Avvocati: i regolamenti su procedimenti disciplinari e Consigli Distrettuali
Sono stati pubblicati i regolamenti attuativi della legge forense (247/2012) destinati a ridisegnare il sistema disciplinare degli avvocati sulla base delle previsioni del nuovo ordinamento professionale.
Il primo regolamento, n. 1/2014, reca norme in materia di Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), i nuovi organismi disciplinari istituiti su base distrettuale. Il regolamento entrerà in vigore il 15 aprile prossimo. Il secondo regolamento, n. 2/2014, disciplina il Procedimento disciplinare dinanzi ai CDD ed entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
Il nuovo sistema disciplinare introdotto dalla legge professionale forense va nella direzione di affermare la imparzialità dell’organo giudicante, eliminando ogni connessione tra eletto ed elettore e di promuovere un sistema di controllo disciplinare efficiente, imparziale, e garantito.
Elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Il regolamento disciplina le operazioni elettorali e stabilisce anche i termini per le prime elezioni in modo che i CDD siano pienamente operativi dal primo gennaio 2015.
Elemento caratterizzante il sistema elettorale è l’assoluta elisione del legame tra eletto ed elettore che consegue al fatto che ogni C.O.A. potrà eleggere esclusivamente i propri iscritti che con gli altri provenienti dagli altri Consigli dell’Ordine costituiranno l’organismo amministrativo disciplinare su base distrettuale.
Tra l’altro i consiglieri distrettuali non potranno prendere parte alle sezioni giudicanti quando l’incolpato è iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine dal quale sono eletti.
Nella composizione dei CDD dovrà essere rispettata la rappresentanza di genere, pena la invalidità delle elezioni; tale principio viene tutelato anche con la previsione che il limite delle preferenze (2/3 degli eligendi) possa essere superato nella sola ipotesi in cui i voti siano destinati ad entrambi i generi.
I CDD rimangono in carica 4 anni e i componenti per non più di due mandati. Sono stabilite incompatibilità tra la carica di consigliere distrettuale di disciplina e quelle di consigliere circondariale o nazionale una volta a regime il sistema.
Possono candidarsi tutti gli avvocati iscritti agli albi del distretto da almeno 5 anni, che non abbiamo condanne definitive superiori all’avvertimento o comunque non definitive superiori a quelle dell’avvertimento comminate nei cinque anni precedenti. La candidatura si avanza con una dichiarazione presso il proprio Consiglio dell’Ordine, entro 15 giorni dalla data delle elezioni. Data che dovrà essere unica nel distretto.
Il regolamento disciplina anche i tempi della prima elezione, per permettere che al primo gennaio 2015, data di entrata in vigore del nuovo sistema disciplinare disegnato dalla legge 247, i CDD siano insediati e operanti. A tale scopo, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fisserà entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in tutto il distretto, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.
Per quanto riguarda invece il passaggio dal vecchio al nuovo regime dei procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014, il regolamento prescrive il trasferimenti dai Consigli dell’Ordine al CDD, con comunicazione all’incolpato.
Procedimento disciplinare: Per il “processo” disciplinare imparzialità e garanzie
Imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa: è tra questi due principi costituzionali che si snoda il nuovo procedimento per l’accertamento di un eventuale illecito disciplinare a carico di un avvocato, secondo il testo del regolamento n. 2/2014, pubblicato il primo aprile e che entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
La prima previsione funzionale alla imparzialità è quella che stabilisce che delle sezioni giudicanti all’interno del Consiglio distrettuale di disciplina non possa far parte alcun consigliere proveniente dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato.
Sono inoltre previsti criteri oggettivi e non discrezionali per la formazione delle singole sezioni giudicanti così da salvaguardare, grazie alla loro predeterminazione rigorosa, il principio di precostituzione del “giudice disciplinare”. Il regolamento, dopo aver stabilito i criteri di determinazione della competenza e i casi di astensione e ricusazione dei giudici disciplinari, disciplina il procedimento, che si snoda nelle fasi istruttoria preliminare, istruttoria, dibattimentale e decisionale.
In tutte le fasi è posta molta attenzione al diritto di difesa dell’incolpato, che dovrà essere sempre tempestivamente informato delle attività a suo carico e che in ogni momento della fase istruttoria potrà accedere agli atti, dedurre prove e indicare elementi a proprio favore.
