Skip to main content

Legge anticorruzione in Gazzetta

altE’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 marzo 2015 la Legge 27 maggio 2015, n. 69, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, la cosiddetta legge anticorruzione.  La legge va a ritoccare le norme del codice penale con un generalizzato aumento delle pene in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, e aggiorna, altresì, le norme del codice civile, in materia societaria. La nuova normativa entra in vigore il 14 giugno 2015.
 
Di seguito il testo della Legge 27 maggio 2015, n. 69:
 
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
 
Capo I
 
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonche’ ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga la seguente legge:
 
Art. 1
 Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione 
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» e’ sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all’articolo 32-quinquies, la parola: «tre» e’ sostituita dalla seguente: «due»;
c) all’articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
d) all’articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
e) all’articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
f) all’articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
g) all’articolo 319-ter:
1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;
h) all’articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;
i) all’articolo 323-bis:
1) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita’ trasferite, la pena e’ diminuita da un terzo a due terzi»;
2) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».
 
Art. 2
Modifica all’articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena 
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 165 del codice penale e’ inserito il seguente: «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e’ comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno».
 
Art. 3
Modifica dell’articolo 317 del codice penale, in materia di concussione 
1. L’articolo 317 del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 317 (Concussione). – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita’, e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni».
 
Art. 4
Introduzione dell’articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria 
1. Dopo l’articolo 322-ter del codice penale e’ inserito il seguente: «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e’ sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».
 
Art. 5
Associazioni di tipo mafioso, anche straniere 
1. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»; b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»; c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».
 
Art. 6
Integrazione dell’articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti 
1. All’articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l’ammissibilita’ della richiesta di cui al comma 1 e’ subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».
 
Art. 7
Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione 
1. All’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, dando notizia dell’imputazione».
 
Art. 8
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 
1. All’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) e’ inserita la seguente: «f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 2. All’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti sono tenute altresi’ a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2». 3. All’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 e’ inserito il seguente: «32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell’articolo 133 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».
 
 
Capo II
 
Disposizioni penali in materia di societa’ e consorzi 
 
Art. 9
 Modifica dell’articolo 2621 del codice civile 
 1. L’articolo 2621 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). – Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi».
 
Art. 10
Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile 
1. Dopo l’articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti: «Art. 2621-bis (Fatti di lieve entita’). – Salvo che costituiscano piu’ grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entita’, tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa’ e delle modalita’ o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu’ grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano societa’ che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e’ procedibile a querela della societa’, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621-ter (Non punibilita’ per particolare tenuita’). – Ai fini della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entita’ dell’eventuale danno cagionato alla societa’, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».
 
Art. 11
Modifica dell’articolo 2622 del codice civile 
1. L’articolo 2622 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa’ quotate). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle societa’ indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le societa’ emittenti strumenti finanziari per i quali e’ stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le societa’ che controllano societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le societa’ che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi».
 
Art. 12
Modifiche alle disposizioni sulla responsabilita’ amministrativa degli enti in relazione ai reati societari 
1. All’articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’alinea e’ sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»; b) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»; c) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»; d) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»; e) la lettera c) e’ abrogata.
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi’ 27 maggio 2015
 
MATTARELLA
 
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando