{"id":284,"date":"2015-01-28T16:18:30","date_gmt":"2015-01-28T16:18:30","guid":{"rendered":"https:\/\/youdevmiami.com\/2015\/01\/28\/mediazione-obbligatoria-primo-incontro-gratuito-se-non-si-aderisce\/"},"modified":"2021-08-31T05:05:41","modified_gmt":"2021-08-31T05:05:41","slug":"mediazione-obbligatoria-primo-incontro-gratuito-se-non-si-aderisce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reboa.law\/?p=284","title":{"rendered":"Mediazione obbligatoria: primo incontro gratuito se non si aderisce"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify;\"> \t<img decoding=\"async\" alt=\"alt\" src=\"https:\/\/reboa.law\/old_site\/sent.jpg\" style=\"height: 58px; width: 140px; border-width: 3px; border-style: solid; float: left;\" \/>Mediazione obbligatoria: primo incontro gratuito se non si aderisce &#8211; TAR Lazio-Roma, sez. I, sentenza 23.01.2015 n\u00b0 1351.<\/div>\n<div> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"> \t<strong>T.A.R.<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"> \t<strong>Lazio &#8211; Roma<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"> \t<strong>Sezione I<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"> \t<strong>Sentenza 17 dicembre 2014 &ndash; 23 gennaio 2015, n. 1351<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"> \t<strong>Presidente Tosti &#8211; Estensore Bottiglieri<\/strong><\/div>\n<div> \t\u00a0<\/div>\n<div> \t<strong>Fatto<\/strong><\/div>\n<div> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>1.<\/strong> La direttiva 21 maggio 2008, n. 2008\/52\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell&rsquo;Unione europea ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tL&rsquo;art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, ha delegato il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, prescrivendo, tra altro, al legislatore delegato di disciplinare la mediazione nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria (comma 2; comma 3, lett. c).<\/div>\n<div> \t\u00a0<\/div>\n<div> \tLa delega \u00e8 stata esercitata con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.<\/div>\n<div> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCon l&rsquo;atto introduttivo della controversia all&rsquo;odierna trattazione la ricorrente Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) di Parma, associazione non riconosciuta, costituita tra associazioni di avvocati civilisti, ha interposto azione impugnatoria avverso alcune disposizioni del decreto18 ottobre 2010, n. 180, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che, in forza della previsione di cui all&rsquo;art. 16 del citato d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha regolamentato la determinazione dei criteri e delle modalit\u00e0 di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&#8217;elenco dei formatori per la mediazione, nonch\u00e9 l&#8217;approvazione delle indennit\u00e0 spettanti ai suddetti organismi.<\/div>\n<div> \t\u00a0<\/div>\n<div> \tParte ricorrente deduce avverso l&rsquo;atto gravato tre censure.<\/div>\n<div> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCon la prima doglianza (illegittimit\u00e0 derivata dalla illegittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 5 e 17 del d. lgs. 28\/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione) la ricorrente sostiene che il legislatore delegato \u00e8 incorso in eccesso di delega laddove ha introdotto l&rsquo;obbligatoriet\u00e0 della mediazione e l&rsquo;improcedibilit\u00e0 del giudizio interposto senza il previo esperimento della mediazione, entrambi non previsti dalla legge delega.<\/div>\n<div> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCon la seconda doglianza (illegittimit\u00e0 derivata dalla illegittimit\u00e0 costituzionale dell&rsquo;art. 8 del d. lgs. 28\/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione) la ricorrente sostiene che, poich\u00e9 nella logica del decreto delegato, le scelte che la parte \u00e8 chiamata ad effettuare nel procedimento di mediazione sono suscettibili di condizionare l&rsquo;esito del successivo processo, per un verso la mancata previsione nel procedimento stesso della obbligatoriet\u00e0 dell&rsquo;assistenza del difensore viola l&rsquo;art. 24 della Costituzione (nonch\u00e9 favorisce le classi pi\u00f9 abbienti, facoltizzate ad avvalersene), per altro verso l&rsquo;introduzione della possibilit\u00e0 di acquisire elementi di prova in assenza di difesa tecnica, non prevista dalla legge delega, concreta eccesso di delega ex art. 76 Cost..<\/div>\n<div> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCon il terzo motivo di gravame [violazione dell&rsquo;art. 60, comma III, lett. b) della l. n. 69 del 2009 e dell&rsquo;art. 16 del d. lgs. 20\/2010 &ndash; eccesso di potere per irragionevolezza &#8211; illegittimit\u00e0 derivata dalla illegittimit\u00e0 costituzionale dell&rsquo;art. 16 del d. lgs. 28\/2010 in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione] la ricorrente lamenta che, laddove la legge delega pone il requisito dell&rsquo;indipendenza sia in capo agli organismi di mediazione sia in capo ai singoli mediatori, l&rsquo;art. 4 del decreto impugnato assicura tale indipendenza in misura molto minore, riferendola esclusivamente &ldquo;allo svolgimento del servizio di mediazione&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tEsaurita l&rsquo;illustrazione delle illegittimit\u00e0 rilevate a carico dell&rsquo;atto gravato, la ricorrente ha domandato l&rsquo;annullamento del provvedimento impugnato e la dichiarazione di non manifesta infondatezza delle spiegate questioni di legittimit\u00e0.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>2. <\/strong>Si sono costituiti in resistenza il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, che hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, per carenza in capo alla stessa della rappresentanza istituzionale degli interessi della categoria degli avvocati, spettante solo al Consiglio Nazionale Forense e agli ordini esponenziali.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLe resistenti amministrazioni hanno poi confutato analiticamente le argomentazioni difensive di parte ricorrente, domandando il rigetto del gravame.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>3.<\/strong> Con ordinanza 12 aprile 2011, n. 3202, questa Sezione, ritenendo alcune questioni di legittimit\u00e0 costituzionale proposte dalla ricorrente rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate, ha sospeso il processo e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per l&rsquo;esame della questione di legittimit\u00e0 costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 77 Cost. degli artt. 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, e 16, comma 1, in parte, del d.lgs. n. 28 del 2010, disponenti, rispettivamente, l&rsquo;obbligatoriet\u00e0 del previo esperimento della mediazione al fine dell&rsquo;esercizio della tutela giudiziale in determinate materie e i soli requisiti di seriet\u00e0 ed efficienza degli enti pubblici e privati abilitati a costituire gli organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>4. <\/strong>Con ordinanze 10 giugno 2011, n. 2167 e 20 dicembre 2011, n. 4911 non \u00e8 stata accolta la domanda di sospensione interinale degli effetti dell&rsquo;atto gravato, incidentalmente formulata dalla parte ricorrente.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>5. <\/strong>La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, nel pronunziare in ordine alla citata ordinanza della Sezione n. 3202 del 2011, nonch\u00e9 in relazione a successive ordinanze di rimessione di altre autorit\u00e0 giudiziarie, sempre vertenti sulla materia della mediazione, ha dichiarato l&rsquo;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&rsquo;articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28\/2010 in relazione al carattere obbligatorio dell&rsquo;istituto della mediazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale nelle controversie ivi previste, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., e di una serie di disposizioni dello stesso decreto a esso strettamente correlate.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tParte ricorrente ha presentato indi istanza ex art. 80 c.p.a. per la prosecuzione del giudizio sospeso.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>6.<\/strong> Pendente il giudizio dinnanzi al Giudice delle leggi, il legislatore, con l&rsquo;art. 12 , comma 1, lett. a), del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, aveva modificato in alcune parti la formulazione dell&rsquo;art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010. Tale modifica non veniva per\u00f2 confermata dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tSuccessivamente alla ridetta pronunzia della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, la materia della mediazione obbligatoria \u00e8 stata ridisciplinata dall&rsquo;art. 84, comma 1, lett. b), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. &ldquo;decreto del fare&rdquo;), convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che, mediante l&rsquo;inserimento del comma 1-bis e altre modifiche apportate sia all&rsquo;art. 5 del d.lgs. 28\/2010 che ad altre disposizioni della legge, ha nuovamente regolamentato l&rsquo;esperimento della conciliazione quale condizione di procedibilit\u00e0 per la domanda giudiziale in alcune materie.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>7. Parte ricorrente ha interposto atto di motivi aggiunti.