{"id":204,"date":"2014-03-11T17:48:49","date_gmt":"2014-03-11T17:48:49","guid":{"rendered":"https:\/\/youdevmiami.com\/2014\/03\/11\/ministero-della-giustizia-approvati-i-nuovi-parametri-forensi\/"},"modified":"2021-08-31T05:05:44","modified_gmt":"2021-08-31T05:05:44","slug":"ministero-della-giustizia-approvati-i-nuovi-parametri-forensi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reboa.law\/?p=204","title":{"rendered":"Ministero della Giustizia: approvati i nuovi parametri forensi"},"content":{"rendered":"<div class=\"headernot\" style=\"text-align: justify;\"> \t<img decoding=\"async\" alt=\"alt\" src=\"https:\/\/reboa.law\/old_site\/consiglio_ministri_2_200.jpg\" style=\"border-width: 3px; border-style: solid; float: left;\" \/>Di seguito il decreto ministeriale recante Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 6 della <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=45065\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 31 dicembre 2012, n. 247<\/a>, che il Ministro della Giustizia ha <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=66761\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">firmato il 10 marzo 2014<\/a>.<\/div>\n<div class=\"headernot\" style=\"text-align: justify;\"> \t\u00a0<\/div>\n<div>\n<div class=\"commento2\">\n<p style=\"text-align: center;\"> \t\t\t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"> \t\t\t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"> \t\t\t<b>Ministero della Giustizia, <\/b><b>Decreto 10 marzo 2014<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"> \t\t\t<strong>Il Ministro della Giustizia<\/strong><\/p>\n<p> \t\t\tVisti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=45065\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 31 dicembre 2012 n. 247<\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\tSulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\tUdito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 24 ottobre 2013;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\tVista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\tVisto l&rsquo;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\tVista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento \u00e8 stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;<\/p>\n<p align=\"center\"> \t\t\t<strong>ADOTTA<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"> \t\t\t<strong>IL SEGUENTE REGOLAMENTO:<\/strong><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Capo I<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>DISPOSIZIONI GENERALI<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 1.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Ambito applicativo<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all&rsquo;avvocato quando all&rsquo;atto dell&rsquo;incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonch\u00e9 di prestazione nell&rsquo;interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando &ndash; anche in caso di determinazione contrattuale del compenso &ndash; la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 2.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Compensi e spese<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Il compenso dell&rsquo;avvocato \u00e8 proporzionato all&rsquo;importanza dell&rsquo;opera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all&rsquo;avvocato \u00e8 dovuta &ndash; in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale &ndash; una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 3.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Applicazione analogica<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Nell&rsquo;ambito dell&rsquo;applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Capo II<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>DISPOSIZIONI CONCERNENTI L&rsquo;ATTIVITA&rsquo; GIUDIZIALE<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 4.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell&rsquo;urgenza e del pregio dell&#8217;attivit\u00e0 prestata, dell&rsquo;importanza, della natura, della difficolt\u00e0 e del valore dell&rsquo;affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessit\u00e0 delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolt\u00e0 dell&rsquo;affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantit\u00e0 e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all&rsquo;80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l&rsquo;aumento \u00e8 di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t2. Quando in una causa l&#8217;avvocato assiste pi\u00f9 soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico pu\u00f2 di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando pi\u00f9 cause vengono riunite, dal momento dell&#8217;avvenuta riunione e nel caso in cui l&#8217;avvocato assiste un solo soggetto contro pi\u00f9 soggetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t3. Quando l&rsquo;avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso \u00e8 liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l&#8217;assistenza di un solo soggetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t4.Nell&#8217;ipotesi in cui, ferma l&#8217;identit\u00e0 di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l&#8217;esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l&rsquo;assistenza di un solo soggetto \u00e8 di regola ridotto del 30 per cento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t5. Il compenso \u00e8 liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<em>a)<\/em> per fase di studio della controversia: l&#8217;esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<em>b)<\/em> per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l&#8217;esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l&#8217;esame delle corrispondenti relate, l&#8217;iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l&#8217;esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<em>c)<\/em> per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d&#8217;impugnazione, eccezioni e conclusioni, l&#8217;esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell&#8217;istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivit\u00e0 istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d&#8217;ufficio, la designazione di consulenti di parte, l&#8217;esame delle corrispondenti attivit\u00e0 e designazioni delle altre parti, l&#8217;esame delle deduzioni dei consulenti d&#8217;ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l&#8217;esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessit\u00e0 della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<em>d)<\/em> per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l&#8217;esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest&#8217;ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l&#8217;esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attivit\u00e0 successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<em>e)<\/em> per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l&#8217;esame delle relative relate, il pignoramento e l&#8217;esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d&#8217;intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l&#8217;esame dei relativi atti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<em>f) <\/em>per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attivit\u00e0 del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all&#8217;udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t6. Nell&#8217;ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso \u00e8 di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l&#8217;attivit\u00e0 precedentemente svolta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l&rsquo;adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito pu\u00f2 essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t9. Nel caso di responsabilit\u00e0 processuale ai sensi dell&rsquo;articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d&rsquo;inammissibilit\u00e0 o improponibilit\u00e0 o improcedibilit\u00e0 della domanda, il compenso dovuto all&rsquo;avvocato del soccombente \u00e8 ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t10. Nel caso di controversie a norma dell&rsquo;articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso pu\u00f2 essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 5.