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Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense

altSulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile n. 81 sono stati pubblicati i due nuovi Decreti Ministeriali di attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale forense. I regolamenti entreranno in vigore il prossimo 22 aprile 2016. In particolare, il decreto n. 47 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento della professione forense” ed il n. 48 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.” 

         
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
 
 
 
 
 
Visti gli articoli 1, comma 3,  e  21,  comma  1,  della  legge  31 dicembre 2012, n. 247; 
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 agosto 2015; 
 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015; 
 
                             A d o t t a 
                    il seguente regolamento: 
 Art. 1 
 
 Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento,  per  «legge»  si  intende  la legge 31 dicembre 2012, n. 247.  Per  CNF  si  intende  il  Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge. 
 
Avvertenza: 
 Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei  decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle  pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle quali e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
Note alle premesse: 
– Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e  21, comma 1, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense): 
«Art. 1 (Disciplina dell’ordinamento forense). –  1.-2. (Omissis). 
3. All’attuazione  della  presente  legge  si  provvede  mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro  della giustizia, ai sensi  dell’art.  17, comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio  nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro novanta giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state  individuate  come  maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei  regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato di relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo, ove  gli  stessi  risultino  essere  stati tempestivamente comunicati, perche’ su di essi sia espresso, nel termine di sessanta  giorni   dalla   richiesta, il parere  delle Commissioni parlamentari competenti. 
4.-6. (Omissis).». «Art.   21    (Esercizio    professionale    effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo  di  iscrizione  alla  previdenza forense).
–  1.  La  permanenza  dell’iscrizione all’albo e’ subordinata all’esercizio della professione  in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente,  salve  le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio  professionale.  Le  modalita’  di   accertamento dell’esercizio  effettivo,  continuativo, abituale  e  prevalente della professione, le eccezioni consentite e  le modalita’  per  la  reiscrizione  sono   disciplinate   con regolamento  adottato  ai  sensi  dell’art.  1  e  con   le  modalita’ nello stesso stabilite, con  esclusione  di  ogni  riferimento al reddito professionale.
2.-10. (Omissis).». Si riporta il testo  dell’art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri): 
«Art. 17 (Regolamenti). – 1.-2. (Omissis). 
3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di autorita’  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge  espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per  materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono  dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
4.-4-ter. (Omissis).». 
 
