Skip to main content

Author: Massimo Reboa

Porcellum resistente

 

Sulla carta stampata la notizia non è sostanzialmente apparsa e, quindi, InGiustizia la PAROLA al POPOLO ha la primogenitura di una notizia vecchia che è nuova solo per il silenzio cui è stata condannata.

Eppure in qualunque nazione democratica sarebbe finita in prima pagina, in quanto è la prima volta che la Suprema Corte di uno stato emette una pronuncia di cotanta portata politica.

Ecco la notizia: la Corte di Cassazione, con sentenza n° 8878/2014 del 4/16 Aprile 2014 ha stabilito che gli Italiani non hanno <>.

E’ una sentenza storica, non solo per ciò che ha scritto il Supremo Collegio, ma anche perché apre la strada alla richiesta di risarcimento danni da parte dei singoli cittadini nei confronti di uno stato sostanzialmente incapace di tutelarne (quantomeno in termini temporali ragionevoli) il diritto fondamentale al rispetto della democrazia, che dovrebbe essere garantito dalla Costituzione Repubblicana e che è condizione dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ai sensi del coordinato disposto degli artt. 2 e 49 del Trattato su cui si basa tale Unione.

Ignorata dalla grande stampa, ma sostanzialmente oscurata anche sul web, ove di essa è reperibile non già nei blog o nei siti di carattere giornalistico, ma è relegata ai siti riservati agli studiosi, cioè a quelli di giurisprudenza o istituzionali, per i quali 8878/2014 è solo il numero di una delle migliaia di sentenze civili che la Suprema Corte pronuncia ogni anno e che vengono massimate al fine di essere utilizzate negli scritti giudiziari.

Considerato che il contenzioso in materia di diritti civile ha numeri insignificati, dato che gli Italiani non hanno molta voglia di spendere il loro denaro per lunghe querelle giudiziarie dalle quali è difficile prevedere risultati concreti per la loro libertà o, anche, solo per il loro portafoglio, è facile comprendere perché sia più facile leggere nella prima pagina di un quotidiano la love story di qualche personaggio noto che una notizia di questo genere.

Anche perché, se essa finisse veramente sulle prime pagine, si disturberebbe il manovratore, dato che potrebbe risvegliare nelle coscienze risorgimentali ardori e voglia di far piazza pulita con un sistema che si regge sulla propria melmosa debolezza, ove è più facile affondare che misurarsi in uno scontro cavalleresco con un vincente ed un perdente.

Della sentenza ha scritto sul proprio blog Beppe Grillo il 30 Aprile 2014 per attaccare il Presidente Napolitano che, dopo tale pronuncia, non ha assunto la decisione di sciogliere le Camere: la notizia dopo un paio di giorni è passata di fatto all’archivio, non si sa se il motivo siano state la scarsa adesione sul blog (solo poche decine di interventi) o perché qualcuno ha telefonato al comico genovese per avvertirlo che non si deve scherzare sulle cose serie e lui, diligentemente, ha capito che vi sono limiti che non devono essere superati.

Perché una cosa è fare ridere o conquistare qualche centinaio di posti in parlamento per porsi quale interlocutore dei poteri forti ed un’altra è tentare di farli piangere sul serio.

Solo InSieme Consumatori sta dando vita ad una class action, attraverso un’azione giudiziaria collettiva, ma è chiaro che, quand’anche questa lotta di Davide contro Golia si rivelasse vincente, rimarrebbe lo squallore di una grande stampa e di una classe politica acquiescenti a poteri tanto forti da condizionarli al silenzio, quanto ignoti nel loro volto.

Sicché parlare di poteri forti diviene come parlare di fantasmi: tutti li temono affermandone così implicitamente l’esistenza, ma poi deridono come un esaltato chi ne parla troppo a lungo o con convinzione, arrivando a dire di averli visti.

Perché i poteri forti sono il sinonimo dell’ignoto o di un qualcosa che sta troppo in alto per essere raggiunto: così come è troppo forte, in Italia, la concezione che chi entra nel portone di Palazzo Chigi ha raggiunto il potere e non solo ricevuto l’incarico da parte del Presidente della Repubblica di realizzare un programma di governo nel rispetto delle regole democratiche.

E, così, le regole democratiche si cambiano per preservare alla casta ed ai suoi capi la leadership in pericolo, per evitare che attraverso il voto gli elettori possano effettivamente cambiare le regole del gioco.

Ma perché cambiare uno strumento che consente di controllare il potere? Solo perché la Corte Costituzionale, con la sentenza 1/2014, ha ripristinato la legalità violata da una legge elettorale, comunemente definita Porcellum, che ha sottratto al popolo la possibilità di scegliere i propri rappresentati e violato uno dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana?

Ai politici basta trincerarsi dietro il corretto principio giuridico ribadito dalla Corte Costituzionale, cioè che, per preservare la continuità dello stato di diritto, la decisione non incide giuridicamente sulla validità degli organi eletti che possono quindi continuare a funzionare.

