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Author: Massimo Reboa

CGA: rinvio alla Corte di Giustizia sul rapporto tra ricorso principale e incidentale

alt Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con l’ordinanza n. 848 del 17 ottobre 2013, ha ritenuto doveroso sospendere il giudizio di cui era stato investito per operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, formulando dei quesiti relativi, da un lato, all’ordine da seguire nell’esame dei ricorsi presentati (nel caso in cui al ricorso principale segua un ricorso cd. escludente), e dall’altro, alla conformità al diritto comunitario della norma che vincola tutte le sezioni del Consiglio di Stato a conformarsi ai principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria. Di seguito il testo integrale dell’ordinanza 17 ottobre 2013, n. 848 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ricorsi.pdf

 

Il Consiglio di Stato annulla la decisione del Tar e decide l’apertura delle cancellerie per 5 ore giornaliere

altIl Consiglio di Stato annullando l’ordinanza del Tribunale di Roma, ha deciso che gli uffici giudiziari di Viale Giulio Cesare e via Lepanto resteranno aperti al pubblico per 5 ore al giorno. L’organo competente è stato chiamato a decidere su istanza del COA di Roma, dopo il rigetto del Tar. Di seguito la sentenza integrale: consigliodistato.pdf

Avv. Gabriele Germano

Italiano

L’avv. Gabriele Germano si è laureato in giurisprudenza nel 2009 presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi in diritto processuale penale presso la cattedra del Prof. Giorgio Spangher.

Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel settembre 2013 è iscritto, dal dicembre del medesimo anno, presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

Nel 2023 ha superato l’esame abilitante all’iscrizione presso l’Albo dei Cassazionisti, acquisendo così il patrocinio avanti alle Giurisdizioni Superiori.

Da febbraio 2014 esercita la professione forense presso il Reboa Law Firm, prestando la propria attività nel diritto penale e nel diritto civile, con particolare riferimento al diritto condominiale, alle procedure esecutive ed alla responsabilità civile, soprattutto in materia di risarcimento del danno conseguente a diffamazione a mezzo stampa.

In materia condominiale ha prestato attività professionale, unitamente all’avv. Romolo Reboa, nel procedimento civile conclusosi con la sentenza n. 3061/2017 del Tribunale di Velletri, ove è stata affermata per la prima volta la possibilità di eleggere nuovamente l’amministratore di condominio in precedenza revocato giudizialmente, riportata dalle principali e più autorevoli riviste di settore.

È iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati ad essere delegati alle vendite e alla custodia dei beni pignorati ex artt. 169 sexies e 179 ter disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Roma e nelle liste dei difensori d’ufficio; inoltre, è nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

È iscritto nell’elenco dei professionisti ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio per Astral s.p.a..

Possiede una buona conoscenza della lingua inglese.

English

Gabriele Germano graduated in law in 2009 at the University of Rome La Sapienza with full marks and honors, discussing a thesis in criminal procedural law, mentor Prof. Giorgio Spangher.

In December 2013 he joined the Bar Association of Rome and since February 2014 he has practiced law at the Reboa Law Firm, working on criminal law and civil law cases, with particular reference to condominium law, executive procedures, civil liability, and libel cases.

In condominium matters, he has worked with Romolo Reboa, in the civil proceeding resulting in the sentence no. 3061/2017 of the Court of Velletri, where it was stated for the first time the possibility of re-electing a condominium manager who had been previously dismissed by a judge, reported by the main and most authoritative journals in the sector.

He is registered on the list of professionals authorized for the custody and the sale of seized assets pursuant to Articles 169 sexies and 179 ter of the Italian Criminal Code at the Court of Rome; in addition, it is on the lists of the public defenders.

He is registered on the list of professionals to whom appointments to represent and defend Astral s.p.a. are assigned.

He has a good knowledge of the English language.

Español

Gabriele Germano se licenció en Derecho en el año 2009, en la Universidad de los Estudios de Roma “La Sapienza” con la máxima calificación cum laude, discutiendo una tesis en derecho procesal penal, siendo su mentor el Prof. Giorgio Spangher.

En septiembre de 2013, tras obtener la habilitación al ejercicio profesional, se incorporó al Colegio de Abogados de Roma desde el mes de diciembre de ese mismo año.

Desde febrero de 2014 ejerce la abogacía en el Bufete de Abogados Reboa Law Firm, trabajando en casos de derecho penal y de derecho civil, con especial referencia al derecho de comunidades, a los procedimientos ejecutivos y de responsabilidad civil, sobre todo en materia de resarcimiento de los daños subsiguientes en casos de difamación en medios de prensa.

En materia de comunidades, ha trabajado junto con el Abogado Romolo Reboa, en el procedimiento civil en el que se planteó por primera vez la posibilidad de reelegir a un administrador de comunidades, que había sido previamente revocado judicialmente (Sentencia núm. 3061/2017 del Tribunal de Velletri), como se publicó en las principales y más autorizadas revistas del sector.

Forma parte de la lista de profesionales habilitados para ser delegados en la custodia y venta de bienes incautados en base a los artículos 169, sexies y 179, ter disp. act. cpc en el Tribunal de Roma, y en las listas de abogados de oficio; además, está en el listado de los defensores habilitados al patrocinio por cuenta del Estado.

Está inscrito en la lista de profesionales a los que se asignan encargos de representación y defensa judicial de Astral spa.

Posee un buen conocimiento del idioma inglés.

Legge di stabilità 2014: novità per mediazione tributaria

altNuove regole in materia tributaria con la legge 147/2013 contenute anche nella circolare n. 1/E delle Entrate sulla mediazione tributaria, l’istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni. Di seguito il testo della circolare: 
 
Agenzia delle Entrate, Circolare 12 febbraio 2014, n. 1
 
OGGETTO: Mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Chiarimenti e istruzioni operative
 
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
 
INDICE
 Premessa
 1. L’entrata in vigore
 2. L’improcedibilità del ricorso
 2.1 L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecuzione precedente alla conclusione del procedimento di mediazione
 2.2 L’improcedibilità del ricorso anche nei confronti dell’agente della riscossione
 3. I contributi previdenziali e assistenziali
 4. La sospensione della riscossione
 5. L’instaurazione del giudizio
 5.1 La costituzione in giudizio delle parti
 5.1.1 La costituzione in giudizio a seguito di impugnazione di atti emessi dall’agente della riscossione
 
Premessa
 
L’articolo 1, comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha apportato significative modifiche alla disciplina della c.d. mediazione tributaria di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 
In particolare, per effetto di tali modifiche:
• la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
• la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
• si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
• la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.
 
Si forniscono di seguito i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla citata norma.
 
Per quanto non precisato nella presente circolare restano valide le indicazioni fornite con la circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E.
 
1. L’entrata in vigore
 
L’articolo 1, comma 611, lett. b), della legge n. 147 del 2013, prevede che “Le modifiche … si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge”, ossia dal 2 marzo 2014.
 
Conformemente a quanto precisato al punto 1.5 della circolare n. 9/E del 2012, per “atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge” si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014.1
 
Sono pertanto regolamentate dalle nuove disposizioni le istanze presentate avverso gli atti notificati al contribuente a partire da tale data.
 
Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla predetta data.
 
La nuova disciplina è altresì applicabile alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.
 
Per converso, tali modifiche non si applicano alle istanze relative ai rifiuti taciti per i quali, alla predetta data, sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Con riferimento a tali controversie, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni e i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2012.
 
Si ricorda infine che l’istituto della mediazione tributaria non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo 2012, era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.
 
2. L’improcedibilità del ricorso
 
L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha sostituito il comma 2 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 con il seguente: “La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.2
 
La presentazione dell’istanza non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso.
 
Ciò significa che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio3 decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali (deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc.) e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali, posto che, come si afferma al comma 9 dell’articolo 17-bis, a partire da tale data “il reclamo produce gli effetti del ricorso”.
 
A seguito di presentazione dell’istanza, si attiva dunque il procedimento di mediazione che deve essere concluso entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’Ufficio4; qualora non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni.
 
Il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile.5
 
L’improcedibilità può essere eccepita dall’Ufficio, in sede di rituale costituzione in giudizio, ossia mediante il deposito delle controdeduzioni di cui all’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi del combinato disposto degli articoli 17-bis e 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio del resistente).
 
Se il Giudice fissa l’udienza per una data antecedente al termine di cui all’articolo 17-bis (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio dell’Ufficio + 30 giorni per l’invio dell’avviso di trattazione), l’Ufficio, prima dell’udienza, si costituisce in giudizio, eccepisce l’improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell’udienza, in applicazione del combinato disposto degli articoli 17-bis, 30 e 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa.
 
Qualora il Giudice non accolga l’eccezione di improcedibilità e da ciò derivi un ostacolo alla difesa dell’Ufficio, la sentenza emessa all’esito del giudizio può essere impugnata anche per violazione dell’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992.
 
2.1 L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecuzione precedente alla conclusione del procedimento di mediazione
 
Come chiarito nel successivo punto 4, la presentazione dell’istanza comporta, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 17-bis, la sospensione ex lege dell’esecuzione dell’atto impugnato per 90 giorni.
 