<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIn particolare, parte ricorrente formula anche avverso il novellato d.lgs. 28\/2010, nonch\u00e9 avverso l&rsquo;art. 84, comma 1, d.l. 69\/2013 e l&rsquo;art. 1, comma 1, della legge di conversione 98\/2013, censure di illegittimit\u00e0 costituzionale in riferimento all&rsquo;art. 77 Cost., sostenendo l&rsquo;incompatibilit\u00e0 dell&rsquo;introduzione a regime del nuovo sistema di accesso alla giustizia con lo strumento del decreto-legge, stante la carenza del carattere di straordinaria necessit\u00e0 e urgenza che ne legittima l&rsquo;utilizzo, carenza che ritiene testimoniata dalla previsione che la nuova disposizione si applichi decorsi trenta giorni dall&rsquo;entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 84 del &ldquo;decreto del fare&rdquo;).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tParte ricorrente ritiene inoltre costituzionalmente illegittima anche la nuova previsione di cui all&rsquo;art. 5, comma 2, del d.lgs. 28\/2010, laddove prevede che &ldquo;il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell&#8217;istruzione e il comportamento delle parti, pu\u00f2 disporre l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale anche in sede di appello&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tParte ricorrente ritiene tale previsione, soprattutto in relazione alla facolt\u00e0 concessa anche al giudice di appello, di carattere discrezionale, di disporre l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione, illogica nonch\u00e9 violativa della ragionevole durata del processo di cui all&rsquo;art. 111 Cost..<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tParte ricorrente denunzia poi l&rsquo;incostituzionalit\u00e0 dell&rsquo;art. 13 del d.lgs. 28\/2010 (&ldquo;Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonch\u00e9 al versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato di un&#8217;ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto&rdquo;), ritenuta una forzatura e un indebito ostacolo all&rsquo;accesso alla giustizia, in violazione dell&rsquo;art. 24 Cost., nonch\u00e9 incompatibile con un sistema che non garantisce l&rsquo;adeguata configurazione della professionalit\u00e0 del mediatore.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tParte ricorrente, infine, in relazione alle nuove previsioni normative, deduce ulteriori profili di illegittimit\u00e0 a carico del d.m. 180\/2010.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIn particolare, parte ricorrente sottolinea che le disposizioni di cui all&rsquo;art. 16, commi 2 e 9, e all&rsquo;art. 4, comma 3, lett. b), del decreto impugnato siano del tutto in contrasto, rispettivamente, con i novellati artt. 17, comma 5-ter e 16, comma 4-bis del d.lgs. 28\/2010.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tParte ricorrente ha conclusivamente ribadito le domande demolitorie gi\u00e0 introdotte avverso il decreto n. 180 del 2010 e ha domandato la dichiarazione della non manifesta infondatezza delle proposte questioni di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>8.<\/strong> Parte ricorrente ha affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLe amministrazioni resistenti hanno depositato ulteriori memorie, sostenendo l&rsquo;infondatezza delle nuove questioni di costituzionalit\u00e0 dedotte dalla ricorrente.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>9.<\/strong> Il ricorso \u00e8 stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell&rsquo;8 ottobre 2014.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>Diritto<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>1.<\/strong> Il Collegio non pu\u00f2 esimersi dall&rsquo;illustrazione del quadro normativo della controversia, per quanto di interesse.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>2. <\/strong>In forza dell&rsquo;invito formulato agli Stati membri dal Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, delle conclusioni adottate dal Consiglio nel maggio 2000 sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, nonch\u00e9 del Libro verde presentato dalla Commissione nell&rsquo;aprile del 2002, relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie nelle predette materie, la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008\/52\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell&rsquo;Unione europea ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCome sempre in tema di diritto comunitario, i &ldquo;considerando&rdquo; della direttiva delineano la generale impostazione conferita all&rsquo;oggetto della regolazione, sia quanto alle finalit\u00e0, sia quanto alle caratteristiche.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa direttiva chiarisce innanzitutto che l&rsquo;obiettivo di garantire un miglior accesso alla giustizia sia giudiziale che extragiudiziale, e, segnatamente, la disponibilit\u00e0 del servizio di mediazione, nel contesto della politica dell&rsquo;Unione europea volta a istituire uno spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia, \u00e8 un importante contributo al corretto funzionamento del mercato interno (quinto considerando).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tAlla luce del sesto considerando della direttiva, la mediazione \u00e8, infatti, ritenuta una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, poich\u00e9 le relative procedure sono concepite in base alle esigenze delle parti, e gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilit\u00e0 di essere rispettati volontariamente, oltre a preservare pi\u00f9 facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti, benefici che diventano anche pi\u00f9 evidenti nelle questioni di portata transfrontaliera.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa direttiva intende indi delinearne gli elementi chiave, per rendere certo il relativo contesto giuridico (settimo considerando).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tSotto il profilo sostanziale, in positivo, si afferma che la direttiva dovrebbe applicarsi alle controversie transfrontaliere, ma che nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di estenderla ai &ldquo;procedimenti di mediazione interni&rdquo; (ottavo considerando).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIn negativo, si afferma che la mediazione non dovrebbe applicarsi: &ldquo;ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facolt\u00e0 di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti ed obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritti di famiglia e del lavoro&rdquo; (decimo considerando); &ldquo;alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l&rsquo;arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia&rdquo; (undicesimo considerando).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tQuanto agli elementi chiave della mediazione, vengono in evidenza, sempre tra i considerando, la differenza tra mediatore e giudice (dodicesimo considerando), la possibilit\u00e0 di rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio ovvero soggetto a incentivi o sanzioni, purch\u00e8 non venga impedito alle parti &ldquo;di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario&rdquo; (quattordicesimo considerando) ovvero non si impedisca alle parti, nell&rsquo;incoraggiare la mediazione, in relazione ai termini di prescrizione e di decadenza, &ldquo;di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all&rsquo;arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione&rdquo; (ventiquattresimo considerando), la fissazione di un termine al processo di mediazione (tredicesimo considerando), la riservatezza del relativo procedimento, anche in relazione all&rsquo;eventuale successivo procedimento giudiziario od arbitrale (ventitreesimo considerando), l&rsquo;esecutivit\u00e0 dell&rsquo;accordo scritto raggiunto, fatta salva l&rsquo;ipotesi di contrasto tra lo stesso e il diritto nazionale ovvero quella che l&rsquo;obbligo contemplato nell&rsquo;accordo non possa essere per sua natura reso esecutivo (diciannovesimo considerando); ai fini erariali, la tendenziale neutralit\u00e0 finanziaria in relazione agli stati membri della mediazione, che pu\u00f2 includere &ldquo;il ricorso a soluzioni basate sul mercato&rdquo;(diciassettesimo considerando).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tViene inoltre in rilievo l&rsquo;assistenza del mediatore (decimo considerando), la sua formazione e l&rsquo;introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualit\u00e0 della fornitura del servizio (sedicesimo considerando), la flessibilit\u00e0 del procedimento di mediazione e l&rsquo;autonomia delle parti, nonch\u00e9 l&rsquo;efficacia l&rsquo;imparzialit\u00e0 e la competenza della mediazione (diciassettesimo considerando).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa direttiva 2008\/52\/CE regola indi la materia con 14 articoli.