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Author: Massimo Reboa

Regolamento per l’elezione dei membri dei Consigli degli Ordini forensi

altSulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 24/11/2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 170 del 10/11/14 contenente il Regolamento sulle modalita’ di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi così come previsto dalla Legge professionale Forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247). Il Regolamento è  entrato in vigore dal  25 Novembre 2014. Ecco il testo del decreto: 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 2014, n. 170
Regolamento sulle modalita’ di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Capo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 7 agosto 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014;

Adotta

il seguente regolamento;

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ per l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per;

a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «ordine», l’ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell’articolo 25 della legge;

c) «consiglio», l’organo dell’ordine previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e’ disciplinata dall’articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;

d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera c).

Capo II
Modalita’ di svolgimento delle elezioni

Art. 3
Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi

1. Il presidente, quando convoca l’assemblea per l’elezione del consiglio;
a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell’articolo 28 della legge;
b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all’unita’;
c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non piu’ di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedi’ ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell’arco di ciascuna giornata. Al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell’albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31 dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n.
155 e a norma dell’articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del Consiglio dell’ordine accorpante, per il rinnovo dell’anno 2015, sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell’albo dell’ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nell’albo dell’ordine accorpante, salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di tale data.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne da’ comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicita’ notizia.

Art. 4
Convocazione elettorale

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l’inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L’avviso della convocazione delle elezioni contiene l’invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. L’avviso di convocazione indica altresi’ il luogo, i giorni e l’orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.
4. L’avviso di convocazione e’ spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonche’ qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione. E’ affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell’ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
5. Della convocazione delle elezioni e’ dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell’ordine.
6. Quando il numero degli iscritti all’ordine e’ superiore a cinquecento, la comunicazione dell’avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 puo’ essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell’avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l’ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l’affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l’ordine, nonche’ la pubblicazione mediante il sito internet dell’ordine.

Art. 5
Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale e’ svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E’ comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non e’ svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

Art. 6
Candidature

1.Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all’interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.
2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilta’, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell’ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La presentazione di una lista puo’ essere effettuata da un avvocato a cio’ delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

Art. 7
Formazione delle liste

1. Le liste possono recare l’indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all’unita’ inferiore.
2. Quando nella lista non vi e’ la rappresentanza di entrambi i generi, l’indicazione dei nominativi della lista non puo’ superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando nella lista vi e’ la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista e’ inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell’ambito del medesimo genere, il limite massimo dei due terzi.
3. Ad ogni lista e’ attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.
4. L’eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l’inammissibilita’ della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.
5. E’ consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in piu’ liste.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, la candidatura all’interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista e’ inserito anche nell’elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

Art. 8
Commissione elettorale

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario sei o piu’ iscritti con un’anzianita’ di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente del consiglio e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.
2. Quando il consiglio dell’ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla meta’. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonche’ alle ulteriori attivita’ connesse sino alla proclamazione degli eletti. E’ coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell’articolo 11, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale puo’ operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.
7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Art. 9
Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere e l’eventuale raggruppamento in liste, e’ preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l’espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto e’ espresso attraverso l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l’indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista e’ computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonche’ quelle recanti l’indicazione di piu’ liste.
5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.
6. Nei casi diversi dal comma 5, l’elettore puo’ esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullita’ della scheda.

Art. 10
Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono all’interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui e’ costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All’interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in piu’ copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori;
a) l’elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
b) l’elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l’indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale e’ consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l’accesso al seggio elettorale e’ consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all’espressione di voto.

Art. 11
Operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell’articolo 8, nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non piu’ di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all’ultima ora fissata dell’ultimo giorno stabilito.
Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione;
a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un’urna debitamente sigillata, nonche’ una o piu’ cabine elettorali;
b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e da’ inizio alle operazioni di voto;
c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell’ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validita’ delle operazioni elettorali e’ necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l’integrita’ del materiale elettorale. Di tali operazioni e’ data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l’accaduto all’autorita’ giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
10. Scaduto l’orario dell’ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 12
Votazione con sistema elettronico

1. Con delibera del consiglio puo’ essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovra’ avere almeno le seguenti caratteristiche;
a) prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;
b) assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza e’ rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all’inizio delle operazioni, dalla societa’ informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l’identita’ del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l’inserimento del codice fiscale; la registrazione dell’avente diritto al voto; che il votante non abbia gia’ votato; l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;
e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una ”scheda di voto” che dal votante e’ inserita, previa personale verifica sulla conformita’ alla scelta effettuata, nella apposita urna;
f) prevedere il “blocco” al termine del voto di ogni iscritto della postazione, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;
g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di “sospensione”, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la “riattivazione” delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b);
h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L’apertura delle urne e l’esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessita’ di ulteriori controlli.
4. L’accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell’urna la ricevuta del suo voto.

Art. 13
Scrutinio delle schede

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri;
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano piu’ candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza e’ nulla e non conteggiata;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e’ attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara’ attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);
2. Sono nulle le schede che;
a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1;
b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall’espressione di voto;
d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
e) consentono comunque di riconoscere l’elettore.

Art. 14
Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio e’ redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell’ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorita’ competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parita’ di voti risulta eletto il candidato piu’ anziano per iscrizione all’albo e tra coloro che abbiano uguale anzianita’ di iscrizione il maggiore di eta’.
7. Quando nell’ambito della graduatoria cosi’ formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all’articolo 28 della legge.
Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere piu’ rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell’ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l’elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.
8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 15
Sostituzione degli eletti

1. Quando con il subentro operato a norma dell’articolo 28, comma 6, della legge non e’ possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l’equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalita’ previste dal presente regolamento.

 

Capo III
Disposizioni finali

Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addi’ 10 novembre 2014
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, Reg.ne – Prev. n. 3006

Indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

altPubblicato, come ogni anni, in Gazzetta Ufficiale (n.269 del 19/11/2014) l’aggiornamento delle indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. Di seguito il testo del provvedimento.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 novembre 2014

Variazione della misura dell’indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennita’ di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2011 – 30 giugno 2014, e’ pari a + 4,4;

 

Visto il decreto interdirigenziale del 16 ottobre 2013, relativo all’ultima variazione dell’indennita’ di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta;

Art. 1

1. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente misura;
a) fino a 6 chilometri € 2,15;
b) fino a 12 chilometri € 3,92;
c) fino a 18 chilometri € 5,42;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,15.
2. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza e’ cosi’ corrisposta;
a) fino a 10 chilometri € 0,56;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,44;
c) oltre i 20 chilometri € 2,15.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2014
Il capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
Barbuto

Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze
Franco

  

Istruzioni per la compilazione delle fatture elettroniche

altDi seguito pubblichiamo l’analisi effettuata dal COA di Roma, grazie al lavoro svolto dal Gruppo informatico di  presidenza, in merito alla c.d. “fatturazione elettronica” :
Preliminarmente occorre precisare che la fatturazione elettronica è il nuovo sistema di fatturazione e parcellazione adottato dalla P.A. con la Finanziaria del 2007, connessa alla c.d. Legge Brunetta sulla progressiva eliminazione del cartaceo, in favore del documento elettronico.
Lo scambio tra fornitore di bene o servizio e la P.A. è gestito dal sistema di interscambio (S.d.i.) che serve da intermediario. Ad ogni Amministrazione corrisponde un codice identificativo al quale vanno intestate le relative fatture e parcelle emesse. In base al codice, infatti, lo S.d.i. trasmette il documento informatico all’Amministrazione corrispondente.
Vista tale automaticità, la fattura deve essere realizzata in un determinato standard che la rende leggibile in automatico al programma di smistamento. Tale esigenza è stata soddisfatta con l’utilizzo di un modello formato .xml, cioè un’estensione di file utilizzata per inserimento e conservazione dati (database). Va evidenziato che il formato .xml è un formato disponibile nei pacchetti Office, nonché realizzabile attraverso l’apposito applicativo on line sul sito che la P.A. ha creato per lo S.d.i. di fatturazione elettronica (www.fatturapa.gov.it).
 
Come si realizza una fattura elettronica:
 
Dopo essere entrati nel sito www.fatturapa.gov.it
– cliccate sul link come fare, che porta alla pagina web www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c.htm, nella quale troverete molti dati utili ed interessanti.
– Per comprendere come si fa la fatturazione, cliccate sul link simulazione, che si trova sulla sinistra dello schermo (www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm);
– apparirà – subito sotto – un link compilare la fatturaPA (www.sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/sicurezza/AccediAlServizioAction.do?pagina=compila_fattura)
– Si entrerà così in una schermata nella quale vengono richieste le credenziali per accedere al servizio. Si può avere accesso:
1) con le credenziali di fisco on-line (quelle che si utilizzano per verificare la propria posizione fiscale sul sito Agenzia delle Entrate, normalmente nome utente, il codice fiscale, e la password da voi prescelta o comunicata dalla P.A.):
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
2) con la firma digitale accreditata come ‘carta nazionale dei servizi’ (C.N.S.). In tal senso va chiarito che la carta LEXTEL non è una C.N.S. pur valendo come firma digitale, perciò non è compatibile con il sistema di fatturazione elettronica.
La C.N.S., invece, è la carta di identità informatica del cittadino e in altri paesi è utilizzabile, essendo ormai integrata con la carta di identità per ogni attività, tanto quelle commerciali che quelle in cui si spende la propria identità (anche, ad es., per le operazioni di voto). In Italia il progetto di carta di identità elettronica è attivato solo per i Magistrati che hanno quindi integrato il Documento di identità valido nonché la firma digitale sullo stesso documento. In Italia sono C.N.S. le carte accreditate sul sito www.progettocns.it.
Essere in possesso di una carta C.N.S. consente l’accesso senza limitazioni a tutti i servizi della P.A. digitale senza richieste di ulteriori accrediti (come ad esempio accade anche per il PCT). In Italia è possibile ottenerla presso la Camera di Commercio in maniera facile e pressoché immediata ad un costo contenuto (70€ ca.) per posta ordinandola direttamente nella pagina web sopra indicata oppure acquistandola direttamente presso le Camere di Commercio:
https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/
– Una volta entrati nell’area compilare la fatturaPA, troverete una schermata complessa in programma flash player (chi ne è privo, deve scaricarlo), i cui campi andranno completati con le informazioni richieste (i campi evidenziati in giallo sono obbligatori).
– Creato il file .xml, lo stesso va sottoscritto con firma digitale, cioè utilizzando l’apposita applicazione presente in ogni software che consente tale firma (presente anche nella chiavetta Lextel) e che viene rilasciato al momento dell’acquisto della firma digitale. In caso di C.N.S. il software sarà già installato sulla pennetta o sulla smart card che rilascia la Camera di Commercio.
– Il file così firmato avrà come estensione .xml.p7m, che certifica l’avvenuta firma elettronica. Tale file va inoltrato allo S.d.i. O attraverso la propria PEC alla PEC dello S.d.i. (sdi01@pec.fatturapa.it) o attraverso il sito internet di www.fatturapa.gov.it. Sempre via PEC arriverà la risposta confermativa della P.A. Comunque sul sito www.fatturapa.gov.it è possibile monitorare la fattura all’indirizzo che segue:http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/sicurezza/AccediAlServizioAction.do?pagina=monitoraggio&pagCorr=Monitoraggio.
Tutta la procedura è spiegata passo passo nelle istruzioni per la compilazione della fattura elettronica predisposte dal Collega Andrea Iolis nell’allegato file (all. n. 1).
Un discorso a parte va fatto per il Tribunale di Roma, ufficio modello 12, che si occupa dei pagamenti relativi al c.d. “gratuito patrocinio”, il quale ha predisposto un modulo in .xml (all. n. 2) nel quale vengono indicati gli elementi essenziali per l’inoltro delle fatture relative e, in particolare, il codice I.P.A. del Tribunale che consente al sistema S.d.i. di riconoscere la fattura e di inviarla alla competente P.A..
Il testo da compilare in formato .xml modificato con i propri dati aprendolo con il programma “blocco note” disponibile su tutti i PC o con un altro programma di scrittura, facendo attenzione a non modificare mai l’estensione del file che dovrà sempre essere .xml, come da istruzioni predisposte anche in questo caso dall’Avv. Iolis (all. n. 3).
Per quanto riguarda il problema della conservazione delle fatture elettroniche si dovrà pronunciare l’Amministrazione Finanziaria, cioè l’Agenzia delle Entrate, che è stata già più volte sollecitata a fornire delle linee guida. Del resto sul sito www.fatturapa.gov.it è possibile procedere ad una stampa su carta della fattura che, per il momento, risolve egregiamente il problema della conservazione.
Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Minghelli comunicano, peraltro, che ci si sta attivando al fine di fornire al più presto a tutti gli iscritti un programma gratuito da utilizzare in modo più semplice per la compilazione delle fatture elettroniche.
Il Consiglio ringrazia l’Avv. Andrea Iolis per il proficuo lavoro svolto e dispone che la presente comunicazione con i relativi allegati sia trasmessa a tutti gli Iscritti a mezzo email.
 

COA di Roma: protocollo d’intesa con la sezione esecuzioni mobiliari per iscrizione a ruolo

altIl COA di Roma e la Sezione delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma, hanno predisposto un protocollo d’intesa, che permette l’iscrizione a ruolo e la fissazione dell’udienza di vendita o di assegnazione con il deposito telematico della copia esecutiva telematica autenticata dall’Avvocato, con riserva di produrre l’originale in udienza. Di seguito il testo del protocollo: 
 
“Protocollo d’intesa ed istruzioni pratiche per il perfezionamento dell’iscrizione a ruolo ed il deposito di atti nelle procedure esecutive mobiliari
 
Il Presidente della Sezione Quarta Esecuzioni Mobiliari del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Mario Bertuzzi, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma Avv. Mauro Vaglio ed il Dirigente della Cancelleria della sezione D.ssa Flavia Urbani, in relazione alle problematiche sorte con l’entrata in vigore della obbligatorietà dei depositi telematici degli atti di parti nelle procedure esecutive, in pieno spirito di collaborazione ed al fine di agevolare l’attività di tutti i soggetti coinvolti, concordano sull’applicazione delle seguenti modalità per il compimento delle operazioni connesse ai depositi telematici presso la sezione.
 
Le presenti modalità operative, in vigore dal 15/11/2014 saranno suscettibili di modifiche e perfezionamenti all’esito della loro pratica attuazione ed a seguito di riscontro della loro effettiva operatività pratica.
 
ISCRIZIONE A RUOLO TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI (PIGNORAMENTI ORDINARI E PRESSO TERZI)
 
AVVERTENZA GENERALE: In senso tecnico il perfezionamento dell’iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva (mobiliare od immobiliare) non costituisce un’iscrizione a ruolo effettiva in quanto all’atto del deposito del pignoramento da parte dell’Ufficiale Giudiziario si procede all’attribuzione del N.R.G. alla procedura.
 
Per tale ragione i redattori atti (Software) per il Processo Telematico difettano dello schema di atto richiesto dalla sezione esecuzioni e qualora lo presentino esso non è completo.
 
Queste brevi note illustrano la procedura da seguire per l’adempimento di cui sopra fino a quando non entrerà in vigore (31 marzo 2015) la nuova normativa del c.p.c. che prevede il deposito dell’atto di pignoramento e la relativa iscrizione a ruolo come adempimenti dell’avvocato e non più dell’ufficiale giudiziario.
 
COME PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE TELEMATICA DI UN PIGNORAMENTO MOBILIARE O PRESSO TERZI
 
Una volta ottenuto ANNO e NUMERO DI RUOLO (consultando il Polisweb Siecic —–> Fascicoli personali, direttamente da studio SENZA ACCEDERE IN CANCELLERIA) dell’esecuzione l’avvocato dovrà redigere un atto denominato:
 
(1) – “Nota di iscrizione a ruolo di pignoramento mobiliare (o presso terzi)”
 
all’interno del quale andranno inseriti:
 
– Dati anagrafici completi delle parti,
 
– Generalità complete comprensive di codice fiscale di tutti gli avvocati difensori del creditore procedente (o comunque della parte per la quale si procede all’iscrizione a ruolo, si ricorda che potrà accedere alle informazioni ed ai documenti contenuti nel fascicolo informatico soltanto il difensore munito di delega, in nessun caso la visibilità degli atti e la possibilità di deposito potrà essere estesa al semplice domiciliatario).
 
Nell’atto andrà inoltre evidenziato il motivo dell’eventuale esenzione dal pagamento del contributo unificato.
 
Detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf attraverso un’operazione di salvataggio di file (si ricorda che non è ammessa la scansione di immagine).
 
Affinchè il cancelliere possa avere riscontro delle cause di esenzione dal pagamento del contributo unificato per i pignoramenti presso terzi andrà, inoltre, acquisita tramite scanner ed inserita nella busta come allegato generico anche una copia informale dell’atto di pignoramento, detta copia dovrà essere firmata digitalmente dall’avvocato in fase di predisposizione della busta.
 
(2) – Successivamente si dovrà compilare (tramite il proprio Redattore Atti per il Processo Civile Telematico) una busta telematica scegliendo come categoria di atto sul redattore
 
ATTO DI PARTE SIECIC ESECUZIONI (ATTO SUCCESSIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI) o definizioni similari
 
come tipologia di atto dovrà scegliere
 
DEPOSITO (DI ATTO) GENERICO
 
e come singolo atto
 
ATTO NON CODIFICATO
 
l’atto di cui sopra andrà inserito nella busta telematica come ATTO PRINCIPALE.
 
(3) – Su un foglio separato l’avvocato dopo aver indicato ANNO e N.R.G. e le proprie generalità complete apporrà le marche Lottomatica di pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria.
 
Detto foglio verrà acquisito tramite scansione ed inserito nella busta telematica.
 
Come disposto dalla Circolare ministeriale n.144442.U del 28.10.2014 -pervenuta in data 03.11.2014- le marche andranno successivamente annullate da parte della cancelleria.
 
“Qualora la parte intenda evitare qualsiasi accesso all’ufficio giudiziario, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento,potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge. Si segnala a tal proposito un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U.”
 
In caso di PAGAMENTO TELEMATICO sarà sufficiente inserire nella relativa busta i file .p7m e .pdf della ricevuta medesima.
 
In caso di pagamento mediante MODELLO F23 o BOLLETTINO POSTALE andrà inserita nella busta la scansione dello stesso.
 
COME DEPOSITARE LE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA IN UN PIGNORAMENTO MOBILIARE O PRESSO TERZI
 
Nei software di redazione atti per il processo telematico le ISTANZE DI ASSEGNAZIONE e le ISTANZE DI VENDITA sono atti successivi al perfezionamento dell’iscrizione a ruolo e non possono essere inviati nella medesima busta telematica con la quale si invia la suddetta per ragioni tecniche di acquisizione degli atti da parte della cancelleria.
 
Pertanto, in caso di invio di una delle suddette ISTANZE, le medesime andranno selezionate nel redattore atti quali
 
ATTO DI PARTE SIECIC ESECUZIONI (ATTO SUCCESSIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI)
 
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE
 
oppure
 
ISTANZA DI VENDITA.
 
Dopo aver operato la selezione l’avvocato inserirà nella busta l’istanza che intende depositare, detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf attraverso un’operazione di salvataggio di file (si ricorda che non è ammessa la scansione di immagine).
 
COME DEPOSITARE IL TITOLO ESECUTIVO IN MODALITA’ TELEMATICA
 
Ai fini della fissazione della data dell’udienza per l’assegnazione o la vendita il deposito del titolo esecutivo può essere effettuato anche in modalità telematica secondo le seguenti modalità:
 
(1) L’avvocato acquisisce tramite scanner il titolo esecutivo creando un file .pdf che costituisce la copia informatica per immagine del titolo.
 
(2) Redige altresì un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale contenente la seguente dichiarazione:
 
“Si attesta la conformità all’originale in mio possesso del titolo esecutivo (DESCRIZIONE DEL TITOLO)”
 
Si dichiara inoltre che il suesteso titolo non è stato utilizzato in altra procedura esecutiva ovvero che lo stesso è stato utilizzato nella procedura esecutiva n……… dinanzi al Tribunale di ………. attualmente pendente ovvero conclusasi senza assegnazione ovvero con assegnazione parziale.”.
 
Entrambe i file (titolo e dichiarazione) andranno inseriti come allegati semplici nella busta con la quale si deposita la richiesta di iscrizione a ruolo o l’istanza di assegnazione o di vendita.
 
AVVERTENZA IMPORTANTE: Resta ferma l’assoluta necessità, sulla base dell’attuale disciplina normativa, ai sensi dell’art. 488, comma 2, c.p.c., del DEPOSITO DEL TITOLO ESECUTIVO IN ORIGINALE AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA FIN DALLA PRIMA UDIENZA
 
DETTO DEPOSITO DOVRA’ AVVENIRE PREFERIBIL-MENTE IN UDIENZA.
 
NEL CASO DI PIGNORAMENTO MOBILIARE CHE NON SUPERI I 20.000 €, IL DEPOSITO DEL TITOLO ESECUTIVO ORIGINALE DOVRA’ AVVENIRE NON OLTRE 30GG DALL’ACCETTAZIONE DELLA NOTA D’ISCRIZIONE A RUOLO, AL FINE DI CONSENTIRE AL G.E. L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONEO DI VENDITA CON DECRETO.
 
 
COME DEPOSITARE LE ISTANZE DI RINUNCIA O DI RITIRO TITOLI ANTECEDENTI IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
 
Anche per questo tipo di richieste occorre provvedere al deposito telematico, operando la seguente selezione:
 
ATTO DI PARTE SIECIC ESECUZIONI (ATTO SUCCESSIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI) o definizioni similari
 
come tipologia di atto dovrà scegliere
 
DEPOSITO (DI ATTO) GENERICO
 
e come singolo atto
 
ISTANZA DI RINUNCIA nel caso di rinuncia
 
o
 
ATTO NON CODIFICATO in caso di semplice richiesta di ritiro titoli.
 
Dopo aver operato la selezione l’avvocato inserirà nella busta l’istanza che intende depositare, detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf attraverso un’operazione di salvataggio di file (si ricorda che non è ammessa la scansione di immagine).
 
L’atto di cui sopra andrà inserito nella busta telematica come ATTO PRINCIPALE.
 
Nel caso in esame l’avvocato è tenuto a corrispondere l’imposta di bollo pari ad € 16,00 (sedici/00)
 
Pertanto su un foglio separato l’avvocato dopo aver indicato ANNO e N.R.G. e le proprie generalità complete apporrà le marche lottomatica di pagamento del bollo di cui sopra che verranno annullate apponendovi DATA e FIRMA.
 
Detto foglio verrà acquisito tramite scansione ed inserito nella busta telematica.
 
In caso di PAGAMENTO TELEMATICO sarà sufficiente inserire nella relativa busta i file .p7m e .pdf della ricevuta medesima.
 
In caso di pagamento mediante MODELLO F23 o BOLLETTINO POSTALE andrà inserita nella busta la scansione dello stesso”.
 
Il Consiglio autorizza la sottoscrizione del Protocollo e dispone l’invio agli Iscritti di una comunicazione informativa a mezzo email delle nuove modalità di deposito telematico degli atti presso la Sezione Esecuzioni Mobiliari, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.
 
 
 

Agenzia delle Entrate: via libera all’esenzione da bollo e registro per le piccole cause

altNessun pagamento dell’imposta di registro e di bollo sulle sentenze relative alle cause di valore più modesto. È quanto chiarisce la risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, estende l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace. Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio. L’esenzione dall’imposta di registro non è più ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario. (fonte: www.agenziaentrate.gov.it). 

Elenco uffici del giudice di pace mantenuti ex art. 3 d.lgs. 15672012

altIl 6 novembre 2014,  è stato convertito il decreto legge del 13 settembre 2014 n.132,  che, in attuazione del d.m 7 marzo 2014, definisce la procedura relativa al mantenimento degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 d.lgs. 156/2012. Di seguito pubblichiamo l’elenco degli uffici mantenuti e soppressi: 

Il Ministero della Giustizia 

Visto l’articolo 7, che fissa all’esito della decorrenza dei termini individuati dagli articoli 5 e 6, la necessità di procedere alla ricognizione dell’assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace;
Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, approvato definitivamente, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 novembre 2014 e allo stato in corso di promulgazione;
Visto, in particolare, l’articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;
Valutato, peraltro, che l’efficacia delle modifiche alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma determinate dalla istituzione dei nuovi presidi giudiziari in Barra e Ostia risulta fissata alla data di inizio del funzionamento di tali strutture, che dovrà essere individuata all’esito della verifica delle conseguenti esigenze logistiche ed organizzative;
Considerato, pertanto, di dover procedere alla individuazione degli uffici del giudice di pace soppressi da mantenere ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale attuativo del 7 marzo 2014, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, con riferimento alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma, nel cui ambito vengono istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia;
Ritenuto che, a seguito dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonché per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all’articolo 6, si rende necessario rideterminare l’elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli Enti richiedenti;
Considerato che, in tale ambito, occorre tener conto dell’indagine condotta in ordine allo stato di attuazione dell’attività di formazione del personale messo a disposizione dagli Enti locali;
Rilevato, infatti, che il monitoraggio della fase formativa ha evidenziato specifiche criticità connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all’attività giurisdizionale, con particolare riferimento alla mancanza di unità con inquadramento idoneo a consentire di svolgere le funzioni proprie del cancelliere;
Valutato, in particolare, che l’attribuzione all’ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell’unica unità assegnata;
Ritenuto che analoghe considerazioni possono essere condotte con riferimento agli uffici per i quali l’articolazione della dotazione assegnata, al di là della relativa consistenza numerica, risulta inadeguata a garantire le condizioni di funzionalità e operatività proprie delle strutture giudiziarie;
Ritenuto, peraltro, che l’esame delle richieste formulate dagli Enti locali per i quali è stato disposto il mantenimento del rispettivo ufficio del giudice di pace ha evidenziato l’opportunità di procedere ad ulteriori accorpamenti dei territori afferenti ad uffici limitrofi soppressi, entro i limiti di compatibilità con l’ordinamento generale ed in conformità dei limiti fissati dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, individuati nelle premesse del decreto ministeriale 7 marzo 2014, cui si opera integrale rinvio;
Considerato, infatti, che le aggregazioni richieste nel rispetto del criterio dell’integrità territoriale degli uffici consentono di realizzare, per le sedi accorpanti interessate, il conseguimento di un assetto dimensionale maggiormente coerente con i parametri specificamente individuati, per la giustizia di prossimità, in occasione dell’esercizio della delega di cui alla citata legge 148/2011;
Valutato, inoltre, che esigenze di armonizzazione con l’assetto territoriale preesistente alla riforma della geografia giudiziaria, che ha determinato l’aggregazione del territorio compreso nella giurisdizione della ex sezione distaccata di Mercato San Severino al circondario di Nocera Inferiore, rendono necessario includere nella circoscrizione dell’ufficio del giudice di pace di Mercato San Severino il Comune di Baronissi;
Ritenuto che, per gli uffici del giudice di pace specificamente individuati nell’allegato 5 al presente decreto, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 del medesimo provvedimento, può essere fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l’allegato 1 al decreto ministeriale 7 marzo 2014.

Articolo 2

  1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto.
  2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell’allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

Articolo 3

  1. La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 4 del presente decreto.
  2. Sino alla data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, da determinarsi con successivo provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai sensi della tabella A di cui al comma 1, resta ferma la competenza degli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Napoli e di Roma.

Articolo 4

  1. Gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella A di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del medesimo provvedimento, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all’allegato 3 del presente decreto.

Articolo 5

Il presente decreto entra in vigore il vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

IL MINISTRO
Andrea Orlando

 

ALLEGATO 1

Uffici mantenuti

Distretto Circondario Giudici di pace
ANCONA ANCONA FABRIANO
ANCONA ANCONA JESI
ANCONA ANCONA SENIGALLIA
ANCONA PESARO FANO
ANCONA URBINO MACERATA FELTRIA
BARI BARI ALTAMURA
BARI BARI GRAVINA DI PUGLIA
BARI BARI MONOPOLI
BARI BARI NOCI
BARI BARI PUTIGNANO
BARI FOGGIA CERIGNOLA
BARI FOGGIA MANFREDONIA
BARI FOGGIA SAN SEVERO
BARI FOGGIA TRINITAPOLI
BARI TRANI ANDRIA
BARI TRANI BARLETTA
BARI TRANI BISCEGLIE
BARI TRANI CANOSA DI PUGLIA
BOLOGNA BOLOGNA PORRETTA TERME
BOLOGNA PARMA LANGHIRANO
BOLOGNA RAVENNA FAENZA
BOLOGNA RAVENNA LUGO
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN BRESSANONE/BRIXEN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN BRUNICO/BRUNECK
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN EGNA/NEUMARKT
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN MERANO/MERAN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN SILANDRO/SCHLANDERS
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN VIPITENO/STERZING
BRESCIA BERGAMO TREVIGLIO
BRESCIA BRESCIA CHIARI
BRESCIA BRESCIA ROVATO
CAGLIARI CAGLIARI ISILI
CAGLIARI CAGLIARI SANLURI
CALTANISSETTA CALTANISSETTA MUSSOMELI
CALTANISSETTA ENNA AGIRA
CALTANISSETTA ENNA CENTURIPE
CALTANISSETTA ENNA LEONFORTE
CALTANISSETTA ENNA PIAZZA ARMERINA
CALTANISSETTA ENNA REGALBUTO
CALTANISSETTA ENNA TROINA
CALTANISSETTA GELA NISCEMI
CAMPOBASSO ISERNIA AGNONE
CAMPOBASSO ISERNIA CASTEL SAN VINCENZO
CAMPOBASSO ISERNIA FORLI’ DEL SANNIO
CAMPOBASSO LARINO TERMOLI
CATANIA CALTAGIRONE MILITELLO IN VAL DI CATANIA
CATANIA CALTAGIRONE RAMACCA
CATANIA CATANIA ACIREALE
CATANIA CATANIA ADRANO
CATANIA CATANIA BELPASSO
CATANIA CATANIA BIANCAVILLA
CATANIA CATANIA BRONTE
CATANIA CATANIA GIARRE
CATANIA CATANIA MASCALUCIA
CATANIA CATANIA PATERNO’
CATANIA CATANIA RANDAZZO
CATANIA RAGUSA VITTORIA
CATANIA SIRACUSA AVOLA
CATANIA SIRACUSA LENTINI
CATANIA SIRACUSA NOTO
CATANIA SIRACUSA PALAZZOLO ACREIDE
CATANZARO CASTROVILLARI CAMPANA
CATANZARO CASTROVILLARI CARIATI
CATANZARO CASTROVILLARI SAN SOSTI
CATANZARO CASTROVILLARI SPEZZANO ALBANESE
CATANZARO CASTROVILLARI TREBISACCE
CATANZARO COSENZA ACRI
CATANZARO COSENZA MONTALTO UFFUGO
CATANZARO COSENZA ROGLIANO
CATANZARO COSENZA SAN MARCO ARGENTANO
CATANZARO COSENZA SPEZZANO DELLA SILA
CATANZARO CROTONE CIRO’
CATANZARO CROTONE PETILIA POLICASTRO
CATANZARO PAOLA SCALEA
FIRENZE GROSSETTO ARCIDOSSO
FIRENZE LIVORNO CECINA
FIRENZE LIVORNO PIOMBINO
FIRENZE PISA SAN MINIATO
FIRENZE PISA VOLTERRA
FIRENZE SIENA ABBADIA SAN SALVATORE
GENOVA MASSA CARRARA
GENOVA MASSA PONTREMOLI
GENOVA SAVONA ALBENGA
L’AQUILA CHIETI CASALBORDINO
L’AQUILA CHIETI GISSI
L’AQUILA L’AQUILA PESCINA
L’AQUILA PESCARA PENNE
L’AQUILA TERAMO ATRI
LECCE LECCE ALESSANO
LECCE LECCE CASARANO
LECCE LECCE GALLIPOLI
LECCE LECCE MAGLIE
LECCE LECCE NARDO’
LECCE LECCE TRICASE
LECCE LECCE UGENTO
MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO NOVARA DI SICILIA
MESSINA MESSINA FRANCAVILLA DI SICILIA
MESSINA PATTI NASO
MESSINA PATTI SANT’ANGELO DI BROLO
MESSINA PATTI TORTORICI
MILANO VARESE LUINO
NAPOLI AVELLINO CALABRITTO
NAPOLI AVELLINO CERVINARA
NAPOLI AVELLINO FRIGENTO
NAPOLI AVELLINO LACEDONIA
NAPOLI AVELLINO MONTORO
NAPOLI BENEVENTO AIROLA
NAPOLI BENEVENTO GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI BENEVENTO MIRABELLA ECLANO
NAPOLI BENEVENTO MONTESARCHIO
NAPOLI BENEVENTO SAN GIORGIO LA MOLARA
NAPOLI BENEVENTO SANT’AGATA DE’ GOTI
NAPOLI NAPOLI PORTICI
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA AFRAGOLA
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA CASORIA
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA MARANO DI NAPOLI
NAPOLI NOLA MARIGLIANO
NAPOLI NOLA POMIGLIANO D’ARCO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE ARIENZO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CARINOLA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE PIGNATARO MAGGIORE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SESSA AURUNCA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE TEANO
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SORRENTO
PALERMO AGRIGENTO LICATA
PALERMO MARSALA CASTELVETRANO
PALERMO PALERMO CARINI
PALERMO PALERMO PARTINICO
PALERMO SCIACCA BIVONA
PALERMO SCIACCA MENFI
PALERMO SCIACCA PARTANNA
PALERMO SCIACCA RIBERA
PALERMO TERMINI IMERESE CORLEONE
PALERMO TERMINI IMERESE GANGI
PALERMO TERMINI IMERESE LERCARA FRIDDI
PALERMO TRAPANI ALCAMO
PERUGIA PERUGIA CASTIGLIONE DEL LAGO
PERUGIA PERUGIA CITTA’ DI CASTELLO
PERUGIA SPOLETO FOLIGNO
PERUGIA SPOLETO NORCIA
PERUGIA SPOLETO TODI
PERUGIA TERNI CITTA’ DELLA PIEVE
POTENZA LAGONEGRO CHIAROMONTE
POTENZA LAGONEGRO LAURIA
POTENZA LAGONEGRO POLLA
POTENZA LAGONEGRO SANT’ARCANGELO
POTENZA LAGONEGRO SAPRI
POTENZA MATERA PISTICCI
POTENZA POTENZA AVIGLIANO
POTENZA POTENZA BELLA
POTENZA POTENZA CALVELLO
POTENZA POTENZA MARSICO NUOVO
POTENZA POTENZA PESCOPAGANO
POTENZA POTENZA VENOSA
POTENZA POTENZA VIETRI DI POTENZA
POTENZA POTENZA VIGGIANO
REGGIO CALABRIA PALMI CINQUEFRONDI
REGGIO CALABRIA PALMI LAUREANA DI BORRELLO
REGGIO CALABRIA PALMI OPPIDO MAMERTINA
REGGIO CALABRIA PALMI SINOPOLI
ROMA CASSINO GAETA
ROMA CASSINO SORA
ROMA FROSINONE ALATRI
ROMA LATINA FONDI
ROMA LATINA TERRACINA
ROMA RIETI POGGIO MIRTETO
ROMA VITERBO CIVITA CASTELLANA
SALERNO NOCERA INFERIORE CAVA DE’ TIRRENI
SALERNO NOCERA INFERIORE MERCATO SAN SEVERINO
SALERNO NOCERA INFERIORE SARNO
SALERNO SALERNO BUCCINO
SALERNO SALERNO EBOLI
SALERNO SALERNO ROCCADASPIDE
SALERNO SALERNO SANT’ANGELO A FASANELLA
SALERNO VALLO DELLA LUCANIA AGROPOLI
SALERNO VALLO DELLA LUCANIA PISCIOTTA
SASSARI NUORO BONO
SASSARI SASSARI ALGHERO
SASSARI SASSARI OZIERI
SASSARI SASSARI PATTADA
SASSARI SASSARI PORTO TORRES
SASSARI TEMPIO PAUSANIA OLBIA
TARANTO TARANTO GINOSA
TARANTO TARANTO MANDURIA
TARANTO TARANTO MARTINA FRANCA
TARANTO TARANTO SAN GIORGIO IONICO
TORINO ASTI BRA
TORINO TORINO MONCALIERI
TORINO VERCELLI VARALLO
TRENTO ROVERETO RIVA DEL GARDA
TRENTO TRENTO BORGO VALSUGANA
TRENTO TRENTO CAVALESE
TRENTO TRENTO CLES
TRENTO TRENTO MEZZOLOMBARDO
TRENTO TRENTO PERGINE VALSUGANA
TRENTO TRENTO TIONE DI TRENTO
TRIESTE PORDENONE PORTOGRUARO
TRIESTE UDINE GEMONA DEL FRIULI
VENEZIA VENEZIA CHIOGGIA
VENEZIA VENEZIA SAN DONA’ DI PIAVE

