Tabelle contributo unificato aggiornate in materia di opposizioni all’esecuzione e negoziazione assistita
Si riportano le tabelle contributo unificato aggiornate alle circolari del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2015 e del 13 marzo 2015 (in materia di opposizioni all’esecuzione e in materia di negoziazione assistita).
CONTRIBUTO UNIFICATO
Tabella aggiornata al 13 marzo 2015
Processo civile ordinario (1)
Valore
Primo GRADO
Impugnazione
Cassazione
Processi di valore fino a €. 1.100,00
€. 43,00
€. 64,50
€. 86,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00
€. 98,00
€. 147,00
€. 196,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00
€. 237,00
€. 355,50
€. 474,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00
€. 518,00
€. 777,00
€. 1.036,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00
€. 759,00
€. 1.138,50
€. 1.518,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00
€. 1.214,00
€. 1.812,00
€. 2.428,00
Processi di valore superiore a €. 520.000.00
€. 1.686,00
€. 2.529,00
€. 3.372,00
Processi di valore indeterminabile
€. 518,00
€. 777,00
€. 1.036,00
(1) Marca da Euro 27,00 per le spese di Giustizia
CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO
Valore
Riduzione del contributo
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:
Procedimento d’ingiunzione
Procedimento per la convalida di sfratto
Procedimento cautelare
Provvedimenti possessori
50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
50%
Giudizio di sfratto per morosità
50%
Giudizio di sfratto per finita locazione
50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
50%
Procedimento sommario di cognizione
50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002
50%
CONTRIBUTO ORDINARIO
Per i processi in materia di locazione
Per i processi in materia di comodato
Per i processi in materia di occupazione senza titolo
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali
PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Procedimento
contributo
Separazione consensuale (711 c.p.c.)
€. 43,00
Divorzio su domanda congiunta (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)
€. 43,00
Procedimento di divorzio
(scioglimento matrimonio
cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)
€. 98,00
Separazione giudiziale
€. 98,00
ALTRI PROCEDIMENTI
Procedimento
Importo del contributo
Procedimenti di volontaria giurisdizione
€. 98,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari
(Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)
€. 147,00
Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà
Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione
CU ordinario
Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
C.U. ordinario
oltre a spese forfetizzate secondo l’importo di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2002
PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE
Procedimento
Importo del contributo
Processi di esecuzione per consegna o rilascio
€. 139,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00
€. 43,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00
€. 139,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare
€. 139,00
Processi di esecuzione immobiliare
€. 278,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi
€. 168,00
Min. Giustizia, 3 marzo 2015, n. 3486
Contributo Unificato nelle opposizioni all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinati processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda. Diversamente, l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al contributo unificato fisso previsto dall’art. 13, co. 2, ultima parte, del d.P.R. 115/2002, per espressa disposizione normativa.
Non deve essere versato alcun contributo unificato nella c.d. fase incidentale celebrata dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, co. 2 c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.
Min. Giustizia, 3 marzo 2015, n. 3486
Individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6, c.p.c, così come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014.
Il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall’art. 14, co. 1, del d.P.R. 115/2002. Nelle ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto, del verbale di pignoramento e dell’istanza di assegnazione e vendita, dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato.
PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE
Procedimento
Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo
Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
€. 851,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
CU ridotto della metà
Istanza di fallimento
€. 98,00
PROCEDIMENTI ESENTI
Procedimento
Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile
Esente
Processi in materia tavolare
Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:
Procedimenti di assenza e morte presunta
Procedimenti di assenza e morte presunta
Esente
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa
Esente
Processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)
Esente
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU 115/02
Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
Esente
PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Procedimento
Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie
(Per i decreti ingiuntivi l’importo è ridotto della metà)
€. 43,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
Esente
Giudizio di Cassazione
CU ordinario
PROCEDIMENTI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO
Procedimento
Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi
€. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio
€. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato
€. 300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale
ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego
Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito
€. 1.800,00
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti
Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00
Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00
Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00
€. 2.000,00
€. 4.000,00
€. 6.000,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
€. 650,00
Altri ricorsi
€. 650,00
Nei casi di cui all’art. 13, comma VI-bis, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione
RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI
Valore
Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28
€. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00
€. 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00
€. 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00
€. 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00
€. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00
€. 1.500,00
IMPRESA (D.LGS. 168/2003)
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. L. 24 marzo 2012, n. 27)
AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE
Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.
Importo forfettario previsto dall’art. 30 del d.P.R. 115/2002
Min. Giust., circolare 12 maggio 2014
L’esenzione dal CU non comporta esenzione dall’importo forfettario, se non previsto ex lege.
Con riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 320, 374, 375 del codice civile, non è dovuto il versamento dell’importo forfettario.
Nemmeno è dovuto l’importo forfettario e il CU per le istanze presentate dal curatore dell’eredità giacente al giudice che lo ha nominato.
Min. Giustizia, 13 marzo 2015, n. 2309
Contributo Unificato in materia di negoziazione assistita
Al momento del deposito dell’accordo di negoziazione assistita presso la Procura della Repubblica competente non è dovuto il versamento del Contributo Unificato