizzativo e funzionale

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del Codice, nell’ambito del proprio ordinamento, provvedono a:

a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell’art. 50 del testo unico;

b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’art. 50 del Testo unico, il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;

c) nominare eventualmente, nell’ambito delle amministrazioni con piu’ aree organizzative omogenee, il coordinatore della gestione documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;

d) adottare il manuale di gestione di cui all’art. 5, su proposta del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale;

e) definire, su indicazione del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale, i tempi, le modalita’ e le misure organizzative e tecniche finalizzate all’eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, piu’ in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal testo unico.

Art. 4

Compiti del responsabile della gestione documentale

1. In attuazione dell’art. 61 del testo unico, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del Codice definiscono le attribuzioni del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale. In particolare, al responsabile della gestione e’ assegnato il compito di:

a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all’art. 5;

b) proporre i tempi, le modalita’ e le misure organizzative e tecniche di cui all’art. 3, comma 1, lettera e);

c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel disciplinare tecnico pubblicato in allegato B del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, d’intesa con il responsabile della conservazione, il responsabile dei sistemi informativi o, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, il responsabile dell’ufficio di cui all’art. 17 del Codice e con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al suddetto decreto.

2. Il coordinatore della gestione documentale definisce e assicura criteri uniformi di trattamento del documento informatico e, in particolare, di classificazione ed archiviazione, nonche’ di comunicazione interna tra le aree organizzative omogenee, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del testo unico.

Art. 5

Manuale di gestione

1. Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

2. Nel manuale di gestione sono riportati, in particolare:

a) la pianificazione, le modalita’ e le misure di cui all’art. 3, comma 1, lettera e);

b) il piano di sicurezza dei documenti informatici di cui all’art. 4, comma 1, lettera c);

c) le modalita’ di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Codice, e per lo scambio degli stessi all’interno ed all’esterno dell’area organizzativa omogenea, ivi comprese le caselle di posta elettronica, anche certificata, utilizzate;

d) la descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati per la formazione del documento informatico in relazione a specifici contesti operativi esplicitati e motivati;

e) l’insieme minimo dei metadati associati ai documenti soggetti a registrazione particolare e gli eventuali ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi, definiti, per ogni tipologia di documento, nell’ambito del contesto a cui esso si riferisce;

f) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalita’ di trasmissione, tra i quali, in particolare, documenti informatici pervenuti attraverso canali diversi da quelli previsti dagli articoli 16 e 17, nonche’ tramite fax, raccomandata o assicurata;

g) l’indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica dei criteri per l’ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee della stessa amministrazione o verso altre amministrazioni;

h) le modalita’ di formazione, implementazione e gestione dei fascicoli informatici relativi ai procedimenti e delle aggregazioni documentali informatiche con l’insieme minimo dei metadati ad essi associati;

i) l’indicazione delle unita’ organizzative responsabili delle attivita’ di registrazione di protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti all’interno dell’area organizzativa omogenea;

j) l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del testo unico;

k) l’elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e le relative modalita’ di trattamento;

l) i registri particolari definiti per il trattamento di registrazioni informatiche anche associati ad aree organizzative omogenee definite dall’amministrazione sull’intera struttura organizzativa e gli albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, qualita’ personali e fatti, di cui all’art. 40, comma 4, del Codice;

m) il sistema di classificazione, con l’indicazione delle modalita’ di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione, con riferimento alle procedure di scarto;

n) le modalita’ di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo informatico e, in particolare, l’indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per garantire l’immodificabilita’ della registrazione di protocollo, la contemporaneita’ della stessa con l’operazione di segnatura ai sensi dell’art. 55 del Testo unico, nonche’ le modalita’ di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell’ambito di ogni sessione di attivita’ di registrazione;

o) la descrizione funzionale ed operativa del componente «sistema di protocollo informatico» del sistema di gestione informatica dei documenti con particolare riferimento alle modalita’ di utilizzo;

p) i criteri e le modalita’ per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali;

q) le modalita’ di utilizzo del registro di emergenza ai sensi dell’art. 63 del testo unico, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente.

3. Il manuale di gestione e’ reso pubblico dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del Codice mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Titolo II

IL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

Art. 6

Funzionalita’

1. Il sistema di protocollo informatico comprende la «funzionalita’ minima».

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del Codice, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal Codice stesso, acquisiscono o realizzano le funzionalita’ aggiuntive sulla base del rapporto tra costi e benefici nell’ambito dei propri obiettivi di miglioramento dei servizi e di efficienza operativa.

3. Le funzionalita’ aggiuntive condividono con la funzionalita’ minima almeno i dati identificativi dei documenti di cui agli articoli 53, 55 e 56 del testo unico.

Art. 7

Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico

1. Il sistema di protocollo informatico assicura:

a) l’univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;

b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;

c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;

d) la registrazione delle attivita’ rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne l’identificazione.

2. Il sistema di protocollo informatico deve consentire il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo di utenti.

3. Il sistema di protocollo informatico deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l’individuazione del suo autore.

4. Le registrazioni di cui ai commi 1, lettera d), e 3 devono essere protette da modifiche non autorizzate.

5. Il registro giornaliero di protocollo e’ trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l’immodificabilita’ del contenuto.

6. Il sistema di protocollo rispetta le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8

Annullamento delle informazioni registrate in forma immodificabile

1. L’annullamento anche di una sola delle informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma immodificabile determina l’automatico e contestuale annullamento della intera registrazione di protocollo.

2. L’annullamento anche di un solo campo delle altre informazioni registrate in forma immodificabile, necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati delle altre informazioni, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione, in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data, l’ora e all’autore della modifica. La disposizione di cui al primo periodo si applica per lo stesso campo, od ogni altro, risultato successivamente errato.

3. Le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo le modalita’ specificate nell’art. 54 del testo unico.

Art. 9

Formato della segnatura di protocollo

1. Le informazioni apposte o associate ai documenti informatici, registrati nel registro di protocollo, negli altri registri di cui all’art. 53, comma 5, del testo unico, nei repertori e negli archivi, nonche’ negli albi, negli elenchi e in ogni raccolta di dati concernente stati, qualita’ personali e fatti con le modalita’ descritte nel manuale di gestione, mediante l’operazione di segnatura di cui all’art. 55 del testo unico che ne garantisce l’identificazione univoca e certa, sono espresse nel seguente formato:

a) codice identificativo dell’amministrazione;

b) codice identificativo dell’area organizzativa omogenea;

c) codice identificativo del registro;

d) data di protocollo secondo il formato individuato in base alle previsioni di cui all’art. 20, comma 2;

e) progressivo di protocollo secondo il formato specificato all’art. 57 del testo unico.

Titolo III

FORMATO E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 10

Principi generali

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 2, del Codice, ai fini della trasmissione di documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo e destinati ad altra amministrazione, adottano i formati e le modalita’ definiti nel presente titolo.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 2, del Codice realizzano nei propri sistemi di protocollo informatico funzionalita’ interoperative con i requisiti di accessibilita’ al sistema di gestione informatica di cui all’art. 60 del testo unico.

Art. 11

Indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee

1. L’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominato «indice delle amministrazioni», istituito ai sensi dell’art. 57-bis del Codice, e’ destinato alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 12 relativi alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2 del Codice ed alle loro aree organizzative omogenee.

2. L’indice delle amministrazioni di cui al comma 1 e’ gestito da un sistema informatico accessibile tramite un sito internet in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte dei soggetti pubblici o privati.

3. Al fine di consentire il corretto reperimento nel tempo delle informazioni associate ad un documento protocollato, il sistema informatico di cui al comma 2 assicura il mantenimento dei dati storici relativi alle variazioni intercorse nell’indice delle amministrazioni e delle rispettive aree organizzative omogenee conseguenti alle variazioni della struttura dell’amministrazione mittente o destinataria del documento.

Art. 12

Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee

1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui all’art. 2, comma 2, del Codice al fine di trasmettere documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo, si accredita presso l’indice delle amministrazioni di cui all’art. 11 fornendo almeno le seguenti informazioni identificative:

a) denominazione dell’amministrazione;

b) codice fiscale dell’amministrazione;

c) indirizzo della sede principale dell’amministrazione;

d) elenco delle proprie aree organizzative omogenee;

e) articolazione dell’amministrazione per uffici;

f) il nominativo del referente dell’amministrazione per l’indice delle amministrazioni.

2. L’elenco di cui al comma 1, lettera d), comprende, per ciascuna area organizzativa omogenea:

a) la denominazione;

b) il codice identificativo;

c) le caselle di posta elettronica di cui all’art. 18, comma 2;

d) il nominativo del responsabile della gestione documentale;

e) la data di istituzione;

f) l’eventuale data di soppressione;

g) l’elenco degli uffici utente dell’area organizzativa omogenea.

3. Il codice identificativo associato a ciascuna area organizzativa omogenea e’ inserito dall’amministrazione al momento dell’iscrizione dell’area organizzativa stessa nell’indice.