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Determinazione del valore della controversia<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa &#8211; salvo quanto diversamente disposto dal presente comma &#8211; \u00e8 determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all&#8217;entit\u00e0 economica della ragione di credito alla cui tutela l&#8217;azione \u00e8 diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all&#8217;entit\u00e0 dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest&#8217;ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all&#8217;entit\u00e0 della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t3.Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all&rsquo;entit\u00e0 economica dell&rsquo;interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all&rsquo;entit\u00e0 economica dell&rsquo;interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l&rsquo;interesse sostanziale perseguito dal cliente privato \u00e8 rapportato all&rsquo;utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t4.Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia \u00e8 determinato in conformit\u00e0 all&#8217;importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t5.Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l&#8217;applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considerer\u00e0 di valore indeterminabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t6.Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell&#8217;oggetto e della complessit\u00e0 della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessit\u00e0 delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 6.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Cause di valore superiore ad euro 520.000,00<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in pi\u00f9 dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in pi\u00f9 dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in pi\u00f9 dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in pi\u00f9 dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in pi\u00f9 dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio pu\u00f2 essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 7.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Giudizi non compiuti<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Per l&#8217;attivit\u00e0 prestata dall&#8217;avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l&#8217;opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Art. 8.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Pluralit\u00e0 di difensori e societ\u00e0 professionali<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Quando incaricati della difesa sono pi\u00f9 avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l&#8217;opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t2. All&#8217;avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell&#8217;importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t3. Se l&#8217;incarico professionale \u00e8 conferito a una societ\u00e0 di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione \u00e8 svolta da pi\u00f9 soci.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 9.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Praticanti avvocati abilitati al patrocinio<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio \u00e8 liquidata di regola la met\u00e0 dei compensi spettanti all&#8217;avvocato.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 10.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Procedimenti arbitrali rituali e irrituali<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 11.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Trasferte<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all&#8217;avvocato incaricato della difesa \u00e8 di regola liquidata l&#8217;indennit\u00e0 di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell&#8217;articolo 27 della materia stragiudiziale.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Capo III<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>DISPOSIZIONI CONCERNENTI L&#8217;ATTIVITA&#8217; PENALE<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 12.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Parametri generali per la determinazione dei compensi<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l&#8217;attivit\u00e0 penale si tiene conto delle caratteristiche, dell&#8217;urgenza e del pregio dell&#8217;attivit\u00e0 prestata, dell&rsquo;importanza, della natura, della complessit\u00e0 del procedimento, della gravit\u00e0 e del numero delle imputazioni, del numero e della complessit\u00e0 delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuit\u00e0 dell&#8217;impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonch\u00e9 dell&#8217;esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altres\u00ec conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all&#8217;espletamento delle attivit\u00e0 medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all&rsquo;80%, o diminuiti fino al 50%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t2. Quando l&#8217;avvocato assiste pi\u00f9 soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico pu\u00f2 di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni \u00e8 incrementato per effetto di riunione di pi\u00f9 procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro pi\u00f9 parti, sempre che la prestazione non comporti l&#8217;esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l&#8217;identit\u00e0 di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l&#8217;esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l&#8217;assistenza di un solo soggetto \u00e8 di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<em>a)<\/em> per fase di studio, ivi compresa l&#8217;attivit\u00e0 investigativa: l&#8217;esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l&#8217;attivit\u00e0 e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;<\/p>\n<p> \t\t\t<em>b)<\/em> per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<em>c)<\/em> per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivit\u00e0 istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l&#8217;esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\tc) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l&#8217;assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 13.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Giudizi non compiuti<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l&#8217;avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l&#8217;opera svolta fino alla data di cessazione dell&#8217;incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 14.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Incarico conferito a societ\u00e0 di avvocati<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Se l&#8217;incarico professionale \u00e8 conferito a una societ\u00e0 di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione \u00e8 svolta da pi\u00f9 soci.