Attenzione è posta anche alla celerità del procedimento, con la previsione dei termini massimi entro cui andrà completata l’istruttoria a cura del consigliere incaricato e depositata la motivazione della decisione disciplinare.
Il regolamento richiama la previsione della legge 247 nello stabilire i casi in cui il CDD può disporre la sospensione cautelare dell’avvocato incolpato.
Contro la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF nel termine di 30 giorni dalla notificazione, da parte dell’incolpato, del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, del procuratore della Repubblica, del procuratore generale presso la Corte d’Appello. Decorsi i termini per l’impugnazione senza che questa venga presentata, la decisione è esecutiva a cura del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Il regolamento disciplina anche alcuni poteri “ispettivi” in capo al CNF, per favorire il più ampio e corretto esercizio della potestà disciplinare. (Consiglio Nazionale Forense, comunicato stampa 1° aprile 2014)
Di seguito i testi integrali dei regolamenti
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, REGOLAMENTO 31 gennaio 2014, n. 1
Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina (ai sensi dell’art. 50, co. 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247)
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 31 gennaio 2014
Visto l’art. 51 Cost., che prescrive il rispetto della rappresentanza di genere;
Visto l’articolo 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale le modalità di elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina sono stabilite in base a regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense;
Visto l’art. 29, comma 1, lettera f) della medesima legge, ai sensi del quale il Consiglio dell’Ordine elegge i membri del Consiglio distrettuale di disciplina, secondo il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense;
ADOTTA
il seguente regolamento.
Art. 1.
Composizione del Consiglio distrettuale di disciplina forense
1. Presso ciascun Consiglio dell’Ordine distrettuale è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.
2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina forense è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, approssimata per difetto all’unità. Ogni Consiglio dell’Ordine elegge un numero di Consiglieri di disciplina pari ad un terzo dei propri componenti, approssimato per difetto.
3. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti dai Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del distretto, riuniti in distinti seggi elettorali, su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’art. 51 della Costituzione, ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 2.
Durata in carica
1. Il Consiglio distrettuale di disciplina resta in carica per un periodo di quattro anni decorrente dall’insediamento.
2. I Consiglieri distrettuali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura per un ulteriore mandato è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale a quello in cui si siano svolti i precedenti mandati.
3. Il Consiglio uscente resta in carica fino all’insediamento del Consiglio neoeletto.
4. Il Consiglio neoeletto si insedia all’atto della prima riunione, sino a tale momento rimane in carica il Consiglio distrettuale di disciplina uscente.
Art. 3.
Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica
1. La carica di Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine o di Consigliere del Consiglio nazionale forense.
2. Non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati componenti della commissione per l’esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
3. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.
4. La decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può essere disposta dal Consiglio nazionale forense nell’esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all’art. 63 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
5. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo al componente decaduto subentra, ove possibile, il primo dei non eletti del medesimo genere.
Art. 4.
Elettorato attivo e passivo
1. Il Consiglio distrettuale di disciplina è eletto dai Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del distretto, convocati nei distinti seggi elettorali istituiti presso i singoli Consigli dell’Ordine circondariali.
2. Il voto è personale, diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
3. Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all’unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell’Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza.
4. L’elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell’Ordine è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all’albo tenuto dallo stesso Consiglio dell’Ordine che, entro le ore 14 del quindicesimo giorno non festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Non è consentita la candidatura presso un Ordine diverso. La segreteria appone sulla dichiarazione la data e l’ora di ricevimento.
5. Possono candidarsi gli avvocati che:
a) non abbiano subìto sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell’avvertimento;
b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento;
c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi;
d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. f) e g) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche con condanne non definitive;
e) abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati di almeno 5 anni.
6. Per consentire la presentazione delle candidature il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale provvede a comunicare la data di svolgimento delle elezioni nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.
Art. 5.
Determinazione dei seggi e fissazione della data delle elezioni
1. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fissa il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali, che devono aver luogo entro il 31 luglio dell’anno di scadenza del Consiglio distrettuale di disciplina in carica ed essere tenute contestualmente in tutto il distretto.
2. Ogni Presidente di Consiglio dell’Ordine circondariale comunica al Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale senza ritardo il numero dei componenti del proprio Consiglio dell’Ordine.
3. In esito a tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell’Ordine.
4. Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell’Ordine, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del presente regolamento, l’individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell’ambito dei primi dei non eletti all’interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l’attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all’assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.
