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Author: Massimo Reboa

Danno biologico: le tabelle 2014 del Tribunale di Milano

altL'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha approvato l'incremento dei valori di liquidazione della Tabella di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale. Ha diramato nei giorni scorsi le nuove Tabelle 2014 del "Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica" con i valori medi di liquidazione e le percentuali massime di "personalizzazione".
L'aggiornamento è stato effettuato sulla base dell'incremento degli indici iSTAT dell'ultimo anno. 
I valori medi di liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da inabilità assoluta, quindi al 100%, sono stati fissati in € 96,00 aumentabili fino 145,00 per la personalizzazione. Aggiornati anche i valori relativi alla tabella sui danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale. Di seguito il prospetto con le tabelle complete: Tabelle-Milano-Danno-non-patrimoniale-Edizione-2014.pdf
 
 
 

Porcellum resistente

 

Sulla carta stampata la notizia non è sostanzialmente apparsa e, quindi, InGiustizia la PAROLA al POPOLO ha la primogenitura di una notizia vecchia che è nuova solo per il silenzio cui è stata condannata.

Eppure in qualunque nazione democratica sarebbe finita in prima pagina, in quanto è la prima volta che la Suprema Corte di uno stato emette una pronuncia di cotanta portata politica.

Ecco la notizia: la Corte di Cassazione, con sentenza n° 8878/2014 del 4/16 Aprile 2014 ha stabilito che gli Italiani non hanno <>.

E’ una sentenza storica, non solo per ciò che ha scritto il Supremo Collegio, ma anche perché apre la strada alla richiesta di risarcimento danni da parte dei singoli cittadini nei confronti di uno stato sostanzialmente incapace di tutelarne (quantomeno in termini temporali ragionevoli) il diritto fondamentale al rispetto della democrazia, che dovrebbe essere garantito dalla Costituzione Repubblicana e che è condizione dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ai sensi del coordinato disposto degli artt. 2 e 49 del Trattato su cui si basa tale Unione.

Ignorata dalla grande stampa, ma sostanzialmente oscurata anche sul web, ove di essa è reperibile non già nei blog o nei siti di carattere giornalistico, ma è relegata ai siti riservati agli studiosi, cioè a quelli di giurisprudenza o istituzionali, per i quali 8878/2014 è solo il numero di una delle migliaia di sentenze civili che la Suprema Corte pronuncia ogni anno e che vengono massimate al fine di essere utilizzate negli scritti giudiziari.

Considerato che il contenzioso in materia di diritti civile ha numeri insignificati, dato che gli Italiani non hanno molta voglia di spendere il loro denaro per lunghe querelle giudiziarie dalle quali è difficile prevedere risultati concreti per la loro libertà o, anche, solo per il loro portafoglio, è facile comprendere perché sia più facile leggere nella prima pagina di un quotidiano la love story di qualche personaggio noto che una notizia di questo genere.

Anche perché, se essa finisse veramente sulle prime pagine, si disturberebbe il manovratore, dato che potrebbe risvegliare nelle coscienze risorgimentali ardori e voglia di far piazza pulita con un sistema che si regge sulla propria melmosa debolezza, ove è più facile affondare che misurarsi in uno scontro cavalleresco con un vincente ed un perdente.

Della sentenza ha scritto sul proprio blog Beppe Grillo il 30 Aprile 2014 per attaccare il Presidente Napolitano che, dopo tale pronuncia, non ha assunto la decisione di sciogliere le Camere: la notizia dopo un paio di giorni è passata di fatto all’archivio, non si sa se il motivo siano state la scarsa adesione sul blog (solo poche decine di interventi) o perché qualcuno ha telefonato al comico genovese per avvertirlo che non si deve scherzare sulle cose serie e lui, diligentemente, ha capito che vi sono limiti che non devono essere superati.

Perché una cosa è fare ridere o conquistare qualche centinaio di posti in parlamento per porsi quale interlocutore dei poteri forti ed un’altra è tentare di farli piangere sul serio.

Solo InSieme Consumatori sta dando vita ad una class action, attraverso un’azione giudiziaria collettiva, ma è chiaro che, quand’anche questa lotta di Davide contro Golia si rivelasse vincente, rimarrebbe lo squallore di una grande stampa e di una classe politica acquiescenti a poteri tanto forti da condizionarli al silenzio, quanto ignoti nel loro volto.

