Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato in Gazzetta
Decreto Legge, testo coordinato 24.01.2012 n° 1 , G.U. 24.03.2012. Riportiamo la parte che interessa nello specifico i nostri utenti ossia l’art. 9 inerente l’abrogazione delle tariffe professionali e la regolamentazione delle società tra professionisti (art 9 bis).
In generale tra le novità principali ricordiamo:
•articolo 18: il Governo se ne è occupato in sede separata con la riforma del lavoro approvata nel Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012;
•assicurazione auto: sconti a chi fa installare gratuitamente la cosiddetta scatola nera sulla propria auto e a chi accetta di sottoporre il veicolo a ispezione preventiva; introduzione dell’attestato di rischio telematico; obbligo dell’assicuratore di sottoporre al cliente i preventivi di almeno altre 3 compagnie concorrenti;
•banche: obbligo per gli istituti bancari di garantire la gratuità delle spese di apertura e gestione dei conti di pagamento di base destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare per chi percepisce trattamenti fino a 1500 euro mensili;
•benzinai: sparisce l’esclusiva della fornitura per gli impianti con marchio della compagnia e viene data la possibilità di vendere prodotti non petroliferi;
•class action: potrà essere presentata anche per tutelare interessi collettivi e non più solo diritti;
•edicole: possibilità di vendere qualsiasi prodotto;
•edilizia: semplificazioni per il social housing (edilizia abitativa);
•energia: separazione della rete di distribuzione del gas dall’impresa incumbent;
•IMU sulla Chiesa (sono esclusi ostelli e scuole);
•farmacie: una ogni 2.882 abitanti;
•notai: incremento del numero fino a 1.000 entro il 2015;
•nucleare: velocizzazione delle procedure di smantellamento dei vecchi siti;
•opere pubbliche: possibilità per gli enti locali di emettere obbligazioni per finanziarne la realizzazione;
•professioni: eliminazione delle tariffe professionali e obbligo, su richiesta del cliente, di pattuire un compenso (anche non scritto) per l’incarico; obbligo di assicurazione professionale;
•società tra professionisti: segreto professionale tra soci, obbligo di maggioranza dei soci professionisti nelle decisioni e di assicurazione professionale per responsabilità civile;
•srl semplificata: gli under 35 potranno aprire una società a responsabilità limitata con atto notarile gratuito ed un capitale di massimo 10mila euro;
•taxi: saranno Comuni e Regioni a stabilire, quando necessario, l’aumento del numero delle licenze;
•tribunali per le imprese: ogni regione ne avrà uno con le eccezioni di Lombardia (2), Sicilia (2) e Valle D’Aosta (nessuno, farà capo a quello di Torino).
Capo III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
(( 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e’ riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non puo’ essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo’ essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita’ similari»; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) e’ abrogata.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
(( Art. 9 bis
Societa’ tra professionisti
1. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le societa’ cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre»; b) al comma 4, lettera b), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa’ e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e’ iscritta la societa’ procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa’ non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»; c) al comma 4, dopo la lettera c), e’ inserita la seguente: «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita’ civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attivita’ professionale»; d) al comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il socio professionista puo’ opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita’ professionali a lui affidate»; e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni professionali, nonche’ i diversi modelli societari». ))