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Tabelle contributo unificato aggiornate in materia di opposizioni all’esecuzione e negoziazione assistita

altSi riportano le tabelle contributo unificato aggiornate  alle circolari del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2015 e del 13 marzo 2015 (in materia di opposizioni all’esecuzione e in materia di negoziazione assistita).

 

CONTRIBUTO UNIFICATO
Tabella aggiornata al 13 marzo 2015

Processo civile ordinario (1)

 

 

Valore

 

Primo GRADO

 

 

 

Impugnazione

 

Cassazione

 

Processi di valore fino a €. 1.100,00

 

 

€. 43,00

 

€. 64,50

 

€. 86,00

 

Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00

 

 

 

€. 98,00

 

 

€. 147,00

 

 

€. 196,00

 

Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00

 

 

 

€. 237,00

 

 

€. 355,50

 

 

€. 474,00

 

Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00

 

 

 

€. 518,00

 

 

€. 777,00

 

 

€. 1.036,00

 

Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00

 

 

 

€. 759,00

 

 

€. 1.138,50

 

 

€. 1.518,00

 

Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00

 

 

 

€. 1.214,00

 

 

€. 1.812,00

 

 

€. 2.428,00

 

Processi di valore superiore a €. 520.000.00

 

€. 1.686,00

 

€. 2.529,00

 

€. 3.372,00

 

Processi di valore indeterminabile

 

€. 518,00

 

€. 777,00

 

€. 1.036,00

(1) Marca da Euro 27,00 per le spese di Giustizia

 

CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 

Valore

 

 

Riduzione del contributo

 

 

Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:

 

Procedimento d’ingiunzione

Procedimento per la convalida di sfratto

Procedimento cautelare

Provvedimenti possessori

 

 

 

50%

 

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

 

 

50%

 

Giudizio di sfratto per morosità

 

 

50%

 

Giudizio di sfratto per finita locazione

 

 

50%

 

Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

 

 

50%

 

Procedimento sommario di cognizione

 

 

50%

 

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002

 

 

 

50%

CONTRIBUTO ORDINARIO
Per i processi in materia di locazione
Per i processi in materia di comodato
Per i processi in materia di occupazione senza titolo
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 

Procedimento

 

contributo

 

 

 

Separazione consensuale (711 c.p.c.)

 

 

€. 43,00

 

Divorzio su domanda congiunta (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)

 

 

€. 43,00

 

Procedimento di divorzio

(scioglimento matrimonio

cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)

 

 

€. 98,00

 

Separazione giudiziale

 

€. 98,00

 

ALTRI PROCEDIMENTI

 

Procedimento

 

 

Importo del contributo

 

 

 

Procedimenti di volontaria giurisdizione

 

 

€. 98,00

 

 

Reclami contro i provvedimenti cautelari

(Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)

 

 

€. 147,00

Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà

 

 

Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione

 

 

CU ordinario

 

 

Opposizione ad ordinanza – ingiunzione

 

C.U. ordinario

oltre a spese forfetizzate secondo l’importo di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2002

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

 

Procedimento

 

 

Importo del contributo

 

 

Processi di esecuzione per consegna o rilascio

 

€. 139,00

Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00

 

€. 43,00

Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00

 

€. 139,00

Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare

 

€. 139,00

Processi di esecuzione immobiliare

 

€. 278,00

Processi di opposizione agli atti esecutivi

 

€. 168,00

 Min. Giustizia, 3 marzo 2015, n. 3486

Contributo Unificato nelle opposizioni all’esecuzione

L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinati processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda. Diversamente, l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al contributo unificato fisso previsto dall’art. 13, co. 2, ultima parte, del d.P.R. 115/2002, per espressa disposizione normativa.

Non deve essere versato alcun contributo unificato nella c.d. fase incidentale celebrata dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, co. 2 c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.

 Min. Giustizia, 3 marzo 2015, n. 3486

Individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6, c.p.c, così come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014.

Il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall’art. 14, co. 1, del d.P.R. 115/2002. Nelle ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto, del verbale di pignoramento e dell’istanza di assegnazione e vendita, dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato.

 

PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE

 

Procedimento

 

 

Importo del contributo

 

 

Insinuazione tempestiva al passivo

 

Esente

Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

 

€. 851,00

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

 

CU ridotto della metà

Istanza di fallimento

 

€. 98,00

PROCEDIMENTI ESENTI

 

Procedimento

 

 

Importo del contributo

 

 

Procedimenti di rettificazione di stato civile

 

Esente

Processi in materia tavolare

 

Esente

Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:

 

Procedimenti di assenza e morte presunta

Procedimenti di assenza e morte presunta

 

Esente

Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa

 

Esente

Processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)

Esente

Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU 115/02

 

Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

 

Esente

 PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

 

Procedimento

 

 

Importo del contributo

 

 

Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie

(Per i decreti ingiuntivi l’importo è ridotto della metà)

 

€. 43,00

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

 

CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario

 

 

 

Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

 

Esente

Giudizio di Cassazione

 

CU ordinario

PROCEDIMENTI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO

 

Procedimento

 

 

Importo del contributo

 

 

Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi

 

€. 300,00

Ricorsi avverso il silenzio

 

€. 300,00

 

 

Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato

 

€. 300,00

 

Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale

 

ESENTE

 

Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego

Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis

Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito

 

 

€. 1.800,00

 

 

Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti

 

Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00

 

Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00

 

Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

€. 2.000,00

 

€. 4.000,00

 

€. 6.000,00

 

 

 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

 

€. 650,00

Altri ricorsi

€. 650,00

 

Nei casi di cui all’art. 13, comma VI-bis, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione

 

 

RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

 

Valore

 

 

Importo del contributo

 

 

Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28

 

€. 30,00

Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00

 

€. 60,00

 

 

Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00

 

€. 120,00

 

Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00

€. 250,00

 

Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00

€. 500,00

 

Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00

 

€. 1.500,00

 

 

IMPRESA (D.LGS. 168/2003)

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. L. 24 marzo 2012, n. 27)

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

Importo forfettario previsto dall’art. 30 del d.P.R. 115/2002

Min. Giust., circolare 12 maggio 2014

L’esenzione dal CU non comporta esenzione dall’importo forfettario, se non previsto ex lege.
Con riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 320, 374, 375 del codice civile, non è dovuto il versamento dell’importo forfettario.
Nemmeno è dovuto l’importo forfettario e il CU per le istanze presentate dal curatore dell’eredità giacente al giudice che lo ha nominato. 

 Min. Giustizia, 13 marzo 2015, n. 2309

Contributo Unificato in materia di negoziazione assistita

Al momento del deposito dell’accordo di negoziazione assistita presso la Procura della Repubblica competente non è dovuto il versamento del Contributo Unificato