Sicché parlare di poteri forti diviene come parlare di fantasmi: tutti li temono affermandone così implicitamente l’esistenza, ma poi deridono come un esaltato chi ne parla troppo a lungo o con convinzione, arrivando a dire di averli visti.

Perché i poteri forti sono il sinonimo dell’ignoto o di un qualcosa che sta troppo in alto per essere raggiunto: così come è troppo forte, in Italia, la concezione che chi entra nel portone di Palazzo Chigi ha raggiunto il potere e non solo ricevuto l’incarico da parte del Presidente della Repubblica di realizzare un programma di governo nel rispetto delle regole democratiche.

E, così, le regole democratiche si cambiano per preservare alla casta ed ai suoi capi la leadership in pericolo, per evitare che attraverso il voto gli elettori possano effettivamente cambiare le regole del gioco.

Ma perché cambiare uno strumento che consente di controllare il potere? Solo perché la Corte Costituzionale, con la sentenza 1/2014, ha ripristinato la legalità violata da una legge elettorale, comunemente definita Porcellum, che ha sottratto al popolo la possibilità di scegliere i propri rappresentati e violato uno dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana?

Ai politici basta trincerarsi dietro il corretto principio giuridico ribadito dalla Corte Costituzionale, cioè che, per preservare la continuità dello stato di diritto, la decisione non incide giuridicamente sulla validità degli organi eletti che possono quindi continuare a funzionare.

E’ un principio giusto, come quello della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, che però, quotidianamente la stampa viola, sbattendo in prima pagina persone che sono in quel momento accusati di corruzione o di gravi delitti di sangue, affidandoli alla giustizia popolare che li condanna inappellabilmente, lasciando ai giudici solo il compito di determinare la pena, ove non vogliano essere anch’essi ritenuti complici dei <>.

Nel Porcellum gli illegittimi in prorogatio continuano a comandare e vorrebbero riscrivere le regole del gioco, interpretando così il termine Resistenza, che viceversa è un periodo storico idealmente ispirato a ben altri valori.

Romolo Reboa 

* Avvocato del Foro di Roma

 

 

·Giugno 2014 – Serata di presentazione della class action di Insieme Consumatori Paga Porcellum, paga

L'avv. Romolo Reboa mentre taglia simbolicamente il Porcellum

L'avv. Romolo Reboa con lo staff dello studio legale

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Mercoledì 11 giugno nella sede di Insieme Consumatori, Associazione presieduta dall’avv. Romolo Reboa si è tenuta una serata  di presentazione e raccolta adesioni per il c.d. “Paga Porcellum”. Insieme Consumatori infatti, ha deliberato una azione risarcitoria collettiva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in conseguenza della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n° 8874/2014 che ha deciso nel merito il famoso ricorso Bozzi ed altri, confermando che i ricorrenti, così come tutti i cittadini italiani, “non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, svoltesi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 270/2005 e sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituziona le n. 1 del 2014, secondo le modalità, previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto”. 

 

·Giugno 2014 – Serata di presentazione della class action di Insieme Consumatori Paga Porcellum

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Mercoledì 11 giugno Insieme Consumatori, associazione presieduta dall'avv. Romolo Reboa si è tenuta la serata di presentazione del c.d. "Paga Porcellum" ha deliberato una azione risarcitoria collettiva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in conseguenza della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n° 8874/2014 che ha deciso nel merito il famoso ricorso Bozzi ed altri, confermando che i ricorrenti, così come tutti i cittadini italiani, <<non hanno="hanno" potuto="potuto" esercitare="esercitare" il="il" diritto="diritto" di="di" voto="voto" nelle="nelle" elezioni="elezioni" per="per" la="la" camera="Camera" dei="dei" deputati="Deputati" e="e" senato="Senato" della="della" repubblica,="Repubblica," svoltesi="svoltesi" successivamente="successivamente" all'entrata="all'entrata" in="in" vigore="vigore" legge="legge" n.="n." 270="" 2005="270/2005" sino="sino" alla="alla" data="data" pubblicazione="pubblicazione" sentenza="sentenza" corte="Corte" costituziona="costituziona" le="le" 1="1" del="del" 2014,="2014," secondo="secondo" modalità,="modalità," previste="previste" dalla="dalla" costituzione,="Costituzione," personale,="personale," eguale,="eguale," libero="libero" diretto="diretto">>.