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIn particolare:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; l&rsquo;art. 1 enuncia l&rsquo;obiettivo della regolazione (&ldquo;&hellip;facilitare l&rsquo;accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un&rsquo;equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario&rdquo;) e ne delinea il campo di applicazione [&ldquo;&hellip;controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa n\u00e9 alla responsabilit\u00e0 dello Stato per atti o omissioni nell&rsquo;esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)];<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; l&rsquo;art. 3, dedicato alle definizioni, dispone che per mediazione, al di l\u00e0 della denominazione, si intende un procedimento strutturato ove<em> &ldquo;&hellip;due o pi\u00f9 parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l&rsquo;assistenza di un mediatore. Tale procedimento pu\u00f2 essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto di diritto da uno Stato membro&rdquo;;<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; lo stesso art. 3 esplicita che per mediatore si intende <em>&ldquo;&hellip;qualunque terzo cui \u00e8 chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato&hellip;&rdquo; (lett. b), che comunque incoraggia &ldquo;&hellip;la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti&rdquo;<\/em> (par. 2);<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; l&rsquo;art. 5, dedicato al ricorso alla mediazione, esplicitando l&rsquo;intendimento gi\u00e0 anticipato dal preambolo, prevede che <em>&ldquo;L&rsquo;organo giurisdizionale investito di una causa pu\u00f2, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia&hellip;&rdquo; e che &ldquo;La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l&rsquo;inizio del procedimento giudiziario, purch\u00e9 tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario&rdquo;;<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; l&rsquo;art. 6 delinea la esecutivit\u00e0 degli accordi risultanti dalla mediazione, che \u00e8, peraltro, esclusa laddove <em>&ldquo;&hellip;il contenuto dell&rsquo;accordo \u00e8 contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l&rsquo;esecutivit\u00e0&rdquo;;<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; l&rsquo;art. 8 dispone che &ldquo;Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza&rdquo;;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCon la legge 18 giugno 2009, n. 69, titolata &ldquo;Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u00e0 nonch\u00e9 in materia di processo civile&rdquo;, e, segnatamente, con l&rsquo;art. 60, il legislatore nazionale ha delegato il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale (comma 1), nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformit\u00e0 ai principi e criteri direttivi enunciati al comma 3 (comma 2).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tTra questi ultimi, sono attinenti alla materia dell&rsquo;odierno contendere i principi e criteri direttivi dettati dalle lettere:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>&ldquo;a)<\/strong> prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l&rsquo;accesso alla giustizia;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>b)<\/strong> prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all&rsquo;erogazione del servizio di conciliazione;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>c) <\/strong>disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l&rsquo;estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l&rsquo;istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione&hellip;;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>d)<\/strong> prevedere che i requisiti per l&rsquo;iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>e)<\/strong> prevedere la possibilit\u00e0, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>f)<\/strong> prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>g)<\/strong> prevedere, per le controversie in particolari materie, la facolt\u00e0 di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>h)<\/strong> prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>n)<\/strong> prevedere il dovere dell&rsquo;avvocato di informare il cliente, prima dell&rsquo;instaurazione del giudizio, della possibilit\u00e0 di avvalersi dell&rsquo;istituto della conciliazione nonch\u00e9 di ricorrere agli organismi di conciliazione;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>p) <\/strong>prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell&rsquo;accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l&rsquo;accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altres\u00ec, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente&hellip; e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un&rsquo;ulteriore somma a titolo di contributo unificato&#8230;;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>q)<\/strong> prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>r)<\/strong> prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilit\u00e0 tale da garantire la neutralit\u00e0, l&rsquo;indipendenza e l&rsquo;imparzialit\u00e0 del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>s)<\/strong> prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l&rsquo;espropriazione forzata, per l&rsquo;esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l&rsquo;iscrizione di ipoteca giudiziale&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa delega in parola \u00e8 stata esercitata con il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>3.<\/strong> Nell&rsquo;ambito dell&rsquo;appena menzionato decreto legislativo 28\/2010, viene in particolare rilievo l&rsquo;art. 5.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCome riferito in narrativa, in seguito all&rsquo;ordinanza di rimessione della Sezione 12 aprile 2011, n. 3202, che ha rilevato, tra altro, come l&rsquo;obbligatoriet\u00e0 del ricorso alla mediazione in alcune materie non fosse prevista in alcun principio e criterio direttivo dettato dall&rsquo;art. 60 delle l. 69\/2009, e travalicasse, pertanto, i limiti della delega legislativa, la Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 1 della disposizione, unitamente ad altre norme correlate della decretazione delegata, in relazione al carattere obbligatorio dell&rsquo;istituto della mediazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale nelle controversie ivi previste, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost..<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIl Giudice delle leggi, in particolare, ha dichiarato:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; l&rsquo;illegittimit\u00e0 costituzionale &ldquo;dell&rsquo;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell&rsquo;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)&rdquo;;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; <em>&ldquo;in via consequenziale, ai sensi dell&rsquo;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l&rsquo;illegittimit\u00e0 costituzionale: a) dell&rsquo;art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo (\u00abL&rsquo;avvocato informa altres\u00ec l&rsquo;assistito dei casi in cui l&rsquo;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale\u00bb) e al sesto periodo, limitatamente alla frase \u00abse non provvede ai sensi dell&rsquo;articolo 5, comma 1\u00bb; b) dell&rsquo;art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole \u00abFermo quanto previsto dal comma 1 e\u00bb, c) dell&rsquo;art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole \u00abI commi 1 e\u00bb; d) dell&rsquo;art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole \u00abFermo quanto previsto dal comma 1 e\u00bb; e) dell&rsquo;art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase \u00abe, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell&rsquo;articolo cinque,\u00bb; f) dell&rsquo;art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase \u00abe il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell&rsquo;art. 5, comma 1\u00bb; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo \u00abcomputano\u00bb anzich\u00e9 \u00abcomputa\u00bb; h) dell&rsquo;art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell&rsquo;art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo \u00abPrima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all&rsquo;art. 13\u00bb; l) dell&rsquo;intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo \u00abresta ferma l&rsquo;applicabilit\u00e0 degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile\u00bb; m) dell&rsquo;art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell&rsquo;art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell&rsquo;art. 24 del detto decreto legislativo&rdquo;.<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCome pure gi\u00e0 precedentemente rilevato, pendente il giudizio dinnanzi al Giudice delle leggi, il legislatore, con l&rsquo;art. 12, comma 1, lett. a), del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, aveva tentato di modificare in alcune parti la formulazione dell&rsquo;art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010. Tale modifica non veniva per\u00f2 confermata dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tSuccessivamente alla ridetta pronunzia della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, la materia della mediazione obbligatoria \u00e8 stata ridisciplinata dall&rsquo;art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. &ldquo;decreto del fare&rdquo;), convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che, mediante l&rsquo;inserimento del comma 1-bis e varie modifiche apportate sia all&rsquo;art. 5 del d.lgs. 28\/2010 che ad altre disposizioni della legge, ha nuovamente regolamentato l&rsquo;esperimento della conciliazione quale condizione di procedibilit\u00e0 per la domanda giudiziale in alcune materie.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tE&rsquo; bene a questo punto illustrare il comma 1 (dichiarato costituzionalmente illegittimo con la pronunzia n. 272 del 2012 della Corte Costituzionale) e il comma 1-bis dell&rsquo;art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, allo stato vigente.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa disposizione dichiarata illegittima prevedeva che:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>&ldquo;1. <\/strong>Chi intende esercitare in giudizio un&#8217;azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilit\u00e0 medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0, contratti assicurativi, bancari e finanziari, \u00e8 tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell&#8217;articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L&#8217;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. L&#8217;improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d&#8217;ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione \u00e8 gi\u00e0 iniziata, ma non si \u00e8 conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non \u00e8 stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIl comma 1-bis dell&rsquo;art. 5 del d.lgs. 28\/2010 prevede ora che:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>&ldquo;1-bis.<\/strong> Chi intende esercitare in giudizio un&#8217;azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0, contratti assicurativi, bancari e finanziari, \u00e8 tenuto, assistito dall&#8217;avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell&#8217;articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L&#8217;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore \u00e8 attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L&#8217;improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d&#8217;ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione \u00e8 gi\u00e0 iniziata, ma non si \u00e8 conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non \u00e8 stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tViene altres\u00ec in rilievo nell&rsquo;ambito dell&rsquo;odierno contenzioso l&rsquo;art. 16 dello stesso d.lgs. 28\/2010, in forza del quale \u00e8 stato adottato il regolamento 18 ottobre 2010, n. 180, ovvero l&rsquo;atto gravato in questa sede.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tAnche l&rsquo;art. 16 ha subito modifiche per effetto dell&rsquo;art. 84 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa disposizione prevede al comma 1 che &ldquo;Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all&#8217;articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro&rdquo;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIl comma 2 stabilisce che &ldquo;La formazione del registro e la sua revisione, l&#8217;iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l&#8217;istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonch\u00e9 la determinazione delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all&#8217;adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall&#8217;articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIl comma 3 recita che &ldquo;L&#8217;organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall&#8217;organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l&#8217;approvazione a norma dell&#8217;articolo 17. Ai fini dell&#8217;iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l&#8217;idoneit\u00e0 del regolamento&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIl comma 4 dispone che &ldquo;La vigilanza sul registro \u00e8 esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIl comma 4-bis, novella &ndash; si sottolinea &ndash; inserita dall&rsquo;art. 84 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, stabilisce che &ldquo;Gli avvocati iscritti all&#8217;albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ci\u00f2 finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall&#8217;attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIl comma 5 prevede che &ldquo;Presso il Ministero della giustizia \u00e8 istituito, con decreto ministeriale, l&#8217;elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l&#8217;iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonch\u00e9 per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, \u00e8 stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all&#8217;attivit\u00e0 di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIl comma 6 detta infine una disposizione di carattere finanziario.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>4. <\/strong>Pu\u00f2 ora passarsi alla disamina delle questioni poste dal gravame all&rsquo;odierna trattazione.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>5. <\/strong>Va, com&rsquo;\u00e8 d&rsquo;uopo, prioritariamente esaminata la questione di carattere pregiudiziale spiegata dai resistenti Ministero della giustizia e Ministero per lo sviluppo economico, che ritengono l&rsquo;Associazione ricorrente priva di legittimazione attiva, per carenza in capo alla stessa della rappresentanza istituzionale degli interessi della categoria degli avvocati, spettante solo al Consiglio Nazionale Forense e agli ordini esponenziali.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tAl riguardo, osserva il Collegio che \u00e8 principio giurisprudenziale pacifico che un&#8217;associazione professionale, se e in quanto ne sia comprovato un apprezzabile grado di rappresentativit\u00e0, pu\u00f2 essere legittimata ad impugnare provvedimenti lesivi, oltre che di interessi propri, di interessi collettivi della categoria, non anche di singole posizioni giuridiche degli associati (C. Stato, V, 22 ottobre 2007, n. 5498; Tar Lazio, Roma, I, 5 dicembre 2008, n. 11015).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tApplicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, l&rsquo;eccezione in esame non risulta persuasiva.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tAlla luce dello statuto dell&rsquo;UNCC, la ricorrente risulta essere associazione non riconosciuta costituita tra associazioni di avvocati civilisti, avente scopo, tra altri, di promuovere iniziative dirette a conseguire un miglior funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile (art. 2, lett. a) e di rappresentare a livello nazionale le istanze degli avvocati civilisti e degli iscritti alle Camere Civili aderenti all&rsquo;Unione, nei rapporti con gli organi istituzionali dell&rsquo;Avvocatura, i rappresentanti dei pubblici poteri, l&rsquo;Ordine Giudiziario, le altre Associazioni forensi (art. 2, lett. g), senza che lo statuto stesso preveda una qualche limitazione dei mezzi mediante i quali realizzare i detti scopi.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tRiferisce, inoltre, la ricorrente, senza essere smentita dalle eccepenti, di contare circa settemila iscritti sull&rsquo;intero territorio nazionale, e di essere stata riconosciuta dal Congresso Nazionale Forense tra le associazioni maggiormente rappresentative dell&rsquo;Avvocatura nel suo complesso.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tInfine, va anche tenuto conto della materia investita dalla controversia, che, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 272\/2012, attiene a giudizi (tra cui quello che occupa) nell&rsquo;ambito dei quali &ldquo;i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla mediazione nel processo civile, che possono anche riguardare interessi professionali della classe forense&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tL&rsquo;eccezione in esame va per tutto quanto sopra respinta.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>6.<\/strong> Si passa all&rsquo;esame del merito del ricorso.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>7<\/strong>. I due primi motivi dedotti nell&rsquo;atto introduttivo del giudizio possono essere congiuntamente trattati.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCon la prima doglianza (illegittimit\u00e0 derivata dalla illegittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 5 e 17 del d. lgs. 28\/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione) la ricorrente sostiene che il legislatore delegato \u00e8 incorso in eccesso di delega laddove ha introdotto l&rsquo;obbligatoriet\u00e0 della mediazione e l&rsquo;improcedibilit\u00e0 del giudizio interposto senza il previo esperimento della mediazione, entrambi non previsti dalla legge delega.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCon la seconda doglianza (illegittimit\u00e0 derivata dalla illegittimit\u00e0 costituzionale dell&rsquo;art. 8 del d. lgs. 28\/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione) la ricorrente sostiene che, poich\u00e9 nella logica del decreto delegato, le scelte che la parte \u00e8 chiamata ad effettuare nel procedimento di mediazione sono suscettibili di condizionare l&rsquo;esito del successivo processo, per un verso la mancata previsione nel procedimento stesso della obbligatoriet\u00e0 dell&rsquo;assistenza del difensore viola l&rsquo;art. 24 della Costituzione (nonch\u00e9 favorisce le classi pi\u00f9 abbienti, facoltizzate ad avvalersene), per altro verso l&rsquo;introduzione della possibilit\u00e0 di acquisire elementi di prova in assenza di difesa tecnica, non prevista dalla legge delega, concreta eccesso di delega ex art. 76 Cost..<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>7.1.<\/strong> Osserva al riguardo il Collegio che le censure di cui si discute, pi\u00f9 che evidenziare l&rsquo;illegittimit\u00e0 del decreto 18072010 per violazione degli artt. 5 e 16 del d.lgs.180\/2010, sono volte a contestare la stessa disciplina normativa recata dai predetti articoli, ritenuta antinomica rispetto alla direttiva comunitaria 21 maggio 2008, n. 2008\/52\/CE, e alla legge delega, art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCome gi\u00e0 ampiamente riferito, la Sezione ha ritenuto persuasive la pi\u00f9 parte di tali censure, rilevando anche come le stesse racchiudessero i tratti salienti dell&rsquo;interesse azionato in giudizio dalla ricorrente, finalizzato sostanzialmente, per il tramite dell&rsquo;impugnativa del d.m. 180\/2010, allo scrutinio di costituzionalit\u00e0 degli artt. 5 e 16 del d.lgs. 28\/10.