4. Il codice identificativo associato a ciascun ufficio utente e’ assegnato automaticamente dall’indice delle amministrazioni e identifica univocamente l’ufficio all’interno dell’indice stesso.

5. L’elenco dei dati di cui ai commi 1 e 2 e’ pubblicato sul sito dell’indice delle amministrazioni e aggiornato a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale.

Art. 13

Codice identificativo dell’amministrazione

1. Il codice identificativo dell’amministrazione e’ assegnato automaticamente dall’indice in fase di accreditamento ed e’ riportato nei dati della segnatura di protocollo di cui all’art. 9.

Art. 14

Denominazione dell’amministrazione

1. La denominazione dell’amministrazione, di cui art. 12, comma 1, lettera a), viene allineata alla denominazione registrata nell’Anagrafe tributaria associata al codice fiscale indicato. A tal fine, il sistema informatico di gestione dell’indice delle amministrazioni e’ connesso col sistema dell’Anagrafe tributaria.

Art. 15

Modalita’ di aggiornamento dell’indice delle amministrazioni

1. Ciascuna amministrazione aggiorna immediatamente nell’indice delle amministrazioni ogni modifica delle informazioni di cui all’art. 12 e la data di decorrenza della stessa.

2. Con la stessa tempestivita’ ciascuna amministrazione aggiorna nell’indice delle amministrazioni la soppressione ovvero la creazione di una area organizzativa omogenea specificando i dati di cui all’art. 12, comma 2.

3. Le amministrazioni aggiornano le informazioni di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i servizi telematici offerti dal sistema informatico di gestione dell’indice delle amministrazioni.

Art. 16

Modalita’ di trasmissione dei documenti informatici mediante l’utilizzo della posta elettronica

1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo e’ effettuato mediante messaggi di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045 e 2049 e successive modificazioni.

Art. 17

Modalita’ di trasmissione dei documenti informatici in cooperazione applicativa

1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 47 del Codice lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo e’ effettuato attraverso messaggi trasmessi in cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita’.

Art. 18

Modalita’ di registrazione dei documenti informatici

1. Ad ogni messaggio ricevuto o spedito da una area organizzativa omogenea corrisponde un’unica operazione di registrazione di protocollo, secondo quanto previsto dall’art. 53 del testo unico e dall’art. 9 del presente decreto. Alla registrazione di protocollo vengono associate le ricevute generate dal sistema di protocollo informatico e, nel caso di registrazione di messaggi di posta elettronica certificata spediti, anche i dati relativi alla consegna rilasciati dal sistema di posta certificata correlati al messaggio oggetto di registrazione.

2. Ciascuna amministrazione istituisce, per ogni area organizzativa omogenea, almeno una casella di posta elettronica certificata direttamente associata al registro di protocollo da utilizzare per la protocollazione dei messaggi ricevuti e spediti, ai sensi dell’art. 40-bis del Codice. L’indirizzo di tali caselle e’ riportato nell’indice delle amministrazioni e nel manuale di gestione di cui all’art. 5, nonche’ pubblicato sul sito dell’amministrazione.

3. Ciascuna amministrazione puo’ istituire specifiche caselle di posta elettronica, anche certificata, per trattare peculiari tipologie documentali, anche oggetto di registrazione particolare.
Gli indirizzi di tali caselle sono riportati nell’indice delle amministrazioni e nel manuale di gestione, nonche’ pubblicati nel sito dell’amministrazione

4. Per i documenti informatici pervenuti ad una area organizzativa omogenea ai sensi dall’art. 40-bis del Codice, e’ responsabilita’ dell’amministrazione decidere, secondo quanto previsto dal manuale di gestione di cui all’art. 5, comma 2, lettera f), quali documenti sono oggetto di registrazione di protocollo ovvero di registrazione particolare.

5. L’eventuale indicazione dell’ufficio utente, ovvero del soggetto, destinatario del documento, va riportata nella segnatura di protocollo secondo le modalita’ ed i formati previsti agli articoli 20 e 21.

6. Ciascuna amministrazione stabilisce autonomamente le modalita’ di inoltro ed assegnazione dei documenti al singolo ufficio utente e le descrive nel manuale di gestione.

Art. 19

Impronta del documento informatico

1. Nell’effettuare l’operazione di registrazione di protocollo dei documenti informatici l’impronta di cui all’art. 53, comma 1, lettera f), del testo unico, va calcolata per ciascun documento informatico associato alla registrazione di protocollo.

2. La funzione crittografica di hash da impiegare per la generazione dell’impronta di cui al comma 1 e’ definita nella deliberazione CNIPA del 21 maggio 2009, n. 45, e successive modificazioni, recante le regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.

Art. 20

Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi

1. I dati relativi alla segnatura di protocollo di un documento trasmesso da una area organizzativa omogenea sono associati al documento stesso e contenuti, nel messaggio, in un file, conforme alle specifiche dell’Extensible Markup Language (XML), compatibile con un file XML Schema e/o DTD (Document Type Definition), definito e aggiornato periodicamente dall’Agenzia per l’Italia digitale con provvedimento reso disponibile sul proprio sito.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definiti e aggiornati periodicamente gli standard, le modalita’ di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni scambiate tra le amministrazioni pubbliche e associate ai documenti protocollati.

Art. 21

Informazioni da includere nella segnatura

1. Oltre alle informazioni di cui all’art. 9, il file di cui all’art. 20, comma 1 contiene le seguenti informazioni minime:

a) l’oggetto;

b) il mittente;

c) il destinatario o i destinatari.

2. Nella segnatura di un documento protocollato in uscita da una Amministrazione possono essere specificate una o piu’ delle seguenti informazioni incluse anch’esse nello stesso file:

a) indicazione della persona o dell’ufficio all’interno della struttura destinataria a cui si presume verra’ affidato il trattamento del documento;

b) indice di classificazione;

c) identificazione degli allegati;

d) informazioni sul procedimento a cui si riferisce e sul trattamento da applicare al documento.

3. Qualora due o piu’ amministrazioni stabiliscano di scambiarsi informazioni non previste tra quelle definite al comma 2, le stesse possono estendere il file di cui all’art. 20, comma 1, includendo le informazioni specifiche stabilite di comune accordo, nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Art. 22

Realizzazione dell’indice delle amministrazioni

1. La realizzazione ed il funzionamento dell’indice di cui all’art. 11, che costituisce una infrastruttura nazionale condivisa appartenente al sistema pubblico di connettivita’, sono affidati all’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell’art. 57-bis del Codice.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche.
Decorso tale termine si applicano comunque le presenti regole tecniche.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000 cessa di avere efficacia dall’entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D’Alia

Il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo B
ray

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014, n. 498.

Allegato 1.pdf

Allegato 2.pdf

Allegato 3.pdf

Allegato 4.pdf

Allegato 5.pdf

Approvato dalla Camera il Ddl su pene detentive non carcerarie ed abolizione del reato di clandestinità

altVia libera definitivo, da parte dell’Assemblea della Camera, al ddl di delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. La legge, due deleghe e 16 articoli in tutto, ridisciplina anche il procedimento nei confronti degli irreperibili abolendo l’istituto della contumacia. Non tutte le norme pero’ saranno immediatamente applicabili, all’attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari dovra’ infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi. Di seguito il testo: 
 
“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili “
 
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 2 aprile 2014, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
 
 
 

Vademecum per le notificazioni uffici giudiziari

altDi seguito un vademecum per le notifiche:

UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI SEZIONE NOTIFICAZIONI CIVILI ED AMMINISTRATIVE
Viale Giulio Cesare, 52 Palazzina B – Piano Terra Tel. Preposto 06/328367057 Fax 06/328367954 
 
CASSE NOTIFICAZIONI CIVILI
Procedura per l’accettazione e la restituzione degli atti:
art. 104 del D.P.R. 1229/59
 
ACCETTAZIONE ATTI
Palazzina B – Piano Terra 
 
Cassa 1 riservata ad avvocati con addebito su C/C (richieste di notifica con apposita distinta per l’addebito delle relative spese sul c/c della Banca di Roma Unicredit, comprensive delle eventuali spese successive).
 
Cassa 2 riservata ai grandi utenti con addebito su c/c (richieste di notifica con apposita distinta per l’addebito delle relative spese sul c/c della Unicredit Banca di Roma, comprensive delle eventuali spese successive).
 
Casse 3 – 4 – 5 riservate ad avvocati e praticanti (atti personali, atti di altri avvocati appartenenti allo stesso studio legale o domiciliatari) con distribuzione di 150 numeri.
 
Casse 6 – 7 riservate alle Pubbliche Amministrazioni, al personale degli studi legali autorizzato dagli avvocati a rappresentarli per la richiesta di notifica, ai privati per la notifica di atti personali (amministratori di sostegno, sentenze, diffide ecc.) con la distribuzione di 90 numeri.
 