E’ un principio giusto, come quello della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, che però, quotidianamente la stampa viola, sbattendo in prima pagina persone che sono in quel momento accusati di corruzione o di gravi delitti di sangue, affidandoli alla giustizia popolare che li condanna inappellabilmente, lasciando ai giudici solo il compito di determinare la pena, ove non vogliano essere anch’essi ritenuti complici dei <>.

Nel Porcellum gli illegittimi in prorogatio continuano a comandare e vorrebbero riscrivere le regole del gioco, interpretando così il termine Resistenza, che viceversa è un periodo storico idealmente ispirato a ben altri valori.

Romolo Reboa 

* Avvocato del Foro di Roma

 

 

·Giugno 2014 – Serata di presentazione della class action di Insieme Consumatori Paga Porcellum, paga

L'avv. Romolo Reboa mentre taglia simbolicamente il Porcellum

L'avv. Romolo Reboa con lo staff dello studio legale

alt

Mercoledì 11 giugno nella sede di Insieme Consumatori, Associazione presieduta dall’avv. Romolo Reboa si è tenuta una serata  di presentazione e raccolta adesioni per il c.d. “Paga Porcellum”. Insieme Consumatori infatti, ha deliberato una azione risarcitoria collettiva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in conseguenza della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n° 8874/2014 che ha deciso nel merito il famoso ricorso Bozzi ed altri, confermando che i ricorrenti, così come tutti i cittadini italiani, “non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, svoltesi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 270/2005 e sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituziona le n. 1 del 2014, secondo le modalità, previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto”. 

 

·Giugno 2014 – Serata di presentazione della class action di Insieme Consumatori Paga Porcellum

alt

alt

Mercoledì 11 giugno Insieme Consumatori, associazione presieduta dall'avv. Romolo Reboa si è tenuta la serata di presentazione del c.d. "Paga Porcellum" ha deliberato una azione risarcitoria collettiva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in conseguenza della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n° 8874/2014 che ha deciso nel merito il famoso ricorso Bozzi ed altri, confermando che i ricorrenti, così come tutti i cittadini italiani, <<non hanno="hanno" potuto="potuto" esercitare="esercitare" il="il" diritto="diritto" di="di" voto="voto" nelle="nelle" elezioni="elezioni" per="per" la="la" camera="Camera" dei="dei" deputati="Deputati" e="e" senato="Senato" della="della" repubblica,="Repubblica," svoltesi="svoltesi" successivamente="successivamente" all'entrata="all'entrata" in="in" vigore="vigore" legge="legge" n.="n." 270="" 2005="270/2005" sino="sino" alla="alla" data="data" pubblicazione="pubblicazione" sentenza="sentenza" corte="Corte" costituziona="costituziona" le="le" 1="1" del="del" 2014,="2014," secondo="secondo" modalità,="modalità," previste="previste" dalla="dalla" costituzione,="Costituzione," personale,="personale," eguale,="eguale," libero="libero" diretto="diretto">>.

Giustizia Amministrativa: le istruzioni sull’accesso ai giudizi pendenti

altE’ stato pubblicato il 19 maggio, sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), un nuovo aggiornamento sulle modalità di utilizzazione del nuovo portale.
Il sito riporta che è in corso l’adeguamento delle modalità di accesso ai dati identificativi dei giudizi pendenti, contenuti nel nuovo sito web istituzionale della G.A., alle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dettate anche a tutela della parte e del proprio difensore.
In particolare, chiunque vi abbia interesse può ora accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi in forma anonima. Sarà sufficiente selezionare la sede di interesse e digitare anno e numero del ricorso.
 
Di seguito le novità sulle modalità di accesso
 
TIPOLOGIE DI ACCESSO:
 
A) Accesso generalizzato ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti (Art.51 Codice Privacy)
 
Si avvisano i Sig.ri utenti che dalla data odierna chiunque vi abbia interesse potrà accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, di cui all’art.56 comma 1 del CAD, resi in forma anonima.
A tal fine sarà sufficiente “CLICCARE” sulla sede di interesse (visualizzabile nella sezione “Attività Istituzionale”) e digitare il relativo anno e numero del ricorso.
 
B) Accesso dei difensori costituiti in giudizio
 
Si avvisano i Sig.ri Avvocati che, a decorrere dal 25 marzo 2014, è possibile accedere ai dati completi identificativi delle questioni pendenti inerenti ai ricorsi patrocinati, alle relative informazioni e agli atti processuali (ove depositati in via informatica) nonché alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali non oscurati, attraverso il “portale dell’avvocato”. A tal fine è necessaria la previa autenticazione del difensore attraverso il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa seguendo le indicazioni ivi riportate.
 
I difensori, che abbiano proceduto alla richiesta di accreditamento e, per problemi vari, non riescano a portare a buon fine la procedura, devono inviare una e-mail (non PEC), all’indirizzo webmaster@giustizia-amministrativa.it, indicando il loro nominativo, la sede di preferenza, il codice fiscale e la casella pec fornita dall’ordine di appartenenza.
 
