Skip to main content

Regolamento per l’elezione dei membri dei Consigli degli Ordini forensi

altSulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 24/11/2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 170 del 10/11/14 contenente il Regolamento sulle modalita’ di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi così come previsto dalla Legge professionale Forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247). Il Regolamento è  entrato in vigore dal  25 Novembre 2014. Ecco il testo del decreto: 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 2014, n. 170
Regolamento sulle modalita’ di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Capo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 7 agosto 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014;

Adotta

il seguente regolamento;

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ per l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per;

a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «ordine», l’ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell’articolo 25 della legge;

c) «consiglio», l’organo dell’ordine previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e’ disciplinata dall’articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;

d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera c).

Capo II
Modalita’ di svolgimento delle elezioni

Art. 3
Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi

1. Il presidente, quando convoca l’assemblea per l’elezione del consiglio;
a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell’articolo 28 della legge;
b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all’unita’;
c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non piu’ di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedi’ ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell’arco di ciascuna giornata. Al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell’albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31 dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n.
155 e a norma dell’articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del Consiglio dell’ordine accorpante, per il rinnovo dell’anno 2015, sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell’albo dell’ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nell’albo dell’ordine accorpante, salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di tale data.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne da’ comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicita’ notizia.

Art. 4
Convocazione elettorale

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l’inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L’avviso della convocazione delle elezioni contiene l’invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. L’avviso di convocazione indica altresi’ il luogo, i giorni e l’orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.
4. L’avviso di convocazione e’ spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonche’ qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione. E’ affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell’ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
5. Della convocazione delle elezioni e’ dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell’ordine.
6. Quando il numero degli iscritti all’ordine e’ superiore a cinquecento, la comunicazione dell’avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 puo’ essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell’avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l’ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l’affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l’ordine, nonche’ la pubblicazione mediante il sito internet dell’ordine.

Art. 5
Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale e’ svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E’ comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non e’ svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

Art. 6
Candidature

1.Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all’interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.
2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilta’, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell’ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La presentazione di una lista puo’ essere effettuata da un avvocato a cio’ delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

Art. 7
Formazione delle liste

1. Le liste possono recare l’indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all’unita’ inferiore.
2. Quando nella lista non vi e’ la rappresentanza di entrambi i generi, l’indicazione dei nominativi della lista non puo’ superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando nella lista vi e’ la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista e’ inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell’ambito del medesimo genere, il limite massimo dei due terzi.
3. Ad ogni lista e’ attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.
4. L’eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l’inammissibilita’ della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.
5. E’ consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in piu’ liste.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, la candidatura all’interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista e’ inserito anche nell’elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

Art. 8
Commissione elettorale

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario sei o piu’ iscritti con un’anzianita’ di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente del consiglio e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.
2. Quando il consiglio dell’ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla meta’. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonche’ alle ulteriori attivita’ connesse sino alla proclamazione degli eletti. E’ coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell’articolo 11, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale puo’ operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.
7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Art. 9
Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere e l’eventuale raggruppamento in liste, e’ preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l’espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto e’ espresso attraverso l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l’indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista e’ computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonche’ quelle recanti l’indicazione di piu’ liste.
5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.
6. Nei casi diversi dal comma 5, l’elettore puo’ esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullita’ della scheda.

Art. 10
Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono all’interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui e’ costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All’interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in piu’ copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori;
a) l’elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
b) l’elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l’indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale e’ consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l’accesso al seggio elettorale e’ consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all’espressione di voto.

Art. 11
Operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell’articolo 8, nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non piu’ di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all’ultima ora fissata dell’ultimo giorno stabilito.
Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione;
a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un’urna debitamente sigillata, nonche’ una o piu’ cabine elettorali;
b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e da’ inizio alle operazioni di voto;
c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell’ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validita’ delle operazioni elettorali e’ necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l’integrita’ del materiale elettorale. Di tali operazioni e’ data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l’accaduto all’autorita’ giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
10. Scaduto l’orario dell’ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 12
Votazione con sistema elettronico

1. Con delibera del consiglio puo’ essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovra’ avere almeno le seguenti caratteristiche;
a) prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;
b) assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza e’ rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all’inizio delle operazioni, dalla societa’ informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l’identita’ del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l’inserimento del codice fiscale; la registrazione dell’avente diritto al voto; che il votante non abbia gia’ votato; l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;
e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una ”scheda di voto” che dal votante e’ inserita, previa personale verifica sulla conformita’ alla scelta effettuata, nella apposita urna;
f) prevedere il “blocco” al termine del voto di ogni iscritto della postazione, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;
g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di “sospensione”, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la “riattivazione” delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b);
h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L’apertura delle urne e l’esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessita’ di ulteriori controlli.
4. L’accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell’urna la ricevuta del suo voto.

Art. 13
Scrutinio delle schede

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri;
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano piu’ candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza e’ nulla e non conteggiata;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e’ attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara’ attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);
2. Sono nulle le schede che;
a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1;
b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall’espressione di voto;
d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
e) consentono comunque di riconoscere l’elettore.

Art. 14
Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio e’ redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell’ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorita’ competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parita’ di voti risulta eletto il candidato piu’ anziano per iscrizione all’albo e tra coloro che abbiano uguale anzianita’ di iscrizione il maggiore di eta’.
7. Quando nell’ambito della graduatoria cosi’ formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all’articolo 28 della legge.
Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere piu’ rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell’ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l’elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.
8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 15
Sostituzione degli eletti

1. Quando con il subentro operato a norma dell’articolo 28, comma 6, della legge non e’ possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l’equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalita’ previste dal presente regolamento.

 

Capo III
Disposizioni finali

Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addi’ 10 novembre 2014
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, Reg.ne – Prev. n. 3006