Casse 8 – 9 riservate ai grandi utenti che saranno individuate dal possesso di partita IVA ed iscrizione alla camera di commercio con distribuzione di 90 numeri.
 
Cassa 10 destinata secondo le esigenze accertate giornalmente e compatibilmente con la disponibilità del personale, eventualmente anche alla ricezione di atti numericamente rilevanti (avvocati di altri Fori).
 
Cassa 11 riservata agli atti di competenza del Giudice di Pace ed agli atti ammessi al gratuito patrocinio con distribuzione di 50 numeri di cui 25 per gli avvocati che avranno la precedenza sui restanti 25 numeri (utenza generica).
 
RESTITUZIONE ATTI
Palazzina B – Piano Terra
 
Cassa 2 Restituzione atti accettati alle casse: 2 – 5 – 6 – 9
 
Cassa 3 Restituzione atti accettati alle casse: 3 – 4 – 10 – 11
 
Cassa 4 Restituzione atti che necessitano di integrazione per maggiori spese
 
Cassa 5 Restituzione atti accettati alle casse: 1 – 7 – 8 – 11
 
La distribuzione delle prenotazioni è affidata al personale della vigilanza in servizio presso l’UNEP, che è presente alle casse notifiche giornalmente ed in modo continuativo con finalità di controllo e sicurezza.
 
La suddivisione sopra specificata prevede la distribuzione di 380 numeri; un’ulteriore distribuzione di numeri alle ore 11.50 sarà mantenuta invece esclusivamente per gli avvocati, che per i loro impegni in udienza non possono usufruire della distribuzione delle ore 8.00. 
 
Il venerdì la distribuzione agli avvocati delle ore 11.50 sarà fatta soltanto per atti in scadenza entro il lunedì successivo.
 
Per impedire la possibile strumentalizzazione delle prenotazioni e per evitare di assegnare tickets a persone che non hanno diritto alle prestazioni dell’ufficio ad ogni prenotazione dovrà essere abbinata una distinta succinta degli atti da presentare disponibile in sala, di cui si allega un fac-simile:
 
– distinta richiesta notifiche 
 
ORARIO DI ACCETTAZIONE E RESTITUZIONE
 
 L’orario delle suddette casse è fissato come segue:
 
– lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00;
 
– sabato dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per la sola ricezione degli atti previsti dall’art 36 del D.P.R. 115/02 (art. 155 c.p.c., V° comma: esclusivamente per gli atti con la scadenza fissata dal giudice in giornata);
 
– nei giorni prefestivi, escluso il sabato, l’orario è fissato dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per gli atti previsti dall’art. 36 del D.P.R. 115/02 e sino alle ore 11,00 per tutti gli altri atti;
 
– nelle giornate prefestive del 24 e 31 dicembre l’orario è fissato dalle ore 8,30 alle ore 9, solo per gli atti previsti dall’art. 36 del D.P.R. 115 del 30.05.2002 i cui termini perentori, legali e giudiziari scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva non festiva.
 
Gli atti che, ricorrendo le condizioni di cui all’art 36 del D.P.R. 115 del 30.05.2002, devono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta, per l’effettiva scadenza dei termini perentori, legali e giudiziari e contrattuali dovranno essere presentati tutti i giorni entro e non oltre le ore 9,00.
 
Gli atti “urgenti – urgenti”, cioè quelli i cui termini perentori legali e giudiziari e contrattuali scadono il giorno successivo alla richiesta di notificazione, devono essere presentati entro e non oltre le ore 12,00.
 
Gli atti che, a seguito di provvedimenti giudiziari, devono essere notificati nello stesso giorno della emissione del provvedimento, potranno essere presentati fino alle ore 11,00.
 
Dallo stesso richiedente non possono essere consegnati per la notifica o per la restituzione più di 5 atti per volta.
 
Dopo l’orario di chiusura delle casse di accettazione e restituzione (ore 12.00), i richiedenti presenti in sala avranno diritto alla presentazione di soli 2 atti.
 
La certificazione dell’esatta trascrizione dei titoli prevista dall’art 480 del C.P.C., la fissazione dei preavvisi di sfratto, il rilascio di copie conformi agli atti notificati verranno rilasciati dalle ore 9.00 alle ore 11,30, soltanto per gli atti per i quali si richiede la notifica a cura dell’Ufficio Unico di Roma.
 
L’orario ricezione del pubblico dell’ufficiale giudiziario Preposto alla Sez. notificazioni: dalle ore 9,00 alle ore 11,30.
 

Avvocati: pubblicati in Gazzetta i nuovi parametri

altE’ stato pubblicato sulla G.U. n. 77 di oggi, 2 aprile 2014, il Decreto n. 55 del Ministero della Giustizia, di Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della l. 31 dicembre 2012, n. 247. Il Decreto entrerà in vigore dal 3 aprile 2014. Ecco di seguito il testo pubblicato in Gazzetta parametri_nuovi.pdf

Avvocati: i regolamenti su procedimenti disciplinari e Consigli Distrettuali

altSono stati pubblicati  i regolamenti attuativi della legge forense (247/2012) destinati a ridisegnare il sistema disciplinare degli avvocati sulla base delle previsioni del nuovo ordinamento professionale.
Il primo regolamento, n. 1/2014, reca norme in materia di Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), i nuovi organismi disciplinari istituiti su base distrettuale. Il regolamento entrerà in vigore il 15 aprile prossimo. Il secondo regolamento, n. 2/2014, disciplina il Procedimento disciplinare dinanzi ai CDD ed entrerà in vigore il primo gennaio 2015. 
Il nuovo sistema disciplinare introdotto dalla legge professionale forense va nella direzione di affermare la imparzialità dell’organo giudicante, eliminando ogni connessione tra eletto ed elettore e di promuovere un sistema di controllo disciplinare efficiente, imparziale, e garantito.
Elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Il regolamento disciplina le operazioni elettorali e stabilisce anche i termini per le prime elezioni in modo che i CDD siano pienamente operativi dal primo gennaio 2015.
Elemento caratterizzante il sistema elettorale è l’assoluta elisione del legame tra eletto ed elettore che consegue al fatto che ogni C.O.A. potrà eleggere esclusivamente i propri iscritti che con gli altri provenienti dagli altri Consigli dell’Ordine costituiranno l’organismo amministrativo disciplinare su base distrettuale.
Tra l’altro i consiglieri distrettuali non potranno prendere parte alle sezioni giudicanti quando l’incolpato è iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine dal quale sono eletti.
Nella composizione dei CDD dovrà essere rispettata la rappresentanza di genere, pena la invalidità delle elezioni; tale principio viene tutelato anche con la previsione che il limite delle preferenze (2/3 degli eligendi) possa essere superato nella sola ipotesi in cui i voti siano destinati ad entrambi i generi.
I CDD rimangono in carica 4 anni e i componenti per non più di due mandati. Sono stabilite incompatibilità tra la carica di consigliere distrettuale di disciplina e quelle di consigliere circondariale o nazionale una volta a regime il sistema.
Possono candidarsi tutti gli avvocati iscritti agli albi del distretto da almeno 5 anni, che non abbiamo condanne definitive superiori all’avvertimento o comunque non definitive superiori a quelle dell’avvertimento comminate nei cinque anni precedenti. La candidatura si avanza con una dichiarazione presso il proprio Consiglio dell’Ordine, entro 15 giorni dalla data delle elezioni. Data che dovrà essere unica nel distretto.
Il regolamento disciplina anche i tempi della prima elezione, per permettere che al primo gennaio 2015, data di entrata in vigore del nuovo sistema disciplinare disegnato dalla legge 247, i CDD siano insediati e operanti. A tale scopo, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fisserà entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in tutto il distretto, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.
Per quanto riguarda invece il passaggio dal vecchio al nuovo regime dei procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014, il regolamento prescrive il trasferimenti dai Consigli dell’Ordine al CDD, con comunicazione all’incolpato.
 