5. Effettuate le determinazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio Ordine dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed ai singoli Consigli dell’Ordine del distretto.
6. La pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio dell’Ordine distrettuale ha valore di pubblicità notizia.
Art. 6.
Avviso di convocazione delle elezioni
1. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale rende pubblico l’avviso di convocazione per le elezioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento, ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento.
2. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l’ora ed il motivo dell’adunanza del Consiglio, il numero dei candidati da eleggere complessivamente nel distretto e di quelli eleggibili dai singoli Consigli dell’Ordine, l’avvertimento che l’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti del distretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 del presente regolamento, la data ultima e l’ora entro le quali devono essere presentate le candidature ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento.
3. L’avviso di convocazione è spedito ai Presidenti dei singoli Consigli dell’Ordine del distretto mediante raccomandata a/r, ovvero fax, messaggio di PEC o, comunque, con qualsiasi altro mezzo idoneo a consentire la prova dell’avvenuto ricevimento.
4. Detto avviso deve essere affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine del distretto.
Art. 7.
Presentazione delle candidature
1. Gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono depositare, a pena di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine di appartenenza entro le ore 14 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni.
2. Ogni candidatura deve essere accompagnata dall’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 4, comma 5 del presente regolamento.
3. Scaduto il termine previsto, la segreteria di ogni Consiglio dell’Ordine circondariale trasmette senza ritardo alla segreteria del Consiglio dell’Ordine distrettuale l’elenco, in ordine alfabetico, di tutte le candidature presentate.
4. La verifica della candidatura e delle condizioni di eleggibilità di tutti i candidati è affidata ad una Commissione istituita a livello distrettuale composta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, che la presiede, e da tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali, o loro delegati.
5. La commissione di verifica si riunisce entro i 3 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; di tale riunione è redatto verbale e delle determinazioni ivi assunte viene data senza indugio comunicazione a tutti i Consigli dell’Ordine ed agli avvocati candidati secondo una delle modalità di cui al precedente art. 6, comma 3.
6. La commissione di verifica delibera validamente con la maggioranza dei componenti e trasmette alla segreteria del Consiglio dell’Ordine distrettuale le liste dei candidati eleggibili.
7. La segreteria del Consiglio dell’Ordine distrettuale, raccolti e contraddistinti in base al Consiglio dell’Ordine di provenienza gli elenchi delle candidature pervenuti, procede alla redazione, stampa ed affissione di un avviso contenente:
a) le liste di candidati eleggibili distinte per Ordine Circondariale;
b) l’indicazione dei luoghi, del giorno e dell’orario di inizio delle operazioni elettorali da svolgersi contestualmente nel distretto;
c) l’avvertenza che l’elettorato attivo e passivo possono essere esercitati solo nell’ambito del singolo Ordine, essendo gli iscritti eleggibili esclusivamente dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
d) l’espressa previsione dell’invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati a livello distrettuale entrambi i generi.
8. Tale avviso viene affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Consiglio dell’Ordine del distretto.
Art. 8.
Schede elettorali
1. Ogni Consiglio dell’Ordine predispone la scheda elettorale inserendo in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati, recanti a fianco una casella da contrassegnare per l’espressione del voto.
2. La scheda reca l’indicazione del numero delle preferenze da esprimersi, pari ai due terzi degli eligendi arrotondato per difetto all’unità inferiore ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento, e l’avvertimento che può essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi. In tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell’Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell’ambito di ogni genere.
3. Su ogni scheda il Consigliere Segretario appone preventivamente il timbro dell’Ordine e la propria firma.
Art. 9.
Svolgimento delle operazioni elettorali
1. Le operazioni elettorali si svolgono contestualmente, nella giornata indicata nell’avviso di convocazione, presso i seggi istituiti nei singoli Consigli dell’Ordine.
2. Nei locali destinati a seggio elettorale deve essere affisso l’avviso recante l’indicazione di tutti i candidati di cui all’art. 7, comma 7 del presente regolamento.
3. Il seggio rimane aperto il tempo necessario per consentire a tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine di esprimere il proprio voto e le operazioni devono concludersi entro quattro ore (4) dall’apertura o, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano già provveduto a votare.
4. Le funzioni di Presidente del seggio vengono assunte dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e quelle di Segretario dal Consigliere Segretario dell’Ordine medesimo.
5. Il seggio è costituito dal Presidente e dal Segretario nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione.
6. Il Presidente:
a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dà atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un’urna debitamente sigillata ed una cabina elettorale che assicurino la segretezza del voto;
b) dichiara pubblicamente aperte le operazioni elettorali;
c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
d) nomina fra i Consiglieri presenti due scrutatori con i quali, unitamente al Consigliere Segretario, compone la commissione di scrutinio elettorale.
7. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno due componenti della commissione.
8. Il Segretario redige in duplice copia, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni elettorali annotandovi l’ora di apertura del seggio, le operazioni di voto e di scrutinio e l’orario di chiusura.
9. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
10. Scaduto l’orario destinato alle operazioni di voto e, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano espresso il loro voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
Art. 10.
Espressione del voto
1. Sono nulle, oltre a quelle riconoscibili, le schede contenenti un numero di preferenze superiore a quello consentito, salva l’ipotesi di cui all’art. 8 comma 2 del presente regolamento ove sia rispettato il limite di genere.
Art. 11.
Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti
1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.
2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell’Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell’Ordine.
4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio nazionale forense, al Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine
Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
6. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca senza indugio presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell’Ordine degli esiti delle votazioni. Dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l’insediamento.
7. Nella prima riunione, dopo l’insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del Presidente ne svolgono le funzioni subentrando secondo l’anzianità di iscrizione all’albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell’albo presiede la prima riunione.
Art. 12.
Rappresentanza di genere
1. Le elezioni dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale.
2. Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni per i motivi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei Consiglieri degli Ordini del distretto nel più breve termine possibile, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde dar corso a nuove elezioni e consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere.
Art. 13.
Sostituzione di componenti del Consiglio distrettuale di disciplina
1. In caso di morte, dimissioni, decadenza od impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri distrettuali di disciplina subentra, ove possibile nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi, il primo tra i non eletti dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza del componente venuto a mancare.
2. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato che abbia maggiore anzianità anagrafica.
3. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento, dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed a tutti i Consigli dell’Ordine del distretto.
Art. 14.
Prima elezione dei Consigli distrettuali di disciplina
1. Al fine di provvedere all’elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina che si insedieranno il 1° gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto e ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell’art. 5, fissa entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in tutto il distretto ai sensi dell’art. 9 comma 1 del presente regolamento, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.
2. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, terminate le operazioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 11 del presente regolamento, procede quanto prima alla proclamazione degli eletti che si insedieranno a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. Le elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina che si insedieranno a far tempo dal 1° gennaio 2015 si svolgeranno secondo le norme del presente regolamento, non operando fino a tale data le eventuali incompatibilità di cui all’art. 3 comma 1. Resta ferma l’applicazione dell’art. 3, comma 3, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina e della proroga sino a nuove elezioni dei Consigli dell’Ordine in carica al 31 dicembre 2014, vengano ricoperte sia la carica di Consigliere dell’Ordine che quella di Consigliere del Consiglio distrettuale di disciplina. L’opzione dovrà essere esercitata entro il 31 gennaio 2015 e, in ipotesi di mancato esercizio, si intenderà rinunziato l’ufficio assunto in precedenza.
Art. 15.
Disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014
1. I fascicoli dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 31 dicembre 2014 presso gli ordini circondariali del distretto saranno trasferiti, a cura degli uffici di ciascun Ordine, alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina dandone comunicazione all’incolpato. Analogamente saranno trasmessi tutti i fascicoli dei procedimenti rubricati in esito a segnalazioni di illecito disciplinare per i quali non sia stata ancora deliberata l’apertura ai sensi dell’art. 47 del R.D. 37/34.
2. Nella riunione di insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina, verificati tutti gli atti pervenuti ai sensi del comma precedente, ne dispone la trattazione ove non deliberi l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.
3. Il Consiglio distrettuale di disciplina può riesaminare integralmente i fatti e deve, in ogni caso, convocare l’incolpato prima di pronunciare la decisione.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.
REGOLAMENTO 21 febbraio 2014, n. 2. Procedimento disciplinare (ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247)
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
nella seduta del 21 febbraio 2014
Visto il titolo quinto della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina il procedimento disciplinare per la professione di avvocato;
Visto l’articolo 50, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il regolamento per il procedimento disciplinare è approvato dal Consiglio nazionale forense, sentiti gli organi circondariali;
Visto l’art. 65, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”;
Visto il regolamento n. 1/2014 approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014 che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina le modalità di elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina;
ADOTTA
il seguente regolamento.
TITOLO I
DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA FORENSE
CAPO I
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
ART.1
COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA
1. Presso ogni Ordine distrettuale degli avvocati è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.
2. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da un numero complessivo di Consiglieri pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, approssimato per difetto all’unità.
3. Il Consiglio distrettuale di disciplina elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, che lo sostituiscono nelle funzioni in caso di impedimento o di incompatibilità, ed il Segretario.
4. Risultano eletti alle cariche i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum risultano eletti coloro che, a seguito di ballottaggio tra i due più votati, abbiano riportato la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti in sede di ballottaggio viene eletto alla carica il candidato più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
5. Il Consiglio distrettuale di disciplina nelle determinazioni non aventi natura disciplinare decide con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo dei suoi componenti.
ART. 2
FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
1. Il Consiglio distrettuale di disciplina agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Esso nell’attività disciplinare opera attraverso sezioni, composte da cinque membri titolari e da tre membri supplenti, ove numericamente possibile, che vengono costituite, nelle ipotesi di cui all’art. 58, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con le modalità che seguono.
Le sezioni composte da 5 membri titolari e 3 supplenti vengono formate dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina o dal Vice Presidente, attingendo all’elenco in ordine alfabetico, formato con tutti i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina secondo il criterio della successione alfabetica, con l’esclusione dei componenti iscritti al medesimo ordine dell’incolpato.
I primi 5 nominativi assumono il ruolo di membri titolari ed i successivi tre quello di membri supplenti all’interno della sezione.
Per la costituzione delle ulteriori sezioni si segue il medesimo criterio di designazione secondo l’ordine alfabetico individuando i membri titolari partendo dal nominativo del primo supplente componente della precedente sezione e così procedendo sino a raggiungere il numero di otto.
I componenti del Consiglio distrettuale di disciplina possono ricoprire il ruolo di membri titolari e di membri supplenti contemporaneamente all’interno di più sezioni.
La sezione delibera con la partecipazione necessaria di 5 membri. In caso di parità di voto, e nella sola ipotesi di cui agli art. 16 e 18, del presente regolamento si applica la soluzione più favorevole all’incolpato.
3. Non possono fare parte delle sezioni gli appartenenti al medesimo ordine cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si procede.
4. Le funzioni di presidente della sezione sono assunte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo e quelle di segretario dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo. In caso di parità di iscrizione all’albo, le funzioni sono assunte rispettivamente dal più anziano e dal più giovane per età anagrafica. Il Presidente di sezione e il Segretario permangono nelle cariche anche in caso di subentro come titolare, per qualsiasi ragione, di un membro supplente avente maggiore anzianità di iscrizione all’albo.
5. Il Consiglio distrettuale di disciplina e le singole sezioni svolgono la propria attività nei locali del Consiglio dell’Ordine distrettuale. Con delibera motivata e per particolari esigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina può autorizzare che singole attività di una sezione vengano svolte presso i locali di un Consiglio dell’Ordine circondariale.
ART. 3
SPESE DI GESTIONE
1. Ciascun Ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro.
2. L’entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell’Ordine distrettuale e viene ripartita tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti al 30 novembre dell’anno precedente a quello di imputazione della spesa.
3. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, di concerto con i Presidenti degli Ordini circondariali, determina entro il 30 novembre di ogni anno la somma necessaria per le spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina e quella proporzionalmente dovuta da ciascun Ordine, calcolata secondo quanto stabilito dai commi precedenti.
4. Gli Ordini circondariali versano a quello distrettuale quanto dovuto entro il mese di marzo di ogni anno. Il Consiglio dell’Ordine distrettuale gestisce le somme attraverso una contabilità separata.
5. Nel determinare il contributo annuale dovuto dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, ai sensi dell’art. 29, commi 3 ss., della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio dell’Ordine tiene conto di quanto dovuto per provvedere alle spese di gestione e di funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina.
6. La partecipazione al Consiglio distrettuale di disciplina non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di trasferta.
7. Il mancato versamento del contributo dovuto, così come determinato ai sensi del comma 3, costituisce violazione dei compiti di cui all’art. 29, comma 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in tal caso trasmette al Consiglio nazionale forense i relativi atti per quanto di competenza.