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tE infatti, con la pi\u00f9 volte richiamata ordinanza 12 aprile 2011, n. 3202, la Sezione ha sospeso il processo e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per l&rsquo;esame della questione di legittimit\u00e0 costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 77 Cost. degli artt. 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, e 16, comma 1, in parte, del d.lgs. n. 28 del 2010, disponenti, rispettivamente, l&rsquo;obbligatoriet\u00e0 del previo esperimento della mediazione al fine dell&rsquo;esercizio della tutela giudiziale in determinate materie e i soli requisiti di seriet\u00e0 ed efficienza degli enti pubblici e privati abilitati a costituire gli organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tAl contempo, nella stessa ordinanza n. 3202 del 2011, la Sezione ha ritenuto che l&rsquo;eccezione di costituzionalit\u00e0 relativa alla mancata previsione nel procedimento di mediazione obbligatoria dell&rsquo;assistenza del difensore si profilasse non rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto priva di qualsiasi collegamento diretto od indiretto con la domanda demolitoria del regolamento impugnato avanzata innanzi a questa sede.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tCome gi\u00e0 detto, successivamente alla ridetta pronunzia della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, che, accogliendo parzialmente la prospettazione di cui alla predetta ordinanza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 1 dell&rsquo;art. 5 del d.lgs. 28\/2010 e altre disposizioni a esso correlate, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., la materia della mediazione obbligatoria \u00e8 stata ridisciplinata dall&rsquo;art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. &ldquo;decreto del fare&rdquo;), convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, mediante l&rsquo;inserimento del comma 1-bis nel corpo dell&rsquo;art. 5 del d.lgs. 28\/2010 e varie modifiche apportate sia allo stesso art. 5 che ad altre disposizioni del decreto.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa novella legislativa, rispetto all&rsquo;angolo visuale in cui si \u00e8 situato il ricorso, ha apportato rilevanti modifiche all&rsquo;istituto della mediazione.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tBasti osservare sul punto, come meglio si dir\u00e0 in seguito, che se \u00e8 vero che l&rsquo;esperimento della mediazione \u00e8 stato ancora una volta configurato quale condizione di procedibilit\u00e0 per la domanda giudiziale in alcune materie, comunque rivisitate rispetto alle precedenti, \u00e8 altres\u00ec vero che il nuovo testo del d.lgs. 28\/2010 ha prescritto l&rsquo;assistenza dell&#8217;avvocato.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tInoltre, gli stessi ricorrenti, a seguito delle modifiche normative di cui sopra, hanno spiegato avverso l&rsquo;art. 84 del d.l. n. 69\/2013, convertito dalla l. 98\/2013, le nuove doglianze di costituzionalit\u00e0, di cui ai motivi aggiunti.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tNe consegue che, allo stato, le censure in parola, affidate a un impianto argomentativo complessivo non pi\u00f9 coerente con l&rsquo;attuale quadro normativo, vanno dichiarate improcedibili.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>8.<\/strong> Con il terzo motivo di gravame [violazione dell&rsquo;art. 60, comma 3, lett. b) della l. n. 69 del 2009 e dell&rsquo;art. 16 del d. lgs. 20\/2010 &ndash; eccesso di potere per irragionevolezza &#8211; illegittimit\u00e0 derivata dalla illegittimit\u00e0 costituzionale dell&rsquo;art. 16 del d. lgs. 28\/2010 in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione] la ricorrente lamenta che, laddove la legge delega pone il requisito dell&rsquo;indipendenza sia in capo agli organismi di mediazione sia in capo ai singoli mediatori, l&rsquo;art. 4 del decreto impugnato assicura tale indipendenza in misura molto minore, riferendola esclusivamente &ldquo;allo svolgimento del servizio di mediazione&rdquo; [comma 2, lett. e)].<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tNella ridetta ordinanza n. 3202 del 2011, la Sezione ha ritenuto che anche tale censura si profilasse estranea alle sollevate questioni di costituzionalit\u00e0, perch\u00e9 afferente esclusivamente allo scrutinio di legittimit\u00e0 dell&rsquo;art. 4 del regolamento 180\/2010.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa tematica deve, indi, essere ora affrontata.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>8.1.<\/strong> L&rsquo;art. 60, comma 3, lett. b), della l. delega n. 69 del 2009 indica tra i principi e criteri direttivi la previsione che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all&rsquo;erogazione del servizio di conciliazione.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tL&rsquo;art. 4 del d.m. 180\/2010, censurato dalla ricorrente, ha subito modifiche per effetto dei decreti ministeriali 6 luglio 2011, n. 145 e 4 agosto 2014, n. 39.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tMa, gi\u00e0 dalla originaria formulazione, come all&rsquo;attualit\u00e0, la disposizione prevede al comma 2 che, ai fini dell&rsquo;iscrizione nel registro, siano verificati a carico degli organismi di mediazione:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; i requisiti di onorabilit\u00e0 dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall&#8217;articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [lett. c)];<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; la trasparenza amministrativa e contabile dell&#8217;organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l&#8217;organismo e l&#8217;ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale [lett. d)];<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; le garanzie di indipendenza, imparzialit\u00e0 e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonch\u00e9 la conformit\u00e0 del regolamento alla legge e decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori [lett. e)].<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa norma quindi prescrive, nell&rsquo;ordine di cui sopra:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; in capo ai soci, associati, amministratori o rappresentanti degli organismi, per effetto dell&rsquo;espresso richiamo all&rsquo;art. 13, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il possesso dei requisiti previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societ\u00e0 di gestione del risparmio, SICAV e Sicaf. Tra tali requisiti, oltre la professionalit\u00e0 e l&rsquo;onorabilit\u00e0, figura l&rsquo;indipendenza;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; l&rsquo;autonomia (finanziaria e) funzionale dell&rsquo;organismo;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; l&rsquo;indipendenza, l&rsquo;imparzialit\u00e0 e la riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tTali prescrizioni declinano a carico degli organismi di mediazione, sotto i profili personali, strutturali e funzionali, e indi compiutamente, il concetto sostanziale di indipendenza assunto nella legge delega.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa censura \u00e8, pertanto, infondata.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>9. <\/strong>Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra, l&rsquo;atto introduttivo del giudizio va dichiarato in parte improcedibile e per il restante respinto.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>10.<\/strong> Come ampiamente sopra riferito, con pronunzia n. 272 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l&rsquo;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&rsquo;articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28\/2010 in relazione al carattere obbligatorio dell&rsquo;istituto della mediazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale nelle controversie ivi previste, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., e di una serie di disposizioni dello stesso decreto a esso strettamente correlate.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIn particolare, il Giudice delle leggi, al fine di verificare il rispetto dei principi posti in sede di emanazione del d.lgs. n. 28 del 2010, ha rilevato come n\u00e9 la direttiva comunitaria 2008\/52\/CE sopra illustrata, n\u00e9 gli altri atti comunitari presi in considerazione dalla pronunzia, n\u00e9, infine, la legge delega pure illustrata (art. 60 della legge n. 69 del 2009), esplicitassero in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione assunto dal menzionato art. 5, comma 1, della legge delegata.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tSuccessivamente alla ridetta pronunzia della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, la materia della mediazione obbligatoria \u00e8 stata ridisciplinata dall&rsquo;art. 84, comma 1, lett. b), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. &ldquo;decreto del fare&rdquo;), convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che, mediante l&rsquo;inserimento del comma 1-bis e altre modifiche apportate sia all&rsquo;art. 5 del d.lgs. 28\/2010 che ad altre disposizioni della legge, ha nuovamente regolamentato l&rsquo;esperimento della conciliazione quale condizione di procedibilit\u00e0 per la domanda giudiziale in alcune materie.