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Author: Massimo Reboa

Equo processo e protezione proprietà

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All’origine della causa vi è un ricorso (n. 29385/03) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato,  ha adito la Corte il 29 agosto 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 16 luglio 2013 – Ricorso n. 29385/03 – Gagliardi c.Italia;

 

Femminicidio: in Gazzetta il decreto contro la violenza

altIl Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191. contiene le nuove norme per il contrasto alla violenza di genere, finalizzate a prevenire il femminicidio e proteggere le vittime.  Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico di Istanbul, recentemente ratificata dal Parlamento, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking). Vengono quindi inasprite le pene quando: il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto; il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza; il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner. Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking: viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici; viene prevista – analogamente a quanto già accade per i delitti di violenza sessuale – l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli ad arresto obbligatorio. Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia: viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali; viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità; viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza; si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria – può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all’assistenza legale gratuita. Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall’articolo 18 del TU per le vittime di tratta); Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori. Il provvedimento contiene inoltre norme in materia di: Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – Misure urgenti volte ad innalzare il livello di sicurezza, il contrasto alle rapine, una maggiore flessibilità dell’impiego del contingente di 1.250 appartenenti alle Forze armate nel controllo del territorio, un più efficace contrasto al cosiddetto furto di identità digitale; Protezione Civile – Il decreto interviene da un lato ampliando il periodo dello stato di emergenza (pari a 180 giorni prorogabili per ulteriori 180), dall’altro specificando natura e tipologia degli interventi realizzabili; Province – Proroga del commissariamento delle Province al 30 giugno 2014.

Cancellieri fuori di testa

Si può essere o non essere d'accordo con il "decreto del fare" che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria, ma non è accettabile che in Italia sia fastidioso ciò che, in ogni nazione civile, è naturale in quanto logico: gli interlocutori naturali e primari di un governo in tema di provvedimenti sulla giustizia sono gli operatori, in primis avvocati e magistrati.

Del resto riesce difficile credere che un imprenditore privato, ad esempio Marchionne, identifichi interlocutori diversi dai sindacati metalmeccanici allorché deve operare una ristrutturazione aziendale: potrà avere sigle sindacali a lui più o meno gradite o giudicate combattive, ma non rappresentative, come dimostrato dalle vicende di cronaca relative al confronto FIAT, ma mai egli penserà di confrontarsi con i gelatai sul modello di ristrutturazione dei propri stabilimenti…

Il problema politico non è la gaffe mediatica del Ministro di "levarsi dai piedi gli avvocati", ma quello che sottintende. E' evidente che la Cancellieri ragiona come un cancelliere quando si trova di fronte ad un avvocato che protesta perché il suo ufficio non funziona secondo le modalità previste da legislatore: l'esperienza insegna che egli, la maggior parte delle volte, parla non per trovare la soluzione al disservizio, ma per liberarsi celermente e con i minori danni possibili di quello che percepisce come un seccatore e continuare a fare il proprio lavoro come se nulla sia successo.

Il fatto è che i cancellieri sono, per lo più, dei "poveri Cristi", per usare un termine dialettale, cioè dei funzionari costretti a districarsi quotidianamente tra carenze di personale, riforme fatte con i piedi, sistemi informatici che non funzionano e responsabilità superiori alla possibilità di fare bene il proprio lavoro.

Viceversa la Cancellieri non sta nell'ufficio di via Arenula per "guadagnarsi la pagnotta" come i suoi omonimi funzionari, ma in quanto ha scelto di assolvere lo specifico compito di trovare la soluzione ai problemi della giustizia.

Non è un ministro tecnico, non è laureata in giurisprudenza, ha avuto esperienza di problemi della giustizia solo quale Ministro dell'Interno, fatto che, unito alla gaffe, lascia pensare che, per lei, il diritto di difesa sia un aspetto secondario, quasi un ostacolo alla realizzazione dello scopo, che per il poliziotto è l'ordine e per il burocrate la funzionalità della macchina amministrativa, senza intoppi, senza che qualcuno si frapponga, rappresentando che una medaglia ha sempre un'altra faccia…

Lo scontro tra l'espressione intellettualmente più elevata della classe forense e la politica non è sulla mediazione civile o sulla questione locale di mantenere o abolire un ufficio giudiziario, ma sul concetto stesso di processo.

Per la maggior parte dei ministri degli opposti orientamenti politici succedutisi negli ultimi anni, l'unica strada alla soluzione al problema della giustizia e delle sue lentezze è stata identificata nella necessità di pervenire il prima possibile ad una decisione, qualunque essa sia, in primo grado.

Gli ultimi governi hanno proseguito questo percorso decisionista, rendendo la motivazione della sentenza quasi un optional (alcuni ipotizzavano persino di stabilire che la parte dovesse pagare se voleva che il giudice motivasse il provvedimento…) e la strada per la sua rimozione irta di ostacoli, ove la censura di inammissibilità del gravame evita di porsi il problema se sia stata fatta o meno giustizia.

La contrapposizione intellettuale di fondo è tra questa visione del processo come uno strumento del "servizio giustizia" e quella che esso sia il percorso necessario ed indispensabile per tentare di giungere ad una decisione il più conforme a giustizia.

Nelle dittature o nei processi militari di guerra si giunge alla sentenza e spesso alla condanna con estrema velocità: gli avvocati hanno poco potere, sono funzionali alla pantomima del processo sommario, che altrimenti sarebbe considerato un crimine.

Non si può negare che la dittatura offra spesso dei grandi vantaggi in termini di funzionalità dei servizi, atteso che sommarietà dei processi e certezza della pena lasciano poco spazio a lavativi o a contestatori di professione: non a caso l'Italia fascista si vantava della puntualità dei treni ed è riuscita a realizzare opere pubbliche in tempi incredibili rispetto a ciò che è stato costruito successivamente, pur in presenza di più moderne tecnologie.

Ma la strada che ha scelto l'Italia, dopo il 1945, è stata quella della Costituzione repubblicana, con i suoi artt. 24 e 111 che dovrebbero costituire un baluardo di fronte a determinate derive.

In altra pagina di questo giornale, il sen. Nitto Palma, ex Ministro della Giustizia, ricorda che non si può disciplinare la fisiologia sulla base della patologia: concetto altamente condivisibile, nel senso che, così facendo, lo Stato dimostra tutta la propria incapacità ed abdica la propria funzione di fronte alle situazioni di mal funzionamento.

Si dovrebbe rabbrividire ogni volta che si ascoltano uomini che guidano lo Stato parlare di "servizio giustizia": significa che essi non comprendono quel fondamentale principio costituzionale (ma anche umanistico) che prevede che, tra le funzioni fondamentali dello Stato, vi sia quella di assicurare la libertà individuale che non può esistere se non funziona la giustizia, ma quella vera, con la "G" maiuscola.

Rinunciare di fatto alla motivazione del provvedimento finale del processo attraverso quello che viene definito come "percorso di sintesi" (motivazione sommaria) significa trasformare il giudice in un poliziotto ancor più pericoloso, perché privo del controllo del giudice.

Il problema non è chiudere questo o quel tribunale o far precedere il processo da un tentativo di far deflagrare il contenzioso minore, ma comprendere se l'Italia voglia rinunciare a quella civiltà giuridica millenaria in virtù della quale gli istituti del diritto romano sono tuttora tra i pilastri del diritto privato mondiale.

Se la politica giudiziaria la fanno dei cancellieri che guardano solo ai numeri e non alla qualità del prodotto: forse sarebbe opportuno che sia il popolo a levarsi dai piedi personaggi di così scarsa caratura e non essi gli ultimi difensori della libertà e dei diritti della gente, gli avvocati.

di Romolo Reboa*

* Avvocato del Foro di Roma

Pubblica amministrazione

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L’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un “facere”, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”. Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia promossa da un privato nei confronti del Comune di Fano, rappresentato e difeso dall’avv. Romolo Reboa,  per ottenerne la condanna all’adozione delle misure necessarie ad evitare il degrado di una strada comunale, oltre al risarcimento dei danni.

Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni.

· Dicembre 2005 – L’avv. Reboa partecipa come relatore al convegno “Il condominio negli edifici” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma”

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L’avv. Romolo Reboa ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Il condominio negli edifici”   organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, presso l’auditorium della Cassa Forense, dove ha tenuto una lezione sulla responsabilità penale dell’amministratore.                                                                                                                

 

Il caso della pre-apertura della caccia nella Regione Lazio contestata dagli ambientalisti, prima bloccata dal TAR e poi accolta

L'avv. Romolo Reboa ha difeso brillantemente la regione Lazio e l'Adica

La Regione Lazio difesa dall’avv. Romolo Reboa e l’ADICA  rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Cecchetti hanno visto accolte dal TAR del Lazio le richieste avanzate per l’apertura  della caccia da appostamento temporaneo alla tortora, colom-baccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia per le giornate del 6,7,13 e 14 settembre.

www.ilcacciatore.com Il cacciatore.com (05 settembre 2003)- Vittoria dei cacciatori;

 

                                           

 

 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

altPubblicato nella G.U. n.80 del 5 aprile 2013, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il decreto legislativo, in vigore dal 20.4.2013 , attua alcune disposizioni della legge 190 del 2012 , (Legge anticorruzione), ed introduce alcuni elementi di novità quali il diritto di accesso civico, il principio della totale accessibilità delle informazioni, l’obbligo di pubblicità per alcuni atti, dati e situazioni patrimoniali, la creazione sui siti istituzionali di una apposita sezione “Amministrazione trasparente” e la relativa organizzazione. Obiettivo del provvedimento normativo è riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento e, per tale motivo, non immediatamente fruibili. L’intervento di semplificazione normativa non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l’attuale quadro normativo, in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla Legge n. 190 del 2012. Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione di un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Di seguito il testo integrale del decreto: www_gazzettaufficiale5.pdf

· Luglio 2013 – L’avv. Romolo Reboa in qualità di Presidente dell’Associazione Insieme Consumatori all’incontro delle associazioni con Roma Capitale

 

L'avv. Romolo Reboa presidente dell'associazione Insieme Consumatori in Campidoglio

L’avv. Romolo Reboa, presidente dell’Associazione Insieme Consumatori  all’incontro delle Associazioni consumatori, che si è tenuto nella Sala Arazzo del Palazzo Senatorio del Campidoglio, con Enzo Foschi – capo della segreteria politica del Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino ed il Dott. Roberto Tricarico – capo Ufficio Relazioni con il Cittadino.