Nel caso in cui il contribuente si costituisca prima dello scadere del termine di 90 giorni, la sospensione viene meno.
 
Se il contribuente, costituitosi prematuramente, chiede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e il Presidente fissa la trattazione dell’istanza di sospensione anteriormente al decorso dei 90 giorni, l’Ufficio, con memoria, deduce preliminarmente che, a fronte di un ricorso improcedibile, non può essere svolta alcuna attività processuale, neppure cautelare, e chiede il rinvio della trattazione.
 
2.2 L’improcedibilità del ricorso anche nei confronti dell’Agente della riscossione
 
Come chiarito al punto 10.1.1 della circolare n. 9/E del 2012, nel caso in cui il contribuente impugni un atto emesso dall’Agente della riscossione e contesti sia l’attività dell’Agenzia delle entrate sia quella dell’Agente della riscossione, è tenuto comunque a presentare l’istanza prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 e deve attendere il decorso dei 90 giorni per la costituzione in giudizio.
 
Ne consegue che anche in tal caso l’Ufficio può eccepire l’improcedibilità secondo le indicazioni fornite nel punto 2.
 
3. I contributi previdenziali e assistenziali
 
L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha inserito al comma 8 dell’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 il seguente periodo
 
“L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”.
 
Con circolare n. 9/E del 2012, al punto 1.4, era già stato chiarito che “La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
 
Si tratta, in particolare, dei casi in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni.
 
“In tal caso, il valore della lite va, ovviamente, determinato al netto dei contributi accertati.
 
“L’atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso”.
 
Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F246 con le seguenti causali contributo da inserire nella sezione INPS:
• APMF per la gestione artigiani;
• CPMF per la gestione commercianti;
• LPMF per la gestione separata liberi professionisti.
 
In caso di pagamento rateale, anche i contributi sono rateizzati e le singole rate versate tramite modello F24 con le causali indicate.
 
Il novellato comma 8 dell’articolo 17-bis prevede inoltre, similmente a quanto previsto per l’accertamento con adesione7, che sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a seguito di mediazione non si applicano sanzioni e interessi.
 
4. La sospensione della riscossione
 
L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha aggiunto all’articolo 17-bis, dopo il comma 9, il comma 9-bis secondo cui “La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2”.
 
Pertanto, a seguito della ricezione dell’istanza, l’Ufficio durante il procedimento di mediazione:
• non procede all’affidamento del carico, qualora l’atto impugnato sia un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
• comunica all’Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l’atto impugnato è un ruolo;
• non procede all’iscrizione a ruolo negli altri casi.
 
La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili, ossia che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.8
 
Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza9 senza che vi sia stato accoglimento della stessa o sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
 
In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, la sospensione non opera, senza necessità di attendere la dichiarazione giudiziale di improcedibilità del ricorso.
Resta ferma la possibilità di avvalersi delle disposizioni “speciali” in materia di riscossione straordinaria (in particolare, articoli 29, comma 1, lettera c), del D.L. n. 78 del 2010 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
 
5. L’instaurazione del giudizio
 
5.1 La costituzione in giudizio delle parti
 
Il comma 9 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, stabilisce che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data”.
 
L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha eliminato i successivi periodi, in base ai quali “Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”, ed ha aggiunto il seguente “Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali”.
 
Ne consegue che per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio delle parti di cui agli articoli 22 e 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.
 
In altri termini, diversamente da quanto stabilito dalla previgente disciplina, la notifica del provvedimento dell’Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza10 non rileva ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.
 
Inoltre, per espressa previsione normativa, il termine di 90 giorni deve essere computato applicando le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre, di cui alla legge n. 742 del 1969. Trovano inoltre applicazione tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali.
 
Con riferimento invece alle istanze presentate avverso gli atti notificati prima del 2 marzo 2014, alle quali continua ad applicarsi la previgente disciplina, i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente iniziano a decorrere:
• dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, qualora non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero non sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;
• dalla notificazione, prima del decorso dei predetti 90 giorni, del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge o accoglie parzialmente l’istanza.11
 
5.1.1 La costituzione in giudizio a seguito di impugnazione di atti emessi dall’Agente della riscossione
 
Come chiarito al punto 2.2 della presente circolare, nel caso in cui il contribuente impugni un atto emesso dall’Agente della riscossione e sollevi eccezioni concernenti sia l’attività dell’Agenzia delle entrate sia quella dell’Agente della riscossione, deve attendere il decorso dei 90 giorni per la costituzione in giudizio.
 
Ne consegue che per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e quello per la costituzione in giudizio del resistente (compreso l’Agente della riscossione) decorrono dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.
 
Per le istanze presentate avverso gli atti notificati prima del 2 marzo 2014, i termini per la costituzione in giudizio decorrono dalla scadenza dei predetti 90 giorni ovvero dalla notifica, prima del decorso dei 90 giorni, del provvedimento di rigetto o accoglimento parziale dell’istanza.
 
Le Direzioni regionali e le Direzioni regionali-Territorio vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici provinciali-Territorio dipendenti.
 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
 
1. Più precisamente rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario della stessa. Nel caso di atto notificato a mezzo posta anteriormente al 2 marzo 2014, ma ricevuto dal contribuente a decorrere da tale data, si applicano le nuove norme sulla mediazione.
 
2. Nella versione antecedente la modifica in esame, il comma 2 del citato articolo 17-bis prevedeva che “La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
 
3. Per brevità, nella presente per Uffici si intendono, per il settore Entrate, le Direzioni regionali e provinciali e il Centro operativo di Pescara e, per il settore Territorio, le Direzioni regionali-Territorio e gli Uffici provinciali-Territorio.
 
4. Si osserva che, qualora non contenga una proposta di mediazione, il contenuto del reclamo non si differenzia sostanzialmente da quello del ricorso.
 
5. Il ricorso è dunque procedibile alla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, ossia quando, in caso di esito negativo della mediazione, l’istanza produce gli effetti del ricorso. Dal momento in cui il ricorso è procedibile decorrono i termini per la costituzione in giudizio delle parti.
 
6. Con la risoluzione del 19 aprile 2012, n. 37/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24 dei tributi dovuti a seguito di mediazione.
 
7. L’articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevede che, a seguito di accertamento con adesione, “Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali… non si applicano sanzioni e interessi”.
 
8. Cfr. punto 5.2 della circolare n. 9/E del 2012.
 
9. Al termine di 90 giorni si applicano le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, le sospensioni e le proroghe previste per i termini processuali.
 
10. Si intendono confermate le indicazioni relative alle modalità di predisposizione e notifica dei provvedimenti di diniego e accoglimento parziale contenute nella circolare n. 9/E del 2012.
 

Ordinanza TAR Trento n. 23/2014 sull’importo del contributo unificato

alt

 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,  comunica che il 29 gennaio u.s. è stata depositata l’importante e condivisibile ordinanza n. 23/2014 del TAR di Trento con la quale è stata rimessa alla Corte di Giustizia U.E., la questione concernente la compatibilità con la disciplina comunitaria della normativa italiana che ha incrementato esponenzialmente l’importo del contributo unificato atti giudiziari in materia di controversie relative ad appalti pubblici innanzi al G.A.. Di seguito riportiamo la sentenza integrale: CONTR_UNIFICATO_SENT_TAR_TRENTO.pdf

Uffici giudiziari della Capitale: informazioni utili

altOgni giorno i professionisti del Foro di Roma si trovano ad affrontare mille difficoltà per svolgere il proprio lavoro: code, rinvii, difficoltà di accesso ad uffici etc. Per agevolare il percorso professionale degli operatori legali di seguito mettiamo a disposizione una guida completa per potersi meglio districare nei molteplici sentieri della cittadella giudiziaria:

 

 

Elenco Giudici di pace di Roma

elenco_gdp.pdf

Elenco Gip Piazzale Clodio 

elenco_gip_p_le_clodio.pdf

Elenco Giudici sezione Lavoro 

elenco_giudici_lavoro.pdf

Elenco PM Piazzale Clodio

elenco_pm_p_le_clodio.pdf

Elenco Ufficiali giudiziari 

elenco_ufficiali_giudiziari.pdf

Processo tributario: conto corrente per il contributo unificato

altPer il  versamento del contributo unificato nel processo tributario bisogna utilizzare un conto corrente postale specifico. Nel conto corrente vanno indicati: il numero di conto corrente postale n. 1010376927 e l’intestazione alla “TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011”; il nome e il cognome del ricorrente/resistente; nel caso in cui dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente/resistente va indicato per esteso solo il primo nominativo di essi e il numero in cifra dei restanti.
Nello spazio riservato alla causale, è necessario indicare inoltre: il codice fiscale del ricorrente o resistente; il codice della Commissione tributaria adita. I codici della Commissione tributaria sono reperibili via web al seguente percorso: www.agenziaentrate.gov.it – Modelli, Modelli versamento – F23 – Codici tributo – “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari – pdf”.