Le notifiche degli atti giudiziari tra avvocati a mezzo PEC
InGIUSTIZIA ritiene utile trascrivere il testo dell’art. 18 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24).
Infatti la norma risulta allo stato scarsamente utilizzata, malgrado risulti di grande utilità pratica (si pensi alla possibilità di notifica di un appello allorché siano di fatto scaduti i termini, perché i cliente si è rivolto all’avvocato non solo l’ultimo giorno utile per la redazione dell’atto, ma anche dopo la chiusura sia dell’ufficio notifiche che degli uffici postali.
Ciò è probabilmente dovuto alla scarsa conoscenza del fatto che l’iter normativo e regolamentare previsto dal complesso legiferare sul processo telematico si è concluso.
Per quanto riguarda la legislazione in materia, essa è stata la seguente:
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Questo il testo dell’art. 18 del D.M. 21 Febbraio 2011 n° 44:
Notificazioni per via telematica tra avvocati
1. Nel caso previsto dall’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’atto è stato inviato, nonché del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Quando il difensore procede ai sensi dell’articolo 170, comma 4, del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie è effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti costituite a mente del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
InGIUSTIZIA ricorda anche che il testo dell’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, così come modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 è il seguente:
1. L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte
2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.
InGIUSTIZIA ricorda infine che il testo dell’art. 170, quarto comma, cpc vigente al momento della redazione del presente articolo è il seguente:
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato conl’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme
Viceversa il testo dell’art. 87 disp. Att. Cpc è il seguente:
I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativoelenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all’udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.