Procedimento disciplinare: Per il “processo” disciplinare imparzialità e garanzie
 
Imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa: è tra questi due principi costituzionali che si snoda il nuovo procedimento per l’accertamento di un eventuale illecito disciplinare a carico di un avvocato, secondo il testo del regolamento n. 2/2014, pubblicato il primo aprile e che entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
La prima previsione funzionale alla imparzialità è quella che stabilisce che delle sezioni giudicanti all’interno del Consiglio distrettuale di disciplina non possa far parte alcun consigliere proveniente dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato.
Sono inoltre previsti criteri oggettivi e non discrezionali per la formazione delle singole sezioni giudicanti così da salvaguardare, grazie alla loro predeterminazione rigorosa, il principio di precostituzione del “giudice disciplinare”. Il regolamento, dopo aver stabilito i criteri di determinazione della competenza e i casi di astensione e ricusazione dei giudici disciplinari, disciplina il procedimento, che si snoda nelle fasi istruttoria preliminare, istruttoria, dibattimentale e decisionale.
In tutte le fasi è posta molta attenzione al diritto di difesa dell’incolpato, che dovrà essere sempre tempestivamente informato delle attività a suo carico e che in ogni momento della fase istruttoria potrà accedere agli atti, dedurre prove e indicare elementi a proprio favore.
Attenzione è posta anche alla celerità del procedimento, con la previsione dei termini massimi entro cui andrà completata l’istruttoria a cura del consigliere incaricato e depositata la motivazione della decisione disciplinare.
Il regolamento richiama la previsione della legge 247 nello stabilire i casi in cui il CDD può disporre la sospensione cautelare dell’avvocato incolpato.
Contro la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF nel termine di 30 giorni dalla notificazione, da parte dell’incolpato, del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, del procuratore della Repubblica, del procuratore generale presso la Corte d’Appello. Decorsi i termini per l’impugnazione senza che questa venga presentata, la decisione è esecutiva a cura del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Il regolamento disciplina anche alcuni poteri “ispettivi” in capo al CNF, per favorire il più ampio e corretto esercizio della potestà disciplinare. (Consiglio Nazionale Forense, comunicato stampa 1° aprile 2014)
 
Di seguito i testi integrali dei regolamenti 
 
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, REGOLAMENTO 31 gennaio 2014, n. 1
 
Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina (ai sensi dell’art. 50, co. 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247)
 
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 31 gennaio 2014
 
Visto l’art. 51 Cost., che prescrive il rispetto della rappresentanza di genere;
 
Visto l’articolo 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale le modalità di elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina sono stabilite in base a regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense;
 
Visto l’art. 29, comma 1, lettera f) della medesima legge, ai sensi del quale il Consiglio dell’Ordine elegge i membri del Consiglio distrettuale di disciplina, secondo il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense;
 
ADOTTA 
 
il seguente regolamento. 
 
Art. 1.
Composizione del Consiglio distrettuale di disciplina forense 
 
1. Presso ciascun Consiglio dell’Ordine distrettuale è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.
 
2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina forense è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, approssimata per difetto all’unità. Ogni Consiglio dell’Ordine elegge un numero di Consiglieri di disciplina pari ad un terzo dei propri componenti, approssimato per difetto.
 
3. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti dai Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del distretto, riuniti in distinti seggi elettorali, su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’art. 51 della Costituzione, ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e secondo quanto previsto dal presente regolamento.
 
Art. 2.
Durata in carica 
 
1. Il Consiglio distrettuale di disciplina resta in carica per un periodo di quattro anni decorrente dall’insediamento.
 
2. I Consiglieri distrettuali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura per un ulteriore mandato è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale a quello in cui si siano svolti i precedenti mandati.
 
3. Il Consiglio uscente resta in carica fino all’insediamento del Consiglio neoeletto.
 
4. Il Consiglio neoeletto si insedia all’atto della prima riunione, sino a tale momento rimane in carica il Consiglio distrettuale di disciplina uscente.
 
Art. 3.
Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica 
 
1. La carica di Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine o di Consigliere del Consiglio nazionale forense.
 
2. Non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati componenti della commissione per l’esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
 
3. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.
 
4. La decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può essere disposta dal Consiglio nazionale forense nell’esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all’art. 63 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
5. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo al componente decaduto subentra, ove possibile, il primo dei non eletti del medesimo genere.
 
Art. 4.
Elettorato attivo e passivo 
 
1. Il Consiglio distrettuale di disciplina è eletto dai Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del distretto, convocati nei distinti seggi elettorali istituiti presso i singoli Consigli dell’Ordine circondariali.
 
2. Il voto è personale, diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
 
3. Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all’unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell’Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza.
 
4. L’elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell’Ordine è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all’albo tenuto dallo stesso Consiglio dell’Ordine che, entro le ore 14 del quindicesimo giorno non festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Non è consentita la candidatura presso un Ordine diverso. La segreteria appone sulla dichiarazione la data e l’ora di ricevimento.
 
5. Possono candidarsi gli avvocati che:
 
a) non abbiano subìto sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell’avvertimento;
 
b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento;
 
c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi;
 
d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. f) e g) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche con condanne non definitive;
 
e) abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati di almeno 5 anni.
 
6. Per consentire la presentazione delle candidature il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale provvede a comunicare la data di svolgimento delle elezioni nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.
 
Art. 5.
Determinazione dei seggi e fissazione della data delle elezion
 
1. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fissa il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali, che devono aver luogo entro il 31 luglio dell’anno di scadenza del Consiglio distrettuale di disciplina in carica ed essere tenute contestualmente in tutto il distretto.
 
2. Ogni Presidente di Consiglio dell’Ordine circondariale comunica al Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale senza ritardo il numero dei componenti del proprio Consiglio dell’Ordine.
 
3. In esito a tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell’Ordine.
 
4. Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell’Ordine, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del presente regolamento, l’individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell’ambito dei primi dei non eletti all’interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l’attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all’assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.
 
5. Effettuate le determinazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio Ordine dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed ai singoli Consigli dell’Ordine del distretto.
 
6. La pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio dell’Ordine distrettuale ha valore di pubblicità notizia.
 
Art. 6.
Avviso di convocazione delle elezioni 
 
1. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale rende pubblico l’avviso di convocazione per le elezioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento, ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento.
 
2. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l’ora ed il motivo dell’adunanza del Consiglio, il numero dei candidati da eleggere complessivamente nel distretto e di quelli eleggibili dai singoli Consigli dell’Ordine, l’avvertimento che l’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti del distretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 del presente regolamento, la data ultima e l’ora entro le quali devono essere presentate le candidature ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento.
 
3. L’avviso di convocazione è spedito ai Presidenti dei singoli Consigli dell’Ordine del distretto mediante raccomandata a/r, ovvero fax, messaggio di PEC o, comunque, con qualsiasi altro mezzo idoneo a consentire la prova dell’avvenuto ricevimento.
 
4. Detto avviso deve essere affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine del distretto.
 
Art. 7.
Presentazione delle candidature 
 
1. Gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono depositare, a pena di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine di appartenenza entro le ore 14 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni.
 
2. Ogni candidatura deve essere accompagnata dall’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 4, comma 5 del presente regolamento.
 
3. Scaduto il termine previsto, la segreteria di ogni Consiglio dell’Ordine circondariale trasmette senza ritardo alla segreteria del Consiglio dell’Ordine distrettuale l’elenco, in ordine alfabetico, di tutte le candidature presentate.
 
4. La verifica della candidatura e delle condizioni di eleggibilità di tutti i candidati è affidata ad una Commissione istituita a livello distrettuale composta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, che la presiede, e da tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali, o loro delegati.
 
5. La commissione di verifica si riunisce entro i 3 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; di tale riunione è redatto verbale e delle determinazioni ivi assunte viene data senza indugio comunicazione a tutti i Consigli dell’Ordine ed agli avvocati candidati secondo una delle modalità di cui al precedente art. 6, comma 3.
 
6. La commissione di verifica delibera validamente con la maggioranza dei componenti e trasmette alla segreteria del Consiglio dell’Ordine distrettuale le liste dei candidati eleggibili.
 
7. La segreteria del Consiglio dell’Ordine distrettuale, raccolti e contraddistinti in base al Consiglio dell’Ordine di provenienza gli elenchi delle candidature pervenuti, procede alla redazione, stampa ed affissione di un avviso contenente:
 
a) le liste di candidati eleggibili distinte per Ordine Circondariale;
 
b) l’indicazione dei luoghi, del giorno e dell’orario di inizio delle operazioni elettorali da svolgersi contestualmente nel distretto;
 
c) l’avvertenza che l’elettorato attivo e passivo possono essere esercitati solo nell’ambito del singolo Ordine, essendo gli iscritti eleggibili esclusivamente dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
 
d) l’espressa previsione dell’invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati a livello distrettuale entrambi i generi.
 
8. Tale avviso viene affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Consiglio dell’Ordine del distretto.
 
Art. 8.
Schede elettorali 
 
1. Ogni Consiglio dell’Ordine predispone la scheda elettorale inserendo in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati, recanti a fianco una casella da contrassegnare per l’espressione del voto.
 
2. La scheda reca l’indicazione del numero delle preferenze da esprimersi, pari ai due terzi degli eligendi arrotondato per difetto all’unità inferiore ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento, e l’avvertimento che può essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi. In tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell’Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell’ambito di ogni genere.
 
3. Su ogni scheda il Consigliere Segretario appone preventivamente il timbro dell’Ordine e la propria firma.
 
Art. 9.
Svolgimento delle operazioni elettorali 
 
1. Le operazioni elettorali si svolgono contestualmente, nella giornata indicata nell’avviso di convocazione, presso i seggi istituiti nei singoli Consigli dell’Ordine.
 
2. Nei locali destinati a seggio elettorale deve essere affisso l’avviso recante l’indicazione di tutti i candidati di cui all’art. 7, comma 7 del presente regolamento.
 