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 15. <\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Trasferte<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all&#8217;avvocato \u00e8 liquidata un&rsquo;indennit\u00e0 di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell&rsquo;articolo 27 della materia stragiudiziale.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 16.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Parte civile<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. All&rsquo;avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 17.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Praticanti avvocati abilitati al patrocinio<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio \u00e8 liquidata di regola la met\u00e0 dei compensi spettanti all&#8217;avvocato.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Capo IV<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>DISPOSIZIONI CONCERNENTI L&#8217;ATTIVITA&#8217; STRAGIUDIZIALE<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 18<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Compensi per attivit\u00e0 stragiudiziale<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attivit\u00e0 inerente l&#8217;affare.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 19.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Parametri generali per la determinazione dei compensi<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell&#8217;urgenza, del pregio dell&#8217;attivit\u00e0 prestata, dell&#8217;importanza dell&#8217;opera, della natura, della difficolt\u00e0 e del valore dell&rsquo;affare, della quantit\u00e0 e qualit\u00e0 delle attivit\u00e0 compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessit\u00e0 delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficolt\u00e0 dell&rsquo;affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantit\u00e0 e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all&rsquo;80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 20.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attivit\u00e0 giudiziali<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. L&#8217;attivit\u00e0 stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l&#8217;attivit\u00e0 giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest&#8217;ultima, \u00e8 di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 21<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Determinazione del valore dell&rsquo;affare<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell&#8217;affare \u00e8 determinato &#8211; salvo quanto diversamente disposto dal presente comma &#8211; a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell&rsquo;affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t2. Per l&#8217;assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all&#8217;entit\u00e0 del passivo del cliente debitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t3. Per l&#8217;assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t4. Per l&#8217;assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l&#8217;interesse sostanziale del cliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t5. Per l&#8217;assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t6. Qualora il valore effettivo dell&rsquo;affare non risulti determinabile mediante l&#8217;applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell&#8217;oggetto e della complessit\u00e0 dell&rsquo;affare stesso. Qualora il valore effettivo dell&rsquo;affare risulti di particolare importanza per l&#8217;oggetto, per il numero e la complessit\u00e0 delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 22.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Affari di valore superiore a euro 520.000,00<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio pu\u00f2 essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell&rsquo;affare.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 23.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Pluralit\u00e0 di difensori e societ\u00e0 professionali<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Se pi\u00f9 avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l&#8217;opera prestata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t2. Se l&#8217;incarico professionale \u00e8 conferito a una societ\u00e0 di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sar\u00e0 svolta da pi\u00f9 soci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Art. 24.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Praticanti avvocati abilitati al patrocinio<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio \u00e8 liquidata di regola la met\u00e0 dei compensi spettanti all&#8217;avvocato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Art. 25.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Incarico non portato a termine<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Per l&#8217;attivit\u00e0 prestata dall&#8217;avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l&#8217;opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Art. 26.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Prestazioni con compenso a percentuale<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso \u00e8 di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altres\u00ec conto della durata dell&#8217;incarico, della sua complessit\u00e0 e dell&#8217;impegno profuso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Art. 27. <\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Trasferte<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. All&#8217;avvocato, che per l&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, \u00e8 liquidato il rimborso delle spese sostenute e un&#8217;indennit\u00e0 di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, \u00e8 riconosciuta un&#8217;indennit\u00e0 chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Capo V<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Art. 28.<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t<b>Disposizione temporale<\/b><\/p>\n<p> \t\t\t1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.<\/p>\n<p> \t\t\t<b>Art. 29.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t<b>Entrata in vigore<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\t1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\tIl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&rsquo; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\tDato a Roma, add\u00ec<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\t\tIl Ministro della giustizia<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p> \t\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di seguito il decreto ministeriale recante Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che il Ministro della Giustizia ha firmato il 10 marzo 2014. \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ministero della Giustizia, Decreto 10 marzo 2014 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1486,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-204","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-scritti-e-pubblicazioni"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=204"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/204\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2304,"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/204\/revisions\/2304"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1486"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/reboa.law\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}