{"id":381,"date":"2016-01-11T12:19:10","date_gmt":"2016-01-11T12:19:10","guid":{"rendered":"https:\/\/youdevmiami.com\/2016\/01\/11\/decreto-ingiuntivo-europeo-nuovo-regolamento-in-gazzetta\/"},"modified":"2021-08-31T04:56:06","modified_gmt":"2021-08-31T04:56:06","slug":"decreto-ingiuntivo-europeo-nuovo-regolamento-in-gazzetta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reboa.law\/?p=381","title":{"rendered":"Decreto ingiuntivo europeo: nuovo regolamento in Gazzetta"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 stato pubblicato nella\u00a0Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione Europea\u00a0del\u00a0 24.12.2015 (L 341\/1) il Regolamento (UE) 2015\/2421 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 861\/2007, che\u00a0istituisce un procedimento europeo\u00a0per le controversie di modesta entit\u00e0, e del regolamento (CE) n. 1896\/2006, che istituisce un procedimento europeo d\u2019ingiunzione di pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il regolamento (CE) n. 861\/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio\u00a0ha istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0. Tale regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2\u00a0000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno.\u00a0Esso garantisce inoltre che le sentenze emesse nell\u2019ambito di tale procedimento siano esecutive senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutivit\u00e0 nello Stato membro di esecuzione. Di seguito il testo integrale:<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>REGOLAMENTO (UE) 2015\/2421 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>del 16 dicembre 2015<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>recante modifica del regolamento (CE) n. 861\/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0, e del regolamento (CE) n. 1896\/2006, che istituisce un procedimento europeo d&#8217;ingiunzione di pagamento<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL&#8217;UNIONE EUROPEA,<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">visto il trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, in particolare l&#8217;articolo 81,<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">vista la proposta della Commissione europea,<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">considerando quanto segue:<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. Il regolamento (CE) n. 861\/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0. Tale regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno. Esso garantisce inoltre che le sentenze emesse nell&#8217;ambito di tale procedimento siano esecutive senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutivit\u00e0 nello Stato membro di esecuzione (abolizione dell&#8217;exequatur). L&#8217;obiettivo generale del regolamento (CE) n. 861\/2007 \u00e8 stato agevolare l&#8217;accesso alla giustizia tanto per i consumatori quanto per le imprese, riducendo le spese e accelerando i procedimenti civili nelle controversie rientranti nel suo campo di applicazione.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. Nella relazione della Commissione del 19 novembre 2013 sull&#8217;applicazione del regolamento (CE) n. 861\/2007 si afferma che, in generale, si ritiene che il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 abbia semplificato i contenziosi transfrontalieri di modesta entit\u00e0 nell&#8217;Unione. Tuttavia, tale relazione individua anche ostacoli alla realizzazione del pieno sfruttamento delle potenzialit\u00e0 del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Detta relazione rileva, tra l&#8217;altro, che il basso massimale previsto dal regolamento (CE) n. 861\/2007 relativamente al valore della causa priva molti potenziali attori di controversie transfrontaliere dell&#8217;uso di un procedimento semplificato. Inoltre, si afferma che vari elementi del procedimento potrebbero essere ulteriormente semplificati per ridurre le spese e la durata del contenzioso. La relazione della Commissione giunge alla conclusione che il modo pi\u00f9 efficace per eliminare tali ostacoli \u00e8 la modifica del regolamento (CE) n. 861\/2007.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">3. I consumatori dovrebbero poter sfruttare appieno le opportunit\u00e0 offerte dal mercato interno, senza che la loro fiducia venga minata dalla mancanza di mezzi di ricorso efficaci per le controversie che presentano un elemento transfrontaliero. I miglioramenti proposti nel presente regolamento per il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 mirano a offrire ai consumatori un mezzo di ricorso efficace e contribuiscono cos\u00ec al rispetto concreto dei loro diritti.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">4. L&#8217;innalzamento del massimale relativamente al valore della causa a 5 000 EUR migliorerebbe, specialmente per le PMI, l&#8217;accesso a un ricorso giurisdizionale efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso pi\u00f9 ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunit\u00e0 offerte dal mercato interno.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">5. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle controversie transfrontaliere. Si dovrebbe considerare che vi sia controversia transfrontaliera allorch\u00e9 almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento che non sia quello dell&#8217;organo giurisdizionale adito.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">6. Un altro elemento che dovrebbe migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 \u00e8 l&#8217;uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia e di nuovi strumenti a disposizione degli organi giurisdizionali che possono contribuire a superare la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di spese elevate e durata dei procedimenti.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">7. Per ridurre ulteriormente le spese del contenzioso e la durata dei procedimenti, \u00e8 opportuno incoraggiare maggiormente le parti e gli organi giurisdizionali a usare le moderne tecnologie di comunicazione.