Skip to main content

Author: Massimo Reboa

Servizio PEC: notificazioni a persona diversa dall’imputato

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOCon provvedimento n.2931/14 del 22 dicembre 2014 del Procuratore della Repubblica, Dott. Pignatone è stato disposto che le notifiche e le comunicazioni ai difensori, all’indagato nei soli casi in cui la notificazione o comunicazione possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore e le notificazioni e comunicazioni alle altre parti private che abbiano comunicato un indirizzo P.E.C., vengano eseguite dal personale in servizio mediante l’utilizzo del servizio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Per l’esecuzione delle notifiche sarà utilizzato l’applicativo T.I.A.P. -all’interno del quale è stato disposto il collegamento con i pubblici registri contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei destinatari— che è stato associato al servizio di Posta Elettronica Certificata sollevando così il personale delle formalità di conservazione della relativa ricevuta attestante la trasmissione dei documenti inseriti nel fascicolo digitale creato all’interno dell’applicativo TIAP. Solo nei casi in cui non sarà possibile effetuare l’esecuzione della notifica attraverso la PEC per motivi tecnico-funzionali si potrà procedere alla notifica secondo le modalità previste dagli artt. 148 e s.c.p.p..Si precisa che il servizio però non utilizzabile per le comunicazioni e le notifiche di atti alla Polizia giudiziaria. il servizio Il provvedimento adottato è già esecutivo. 

·Dicembre 2014 – La rivista InGiustizia la PAROLA al POPOLO e lo Studio legale Reboa hanno organizzato l’evento InGiustizia di Gola “Carceri ove scontare le pene culinarie”

L'evento organizzato dalla rivista Ingiustizia la PAROLA al POPOLO e lo Studio legale Reboa al Circolo Canottieri Roma

Il tableau per gli ospiti con i nomi delle carceri storiche d'Italia creato dall'avv. Romolo Reboa

L'apertura della serata di gala al Circolo Canottieri con il brindisi di benvenuto dell'avv. Romolo Reboa agli ospiti

L'avv. Romolo Reboa con Massimo Reboa al Circolo Canottieri Roma

L'avv. Romolo Reboa e Massimo Reboa con lo chef del Circolo Canottieri Roma Egidio Longo ed il suo staff

L'avv. Romolo Reboa al brindisi di apertura della serata con l'avv. Giosuè Naso, il Presidente del COA di Roma, avv. Mauro Vaglio e la Dott. Clotilde Spadafora

L'avv. Romolo Reboa con Stefano Benedetti sulla terrazza del Circolo Canottieri Roma

L'on. Francesco Storace, con l'avv. Romolo Reboa, l'on. Roberto Buonasorte, l'avv. Giosuè Naso e la figlia Ippolita ed Anna Giacoma Proietti

Massimo reboa saluta gli ospiti della serata organizzata dall'avv. Romolo Reboa e dalla rivista Ingiustizia la PAROLA al POPOLO

L'avv. Romolo Reboa con il Dott. Mancini nel corso della serata

L'avv. Romolo Reboa con l'avv. Roberta Verginelli, Daniela Cecchetti, Daniela Marini e Valeria Marini sulla terrazza del Circolo Canottieri Roma

L'avv. Romolo Reboa con Massimo Reboa e lo staff dello studio legale Reboa

La Dott. Clotilde Spadafora, moglie dell'avv. Romolo Reboa con l'avv. Massimo Mannocchi

Il 16 dicembre  u.s. si è tenuta al Circolo Canottieri Roma, una serata di gala “InGiustizia di Gola – Carceri ove scontare le pene culinarie” organizzata dalla rivista Ingiustizia la PAROLA al POPOLO con la collaborazione dello studio legale Reboa. Nel corso dell’evento, l’avv. Romolo Reboa ha reso noto, agli illustri ospiti presenti alla serata, l’ingresso nello studio legale del neolaureato Massimo Reboa. 

 

Nuovo tasso di interesse legale

alt

Con decreto ministeriale pubblicato nella G.U. n. 290 del 15/12/2014 il tasso di interesse legale è stato fissato nella misura dello 0,50%. Non si registrava un volora così basso  dal 1942. ll nuovo tasso entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015. Di seguito il testo del decreto: 

Decreto 11 dicembre 2014
 
Modifica del saggio di interesse legale. 
 
(GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)
 
 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
Visto l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno; 
 Visto il proprio decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e’ stata fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014; 
 Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
 Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato; 
 Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
 
Decreta: 
 
 Art. 1
 La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
Roma, 11 dicembre 2014 
 
 Il Ministro: Padoan
 

Deposito e pubblicazione delle sentenze del Giudice di Pace di Roma

altCome è noto la situazione degli Uffici dei giudici di pace sono in grave difficoltà per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze arretrate. Per questo motivo il COA di Roma il Presidente Vaglio, il segretario Di Tosto e il Tesoriere Galletti Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti hanno incontrato il presidente del Tribunale Dott. Bresciano, il Presidente della XII Sezione del Tribunale Dott.ssa Mangano e il Dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace Dott.ssa Laguardia, per trovare congiuntamente una soluzione delle gravi problematiche relative alla pubblicazione delle sentenze arretrate del Giudice di Pace. A seguito dell’incontro avvenuto il 4 dicembre u.s., la Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace ha predisposto una circolare che stabilisce quanto segue:
a) per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 varrà come data di pubblicazione quella di inserimento nel sistema SIGP;
b) per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 ai sensi  dell’art. 281 sexies c.p.c. o in materia di O.S.A., il cui dispositivo e motivazione siano lette in udienza, le stesse dovranno intendersi immediatamente pubblicate, con l’obbligo però per il cancelliere di inserirle nel sistema SIGP entro la mattinata successiva;
c) per le sentenze in arretrato ancora in fase di pubblicazione la effettiva data di pubblicazione sarà da considerarsi quella di inserimento nel sistema SIGP, anche a seguito dell’apposizione di un ulteriore timbro di depositato da parte del Cancelliere.
Restano escluse da tale provvedimento le sentenze ancora non inserite nel sistema SIGP ma pronunciate in udienza in materia di O.S.A. o ai sensi dell’art. 281 sexies per le quali la data di pubblicazione continuerà a coincidere con quella dell’udienza benché l’inserimento nel sistema SIGP sia avvenuto con due anni di ritardo. In tale ipotesi l’unica possibilità per la rimessione in termini per l’appello sarà quella di proporre querela di falso laddove si possa provare la mancata effettiva lettura della sentenza durante l’udienza.

 

Tribunale di Roma: notifiche telematiche con sistema TIAP

altIn una nota della Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma del 3 dicembre 2014, accompagnatoria del provvedimento con il quale, visto l’art. 48 Codice dell’Amministrazione digitale, l’art. 16 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 e modificato dall’art. 1 comma 19 della L. 228/2012, l’art. 16 del D.M. 44/2011, è stato disposto che a partire dal 15 dicembre p.v. le notificazioni e le comunicazioni ai difensori, all’imputato nei soli casi in cui la notificazione o comunicazione possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore e le notificazioni e comunicazioni alle altri parti private che abbiano comunicato un indirizzo PEC, vengano eseguite dalle cancellerie mediante la Posta Elettronica Certificata. Per l’esecuzione delle notifiche dovrà esser utilizzato il sistema informatico PEC/TIAP, con la relativa conservazione della ricevuta e dei documenti trasmessi nel fascicolo digitale e con la stampa e allegazione della ricevuta all’interno del fascicolo cartaceo. Solo qualora non risulti possibile per motivi tecnici o per altro motivo l’uso della PEC si autorizzano le cancellerie a procedere secondo le modalità di notifica previste dagli artt. 148 ss. c.p.p..

Regolamento per l’elezione dei membri dei Consigli degli Ordini forensi

altSulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 24/11/2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 170 del 10/11/14 contenente il Regolamento sulle modalita’ di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi così come previsto dalla Legge professionale Forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247). Il Regolamento è  entrato in vigore dal  25 Novembre 2014. Ecco il testo del decreto: 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 2014, n. 170
Regolamento sulle modalita’ di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Capo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 7 agosto 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014;

Adotta

il seguente regolamento;

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ per l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per;

a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «ordine», l’ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell’articolo 25 della legge;

c) «consiglio», l’organo dell’ordine previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e’ disciplinata dall’articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;

d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera c).

