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Aggiornamento delle spese di trasferta dell’ufficiale giudiziario

avv. romolo Reboa, Reboa, Romolo Reboa, Ingiustizia la parola al popolo, la parola al popolo Aggiornamento delle spese di trasferta dell’Ufficiale Giudiziario: di seguito il testo integrale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  del Ministero della giustizia di concerto con  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell’economia e delle finanze 

Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del  30  maggio  2002  n.  115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e  regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede  che  con decreto dirigenziale del  Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il Ministero dell’economia e delle finanze, si provveda  all’adeguamento dell’indennita’ di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai  e  di  impiegati, accertata   dall’Istituto   nazionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio; 
 
Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15 dicembre  1959  n.  1229  e successive modificazioni; 
Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; 
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, calcolato  in  relazione  alla variazione percentuale dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati verificatasi nel  triennio  1°  luglio  2012 –  30 giugno 2015, e’ pari a + 1,3; 
 
Visto il decreto interdirigenziale del 7  novembre  2014,  relativo all’ultima variazione dell’indennita’ di trasferta per gli  ufficiali giudiziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
1.L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente misura: 
 a) fino a 6 chilometri € 2,18; 
 b) fino a 12 chilometri € 3,97; 
 c) fino a 18 chilometri € 5,49; 
 d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso  di  6  chilometri  o frazione superiore a  3  chilometri  di  percorso  successivo,  nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,16. 
 
2. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario,  per il viaggio di andata e ritorno  per  ogni atto  in  materia  penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza e’ cosi’ corrisposta: 
 a) fino a 10 chilometri € 0,57; 
 b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,46; 
 c) oltre i 20 chilometri € 2,18; 
   
 Art. 2 
 
Il presente decreto entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese successivo alla sua  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
 
Roma, 29 ottobre 2015 
 
Il Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi  del Ministero della giustizia  Barbuto.