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">8. Per gli atti che devono essere notificati e\/o comunicati alle parti nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0, la notificazione e\/o comunicazione elettronica dovrebbe essere equiparata a quella effettuata tramite i servizi postali. A tal fine, \u00e8 opportuno che il presente regolamento stabilisca un quadro generale che consenta l&#8217;uso della notificazione e\/o comunicazione elettronica se i necessari mezzi tecnologici sono disponibili e l&#8217;uso della notificazione e\/o comunicazione elettronica \u00e8 compatibile con le norme procedurali nazionali dello Stato membro interessato. Per quanto riguarda tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti o altre persone coinvolte nel procedimento e gli organi giurisdizionali, dovrebbero essere preferiti, per quanto possibile, i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">9. Le parti o altri destinatari, salvo che siano tenuti a norma del diritto nazionale ad accettare mezzi elettronici, dovrebbero poter scegliere se, per la notificazione e\/o comunicazione di atti o per altre comunicazioni scritte con l&#8217;organo giurisdizionale, debbano essere utilizzati i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili, o strumenti pi\u00f9 tradizionali. Il fatto che una parte accetti la notificazione e\/o comunicazione per via elettronica fa salvo il diritto della stessa di rifiutare di accettare un atto non redatto o non accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha il domicilio o la residenza abituale oppure, ove tale Stato membro abbia pi\u00f9 lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, oppure in una lingua da essa compresa.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">10. Se per la notificazione e\/o comunicazione di atti o di altre comunicazioni scritte si utilizzano mezzi elettronici, gli Stati membri dovrebbero applicare le migliori prassi esistenti per assicurare che il contenuto degli atti notificati e\/o comunicati e di altre comunicazioni scritte ricevuti sia fedele e conforme a quello degli atti e di altre comunicazioni scritte spediti, e che le modalit\u00e0 per la ricevuta di ritorno prevedano una conferma della ricezione da parte del destinatario e della data di ricezione.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">11. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 si svolge essenzialmente in forma scritta. Le udienze dovrebbero essere tenute soltanto in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o allorch\u00e9 un organo giurisdizionale accetti di tenere un&#8217;udienza orale su richiesta di una delle parti.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">12. Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all&#8217;organo giurisdizionale, le udienze e l&#8217;assunzione di prove mediante audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte utilizzando eventuali appropriati mezzi di comunicazione a distanza a disposizione dell&#8217;organo giurisdizionale, a meno che, in considerazione delle particolari circostanze del caso, l&#8217;uso di siffatti mezzi tecnologici non risulti inappropriato ai fini dell&#8217;equa trattazione del procedimento. Per quanto concerne le persone aventi il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell&#8217;organo giurisdizionale adito, l&#8217;udienza dovrebbe svolgersi avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206\/2001 del Consiglio (4).<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">13. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l&#8217;uso di tecnologie di comunicazione a distanza. Per consentire lo svolgimento delle udienze, \u00e8 opportuno adottare disposizioni affinch\u00e9 gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 abbiano accesso ad appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, al fine di garantire l&#8217;equit\u00e0 del procedimento, con riguardo alle particolari circostanze del caso. In relazione alla videoconferenza, si dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni del Consiglio sulla videoconferenza transfrontaliera adottate dal Consiglio il 15 e 16 giugno 2015 e i lavori intrapresi nel quadro della giustizia elettronica europea.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">14. Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell&#8217;attore circa l&#8217;avvio di un&#8217;azione giudiziale. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie. Al fine di garantire l&#8217;accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entit\u00e0, le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 non dovrebbero essere sproporzionate rispetto all&#8217;entit\u00e0 della controversia e non dovrebbero essere maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro. Ci\u00f2 non dovrebbe tuttavia impedire l&#8217;addebito di ragionevoli spese di giudizio minime e dovrebbe far salva la possibilit\u00e0 di applicare, alle stesse condizioni, tariffe distinte per un&#8217;eventuale procedura di impugnazione contro una sentenza emessa nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">15. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio dovrebbero comprendere le spese e i diritti da pagare all&#8217;organo giurisdizionale, il cui importo \u00e8 determinato in conformit\u00e0 del diritto nazionale. Esse non dovrebbero includere, ad esempio, le somme che vengono trasferite a terzi nel corso del procedimento, come gli onorari di avvocati, le spese di traduzione, i costi di notificazione e\/o comunicazione degli atti da parte di soggetti diversi dall&#8217;organo giurisdizionale, le spese pagate per perizie o testimonianze.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">16. Un effettivo accesso alla giustizia in tutta l&#8217;Unione costituisce un obiettivo primario. Per assicurare un siffatto accesso effettivo nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0, dovrebbe essere concesso il patrocinio a spese dello Stato in conformit\u00e0 della direttiva 2003\/8\/CE del Consiglio (5).<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">17. Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l&#8217;attore a recarsi nello Stato membro dell&#8217;organo giurisdizionale adito o a ricorrere a un avvocato. Per far s\u00ec che gli attori che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l&#8217;organo giurisdizionale adito abbiano un effettivo accesso al procedimento, gli Stati membri dovrebbero, come minimo, rendere disponibile almeno una delle modalit\u00e0 di pagamento a distanza di cui al presente regolamento.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">18. \u00c8 opportuno chiarire che le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 sono esecutive al pari delle sentenze emesse in tale procedimento.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">19. Al fine di ridurre al minimo la necessit\u00e0 di traduzioni e i relativi costi, l&#8217;organo giurisdizionale, allorch\u00e9 rilascia un certificato di esecuzione di una sentenza emessa nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 o di una conciliazione giudiziaria approvata da un organo giurisdizionale o conclusa dinanzi a un organo giurisdizionale nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 in una lingua diversa dalla propria, dovrebbe utilizzare la pertinente versione linguistica del modulo standard del certificato disponibile in formato dinamico online sul portale europeo della giustizia elettronica. A tale riguardo, ad esso dovrebbe essere consentito di fare affidamento sull&#8217;accuratezza della traduzione disponibile su tale portale. Eventuali spese relative alla necessaria traduzione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato devono essere ripartite secondo quanto disposto dal diritto dello Stato membro dell&#8217;organo giurisdizionale.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">20. Gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza pratica alle parti nella compilazione dei moduli standard previsti nel procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0. Inoltre, dovrebbero fornire informazioni generali sull&#8217;ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 e sugli organi giurisdizionali competenti. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe implicare la prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico. Gli Stati membri dovrebbero avere facolt\u00e0 di decidere in merito alle modalit\u00e0 e ai mezzi pi\u00f9 idonei per fornire tale assistenza pratica e tali informazioni generali, e dovrebbe spettare agli Stati membri decidere a quali organi imporre tali obblighi. Tali informazioni generali sull&#8217;ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 e sugli organi giurisdizionali competenti potrebbero essere altres\u00ec fornite facendo riferimento a informazioni contenute in opuscoli o manuali, in siti web nazionali o nel portale europeo della giustizia elettronica, o tramite idonee organizzazioni di supporto come la rete dei Centri europei dei consumatori.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">21. \u00c8 opportuno che le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonch\u00e9 sulle autorit\u00e0 o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri, siano rese pi\u00f9 trasparenti e facilmente reperibili su Internet. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni alla Commissione, che a sua volta dovrebbe provvedere a che siano rese accessibili a tutti e ampiamente diffuse con ogni mezzo idoneo, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">22. Nel regolamento (CE) n. 1896\/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) \u00e8 opportuno chiarire che, quando una controversia rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0, tale procedimento dovrebbe essere esperibile anche dall&#8217;attore in un procedimento europeo d&#8217;ingiunzione di pagamento qualora il convenuto abbia presentato opposizione avverso l&#8217;ingiunzione di pagamento europea.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">23. Al fine di agevolare ulteriormente l&#8217;accesso al procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0, il modulo di domanda standard dovrebbe essere disponibile non solo presso gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0, ma dovrebbe essere altres\u00ec accessibile tramite gli appositi siti web nazionali. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto inserendo, sui pertinenti siti web nazionali, un link al portale europeo della giustizia elettronica.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Per migliorare la tutela del convenuto, i moduli standard previsti nel regolamento (CE) n. 861\/2007 dovrebbero contenere informazioni sulle conseguenze per il convenuto della mancata contestazione della domanda o della mancata comparizione a un&#8217;udienza per la quale si \u00e8 stati citati a comparire, in particolare per quanto riguarda la possibilit\u00e0 che sia emessa o eseguita una sentenza nei suoi confronti e sull&#8217;eventuale responsabilit\u00e0 per le spese del procedimento. I moduli standard dovrebbero inoltre contenere informazioni circa la possibilit\u00e0 che la parte vincitrice non sia in grado di recuperare le spese del procedimento nella misura in cui queste siano superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">24. Affinch\u00e9 i moduli standard del procedimento europeo per controversie di modesta entit\u00e0 e del procedimento europeo d&#8217;ingiunzione di pagamento siano tenuti aggiornati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all&#8217;articolo 290 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 861\/2007 e riguardo alle modifiche degli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 1896\/2006. \u00c8 di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell&#8217;elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">25. A norma dell&#8217;articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell&#8217;Irlanda rispetto allo spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull&#8217;Unione europea (TUE) e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all&#8217;adozione e all&#8217;applicazione del presente regolamento.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">26. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all&#8217;adozione del presente regolamento, non \u00e8 da esso vincolata, n\u00e9 \u00e8 soggetta alla sua applicazione.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">27. \u00c8 opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 861\/2007 e (CE) n. 1896\/2006,<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Articolo 1<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Il regolamento (CE) n. 861\/2007 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>1) l&#8217;articolo 2 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 2<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Campo di applicazione<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. \u00a0 Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere come definite all&#8217;articolo 3, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell&#8217;organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 5 000 EUR alla data in cui l&#8217;organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa n\u00e9 alla responsabilit\u00e0 dello Stato per atti o omissioni nell&#8217;esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>2. \u00a0 Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>a) lo stato e la capacit\u00e0 delle persone fisiche;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>b) il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che, secondo la legge ad essi applicabile, hanno effetti comparabili al matrimonio;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>c) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinit\u00e0;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>d) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;<\/div>\n<div><\/div>\n<div><span style=\"text-align: justify;\">e) <\/span><span style=\"text-align: justify;\">i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di societ\u00e0 o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, gli accordi giudiziari, i concordati e le procedure affini;<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div>f) la sicurezza sociale;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>g) l&#8217;arbitrato;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>h) il diritto del lavoro;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>i) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi a oggetto somme di denaro; o<\/div>\n<div><\/div>\n<div>j) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalit\u00e0, inclusa la diffamazione.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>2) all&#8217;articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00ab2. \u00a0 Il domicilio \u00e8 determinato conformemente agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">3. \u00a0 La data di riferimento per stabilire se una controversia sia una controversia transfrontaliera \u00e8 la data in cui l&#8217;organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">(7) \u00a0Regolamento (UE) n. 1215\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l&#8217;esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).\u00bb;&#8221;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>3) l&#8217;articolo 4 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>a) al paragrafo 4, secondo comma, \u00e8 aggiunta la frase seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00abL&#8217;organo giurisdizionale ne informa l&#8217;attore, comunicandogli altres\u00ec se tale rigetto possa formare oggetto di impugnazione.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>b) il paragrafo 5 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00ab5. \u00a0 Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 il modulo di domanda standard A sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 pu\u00f2 essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><span style=\"text-align: justify;\">4) all&#8217;articolo 5, il paragrafo 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00ab1. \u00a0 Il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 si svolge in forma scritta.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1 bis. \u00a0 L&#8217;organo giurisdizionale procede a un&#8217;udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti. L&#8217;organo giurisdizionale pu\u00f2 rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un&#8217;udienza sia superflua per l&#8217;equa trattazione del procedimento. Il rigetto \u00e8 motivato per iscritto. Il rigetto non pu\u00f2 essere impugnato autonomamente rispetto all&#8217;eventuale impugnazione della sentenza.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>5) l&#8217;articolo 8 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 8<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Udienza<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. \u00a0 Qualora si ritenga necessario tenere un&#8217;udienza in conformit\u00e0 dell&#8217;articolo 5, paragrafo 1 bis, tale udienza \u00e8 tenuta avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell&#8217;organo giurisdizionale, a meno che l&#8217;uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulti inappropriato ai fini dell&#8217;equa trattazione del procedimento.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell&#8217;organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un&#8217;udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza \u00e8 organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206\/2001 (8).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 La parte citata a comparire fisicamente a un&#8217;udienza pu\u00f2 richiedere l&#8217;uso di tecnologie di comunicazione a distanza, se l&#8217;organo giurisdizionale ne dispone, in ragione del fatto che le misure da adottare per essere fisicamente presente, in particolare per quanto riguarda le possibili spese sostenute da tale parte, sarebbero sproporzionate rispetto all&#8217;entit\u00e0 della controversia.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">3. \u00a0 Una parte citata a comparire a un&#8217;udienza da tenersi tramite una tecnologia di comunicazione a distanza pu\u00f2 chiedere di essere presente fisicamente all&#8217;udienza. Il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C, stabiliti secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 27, paragrafo 2, informano le parti che il rimborso delle eventuali spese sostenute da una parte per la comparizione fisica all&#8217;udienza orale su sua richiesta \u00e8 soggetto alle condizioni di cui all&#8217;articolo 16.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">4. \u00a0 La decisione dell&#8217;organo giurisdizionale in merito a una richiesta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non pu\u00f2 essere impugnata autonomamente rispetto all&#8217;impugnazione della sentenza.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">(8) \u00a0Regolamento (CE) n. 1206\/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorit\u00e0 giudiziarie degli Stati membri nel settore dell&#8217;assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).\u00bb;&#8221;<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>6) l&#8217;articolo 9 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 9<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Assunzione delle prove<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. \u00a0 L&#8217;organo giurisdizionale determina le modalit\u00e0 di assunzione delle prove e l&#8217;ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilit\u00e0 delle prove. Esso ricorre al metodo di assunzione delle prove pi\u00f9 semplice e meno oneroso.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 L&#8217;organo giurisdizionale pu\u00f2 ammettere l&#8217;assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">3. \u00a0 Qualora l&#8217;assunzione delle prove implichi l&#8217;audizione di una persona, tale audizione \u00e8 condotta secondo le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 8.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">4. \u00a0 L&#8217;organo giurisdizionale pu\u00f2 acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non \u00e8 possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>7) l&#8217;articolo 11 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 11<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Assistenza alle parti<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. \u00a0 Gli Stati membri assicurano che entrambe le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e di informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0, nonch\u00e9 di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti a emettere una sentenza nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0. Tale assistenza \u00e8 fornita a titolo gratuito. Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 le informazioni sulle autorit\u00e0 o organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 pu\u00f2 essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.\u00bb.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>8) l&#8217;articolo 13 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 13<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Notificazione e\/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni scritte<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>1. \u00a0 Gli atti di cui all&#8217;articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformit\u00e0 dell&#8217;articolo 7 sono notificati e\/o comunicati:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>a) tramite i servizi postali; o<\/div>\n<div><\/div>\n<div>b) per via elettronica:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><span style=\"text-align: justify;\">i) <\/span><span style=\"text-align: justify;\">se siffatti mezzi sono disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 e, se la parte destinataria della notificazione e\/o comunicazione ha il domicilio o la residenza abituale in un altro Stato membro, secondo le regole procedurali di detto Stato membro; e<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">ii)\u00a0<span style=\"text-align: justify;\">se la parte destinataria della notificazione e\/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito la notificazione e\/o comunicazione per via elettronica degli atti o se, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, ha l&#8217;obbligo giuridico di accettare tale specifica modalit\u00e0 di notificazione e\/o comunicazione.<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div>La notificazione e\/o comunicazione \u00e8 attestata da una ricevuta di ritorno datata.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l&#8217;organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0, purch\u00e9 la parte o la persona abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l&#8217;obbligo giuridico di accettare tale modalit\u00e0 di comunicazione.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">3. \u00a0 Oltre agli altri mezzi disponibili in base alle regole procedurali degli Stati membri per esprimere l&#8217;accettazione preliminare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, dell&#8217;utilizzo dei mezzi elettronici, \u00e8 possibile esprimere tale accettazione mediante il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">4. \u00a0 Se non \u00e8 possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e\/o comunicazione pu\u00f2 essere effettuata mediante una delle modalit\u00e0 di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896\/2006.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Se non \u00e8 possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2 o, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulta opportuno, si pu\u00f2 ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammissibile nell&#8217;ambito del diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0.\u00bb.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>9) \u00e8 inserito l&#8217;articolo seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 15 bis\u00a0<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Spese di giudizio e modalit\u00e0 di pagamento<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. \u00a0 Le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l&#8217;organo giurisdizionale, offrendo almeno una delle seguenti modalit\u00e0 di pagamento:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>a) bonifico bancario;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>b) pagamento con carte di credito o debito; o<\/div>\n<div><\/div>\n<div>c) addebito diretto sul conto corrente dell&#8217;attore.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>10) all&#8217;articolo 17, il paragrafo 2 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00ab2. \u00a0 Gli articoli 15 bis e 16 si applicano a ogni mezzo di impugnazione.\u00bb.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>11) l&#8217;articolo 18 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 18<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Riesame della sentenza in casi eccezionali<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. \u00a0 Il convenuto che non sia comparso \u00e8 legittimato a chiedere il riesame della sentenza emessa nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0, dinanzi all&#8217;organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui \u00e8 stata emessa la sentenza, se:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><span style=\"text-align: justify;\">a)<\/span><span style=\"text-align: justify;\"> non gli \u00e8 stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un&#8217;udienza, non \u00e8 stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div><span style=\"text-align: justify;\">b) non ha avuto la possibilit\u00e0 di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili;\u00a0<\/span><span style=\"text-align: justify;\">eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilit\u00e0, abbia omesso di impugnare la sentenza.<\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 Il termine per chiedere il riesame \u00e8 di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed \u00e8 stato posto nelle condizioni di agire, al pi\u00f9 tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l&#8217;effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non \u00e8 prorogabile.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">3. \u00a0 Se l&#8217;organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la sentenza resta esecutiva<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Se l&#8217;organo giurisdizionale decide che il riesame \u00e8 fondato sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 \u00e8 nulla. Tuttavia, l&#8217;attore non perde i benefici di un&#8217;interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>12) all&#8217;articolo 20, il paragrafo 2 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00ab2. \u00a0 Su richiesta di una delle parti, l&#8217;organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo a una sentenza resa nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 utilizzando il modulo standard D, di cui all&#8217;allegato IV, senza spese supplementari. Ove richiesto, l&#8217;organo giurisdizionale fornisce alla parte in questione il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell&#8217;Unione facendo uso del modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga l&#8217;organo giurisdizionale a fornire una traduzione e\/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero dei tale certificato.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>13) all&#8217;articolo 21, paragrafo 2, la lettera b) \u00e8 sostituita dalla seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00abb)\u00a0<span style=\"text-align: justify;\">il certificato di cui all&#8217;articolo 20, paragrafo 2 e, se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia pi\u00f9 lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui si chiede che avvenga l&#8217;esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un&#8217;altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.\u00bb;<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div>14) \u00e8 inserito l&#8217;articolo seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 21 bis\u00a0<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Lingua del certificato<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. \u00a0 Ciascuno Stato membro pu\u00f2 indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell&#8217;Unione, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali pu\u00f2 accettare il certificato di cui all&#8217;articolo 20, paragrafo 2.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 Le informazioni sul contenuto di una sentenza fornite in un certificato a norma dell&#8217;articolo 20, paragrafo 2, sono tradotte da una persona abilitata a effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>15) \u00e8 inserito l&#8217;articolo seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 23 bis\u00a0<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Conciliazioni giudiziarie<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui si \u00e8 svolto il procedimento sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Alle conciliazioni giudiziarie si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del capo III.\u00bb;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">16) l&#8217;articolo 25 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 25<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>1. \u00a0 Entro il 13 gennaio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>a) gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0;<\/div>\n<div><\/div>\n<div><span style=\"text-align: justify;\">b) <\/span><span style=\"text-align: justify;\">i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1;<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div>c) le autorit\u00e0 o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica a norma dell&#8217;articolo 11;<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-align: justify;\">d) i<\/span><span style=\"text-align: justify;\"> mezzi di notificazione e\/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle loro regole procedurali a norma dell&#8217;articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, e gli eventuali mezzi per effettuare l&#8217;accettazione preliminare dell&#8217;utilizzo dei mezzi elettronici a norma dell&#8217;articolo 13, paragrafi 1 e 2, disponibili in base al loro diritto nazionale;<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-align: justify;\">e) l<\/span><span style=\"text-align: justify;\">e persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l&#8217;obbligo giuridico di accettare notificazioni e\/o comunicazioni di atti o altre comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici a norma dell&#8217;articolo 13, paragrafi 1 e 2;<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-align: justify;\">f) <\/span><span style=\"text-align: justify;\">le spese di giudizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 o le loro modalit\u00e0 di calcolo, nonch\u00e9 i relativi metodi di pagamento accettati a norma dell&#8217;articolo 15 bis;<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-align: justify;\">g)<\/span><span style=\"text-align: justify;\"> eventuali mezzi di impugnazione a norma del proprio diritto processuale a norma dell&#8217;articolo 17, il termine entro cui l&#8217;impugnazione deve essere proposta e l&#8217;organo giurisdizionale dinanzi al quale pu\u00f2 essere presentata;<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div>h) le procedure per la domanda di riesame a norma dell&#8217;articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>i) le lingue che accettano a norma dell&#8217;articolo 21 bis, paragrafo 1; e<\/div>\n<div><\/div>\n<div>j) le autorit\u00e0 competenti per l&#8217;esecuzione e le autorit\u00e0 competenti ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 23.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>17) l&#8217;articolo 26 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 26<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Modifica degli allegati<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Alla Commissione \u00e8 conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all&#8217;articolo 27 riguardo alla modifica degli allegati da I a IV.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>18) l&#8217;articolo 27 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 27<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Esercizio della delega<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>1. \u00a0 Il potere di adottare atti delegati \u00e8 conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 Il potere di adottare atti delegati di cui all&#8217;articolo 26 \u00e8 conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">3. \u00a0 La delega di potere di cui all&#8217;articolo 26 pu\u00f2 essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validit\u00e0 degli atti delegati gi\u00e0 in vigore.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">4. \u00a0 Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne d\u00e0 contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">5. \u00a0 L&#8217;atto delegato adottato ai sensi dell&#8217;articolo 26 entra in vigore solo se n\u00e9 il Parlamento europeo n\u00e9 il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso \u00e8 stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine \u00e8 prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>19) l&#8217;articolo 28 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 28<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Riesame<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. \u00a0 Entro il 15 luglio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento in cui si valuta altres\u00ec l&#8217;opportunit\u00e0:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><span style=\"text-align: justify;\">a)<\/span><span style=\"text-align: justify;\"> di un ulteriore aumento del limite di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 1, ai fini del conseguimento dell&#8217;obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare l&#8217;accesso alla giustizia per i cittadini e le piccole e medie imprese nelle controversie transfrontaliere; e<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-align: justify;\">b) <\/span><span style=\"text-align: justify;\">di un&#8217;estensione del campo di applicazione del procedimento europeo per controversie di modesta entit\u00e0, in particolare alle rivendicazioni salariali, al fine di agevolare l&#8217;accesso alla giustizia per i lavoratori nelle controversie di lavoro transfrontaliere con il datore di lavoro, previo esame di tutti gli effetti di tale estensione.<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Tale relazione \u00e8 corredata, se del caso, di proposte legislative.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">A tal fine ed entro il 15 luglio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate nell&#8217;ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 e il numero di richieste di esecuzione di sentenze emesse nell&#8217;ambito di procedimenti europei per le controversie di modesta entit\u00e0.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 Entro il 15 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla diffusione delle informazioni relative al procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 negli Stati membri e pu\u00f2 formulare raccomandazioni su come rendere tale procedimento pi\u00f9 noto.\u00bb.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Articolo 2<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Il regolamento (CE) n. 1896\/2006 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>1) all&#8217;articolo 7, il paragrafo 4 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00ab4. \u00a0 In appendice alla domanda, il ricorrente pu\u00f2 indicare al giudice quale eventuale procedura, fra quelle elencate all&#8217;articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all&#8217;ingiunzione di pagamento europea.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Nell&#8217;appendice di cui al primo comma, il ricorrente pu\u00f2 altres\u00ec informare il giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile a norma dell&#8217;articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), in caso di opposizione da parte del convenuto. Ci\u00f2 non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l&#8217;ingiunzione.