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tMediante atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha formulato anche avverso la predetta novella censure di illegittimit\u00e0 costituzionale, che si passa a esaminare.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>11. <\/strong>Parte ricorrente assume in primo luogo che il novellato d.lgs. 28\/2010, nonch\u00e9 l&rsquo;art. 84, comma 1, del d.l. 69\/2013 e l&rsquo;art. 1, comma 1, della legge di conversione 98\/2013, violino l&rsquo;art. 77 Cost., sostenendo l&rsquo;incompatibilit\u00e0 dell&rsquo;introduzione a regime del nuovo sistema di accesso alla giustizia con lo strumento del decreto-legge, stante la carenza del carattere di straordinaria necessit\u00e0 e urgenza che ne legittima l&rsquo;utilizzo, carenza che ritiene testimoniata dalla previsione che la nuova disposizione si applichi decorsi trenta giorni dall&rsquo;entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 84 del &ldquo;decreto del fare&rdquo;).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>11.1.<\/strong> La censura non persuade.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tVa, al riguardo, considerato primariamente come la Sezione, nell&rsquo;ordinanza di remissione 3202\/2011 pi\u00f9 volte citata, non abbia mai dubitato della possibilit\u00e0, insita nella gi\u00e0 illustrata direttiva 21 maggio 2008, n. 2008\/52\/CE [espressamente finalizzata a facilitare l&rsquo;accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e a promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un&rsquo;equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario (art. 1, comma 1)], concessa agli Stati membri:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; di estendere, o meno, il campo di applicazione delle disposizioni comunitarie sulla mediazione in materia civile e commerciale da quello privilegiato, costituito dalle controversie transfrontaliere ai &ldquo;procedimenti di mediazione interni&rdquo; (ottavo considerando e art. 1);<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; di renderlo, o meno, obbligatorio (art. 5, comma 2: <em>&ldquo;La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l&rsquo;inizio del procedimento giudiziario, purch\u00e9 tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario&rdquo;).<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa Sezione ha, piuttosto, rilevato che il grado di valorizzazione della mediazione, quale strumento tendenzialmente generale di risoluzione delle controversie, mediante l&rsquo;esercizio delle predette opzioni discrezionali estensive dell&rsquo;istituto &ndash; comportante, la prima, la scelta di renderla applicabile a rapporti che ricadono interamente nell&rsquo;ambito degli ordinamenti interni degli Stati membri, la seconda, la scelta di renderla obbligatoria e in quale misura &ndash; inerisse, attenendo ai massimi livelli del sistema nazionale del settore &ldquo;giustizia&rdquo; in materia civile, secondo le attribuzioni proprie dell&rsquo;ordinamento nazionale vigente, alla fonte normativa primaria [art. 111 Cost.; art. 117, lett. l) e m) Cost.].<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa Sezione ha negato, quindi, e a ragione (come attestato dalla sentenza costituzionale n. 272\/2012), che la seconda di tali scelte potesse essere legittimante esercitata dal Governo in sede di legge delegata (d.lgs. 28\/2010), in assenza nella legge delega (art. 60, l. n. 69 del 2009) di uno specifico principio e criterio direttivo.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tNel tema ora in discussione si versa in una fattispecie completamente diversa.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tNon vi \u00e8 dubbio, invero, che la scelta di rendere obbligatoria la mediazione nelle materie delineate dal nuovo comma 1-bis dell&rsquo;art. 5 del d.lgs. 28\/2010 sia stata ora compiuta in esercizio di funzione legislativa, e ci\u00f2 sia in sede di adozione del decreto-legge n. 69 del 2013, sia in sede di conversione del decreto, con la l. n. 989 del 2013.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tTanto premesso, e passando alla questione, posta dalla ricorrente, se lo strumento della decretazione d&rsquo;urgenza sia idoneo a normare la materia, deve rammentarsi che la Corte Costituzionale, con giurisprudenza costante sin dal 1995 (sentenza n. 29 del 1995), ha affermato che l&#8217;esistenza dei requisiti della straordinariet\u00e0 del caso di necessit\u00e0 e d&#8217;urgenza pu\u00f2 essere oggetto di scrutinio di costituzionalit\u00e0.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tTuttavia, la Corte Costituzionale (sentenza n. 171 del 2007) ha al riguardo chiarito che il relativo giudizio non sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento, in sede di conversione, dovendosi svolgere su un piano diverso, con la funzione di preservare l&#8217;assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito \u00e8 predisposto, con l&rsquo;effetto di riconoscere ai requisiti di necessit\u00e0 e urgenza cui l&rsquo;art. 77 Cost. subordina il potere straordinario del Governo di emanare norme primarie ancorch\u00e9 provvisorie comporta l&#8217;inevitabile conseguenza di dare alla disposizione un largo margine di elasticit\u00e0.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIn tal modo il Giudice delle leggi ha ritenuto, per un verso, che la straordinariet\u00e0 del caso, tale da imporre la necessit\u00e0 di dettare con urgenza una disciplina in proposito, pu\u00f2 essere dovuta ad una pluralit\u00e0 di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi, per altro verso, che l&rsquo;eventuale difetto dei presupposti di legittimit\u00e0 della decretazione d&#8217;urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalit\u00e0, debba risultare evidente.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tNella specie, la Sezione non ravvisa nella fattispecie in esame l&rsquo;evidenza richiesta per sollevare nuovamente la questione di costituzionalit\u00e0 della mediazione obbligatoria, dedotta dalla ricorrente.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tInvero, non pu\u00f2 essere fondatamente posto in dubbio come il riconoscimento, da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 272\/2012, dell&rsquo;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&rsquo;articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28\/2010 in relazione al carattere obbligatorio dell&rsquo;istituto della mediazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale nelle controversie ivi previste, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., ovvero per l&rsquo;accertata carenza nella legge delega di cui all&rsquo;art. 60 della l. 69\/09 di criteri e principi direttivi legittimanti tale scelta da parte del legislatore delegato, abbia frustrato le chiare finalit\u00e0 deflattive del contenzioso giudiziario che il legislatore delegato stesso ha riconnesso all&rsquo;intero sistema delineato dallo stesso d.lgs. 28\/2010.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tE ci\u00f2 in un contesto di nota evidenza della necessit\u00e0 di riforme in materia di giustizia civile, sottolineato anche dalla &ldquo;Raccomandazione del Consiglio [Europeo, n.d.r.] sul programma nazionale di riforma 2013 dell&rsquo;Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilit\u00e0 dell&rsquo;Italia 2012-2017&rdquo; del 29 maggio 2013.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tTale raccomandazione, invero:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; all&rsquo;undicesimo considerando, ha rilevato come <em>&ldquo;Per migliorare il contesto in cui operano le imprese occorre completare la riforma della giustizia civile dando rapidamente attuazione alla riorganizzazione dei tribunali, abbreviando la durata eccessiva dei procedimenti e riducendo il volume dell&rsquo;arretrato e il livello di contenzioso&rdquo;, ritenendo specificamente che &ldquo;A seguito della sentenza della Corte costituzionale dell&rsquo;ottobre 2012 sulla mediazione, \u00e8 necessario intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie&rdquo;;<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; al punto 2, ha raccomandato all&rsquo;Italia di &ldquo;abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l&rsquo;alto livello di contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tE&rsquo; parimenti indubitabile che gli organismi di mediazione venuti a esistenza e iscrittisi nel registro degli organismi di mediazione nel non breve periodo decorrente tra l&rsquo;entrata in vigore del d.lgs. 28\/10, e segnatamente dell&rsquo;art. 5 vecchia formulazione, e la pronunzia del Giudice delle leggi n. 272 del 2012, si siano necessariamente strutturati sulla base di tutte le previsioni originarie del decreto, ivi comprese quelle relative all&rsquo;obbligatoriet\u00e0 della mediazione in determinate materie, risultando, in tal modo, interamente portata a compimento l&rsquo;organizzazione strutturale cui il legislatore delegato intendeva far ricorso, anche coattivo, per introdurre la detta modalit\u00e0 di risoluzione delle controversie alternativa al sistema giudiziario.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tApplicando a tale contesto le predette coordinate ermeneutiche, deve riconoscersi la sussistenza di quella straordinariet\u00e0 del caso, tale da legittimare, ai sensi dell&rsquo;art. 77, come interpretato dalla Corte Costituzionale, la necessit\u00e0 di dettare con urgenza una disciplina in proposito.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tNulla muta, al riguardo, considerando che previsione che l&rsquo;art. 84 del &ldquo;decreto del fare&rdquo; ha previsto che la novella si applichi decorsi trenta giorni dall&rsquo;entrata in vigore della legge di conversione del decreto.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tSi tratta, infatti, per un verso, di una opportuna disposizione di cautela, che rimanda alla conversione del decreto-legge l&rsquo;operativit\u00e0 del sistema introdotto.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tNon va invero dimenticato che, come gi\u00e0 precedentemente riferito, pendente il giudizio conclusosi con la sentenza 272\/2012 dinnanzi al Giudice delle leggi, con d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 (art. 12, comma 1, lett. a), il Governo aveva tentato di modificare in alcune parti la formulazione originaria dell&rsquo;art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, ma tale modifica non \u00e8 stata confermata dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tPer altro verso, poi, la disposizione \u00e8 inidonea a confermare l&rsquo;assunto dei ricorrenti in ordine alla insussistenza dell&rsquo;urgenza, atteso che, in ogni caso, il <em>&ldquo;decreto del fare&rdquo;<\/em>, approvato il 21 giugno 2013, non avrebbe comunque potuto determinare l&rsquo;immediata ripresa della mediazione, stante la sospensione feriale dei termini giudiziari e l&rsquo;eventualit\u00e0 che gli organismi di mediazione necessitassero, successivamente alla ridetta sentenza n. 272\/2012, di una ripartenza organizzativa<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t12. Parte ricorrente ritiene inoltre costituzionalmente illegittima anche la nuova previsione di cui all&rsquo;art. 5, comma 2, del d.lgs. 28\/2010, laddove prevede che<em> &ldquo;il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell&#8217;istruzione e il comportamento delle parti, pu\u00f2 disporre l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale anche in sede di appello&rdquo;<\/em>.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tParte ricorrente, in particolare, ritiene che la facolt\u00e0, di carattere discrezionale, concessa al giudice di appello, di disporre l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione, sia illogica nonch\u00e9 violativa della ragionevole durata del processo di cui all&rsquo;art. 111 Cost..<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa Sezione non ritiene di poter aderire a tale prospettazione.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tBasti osservare, al riguardo, che la direttiva 2008\/52\/CE illustrata in premessa, al fine di incoraggiare la risoluzione alternativa e amichevole delle controversie costituita dal ricorso alla mediazione, per le precipue finalit\u00e0 gi\u00e0 sopra descritte:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; all&rsquo;art. 3, precisato il concetto di mediazione, chiarisce che tale procedimento, oltre che essere avviato dalle parti, pu\u00f2 essere anche <em>&ldquo;suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale&rdquo;;<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; all&rsquo;art. 5, stabilisce che<em> &ldquo;L&rsquo;organo giurisdizionale investito di una causa pu\u00f2, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia&hellip;&rdquo;.<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tQuindi, per la citata direttiva, che non precisa in quale segmento della causa gi\u00e0 pendente l&rsquo;organo giurisdizionale pu\u00f2 suggerire o ordinare il ricorso alla mediazione, la eventuale ricorrenza di un siffatto provvedimento in fase di appello non contrasta ex se con gli scopi principali assunti dalla direttiva, ravvisabili nella garanzia di un miglior accesso alla giustizia (quinto considerando), sulla base di una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida (sesto considerando).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tInoltre, l&rsquo;eccezione oblitera che la diposizione prevede che la remissione giudiziale delle parti al procedimento di mediazione, anche in appello, \u00e8 subordinata alla valutazione della &ldquo;natura della causa&rdquo;, dello &ldquo;stato dell&#8217;istruzione&rdquo; e del &ldquo;comportamento delle parti&rdquo;, apprezzamenti tutti da effettuarsi da parte del giudice, proprio nell&rsquo;ambito di un procedimento giudiziale rispondente ai requisiti del giusto processo di cui all&rsquo;invocato art. 11 Cost..<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tAnche tale questione va quindi respinta.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>13.<\/strong> Parte ricorrente denunzia ancora l&rsquo;incostituzionalit\u00e0 dell&rsquo;art. 13 del d.lgs. 28\/2010, che prevede che <em>&ldquo; Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonch\u00e9 al versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato di un&#8217;ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto&rdquo;.<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa disposizione viene qualificata come una costrizione finalizzata a imporre il ricorso alla mediazione e un indebito ostacolo all&rsquo;accesso alla giustizia, in violazione dell&rsquo;art. 24 Cost., nonch\u00e9 incompatibile con un sistema che non garantisce l&rsquo;adeguata configurazione della professionalit\u00e0 del mediatore.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa tesi non ha pregio.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tSi rammenta che la Corte Costituzionale, nella ridetta sentenza 272\/2002, nel dichiarare l&rsquo;incostituzionalit\u00e0 dell&rsquo;art. 5, comma 1, del d.lgs. 28\/2010, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., ha assorbito ogni questione, pure sollevata, relativa alla eventuale incostituzionalit\u00e0 della mediazione obbligatoria per violazione dell&rsquo;art. 24 Cost..<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa questione, quindi, \u00e8 aperta, e non pu\u00f2 ora che essere affrontata alla luce delle novelle apportate in materia dal <em>&ldquo;decreto del fare&rdquo;.<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa nuova mediazione obbligatoria introdotta dall&rsquo;art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28\/2010, per effetto delle complessive modifiche apportate alla disposizione e al decreto legislativo nel suo complesso, \u00e8 profondamente difforme dalla precedente.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tE&rsquo; peraltro anche vero che la stessa si caratterizza per la presenza di numerose discrepanze.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tNe costituiscono esempio le contraddizioni ravvisabili nel testo di legge in punto di assistenza dell&rsquo;avvocato nella procedura di mediazione.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tEssa va ritenuta senz&rsquo;altro obbligatoria ai sensi del comma 1 dell&rsquo;art. 8, stante l&rsquo;inequivocabile formulazione letterale della norma e la circostanza che l&rsquo;art. 8 \u00e8 precipuamente dedicato al procedimento di mediazione, con la conseguente centralit\u00e0 sul punto della disposizione, che, per\u00f2, non coincide perfettamente n\u00e9 con l&rsquo;art. 5, comma 1-bis, che riferisce l&rsquo;assistenza dell&rsquo;avvocato al mero atto di impulso della conciliazione obbligatoria, n\u00e9 con l&rsquo;art. 12, comma 1, che prevede che solo ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l&#8217;accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l&#8217;espropriazione forzata, l&#8217;esecuzione per consegna e rilascio, l&#8217;esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonch\u00e9 per l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tTali contraddizioni, peraltro, potranno essere risolte in sede di rivisitazione del testo del decreto delegato 28\/2010, gi\u00e0 programmato. L&rsquo;art. 5, comma 1-bis, chiarisce, infatti, che <em>&ldquo;La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore \u00e8 attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione&rdquo;.<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tMa, anche tenuto conto di quanto appena sopra, \u00e8 certo che non sono riproducibili nei confronti della &ldquo;nuova&rdquo; conciliazione obbligatoria quei rilievi critici cui aveva dato luogo il previgente sistema, poggianti sul combinato disposto di alcune previsioni, poi modificate, che hanno fatto fondatamente dubitare della suscettibilit\u00e0 della &ldquo;vecchia&rdquo; mediazione obbligatoria di consentire l&rsquo;esercizio effettivo del diritto di difesa in giudizio e la possibilit\u00e0 di condurre a una composizione delle controversie in conformit\u00e0 all&rsquo;alto rango dei principi che caratterizzano la materia nell&rsquo;ordinamento nazionale vigente.