Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense
Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile n. 81 sono stati pubblicati i due nuovi Decreti Ministeriali di attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale forense. I regolamenti entreranno in vigore il prossimo 22 aprile 2016. In particolare, il decreto n. 47 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento della professione forense” ed il n. 48 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.”
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 agosto 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense):
«Art. 1 (Disciplina dell’ordinamento forense). – 1.-2. (Omissis).
3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche’ su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4.-6. (Omissis).». «Art. 21 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense).
– 1. La permanenza dell’iscrizione all’albo e’ subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita’ di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita’ per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’art. 1 e con le modalita’ nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2.-10. (Omissis).». Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). – 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.-4-ter. (Omissis).».
Art. 2
Modalita’ di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente
1. Il consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, anche a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non e’ svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all’avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La professione forense e’ esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) e’ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;
d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.
4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, e’ presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalita’ con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e’ stata acquisita la qualifica professionale):
«Art. 6 (Iscrizione).
– 1. Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e’ subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell’istante con la indicazione del domicilio professionale;
c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
4. Se l’interessato fa parte di una societa’ nello Stato membro di origine, e’ tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.
5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.
6. Il Consiglio dell’ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita’, ordina l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne da’ comunicazione alla corrispondente autorita’ dello Stato membro di origine.
7. Il rigetto della domanda non puo’ essere pronunciato se non dopo avere sentito l’interessato. La deliberazione e’ motivata ed e’ notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell’art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.
8. Qualora il Consiglio dell’ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l’interessato puo’, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione.
9. Con l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, l’avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.
10. Successivamente all’iscrizione, l’avvocato stabilito e’ tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell’ordine un attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.».
– Si riporta il testo dell’art. 12, commi 1 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense):
«Art. 12 (Assicurazione per la responsabilita’ civile e assicurazione contro gli infortuni).
– 1. L’avvocato, l’associazione o la societa’ fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2.-4. (Omissis).
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.».
– Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – testo A):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
– 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita’ personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita’ di pensionato e categoria di pensione; t) qualita’ di studente; u) qualita’ di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualita’ di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’).
– 1. L’atto di notorieta’ concernente stati, qualita’ personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e’ sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita’ di cui all’art. 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante puo’ riguardare anche stati, qualita’ personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorita’ di Polizia Giudiziaria e’ presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita’ personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e’ comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
«Art. 71 (R) (Modalita’ dei controlli).
– 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalita’ di cui all’art. 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita’ o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsita’, il funzionario competente a ricevere la documentazione da’ notizia all’interessato di tale irregolarita’. Questi e’ tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’art. 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e’ tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».
Art. 3
Cancellazione dall’Albo. Impugnazioni
1. La cancellazione dall’Albo e’ disposta quando il consiglio dell’Ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
2. Il consiglio dell’Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall’Albo invita l’avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non e’ possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L’avvocato che ne fa richiesta e’ ascoltato personalmente.
3. La delibera di cancellazione e’ notificata entro quindici giorni all’interessato.
4. Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge, nonche’, per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l’articolo 36, comma 7, della legge.
5. La cancellazione dell’avvocato dall’Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 15 della legge a cui e’ eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l’esercizio dell’attivita’ professionale non costituisce condizione per l’iscrizione.
6. L’avvocato cancellato dall’Albo a norma del presente decreto e’ iscritto nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), della legge.
Note all’art. 3:
– Si riporta il testo degli articoli 15, 17, commi 14 e 18, e 36, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense):
«Art. 15 (Albi, elenchi e registri). – 1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le societa’ di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
f) l’elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non piu’ impugnabile, comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
i) la sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
l) l’elenco delle associazioni e delle societa’ comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell’art. 7;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalita’ di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia e’ inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui e’ custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Le modalita’ di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonche’ le modalita’ di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.».
«Art. 17 (Iscrizione e cancellazione). – 1.-13. (Omissis).
14. L’interessato puo’ presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.
15.-17. (Omissis).
18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato puo’ proporre ricorso al CNF ai sensi dell’art. 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF puo’ provvedere in via sostitutiva.
19. (Omissis).».
«Art. 36 (Competenza giurisdizionale). – 1.-6. (Omissis).
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione puo’ essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. (Omissis).».
Art. 4
Nuova iscrizione all’Albo
1. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.
2. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, c), ed e) non puo’ esservi nuovamente iscritto prima che
siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione e’ divenuta esecutiva.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 815