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>2) l&#8217;articolo 17 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 17<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Effetti della presentazione di un&#8217;opposizione<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. \u00a0 Se l&#8217;opposizione \u00e8 presentata entro il termine stabilito all&#8217;articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d&#8217;origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l&#8217;estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformit\u00e0 delle norme:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>a) del procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 di cui al regolamento (CE) n. 861\/2007, laddove applicabile; oppure<\/div>\n<div><\/div>\n<div>b) di un rito processuale civile nazionale appropriato.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. \u00a0 Qualora il ricorrente non abbia indicato quale delle procedure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel procedimento avviato in caso di opposizione o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0 di cui al regolamento (CE) n. 861\/2007 a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, il procedimento viene trattato secondo l&#8217;appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">3. \u00a0 Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso il procedimento europeo d&#8217;ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale pu\u00f2 pregiudicarne la posizione nel successivo procedimento civile.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">4. \u00a0 Il passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), \u00e8 disciplinato dalla legge dello Stato membro d&#8217;origine.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">5. \u00a0 Il ricorrente \u00e8 informato dell&#8217;eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell&#8217;eventuale passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>3) all&#8217;articolo 25, il paragrafo 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00ab1. \u00a0 Se in uno Stato membro le spese di giudizio del procedimento civile ai sensi dell&#8217;articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, sono equivalenti o superiori a quelle del procedimento europeo d&#8217;ingiunzione di pagamento, l&#8217;importo totale delle spese di giudizio di un&#8217;ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformit\u00e0 dell&#8217;articolo 17, paragrafo 1, non supera le spese per un procedimento civile non preceduto da un procedimento europeo d&#8217;ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Non si possono addebitare in uno Stato membro spese di giudizio aggiuntive per il procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformit\u00e0 dell&#8217;articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, se le spese di giudizio di tale tipo di procedimento in tale Stato membro sono inferiori a quelle del procedimento europeo d&#8217;ingiunzione di pagamento.\u00bb;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>4) l&#8217;articolo 30 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 30<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Modifica degli allegati<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Alla Commissione \u00e8 conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all&#8217;articolo 31 riguardo alla modifica degli allegati da I a VII.\u00bb.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>5) l&#8217;articolo 31 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00abArticolo 31<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Esercizio della delega<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>1. \u00a0 Il potere di adottare atti delegati \u00e8 conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>2. \u00a0 Il potere di adottare atti delegati di cui all&#8217;articolo 30 \u00e8 conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">3. \u00a0 La delega di potere di cui all&#8217;articolo 30 pu\u00f2 essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validit\u00e0 degli atti delegati gi\u00e0 in vigore.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">4. \u00a0 Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne d\u00e0 contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">5. \u00a0 L&#8217;atto delegato adottato ai sensi dell&#8217;articolo 30 entra in vigore solo se n\u00e9 il Parlamento europeo n\u00e9 il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso \u00e8 stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine \u00e8 prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.\u00bb.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Articolo 3<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Esso si applica a decorrere dal 14 luglio 2017 a eccezione dell&#8217;articolo 1, punto 16), che modifica l&#8217;articolo 25 del regolamento (CE) n. 861\/2007, che si applica a decorrere dal 14 gennaio 2017.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Il presente regolamento \u00e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.<\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\">Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015<\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\">Per il Parlamento europeo<\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\">Il presidente<\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\">M. SCHULZ<\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\">Per il Consiglio<\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\">Il presidente<\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\">N. SCHMIT<\/div>\n<div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E\u2019 stato pubblicato nella\u00a0Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione Europea\u00a0del\u00a0 24.12.2015 (L 341\/1) il Regolamento (UE) 2015\/2421 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 861\/2007, che\u00a0istituisce un procedimento europeo\u00a0per le controversie di modesta entit\u00e0, e del regolamento (CE) n. 1896\/2006, che istituisce un procedimento europeo d\u2019ingiunzione di pagamento. 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