Il dissenso alle liti condominiali
L’art. 1132 C.C. si applica solo all’ipotesi di delibera assembleare
Il Condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese legali nelle cause ove il Condominio è convenuto
n ordine alla spinosa questione condominiale in materia di possibilità per il condomino di liberarsi dalle spese di un giudizio, esprimendo il proprio dissenso nelle forme e termini di cui all’art. 1132 C.C. si segnala l’arresto della Corte di Cassazione con la sentenza 7095/2017 del 20/03/2017 che costiuisce una pietra miliare a delimitazione dei limiti per il condomino di non pagare le spese legali nelle cause ove il condominio è convenuto.
La Suprema Corte, nell’affermare che l’amministratore può resistere all’impugnativa di delibera assembleare senza alcuna necessità né di autorizzazione assembleare né di ratifica, dato che la difesa in giudizio delle delibere rientra tra le sue attribuzioni ex art. 1131 c.c., ha chiarito che l’art. 1132 c.c. in tale fattispecie non è applicabile.
Scrivono infatti gli Ermellini:«tale ultima disposizione, tesa a mitigare gli effetti della regola maggioritaria che informa la vita del condominio, consente al singolo condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in caso di lite giudiziaria, in modo da deviare da sé le conseguenze dannose di un’eventuale soccombenza. Dunque, ove non sia stata l’assemblea a deliberare la lite attiva o passiva ai sensi del predetto art. 1132 c.c., il condomino dissenziente soggiace alla regola maggioritaria. In tal caso egli può solo ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore, in base all’art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa (nei limiti temporali, è da ritenere, previsti dall’art. 1137 c.c., richiamato dall’art. 1133 c.c.)».
Quindi, per sperare di sottrarsi al pagamento degli oneri di un giudizio ove il Condominio è convenuto, il condomino dissenziente potrà solo ricorrere all’assemblea avverso la decisione dell’amministratore di resistere in giudizio (magari adducendo che la domanda giudiziale è fondata e, quindi, il resistere è solo fonte di ulteriori oneri processuali).
Ove l’assemblea non accolga il suo ricorso e la decisione fosse illegittima, il dissenziente potrebbe impugnare tale delibera, ma, sintanto che tali giudizi non si siano conclusi, egli sarà tenuto al pagamento pro quota di quelle spese giudiziarie cui sperava sottrarsi.