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Author: Massimo Reboa

In Gazzetta la riforma della responsabilità civile dei magistrati

 altE' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015 la legge n. 18 del 27 febbraio 2015 di modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Nel nuovo testo, fermo rimanendo il fatto che l'azione per responsabilità rimane esercitabile solamente verso lo Stato e solamente in seconda battuta, in sede di rivalsa, verso il magistrato, sono state apportate molte modifiche. E' stato infatti eliminato il cosiddetto "filtro" di ammissibilità, ridefinito il concetto di colpa grave attribuibile al magistrato. Viene modificata in aumento la richiesta economica di rivalsa esercitabile dallo Stato nei confronti del magistrato: tale richiesta economica ora non può superare la metà di un'annualità di stipendio percepito dal magistrato al tempo in cui è proposta l'azione risarcitoria, mentre in precedenza il limite era di un terzo. il testo entrerà in vigore il 19 marzo 2015. Di seguito il testo della legge 27 febbraio 2015, n. 18:

 

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18 

Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilita' civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della liberta' personale» sono soppresse; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove»; c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. 3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

Art. 3
Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». 2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' abrogato.

Art. 4
Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' sostituito dal seguente: «Art. 7. – (Azione di rivalsa). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. 2. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare. 3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».

Art. 5
Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».

Art. 6
Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse.

Art. 7
Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilita', entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

  

Milleproroghe: il testo pubblicato in Gazzetta

altE’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del Decreto Legge di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto Milleproroghe), convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11. Di seguito il testo: 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192
 
Testo del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2014), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». (15A01556)
 
(GU n. 49 del 28-2-2015)
 
Vigente al: 28-2-2015
 
Avvertenza:
 
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
 
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
Art. 1
 
 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
 
1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
 
b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.
 
3. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2014, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
 
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e’ stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilita’ a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
 
6. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
7. Nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuita’ nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l’attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, e’ finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 
8. All’articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «e’ prorogato al 31 dicembre 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «e’ prorogato al (( 31 dicembre 2015 ))».
 
(( 8-bis. All’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Per il quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020».
 
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ))
 
9. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l’anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
 
10. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
(( 10-bis. All’articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». ))
 
11. All’articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
 
(( 11-bis. All’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2015».
 
11-ter. All’articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di sei mesi» fino a «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015». ))
 
12. All’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «(( 30 aprile 2015 )) ». Al relativo onere si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
 
(( 12-bis. All’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».
 
12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuita’, il regolare svolgimento delle attivita’ afferenti all’allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all’articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2015 l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell’ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.
 
12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalita’ della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l’anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all’esercizio 2013, di cui all’articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l’anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del presente comma per l’anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalita’ individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all’articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l’elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3. ))
 
Art. 2
 
 Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
 
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) all’articolo 18, comma 1-bis, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio 2015»;
 
b) all’articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2015».
 
(( 1-bis. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e’ differito al 30 luglio 2015.
 Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni, nonche’ le comunita’ montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sara’ messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino puo’ procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale.
 Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresi’ apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
(( Art. 2-bis
 
 Proroga di interventi in materia di contratti di solidarieta’
 
1. L’intervento di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e’ prorogato per l’anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta’ di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e’ aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarieta’ stipulati nell’anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))
 
(( Art. 2-ter
 
 Proroga della disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
 
1. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» e’ sostituita dalla seguente: «quattro». ))
 
Art. 3
 
 Proroga di termini in materia di sviluppo economico
 
(( 1. Il comma 5 dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
 
«5. Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualita’ di visione dell’alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita’, a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all’approvazione da parte dell’ITU.
 Con regolamento dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma». ))
 
2. All’articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015», le parole: «Nei tre mesi successivi alla prenotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2015» e le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015».
 
3. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
(( 3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ prorogato al 30 settembre 2015.
 
3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, e’ prorogato al 31 dicembre 2015.
 
3-quater. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all’allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all’11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
 
3-quinquies. La data di inizio dell’anno convenzionale di cui all’articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all’anno 2014/2015, e’ differita al 1° ottobre 2014.
 
