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Gazzetta Ufficiale: il decreto legislativo sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

altSulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. 32/2014, che attua la delega conferita al Governo con la Legge 6 agosto 2013, n. 96 per il recepimento delle Direttiva 2010/64UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2014.
Le previsioni introdotte sono indirizzate a rendere effettivo, per gli indagati e gli imputati alloglotti che non parlano la lingua italiana, il diritto di piena e consapevole partecipazione al processo.
 
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014 , n. 32
 
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione
europea, ed in particolare, l’allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi nanze e degli affari esteri;
 
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
 
a) all’articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4 -bis . L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti.
Per la nomina dell’interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;
 
b) l’articolo 143 è sostituito dal seguente: «Articolo 143 ( Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali )
 
1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
 
2. Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
 
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
 
4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fi no a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
 
5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
 
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell’uffi cio di interprete e di traduttore è obbligatoria.».
 
Art. 2.
Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
 
1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le seguenti modificazioni:
 
a) all’articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione della grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;
 
b) all’articolo 68, comma 1, le parole: «dell’ordine o del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate».
 
Art. 3.
Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia
 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) all’articolo 5, lettera d) , dopo le parole: «ausiliari del magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall’articolo 143 codice di procedura penale;».
 
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
 
2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
 
3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto. Nel caso si verifi chino o siano in procinto di verifi carsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell’economia e delle fi nanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addì 4 marzo 2014
 
NAPOLITANO
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro della giustizia
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
MOGHERINI , Ministro degli affari esteri