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Gazzetta Ufficiale: compensi per i professionisti delegati dal giudice dell’esecuzione

altE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2016, il decreto del Ministero della Giustizia, del 15 ottobre 2015, n. 227, recante il regolamento sulla determinazione e la liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 169-bis e 179-bis delle disposizioni relative all’attuazione del codice di procedura civile. In vigore dal 10 marzo p.v.. Di seguito il decreto:

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA                                

di concerto con                                  

IL MINISTRO   DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE      

Visti  gli  articoli  169-bis  e  179-bis  delle  disposizioni  per l’attuazione del codice di procedura civile, recanti disposizioni per la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione, rispettivamente  per  la  vendita  dei  beni  mobili iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili;    Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

Sentiti  il  Consiglio  nazionale  del  notariato,   il   Consiglio nazionale  dell’ordine  degli  avvocati  e  il  Consiglio   nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;    

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 giugno 2015;    

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, effettuata l’11 settembre 2015, ai sensi del predetto articolo;                              

 Adotta il seguente regolamento:                                  

Art. 1                          

Ambito di applicazione      

1. Il presente decreto determina, a norma degli articoli 169-bis  e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice  di  procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di  cui  agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Ministro della  giustizia 15 maggio 2009, n. 80.                                    

Art. 2   Criteri  per  la  determinazione  del  compenso  nell’espropriazione forzata immobiliare      

1. Il compenso del professionista delegato  per  le  operazioni  di vendita di beni immobili  e’  determinato  sulla  base  dei  seguenti criteri:   a) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e’ pari o inferiore a euro 100.000: 1)  per  tutte  le  attivita’  comprese  tra  il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi  incluso  lo studio della documentazione depositata  a  norma  dell’articolo  567, secondo comma, del codice di procedura  civile,  spetta  un  compenso pari ad euro 1.000;  2) per tutte le attivita’ svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o  all’assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.000;  3) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’,  spetta  un  compenso  pari  ad  euro 1.000;   4) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro 1.000;

b) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e’ superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000: 1)  per  tutte  le  attivita’  comprese  tra  il   conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi  incluso  lo studio della documentazione depositata  a  norma  dell’articolo  567, secondo comma, del codice di procedura  civile,  spetta  un  compenso pari ad euro 1.500;  2) per tutte le attivita’ svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o  all’assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.500;  3) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’,  spetta  un  compenso  pari  ad  euro 1.500;  4) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro 1.500;  

c) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e’ superiore a euro 500.000:  1)  per  tutte  le  attivita’  comprese  tra  il   conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi  incluso  lo studio della documentazione depositata  a  norma  dell’articolo  567, secondo comma, del codice di procedura civile,  spetta  un  compenso pari ad euro 2.000;  2) per tutte le attivita’ svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 2.000; 3) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’,  spetta  un  compenso pari  ad  euro 2.000;  4) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro 2.000.

 2. Quando le attivita’ di cui al  comma  1,  numeri  1),  2)  e  3) riguardano piu’ lotti, in  presenza  di  giusti  motivi  il  compenso determinato secondo i criteri ivi previsti puo’ essere liquidato  per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per  la  liquidazione  del compenso relativo alle attivita’ di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a piu’ debitori.  

3. Tenuto conto  della  complessita’  delle  attivita’  svolte,  il giudice dell’esecuzione puo’  aumentare  o  ridurre  l’ammontare  del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al  60 per cento.    

4. Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario  delle spese generali in misura  pari  al  10  per  cento dell’importo  del compenso determinato  a  norma  del  presente  articolo,  nonche’  il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I  costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.  

 5. In ogni caso l’ammontare complessivo del compenso e delle  spese generali liquidato a norma del  presente articolo  non  puo’  essere superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o  del  valore di assegnazione.

 6. In presenza di giustificati  motivi  sono  ammessi  acconti  sul compenso finale.  

7. Sono poste a carico dell’aggiudicatario o  dell’assegnatario  la meta’  del  compenso  relativo  alla  fase  di  trasferimento  della proprieta’,  nonche’  le  relative  spese   generali   e   le   spese effettivamente  sostenute  per  l’esecuzione  delle   formalita’   di registrazione, trascrizione  e  voltura  catastale.  In  presenza  di giustificati motivi,  il  compenso  a  carico  dell’aggiudicatario  o dell’assegnatario puo’ essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente.    

8. Quando il processo esecutivo e’ definito senza che il  bene  sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del  compenso  si tiene conto del prezzo previsto per l’ultimo esperimento  di  vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima.    

Art. 3   Criteri  per  la  determinazione  del  compenso   nell’espropriazione   forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri      

1. Il compenso del professionista delegato  per  le  operazioni  di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri e’  determinato sulla base dei seguenti criteri:  1) per  tutte  le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di autorizzazione della vendita spetta un compenso pari ad euro 200; 2) per tutte le attivita’  svolte  nel  corso della fase  delle operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso  pari  ad euro 250;  3) per  tutte  le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’, spetta un compenso pari ad euro 200;  4) per  tutte  le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione, spetta un compenso pari ad euro 250.

2. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore  di  assegnazione e’ superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di cui al comma 1 e’ raddoppiato.  

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, ma  il  compenso  liquidato  non  puo’  essere  aumentato  in  misura superiore al 40 per cento.  

4. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore  di  assegnazione del bene eccede l’importo di euro 40.000,00, il compenso e’ liquidato secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).  

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 6. In ogni caso, l’ammontare complessivo  del  compenso  e  delle  spese generali non puo’ eccedere la misura del 30 per cento del  prezzo  di aggiudicazione o del valore di assegnazione.    6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 7 e 8.                          

Art. 4  

Abrogazioni 1.

Il decreto ministeriale del 25 maggio 1999, n.  313,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  213  del  10 settembre 1999, e’ abrogato.            

Art. 5  Clausola di invarianza finanziaria      

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.