CAPO II
COMPETENZA
ART. 4
COMPETENZA PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Il Consiglio distrettuale di disciplina esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi, elenchi e registri di cui all’art. 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. La competenza è attribuita al Consiglio di disciplina del distretto ove è iscritto l’avvocato, o il praticante, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede.
3. In ogni caso si applica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro di cui all’art. 12 del presente regolamento.
4. Qualora, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 16 del presente regolamento, venga a mancare il numero necessario per il funzionamento delle sezioni e non sia possibile sostituire i componenti, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina nella sede competente come da allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. La competenza disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina è attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato ai sensi del comma precedente.
ART. 5
CONFLITTO DI COMPETENZA
1. Il Consiglio nazionale forense si pronuncia sui conflitti di competenza fra i Consigli distrettuali di disciplina per quanto concerne l’esercizio del potere disciplinare.
2. I Consigli distrettuali di disciplina fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense; di detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti sono rimessi al Consiglio distrettuale di disciplina dichiarato competente.
3. L’impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il corso del procedimento disciplinare.
ART. 6
CASI DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE
1. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonché nell’ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali.
2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all’uopo designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, da costituirsi con le modalità di cui all’art. 2 del presente regolamento.
3. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. La dichiarazione di astensione deve essere valutata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, il quale decide in merito.
In caso di accoglimento dell’istanza di astensione il Presidente procede all’immediata sostituzione del componente astenuto con il primo dei supplenti.
ART. 7
RICORSO PER RICUSAZIONE
1. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.
2. Il relativo ricorso, contenente l’indicazione delle prove, è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, deve essere sottoscritto dall’interessato, o da un suo procuratore speciale, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda.
3. Il ricorso è comunicato, a cura del Consiglio distrettuale di disciplina, al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina, al Consigliere ricusato e alle altre eventuali parti con invito agli stessi a fornire entro cinque giorni le eventuali deduzioni sui motivi della ricusazione.
ART. 8
DECISIONE SULLA RICUSAZIONE
1. Quando la ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l’osservanza dei termini o delle forme previsti dall’articolo 7, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la sezione designata, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.
2. Fuori dei casi di inammissibilità della ricusazione, ogni attività è sospesa salvo che per il compimento degli atti indifferibili.
3. La sezione designata per la ricusazione decide sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente ricusato, al Pubblico Ministero ed alle altre eventuali parti.
ART. 9
PROVVEDIMENTI IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICUSAZIONE
1. Se la ricusazione è accolta, la sezione non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione.
2. Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l’inefficacia e l’inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente il membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione di un componente della sezione.
3. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina nel primo in ordine alfabetico dei membri, secondo il criterio della rotazione. Qualora non sia possibile la sostituzione, il Presidente rimette il procedimento al Consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il Consiglio dell’Ordine distrettuale individuato come da tabella di cui all’art. 4, comma 3.
TITOLO II
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 10
PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI
1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio dei Consigli distrettuali di disciplina.
2. Il procedimento disciplinare è regolato dal Titolo V della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dalle norme del presente regolamento.
3. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
4. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.
CAPO II
NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE
ART. 11
NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE
1. Il Consiglio dell’Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:
a) darne informazione all’iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b)trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.
2. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente quando nei confronti di un iscritto:
a) viene esercitata l’azione penale;
b) viene disposta, revocata o annullata l’applicazione di misure cautelari;
c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio.
ART. 12
ISCRIZIONE NEL REGISTRO RISERVATO
1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, ricevuti dal Consiglio dell’Ordine gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all’uopo istituito il nominativo dell’iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione.
2. Il registro è riservato ed è custodito dal Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina.
ART. 13
DIVIETO DI CANCELLAZIONE
1. Dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell’iscritto dall’albo, dall’elenco o dal registro.
CAPO III
FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE
ART.14
COSTITUZIONE DELLA SEZIONE COMPETENTE PER LA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all’uopo convocato, l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.
2. In ipotesi di archiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina trasmette comunque all’iscritto interessato copia degli atti relativi all’esposto oggetto di iscrizione nel registro di cui all’art. 12, unitamente a copia del provvedimento di archiviazione.
3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell’incolpato.
4. Qualora non venga disposta l’archiviazione immediata, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina costituisce la sezione competente per il procedimento secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente regolamento e designa tra i componenti della sezione il Consigliere Istruttore.
