Mediazione e spese di avvio
Il TAR Lazio, con la sentenza n 1351, statuiva in materia di spese del procedimento di mediazione, e in particolare escludeva che gli organismi di conciliazione potessero esigere le spese di avvio del procedimento, di cui all'art. 16 comma 2 del D.M. n. 180/2010 (oltre alle spese di mediazione). A seguito di ricorso in appello avverso la sentenza del Tar Lazio, in data 21/04/2015 è intervenuta la sentenza n.1694 del Consiglio di Stato, che, disattendendo in parte la sentenza di primo grado, ne ha sospeso gli effetti, nella parte in cui aveva disposto l'annullamento dell'art. 16 commi 2 e 9 D.M. 180/2010 in tema di spese del procedimento di mediazione. Quindi, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro le parti dovranno versare all'Organismo di conciliazione le spese di avvio del procedimento. Di seguito la sentenza: sentenza-consiglio-di-stato-01694-2015.pdf