Capo II
Modalita’ di svolgimento delle elezioni

Art. 3
Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi

1. Il presidente, quando convoca l’assemblea per l’elezione del consiglio;
a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell’articolo 28 della legge;
b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all’unita’;
c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non piu’ di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedi’ ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell’arco di ciascuna giornata. Al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell’albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31 dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n.
155 e a norma dell’articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del Consiglio dell’ordine accorpante, per il rinnovo dell’anno 2015, sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell’albo dell’ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nell’albo dell’ordine accorpante, salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di tale data.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne da’ comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicita’ notizia.

Art. 4
Convocazione elettorale

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l’inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L’avviso della convocazione delle elezioni contiene l’invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. L’avviso di convocazione indica altresi’ il luogo, i giorni e l’orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.
4. L’avviso di convocazione e’ spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonche’ qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione. E’ affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell’ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
5. Della convocazione delle elezioni e’ dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell’ordine.
6. Quando il numero degli iscritti all’ordine e’ superiore a cinquecento, la comunicazione dell’avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 puo’ essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell’avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l’ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l’affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l’ordine, nonche’ la pubblicazione mediante il sito internet dell’ordine.

Art. 5
Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale e’ svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E’ comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non e’ svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

Art. 6
Candidature

1.Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all’interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.
2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilta’, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell’ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La presentazione di una lista puo’ essere effettuata da un avvocato a cio’ delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

Art. 7
Formazione delle liste

1. Le liste possono recare l’indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all’unita’ inferiore.
2. Quando nella lista non vi e’ la rappresentanza di entrambi i generi, l’indicazione dei nominativi della lista non puo’ superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando nella lista vi e’ la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista e’ inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell’ambito del medesimo genere, il limite massimo dei due terzi.
3. Ad ogni lista e’ attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.
4. L’eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l’inammissibilita’ della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.
5. E’ consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in piu’ liste.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, la candidatura all’interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista e’ inserito anche nell’elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

Art. 8
Commissione elettorale

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario sei o piu’ iscritti con un’anzianita’ di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente del consiglio e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.
2. Quando il consiglio dell’ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla meta’. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonche’ alle ulteriori attivita’ connesse sino alla proclamazione degli eletti. E’ coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell’articolo 11, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale puo’ operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.
7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Art. 9
Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere e l’eventuale raggruppamento in liste, e’ preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l’espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto e’ espresso attraverso l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l’indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista e’ computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonche’ quelle recanti l’indicazione di piu’ liste.
5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.
6. Nei casi diversi dal comma 5, l’elettore puo’ esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullita’ della scheda.

Art. 10
Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono all’interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui e’ costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All’interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in piu’ copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori;
a) l’elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
b) l’elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l’indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale e’ consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l’accesso al seggio elettorale e’ consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all’espressione di voto.

Art. 11
Operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell’articolo 8, nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non piu’ di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all’ultima ora fissata dell’ultimo giorno stabilito.
Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione;
a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un’urna debitamente sigillata, nonche’ una o piu’ cabine elettorali;
b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e da’ inizio alle operazioni di voto;
c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell’ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validita’ delle operazioni elettorali e’ necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l’integrita’ del materiale elettorale. Di tali operazioni e’ data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l’accaduto all’autorita’ giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
10. Scaduto l’orario dell’ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 12
Votazione con sistema elettronico

1. Con delibera del consiglio puo’ essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovra’ avere almeno le seguenti caratteristiche;
a) prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;
b) assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza e’ rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all’inizio delle operazioni, dalla societa’ informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l’identita’ del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l’inserimento del codice fiscale; la registrazione dell’avente diritto al voto; che il votante non abbia gia’ votato; l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;
e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una ”scheda di voto” che dal votante e’ inserita, previa personale verifica sulla conformita’ alla scelta effettuata, nella apposita urna;
f) prevedere il “blocco” al termine del voto di ogni iscritto della postazione, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;
g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di “sospensione”, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la “riattivazione” delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b);
h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L’apertura delle urne e l’esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessita’ di ulteriori controlli.
4. L’accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell’urna la ricevuta del suo voto.