 

ALLEGATO 2

Uffici soppressi ed accorpati

DISTRETTO CIRCONDARIO SEDE
ANCONA ANCONA OSIMO
ANCONA ASCOLI PICENO AMANDOLA
ANCONA ASCOLI PICENO OFFIDA
ANCONA ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ANCONA FERMO MONTEGIORGIO
ANCONA FERMO RIPATRANSONE
ANCONA FERMO SANT’ELPIDIO A MARE
ANCONA MACERATA CINGOLI
ANCONA MACERATA CIVITANOVA MARCHE
ANCONA MACERATA RECANATI
ANCONA MACERATA SAN SEVERINO MARCHE
ANCONA MACERATA TOLENTINO
ANCONA PESARO PERGOLA
ANCONA URBINO CAGLI
BARI BARI ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARI BARI BITONTO
BARI BARI CASAMASSIMA
BARI BARI GIOIA DEL COLLE
BARI BARI MODUGNO
BARI BARI RUTIGLIANO
BARI FOGGIA APRICENA
BARI FOGGIA BOVINO
BARI FOGGIA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
BARI FOGGIA MONTE SANT’ANGELO
BARI FOGGIA ORTA NOVA
BARI FOGGIA RODI GARGANICO
BARI FOGGIA SAN GIOVANNI ROTONDO
BARI FOGGIA TORREMAGGIORE
BARI FOGGIA TROIA
BARI FOGGIA VIESTE
BARI TRANI CORATO
BARI TRANI MINERVINO MURGE
BARI TRANI MOLFETTA
BARI TRANI RUVO DI PUGLIA
BOLOGNA BOLOGNA BUDRIO
BOLOGNA BOLOGNA SAN GIOVANNI IN PERSICETO
BOLOGNA BOLOGNA VERGATO
BOLOGNA FERRARA ARGENTA
BOLOGNA FERRARA CENTO
BOLOGNA FERRARA CODIGORO
BOLOGNA FERRARA COMACCHIO
BOLOGNA FERRARA COPPARO
BOLOGNA FERRARA PORTOMAGGIORE
BOLOGNA FORLI’ BAGNO DI ROMAGNA
BOLOGNA FORLI’ CESENA
BOLOGNA MODENA CARPI
BOLOGNA MODENA FINALE EMILIA
BOLOGNA MODENA MIRANDOLA
BOLOGNA MODENA PAVULLO NEL FRIGNANO
BOLOGNA MODENA SASSUOLO
BOLOGNA MODENA VIGNOLA
BOLOGNA PARMA BORGO VAL DI TARO
BOLOGNA PARMA FIDENZA
BOLOGNA PARMA FORNOVO DI TARO
BOLOGNA PIACENZA BETTOLA
BOLOGNA PIACENZA BOBBIO
BOLOGNA PIACENZA BORGONOVO VAL TIDONE
BOLOGNA PIACENZA FIORENZUOLA D’ARDA
BOLOGNA REGGIO EMILIA CASTELNOVO NE’ MONTI
BOLOGNA REGGIO EMILIA CORREGGIO
BOLOGNA REGGIO EMILIA GUASTALLA
BOLOGNA REGGIO EMILIA MONTECCHIO EMILIA
BOLOGNA REGGIO EMILIA SCANDIANO
BOLOGNA RIMINI NOVAFELTRIA
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CHIUSA/KLAUSEN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN MONGUELFO/WELSBERG
BRESCIA BERGAMO ALMENNO SAN SALVATORE
BRESCIA BERGAMO CLUSONE
BRESCIA BERGAMO LOVERE
BRESCIA BERGAMO ZOGNO
BRESCIA BRESCIA BRENO
BRESCIA BRESCIA GARDONE VAL TROMPIA
BRESCIA BRESCIA ISEO
BRESCIA BRESCIA LONATO
BRESCIA BRESCIA MONTICHIARI
BRESCIA BRESCIA ORZINUOVI
BRESCIA BRESCIA SALO’
BRESCIA BRESCIA VEROLANUOVA
BRESCIA CREMONA CASALMAGGIORE
BRESCIA CREMONA SORESINA
BRESCIA MANTOVA ASOLA
BRESCIA MANTOVA BOZZOLO
BRESCIA MANTOVA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
BRESCIA MANTOVA GONZAGA
BRESCIA MANTOVA REVERE
BRESCIA MANTOVA VIADANA
CAGLIARI CAGLIARI CARBONIA
CAGLIARI CAGLIARI DECIMOMANNU
CAGLIARI CAGLIARI GUSPINI
CAGLIARI CAGLIARI IGLESIAS
CAGLIARI CAGLIARI MURAVERA
CAGLIARI CAGLIARI PULA
CAGLIARI CAGLIARI SAN NICOLO’ GERREI
CAGLIARI CAGLIARI SANTADI
CAGLIARI CAGLIARI SANT’ANTIOCO
CAGLIARI CAGLIARI SENORBI’
CAGLIARI CAGLIARI SERRAMANNA
CAGLIARI CAGLIARI SINNAI
CAGLIARI LANUSEI JERZU
CAGLIARI LANUSEI SEUI
CAGLIARI LANUSEI TORTOLI’
CAGLIARI ORISTANO ALES
CAGLIARI ORISTANO BOSA
CAGLIARI ORISTANO BUSACHI
CAGLIARI ORISTANO GHILARZA
CAGLIARI ORISTANO MACOMER
CAGLIARI ORISTANO SENEGHE
CAGLIARI ORISTANO SORGONO
CAGLIARI ORISTANO TERRALBA
CALTANISSETTA CALTANISSETTA RIESI
CALTANISSETTA CALTANISSETTA SANTA CATERINA VILLARMOSA
CALTANISSETTA CALTANISSETTA SOMMATINO
CALTANISSETTA ENNA AIDONE
CALTANISSETTA ENNA BARRAFRANCA
CALTANISSETTA ENNA VALGUARNERA CAROPEPE
CALTANISSETTA ENNA VILLAROSA
CALTANISSETTA GELA MAZZARINO
CAMPOBASSO CAMPOBASSO BOIANO
CAMPOBASSO CAMPOBASSO CIVITACAMPOMARANO
CAMPOBASSO CAMPOBASSO RICCIA
CAMPOBASSO CAMPOBASSO TRIVENTO
CAMPOBASSO ISERNIA CAROVILLI
CAMPOBASSO ISERNIA FROSOLONE
CAMPOBASSO ISERNIA VENAFRO
CAMPOBASSO LARINO CASACALENDA
CAMPOBASSO LARINO GUGLIONESI
CAMPOBASSO LARINO PALATA
CATANIA CALTAGIRONE GRAMMICHELE
CATANIA CALTAGIRONE MINEO
CATANIA CALTAGIRONE VIZZINI
CATANIA CATANIA LINGUAGLOSSA
CATANIA CATANIA TRECASTAGNI
CATANIA RAGUSA CHIARAMONTE GULFI
CATANIA RAGUSA COMISO
CATANIA RAGUSA ISPICA
CATANIA RAGUSA SCICLI
CATANIA SIRACUSA AUGUSTA
CATANIA SIRACUSA FLORIDIA
CATANIA SIRACUSA PACHINO
CATANIA SIRACUSA SORTINO
CATANZARO CASTROVILLARI CASSANO ALLO IONIO
CATANZARO CASTROVILLARI CORIGLIANO CALABRO
CATANZARO CASTROVILLARI CROPALATI
CATANZARO CASTROVILLARI LUNGRO
CATANZARO CASTROVILLARI MORMANNO
CATANZARO CASTROVILLARI ORIOLO
CATANZARO CASTROVILLARI SAN DEMETRIO CORONE
CATANZARO CATANZARO BADOLATO
CATANZARO CATANZARO BORGIA
CATANZARO CATANZARO CHIARAVALLE CENTRALE
CATANZARO CATANZARO CROPANI
CATANZARO CATANZARO DAVOLI
CATANZARO CATANZARO SQUILLACE
CATANZARO CATANZARO TAVERNA
CATANZARO CATANZARO TIRIOLO
CATANZARO COSENZA SAN GIOVANNI IN FIORE
CATANZARO CROTONE SANTA SEVERINA
CATANZARO CROTONE SAVELLI
CATANZARO CROTONE STRONGOLI
CATANZARO LAMEZIA TERME FILADELFIA
CATANZARO LAMEZIA TERME MAIDA
CATANZARO LAMEZIA TERME NOCERA TIRINESE
CATANZARO LAMEZIA TERME SOVERIA MANNELLI
CATANZARO PAOLA AMANTEA
CATANZARO PAOLA BELVEDERE MARITTIMO
CATANZARO PAOLA CETRARO
CATANZARO VIBO VALENTIA ARENA
CATANZARO VIBO VALENTIA MILETO
CATANZARO VIBO VALENTIA NICOTERA
CATANZARO VIBO VALENTIA PIZZO
CATANZARO VIBO VALENTIA SERRA SAN BRUNO
CATANZARO VIBO VALENTIA SORIANO CALABRO
CATANZARO VIBO VALENTIA TROPEA
FIRENZE AREZZO BIBBIENA
FIRENZE AREZZO CORTONA
FIRENZE AREZZO MONTEVARCHI
FIRENZE AREZZO SAN GIOVANNI VALDARNO
FIRENZE AREZZO SANSEPOLCRO
FIRENZE FIRENZE BORGO SAN LORENZO
FIRENZE FIRENZE CASTELFIORENTINO
FIRENZE FIRENZE EMPOLI
FIRENZE FIRENZE PONTASSIEVE
FIRENZE GROSSETO MASSA MARITTIMA
FIRENZE GROSSETO ORBETELLO
FIRENZE GROSSETO PITIGLIANO
FIRENZE LUCCA BORGO A MOZZANO
FIRENZE LUCCA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
FIRENZE LUCCA PIETRASANTA
FIRENZE LUCCA VIAREGGIO
FIRENZE PISA CASCINA
FIRENZE PISTOIA MONSUMMANO TERME
FIRENZE PISTOIA PESCIA
FIRENZE SIENA POGGIBONSI
GENOVA GENOVA RAPALLO
GENOVA GENOVA RECCO
GENOVA GENOVA SESTRI LEVANTE
GENOVA IMPERIA BORDIGHERA
GENOVA IMPERIA TAGGIA
GENOVA IMPERIA VENTIMIGLIA
GENOVA LA SPEZIA SARZANA
GENOVA MASSA AULLA
GENOVA SAVONA CAIRO MONTENOTTE
GENOVA SAVONA FINALE LIGURE
GENOVA SAVONA VARAZZE
L’AQUILA CHIETI ATESSA
L’AQUILA CHIETI CASOLI
L’AQUILA CHIETI CASTIGLIONE MESSER MARINO
L’AQUILA CHIETI FRANCAVILLA AL MARE
L’AQUILA CHIETI GUARDIAGRELE
L’AQUILA CHIETI LAMA DEI PELIGNI
L’AQUILA CHIETI ORSOGNA
L’AQUILA CHIETI ORTONA
L’AQUILA CHIETI VILLA SANTA MARIA
L’AQUILA L’AQUILA CAPESTRANO
L’AQUILA L’AQUILA CASTEL DI SANGRO
L’AQUILA L’AQUILA CELANO
L’AQUILA L’AQUILA CIVITELLA ROVETO
L’AQUILA L’AQUILA MONTEREALE
L’AQUILA L’AQUILA PRATOLA PELIGNA
L’AQUILA L’AQUILA TAGLIACOZZO
L’AQUILA PESCARA PIANELLA
L’AQUILA PESCARA SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
L’AQUILA TERAMO CAMPLI
L’AQUILA TERAMO GIULIANOVA
L’AQUILA TERAMO MONTORIO AL VOMANO
L’AQUILA TERAMO NERETO
L’AQUILA TERAMO NOTARESCO
LECCE BRINDISI CEGLIE MESSAPICA
LECCE BRINDISI FASANO
LECCE BRINDISI FRANCAVILLA FONTANA
