Agenzia delle Entrate: per separazioni e divorzi esenzioni per gli accordi raggiunti in sede di negoziazione
Con risoluzione n° 65/E del 16 luglio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha dato chiarimenti in merito alla obbligatorietà o meno di versare l’imposta di registro nel caso in cui sia conclusa tra i coniugi una convenzione con trasferimenti immobiliari in sede di negoziazione assistita. L’ Agenzia delle Entrate, nel parere, ricorda che “ai sensi dell’art. 19 della L. 74/1987 tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 898/70, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Di seguito il testo della risoluzione agenzia-entrate-risoluzione-65-e-2015.pdf