C) Accesso dei difensori ai dati relativi ai ricorsi depositati negli ultimi 60 giorni
 
Si avvisano gli avvocati difensori che, una volta accreditati sul “portale dell’avvocato”, tramite la funzione “ricorsi depositati” è’ possibile altresì accedere ai dati relativi alle questioni pendenti con riferimento a qualsiasi ricorso depositato negli ultimi 60 giorni e alle relative informazioni,comprensivo dell’identificativo delle parti. Tale accesso è in ogni caso consentito esclusivamente nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt.56 cad e 51 Codice privacy ed eventuali abusi sono suscettibili di sanzione secondo le vigenti disposizioni civili e penali.
 
D) Accesso dei difensori domiciliatari
 
Si avvisano i difensori che sono in corso gli adeguamenti tecnici del sistema per consentire l’accesso ai dati, relativi alle questioni pendenti pubblicati sul sito web anche agli avvocati domiciliatari ex art.25 c.p.a.
 
E) Accesso delle parti pubbliche e private
 
Si avvisano le parti pubbliche e private che abbiano interesse all’accesso ai dati completi delle questioni pendenti ai sensi dell’art.56, comma 1, CAD, che esso sarà reso possibile quanto prima anche attraverso il sito istituzionale, previo accreditamento, con le modalità che verranno rese note sul sito web della Giustizia Amministrativa.
 
Nelle more, le parti pubbliche o private, che ne abbiano interesse ai sensi delle disposizioni citate, potranno utilizzare la funzione di accesso ai dati principali in forma anonima (vedi sub A) oppure richiedere le informazioni relative ai dati identificativi dei giudizi agli UURRPP o alle Segreterie delle sedi giudiziarie presso cui pende il ricorso, previa identificazione e/o delega della parte, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.
 
F) Visualizzazione delle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali
 
L’accesso alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali della Giustizia Amministrativa resi pubblici sul sito istituzionale della GA ai sensi dell’art.56 comma 2 CAD, che avviene attraverso il motore di ricerca e il link “Ufficio Studi”. Tale accesso non è sottoposto ad accreditamento ed è gratuito per l’Avvocato, il singolo cittadino e ciascun utente, limitatamente a finalità di consultazione privata e uso studio.
 

Processo telematico: nuove regole tecniche

altIl 30 aprile 2014 sono state pubblicate in G.U. le nuove specifiche tecniche del 16 aprile 2014, previste dall’art. 34 del D.M. n. 44/2011, che sostituiranno, dal 15 maggio 2014 (data di entrata in vigore), quelle emanate il 18 luglio 2011. Di seguito il testo con le nuove modifiche pubblicate in Gazzetta Ufficiale 67409.pdf

Gazzetta Ufficiale: depenalizzazione, messa in prova e clandestinità

altDi seguito il testo della Legge 28 aprile 20147, n. 67 in materia di delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

LEGGE 28 aprile 2014, n. 67

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (14G00070)

(GU n. 100 del 2-5-2014)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Capo I

Deleghe al Governo

Art. 1

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie

1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i reati per i quali e' prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalita' di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);

i) prevedere, altresi', che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita', con le modalita' di cui alla lettera l);

l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita' non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessita' di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d'azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

8) elezioni e finanziamento ai partiti;

9) proprieta' intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purche' l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;

d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della stessa.

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);

d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:

1) le condotte alle quali si applica;

2) l'importo minimo e massimo della sanzione;

3) l'autorita' competente ad irrogarla;

e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Capo II

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di sospensionedel procedimento con messa alla prova

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso.

Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Art. 4

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel libro sesto, dopo il titolo V e' aggiunto il seguente:

Titolo V-bis

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). –

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione.

3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinche' esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonche' la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione e' dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo' impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1.

L'impugnazione non sospende il procedimento.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464-quinquies (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova.

Art. 464-sexies (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Art. 464-octies (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca e' ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca e' divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta;

b) dopo l'articolo 657 e' inserito il seguente:

Art. 657-bis (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.

Art. 5

Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

Capo X-bis

Disposizioni in materia di messa alla prova

Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). – 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Art. 141-ter (Attivita' dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinche' predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attivita' svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facolta' per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 6

Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova 1.

All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:

i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Art. 7

Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

Art. 8

Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilita' conseguente alla messa alla prova dell'imputato

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.

Capo III

Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili

Art. 9

Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sara' giudicato in contumacia sono sostituite dalle seguenti: , qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresi' in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonche' nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e' a conoscenza del procedimento o si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato dal difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e' considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato puo' chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la rinnovazione di prove gia' assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresi' l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

Art. 420-quater (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullita' della notificazione, se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti; d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonche' comunicato al pubblico ministero. 4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato puo' formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444.

Art. 10

Disposizioni in materia di dibattimento

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare e' riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: o contumace, ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: contumace o sono soppresse.

4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole:

contumace o, ovunque ricorrono, sono soppresse. 5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

Art. 11

Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: la notificazione o e le parole: per l'imputato contumace e sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale e' abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresi' la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo' chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta e' presentata, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

Art. 12

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, e' aggiunto il seguente:

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

Art. 13

Modalita' e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorita' giudiziaria.

Art. 14

Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

Art. 143-bis (Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 15

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dall'art. 6 della presente legge, e' inserita la seguente:

i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale»; b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:

l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando