Modalità di rimborso del contributo unificato per iscrizioni a ruolo
PREMESSA
Con l’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (Legge Finanziaria 2000), è stato istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari successivamente ridenominato contributo unificato di iscrizione a ruolo (di seguito: contributo unificato).
Per quanto attiene ai procedimenti giurisdizionali, civili, penali e amministrativi, la citata disposizione ha sostituito una serie di tributi e diritti con l’obbligo del versamento, da effettuare anticipatamente, di un importo forfetario determinato tendenzialmente in base al valore e alla natura del procedimento giurisdizionale di riferimento, indipendentemente dagli atti e dalle attività posti in essere. Così, per un’evidente finalità di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incombenti inerenti al procedimento relativi all’imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai diritti di cancelleria, nonché ai diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
La disciplina del contributo unificato, entrata in vigore il 1° marzo 2002, è stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni, trovando una più armonica e stabile collocazione normativa nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (a sua volta successivamente modificato, in alcuni aspetti rilevanti per il tema in esame, dall’articolo 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Deve poi essere segnalato, per la sua rilevanza, il D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, recante Disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
Il quadro normativo va infine integrato con le istruzioni impartite al riguardo dal Ministero della Giustizia e diramate, in particolare, con le circolari 13 maggio 2002, n. 3, e 31 luglio 2002, n. 5.
Va, però, sottolineato che la normativa dettata in materia non ha espressamente considerato l’eventualità di un rimborso del contributo unificato, salvo un marginale accenno contenuto in una disposizione transitoria (articolo 4 del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), peraltro, diretto ad escludere la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli eventuali versamenti in eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002.
Tuttavia, l’applicazione pratica e l’esperienza maturata hanno fatto emergere alcune situazioni-tipo legittimanti il diritto al rimborso delle somme versate a detto titolo.
La rilevata circostanza ha provocato riflessioni più puntuali intorno alla natura del contributo unificato e alla consequenziale definizione di un procedimento amministrativo di rimborso.
Quanto alla natura giuridica del contributo unificato, la Corte Costituzionale, facendo leva anche sulla funzione sostitutiva operata rispetto ad alcuni tributi erariali, ne ha messo in luce la connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo stesso “le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario” (sentenza n. 73 del 7 febbraio 2005).
Tale connotazione riconosciuta al contributo unificato, unitamente all’ampio campo di applicazione, coinvolge le attribuzioni di varie Amministrazioni dello Stato, specie in presenza di una richiesta di rimborso, implicando potenziali conflitti di competenza e difficoltà procedimentali.
Ciò considerato, la presente circolare ha lo scopo di fornire sulla problematica in argomento utili istruzioni operative, sulle quali, in un’ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, si è acquisita la condivisione del Consiglio di Stato, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali e dell’Agenzia delle Entrate.
Prima di entrare nello specifico, corre l’obbligo di porre in risalto come le istruzioni che seguono non possono trovare applicazione, per ovvi motivi di economia procedimentale, nei riguardi delle pregresse istanze di rimborso ormai giunte alla fase di liquidazione presso le Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tali casi, infatti, è da ritenersi in via di definitivo perfezionamento il pagamento delle somme richieste, essendo stato seguito, in difetto di specifiche prescrizioni, il procedimento di rimborso di somme indebitamente versate all’erario previsto dall’articolo 393 delle Istruzioni generali dei servizi del tesoro, Secondo libro, approvate con decreto 10 luglio 1969 del Ministro del Tesoro.
Per completezza di informazione, si fa presente che con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2007, n. 163 – sono state approvate le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato e contestualmente abrogate le citate Istruzioni generali dei servizi del tesoro (sul tema si rinvia alla circolare n. 27 del 25 luglio 2007).
DIRITTO AL RIMBORSO
Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:
* versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
* duplicazione dei versamenti;
* versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
* versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio.
Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta previsione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare accoglimento. Ad ogni buon conto e in via generale, si rappresenta che, qualunque sia la situazione addotta, condizioni imprescindibili per l’utile proposizione dell’istanza di rimborso sono l’univoca identificabilità dell’ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e, infine, del giudizio di riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo sia stato effettivamente incardinato).
In proposito, si significa che, per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l’erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per sé non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato. Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere rettificati, inviando una apposita comunicazione in tal senso sia all’ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al versamento eseguito, giusta le indicazioni fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n. 131, entrambe del Ministero delle Finanze, alle quali, ad ogni buon fine, si rinvia. Va da sé che la correzione operata consente di sfruttare utilmente il versamento rettificato per la successiva iscrizione a ruolo della controversia.
Nell’ipotesi di mancato deposito dell’atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto “versamento semplificato”), stante anche l’impossibilità di individuare l’effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate.
Per evidenti ragioni di economicità amministrativa, nelle more dell’adozione del decreto o dei decreti previsti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – concernenti, tra l’altro, la semplificazione della disciplina sul pagamento delle somme di modesto ammontare – non va dato corso alle richieste di rimborso di importo complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con l’indicazione contenuta nello stesso articolo 25.
ISTANZA
L’istanza di rimborso, redatta in carta semplice (articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), è prodotta all’ufficio giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato più promosso, dell’indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).
L’istanza può essere presentata direttamente all’ufficio giudiziario oppure spedita allo stesso con plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di avvenuta presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltro alla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile, sulla base degli atti e delle notizie in possesso, individuare l’ufficio giudiziario competente, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza comunica al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, l’istanza di rimborso sarà inoltrata per l’istruttoria alla cancelleria del Tribunale Ordinario del proprio circondario.
Nell’istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare:
1. la data e il luogo di nascita;
2. il codice fiscale;
3. la residenza e il relativo codice di avviamento postale;
4. il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l’eventuale indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica;
5. gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);
6. gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;
7. l’importo richiesto a rimborso;
8. la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.
Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del contribuente, dell’inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.
E’ appena il caso di soggiungere che la possibilità di proporre un’unica istanza riguardante più versamenti presuppone che essi siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e all’identico ufficio giudiziario competente.
Per l’identificazione certa del richiedente, l’istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti.
In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l’istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente.
Per ogni istanza presentata direttamente all’ufficio giudiziario, dopo un generale e semplice riscontro formale, è rilasciata apposita ricevuta.
Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, mentre verrà preso in considerazione il momento di ricezione quanto al rispetto dell’ordine cronologico per la trattazione di tutte le istanze pervenute.
Nessuna responsabilità può derivare all’Amministrazione destinataria, salvo il caso di colpa imputabile alla stessa, dall’eventuale verificarsi di disguidi postali o di mancato recapito.
Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l’ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l’avvenuto versamento del contributo unificato. Esemplificando, quanto al modello F23, devono essere prodotti in originale sia la “copia per il soggetto che effettua il pagamento” che la “copia per eventuale presentazione all’Ufficio” ed entrambi gli esemplari devono recare la quietanza resa dal soggetto che ha proceduto alla riscossione del contributo unificato (concessionario, banca o Poste Italiane S.p.A.). Parimenti, nel caso di versamento eseguito a mezzo conto corrente postale devono essere allegati in originale tanto il tagliando denominato “attestazione di versamento”, quanto quello denominato “ricevuta di versamento”.
All’istanza di rimborso deve essere altresì allegato, nell’ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, l’originale dell’atto giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale è stato effettuato il versamento.
CONTROLLO E LIQUIDAZIONE
L’ufficio giudiziario competente, una volta acquisita l’istanza di rimborso, provvede, preliminarmente, ad accertare la legittimazione del contribuente istante, il quale deve naturalmente coincidere con il soggetto che ha provveduto al versamento del contributo unificato.
In seguito, il medesimo ufficio procede al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l’effettività dell’importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato.
Per le richieste di rimborso a fronte delle quali l’originale del versamento è stato acquisito al fascicolo del procedimento, il funzionario responsabile della competente cancelleria individua, tra gli altri elementi, le circostanze che legittimano la richiesta di rimborso. In buona sostanza, il funzionario deve accertare la misura del contributo unificato dovuta per il procedimento di riferimento ovvero la sussistenza di ipotesi di esenzione, nonché l’importo del versamento effettuato e l’effettiva esistenza di differenze a favore del contribuente. Conclusosi il riscontro con il riconoscimento del diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare, il predetto funzionario responsabile compendia gli esiti dell’istruttoria compiuta in un’apposita attestazione, affinché il servizio competente possa procedere alla susseguente fase di liquidazione.
Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento sino alla data dell’ordine di pagamento, secondo le modalità e il saggio previsti dall’articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Il competente funzionario dell’ufficio giudiziario adotta il provvedimento di liquidazione in un unico esemplare originale. Una copia del provvedimento, da mantenere agli atti d’ufficio, deve essere corredata della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo unificato. Necessariamente devono essere allegate le quietanze originali (modello F23, bollettino di conto corrente postale) per i rimborsi eseguiti in assenza di procedimento giurisdizionale instaurato, ovvero, negli altri casi, l’attestazione con cui è stato accertato il diritto al rimborso, nonché una copia dichiarata conforme della ricevuta di versamento inserita nel fascicolo processuale di riferimento.
Al chiaro scopo di evitare il rischio di duplicazione di pagamenti, sull’originale della ricevuta di versamento e sull’originale dell’atto cui la stessa è stata acclusa o applicata deve essere riportato in debita evidenza l’avvenuto riconoscimento del rimborso, indicando l’importo e gli estremi del relativo provvedimento di liquidazione.
