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Avvocati: schema di decreto ministeriale su aggiornamento dell’albo

altSchema di decreto ministeriale concernente “Regolamento recante disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, per l’iscrizione, trasferimento e cancellazione dagli stessi, nonché per le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia, a norma dell’articolo 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
 
TESTO dello schema di decreto
 
TITOLO I – Modalità di tenuta e di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi
 
Art. 1 – Oggetto del decreto. Definizioni.
 
1.Il presente regolamento disciplina la tenuta e l’aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell’ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine. Ai fini del presente regolamento, per “legge” si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
Art. 2 – Albo degli avvocati.
 
1. Nell’albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto: a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il codice fiscale; c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata: d) la data di iscrizione; e) l’eventuale associazione tra avvocati alla quale partecipa; f) l’eventuale società tra avvocati di cui è socio; g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, registri ed elenchi di cui all’articolo 15, comma 1 della legge; h) l’eventuale data di cancellazione.
2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all’articolo 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel paese di origine.
 
Art. 3 – Elenchi.
 
1.Negli elenchi di cui all’articolo 15, comma 1, della legge sono contenuti i dati relativi ai requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.
2.Il sistema informatico di cui all’articolo 5 alimenta gli elenchi utilizzando i dati contenuti nell’albo.
3.Per le società tra avvocati, sono indicati: la partita I.V.A., la sede, l’elenco dei soci con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno dei soci avvocati, gli ulteriori dati di cui all’articolo 2, comma 1.
4.Per le associazioni tra avvocati, sono indicati: l’eventuale partita I.V.A., la sede, l’elenco degli associati con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno degli associati avvocati, gli ulteriori dati di cui all’articolo 2, comma 1.
 
Art. 4 – Registro ed elenco dei praticanti.
 
1.Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; b) l’eventuale data di conseguimento del diploma di laurea e l’Università che lo ha rilasciato; c) il luogo di residenza e il codice fiscale; d) la data di iscrizione; e) la modalità di svolgimento del tirocinio, a norma dell’articolo 41, comma 6, della legge; f) il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, l’eventuale numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata: g) l’eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa data di decorrenza e conclusione; h) l’eventuale sospensione o interruzione del tirocinio ; i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all’articolo 41, comma 13 della legge.
2.Nel registro di cui al comma 1, per ciascun iscritto, sono altresì indicati:
a)il nome, il cognome e il codice fiscale dell’avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio;
b)l’ufficio dell’avvocatura dello Stato presso cui il praticante svolge il tirocinio;
c)l’ufficio legale dell’ente pubblico presso cui il praticante svolge il tirocinio;
d)l’ufficio giudiziario presso cui il praticante svolge il tirocinio;
e)il professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato di altro Paese dell’Unione europea presso cui svolge il tirocinio;
f)la data di inizio e di conclusione dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità indicate alle lettere a), b), c), d) ed e).
 
Art. 5 – Tenuta e revisione degli albi, dei registri e degli elenchi.
 
1.Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell’ordine utilizzano esclusivamente il sistema informatico realizzato dal Consiglio nazionale forense. Il sistema informatico procede al tracciamento degli accessi tramite registrazioni che consentono di verificare in ogni momento le operazioni eseguite da ciascun utente.
2.Quando in conseguenza della revisione dell’albo, degli elenchi e dei registri emerge la necessità di procedere alla revisione dei dati, ne è data notizia all’iscritto mediante posta elettronica certificata, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla comunicazione, l’iscritto ha facoltà di presentare osservazioni con le medesime modalità.
3.Il sistema informatico esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell’albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge.
4.Il sistema informatico accerta, con modalità automatizzate, che l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione all’albo corrisponda ad una casella di posta elettronica certificata.
5.La disposizione del comma 4 si applica anche agli indirizzi di posta elettronica contenuti nell’albo ed immessi nel sistema informatico a norma dell’articolo 14, comma 4.
 
Art. 6 – Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi.
 
