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La procedura europea di ingiunzione di pagamento – Come funziona

Per agevolare gli scambi commerciali all’interno del mercato unico europeo e per far si che non si creino situazioni di attrito e di controversie civili o commerciali, l’Unione Europea ha istituito, attraverso il Regolamento (CE) N. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il decreto ingiuntivo europeo ovvero la procedura europea di ingiunzione di pagamento.
Nel caso di specie, riguarda un soggetto, residente in uno Stato membro (poniamo italiano), che vanta un credito verso un altro di diversa nazionalità, ad esempio francese. Si tratta di un istituto europeo che consente al creditore di recuperare le proprie somme anche se il debitore risiede o si è trasferito all’estero.
La procedura opera in caso di controversie transfrontaliere, ossia cause in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno degli stati membri dell’Unione Europea diverso da quello del giudice adito. Si tratta di una procedura molto semplice e veloce, si svolge per iscritto mediante la compilazione di un modulo standard; non vi sono udienze (fatta salva l’opposizione) e non vi è obbligo di allegare la documentazione. In questo caso, il contenzioso che insorge, può definirsi transfrontaliero. La procedura si svolge presso l’autorità giudiziaria (in Italia, tribunale o giudice di pace, a seconda della competenza per valore), tranne che in Ungheria, dove il procedimento è di competenza dei notai.
Il Regolamento europeo mira a semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti relativi alle controversie transfrontaliere aventi ad oggetto dei crediti pecuniari. Tramite l’istituzione di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, il legislatore intende assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea (IPE), senza la necessità di porre in essere dei procedimenti intermedi per il riconoscimento del titolo e per l’esecuzione. In altre parole, il decreto europeo è un titolo valido ed eseguibile in ogni paese dell’UE. Il credito da azionare deve riguardare solo il settore civile o commerciale.
Sono esclusi i crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali, salvo che abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti, o, vi sia stato riconoscimento del debito, o, se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
L’ingiunzione di pagamento europea viene riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva, tranne in Danimarca.
La competenza giurisdizionale, ai sensi dell’art. 6 Regolamento 1896/2006, viene determinata seguendo le disposizioni contenute Regolamento 1215/2002 (cosiddetto Bruxelles I bis) avente ad oggetto “la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”. Ad esempio, a mente del citato regolamento (art. 7), una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

  1. in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; Il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è nel caso della compravendita di beni; il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto; nel caso della prestazione di servizi; il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
  2. nel caso in cui la controversia riguardi un contratto con un consumatore, la competenza giurisdizionale spetta allo Stato membro in cui egli è domiciliato.
    Per avviare la procedura è necessario compilare la domanda con i dati del creditore, il nome e l’indirizzo delle parti ed eventualmente dei loro rappresentanti; l’importo del credito, comprensivo di capitale, interessi,
    eventuali spese e penali; nel caso siano previsti interessi, occorre indicarne il tasso e il periodo di tempo per cui sono dovuti; il fondamento dell’azione, comprese le circostanze invocate come base del credito; la descrizione delle prove a sostegno della domanda; i motivi della competenza giurisdizionale; il carattere transfrontaliero della controversia.
    L’accoglimento o il rigetto della domanda deve avvenire entro 30 giorni.
    Se il giudice accoglie la domanda, l’ingiunzione di pagamento viene notificata al convenuto, il quale può: opporsi all’ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica, in tal caso inizia un procedimento ordinario secondo le regole interne; oppure, il procedimento prosegue in conformità delle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ove applicabile; oppure, il procedimento si estingue.
    Il modulo, compilato in lingua italiana o in altre lingue della UE, va inviato telematicamente in forma cartacea al Tribunale o all’Ufficio del Giudice di Pace, in base alla competenza per valore. Il facsimile è disponibile sul portale di giustizia europea.

Bonaria Corrias