3-sexies. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: «A decorrere dall’1° aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l’1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell’anno successivo;» sono sostituite dalle seguenti: «Per anno convenzionale si intende l’anno termico intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell’anno successivo;».
 
3-septies. La misura di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ confermata per l’anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa e’ incrementato di 55 milioni di euro.
 L’onere derivante dal periodo precedente e’ posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))
 
(( Art. 3-bis
 
 Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese
 
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 e’ sospesa l’efficacia dell’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
Art. 4
 
 Proroghe di termini di competenza del Ministero dell’interno
 
1. E’ prorogata, per l’anno 2015, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
 
2. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « (( 31 ottobre 2015 )) ».
 
(( 2-bis. All’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
 
2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo regolamento. ))
 
3. E’ prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
 
4. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
 
5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
 
(( 5-bis. Per l’anno 2015 sono confermate le modalita’ di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio gia’ adottate con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l’anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Per l’anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
 
5-ter. All’articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna».
 
5-quater. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 573:
 
1) al primo periodo:
 
1.1) le parole: «Per l’esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d’approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall’articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,»;
 
1.2) le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
 
2) al secondo periodo, le parole: «di centoventi giorni» sono soppresse;
 
b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015». ))
 
6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche’ di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1º
gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell’Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo’ essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unita’ e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l’anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita’ organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l’anno 2015.
 
(( 6-bis. I termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
 
6-ter. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015». ))
 
Art. 5
 
 Proroga di termini in materia di beni culturali
 
1. Al terzo periodo del comma 24 dell’articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: « (( entro il 30 settembre 2015 )) ».
 
(( 1-bis. Le attivita’ della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attivita’ culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo». ))
 
Art. 6
 
 Proroga di termini in materia di istruzione
 
1. All’articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 1, le parole: «30 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
 
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
 
2. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole: «31 ottobre 2015».
 
(( 2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e’ prorogata di due anni. ))
 
3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e nell’anno accademico 2014-2015»;
 
b) all’articolo 19, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016».
 
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) le parole: «30 aprile 2014» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
 
b) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»;
 
c) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l’affidamento dei lavori e’ prorogato al 28 febbraio 2015.
 
(( 5-bis. All’articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». ))
 
6. All’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015».
 
(( 6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ differito al 31 dicembre 2015. All’onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell’anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
 
6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati. ))
 
Art. 7
 
 Proroga di termini in materia sanitaria
 
1. All’articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
 
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell’articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) le parole: «1º gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;
 
b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
 
c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
 
d) le parole: «1º gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;
 
e) all’articolo 2, comma 5, le parole: «per l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2016»;
 
f) all’articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014 e il 2015» e le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;
 
g) all’articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»;
 
(( g-bis) all’articolo 5, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
 
«6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all’articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l’invarianza del numero complessivo di unita’ stabilito in trecento»;))
 
h) all’articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»;
 
i) all’articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015».
 
(( 2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo. ))
 
3. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1º gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2016».
 
4. All’articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2015».
 
(( 4-bis. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «al 90 percento nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 90 per cento nel 2016».
 
4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all’avviso pubblico n.1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunita’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell’universita’ degli studi di Roma «La Sapienza» per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull’abuso all’infanzia e’ prorogata al 31 dicembre 2015. All’onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarita’ della farmacia, di cui all’articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, e’ differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarita’ di una farmacia, e’ richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti. ))
 
Art. 8
 
 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
 
1. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
2. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) alla lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015»;
 
b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il (( 31 agosto 2015 )) ».
 
3. All’articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al (( 31 dicembre 2016 )) ».
 
(( 3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l’anticipazione di cui all’articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e’ elevata al 20 per cento dell’importo contrattuale.
 
3-ter. All’articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015».
 
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure gia’ avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
4. All’articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2015».
 
5. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
 
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
(( 5-bis. All’articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». ))
 
6. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, e’ prorogata al 30 giugno 2015.
 
7. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «sessanta» e’ sostituita dalla seguente: «centottanta».
 
8. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « (( 31 dicembre 2015 )) ».
 
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e’ prorogato al 31 dicembre 2015.
 
10. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
 
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015.».
 
(( 10-bis. Nelle more dell’attuazione, per l’annualita’ 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell’effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell’esecuzione, su richiesta della parte interessata, puo’ disporre la sospensione dell’esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ))
 
Art. 9
 
 Proroga di termini in materia ambientale
 
1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, e’ prorogato al (( 31 dicembre 2015 )).
 
2 All’articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il (( 30 giugno 2015 )) ».
 
3. All’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
 
b) la parola: «260-bis» e’ sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
 
c) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal (( 1° aprile 2015 )) ».
 
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
4. All’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «
(( 30 settembre 2015 )) ».
 
(( 4-bis. All’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».
 
4-ter. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter e’ disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.
 
4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all’efficacia delle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e’ prorogato al 31 dicembre 2015. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia’ previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. ))
 
(( Art. 9-bis
 
 Proroga della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC
 
1. Ferma restando la possibilita’ di rinnovo dopo l’originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 e’ prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto. ))
 
Art. 10
 
 Proroga di termini in materia economica e finanziaria
 
1. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
2. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
3. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell’applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e’ prorogato al 30 aprile 2015.
 
(( 4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all’articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ prorogato al 31 dicembre 2018. ))
 
5. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Sino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2015».
 
6. All’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
 
7. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015».
 
(( 7-bis. Al quarto periodo del comma 484, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ed e’ destinato dalle regioni all’estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «ed e’ destinato dalle regioni alla riduzione del debito». ))
 
8. All’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».
 
(( 8-bis. All’articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2016». ))
 
9. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
 Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta 2015, e l’aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
 
10. All’articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
 
b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
 
11. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011- 2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011- 2016 e relativo bilancio pluriennale».
 
(( 11-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2016».
 
11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall’articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, e’ prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento e’ prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
 Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell’anno 2015, a valere sulle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilita’ speciale.
 
11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l’Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell’articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell’attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalita’ e con i medesimi criteri e modalita’ operative stabiliti nei predetti decreti. ))
 
12. All’articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e’ aggiunto in fine il seguente comma: «7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le societa’ controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell’ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2014 e 60 milioni di euro per l’anno 2015. Il termine per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e’ fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.».
 
(( 12-bis. All’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «per l’anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno».
 
12-ter. All’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
 
12-quater. All’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».
 
12-quinquies. All’articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 1:
 
1) alla lettera a), le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
 
2) alla lettera b), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
 
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e’ richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non puo’ essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto».
 
12-sexies. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «2013 e 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2015 e 2016».
 
12-septies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
12-octies. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
 
12-novies. All’articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
12-decies. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «all’esercizio finanziario 2013» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2013 e 2014».
 
12-undecies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l’anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l’anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l’anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
12-duodecies. All’articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017».
 
12-terdecies. All’articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
 
12-quaterdecies. All’articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le seguenti: «e i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni» e le parole: «comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter».
 
12-quinquiesdecies. In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l’anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell’anno successivo.
 
12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita’ interno anche nell”anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell’anno 2014 i vincoli del patto di stabilita’ interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell’obiettivo del patto di stabilita’ superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanita’, e del titolo III registrate nell’ultimo consuntivo disponibile.
 
12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all’articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonche’ di quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresi’, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
 
12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.
 
12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita’ interno per l’anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
 
12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all’estinzione della pretesa tributaria, e’ differita al 31 dicembre 2017 l’esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell’accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l’eventuale recupero nei confronti dell’effettivo responsabile del reato.
 
12-vicies semel. All’articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
 
12-vicies bis. All’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno».
 
12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l’anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
 
(( Art. 10-bis
 
 Proroga di termini in materia previdenziale
 
1. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e’ del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l’anno 2016 e del 29 per cento per l’anno 2017».
 