Art. 2 
Modalita’ di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente 
1.  Il  consiglio  dell’Ordine  circondariale,  ogni  tre  anni  a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento,  verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati  iscritti  all’Albo,  anche  a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione  in  modo  effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di  cui  al  periodo precedente non e’ svolta per il periodo di cinque  anni dalla  prima iscrizione all’Albo. La disposizione di cui  al  secondo  periodo  si applica anche all’avvocato iscritto  alla  sezione  speciale  di  cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 
2.  La  professione  forense  e’  esercitata  in  modo   effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato: 
a) e’ titolare di una partita  IVA  attiva  o  fa  parte  di  una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica  destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in  associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero  in  condivisione con altri avvocati; 
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun  anno,  anche  se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista; 
d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica  certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine; 
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense; 
f) ha  in  corso  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
3.  I   requisiti   previsti   dal   comma   2   devono   ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni  personali  previste  per legge. 
4. La documentazione comprovante il possesso  delle  condizioni  di cui al comma 2, e’ presentata ai sensi degli articoli  46  e  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445. L’obbligo di cui al comma 2, lettera f),  decorre  dall’adozione  del provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge. 
5. Con decreto del Ministero della giustizia,  da  adottarsi  entro sei mesi  dall’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono stabilite le modalita’ con cui ciascuno  degli  ordini  circondariali individua, con sistemi automatici, le  dichiarazioni  sostitutive  da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma  dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445. 
Note all’art. 2: 
–  Si  riporta  il  testo  dell’art.  6   del   decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96  (Attuazione  della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente  della professione di avvocato in uno Stato  membro  diverso  da  quello  in  cui  e’  stata   acquisita la qualifica professionale): 
«Art. 6 (Iscrizione).
– 1. Per  l’esercizio  permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini  degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui  all’art. 2, sono  tenuti  ad  iscriversi  in  una  sezione  speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale  in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o  il  loro domicilio  professionale,  nel  rispetto  della   normativa relativa agli obblighi previdenziali. 
2. L’iscrizione nella  sezione  speciale  dell’albo  e’  subordinata  alla   iscrizione   dell’istante   presso  la competente organizzazione professionale dello Stato  membro di origine. 
3. La domanda di iscrizione deve essere  corredata  dai seguenti documenti: 
a) certificato di cittadinanza di  uno  Stato  membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva; 
b) certificato   di   residenza   o   dichiarazione sostitutiva  ovvero  dichiarazione  dell’istante con la indicazione del domicilio professionale; 
c)  attestato  di  iscrizione  alla  organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato  in data  non  antecedente   a   tre   mesi   dalla   data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva. 
4. Se l’interessato fa  parte  di  una  societa’  nello Stato membro  di  origine,  e’  tenuto  ad  indicare  nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica  e  i  nominativi dei membri che operano in Italia. 
5. La domanda di  iscrizione  deve  essere  redatta  in  lingua italiana; i documenti, ove  redatti  in  una  lingua diversa da quella italiana, devono essere  accompagnati  da  una traduzione autenticata. 
 6. Il Consiglio dell’ordine, entro trenta giorni  dalla data  di  presentazione   della   domanda   o   dalla   sua  integrazione, accertata  la  sussistenza  delle  condizioni richieste, qualora non ostino motivi  di  incompatibilita’, ordina l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo  e  ne da’ comunicazione alla corrispondente autorita’ dello Stato  membro di origine. 
7. Il rigetto della domanda non puo’ essere pronunciato  se non dopo avere sentito l’interessato.  La  deliberazione  e’ motivata ed  e’  notificata  in  copia  integrale  entro  quindici giorni all’interessato  ed  al  procuratore  della Repubblica ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al  quinto comma dell’art. 31 del  regio  decreto-legge  n.  1578  del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36  del 1934, e successive modificazioni. 
 8.  Qualora  il  Consiglio   dell’ordine   non   abbia provveduto sulla domanda nel termine di  cui  al  comma  6, l’interessato puo’, entro dieci giorni  dalla  scadenza  di tale termine, presentare  ricorso  al  Consiglio  nazionale forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione. 
 9. Con l’iscrizione nella sezione  speciale  dell’albo, l’avvocato stabilito  acquista  il  diritto  di  elettorato attivo, con esclusione di quello passivo. 
10.  Successivamente    all’iscrizione,  l’avvocato stabilito e’ tenuto a presentare annualmente  al  Consiglio dell’ordine un attestato di  iscrizione  all’organizzazione professionale  di  appartenenza,  rilasciato  in  data  non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione,  ovvero dichiarazione sostitutiva.». 
– Si riporta il testo dell’art. 12, commi 1 e 5,  della legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina dell’ordinamento della professione forense): 
«Art. 12 (Assicurazione per la responsabilita’ civile e assicurazione  contro  gli  infortuni).
–  1.  L’avvocato, l’associazione o  la  societa’  fra  professionisti  devono stipulare,  autonomamente  o  anche  per  il   tramite  di convenzioni sottoscritte dal CNF, da  ordini  territoriali, associazioni  ed  enti   previdenziali   forensi,   polizza assicurativa  a  copertura  della  responsabilita’   civile  derivante dall’esercizio della professione, compresa quella  per la custodia di documenti, somme  di  denaro,  titoli  e valori ricevuti in deposito dai clienti.  L’avvocato  rende noti  al  cliente  gli  estremi   della   propria  polizza assicurativa. 
 2.-4. (Omissis). 
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi  delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni  cinque  anni  dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.». 
– Si riporta il testo degli articoli 46, 47  e  71  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – testo A): 
«Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di certificazioni).
– 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni, anche  contestuali  all’istanza,  sottoscritte  dall’interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita’  personali  e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;  f) stato di famiglia;  g) esistenza in vita; h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche amministrazioni;  l) appartenenza a ordini professionali;  m) titolo di studio, esami sostenuti;  n)  qualifica  professionale   posseduta,  titolo di  specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti da leggi speciali;   p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;  q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;  r) stato di disoccupazione;  s) qualita’ di pensionato e categoria di pensione; t) qualita’ di studente;  u) qualita’ di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;  v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali di qualsiasi tipo;  z) tutte le situazioni relative  all’adempimento  degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;  aa) di non aver riportato condanne penali  e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi della vigente normativa;  bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a procedimenti penali; bb-bis)  di  non essere  l’ente   destinatario   di provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni  amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
cc) qualita’ di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi  in  stato  di liquidazione  o  di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
Art. 47 (R)  (Dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di  notorieta’).
– 1. L’atto di notorieta’  concernente  stati, qualita’ personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza dell’interessato e’  sostituito  da  dichiarazione  resa  e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita’ di cui all’art. 38. 
2. La dichiarazione  resa  nell’interesse  proprio  del dichiarante puo’ riguardare anche stati, qualita’ personali e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia diretta conoscenza. (R) 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici  servizi, tutti gli  stati,  le qualita’ personali e i  fatti  non  espressamente  indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato  mediante  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente che la denuncia all’Autorita’  di  Polizia  Giudiziaria  e’ presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita’ personali dell’interessato, lo  smarrimento  dei  documenti medesimi e’ comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
«Art.  71  (R)  (Modalita’  dei  controlli).  
–  1.  Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei  controlli, anche a campione, e  in  tutti  i  casi  in  cui sorgono   fondati   dubbi,    sulla  veridicita’  delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalita’ di cui all’art. 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione  certificante  ovvero  richiedendo   alla   medesima,  anche  attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta  della corrispondenza di quanto dichiarato con le  risultanze  dei registri da questa custoditi. 
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e 47  presentino  delle  irregolarita’  o   delle  omissioni  rilevabili  d’ufficio,   non  costituenti   falsita’,  il funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da’ notizia all’interessato di tale  irregolarita’.  Questi  e’ tenuto  alla  regolarizzazione  o  al completamento  della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui all’art. 2, l’amministrazione competente  per  il  rilascio della  relativa  certificazione,  previa   definizione   di appositi accordi, e’ tenuta a  fornire,  su  richiesta del soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante, conferma  scritta,  anche  attraverso  l’uso  di  strumenti informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.». 
 