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tBasti, infatti, osservare che:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; le materie per cui la mediazione \u00e8 obbligatoria e costituisce condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale sono state rivisitate in senso diminutivo, non essendovi pi\u00f9 tra le stesse il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (art. 5, comma 1-bis);<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; la condizione di procedibilit\u00e0 \u00e8 ora assolta senza che sia necessario esperire un vero e proprio tentativo di conciliazione, ovvero con la mera partecipazione a un primo incontro (art. 5, comma 2-bis);<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; nel caso di mancato accordo all&#8217;esito del primo incontro, da svolgersi non oltre trenta giorni dalla domanda di mediazione (art. 8, comma 1), nessun compenso \u00e8 dovuto per l&#8217;organismo di mediazione (art. 17, comma 5-ter);<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; si prevede l&rsquo;assistenza dell&rsquo;avvocato per promuovere la conciliazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis);<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; si prevede l&#8217;assistenza dell&#8217;avvocato fino al termine della procedura (art. 8, comma 1);<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; la proposta del mediatore interviene soltanto all&rsquo;avverarsi delle relative condizioni, dopo il primo incontro, nell&rsquo;ambito del quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalit\u00e0 di svolgimento della mediazione e invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilit\u00e0 di iniziare la procedura di mediazione, procedendo nel caso positivo (art. 8, comma 1);<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; solo ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l&#8217;accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l&#8217;espropriazione forzata, l&#8217;esecuzione per consegna e rilascio, l&#8217;esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonch\u00e9 per l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, comma 1);<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; al fine di sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli, in tema di argomenti di prova e di sanzioni, derivanti nel successivo giudizio dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione laddove obbligatorio, possono essere addotti giustificati motivi (art. 8, comma 4-bis);<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t&#8211; gli avvocati iscritti all&#8217;albo sono di diritto mediatori (art. 16, comma 4-bis).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tA ci\u00f2 si aggiunga che le modifiche medio tempore apportate al d.m. 180\/2010 hanno rafforzato la qualit\u00e0 del servizio di mediazione.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tBasti richiamare, al riguardo, le nuove disposizioni ora vigenti in tema di formazione, aggiornamento e tirocinio dei mediatori (art. 4), nonch\u00e9 la prescrizione che il regolamento dell&rsquo;organismo di mediazione contenga criteri inderogabili per l&#8217;assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta [art. 7, comma 5, lett. e)].<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tConsiderazioni tutte, queste appena elencate, che fanno escludere che il sistema in esame, allo stato vigente, possa sostanziare il pericolo di una indebita restrizione dell&rsquo;accesso alla giustizia, ravvisabile (e ravvisato dalla Sezione con l&rsquo;ordinanza 3202\/11) in occasione dell&rsquo;esame delle originarie formulazioni del d.lgs. 28\/2010 e del d.m. 180\/2010.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tNe consegue che, nell&rsquo;ambito della rimodulazione incisiva dell&rsquo;istituto &ndash; anche mediante la previsione dell&rsquo;assistenza tecnica del difensore, la pi\u00f9 ragionevole regolazione del primo incontro della mediazione, finalizzata all&rsquo;illustrazione alle parti degli scopi che le sono propri e alla verifica della disponibilit\u00e0 di entrambe le parti a pervenire in via generale a un accordo conciliativo, la rimessione della proposta conciliativa a una fase eventuale e successiva, condizionata al previo accertamento della volont\u00e0 espressa in tal senso dalle parti &ndash; le norme di cui si discute, incentrate sulla gi\u00e0 venuta a esistenza di una &ldquo;proposta&rdquo;, si qualificano come strumenti volti indirettamente a favorire, pi\u00f9 che il ricorso alla conciliazione, la partecipazione diligente e in buona fede al relativo procedimento, come conseguenza dell&rsquo;atto di assenso inizialmente prestato.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tE&rsquo; evidente, infatti, che l&rsquo;inveramento della fattispecie di cui si discute e le relative conseguenze pregiudizievoli previste dalla disposizione richiedono la presenza di una proposta conciliativa, e, quindi, ora, presuppongono che vi sia stata l&rsquo;adesione delle parti alla possibilit\u00e0 della risoluzione conciliativa.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa norma in parola, pertanto, ha pi\u00f9 che altro la finalit\u00e0 di sanzionare il mancato assolvimento dell&rsquo;onere di ponderare il contenuto della proposta, onere che trova esclusiva fonte nell&rsquo;assenso alla conciliazione prestato dall&rsquo;onerato.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tSi versa, pertanto, in una ipotesi che, rimarcando il carattere negoziale del procedimento di conciliazione, risulta del tutto estranea all&rsquo;art. 24 Cost..<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>14.<\/strong> Le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale spiegate dai ricorrenti avverso il d. lgs. n. 28 del 2010, come modificato nelle more del giudizio dall&rsquo;art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 79, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, in riferimento agli artt. 24 e 77 Cost. risultano, per quanto sopra, infondate.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>15.<\/strong> Restano da esaminare i nuovi profili di illegittimit\u00e0 dedotti con i mezzi aggiunti a carico del d.m. 180\/2010.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>15.1.<\/strong> Parte ricorrente sottolinea il sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 17, comma 5-ter, del d.lgs. 28\/2010 e la disposizione di cui all&rsquo;art. 16, commi 2 e 9, del d.m. 180\/2010.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tL&rsquo;art. 5-ter in parola prescrive che &ldquo;Nel caso di mancato accordo all&#8217;esito del primo incontro, nessun compenso \u00e8 dovuto per l&#8217;organismo di mediazione&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIl comma 2 dell&rsquo;art. 16 del d.m. 180\/2010 prevede che &ldquo;Per le spese di avvio, a valere sull&#8217;indennit\u00e0 complessiva, \u00e8 dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che \u00e8 versato dall&#8217;istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L&#8217;importo \u00e8 dovuto anche in caso di mancato accordo&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tA sua volta, il comma 9 dello stesso art. 16 prevede che &ldquo;Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell&#8217;inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla met\u00e0&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tE&rsquo; evidente che entrambe le disposizioni regolamentari si pongono in contrasto con la gratuit\u00e0 del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilit\u00e0 ad aderire al tentativo.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tLa censura \u00e8 pertanto fondata e va accolta.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>15.2<\/strong>. Parte ricorrente sottolinea ancora il sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 16, comma 4-bis del d.lgs. 28\/2010 e la disposizione di cui all&rsquo;art. 4, comma 3, lett. b), del decreto n. 180\/2010.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tL&rsquo;art. 16, comma 4-bis, del d.lgs. 28\/2010 prevede che &ldquo;Gli avvocati iscritti all&#8217;albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ci\u00f2 finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 55-bis del codice deontologico forense&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tL&rsquo;art. 4, comma 3, lett. b) del d.m. 180\/2010 prevede il &ldquo;il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all&#8217;articolo 18, nonch\u00e9 la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti&rdquo;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tAnche tale norma si profila palesemente in contrasto con le nuove disposizioni, nella misura in cui \u00e8 suscettibile di essere applicata in via generale, ovvero anche nei confronti degli avvocati iscritti all&#8217;albo, che la legge dichiara mediatori di diritto, e la cui formazione in materia di mediazione viene regolata con precipue disposizioni.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>16.<\/strong> In definitiva, le doglianze di cui al ricorso e ai motivi aggiunti in esame vanno dichiarate in parte improcedibili, e in parte accolte, nei sensi e nei limiti di cui sopra.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tL&rsquo;andamento della controversia, la complessit\u00e0 e la novit\u00e0 delle questioni trattate giustificano l&rsquo;integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"> \t<strong>P.Q.M.<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui al punto 15 della motivazione, disponendo, per l&rsquo;effetto, l&rsquo;annullamento degli artt.16, commi 2 e 9, e 4, comma 3, lett. b), del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 e s.m.i., adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tSpese compensate.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"> \tOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<\/div>\n<div> \t\u00a0<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mediazione obbligatoria: primo incontro gratuito se non si aderisce &#8211; TAR Lazio-Roma, sez. 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