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2015, a 120 milioni di euro per l’anno 2016 e a 85 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2015 e a 35 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 11
 
 Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
 
1. Al comma 1-quinquies dell’articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all’anno: «2014» e’ sostituito dal seguente: «2015».
 
(( 1-bis. All’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
 
1-ter. All’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». ))
 
2. L’incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita’ nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall’alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
 Restano ferme le disposizioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall’ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.
 
Art. 12
 
 Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti ottenuti da produzioni vegetali
 
1. All’articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
 
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».
 
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l’anno 2015 e a 3.500.000 euro nell’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 
(( 2-bis. All’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015». ))
 
Art. 13
 
 Federazioni sportive nazionali
 
1. E’ differita al 1º gennaio 2016 l’applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All’attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
 
Art. 14
 
 Proroga contratti affidamento di servizi
 
1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuita’ delle attivita’ dei centri dell’impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007- 2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l’impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1º gennaio 2015, stipulati dai centri per l’impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
 
(( 1-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
 
b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio». ))
 
Art. 15
 
 Entrata in vigore
 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
 

DL milleproroghe è legge: le principali novità

altE’ stato approvato il Dl milleproroghe. Di seguito le principali novità introdotte:
  • PARTITE IVA: per i possessori di partite iva con reddito sino a 30.000,00 per  l’anno 2015 è previsto che possano optare sia per il nuovo regime dei minimi con l’aliquota forfettaria al 15%, come previsto dalla legge di Stabilità, sia per il vecchio regime al 5% ma con il limite fino a 5 anni o al raggiungimento dei 35 anni d’età. 
  • ORDINE NAZIONALE AVVOCATI: la riforma dell’esame di abilitazione per l’iscrizione all’ordine nazionale degli avvocati è stata rimandata al 2017.
  • CONTRIBUTI INPS AUTONOMI: nessun aumento per il 2015 così come previsto dalla legge di Stabilità dell’aliquota contributiva per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps. Il contributo resta al 27% invece di salire al 30% nel 2015. L’aliquota salirà al 28% nel 2016 e al 29% nel 2017.
  • MINI PROROGA SFRATTI: per le famiglie sotto sfratto prevista una mini proroga di quattro mesi purchè in possesso di determinati requisiti.
  • RATE EQUITALIA: fino a luglio 2015, chi è decaduto dai benefici entro lo scorso anno potrà richiedere un piano di rateizzazione delle cartelle.
  • NO MODIFICHE FREQUENZE TV:  sconti per Rai e Mediaset  che potrebbero pagare di meno l’affitto delle frequenze.
  • SISMA EMILIA: viene spostato di un anno, al 30 giugno 2016, l’avvio della restituzione del debito acceso dalle imprese emiliane terremotate per pagare le tasse.
  • ACCISE ALCOLICI E CARBURANTI RUBATI: per tutto il 2017 chi ha subito un furto di prodotti energetici o alcolici non dovrà più pagare le accise su quei prodotti.
  • CONTRATTI SOLIDARIETA’: torna al 70% per il 2015 l’integrazione della retribuzione ridotta a seguito dei contratti di solidarietà. La misura riguarderà “in via prioritaria” i trattamenti economici dell’anno in corso basati su accordi sottoscritti nel 2014.
  • FONDO GARANZIA: solo le imprese fino a 250 dipendenti potranno accedere, per il 2015, al Fondo di garanzia.
  • ACCERTAMENTO COMUNI: viene prorogata fino al 2017 la norma che prevede di alzare al 100% la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per incentivare la loro partecipazione all’ attività di accertamento tributario.
  • CENTRALE UNICA ACQUISTI COMUNI: slitta dal primo gennaio al primo settembre 2015 l’obbligo per i Comuni di dotarsi di una centrale unica per l’acquisto di beni e servizi.
 

·Febbraio 2015 – Lo studio legale Reboa all’Open Day Jemolo 2015

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLO, Arturo Jemolo, Open Day

Il 16 febbraio presso l’Istituto regionale di Studi giuridici “Arturo Carlo Jemolo” si è tenuta la seconda edizione dell’Open Day 2015. L’evento, cui ha partecipato anche lo studio legale Reboa, è stato organizzato per mettere in contatto laureandi e neolaureati  con i più prestigiosi studi legali della Regione. 