1.La domanda di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi è inserita, con modalità informatiche, nel sistema informatico di cui all’articolo 5. Il sistema informatico può richiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui omesso inserimento non impedisce l’iscrizione, e indica i documenti che devono essere corredati alla domanda prevedendone le relative modalità di trasmissione.
2.Al sistema informatico si accede, alternativamente: a) mediante l’impiego di una smart card; b) mediante l’utilizzo di username e password, comunicate personalmente all’interessato, combinato con un token per la generazione di one time password; c) mediante l’impiego di un username e di una password comunicati personalmente all’interessato.
3. Per l’iscrizione il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, con gli stessi poteri istruttori dei consigli distrettuali di disciplina, in quanto applicabili.
4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione in uno degli elenchi di cui all’articolo 15, comma 1, provvede alla stessa. Allo stesso modo si procede per ogni variazione dei dati.
5. Per l’avvocato l’iscrizione all’albo costituisce requisito per l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 15, comma 1, della legge.
6. Per l’iscrizione nei registri e negli elenchi si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17 della legge, in quanto compatibili.
7. Le disposizioni previste per l’iscrizione dal presente regolamento si applicano anche alle variazioni dei dati.
 
TITOLO II – Cancellazione dall’albo, dai registri e dagli elenchi
 
Art. 7 – Cancellazione su richiesta dell’iscritto.
 
1.La richiesta di cancellazione dall’albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall’iscritto è inserita nel sistema informatico di cui all’articolo 5. La richiesta deve contenere i dati di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e le ragioni poste a fondamento della stessa.
2.Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, in quanto compatibili.
 
Art. 8 – Casi di cancellazione dagli elenchi.
 
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi è pronunciata, d’ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) in caso di cancellazione dell’avvocato dall’albo; b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell’iscrizione.
 
Art. 9 – Modalità di cancellazione dai registri e dagli elenchi.
 
1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi si applicano le disposizioni dell’articolo 17 della legge, in quanto compatibili.
 
Art. 10 – Comunicazione dell’esecutività della pronuncia di cancellazione.
 
1.L’esecutività della pronuncia di cancellazione è inserita senza ritardo nel sistema informatico di cui all’articolo 5 ed è comunicata all’interessato e ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 19, della legge a mezzo posta elettronica certificata con modalità automatizzate.
2.Quando l’interessato non è obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
TITOLO III – Trasferimento
 
Art. 11 – Trasferimento dell’avvocato.
 
1.Il sistema informatico di cui all’articolo 5 è realizzato in modo tale da gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica automaticamente al consiglio dell’ordine di appartenenza l’avvenuta presentazione della relativa domanda.
2.Il sistema informatico dà altresì avviso al consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avvenuta iscrizione del richiedente presso l’albo tenuto dal consiglio dell’ordine cui è rivolta la domanda di cui al comma 1.
3.Il consiglio dell’ordine di provenienza delibera la cancellazione dell’iscritto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, successivamente alla ricezione dell’avviso di cui al comma 2.
 
Art. 12 – Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati.
 
1.Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, in quanto compatibili.
 
TITOLO IV – Impugnazioni
 
Art. 13 – Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri.
 
1.Le deliberazioni del consiglio dell’ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge, in quanto compatibili.
 
TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali
 
Art. 14 – Disposizione transitoria.
 
1.Il sistema informatico di cui all’articolo 5 è realizzato dal Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di rendere disponibile in tempo reale al Ministero della giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati, le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione al Ministero dei predetti indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati che ne sono titolari sono stabilite, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del responsabile della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
2.Della piena operatività del sistema informatico è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet del Consiglio nazionale forense
3.Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, all’articolo 5, commi 1, agli articoli 3, 4 e 5, all’articolo 6, commi 1 e 2, all’articolo 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11 e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2.
4.Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2, i consigli dell’ordine inseriscono nel sistema informatico di cui all’articolo 5 i dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi alla predetta data. Nel caso di grave violazione delle disposizioni del presente comma, il consiglio nazionale forense può proporre lo scioglimento del consiglio dell’ordine a norma dell’articolo 33 della legge.
 
Art. 15 – Clausola di invarianza finanziaria.
 
1.All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 16 – Entrata in vigore.
 
1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.