Giustizia Amministrativa: le istruzioni sull’accesso ai giudizi pendenti

altE’ stato pubblicato il 19 maggio, sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), un nuovo aggiornamento sulle modalità di utilizzazione del nuovo portale.
Il sito riporta che è in corso l’adeguamento delle modalità di accesso ai dati identificativi dei giudizi pendenti, contenuti nel nuovo sito web istituzionale della G.A., alle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dettate anche a tutela della parte e del proprio difensore.
In particolare, chiunque vi abbia interesse può ora accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi in forma anonima. Sarà sufficiente selezionare la sede di interesse e digitare anno e numero del ricorso.
 
Di seguito le novità sulle modalità di accesso
 
TIPOLOGIE DI ACCESSO:
 
A) Accesso generalizzato ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti (Art.51 Codice Privacy)
 
Si avvisano i Sig.ri utenti che dalla data odierna chiunque vi abbia interesse potrà accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, di cui all’art.56 comma 1 del CAD, resi in forma anonima.
A tal fine sarà sufficiente “CLICCARE” sulla sede di interesse (visualizzabile nella sezione “Attività Istituzionale”) e digitare il relativo anno e numero del ricorso.
 
B) Accesso dei difensori costituiti in giudizio
 
Si avvisano i Sig.ri Avvocati che, a decorrere dal 25 marzo 2014, è possibile accedere ai dati completi identificativi delle questioni pendenti inerenti ai ricorsi patrocinati, alle relative informazioni e agli atti processuali (ove depositati in via informatica) nonché alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali non oscurati, attraverso il “portale dell’avvocato”. A tal fine è necessaria la previa autenticazione del difensore attraverso il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa seguendo le indicazioni ivi riportate.
 
I difensori, che abbiano proceduto alla richiesta di accreditamento e, per problemi vari, non riescano a portare a buon fine la procedura, devono inviare una e-mail (non PEC), all’indirizzo webmaster@giustizia-amministrativa.it, indicando il loro nominativo, la sede di preferenza, il codice fiscale e la casella pec fornita dall’ordine di appartenenza.
 
C) Accesso dei difensori ai dati relativi ai ricorsi depositati negli ultimi 60 giorni
 
Si avvisano gli avvocati difensori che, una volta accreditati sul “portale dell’avvocato”, tramite la funzione “ricorsi depositati” è’ possibile altresì accedere ai dati relativi alle questioni pendenti con riferimento a qualsiasi ricorso depositato negli ultimi 60 giorni e alle relative informazioni,comprensivo dell’identificativo delle parti. Tale accesso è in ogni caso consentito esclusivamente nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt.56 cad e 51 Codice privacy ed eventuali abusi sono suscettibili di sanzione secondo le vigenti disposizioni civili e penali.
 
D) Accesso dei difensori domiciliatari
 
Si avvisano i difensori che sono in corso gli adeguamenti tecnici del sistema per consentire l’accesso ai dati, relativi alle questioni pendenti pubblicati sul sito web anche agli avvocati domiciliatari ex art.25 c.p.a.
 
E) Accesso delle parti pubbliche e private
 
Si avvisano le parti pubbliche e private che abbiano interesse all’accesso ai dati completi delle questioni pendenti ai sensi dell’art.56, comma 1, CAD, che esso sarà reso possibile quanto prima anche attraverso il sito istituzionale, previo accreditamento, con le modalità che verranno rese note sul sito web della Giustizia Amministrativa.
 
Nelle more, le parti pubbliche o private, che ne abbiano interesse ai sensi delle disposizioni citate, potranno utilizzare la funzione di accesso ai dati principali in forma anonima (vedi sub A) oppure richiedere le informazioni relative ai dati identificativi dei giudizi agli UURRPP o alle Segreterie delle sedi giudiziarie presso cui pende il ricorso, previa identificazione e/o delega della parte, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.
 
F) Visualizzazione delle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali
 
L’accesso alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali della Giustizia Amministrativa resi pubblici sul sito istituzionale della GA ai sensi dell’art.56 comma 2 CAD, che avviene attraverso il motore di ricerca e il link “Ufficio Studi”. Tale accesso non è sottoposto ad accreditamento ed è gratuito per l’Avvocato, il singolo cittadino e ciascun utente, limitatamente a finalità di consultazione privata e uso studio.