 

·Febbraio 2015 – L’avv. Romolo Reboa all’audizione del Consiglio Regionale del Lazio sul testo unificato in materia di tutela dei consumatori

Romolo Reboa, avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Reboa, Romolo,

 

Romolo Reboa, avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Reboa, Romolo,

 

L’avv. Romolo Reboa, in qualità di presidente dell’Associazione Insieme Consumatori ha preso parte all’audizione indetta dal Consiglio Regionale del Lazio, in II Commissione – Affari comunitari e internazionali, cooperazione tra i popoli e tutela dei consumatori, sul testo della proposta di legge in materia di tutela dei consumatori. Oltre al presidente Petrassi, presenti all’audizione i vice presidenti della Commissione Gian Paolo Manzella e Daniele Sabatini e la consigliera Silvana Denicolò.  

Avvocati: schema di decreto ministeriale su aggiornamento dell’albo

altSchema di decreto ministeriale concernente “Regolamento recante disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, per l’iscrizione, trasferimento e cancellazione dagli stessi, nonché per le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia, a norma dell’articolo 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
 
TESTO dello schema di decreto
 
TITOLO I – Modalità di tenuta e di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi
 
Art. 1 – Oggetto del decreto. Definizioni.
 
1.Il presente regolamento disciplina la tenuta e l’aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell’ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine. Ai fini del presente regolamento, per “legge” si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
Art. 2 – Albo degli avvocati.
 
1. Nell’albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto: a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il codice fiscale; c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata: d) la data di iscrizione; e) l’eventuale associazione tra avvocati alla quale partecipa; f) l’eventuale società tra avvocati di cui è socio; g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, registri ed elenchi di cui all’articolo 15, comma 1 della legge; h) l’eventuale data di cancellazione.
2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all’articolo 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel paese di origine.
 
Art. 3 – Elenchi.
 
1.Negli elenchi di cui all’articolo 15, comma 1, della legge sono contenuti i dati relativi ai requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.
2.Il sistema informatico di cui all’articolo 5 alimenta gli elenchi utilizzando i dati contenuti nell’albo.
3.Per le società tra avvocati, sono indicati: la partita I.V.A., la sede, l’elenco dei soci con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno dei soci avvocati, gli ulteriori dati di cui all’articolo 2, comma 1.
4.Per le associazioni tra avvocati, sono indicati: l’eventuale partita I.V.A., la sede, l’elenco degli associati con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno degli associati avvocati, gli ulteriori dati di cui all’articolo 2, comma 1.
 
Art. 4 – Registro ed elenco dei praticanti.
 
1.Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; b) l’eventuale data di conseguimento del diploma di laurea e l’Università che lo ha rilasciato; c) il luogo di residenza e il codice fiscale; d) la data di iscrizione; e) la modalità di svolgimento del tirocinio, a norma dell’articolo 41, comma 6, della legge; f) il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, l’eventuale numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata: g) l’eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa data di decorrenza e conclusione; h) l’eventuale sospensione o interruzione del tirocinio ; i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all’articolo 41, comma 13 della legge.
2.Nel registro di cui al comma 1, per ciascun iscritto, sono altresì indicati:
a)il nome, il cognome e il codice fiscale dell’avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio;
b)l’ufficio dell’avvocatura dello Stato presso cui il praticante svolge il tirocinio;
c)l’ufficio legale dell’ente pubblico presso cui il praticante svolge il tirocinio;
d)l’ufficio giudiziario presso cui il praticante svolge il tirocinio;
e)il professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato di altro Paese dell’Unione europea presso cui svolge il tirocinio;
f)la data di inizio e di conclusione dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità indicate alle lettere a), b), c), d) ed e).
 
Art. 5 – Tenuta e revisione degli albi, dei registri e degli elenchi.
 