Art. 13
Scrutinio delle schede

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri;
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano piu’ candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza e’ nulla e non conteggiata;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e’ attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara’ attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);
2. Sono nulle le schede che;
a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1;
b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall’espressione di voto;
d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
e) consentono comunque di riconoscere l’elettore.

Art. 14
Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio e’ redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell’ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorita’ competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parita’ di voti risulta eletto il candidato piu’ anziano per iscrizione all’albo e tra coloro che abbiano uguale anzianita’ di iscrizione il maggiore di eta’.
7. Quando nell’ambito della graduatoria cosi’ formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all’articolo 28 della legge.
Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere piu’ rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell’ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l’elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.
8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 15
Sostituzione degli eletti

1. Quando con il subentro operato a norma dell’articolo 28, comma 6, della legge non e’ possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l’equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalita’ previste dal presente regolamento.

 

Capo III
Disposizioni finali

Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addi’ 10 novembre 2014
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, Reg.ne – Prev. n. 3006

Indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

altPubblicato, come ogni anni, in Gazzetta Ufficiale (n.269 del 19/11/2014) l’aggiornamento delle indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. Di seguito il testo del provvedimento.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 novembre 2014

Variazione della misura dell’indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennita’ di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2011 – 30 giugno 2014, e’ pari a + 4,4;

 

Visto il decreto interdirigenziale del 16 ottobre 2013, relativo all’ultima variazione dell’indennita’ di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta;

Art. 1

1. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente misura;
a) fino a 6 chilometri € 2,15;
b) fino a 12 chilometri € 3,92;
c) fino a 18 chilometri € 5,42;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,15.
2. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza e’ cosi’ corrisposta;
a) fino a 10 chilometri € 0,56;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,44;
c) oltre i 20 chilometri € 2,15.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2014
Il capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
Barbuto

Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze
Franco

  

Istruzioni per la compilazione delle fatture elettroniche

altDi seguito pubblichiamo l’analisi effettuata dal COA di Roma, grazie al lavoro svolto dal Gruppo informatico di  presidenza, in merito alla c.d. “fatturazione elettronica” :
Preliminarmente occorre precisare che la fatturazione elettronica è il nuovo sistema di fatturazione e parcellazione adottato dalla P.A. con la Finanziaria del 2007, connessa alla c.d. Legge Brunetta sulla progressiva eliminazione del cartaceo, in favore del documento elettronico.
Lo scambio tra fornitore di bene o servizio e la P.A. è gestito dal sistema di interscambio (S.d.i.) che serve da intermediario. Ad ogni Amministrazione corrisponde un codice identificativo al quale vanno intestate le relative fatture e parcelle emesse. In base al codice, infatti, lo S.d.i. trasmette il documento informatico all’Amministrazione corrispondente.
Vista tale automaticità, la fattura deve essere realizzata in un determinato standard che la rende leggibile in automatico al programma di smistamento. Tale esigenza è stata soddisfatta con l’utilizzo di un modello formato .xml, cioè un’estensione di file utilizzata per inserimento e conservazione dati (database). Va evidenziato che il formato .xml è un formato disponibile nei pacchetti Office, nonché realizzabile attraverso l’apposito applicativo on line sul sito che la P.A. ha creato per lo S.d.i. di fatturazione elettronica (www.fatturapa.gov.it).
 
Come si realizza una fattura elettronica:
 
Dopo essere entrati nel sito www.fatturapa.gov.it
– cliccate sul link come fare, che porta alla pagina web www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c.htm, nella quale troverete molti dati utili ed interessanti.
– Per comprendere come si fa la fatturazione, cliccate sul link simulazione, che si trova sulla sinistra dello schermo (www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm);
– apparirà – subito sotto – un link compilare la fatturaPA (www.sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/sicurezza/AccediAlServizioAction.do?pagina=compila_fattura)
– Si entrerà così in una schermata nella quale vengono richieste le credenziali per accedere al servizio. Si può avere accesso:
1) con le credenziali di fisco on-line (quelle che si utilizzano per verificare la propria posizione fiscale sul sito Agenzia delle Entrate, normalmente nome utente, il codice fiscale, e la password da voi prescelta o comunicata dalla P.A.):
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
2) con la firma digitale accreditata come ‘carta nazionale dei servizi’ (C.N.S.). In tal senso va chiarito che la carta LEXTEL non è una C.N.S. pur valendo come firma digitale, perciò non è compatibile con il sistema di fatturazione elettronica.
La C.N.S., invece, è la carta di identità informatica del cittadino e in altri paesi è utilizzabile, essendo ormai integrata con la carta di identità per ogni attività, tanto quelle commerciali che quelle in cui si spende la propria identità (anche, ad es., per le operazioni di voto). In Italia il progetto di carta di identità elettronica è attivato solo per i Magistrati che hanno quindi integrato il Documento di identità valido nonché la firma digitale sullo stesso documento. In Italia sono C.N.S. le carte accreditate sul sito www.progettocns.it.
Essere in possesso di una carta C.N.S. consente l’accesso senza limitazioni a tutti i servizi della P.A. digitale senza richieste di ulteriori accrediti (come ad esempio accade anche per il PCT). In Italia è possibile ottenerla presso la Camera di Commercio in maniera facile e pressoché immediata ad un costo contenuto (70€ ca.) per posta ordinandola direttamente nella pagina web sopra indicata oppure acquistandola direttamente presso le Camere di Commercio:
https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/
– Una volta entrati nell’area compilare la fatturaPA, troverete una schermata complessa in programma flash player (chi ne è privo, deve scaricarlo), i cui campi andranno completati con le informazioni richieste (i campi evidenziati in giallo sono obbligatori).
– Creato il file .xml, lo stesso va sottoscritto con firma digitale, cioè utilizzando l’apposita applicazione presente in ogni software che consente tale firma (presente anche nella chiavetta Lextel) e che viene rilasciato al momento dell’acquisto della firma digitale. In caso di C.N.S. il software sarà già installato sulla pennetta o sulla smart card che rilascia la Camera di Commercio.
– Il file così firmato avrà come estensione .xml.p7m, che certifica l’avvenuta firma elettronica. Tale file va inoltrato allo S.d.i. O attraverso la propria PEC alla PEC dello S.d.i. (sdi01@pec.fatturapa.it) o attraverso il sito internet di www.fatturapa.gov.it. Sempre via PEC arriverà la risposta confermativa della P.A. Comunque sul sito www.fatturapa.gov.it è possibile monitorare la fattura all’indirizzo che segue:http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/sicurezza/AccediAlServizioAction.do?pagina=monitoraggio&pagCorr=Monitoraggio.
Tutta la procedura è spiegata passo passo nelle istruzioni per la compilazione della fattura elettronica predisposte dal Collega Andrea Iolis nell’allegato file (all. n. 1).
Un discorso a parte va fatto per il Tribunale di Roma, ufficio modello 12, che si occupa dei pagamenti relativi al c.d. “gratuito patrocinio”, il quale ha predisposto un modulo in .xml (all. n. 2) nel quale vengono indicati gli elementi essenziali per l’inoltro delle fatture relative e, in particolare, il codice I.P.A. del Tribunale che consente al sistema S.d.i. di riconoscere la fattura e di inviarla alla competente P.A..
Il testo da compilare in formato .xml modificato con i propri dati aprendolo con il programma “blocco note” disponibile su tutti i PC o con un altro programma di scrittura, facendo attenzione a non modificare mai l’estensione del file che dovrà sempre essere .xml, come da istruzioni predisposte anche in questo caso dall’Avv. Iolis (all. n. 3).
Per quanto riguarda il problema della conservazione delle fatture elettroniche si dovrà pronunciare l’Amministrazione Finanziaria, cioè l’Agenzia delle Entrate, che è stata già più volte sollecitata a fornire delle linee guida. Del resto sul sito www.fatturapa.gov.it è possibile procedere ad una stampa su carta della fattura che, per il momento, risolve egregiamente il problema della conservazione.
Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Minghelli comunicano, peraltro, che ci si sta attivando al fine di fornire al più presto a tutti gli iscritti un programma gratuito da utilizzare in modo più semplice per la compilazione delle fatture elettroniche.
Il Consiglio ringrazia l’Avv. Andrea Iolis per il proficuo lavoro svolto e dispone che la presente comunicazione con i relativi allegati sia trasmessa a tutti gli Iscritti a mezzo email.