3. Il seggio rimane aperto il tempo necessario per consentire a tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine di esprimere il proprio voto e le operazioni devono concludersi entro quattro ore (4) dall’apertura o, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano già provveduto a votare.
 
4. Le funzioni di Presidente del seggio vengono assunte dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e quelle di Segretario dal Consigliere Segretario dell’Ordine medesimo.
 
5. Il seggio è costituito dal Presidente e dal Segretario nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione.
 
6. Il Presidente:
 
a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dà atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un’urna debitamente sigillata ed una cabina elettorale che assicurino la segretezza del voto;
 
b) dichiara pubblicamente aperte le operazioni elettorali;
 
c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
 
d) nomina fra i Consiglieri presenti due scrutatori con i quali, unitamente al Consigliere Segretario, compone la commissione di scrutinio elettorale.
 
7. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno due componenti della commissione.
 
8. Il Segretario redige in duplice copia, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni elettorali annotandovi l’ora di apertura del seggio, le operazioni di voto e di scrutinio e l’orario di chiusura.
 
9. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
 
10. Scaduto l’orario destinato alle operazioni di voto e, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano espresso il loro voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
 
Art. 10.
Espressione del voto 
 
1. Sono nulle, oltre a quelle riconoscibili, le schede contenenti un numero di preferenze superiore a quello consentito, salva l’ipotesi di cui all’art. 8 comma 2 del presente regolamento ove sia rispettato il limite di genere.
 
Art. 11.
Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti 
 
1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.
 
2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell’Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
 
3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell’Ordine.
 
4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
 
5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio nazionale forense, al Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine
Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
 
6. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca senza indugio presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell’Ordine degli esiti delle votazioni. Dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l’insediamento.
 
7. Nella prima riunione, dopo l’insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del Presidente ne svolgono le funzioni subentrando secondo l’anzianità di iscrizione all’albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell’albo presiede la prima riunione.
 
Art. 12.
Rappresentanza di genere 
 
1. Le elezioni dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale.
 
2. Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni per i motivi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei Consiglieri degli Ordini del distretto nel più breve termine possibile, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde dar corso a nuove elezioni e consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere.
 
Art. 13.
Sostituzione di componenti del Consiglio distrettuale di disciplina 
 
1. In caso di morte, dimissioni, decadenza od impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri distrettuali di disciplina subentra, ove possibile nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi, il primo tra i non eletti dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza del componente venuto a mancare.
 
2. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato che abbia maggiore anzianità anagrafica.
 
3. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento, dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed a tutti i Consigli dell’Ordine del distretto.
 
Art. 14.
Prima elezione dei Consigli distrettuali di disciplina 
 
1. Al fine di provvedere all’elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina che si insedieranno il 1° gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto e ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell’art. 5, fissa entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in tutto il distretto ai sensi dell’art. 9 comma 1 del presente regolamento, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.
 
2. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e di quanto previsto dal presente regolamento.
 
3. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, terminate le operazioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 11 del presente regolamento, procede quanto prima alla proclamazione degli eletti che si insedieranno a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 
4. Le elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina che si insedieranno a far tempo dal 1° gennaio 2015 si svolgeranno secondo le norme del presente regolamento, non operando fino a tale data le eventuali incompatibilità di cui all’art. 3 comma 1. Resta ferma l’applicazione dell’art. 3, comma 3, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina e della proroga sino a nuove elezioni dei Consigli dell’Ordine in carica al 31 dicembre 2014, vengano ricoperte sia la carica di Consigliere dell’Ordine che quella di Consigliere del Consiglio distrettuale di disciplina. L’opzione dovrà essere esercitata entro il 31 gennaio 2015 e, in ipotesi di mancato esercizio, si intenderà rinunziato l’ufficio assunto in precedenza.
 
Art. 15.
Disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014 
 
1. I fascicoli dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 31 dicembre 2014 presso gli ordini circondariali del distretto saranno trasferiti, a cura degli uffici di ciascun Ordine, alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina dandone comunicazione all’incolpato. Analogamente saranno trasmessi tutti i fascicoli dei procedimenti rubricati in esito a segnalazioni di illecito disciplinare per i quali non sia stata ancora deliberata l’apertura ai sensi dell’art. 47 del R.D. 37/34.
 
2. Nella riunione di insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina, verificati tutti gli atti pervenuti ai sensi del comma precedente, ne dispone la trattazione ove non deliberi l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.
 
3. Il Consiglio distrettuale di disciplina può riesaminare integralmente i fatti e deve, in ogni caso, convocare l’incolpato prima di pronunciare la decisione.
 
Art. 16.
Entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.
 
REGOLAMENTO 21 febbraio 2014, n. 2. Procedimento disciplinare (ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247)
 
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
 
nella seduta del 21 febbraio 2014
 
Visto il titolo quinto della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina il procedimento disciplinare per la professione di avvocato;
 
Visto l’articolo 50, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il regolamento per il procedimento disciplinare è approvato dal Consiglio nazionale forense, sentiti gli organi circondariali;
 
Visto l’art. 65, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”;
 
Visto il regolamento n. 1/2014 approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014 che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina le modalità di elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina;
 
ADOTTA
 
il seguente regolamento.
 
TITOLO I
DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA FORENSE
 
CAPO I
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
 
ART.1
COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA
 
1. Presso ogni Ordine distrettuale degli avvocati è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.
 
2. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da un numero complessivo di Consiglieri pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, approssimato per difetto all’unità.
 
3. Il Consiglio distrettuale di disciplina elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, che lo sostituiscono nelle funzioni in caso di impedimento o di incompatibilità, ed il Segretario.
 
4. Risultano eletti alle cariche i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum risultano eletti coloro che, a seguito di ballottaggio tra i due più votati, abbiano riportato la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti in sede di ballottaggio viene eletto alla carica il candidato più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
 
5. Il Consiglio distrettuale di disciplina nelle determinazioni non aventi natura disciplinare decide con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo dei suoi componenti.
 
ART. 2
FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
 
1. Il Consiglio distrettuale di disciplina agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.
 
2. Esso nell’attività disciplinare opera attraverso sezioni, composte da cinque membri titolari e da tre membri supplenti, ove numericamente possibile, che vengono costituite, nelle ipotesi di cui all’art. 58, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con le modalità che seguono.
Le sezioni composte da 5 membri titolari e 3 supplenti vengono formate dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina o dal Vice Presidente, attingendo all’elenco in ordine alfabetico, formato con tutti i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina secondo il criterio della successione alfabetica, con l’esclusione dei componenti iscritti al medesimo ordine dell’incolpato.
I primi 5 nominativi assumono il ruolo di membri titolari ed i successivi tre quello di membri supplenti all’interno della sezione.
Per la costituzione delle ulteriori sezioni si segue il medesimo criterio di designazione secondo l’ordine alfabetico individuando i membri titolari partendo dal nominativo del primo supplente componente della precedente sezione e così procedendo sino a raggiungere il numero di otto.
I componenti del Consiglio distrettuale di disciplina possono ricoprire il ruolo di membri titolari e di membri supplenti contemporaneamente all’interno di più sezioni.
La sezione delibera con la partecipazione necessaria di 5 membri. In caso di parità di voto, e nella sola ipotesi di cui agli art. 16 e 18, del presente regolamento si applica la soluzione più favorevole all’incolpato.
 
3. Non possono fare parte delle sezioni gli appartenenti al medesimo ordine cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si procede.
 
4. Le funzioni di presidente della sezione sono assunte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo e quelle di segretario dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo. In caso di parità di iscrizione all’albo, le funzioni sono assunte rispettivamente dal più anziano e dal più giovane per età anagrafica. Il Presidente di sezione e il Segretario permangono nelle cariche anche in caso di subentro come titolare, per qualsiasi ragione, di un membro supplente avente maggiore anzianità di iscrizione all’albo.
 
5. Il Consiglio distrettuale di disciplina e le singole sezioni svolgono la propria attività nei locali del Consiglio dell’Ordine distrettuale. Con delibera motivata e per particolari esigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina può autorizzare che singole attività di una sezione vengano svolte presso i locali di un Consiglio dell’Ordine circondariale.
 
ART. 3
SPESE DI GESTIONE
 
1. Ciascun Ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro.
 
2. L’entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell’Ordine distrettuale e viene ripartita tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti al 30 novembre dell’anno precedente a quello di imputazione della spesa.
 
3. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, di concerto con i Presidenti degli Ordini circondariali, determina entro il 30 novembre di ogni anno la somma necessaria per le spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina e quella proporzionalmente dovuta da ciascun Ordine, calcolata secondo quanto stabilito dai commi precedenti.
 
4. Gli Ordini circondariali versano a quello distrettuale quanto dovuto entro il mese di marzo di ogni anno. Il Consiglio dell’Ordine distrettuale gestisce le somme attraverso una contabilità separata.
 