1.Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell’ordine utilizzano esclusivamente il sistema informatico realizzato dal Consiglio nazionale forense. Il sistema informatico procede al tracciamento degli accessi tramite registrazioni che consentono di verificare in ogni momento le operazioni eseguite da ciascun utente.
2.Quando in conseguenza della revisione dell’albo, degli elenchi e dei registri emerge la necessità di procedere alla revisione dei dati, ne è data notizia all’iscritto mediante posta elettronica certificata, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla comunicazione, l’iscritto ha facoltà di presentare osservazioni con le medesime modalità.
3.Il sistema informatico esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell’albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge.
4.Il sistema informatico accerta, con modalità automatizzate, che l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione all’albo corrisponda ad una casella di posta elettronica certificata.
5.La disposizione del comma 4 si applica anche agli indirizzi di posta elettronica contenuti nell’albo ed immessi nel sistema informatico a norma dell’articolo 14, comma 4.
 
Art. 6 – Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi.
 
1.La domanda di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi è inserita, con modalità informatiche, nel sistema informatico di cui all’articolo 5. Il sistema informatico può richiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui omesso inserimento non impedisce l’iscrizione, e indica i documenti che devono essere corredati alla domanda prevedendone le relative modalità di trasmissione.
2.Al sistema informatico si accede, alternativamente: a) mediante l’impiego di una smart card; b) mediante l’utilizzo di username e password, comunicate personalmente all’interessato, combinato con un token per la generazione di one time password; c) mediante l’impiego di un username e di una password comunicati personalmente all’interessato.
3. Per l’iscrizione il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, con gli stessi poteri istruttori dei consigli distrettuali di disciplina, in quanto applicabili.
4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione in uno degli elenchi di cui all’articolo 15, comma 1, provvede alla stessa. Allo stesso modo si procede per ogni variazione dei dati.
5. Per l’avvocato l’iscrizione all’albo costituisce requisito per l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 15, comma 1, della legge.
6. Per l’iscrizione nei registri e negli elenchi si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17 della legge, in quanto compatibili.
7. Le disposizioni previste per l’iscrizione dal presente regolamento si applicano anche alle variazioni dei dati.
 
TITOLO II – Cancellazione dall’albo, dai registri e dagli elenchi
 
Art. 7 – Cancellazione su richiesta dell’iscritto.
 
1.La richiesta di cancellazione dall’albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall’iscritto è inserita nel sistema informatico di cui all’articolo 5. La richiesta deve contenere i dati di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e le ragioni poste a fondamento della stessa.
2.Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, in quanto compatibili.
 
Art. 8 – Casi di cancellazione dagli elenchi.
 
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi è pronunciata, d’ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) in caso di cancellazione dell’avvocato dall’albo; b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell’iscrizione.
 
Art. 9 – Modalità di cancellazione dai registri e dagli elenchi.
 
1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi si applicano le disposizioni dell’articolo 17 della legge, in quanto compatibili.
 
Art. 10 – Comunicazione dell’esecutività della pronuncia di cancellazione.
 
1.L’esecutività della pronuncia di cancellazione è inserita senza ritardo nel sistema informatico di cui all’articolo 5 ed è comunicata all’interessato e ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 19, della legge a mezzo posta elettronica certificata con modalità automatizzate.
2.Quando l’interessato non è obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
TITOLO III – Trasferimento
 
Art. 11 – Trasferimento dell’avvocato.
 
1.Il sistema informatico di cui all’articolo 5 è realizzato in modo tale da gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica automaticamente al consiglio dell’ordine di appartenenza l’avvenuta presentazione della relativa domanda.
2.Il sistema informatico dà altresì avviso al consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avvenuta iscrizione del richiedente presso l’albo tenuto dal consiglio dell’ordine cui è rivolta la domanda di cui al comma 1.
3.Il consiglio dell’ordine di provenienza delibera la cancellazione dell’iscritto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, successivamente alla ricezione dell’avviso di cui al comma 2.
 
Art. 12 – Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati.
 
1.Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, in quanto compatibili.
 
TITOLO IV – Impugnazioni
 
Art. 13 – Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri.
 
1.Le deliberazioni del consiglio dell’ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge, in quanto compatibili.
 
TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali
 
Art. 14 – Disposizione transitoria.
 
1.Il sistema informatico di cui all’articolo 5 è realizzato dal Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di rendere disponibile in tempo reale al Ministero della giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati, le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione al Ministero dei predetti indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati che ne sono titolari sono stabilite, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del responsabile della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
2.Della piena operatività del sistema informatico è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet del Consiglio nazionale forense
3.Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, all’articolo 5, commi 1, agli articoli 3, 4 e 5, all’articolo 6, commi 1 e 2, all’articolo 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11 e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2.
4.Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2, i consigli dell’ordine inseriscono nel sistema informatico di cui all’articolo 5 i dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi alla predetta data. Nel caso di grave violazione delle disposizioni del presente comma, il consiglio nazionale forense può proporre lo scioglimento del consiglio dell’ordine a norma dell’articolo 33 della legge.
 
Art. 15 – Clausola di invarianza finanziaria.
 
1.All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 16 – Entrata in vigore.
 
1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

La nuova difesa d’ufficio: il testo in Gazzetta

altSulla  Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2015 è stato pubblicato  il Decreto Legislativo n° 6 del 30 gennaio 2015 avente titolo “Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247“. Ci sarà un solo elenco dei difensori d’ufficio gestito dal Consiglio Nazionale Forense. L’iscrizione al registro dei difensori d’ufficio sarà permessa solamente con la presenza di almeno uno di una serie di requisiti, come la partecipazione ad un corso di 90 ore con esame finale oppure una lunga e comprovata esperienza i materia penale, ecc. Al fine del mantenimento dell’iscrizione al registro, ugualmente, viene richiesto di non avere riportato sanzioni disciplinari e di avere esercitato effettivamente e continuamente nel settore penale. I consigli dell’ordine provvederanno a formare dei propri elenchi utilizzando i nominativi registrati a livello nazionale. I professionisti già iscritti nei registri tenuti dai territoriali consigli dell’ordine saranno iscritti di diritto all’elenco nazionale. Il decreto andrà in vigore il il 20-2-2015. Di seguito il testo del provvedimento: 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2015, n. 6

Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00017)

(GU n.29 del 5-2-2015)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
Visto, in particolare, l’articolo 16 della citata legge n. 247 del 2012 che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati dalla previsione dei criteri e delle modalita’ di accesso a una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilita’ e la competenza della difesa tecnica d’ufficio;
Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha emesso il relativo parere nella seduta del 20 giugno 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2015;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo;

Art. 1
Modifiche all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

1. All’articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti;
«1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio.
1-bis. L’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 e’ disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti;
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
b) iscrizione all’albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti;
«1-ter. La domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 e’ presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
1-quater. Ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio sono condizioni necessarie;
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento;
b) l’esercizio continuativo di attivita’ nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
1-quinquies. Il professionista iscritto nell’elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell’ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista e’ cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.
1-sexies. I professionisti iscritti all’elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.».

Art. 2
Disposizione transitoria

1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio predisposti dai Consigli dell’ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’elenco nazionale previsto dall’articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l’iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall’articolo 29, comma 1-quater, delle disposizioni medesime.

Art. 3
Modifiche all’articolo 97 del codice di procedura penale

1. Il comma 2 dell’articolo 97 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente;
«2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 e’ individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorita’ giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimita’ alla sede del procedimento e della reperibilita’.».

Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 gennaio 2015

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell’esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica
ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione
Grasso
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

·Gennaio 2015 – L’avv. Romolo Reboa e Massimo Reboa al convegno “L’importanza della professionalità nel contraddittorio” organizzato dalla Shepard Broad Law School in Florida

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Presso la Shepard Broad Law School in Florida, dove Massimo Reboa sta perfezionando i propri studi forensi, si è tenuto un convegno “L’importanza della professionalità di un avvocato nel contradditorio”, cui ha partecipato anche l’avv. Romolo Reboa, che si trovava negli Stati Uniti per motivi professionali.  Hanno presenziato alla tavola rotonda illustri giudici del The Florida Bar, tra i quali il giudice Rodriguez-Powell, S.E. Williams, S.E. Maggio e S.E. Diaz.