L’Unione Europea e gli Accordi Internazionali
Gli Stati membri che hanno sviluppato relazioni con Paesi extra europei, coinvolgono le istituzioni della Unione Europea e comportano il sorgere di diritti ed obblighi per l’Unione sul piano internazionale, sono disciplinate dal diritto internazionale. Al contrario, le norme dell’Unione regolano la definizione delle rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri, le procedure di formazione degli accordi internazionali e i loro effetti nell’ordinamento europeo.
Precisamente, uno dei settori di competenza esclusiva dell’Unione Europea è quello della conclusione di accordi internazionali. Tale competenza deriva dal titolo di “personalità giuridica” citato all’art. 47 del TUE attribuito all’Unione Europea con la riforma dei Trattati avvenuti nel 2007, entrato in vigore nel 2009 con il nome di Trattato di Lisbona. Con questo titolo essa può negoziare e concludere accordi internazionali con altri Stati extraeuropei, diventare membro di Organizzazioni internazionali e aderire alle convenzioni internazionali, nel rispetto delle sue competenze esterne.
L’Unione Europea pone le basi della politica internazionale sull’azione esterna e riguarda anzitutto la politica commerciale, disciplinata all’articolo 207 del TFUE, che la considera pilastro fondamentale nonché elemento centrale delle sue relazioni con il resto del mondo. Sull’architettura in materia internazionale, l’Unione conclude accordi insieme ad altra entità di diritto internazionale pubblico, vale a dire uno Stato oppure un’Organizzazione internazionale. Non v’è dubbio, quindi, che la categoria degli accordi relativi alla politica commerciale comune assume nella pratica rilievo considerevole.
In questo senso, l’Unione Europea, intesa non solo come area geografica ma anche come mercato interno, si adopera ad assorbire enormi volumi di affari commerciali per effetto di una graduale armonizzazione delle legislazioni nazionali nel settore delle imposte indirette che ha consentito agli Stati membri di eliminare i controlli fiscali per lo scambio di merci. Una pietra miliare posta anche per la facilitazione di accordi commerciali internazionali che però impone una tariffa doganale comune così come prevista dai Trattati. In particolare essa può promuovere gli scambi con Stati terzi e favorire il commercio di merci e servizi, gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimento esteri diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni e per ultimo, l’approvvigionamento di materie prime e prodotti semilavorati.
Riguardo agli effetti prodotti dagli accordi conclusi dall’Unione, l’articolo 216 del TFUE stabilisce che tali accordi vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri e ne cita i casi in cui l’Unione è autorizzata a concludere tali accordi. Inoltre, gli accordi internazionali con paesi terzi o con organizzazioni internazionali sono parte integrante del diritto dell’UE. Tali accordi sono separati dal diritto europeo (quello cosiddetto primario e derivato) e formano una categoria sui generis.
In questo quadro giuridico, gli accordi internazionali contratti dall’Unione Europea sono disciplinati, nella parte del diritto internazionale, dall’Organizzazione Internazionale del Commercio. Tra le funzioni dell’Organizzazione vi è innanzitutto quella di fornire un forum per lo svolgimento dei negoziati relativi alle relazioni commerciali multilaterali e tendenti alla massima liberalizzazione del commercio mondiale, quali ad esempio, il principio della clausola della nazione più favorita, relativa ai dazi doganali e altre tasse ed imposte connesse alla esportazione e all’importazione.