5. Nel determinare il contributo annuale dovuto dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, ai sensi dell’art. 29, commi 3 ss., della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio dell’Ordine tiene conto di quanto dovuto per provvedere alle spese di gestione e di funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina.
 
6. La partecipazione al Consiglio distrettuale di disciplina non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di trasferta.
 
7. Il mancato versamento del contributo dovuto, così come determinato ai sensi del comma 3, costituisce violazione dei compiti di cui all’art. 29, comma 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in tal caso trasmette al Consiglio nazionale forense i relativi atti per quanto di competenza.
 
CAPO II
COMPETENZA
 
ART. 4
COMPETENZA PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
 
1. Il Consiglio distrettuale di disciplina esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi, elenchi e registri di cui all’art. 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
2. La competenza è attribuita al Consiglio di disciplina del distretto ove è iscritto l’avvocato, o il praticante, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede.
 
 
 3. In ogni caso si applica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro di cui all’art. 12 del presente regolamento.
 
4. Qualora, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 16 del presente regolamento, venga a mancare il numero necessario per il funzionamento delle sezioni e non sia possibile sostituire i componenti, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina nella sede competente come da allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
 
5. La competenza disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina è attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato ai sensi del comma precedente.
 
ART. 5
CONFLITTO DI COMPETENZA
 
1. Il Consiglio nazionale forense si pronuncia sui conflitti di competenza fra i Consigli distrettuali di disciplina per quanto concerne l’esercizio del potere disciplinare.
 
2. I Consigli distrettuali di disciplina fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense; di detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti sono rimessi al Consiglio distrettuale di disciplina dichiarato competente.
 
3. L’impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il corso del procedimento disciplinare.
 
ART. 6
CASI DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE
 
1. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonché nell’ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali.
 
2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all’uopo designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, da costituirsi con le modalità di cui all’art. 2 del presente regolamento.
 
3. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. La dichiarazione di astensione deve essere valutata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, il quale decide in merito.
In caso di accoglimento dell’istanza di astensione il Presidente procede all’immediata sostituzione del componente astenuto con il primo dei supplenti.
 
ART. 7
RICORSO PER RICUSAZIONE
 
1. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.
 
2. Il relativo ricorso, contenente l’indicazione delle prove, è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, deve essere sottoscritto dall’interessato, o da un suo procuratore speciale, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda.
 
3. Il ricorso è comunicato, a cura del Consiglio distrettuale di disciplina, al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina, al Consigliere ricusato e alle altre eventuali parti con invito agli stessi a fornire entro cinque giorni le eventuali deduzioni sui motivi della ricusazione.
 
ART. 8
DECISIONE SULLA RICUSAZIONE
 
1. Quando la ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l’osservanza dei termini o delle forme previsti dall’articolo 7, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la sezione designata, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.
 
2. Fuori dei casi di inammissibilità della ricusazione, ogni attività è sospesa salvo che per il compimento degli atti indifferibili.
 
3. La sezione designata per la ricusazione decide sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
 
4. Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente ricusato, al Pubblico Ministero ed alle altre eventuali parti.
 
ART. 9
PROVVEDIMENTI IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICUSAZIONE
 
1. Se la ricusazione è accolta, la sezione non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione.
 
2. Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l’inefficacia e l’inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente il membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione di un componente della sezione.
 
3. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina nel primo in ordine alfabetico dei membri, secondo il criterio della rotazione. Qualora non sia possibile la sostituzione, il Presidente rimette il procedimento al Consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il Consiglio dell’Ordine distrettuale individuato come da tabella di cui all’art. 4, comma 3.
 
 
TITOLO II
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
 
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
ART. 10
PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI
 
1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio dei Consigli distrettuali di disciplina.
 
2. Il procedimento disciplinare è regolato dal Titolo V della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dalle norme del presente regolamento.
 
3. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
 
4. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.
 
CAPO II
NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE
 
ART. 11
NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE
 
1. Il Consiglio dell’Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:
 
a) darne informazione all’iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
 
b)trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.
 
2. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente quando nei confronti di un iscritto:
 
a) viene esercitata l’azione penale;
 
b) viene disposta, revocata o annullata l’applicazione di misure cautelari;
 c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;
 
d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio.
 
ART. 12
ISCRIZIONE NEL REGISTRO RISERVATO
 
1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, ricevuti dal Consiglio dell’Ordine gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all’uopo istituito il nominativo dell’iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione.
 
2. Il registro è riservato ed è custodito dal Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina.
 
ART. 13
DIVIETO DI CANCELLAZIONE
 
1. Dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell’iscritto dall’albo, dall’elenco o dal registro.
 
CAPO III
FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE
 
ART.14
COSTITUZIONE DELLA SEZIONE COMPETENTE PER LA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
 
1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all’uopo convocato, l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.
 
2. In ipotesi di archiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina trasmette comunque all’iscritto interessato copia degli atti relativi all’esposto oggetto di iscrizione nel registro di cui all’art. 12, unitamente a copia del provvedimento di archiviazione.
 
3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell’incolpato.
 
4. Qualora non venga disposta l’archiviazione immediata, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina costituisce la sezione competente per il procedimento secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente regolamento e designa tra i componenti della sezione il Consigliere Istruttore.
 
5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l’attività istruttoria entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all’art. 12 del presente regolamento.
 
6. In ogni momento della fase istruttoria l’incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.
 
ART. 15
COMUNICAZIONE ALL’INCOLPATO E FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE
 
1. Il Consigliere Istruttore comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio professionale o a mezzo pec. In tale comunicazione deve fornire all’incolpato ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di elezione di domicilio presso il difensore, le comunicazioni, relative al procedimento, verranno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al suo domicilio professionale o al suo indirizzo pec.
 
2. Il Consigliere Istruttore può assumere informazioni e testimonianze, acquisire atti ed invitare l’incolpato a rendere dichiarazioni con l’assistenza del proprio difensore.
 
3. Delle attività svolte in questa fase dal Consigliere Istruttore devono essere redatti verbali sottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che siano intervenuti alla formazione dell’atto.
 
ART. 16
CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE COMPETENTE
 
1. Conclusa la fase istruttoria preliminare, il Consigliere istruttore propone alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria.
 
2. La sezione delibera l’archiviazione ovvero l’approvazione del capo di incolpazione senza la presenza del Consigliere Istruttore che viene sostituito dal primo dei membri supplenti in ordine alfabetico.
 
ART. 17
APPROVAZIONE DEL CAPO DI INCOLPAZIONE E RELATIVA COMUNICAZIONE
 
1. Qualora la sezione approvi il capo d’incolpazione ne dà comunicazione all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.
 
2. La comunicazione diretta all’incolpato contiene:
 
1) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:
 
a) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
 
b) dei fatti addebitati, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;
 
c) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione;
 
2) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:
 
a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;
 
b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;
 
c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;
 
d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.
 
3. Qualora l’incolpato sia un componente del Consiglio nazionale forense la comunicazione di cui ai commi precedenti nonché gli atti del fascicolo sono trasmessi allo stesso Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 36, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
ART. 18
CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA E DELIBERAZIONE DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO
 
1. Il Consigliere Istruttore, una volta decorso il termine concesso all’incolpato per il compimento degli atti difensivi, sulla base del contenuto delle difese, può chiedere alla sezione competente per il procedimento:
 
a) di disporre l’archiviazione;
 
b) di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato.
 
2. La sezione competente per il procedimento delibera, senza la presenza del Consigliere Istruttore, sostituito ai sensi dell’art. 16 comma 2, se disporre l’archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell’incolpato.
 
ART. 19
ARCHIVIAZIONE
 
1. L’archiviazione può essere disposta con delibera motivata:
 
– dal Consiglio distrettuale di disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all’art. 14 del presente regolamento, su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare;
 
– dalla sezione competente per l’istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d’incolpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore.
 
CAPO IV
CITAZIONE A GIUDIZIO
 
ART. 20
LA CITAZIONE A GIUDIZIO
 
1. Ove deliberata la citazione a giudizio, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesima sezione designata per l’istruttoria, costituita in collegio giudicante di 5 componenti, della quale non può far parte il Consigliere Istruttore, che viene sostituito ai sensi dell’art. 16 comma 2.
 
2. In ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all’interno della sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti.
 
ART. 21
COMUNICAZIONE E CONTENUTO DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO
 
1. La citazione a giudizio deve essere notificata all’incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina affinché eserciti la facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale.
 
2. La citazione contiene:
 
a) le generalità dell’incolpato;
 
b) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
 
c) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
 
d) l’avviso che l’incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
 
e) l’elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;
 
f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione.
 