5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l’attività istruttoria entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all’art. 12 del presente regolamento.
6. In ogni momento della fase istruttoria l’incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.
ART. 15
COMUNICAZIONE ALL’INCOLPATO E FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE
1. Il Consigliere Istruttore comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio professionale o a mezzo pec. In tale comunicazione deve fornire all’incolpato ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di elezione di domicilio presso il difensore, le comunicazioni, relative al procedimento, verranno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al suo domicilio professionale o al suo indirizzo pec.
2. Il Consigliere Istruttore può assumere informazioni e testimonianze, acquisire atti ed invitare l’incolpato a rendere dichiarazioni con l’assistenza del proprio difensore.
3. Delle attività svolte in questa fase dal Consigliere Istruttore devono essere redatti verbali sottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che siano intervenuti alla formazione dell’atto.
ART. 16
CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE COMPETENTE
1. Conclusa la fase istruttoria preliminare, il Consigliere istruttore propone alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria.
2. La sezione delibera l’archiviazione ovvero l’approvazione del capo di incolpazione senza la presenza del Consigliere Istruttore che viene sostituito dal primo dei membri supplenti in ordine alfabetico.
ART. 17
APPROVAZIONE DEL CAPO DI INCOLPAZIONE E RELATIVA COMUNICAZIONE
1. Qualora la sezione approvi il capo d’incolpazione ne dà comunicazione all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.
2. La comunicazione diretta all’incolpato contiene:
1) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:
a) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
b) dei fatti addebitati, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;
c) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione;
2) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:
a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;
b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;
c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;
d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.
3. Qualora l’incolpato sia un componente del Consiglio nazionale forense la comunicazione di cui ai commi precedenti nonché gli atti del fascicolo sono trasmessi allo stesso Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 36, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
ART. 18
CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA E DELIBERAZIONE DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO
1. Il Consigliere Istruttore, una volta decorso il termine concesso all’incolpato per il compimento degli atti difensivi, sulla base del contenuto delle difese, può chiedere alla sezione competente per il procedimento:
a) di disporre l’archiviazione;
b) di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato.
2. La sezione competente per il procedimento delibera, senza la presenza del Consigliere Istruttore, sostituito ai sensi dell’art. 16 comma 2, se disporre l’archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell’incolpato.
ART. 19
ARCHIVIAZIONE
1. L’archiviazione può essere disposta con delibera motivata:
– dal Consiglio distrettuale di disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all’art. 14 del presente regolamento, su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare;
– dalla sezione competente per l’istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d’incolpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore.
CAPO IV
CITAZIONE A GIUDIZIO
ART. 20
LA CITAZIONE A GIUDIZIO
1. Ove deliberata la citazione a giudizio, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesima sezione designata per l’istruttoria, costituita in collegio giudicante di 5 componenti, della quale non può far parte il Consigliere Istruttore, che viene sostituito ai sensi dell’art. 16 comma 2.
2. In ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all’interno della sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti.
ART. 21
COMUNICAZIONE E CONTENUTO DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO
1. La citazione a giudizio deve essere notificata all’incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina affinché eserciti la facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale.
2. La citazione contiene:
a) le generalità dell’incolpato;
b) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
c) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
d) l’avviso che l’incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
e) l’elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;
f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione.
CAPO V
FASE DIBATTIMENTALE E DISCUSSIONE
ART. 22
DIBATTIMENTO
1. Il dibattimento si svolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 5 componenti.
2. Nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di:
a) produrre documenti;
b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati ai sensi dell’art. 21 comma 2;
c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento;
d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
3. La sezione costituita in Collegio di 5 componenti:
a) acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato;
b) ove reputato necessario, chiede all’incolpato di sottoporsi all’esame;
c) provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, a quello dell’incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;
d) procede, d’ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l’accertamento dei fatti.
ART. 23
PROVE UTILIZZABILI
1. Ai fini della decisione sono utilizzabili:
a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato;
b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.
ART. 24
DISCUSSIONE
1. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la discussione al Pubblico Ministero, se presente, all’incolpato ed al suo difensore.
2. La discussione si svolge nell’ordine di cui al precedente comma e, in ogni caso, l’incolpato e il suo difensore hanno la parola per ultimi.
