Deposito e pubblicazione delle sentenze del Giudice di Pace di Roma
Come è noto la situazione degli Uffici dei giudici di pace sono in grave difficoltà per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze arretrate. Per questo motivo il COA di Roma il Presidente Vaglio, il segretario Di Tosto e il Tesoriere Galletti Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti hanno incontrato il presidente del Tribunale Dott. Bresciano, il Presidente della XII Sezione del Tribunale Dott.ssa Mangano e il Dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace Dott.ssa Laguardia, per trovare congiuntamente una soluzione delle gravi problematiche relative alla pubblicazione delle sentenze arretrate del Giudice di Pace. A seguito dell’incontro avvenuto il 4 dicembre u.s., la Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace ha predisposto una circolare che stabilisce quanto segue:
a) per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 varrà come data di pubblicazione quella di inserimento nel sistema SIGP;
b) per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. o in materia di O.S.A., il cui dispositivo e motivazione siano lette in udienza, le stesse dovranno intendersi immediatamente pubblicate, con l’obbligo però per il cancelliere di inserirle nel sistema SIGP entro la mattinata successiva;
c) per le sentenze in arretrato ancora in fase di pubblicazione la effettiva data di pubblicazione sarà da considerarsi quella di inserimento nel sistema SIGP, anche a seguito dell’apposizione di un ulteriore timbro di depositato da parte del Cancelliere.
Restano escluse da tale provvedimento le sentenze ancora non inserite nel sistema SIGP ma pronunciate in udienza in materia di O.S.A. o ai sensi dell’art. 281 sexies per le quali la data di pubblicazione continuerà a coincidere con quella dell’udienza benché l’inserimento nel sistema SIGP sia avvenuto con due anni di ritardo. In tale ipotesi l’unica possibilità per la rimessione in termini per l’appello sarà quella di proporre querela di falso laddove si possa provare la mancata effettiva lettura della sentenza durante l’udienza.