CAPO V
FASE DIBATTIMENTALE E DISCUSSIONE
 
ART. 22
DIBATTIMENTO
 
1. Il dibattimento si svolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 5 componenti.
 
2. Nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di:
 
a) produrre documenti;
 
b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati ai sensi dell’art. 21 comma 2;
 
c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento;
 
d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
 
3. La sezione costituita in Collegio di 5 componenti:
 
a) acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato;
 
b) ove reputato necessario, chiede all’incolpato di sottoporsi all’esame;
 
c) provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, a quello dell’incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;
 
d) procede, d’ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l’accertamento dei fatti.
 
ART. 23
PROVE UTILIZZABILI
 
1. Ai fini della decisione sono utilizzabili:
 
a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato;
 
b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
 
c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.
 
ART. 24
DISCUSSIONE
 
1. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la discussione al Pubblico Ministero, se presente, all’incolpato ed al suo difensore.
2. La discussione si svolge nell’ordine di cui al precedente comma e, in ogni caso, l’incolpato e il suo difensore hanno la parola per ultimi.
 
CAPO VI
FASE DECISORIA
 
ART. 25
DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE
 
1. Terminata la discussione la sezione, costituita in Collegio di 5 componenti, decide a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente. In caso di parità prevale il voto di quest’ultimo.
 
2. Il Pubblico Ministero, l’incolpato ed il suo difensore non possono partecipare alla camera di Consiglio per la deliberazione.
 
ART. 26
PRONUNCIA DELLA DECISIONE
 
1. Il Presidente della sezione dà immediata lettura alle parti del dispositivo della decisione assunta.
 
2. Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l’impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense.
 
3. La motivazione del provvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione.
 
ART. 27
DECISIONE DI NON LUOGO A PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
 
1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può deliberare il proscioglimento dell’incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare».
 
ART. 28
RICHIAMO VERBALE
 
1. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili la sezione, con la decisione che definisce il procedimento, può deliberare il richiamo verbale dell’incolpato.
 
2. Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è formalmente comunicato all’iscritto e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza con lettera riservata del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.
 
ART. 29
DECISIONE DI CONDANNA
 
1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 
a) avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni;
 
b) censura, quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;
 
c) sospensione dall’esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l’irrogazione della sanzione della censura. La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione;
 
d) radiazione, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell’albo dell’incolpato.
 
ART. 30
SANZIONI DISCIPLINARI
 
1. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
 
2. La censura consiste nel biasimo formale.
 
3. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal praticantato.
 
4. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
 
5. Il professionista radiato, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine.
 
ART. 31
NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE
 
1. Copia integrale del provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina:
 
a) all’incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto;
 
b) al Consiglio dell’Ordine presso il quale l’incolpato è iscritto;
 
c) al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine dell’iscritto;
 
d) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.
 
TITOLO III
DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE
 
ART. 32
SOSPENSIONE CAUTELARE
 
1. La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto:
 
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
 
b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’
art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
 
c) una misura di sicurezza detentiva;
 
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
 
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
 
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato del provvedimento che la infligge.
 
3. La sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi:
 
a) qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio;
 
b) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
 
c) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina disponga l’irrogazione delle sanzioni dell’avvertimento o della censura.
 
4. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata anche d’ufficio in ogni momento dalla sezione che l’ha disposta qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull’istanza di revoca o di modifica presentata dall’interessato è competente a pronunciarsi altra sezione, diversa da quella che ebbe a disporre il provvedimento cautelare, designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.
 
5. Il Consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia dell’adozione della sospensione cautelare o della sua revoca o della sua modifica al Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto l’avvocato o il praticante affinché vi sia data esecuzione.
 
6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il ricorso non ha effetti sospensivi dell’esecuzione.
 
TITOLO IV
DELLA IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI
 
ART. 33
IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
 
1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
 
2. Possono proporre ricorso:
 
a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
 
b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;
 
c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
 
d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.
 
3. Il ricorso, contenente anche l’indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall’incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto che senza indugio lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione.
 
4. Il ricorso è notificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
 
5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
 
TITOLO V
DELL’ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI
 
ART. 34
ESECUTIVITA’ DELLA DECISIONE DISCIPLINARE
 
1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina, decorsi i termini per l’impugnazione, diviene esecutiva.
 
2. Gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull’impugnazione. L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso. In ogni caso, il Consiglio distrettuale di disciplina comunica immediatamente al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività della decisione.
 
ART. 35
ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE
 
1. Per l’esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Consiglio dell’Ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.
 
2. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione sia all’Ordine di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare ex art. 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.
 
3. Nell’ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina ed invia all’avvocato sanzionato, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell’esecuzione della sanzione e quella finale. Nell’ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell’Ordine procede esclusivamente all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto.
 
4. Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio:
 
a) ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell’Ordine competente per l’esecuzione;
 
b) a tutti i Consigli dell’Ordine;
 
5. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto che è competente per l’esecuzione.
 
6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’Ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l’estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all’interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2.
 
TITOLO VI
DELLA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
 
ART. 36
RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
 
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
 
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l’autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
 
b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Consiglio distrettuale di disciplina.
In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
 
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.
 
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Il giudizio è affidato a una sezione in composizione diversa da quella che ha deciso.
 
4. Nel caso di cui al primo comma lett. a), la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:
 
a) d’ufficio, ad istanza del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio distrettuale di disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non l’ha commesso;
 
b) ad istanza dell’interessato.
 
TITOLO VII
DEI POTERI ISPETTIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
 
ART. 37
POTERI ISPETTIVI DEL C.N.F.
 
1. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto esercizio dell’azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A tal fine può:
 
a) richiedere ai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all’attività disciplinare svolta;
 
b) nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina quanto all’esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati e redigono e inviano al Consiglio nazionale forense la relazione su quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte;
 
c) disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti mantenendo il rispetto delle quote di genere.
 
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 38.
ENTRATA IN VIGORE
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
 
 
ALLEGATO 1 (tabella art. 4, comma 3 del presente Regolamento, ripresa dall’art. 1 disp.att.
 c.p.p.)
 
 
Dal distretto di…   Al distretto di…
Roma                      Perugia
Perugia                   Firenze
Firenze                   Genova
Genova                  Torino
Torino                     Milano
Milano                     Brescia
Brescia                   Venezia
Venezia                   Trento
Trento                      Trieste
Trieste                     Bologna
Bologna                   Ancona
Ancona                    L’Aquila
L’Aquila                   Campobasso
Campobasso         Bari
Bari                           Lecce
Lecce                       Potenza
Potenza                   Catanzaro
Cagliari                   Roma
Palermo                 Caltanissetta
Caltanissetta        Catania
Catania                  Messina
Messina                 Reggio Calabria
Reggio Calabria   Catanzaro
Catanzaro               Salerno
 
 

 
 

 
 

I 12.000 della Procura

La circolare del Procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, con  la quale si limitano a 12.000 il numero dei processi da portare a dibattimento ogni anno è una di quelle iniziative sulle quali si discuterà per molto tempo, anche perché tutte le tesi, sia quelle favorevoli che quelle contrarie, hanno un loro fondamento.

Indipendentemente dalla posizione che ognuno voglia assumere, bisogna dare atto al dr. Pignatone di avere avuto coraggio e di essere un uomo che non teme di esporsi per tentare di assicurare funzionalità all’ufficio alla cui guida è preposto.

Infatti la portata della decisione che coinvolge il Tribunale più grande d’Europa esporrà il Magistrato ad una marea di critiche che potrebbero persino travolgerlo. Critiche che troveranno anche cassa di risonanza da parte di quelle forze occulte, ma non troppo, che inquinano la politica laziale e che sono lese nei loro interessi criminali dalla lotta serrata che la Procura di Roma sta facendo al riciclaggio del denaro sporco in imprese apparentemente pulite.

Proprio sulle pagine di questo numero di InGIUSTIZIA la PAROLA al POPOLO un altro Magistrato noto per la propria serietà e rettitudine, il Presidente Mario Bresciano, ha lanciato un grido di allarme per la carenza di personale nel Tribunale di Roma, insufficiente per celebrare i processi e, quindi, non appare condivisibile l’affermazione dell’Unione delle Camere Penali che la circolare della Procura si innesti nel tentativo della Magistratura di “conquistare spazi di discrezionalità politica senza sopportare la relativa responsabilità”.

Il problema della carenza di personale e del numero eccessivo dei processi esiste e viene denunciato periodicamente da tutte le forze coinvolte nel meccanismo giustizia (sindacati degli operatori, avvocati, magistrati). Sicché non si può bollare come una iniziativa di potere il tentativo di non far affondare una barca di fatto abbandonata a se stessa dalla politica, senza mettere in dubbio l’onestà e la correttezza istituzionale di un uomo che cerca di utilizzare il proprio potere per dare un senso all’incarico ricevuto. 

Le Camere Penali non volevano certo dire ciò, ma vi sono parole che rischiano di essere mediaticamente così virulente da offuscare le considerazioni in punto di diritto costituzionale che portano alla conclusione che la circolare è comprensibile e degna di rispetto per i motivi che l’hanno ispirata, ma non può essere né accettata né presa a modello. Se la giustizia, di fronte all’emergenza, rinnega i propri principi fondamentali, di fatto nega se stessa e potrebbe portare a quegli abusi che si imputavano al Fascismo e che il legislatore costituente ha voluto impedire, approvando il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost.

Le Camere Penali non hanno rilevato come la norma richiamata sia dal dr. Pignatone sia dalla Presidente della Commissione Giustizia della Camera, on. Ferranti, per sostenere la bontà dell’iniziativa, cioè l’art. 227 del Decr. L.vo 51/1998, in luogo di conferire tale potere, sembra escluderlo.

Infatti tale norma è una disposizione transitoria nel contesto della riforma che portò all’abolizione delle Preture ed all’introduzione del giudice unico, limitata a quel contesto storico e, finalizzata esclusivamente, per volontà del legislatore, ad “assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto”. In sintesi, una norma speciale che si è sottratta alla censura di violazione dell’art. 112 Cost. proprio perché relativa ad una organizzazione dei ruoli di udienza per un periodo riconosciuto dal Parlamento come emergenziale, ove non si poneva però un limite numerico, ma si dettava un criterio di priorità organizzative per le quali si doveva smaltire l’arretrato penale, tenendo “conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché dell’interesse della persona offesa”.

Non potendosi attribuire ad una norma speciale transitoria, in contrasto con un principio fondamentale della Costituzione, un effetto estensivo al fine di ottenere il risultato di rendere in concreto funzionali gli uffici, la soluzione non può essere demandata a soggetto diverso dal legislatore e, comunque, l’emergenza non dovrebbe essere gestita con atti unilaterali di una componente del percorso processuale.

Infatti il C.S.M., approvando nella seduta del 20 ottobre 1999 la “risoluzione sul decentramento dei Consigli giudiziari”, ne ha affermato la centralità nel sistema dell’autogoverno territoriale e quindi gli stessi appaiono l’unico organo che potrebbe dare disposizioni organizzative in situazioni emergenziali, considerate le attribuzioni organizzative che hanno con riferimento alla formazione dei ruoli dei giudici ex art. 7 bis R.D. 12/1941 ed il fatto che vedono nel loro seno anche le componenti dell’avvocatura e dell’università.

Hanno viceversa sicuramente ragione le Camere Penali allorché attribuiscono la responsabilità della situazione ad “una politica sempre più debole”, così come è indubbio che, a volte, da parte di alcuni Magistrati e/o della stampa si utilizza l’emergenza per avallare “prassi distorte”, che poi si trasformano in norme in seguito a modifiche legislative sull’onda di emozioni mediatiche per singoli eventi a volte in contrasto con le statistiche scientifiche relative al numero di fatti analoghi.

Si citano fatti veri e considerazioni corrette, quali che “l’attribuzione di un successo investigativo esclusivamente alle intercettazioni” ha anche il fine far ritenere all’opinione pubblica legittimo il “forzare i limiti fissati dall’art. 15 della Costituzione”, o che “la mostrificazione dell’arrestato di turno, ritratto in manette all’uscita di casa” avviene perché i giornalisti sono lì su impulso del Magistrato inquirente che li utilizza come uno strumento di pressione e di condanna mediatica ancor prima che giudiziaria. Essi non possono però essere associati ad eventi di dubbia correttezza tecnica, il cui fine è la funzionalità della giustizia.

Per recuperare il proprio ruolo centrale a tutela della difesa, all’Avvocatura non occorre un Beppe Grillo in toga, ma azioni anche forti mediaticamente e politicamente che facciano comprendere che solo attraverso la collaborazione delle varie componenti del processo si realizza la pretesa di uno stato di dare giustizia.

di Romolo Reboa 

* Avvocato del Foro di Roma

Gazzetta Ufficiale: il decreto legislativo sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

altSulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. 32/2014, che attua la delega conferita al Governo con la Legge 6 agosto 2013, n. 96 per il recepimento delle Direttiva 2010/64UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2014.
Le previsioni introdotte sono indirizzate a rendere effettivo, per gli indagati e gli imputati alloglotti che non parlano la lingua italiana, il diritto di piena e consapevole partecipazione al processo.
 
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014 , n. 32
 
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione
europea, ed in particolare, l’allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi nanze e degli affari esteri;
 
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
 
a) all’articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4 -bis . L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti.
Per la nomina dell’interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;
 
b) l’articolo 143 è sostituito dal seguente: «Articolo 143 ( Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali )
 
1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
 
2. Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
 
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
 
4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fi no a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
 
5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
 
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell’uffi cio di interprete e di traduttore è obbligatoria.».
 
Art. 2.
Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
 
1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le seguenti modificazioni:
 
a) all’articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione della grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;
 
b) all’articolo 68, comma 1, le parole: «dell’ordine o del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate».
 
Art. 3.
Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia
 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) all’articolo 5, lettera d) , dopo le parole: «ausiliari del magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall’articolo 143 codice di procedura penale;».
 
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
 
2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
 
3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto. Nel caso si verifi chino o siano in procinto di verifi carsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell’economia e delle fi nanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addì 4 marzo 2014
 
NAPOLITANO
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro della giustizia
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
MOGHERINI , Ministro degli affari esteri
 

 

Legge di stabilità 2014: le tabelle del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

altA seguito della legge di stabilità sono stati aggiornati gli importi e la normativa sul contributo unificato nel processo civile (primo grado, impugnazioni e cassazione), amministrativo e tributario. Di seguito le tabelle con i nuovi importi:

 

 

 

Processo Civile – 1° Grado

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00 € 37,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 85,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 206,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 450,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 660,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.056,00
Valore superiore a € 520.000,00 € 1.466,00

Processo Civile – Appello

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00 € 55,50
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 127,50
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 309,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 675,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 990,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.584,00
Valore superiore a € 520.000,00 € 2.199,00

Processo Civile – Cassazione

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00 € 74,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 170,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 412,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 900,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 1.320,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 2.112,00
Valore superiore a € 520.000,00 € 2.932,00

Processo Tributario

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 2.582,28 € 30,00
Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00 € 60,00
Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 € 120,00
Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00 € 250,00
Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00 € 500,00
Valore superiore a € 200.000,00 € 1.500,00

Procedimenti con contributo fisso o esenti

Procedimenti Esecutivi Contributo
Procedimenti di esecuzione immobiliare € 242,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi € 146,00
Procedimenti esecutivi ad eccezione di quelli mobiliari di importo inferiore a EUR 2.500,00 € 121,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad EUR 2.500,00 € 37,00
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare € 121,00
Procedimenti Fallimentari Contributo
Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede esente
Insinuazione tempestiva al passivo esente
Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare € 70,00
Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) € 740,00
Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole Contributo
Procedimenti di cui al titolo II, capo I e capo VI libro IV c.p.c: della separazione personale dei coniugi € 85,00
Procedimenti riguardanti la prole esente
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole esente
Volontaria Giurisdizione Contributo
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell’interdizione e dell’inabilitazione esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati; esente
Procedimenti di rettificazione di stato civile esente
Procedimenti di volontaria giurisdizione € 85,00
Ricorsi Amministrativi Contributo
Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato  € 300,00
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005 esente
Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato € 300,00
Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti.
Scaglione 1) Cause di valore fino a € 200.000. 
€ 2.000,00
Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti.
Scaglione 2) Cause di valore tra € 200.000 ed € 1.000.000. 
€ 4.000,00
Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti.
Scaglione 3) Cause di valore superiore ad € 1.000.000. 
€ 6.000,00
Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato € 650,00
Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie)  € 1.800,00
Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell’amministrazione)  € 300,00
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica € 650,00
Procedimenti Vari Contributo
Cause di lavoro e controversie previdenziali € 37,00
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi esente
Procedimenti di cui all’art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto) esente
Procedimenti di cui all’art. 711 c.p.c. e art. 4 comma 16 L. 898/1970 (separazione consensuale e divorzio congiunto) € 37,00
Procedimenti in materia tavolare esente

Procedimenti di valore indeterminabile

Processi civili e amministrativi di valore indeterminabile € 450,00
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace € 206,00
Processi tributari di valore indeterminabile € 120,00

Procedimenti esenti dal contributo unificato

Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede
Insinuazione tempestiva al passivo
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell’interdizione e dell’inabilitazione
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi
Procedimenti di cui all’art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)
Procedimenti di rettificazione di stato civile
Procedimenti in materia tavolare
Procedimenti riguardanti la prole
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005

 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio: conto corrente specifico per pagamento contributo unificato

altSi riporta in allegato la comunicazione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Direzione della Giustizia Tributaria – Dipartimento delle Finanze – del Ministero dell’Economia e delle Finanze – con la quale informa l’attivazione di un conto corrente specifico per il pagamento del contributo unificato nel processo tributario. Di seguito l’allegato: 2947.pdf