CAPO VI
FASE DECISORIA
ART. 25
DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE
1. Terminata la discussione la sezione, costituita in Collegio di 5 componenti, decide a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente. In caso di parità prevale il voto di quest’ultimo.
2. Il Pubblico Ministero, l’incolpato ed il suo difensore non possono partecipare alla camera di Consiglio per la deliberazione.
ART. 26
PRONUNCIA DELLA DECISIONE
1. Il Presidente della sezione dà immediata lettura alle parti del dispositivo della decisione assunta.
2. Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l’impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense.
3. La motivazione del provvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione.
ART. 27
DECISIONE DI NON LUOGO A PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può deliberare il proscioglimento dell’incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare».
ART. 28
RICHIAMO VERBALE
1. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili la sezione, con la decisione che definisce il procedimento, può deliberare il richiamo verbale dell’incolpato.
2. Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è formalmente comunicato all’iscritto e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza con lettera riservata del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.
ART. 29
DECISIONE DI CONDANNA
1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni;
b) censura, quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;
c) sospensione dall’esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l’irrogazione della sanzione della censura. La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione;
d) radiazione, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell’albo dell’incolpato.
ART. 30
SANZIONI DISCIPLINARI
1. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale.
3. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal praticantato.
4. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
5. Il professionista radiato, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine.
ART. 31
NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE
1. Copia integrale del provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina:
a) all’incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto;
b) al Consiglio dell’Ordine presso il quale l’incolpato è iscritto;
c) al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine dell’iscritto;
d) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.
TITOLO III
DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE
ART. 32
SOSPENSIONE CAUTELARE
1. La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’
art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato del provvedimento che la infligge.
3. La sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi:
a) qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio;
b) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
c) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina disponga l’irrogazione delle sanzioni dell’avvertimento o della censura.
4. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata anche d’ufficio in ogni momento dalla sezione che l’ha disposta qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull’istanza di revoca o di modifica presentata dall’interessato è competente a pronunciarsi altra sezione, diversa da quella che ebbe a disporre il provvedimento cautelare, designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.
5. Il Consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia dell’adozione della sospensione cautelare o della sua revoca o della sua modifica al Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto l’avvocato o il praticante affinché vi sia data esecuzione.
6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il ricorso non ha effetti sospensivi dell’esecuzione.
TITOLO IV
DELLA IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI
ART. 33
IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
2. Possono proporre ricorso:
a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;
c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.
3. Il ricorso, contenente anche l’indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall’incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto che senza indugio lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione.
4. Il ricorso è notificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
TITOLO V
DELL’ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI
ART. 34
ESECUTIVITA’ DELLA DECISIONE DISCIPLINARE
1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina, decorsi i termini per l’impugnazione, diviene esecutiva.
2. Gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull’impugnazione. L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso. In ogni caso, il Consiglio distrettuale di disciplina comunica immediatamente al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività della decisione.
ART. 35
ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE
1. Per l’esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Consiglio dell’Ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.
2. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione sia all’Ordine di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare ex art. 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.
3. Nell’ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina ed invia all’avvocato sanzionato, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell’esecuzione della sanzione e quella finale. Nell’ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell’Ordine procede esclusivamente all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto.
4. Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio:
a) ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell’Ordine competente per l’esecuzione;
b) a tutti i Consigli dell’Ordine;
5. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto che è competente per l’esecuzione.
6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’Ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l’estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all’interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2.
TITOLO VI
DELLA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
ART. 36
RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l’autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Consiglio distrettuale di disciplina.
In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Il giudizio è affidato a una sezione in composizione diversa da quella che ha deciso.
4. Nel caso di cui al primo comma lett. a), la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:
a) d’ufficio, ad istanza del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio distrettuale di disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non l’ha commesso;
b) ad istanza dell’interessato.
TITOLO VII
DEI POTERI ISPETTIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
ART. 37
POTERI ISPETTIVI DEL C.N.F.
1. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto esercizio dell’azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A tal fine può:
a) richiedere ai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all’attività disciplinare svolta;
b) nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina quanto all’esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati e redigono e inviano al Consiglio nazionale forense la relazione su quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte;
c) disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti mantenendo il rispetto delle quote di genere.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
ALLEGATO 1 (tabella art. 4, comma 3 del presente Regolamento, ripresa dall’art. 1 disp.att.
c.p.p.)
Dal distretto di… Al distretto di…
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