LECCE BRINDISI MESAGNE
LECCE BRINDISI ORIA
LECCE BRINDISI OSTUNI
LECCE BRINDISI SAN PIETRO VERNOTICO
LECCE BRINDISI SAN VITO DEI NORMANNI
LECCE LECCE CAMPI SALENTINA
LECCE LECCE GALATINA
LECCE LECCE OTRANTO
MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO MILAZZO
MESSINA MESSINA ALI’ TERME
MESSINA MESSINA ROMETTA
MESSINA MESSINA SANTA TERESA DI RIVA
MESSINA MESSINA TAORMINA
MESSINA PATTI SANT’AGATA DI MILITELLO
MESSINA PATTI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
MILANO BUSTO ARSIZIO GALLARATE
MILANO BUSTO ARSIZIO LEGNANO
MILANO BUSTO ARSIZIO SARONNO
MILANO COMO CANTU’
MILANO COMO ERBA
MILANO COMO MENAGGIO
MILANO LECCO BELLANO
MILANO LECCO MISSAGLIA
MILANO LODI CODOGNO
MILANO MILANO CASSANO D’ADDA
MILANO MONZA DESIO
MILANO PAVIA ABBIATEGRASSO
MILANO PAVIA CASTEGGIO
MILANO PAVIA CORTEOLONA
MILANO PAVIA MEDE
MILANO PAVIA MORTARA
MILANO PAVIA STRADELLA
MILANO SONDRIO CHIAVENNA
MILANO SONDRIO MORBEGNO
MILANO SONDRIO TIRANO
MILANO VARESE GAVIRATE
NAPOLI AVELLINO CALITRI
NAPOLI AVELLINO CHIUSANO DI SAN DOMENICO
NAPOLI AVELLINO LAURO
NAPOLI AVELLINO MONTELLA
NAPOLI BENEVENTO CASTEL BARONIA
NAPOLI BENEVENTO CERRETO SANNITA
NAPOLI BENEVENTO COLLE SANNITA
NAPOLI BENEVENTO GROTTAMINARDA
NAPOLI BENEVENTO SAN GIORGIO DEL SANNIO
NAPOLI BENEVENTO SOLOPACA
NAPOLI BENEVENTO VITULANO
NAPOLI NAPOLI POZZUOLI
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA AVERSA
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA FRATTAMAGGIORE
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA TRENTOLA DUCENTA
NAPOLI NOLA ACERRA
NAPOLI NOLA CICCIANO
NAPOLI NOLA OTTAVIANO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPRIATI A VOLTURNO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPUA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MADDALONI
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MARCIANISE
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA CASTELLAMMARE DI STABIA
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA GRAGNANO
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA POMPEI
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA TORRE DEL GRECO
PALERMO AGRIGENTO ARAGONA
PALERMO AGRIGENTO CAMMARATA
PALERMO AGRIGENTO CANICATTI’
PALERMO AGRIGENTO CASTELTERMINI
PALERMO AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA
PALERMO AGRIGENTO FAVARA
PALERMO AGRIGENTO PALMA DI MONTECHIARO
PALERMO AGRIGENTO RAVANUSA
PALERMO MARSALA MAZARA DEL VALLO
PALERMO MARSALA SALEMI
PALERMO PALERMO MONREALE
PALERMO TERMINI IMERESE BAGHERIA
PALERMO TERMINI IMERESE CEFALU’
PALERMO TERMINI IMERESE MEZZOJUSO
PALERMO TERMINI IMERESE MISILMERI
PALERMO TERMINI IMERESE MONTEMAGGIORE BELSITO
PALERMO TERMINI IMERESE PIANA DEGLI ALBANESI
PALERMO TERMINI IMERESE POLIZZI GENEROSA
PALERMO TRAPANI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PALERMO TRAPANI ERICE
PERUGIA PERUGIA ASSISI
PERUGIA PERUGIA GUALDO TADINO
PERUGIA PERUGIA GUBBIO
PERUGIA SPOLETO MONTEFALCO
PERUGIA TERNI AMELIA
PERUGIA TERNI NARNI
POTENZA MATERA IRSINA
POTENZA MATERA ROTONDELLA
POTENZA MATERA SAN MAURO FORTE
POTENZA MATERA STIGLIANO
POTENZA MATERA TRICARICO
POTENZA POTENZA ACERENZA
POTENZA POTENZA GENZANO DI LUCANIA
POTENZA POTENZA LAURENZANA
POTENZA POTENZA PALAZZO SAN GERVASIO
POTENZA POTENZA RIONERO IN VULTURE
REGGIO CALABRIA LOCRI BIANCO
REGGIO CALABRIA LOCRI CAULONIA
REGGIO CALABRIA LOCRI GIOIOSA IONICA
REGGIO CALABRIA LOCRI SIDERNO
REGGIO CALABRIA LOCRI STAITI IN BRANCALEONE
REGGIO CALABRIA LOCRI STILO
REGGIO CALABRIA PALMI TAURIANOVA
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA GALLINA
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA MELITO DI PORTO SALVO
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA VILLA SAN GIOVANNI
ROMA CASSINO ARCE
ROMA CASSINO ATINA
ROMA CASSINO MINTURNO
ROMA CASSINO PONTECORVO
ROMA CIVITAVECCHIA BRACCIANO
ROMA CIVITAVECCHIA FIUMICINO
ROMA FROSINONE ANAGNI
ROMA FROSINONE CECCANO
ROMA FROSINONE FERENTINO
ROMA LATINA PRIVERNO
ROMA LATINA SEZZE
ROMA RIETI AMATRICE
ROMA RIETI CITTADUCALE
ROMA RIETI ROCCA SINIBALDA
ROMA TIVOLI CASTELNUOVO DI PORTO
ROMA TIVOLI PALESTRINA
ROMA TIVOLI PALOMBARA SABINA
ROMA TIVOLI SUBIACO
ROMA VELLETRI ALBANO LAZIALE
ROMA VELLETRI ANZIO
ROMA VELLETRI FRASCATI
ROMA VELLETRI GENZANO DI ROMA
ROMA VELLETRI SEGNI
ROMA VITERBO MONTEFIASCONE
ROMA VITERBO RONCIGLIONE
ROMA VITERBO VALENTANO
SALERNO SALERNO AMALFI
SALERNO SALERNO CAPACCIO
SALERNO SALERNO LAVIANO
SALERNO SALERNO MONTECORVINO ROVELLA
SALERNO SALERNO SAN CIPRIANO PICENTINO
SASSARI NUORO BITTI
SASSARI NUORO DORGALI
SASSARI NUORO GAVOI
SASSARI NUORO ORANI
SASSARI NUORO SINISCOLA
SASSARI SASSARI BONORVA
SASSARI SASSARI NULVI
SASSARI SASSARI POZZOMAGGIORE
SASSARI SASSARI SORSO
SASSARI SASSARI THIESI
TARANTO TARANTO GROTTAGLIE
TARANTO TARANTO LIZZANO
TORINO ALESSANDRIA NIZZA MONFERRATO
TORINO ALESSANDRIA NOVI LIGURE
TORINO ALESSANDRIA OVADA
TORINO ALESSANDRIA SERRAVALLE SCRIVIA
TORINO ALESSANDRIA VALENZA
TORINO AOSTA DONNAS
TORINO ASTI CANALE
TORINO ASTI CANELLI
TORINO ASTI SANTO STEFANO BELBO
TORINO CUNEO BORGO SAN DALMAZZO
TORINO CUNEO CARRU’
TORINO CUNEO CEVA
TORINO CUNEO DOGLIANI
TORINO CUNEO DRONERO
TORINO CUNEO FOSSANO
TORINO CUNEO RACCONIGI
TORINO CUNEO SAVIGLIANO
TORINO CUNEO VENASCA
TORINO IVREA CHIVASSO
TORINO IVREA CIRIE’
TORINO IVREA CUORGNE’
TORINO IVREA LANZO TORINESE
TORINO IVREA RIVAROLO CANAVESE
TORINO IVREA STRAMBINO
TORINO NOVARA BORGOMANERO
TORINO TORINO AVIGLIANA
TORINO TORINO CHIERI
TORINO TORINO PEROSA ARGENTINA
TORINO TORINO SUSA
TORINO VERBANIA ARONA
TORINO VERBANIA DOMODOSSOLA
TORINO VERBANIA OMEGNA
TORINO VERCELLI MONCALVO
TORINO VERCELLI SANTHIA’
TORINO VERCELLI TRINO
TRENTO TRENTO FIERA DI PRIMIERO
TRENTO TRENTO FONDO
TRENTO TRENTO MALE’
TRIESTE GORIZIA GRADISCA D’ISONZO
TRIESTE GORIZIA MONFALCONE
TRIESTE PORDENONE MANIAGO
TRIESTE PORDENONE SAN VITO AL TAGLIAMENTO
TRIESTE PORDENONE SPILIMBERGO
TRIESTE UDINE CERVIGNANO DEL FRIULI
TRIESTE UDINE CIVIDALE DEL FRIULI
TRIESTE UDINE CODROIPO
TRIESTE UDINE LATISANA
TRIESTE UDINE PALMANOVA
TRIESTE UDINE PONTEBBA
TRIESTE UDINE SAN DANIELE DEL FRIULI
TRIESTE UDINE TARCENTO
VENEZIA BELLUNO AGORDO
VENEZIA BELLUNO CORTINA D’AMPEZZO
VENEZIA BELLUNO FELTRE
VENEZIA BELLUNO PIEVE DI CADORE
VENEZIA PADOVA CAMPOSAMPIERO
VENEZIA PADOVA CITTADELLA
VENEZIA PADOVA MONSELICE
VENEZIA PADOVA PIOVE DI SACCO
VENEZIA ROVIGO ADRIA
VENEZIA ROVIGO ESTE
VENEZIA ROVIGO FICAROLO
VENEZIA ROVIGO LENDINARA
VENEZIA ROVIGO MONTAGNANA
VENEZIA TREVISO ASOLO
VENEZIA TREVISO CASTELFRANCO VENETO
VENEZIA TREVISO MONTEBELLUNA
VENEZIA TREVISO ODERZO
VENEZIA TREVISO VITTORIO VENETO
VENEZIA VENEZIA CAVARZERE
VENEZIA VENEZIA DOLO
VENEZIA VENEZIA MESTRE
VENEZIA VERONA CAPRINO VERONESE
VENEZIA VERONA ISOLA DELLA SCALA
VENEZIA VERONA LEGNAGO
VENEZIA VERONA SOAVE
VENEZIA VICENZA ARZIGNANO
VENEZIA VICENZA ASIAGO
VENEZIA VICENZA LONIGO
VENEZIA VICENZA SCHIO
VENEZIA VICENZA THIENE
VENEZIA VICENZA VALDAGNO

 

Corte Suprema di Cassazione: dal 12 novembre sperimentazione dell’invio telematico delle comunicazioni di cancelleria

altA decorrere dal 12 novembre 2014 inizia la sperimentazione dell’invio telematico delle Comunicazioni di cancelleria attraverso la Posta Elettronica Certificata nel settore civile della Corte Suprema di Cassazione. In questa fase iniziale di sperimentazione la Comunicazione effettuata è priva di efficacia giuridica (come evidenziato nel testo della mail della Comunicazione) e la Cancelleria effettuerà parallelamente la Comunicazione secondo le normali procedure.
Relativamente al formato del messaggio, si fa presente che la Comunicazione risulterà proveniente dall’indirizzo di PEC cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it, l’oggetto conterrà il testo “COMUNICAZIONE nnn/aaaa/CASS” con nnn=numero di ruolo generale e aaaa=anno del procedimento in Cassazione.
 

Società cooperative e responsabilità dell’amministratore

altAnche nella società cooperativa a responsabilità limitata l’autorizzazione dell’assemblea al promovimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall’art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui esistenza va verificata d’ufficio dal giudice; è sufficiente, peraltro, che tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Questa la massima ufficiale della Cassazione in merito ad un giudizio in cui l’avv. Romolo Reboa ha rappresentato e difeso uno degli ex amministratori della Coop. Verderoma. 

Microsoft Word – Il caso dell’azienda Verde.pdf

Riforma giustizia civile

Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013)

Testo originario del decreto legge

Testo coordinato del decreto legge approvato definitivamente dal Parlamento il 6 novembre 2014, in corso di pubblicazione in Gazzetta 

 

   
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Capo I

ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Articolo 1.

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria).

Articolo 1.

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria).

        1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non         1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
        2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo dell’ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.         2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subìto negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
          2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.
        3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.         3. Identico.
        4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.         4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
        5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.         5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
          5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.

Capo II

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Capo II

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Articolo 2.

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato).

Articolo 2.

(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati).

        1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.         1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
          1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
        2. La convenzione di negoziazione deve precisare:         2. Identico:
            a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;             a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
            b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.             b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
        3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).         3. Identico.
        4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.         4. Identico.
        5. La convenzione è conclusa con l’assistenza di un avvocato.         5. La convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati.
        6. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.         6. Identico.
        7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.         7. Identico.

Articolo 3.

(Improcedibilità).

Articolo 3.

(Improcedibilità).

        1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.         1. Identico.
        2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).         2. Identico.
        3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:         3. Identico.
            a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;  
            b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;  
            c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;  
            d) nei procedimenti in camera di consiglio;  
            e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.  
        4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.         4. Identico.
        5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.         5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.
        6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.         6. Identico.
        7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.         7. Identico.
        8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         8. Identico.

Articolo 4.

(Non accettazione dell’invito e mancato accordo).

Articolo 4.

(Non accettazione dell’invito e mancato accordo).

        1. L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.         Identico.
        2. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito.  
        3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.  

Articolo 5.

(Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione).

Articolo 5.

(Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione).

        1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.         1. Identico.
        2. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.         2. Identico.
          2-bis. L’accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
        3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.         3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
        4. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.         4. Identico.
          4-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile».

Articolo 6.

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

Articolo 6.

(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

        1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.         1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
        2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.         2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicapgrave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.
        3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.         3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
        4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.         4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
        5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:         5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:                «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio; »;             a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:                «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;
            b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:                «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. »;             b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:                «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita dauno o più avvocati tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»;
            c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:                «d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio; ».             c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:                «d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita dauno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio».

Articolo 7.

(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro).

Articolo 7.

(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro).

        1. All’articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole «del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».         Soppresso.

Articolo 8.

(Interruzione della prescrizione e della decadenza).

Articolo 8.

(Interruzione della prescrizione e della decadenza).

        1. Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.         Identico.

Articolo 9.

(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza).

Articolo 9.

(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza).

        1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.         1. Identico.
        2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.         2. Identico.
        3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.         3. Identico.
        4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.         4. Identico.
          4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l’avvocato illecito disciplinare.

Articolo 10.

(Antiriciclaggio).

Articolo 10.

(Antiriciclaggio).

        1. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».         1. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge,».

Articolo 11.

(Raccolta dei dati).

Articolo 11.

(Raccolta dei dati).

        1. I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.         1. Identico.
        2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.         2. Identico.
          2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell’anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

Articolo 12.

(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile).

Articolo 12.

(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile).

        1. I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.         1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
        2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.         2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
        3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.         3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
        4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».         4. Identico.
        5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:         5. Identico:
            a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera:             a) identica;
                «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»;  
            b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:             b) identica;
                «g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;  
            c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:             c) identico:
                «d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».                 «d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».
        6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto:         6. Identico.
        «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».  
        7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         7. Identico.

Capo IV

ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Capo IV

ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Articolo 13.

(Modifiche al regime della compensazione delle spese).

Articolo 13.

(Modifiche al regime della compensazione delle spese).

        1. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:         1. Identico:
        «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».         «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         2. Identico.

Articolo 14.

(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).

Articolo 14.

(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).

        1. Dopo l’articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:         Identico.
        «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».  
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  

Articolo 15.

(Dichiarazioni rese al difensore).

Articolo 15.

(Dichiarazioni rese al difensore).

        1. Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 257-bis è aggiunto il seguente:         Soppresso.
        «257-ter (Dichiarazioni scritte). – La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell’articolo 252, ne attesta l’autenticità.  
        Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d’ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».  

Articolo 16.

(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato).

Articolo 16.

(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato).

        1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».         1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 al 31 agosto di ciascun anno».
        2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, è aggiunto il seguente:         2. Identico.
        «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). – Fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».  
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015.         3. Identico.
        4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.         4. Identico.

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Articolo 17.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti).

Articolo 17.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti).

        1. All’articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:         1. Identico:
        «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.         «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
        La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».         Identico.».
        2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         2. Identico.

Articolo 18.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).

Articolo 18.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).

        1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:         1. Identico:
            a) l’articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:             a) identico:
        «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;         «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.»;
            b) l’articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:             b) identico:
        «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;         «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
            c) l’articolo 557 è sostituito dal seguente:             c) identico:
            «Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.             «Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Identico.
        Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.         Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
        Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».         Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.».
        2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dopo l’articolo 159 è inserito il seguente:         2. Identico.
        «Art. 159-bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). – La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;  
          2-bis. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dopo l’articolo 164-bis, introdotto dall’articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, è inserito il seguente:
          «Art. 164-ter. – (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). – Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
          La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito».
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.         3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
        4. All’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:         4. Identico.
        «A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».  

Articolo 19.

(Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo).

Articolo 19.

(Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo).

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:         1. Identico:
            a) l’articolo 26, secondo comma, è abrogato;             a) all’articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
          «Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede»;
            b) dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:             b) identica;
            «Art. 26-bis (Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti). – Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.  
            Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;  
            c) all’articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:             c) identica;
                1) il settimo comma è abrogato;  
                2) all’ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;  
            d) dopo l’articolo 492 è inserito il seguente:             d) identico:
            «Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). – Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.             «Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). – Identico.
            Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge  aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.             Identico.
            Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.             Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
            L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.             Identico.
            Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.             Identico.
            Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.             Identico.
            Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;             Identico.»;
              d-bis) all’articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568»;
              d-ter) dopo l’articolo 521 è inserito il seguente:
          «Art. 521-bis. – (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). – Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
          Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
          Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
          Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
          Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
          Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
          Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo»;
            e) all’articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:             e) identica;
                1) al primo comma, la parola «personalmente» è soppressa;  
                2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:  
            «4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;  
                3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:  
                «Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;  
            f) all’articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:             f) identica;
            «Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;  
            g) all’articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:             g) identica;
                1) il primo comma è abrogato;  
                2) il secondo comma è sostituito dal seguente:  
                «Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;  
            h) all’articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;             h) soppressa;
              h-bis) all’articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568»;
              h-ter) all’articolo 572, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se l’offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell’incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell’articolo 568»;
            i) l’articolo 609 è sostituito dal seguente:             i) identica.
            «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione). – Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.  
            Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.  
            Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.  
            Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.  
            Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.  
            In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.  
            Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.»;  
        2. Alle disposizioni per l’attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico:
            a) dopo l’articolo 155 sono inseriti i seguenti:             a) identico:
            «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). – Per archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.             «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). – Per archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo 492-bis, secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
            Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche). – La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell’articolo 165 di queste disposizioni.             Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche). – Identico.
            Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.             Identico.
            Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell’articolo 492-bisdel codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l’ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.             Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l’ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
            Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.             Identico.
            È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato “Modello ricerca beni”, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.             Identico.
            L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all’accesso effettuato a norma dell’articolo 155-quinquies di queste disposizioni.             Identico.
            Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».             Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Identico.
              Art. 155-sexies. – (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). – Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui »;
            b) dopo l’articolo 164 è aggiunto il seguente:             b) al titolo IV, capo I, dopo l’articolo 164 è aggiunto il seguente:
            «Art. 164-bis (Infruttuosità dell’espropriazione forzata). – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».             «Art. 164-bis (Infruttuosità dell’espropriazione forzata). – Identico.».
        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico.
            a) all’articolo 13, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:  
            «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30»;  
            b) all’articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  
            «1-bis. La parte che fa istanza a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;  
        4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:         4. Identico:
            a) all’articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti: «, il verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile»;             a) all’articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti: «, del verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile»;
            b) all’articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:             b) identico:
        «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell’esecuzione:         «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell’esecuzione:
                a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull’importo superiore;                 a) identica;
                b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull’importo superiore.                 b) identica.
                In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull’importo della somma versata.                 Identico.
                In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell’esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.                 Identico.
                In ogni caso il compenso dell’ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.                 Identico.
                Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l’ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all’articolo 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».                 Identico.».
        5. All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:         5. Identico.
        «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».  
          6. L’articolo 155-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.
        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 155-sexies, e letterab), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giornosuccessivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 

Articolo 19-bis.

(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere).

          1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a),della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
          2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.
          3. Il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse.

Articolo 20.

(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche).

Articolo 20.

(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche).

        1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:         1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
        «9-ter. Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.         «9-quater. Identico.
        9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.         9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.
        9-quinquies. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.         9-sexies. Identico.
        9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».         9-septies. Identico.».
        2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico.
            a) all’articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  
            «1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformità a modelli standardstabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».  
            b) all’articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:  
        «Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».  
        3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.         3. Identico.
        4. Per l’attuazione delle disposizioni del commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».         4. Identico.
        5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012.         5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
        6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all’articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.         6. Identico.

Capo VI

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Capo VI

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Articolo 21.

(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati).

Articolo 21.

(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati).

        1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:         Identico.
        «Art. 10-bis (Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). – Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all’anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.  
        Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.  
        Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza.  
        Si applicano le disposizioni dell’articolo 10.».  
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
 

Articolo 21-bis.

(Istituzione dell’ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell’ufficio del giudice di pace di Barra).

          1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto;
              b) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto.
          2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 3 del presente decreto.
          3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
          4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
          5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
          6. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.
          7. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
          8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
          9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra è autorizzata la spesa di euro 317.000 a decorrere dall’anno 2015.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22.

(Disposizioni finanziarie).

Articolo 22.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All’onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l’anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all’articolo 19.
        1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l’anno 2014 e a euro417.000 a decorrere dall’anno 2015, si provvede:a) quanto ad euro 550.000 per l’anno 2014, ad euro 481.500 per l’anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto ad euro 381.500 a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 19 del presente decreto.
        2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’aumento degli importi del contributo unificato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attività di monitoraggio.
          3. ll Ministro dell’economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 2.
        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         4. Identico.

Articolo 23.

(Entrata in vigore)

 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
        Dato a Roma, addì 12 settembre 2014.  

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanzeVisto, il Guardasigilli: Orlando

 

 

Il caso del tuffo nella fontana di Trevi del turista australiano

La vicenda del giovane australiano curata da un collaboratore dell'avv. Romolo Reboa

La vicenda del giovane australiano che ha rischiato sei mesi di carcere per essersi tuffato nella Fontana di Trevi. Il giovane, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Sangermano, consulente dello studio legale Reboa, processato per direttissima è stato assolto con rito abbreviato.  

alt  Il Messaggero (16 maggio 2014) – Tuffo di notte nella Fontana di Trevi, carcere e multa;