Terminata l’istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l’ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell’ufficio giudiziario emittente, trattenendo la copia della documentazione a supporto del rimborso per gli eventuali successivi controlli.
Dell’avvenuta trasmissione è data contestuale notizia al contribuente beneficiario sempre a cura dell’ufficio giudiziario.
Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato), nonché, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB, numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario.
PAGAMENTO
L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, provvede ad acquisire i dati ivi inseriti e ad esperire i dovuti riscontri di natura formale. Successivamente, nel rispetto dell’ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione pervenuti ed in base agli stanziamenti in bilancio, l’Agenzia delle Entrate esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario.
L’emergenza di carenze o irregolarità nel provvedimento di liquidazione deve essere tempestivamente segnalata dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate all’ufficio giudiziario emittente per consentire l’adozione degli opportuni interventi correttivi.
L’ordinativo è emesso con procedura automatizzata secondo le modalità previste nel decreto 29 dicembre 2000 adottato dal Direttore generale del Dipartimento delle Entrate – Ministero delle Finanze.
Per il pagamento delle somme da rimborsare vanno utilizzati i seguenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, unità previsionale di base Politiche fiscali:
* 6.1.2.2 Restituzione e rimborsi di imposte – capitolo 3812 Restituzioni e rimborsi di altre imposte, tributi, contributi e addizionali – per il capitale;
* 6.1.7.1 Interessi di mora – capitolo 4016 Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall’erario per tasse e imposte indirette sugli affari. Interessi da corrispondere ai contribuenti sulle somme da rimborsare a titolo di imposta sul valore aggiunto – per gli eventuali interessi.
L’estinzione del titolo di spesa avviene mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario oppure, in mancanza dei dati necessari per l’accredito, a mezzo vaglia cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto del 29 dicembre 2000.
Estinto il titolo di spesa, le risultanze dei pagamenti giunti a buon fine sono comunicate a cura dell’Agenzia delle Entrate al competente ufficio giudiziario.
Nel caso di somme indebitamente rimborsate per errori occorsi nel procedimento di liquidazione oppure per altri disguidi, il competente ufficio giudiziario, informato al riguardo dall’Agenzia delle Entrate, provvede – in analogia con quanto previsto dall’articolo 16 del D.P.R. n. 115/2002 in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato – al recupero delle relative somme mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 602/1973, e successive modificazioni.
Sono pure applicabili, in quanto compatibili, le altre disposizioni in materia di riscossione del contributo unificato (Parte VII, Titolo VII, del D.P.R. n. 115/2002).
CONTENZIOSO
Le eventuali controversie sull’entità dell’importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrando nella sfera di cognizione del giudice tributario, sono disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel D.Lgs. n. 546/1992.
Nello specifico, il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso, secondo le modalità previste dagli articoli 18 e 20 del suddetto decreto legislativo, avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale o, per le province di Bolzano e Trento, avanti alla competente Commissione Tributaria di 1° grado. Il ricorso deve essere notificato al solo ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.
Per quanto attiene all’ipotesi di rifiuto tacito, si evidenzia che il ricorso può essere proposto entro il termine ordinario di prescrizione decennale, ma solo una volta trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso (articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Si rammenta che tale istanza di rimborso deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento del contributo unificato.
Nella diversa ipotesi di rifiuto espresso alla restituzione delle somme versate, il provvedimento di rigetto, da notificare al contribuente istante, deve contenere l’indicazione del termine di decadenza entro il quale l’eventuale ricorso deve essere proposto, delle forme da osservare per la sua proposizione, nonché della Commissione tributaria competente.
MODULISTICA
Con l’intento di rendere più agevole il lavoro degli uffici, semplificando il procedimento amministrativo relativo alla trattazione delle istanze di rimborso, si forniscono, in allegato, alcuni modelli inerenti al procedimento in argomento e rispondenti alle indicazioni delineate nella presente circolare.
I modelli predisposti si sostanziano in uno schema di istanza di rimborso (Allegato 1), in uno schema di provvedimento di liquidazione (Allegato 2) e in uno schema di provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso (Allegato 3). È appena il caso di soggiungere che i fac-simile allegati costituiscono soltanto degli schema-tipo, suscettibili di eventuali opportuni adattamenti in presenza di situazioni specifiche o particolari (ad esempio: richieste di rimborso concernenti una pluralità di versamenti; richiesta degli aventi causa del titolare, nel frattempo deceduto, del diritto al rimborso; accoglimento parziale dell’istanza; ecc.).
Allegato: modulo di istanza di rimborso (G.U., Serie generale, n° 261 del 9.11.2007, pagg. 60/61)