  Art. 3 
 Cancellazione dall’Albo. Impugnazioni 
1. La cancellazione  dall’Albo  e’  disposta  quando  il  consiglio dell’Ordine  circondariale   accerta   la   mancanza   dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente  della  professione  e l’avvocato  non  dimostra  la  sussistenza  di  giustificati   motivi oggettivi o soggettivi. 
2. Il consiglio dell’Ordine circondariale, prima di  deliberare  la cancellazione dall’Albo invita l’avvocato, a mezzo posta  elettronica certificata ovvero, quando non e’ possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare  eventuali  osservazioni,  in forma scritta, entro  un  termine non  inferiore  a  trenta  giorni. L’avvocato che ne fa richiesta e’ ascoltato personalmente. 
3. La delibera di cancellazione e’ notificata entro quindici giorni all’interessato.
4. Si applica l’articolo 17, comma 14, della  legge,  nonche’,  per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e  l’articolo 36, comma 7, della legge. 
5. La   cancellazione   dell’avvocato   dall’Albo   comporta   la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 15 della legge a  cui e’ eventualmente  iscritto al  momento  della  cancellazione,  fatta eccezione   per   gli   elenchi   rispetto   ai   quali   l’esercizio dell’attivita’   professionale   non   costituisce   condizione per l’iscrizione.
6. L’avvocato cancellato dall’Albo a norma del presente decreto e’ iscritto nell’elenco di cui all’articolo 15,  comma  1,  lettera  e), della legge. 
 
Note all’art. 3: 
– Si riporta il testo degli articoli 15, 17, commi 14 e 18, e 36, comma 7, della legge 31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina   dell’ordinamento   della   professione  forense): 
«Art. 15  (Albi,  elenchi  e  registri).  –  1.  Presso ciascun  consiglio  dell’ordine  sono  istituiti  e  tenuti  aggiornati: 
 a)  l’albo  ordinario   degli   esercenti  la  libera  professione. Per coloro che esercitano  la  professione  in forma  collettiva  sono  indicate  le  associazioni  o   le societa’ di appartenenza; 
b) gli elenchi speciali degli  avvocati  dipendenti  da enti pubblici; 
c) gli elenchi degli avvocati specialisti; 
d) l’elenco  speciale  dei  docenti   e   ricercatori, universitari  e  di  istituzioni  ed  enti  di  ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno; 
e)  l’elenco  degli  avvocati  sospesi  dall’esercizio  professionale  per  qualsiasi  causa,  che  deve  essere  indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio   effettivo,   continuativo,  abituale  e  prevalente della professione;
 f)  l’elenco   degli   avvocati   che   hanno   subito provvedimento   disciplinare    non    piu’    impugnabile, comportante la radiazione; 
g) il registro dei praticanti; 
 h) l’elenco  dei  praticanti  abilitati  al  patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); 
 i)  la  sezione  speciale  dell’albo   degli   avvocati stabiliti, di cui all’art.  6  del  decreto  legislativo  2  febbraio 2001,  n.  96,  che  abbiano  la  residenza  o  il domicilio professionale nel circondario; 
 l)  l’elenco  delle  associazioni  e   delle   societa’ comprendenti avvocati tra  i  soci,  con  l’indicazione  di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; 
m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel  circondario ai sensi del comma 3 dell’art. 7; 
 n) ogni altro albo, registro o  elenco  previsto  dalla legge o da regolamento. 
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi  e  dei  registri,  le  modalita’   di   iscrizione   e   di trasferimento,  i  casi  di  cancellazione  e  le  relative impugnazioni dei  provvedimenti  adottati  in  materia  dai consigli dell’ordine sono disciplinati con  un  regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 
3.  L’albo,  gli  elenchi  ed   i   registri   sono   a disposizione  del  pubblico  e  sono  pubblicati  nel  sito internet dell’ordine.  Almeno  ogni  due  anni,  essi  sono pubblicati a stampa ed una copia  e’  inviata  al  Ministro della  giustizia,  ai  presidenti  di  tutte  le  corti  di appello, ai presidenti  dei  tribunali  del  distretto,  ai procuratori  della  Repubblica  presso  i  tribunali  e  ai procuratori generali della Repubblica presso  le  corti  di appello, al CNF, agli altri consigli degli  ordini  forensi  del  distretto,  alla  Cassa  nazionale  di  previdenza   e  assistenza forense. 
4. Entro il mese di marzo di  ogni  anno  il  consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi  e gli elenchi di cui e’ custode, aggiornati  al 31  dicembre  dell’anno precedente. 
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF  redige, sulla base dei  dati  ricevuti  dai  consigli  dell’ordine, l’elenco  nazionale  degli  avvocati,  aggiornato   al   31 dicembre dell’anno precedente. 
6. Le modalita’ di  trasmissione  degli  albi  e  degli elenchi, nonche’ le modalita’ di redazione e  pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono  determinate  dal CNF.». 
 
 «Art.  17  (Iscrizione  e  cancellazione).   –   1.-13.  (Omissis). 
 14. L’interessato puo’ presentare ricorso  al  CNF  nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il  ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo. 
 15.-17. (Omissis). 
 18. Qualora il consiglio  abbia  rigettato  la  domanda oppure   abbia   disposto   per   qualsiasi    motivo  la cancellazione, l’interessato puo’ proporre ricorso  al  CNF ai sensi dell’art. 61. Il ricorso contro  la  cancellazione  ha effetto sospensivo e  il  CNF  puo’  provvedere  in  via sostitutiva. 
19. (Omissis).». 
 
«Art.  36   (Competenza   giurisdizionale).   –   1.-6. (Omissis). 
 7. Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.  Tuttavia l’esecuzione puo’ essere sospesa dalle sezioni unite  della Corte di cassazione in camera di consiglio su  istanza  del  ricorrente. 
 8. (Omissis).». 
 
Art. 4 
Nuova iscrizione all’Albo 
 
1. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti  dall’articolo 2, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f),  ha  il  diritto  di  esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere  acquisito  i  predetti requisiti. 
2. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti  dall’articolo 2, comma 2, c), ed e) non puo’ esservi nuovamente iscritto prima  che
siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di  cancellazione  e’ divenuta esecutiva. 
 
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria 
 
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
   
Roma, 25 febbraio 2016 
                                                 Il Ministro: Orlando
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 815